Il punto della situazione e la gestione operativa dei presto Altra attualità del periodo in tema di tirocini formativi
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1 VideoLavoro del 14 giugno 2018 Il punto della situazione e la gestione operativa dei presto Altra attualità del periodo in tema di tirocini formativi Luca Caratti Consulente del Lavoro 1
2 a pag. 47 della dispensa Linee Guida 25 maggio 2017 Sono state definite con accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano datato 25 maggio 2017 le nuove linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento. Entro il termine di 6 mesi le linee guida, per essere vincolanti dovranno essere recepite dalle Regioni e province autonome. 2
3 Linee Guida 25 maggio 2017 Ad oggi sono state recepite da: Lazio Calabria Sicilia Basilicata Veneto Lombardia Piemonte Liguria Molise Provincia di Trento 3
4 Campo di applicazione e definizioni TIROCINIO: periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l acquisizione di un esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l occupabilità e facilitare la transizione verso l occupazione regolare (rac. Cons. Unione Europea 10/3/14) Oggetto delle linee guida sono i cosiddetti tirocini extracurriculari. sono esclusi i curriculari, i tirocini per accesso alle professioni ordinistiche, tirocini transazionali, tirocini per soggetti extracomunitari La natura del rapporto è esclusivamente formativo: l esperienza lavorativa è esclusivamente incardinata sul progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto ospitante, tirocinante e soggetto promotore 4
5 Il tirocino: Non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per la quali non sia necessario un periodo formativo. è vietato per sostituire i lavoratori inquadrabili contratto a termine nei periodi di picco delle attività, o per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari nell organizzazione 5
6 Il tirocino finalità: Formazione e orientamento: agevolazione nelle scelte professionali di giovani nel passaggio dalla scuola al lavoro Inserimento o reinserimento al lavoro: percorsi finalizzati alla collocazione o ricollocazione di inoccupati, disoccupati, lavoratori espulsi da processi produttivi, in CIGS Orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento al lavoro: percorsi per soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, disabili. 6
7 a pag. 48 della dispensa Enti promotori servizi per l impiego e le agenzie regionali; università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali, Fondazioni ITS; centri di formazione e/o orientamento profess. accreditati ; comunità terapeutiche, cooperative sociali; servizi di inserimento lavorativo per disabili; soggetti accreditati dalla Regione per l erogazione della formazione professionale; soggetti autorizzati intermediazione; ANPAL consulenti del lavoro convenzionati con l apposita Fondazione per il Lavoro c/o il C.N.O. 7
8 Soggetti ospitanti Deve essere in regola salute e sicurezza e L. 68/99 Non deve avere CIG straordinarie in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa (salvo accordi sindacali). Attivabili in caso di CDS espansivi Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo (e fatti salvi appositi accordi sindacali), non è possibile attivare tirocini per attività equivalenti a quelle per cui ha operato, nei 12 mesi precedenti,: licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto, nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 8
9 Soggetti ospitanti No in presenza di procedure concorsuali No per professionisti per attività riservate 9
10 OBBLIGHI ASSICURATIVI Circolare INAIL 4 marzo 2014, n. 16 I tirocini extracurriculari vanno assicurati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611(9 per mille industria, 5 per mille artigianato, 6 per mille terziario, 11 per mille altre attività), con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. Imponibile è il minimale di rendita 10
11 Tutor IL TUTOR SOGGETTO PROMOTORE: collabora alla stesura del progetto formativo; si assicura che l esperienza di tirocinio sia formativa per il tirocinante; redige, al termine del tirocinio, l attestazione sull attività e le competenze acquisite dal tirocinante, sulla base degli elementi ricevuti dal tutor aziendale. IL TUTOR SOGGETTO OSPITANTE: ha il compito di agevolare l inserimento del tirocinante nell ambiente lavorativo e deve essere in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. 11
12 Destinatari tirocini extracurriculari Soggetti in stato di disoccupazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro Lavoratori a rischio disoccupazione Soggetti già occupati che siano alla ricerca di altra occupazione Soggetti disabili e svantaggiati 12
13 Durata Durata massima comprensiva di proroghe e rinnovi non superiore a 12 mesi. Durata minima: 2 mesi. 1mese se ospitante ha attività stagionale Con soggetti disabili la durata massima è 24 mesi 13
14 Orario Il piano PFI contiene il dettaglio delle ore di lavoro, giornaliero e settimanale. il contratto collettivo del soggetto ospitante è il parametro per l orario di lavoro massimo. 14
15 il tirocinio può essere sospeso di diritto: in caso di malattia o infortunio (durata pari o superiore a 30 giorni solari Maternità Chiusura aziendale di almeno 15 giorni 15
16 il tirocinio può essere interrotto: Dal tirocinante con motivazione scritta a tutor e soggetto ospitante Dal soggetto ospitante o dal promotore in caso di gravi inadempienze Impossibilità a conseguire obiettivi del PFI 16
