INDICAZIONI AGLI ISPETTORI SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

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1 PRASSI MINISTERI prassi SOMMARIO schema di sintesi riqualificazione del tirocinio apparato sanzionatorio regionale ulteriori sanzioni amministrative disciplina previgente INDICAZIONI AGLI ISPETTORI SUI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO Circ. INL , n. 8 I tirocini sono tra gli ambiti principali di intervento per l attività di vigilanza dell Ispettorato nazionale del Lavoro per l anno L INL ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative che, alla luce dell adozione delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il , possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari. La programmazione di tali interventi presuppone l attivazione di apposite sinergie con i competenti uffici della Regione per individuare, attraverso l analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all organico aziendale. Le indicazioni dell INL hanno una valenza orientativa dell attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. SCHEMA DI SINTESI LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI Il la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento che hanno inteso aggiornare ed integrare il contenuto delle linee guida approvate il e superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali. Oggetto delle nuove linee guida sono, unicamente, i tirocini cosiddetti extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo). Sono esclusi i tirocini curriculari, i tirocini previsti per l accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali svolti all estero o presso un ente sovranazionale, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all interno delle quote di ingresso, che sono regolati dall accordo , n. 99/CSR. Tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell UE , che definisce a livello europeo il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l acquisizione di un esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l occupabilità e facilitare la transizione verso un occupazione regolare. Resta ferma la speciale disciplina in tema di tirocini finalizzati all inclusione sociale, all autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari, che sono regolati dall accordo , n. 7/CSR. COMPETENZA DELLE REGIONI In materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell art. 117, c. 4, Costituzione, come peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 287/2012. Allo stato attuale, non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell approvazione delle linee guida del Aggiornato al RATIOLavoro N. 5 /

2 MINISTERI prassi RIQUALIFICAZIONE DEL TIROCINIO ATTIVITÀ DI VIGILANZA Finalità Normativa regionale L attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi visto che l organizzazione dell attività dei tirocinanti, anche se finalizzata all apprendimento on the Job, può presentare aspetti coincidenti con i profili dell eterodirezione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l attività del tirocinante effettivamente funzionale all apprendimento e non, piuttosto, all esercizio di una mera prestazione lavorativa. Per le finalità indicate è dirimente anche la verifica dell osservanza della normativa regionale nel cui ambito viene svolto il tirocinio, tenendo presente che la stessa potrebbe anche discostarsi dai principi stabiliti dalle linee guida adottate in Conferenza Stato/Regioni nel A titolo esemplificativo, la violazione della normativa regionale può riguardare le casistiche elencate nella tavola seguente. Tavola Punti di attenzione Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;.. tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale;.. tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;.. tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale;.. totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore;.. totale assenza di piano formativo individuale (PFI);.. coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante;.. tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;.. tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante (ad esempio nei casi in cui il buon andamento dell unità produttiva è demandato al solo tirocinante oppure nei casi in cui quest ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un attività essenziale e non complementare all organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito);.. tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una co.co.co. con il soggetto ospitante negli ultimi 2 anni;.. tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;.. tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege;.. impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante l arco temporale di svolgimento del rapporto (la sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI);.. difformità tra quanto previsto dal PFI in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;.. corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI. 20 RATIOLavoro N. 5 / Aggiornato al

3 PRASSI MINISTERI prassi CONSEGUENZE Violazione specifiche Assenza di violazioni specifiche Superamento della durata massima In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà:.. l assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all organizzazione dell orario (ad esempio sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri team di lavoro);.. oppure l imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali. La prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l applicazione della maxisanzione. Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga eventualmente sanzionabile solo ai sensi dell art. 9-bis D.L. 510/1996. APPARATO SANZIONATORIO REGIONALE SPECIFICITÀ Le linee guida del 2017 hanno previsto la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. Violazioni non sanabili È prevista l intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:.. ai soggetti titolati alla promozione;.. alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;.. alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;.. alla durata massima del tirocinio;.. al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;.. al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;.. alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo. Violazioni sanabili Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:.. inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;.. violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;.. violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale. Aggiornato al RATIOLavoro N. 5 /