17 Limiti numerici Per ospitare tirocinanti sono previste specifici limiti, con espressa esclusione dal calcolo degli apprendisti: Un solo tirocinante nelle unità operative da 0 e fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio; 17
18 Limiti numerici Non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità operative da 6 e fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio; Non più del 10% (con arrotondamento all unità superiore) nelle unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio; 18
19 Premialità Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l attivazione di nuovi tirocini oltre ai limiti è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (part time almeno il 50% dell orario normale) nelle seguenti modalità: un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 19
20 Premialità Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l attivazione di nuovi tirocini oltre ai limiti è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (part time almeno il 50% dell orario normale) nelle seguenti modalità: 3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 4 tirocini se hanno assunto almeno il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; 20
21 Indennità di partecipazione Le Regioni e le province autonome fisseranno il valore dell indennità di partecipazione che non potrà essere inferiore a 300. Sarà erogata per intero con una partecipazione minima, su base mensile, del 70%. In caso di sospensione non vi è l obbligo di corresponsione dell indennità. 21
22 Indennità di partecipazione L indennità non è dovuta se il tirocinio è svolto in favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno al reddito. L indennità viene riconosciuta, per il periodo coincidente la fruizione del sostegno al reddito, solo fino a concorrenza con l indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento. In caso di tirocinio con percettore di forme di sostegno, in assenza di rapporto di lavoro, è facoltà l erogazione da parte dell ospitante, dell indennità anche oltre i limiti 22
23 INL circolare n. 8/2018 La verifica ispettiva valuterà complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l attività del tirocinante effettivamente funzionale all apprendimento e non piuttosto all esercizio di una mera prestazione lavorativa 23
24 INL circolare n. 8/2018 Ove il personale ispettivo riscontri la violazione delle disposizioni regionali o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 24
25 Sanzioni In caso di violazioni non sanabili, in particolare quando il tirocinio è attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti (soggetti titolati alla promozione, caratteristiche del soggetto ospitante, proporzione tra tirocinanti e organico, durata, numero massimo tirocinanti etc.) è prevista la cessazione immediata del tirocinio e l interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore. Non essendo un rapporto di lavoro vero e proprio, il mancato rispetto dei limiti indicati non comporta alcuna trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, sempre che non siano ravvisabili gli elementi tipici della subordinazione. 25
26 Sanzioni In caso di violazioni sanabili, l interruzione e l interdizione di 12 mesi discendono solo nel caso sia disatteso l invito alla regolarizzazione da parte degli enti competenti. L interdizione aumenta la sua durata se avviene, come seconda, nell arco di 24 mesi dalla prima (18 mesi),dalla terza in poi, sempre nei 24 mesi, l interdizione è pari a 24 mesi. L interdizione può essere disposta anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato da parte degli organi di vigilanza dell INL. 26
27 Le prestazioni di lavoro occasionali 27
28 Quadro normativo Art. 54-bis DL , n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017)ha disciplinato le prestazioni occasionali, secondo due modalità distinte: prestazioni occasionali e libretto famiglia (in vigore dal 23 giugno 2017) 28
29 Definizione prestazioni occasionali Si intendono le attività lavorative rese nel rispetto delle previsioni e dei limiti economici (anno civile ) I limiti sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi complessivamente non superiori a euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi complessivamente non superiori a euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi non superiori a euro. 29
30 Quadro normativo Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori lettera b) la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età (solo se studenti); persone disoccupate (art. 19 D.Lgs. n. 150/2015); percettori di prestazioni integrative del salario. 30
31 compensi I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sono esenti da tassazione ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione 31
32 Limiti di durata È previsto, un limite di durata pari a 280 ore nell arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis. 32
33 Divieti Non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali da parte di lavoratori con i quali l utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di CO.CO.CO. Analogo divieto opera nel caso in cui l utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o CO.CO.CO. 33
34 Orario lavoro Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 66/
35 piattaforma PrestO Ai fini dell accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l apposita piattaforma telematica predisposta dall Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: Prestazioni Occasionali. Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte: dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12; dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e per tutti gli adempimenti relativi all utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell utilizzatore e del prestatore. 35