4 MINISTERI prassi ATTIVITÀ DEGLI ISPETTORI Linee guida recepite Altri casi Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida sul punto, il personale ispettivo che abbia, nel corso degli accertamenti, riscontrato le irregolarità sanabili e non sanabili, provvederà a:.. segnalarle al competente ufficio della Regione;.. comunicare l adozione dei provvedimenti di riqualificazione. Nei casi in cui il personale ispettivo riscontri l attivazione di un tirocinio da parte di un soggetto che risulti interdetto dalla Regione o la prosecuzione del rapporto di tirocinio per il quale abbia ricevuto intimazione alla cessazione si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. ULTERIORI SANZIONI AMMINISTRATIVE OBBLIGHI ULTERIORI Permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio. CO Il tirocinio è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l impiego. L adempimento è a carico del soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie. Da tale obbligo sono, tuttavia, escluse le ipotesi di tirocinio consistenti in un esperienza prevista all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione (tirocini curriculari): non sono perciò oggetto di comunicazione i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Indennità L art. 1, c. 35 L. 92/2012 prevede che la mancata corresponsione dell indennità di cui all art. 1, c. 34, lett. d), indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l irrogazione di una sanzione amministrativa da a DISCIPLINA PREVIGENTE DISCIPLINA REGIONALE Per le Regioni che non hanno ancora recepito le linee guida 2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione la disciplina regionale già adottata. Riferimento normativo Soggetto ospitante multilocalizzato Il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato è possibile applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale (art. 2, c. 5-ter D.L. 76/2013). 22 RATIOLavoro N. 5 / Aggiornato al

5 PRASSI MINISTERI SOMMARIO schema di sintesi indicazioni dell ispettorato prassi SANZIONI IN TEMA DI PRESTAZIONI OCCASIONALI Art. 54-bis D.L , n Circ. INL , n. 5 - Nota INL , n A seguito dell introduzione delle prestazioni occasionali, tipizzate dal legislatore attraverso lo strumento del Libretto Famiglia o del Contratto di prestazione occasionale, prescindendo da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse e individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore, l INL ha fornito, con circolare 5/2017, le prime indicazioni a tutto il personale ispettivo per la corretta ed uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tale disciplina, fermo restando quanto già chiarito dall Inps con la circolare 107/2017 e il messaggio 2887/2017. Ulteriori precisazioni sono poi state fornite con la nota 7427/2017 sulla quantificazione della sanzione per la mancata comunicazione su base giornaliera. SCHEMA DI SINTESI LIMITI ECONOMICI Compensi di importo complessivamente non superiore a per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Compensi di importo complessivamente non superiore a per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro. Compensi di importo non superiore a 2.500, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell arco dello stesso anno civile (nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL). Tali limiti economici sono riferiti all anno civile ( ) e si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione. UTILIZZATORI DELLE PRESTAZIONI Persone fisiche, al di fuori dell esercizio dell attività professionale o d impresa, mediante il Libretto di Famiglia. Altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata nonché le pubbliche amministrazioni nei limiti previsti, tramite il contratto di prestazione occasionale. Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. ULTERIORI DIVIETI DI STIPULA DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui all art. 54-bis c. 8 (1) del D.L. 50/2017, purché non iscritti nell anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Imprese dell edilizia e di settori affini, imprese esercenti l attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. Nell ambito dell esecuzione di appalti di opere o servizi. VIOLAZIONE DI ULTERIORI OBBLIGHI Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, D. Lgs. 66/2003, il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporta l applicazione delle specifiche sanzioni ivi previste. Si applica l art. 3, c. 8, D. Lgs. 81/2008, ai sensi del quale nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio le disposizioni del decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Nota (1) Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità. Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università. Persone disoccupate. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Aggiornato al RATIOLavoro N.10/

6 MINISTERI prassi INDICAZIONI DELL ISPETTORATO TRACCIABILITÀ DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni sono tracciate attraverso apposita comunicazione all Inps. L utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della P.A., ad effettuare la comunicazione indicando i dati previsti (i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l oggetto della prestazione; la data e l ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni; il compenso pattuito per la prestazione), almeno 60 minuti prima dell inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. L utilizzatore del Libretto di famiglia deve comunicare i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto, entro il 3 giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Se la prestazione di un contratto di prestazione occasionale non sia resa (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l utilizzatore può effettuare la revoca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del 3 giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. La piattaforma telematica supporta l invio al prestatore sia della comunicazione preventiva, sia dell eventuale revoca della stessa, nonché la possibilità per il prestatore/utilizzatore di confermare l avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa. REGIME SANZIONATORIO Superamento dei limiti economico o orario Le sanzioni riguardano sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto di famiglia Violazione dei divieti del c. 5 Le sanzioni riguardano sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto di famiglia Violazione dell obbligo di comunicazione e dei divieti del c. 14 Le sanzioni riguardano solo il contratto di prestazione occasionale Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell arco di un anno civile (o del diverso limite previsto nel settore agricolo) comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. La trasformazione del rapporto e l applicazione delle suddette sanzioni non operano nel caso in cui l utilizzatore sia una pubblica amministrazione. La violazione dei divieti di cui al c. 5 (aver acquisito prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa) comporta la conversione ex tunc del rapporto nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso. I divieti di cui al c. 5 non si applicano al personale utilizzato attraverso la somministrazione. Per la violazione dell obbligo di comunicazione preventiva da parte di utilizzatori, diversi dalla P.A. e dalle persone fisiche/famiglie, o di uno dei divieti del c. 14 (divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al c. 8 purché non iscritti nell anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, ecc.) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a per ogni prestazione lavorativa giornaliera con violazione. Non si applica la procedura di diffida ex art. 13, D. Lgs. 124/2004 e la sanzione ridotta ex art. 16, L. 689/1981 è pari a 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione: il parametro di quantificazione è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. 12 RATIOLavoro N.10/ Aggiornato al

7 PRASSI MINISTERI prassi REGIME SANZIONATORIO (Segue) Violazione dell obbligo di comunicazione e dei divieti del c. 14 (segue) Le sanzioni riguardano solo il contratto di prestazione occasionale Violazione dell obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno Esempio e 2 lavoratori il terzo giorno: la sanzione amministrativa è di 2.499,99 (833,33 per 3 giorni). La sanzione si applica se la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato (ad esempio prestazione svolta per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva). Il personale ispettivo comunica all Inps l accertamento della maggior durata della prestazione. MAXISANZIONE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva o di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla P.A. con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l impiego di lavoratori in nero. Criteri per differenziare Occorre individuare criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata o come un normale rapporto di lavoro in nero, come tale sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione. Ferma restando la registrazione delle parti sulla piattaforma Inps, serve un attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione ex art. 54-bis, c. 20, ogniqualvolta ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:.. la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali;.. la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell obbligo di comunicazione. La maxisanzione si applica, in assenza di uno dei requisiti anzidetti, anche se la comunicazione è effettuata nel corso dell accesso ispettivo. Esempio Se la mancata comunicazione preventiva riguarda una singola prestazione giornaliera a fronte di una pluralità di prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso del medesimo mese, pare ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell obbligo comunicazionale, con conseguente applicazione della specifica misura sanzionatoria; viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, si applica la c.d. maxisanzione per lavoro nero laddove concorra il requisito della subordinazione. Revoca della comunicazione La stessa sanzione si applica in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa. L INL porrà particolare attenzione sulle revoche delle comunicazioni, valutandone la frequenza. Aggiornato al RATIOLavoro N.10/

8 LEGISLAZIONE SOMMARIO schema di sintesi assicurazioni sociali obbligatorie accesso alle prestazioni libretto di famiglia contratto di prestazione occasionale regime per le pubbliche amministrazioni regime per l agricoltura aspetti operativi PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI Art. 54-bis D.L , n. 50, conv. L , n Circ. Inps , n. 107 Ris. Ag. Entrate , n. 81/E - Mess. Inps , n L art. 54-bis D.L. 50/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 96/2017, ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l Istituto. SCHEMA DI SINTESI Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi (1) di importo complessivamente non superiore a Da considerare nel loro valore nominale. LIMITI DIVIETI Economici Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi (1) di importo complessivamente non superiore a Durata La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per: a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università; c) persone disoccupate; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (2). Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi (1) di importo non superiore a ore nell arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra 2.500,00 e la retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo di lavoro. Da considerare nel loro valore nominale. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. RIPOSI Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (artt. 7, 8 e 9 D. Lgs , n. 66). COMPENSO Erogazione Trattamento L Inps provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasionale rese nell ambito del mese e a erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini Irpef. GESTIONE La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un apposita piattaforma telematica predisposta dall Inps, fruibile attraverso l accesso al sito Internet dell Istituto - www. inps.it - al servizio: Prestazioni Occasionali. Note (1) Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore nell anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. (2) Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, ove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore. RATIOLavoro N.8-9/ L 13

9 ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE GESTIONE SEPARATA INPS E INAIL Il prestatore ha diritto all assicurazione per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I relativi oneri sono interamente a carico dell utilizzatore. L Istituto provvede all accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo e al trasferimento all Inail dei premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 2 volte l anno. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI PREVENTIVA REGISTRAZIONE SUL SITO INPS Ai fini dell accesso alle prestazioni di lavoro occasionale, prestatori e utilizzatori devono utilizzare l apposita piattaforma telematica predisposta dall Inps, registrandosi preventivamente al seguente servizio: Prestazioni Occasionali. Gli adempimenti di registrazione, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:.. direttamente dall utilizzatore/prestatore, attraverso l accesso alla citata piattaforma telematica con l utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);.. avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell utente (utilizzatore/ prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);.. dagli intermediari di cui alla L. 12/1979;.. dagli enti di patronato (esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell utilizzatore e del prestatore). OPZIONI Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:.. per le Pubbliche Amministrazioni;.. per le imprese agricole;.. per gli altri utilizzatori. INFORMAZIONI All atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Il prestatore deve indicare esattamente il proprio domicilio se diverso dalla residenza. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo. In caso di mancata indicazione dell Iban, l Inps provvede a erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell Istituto, sul compenso spettante al prestatore. 14 RATIOLavoro N.8-9/ L

10 LEGISLAZIONE LIBRETTO DI FAMIGLIA SOGGETTI PRESTAZIONI Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell esercizio dell attività professionale o d impresa. Mediante il Libretto Famiglia l utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per: a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. TITOLI DI PAGAMENTO Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un ora. Il valore nominale di 10 è così suddiviso:.. 8,00 per il compenso a favore del prestatore;.. 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione Separata Inps;.. 0,25 per il premio assicurativo Inail;.. 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore. COMUNICAZIONI DELL UTILIZZATORE Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il 3 giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall Inps, è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto. La comunicazione avviene mediante l utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l indicazione giornaliera delle prestazioni. L utilizzatore, nell ambito della comunicazione, deve fornire apposita dichiarazione nel caso in cui il prestatore, all atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia titolare di pensione, studente con meno di 25 anni di età, persona disoccupata, percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento. CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEFINIZIONE SOGGETTI Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001). COMPENSO Importo La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Limite minimo Oneri L importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in 9,00. Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell utilizzatore:.. contribuzione Ivs alla Gestione Separata Inps, nella misura del 33,0%;.. premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%. In relazione al compenso minimo orario di 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 (Inps Ivs) e 0,32 (Inail). Sui versamenti complessivi effettuati dall utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore nella misura dell 1,0%. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso. RATIOLavoro N.8-9/ L 15

11 LIMITI ALL UTILIZZO Nel rispetto dei limiti generali non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall 8 al 3 mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Esempio È vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali: a) da parte delle imprese dell edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = , , , , , , , , 4.13,04, , 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx); b) nell ambito dell esecuzione di appalti di opere o servizi; c) in agricoltura, salvi casi specifici. Forza aziendale Se la prestazione è resa il giorno , dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 ad aprile Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato; i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non devono essere conteggiati. In particolare, ai fini del computo, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all orario svolto, rapportato al tempo pieno, tenendo in considerazione la durata contrattuale della prestazione lavorativa. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all orario effettivamente svolto nel semestre. Ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, il risultato deve essere arrotondato. Media occupazionale semestrale Disposizioni transitorie Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento. Il valore è calcolato sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Per esempio, con valore medio pari a 5,1 non si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale. Nella prima fase di avvio dell operatività delle prestazioni di lavoro occasionale il requisito dimensionale sarà autocertificato dall utilizzatore, attraverso la piattaforma telematica. COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Almeno 60 minuti prima dell inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:.. i dati identificativi del prestatore;.. la misura del compenso pattuita;.. il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;.. la data e l ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;.. il settore di impiego del prestatore;.. altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l indicazione giornaliera delle prestazioni. L utilizzatore, nell ambito della comunicazione, deve fornire apposita dichiarazione nel caso in cui il prestatore, all atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia titolare di pensione; studente, con meno di 25 anni di età, persona disoccupata, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Revoca Se, per evenienza di carattere straordinario (per esempio indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore del 3 giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera. Decorso il 3 giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l Inps procede a integrare il compenso pattuito dalle parti nell ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell utilizzatore determina l applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. 16 RATIOLavoro N.8-9/ L

12 LEGISLAZIONE SERVIZI DELLA PIATTAFORMA INPS Invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l indicazione dei termini generali della medesima. Invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Conferma, da parte del prestatore o dell utilizzatore, dell avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica Inps. Qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore del 3 giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, avvalendosi della procedura telematica Inps, può comunicare l avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa. Una volta comunicato l avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore del 3 giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile. REGIME PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LIMITI DI UTILIZZO Le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001) possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:.. nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale;.. nel limite di prestazioni complessive rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore di compensi di importo non superiore a 2.500, o comunque nel limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell arco dello stesso anno civile;.. nell ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;.. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;.. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;.. per l organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. REGIME PER L AGRICOLTURA LIMITI DI UTILIZZO Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di 5 dipendenti, è possibile il ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:.. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;.. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l università;.. persone disoccupate;.. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. L Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione. Il limite di durata della prestazione è pari al rapporto tra il limite di e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. RATIOLavoro N.8-9/ L 17

13 COMPENSO La misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del ). Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità). Limiti Misura L importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. Area professionale Compenso minimo Orario Giornaliero 1ª 9,65 38,60 2ª 8,80 35,20 3ª 6,56 26,24 COMUNICAZIONE Almeno 60 minuti prima dell inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall Inps, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:.. i dati identificativi del prestatore;.. la misura del compenso pattuita;.. il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;.. la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi;.. altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che prevede l indicazione, da parte dell utilizzatore, dell arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da 1 a 3 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Revoca Laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore del 3 giorno successivo alla data conclusiva dell arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a 3 giorni consecutivi). Una volta decorso il 3 giorno successivo alla data conclusiva dell arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l Inps procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali. Pagamento del compenso Nel caso in cui l arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale dell arco temporale indicato (es. prestazione dal al , pagamento del compenso entro il ). 18 RATIOLavoro N.8-9/ L

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