36 Libretto famiglia Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell esercizio dell attività professionale o d impresa. Mediante il Libretto Famiglia l utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni occasionali rese in suo favore per lavori domestici (giardinaggio, pulizia o di manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e anziani, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. 36
37 Libretto famiglia: valore nominale Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: 8,00 per il compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; 0,25 per il premio assicurativo INAIL; 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore. 37
38 Libretto famiglia: comunicazione Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto. 38
39 Contratto di prestazione occasionale Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche. 39
40 CpO: valore nominale La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Al compenso spettante, si applicano i seguenti oneri a carico dell utilizzatore: contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 % (in relazione al compenso minimo di 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 (INPS ivs), 0,32 (INAIL)). Oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell erogazione del compenso al prestatore nella misura dell 1,0 %. 40
41 CpO: divieti Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. 41
42 CpO: divieti A. da parte delle imprese dell edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = , , , , , , , , 4.13,04, , 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx); B. nell ambito dell esecuzione di appalti di opere o servizi; C. in agricoltura, salvo se le stesse sono rese da lavoratori appartenenti a seguenti categorie: 1. titolari di pensione di vecchiaia o invalidità 2. giovani con meno 25 anni se regolarmente iscritti a ciclo di studi di qualsiasi ordine e grado 3. percettori di prestazioni integrative del salario, REI 42
43 CpO: comunicazione preventiva Almeno sessanta minuti prima dell inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e l ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore; altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. 43
44 CpO: comunicazione preventiva Una volta comunicato l avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile. 44
45 CpO: agricoltura importi Sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell Area di appartenenza del lavoratore. Più precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal CCNL stipulato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente INPS msg. 2887/2017): area 1: 9,65; area 2: 8,80; area 3: 6,56. I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato di più recente pubblicazione. 45
46 CpO: gestione pagamenti Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l erogazione del compenso al prestatore, l assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. F24 (ELIDE): LIFA (libretto famiglia) CLOC (CPO) Strumenti di pagamento elettronico gestiti attraverso PagoPA Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a 10,00 ovvero a multipli di 10,00. Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale. 46
47 INL circ. 5/2017: le sanzioni Superamento del limite economico o del limite orario; violazione dei divieti di cui al comma 5 (sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia) Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di euro (comma 1, lett. c) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. 47
48 INL circ. 5/2017: le sanzioni Diversamente, la violazione dei divieti di cui al comma 5 ossia l aver acquisito prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato48 o di collaborazione coordinata e continuativa integra un difetto genetico afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso. 48
49 INL circ. 5/2017: le sanzioni Violazione dell obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14 (sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale) Fermo restando quanto chiarito nel successivo paragrafo, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 17 da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. 49
50 INL circ. 5/2017: le sanzioni Nelle ipotesi di cui alla slide precedente non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e la sanzione ridotta ai sensi dell art. 16 della L. n. 689/1981 e pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a piu lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risultera essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma
51 INL circ. 5/2017: le sanzioni Maxi sanzione lavoro nero Si applichera esclusivamente la sanzione di cui all art. 54 bis, comma 20, ogniqualvolta ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis; b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, cosi da potersi configurare una mera violazione dell obbligo di comunicazione 51
52 INL circ. 5/2017: le sanzioni Maxi sanzione lavoro nero Viceversa, in assenza di anche uno solo dei predetti requisiti, trovera applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero laddove, evidentemente, concorra il requisito della subordinazione. La maxisanzione trovera inoltre applicazione, in assenza di uno dei requisiti anzidetti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell accesso ispettivo (ovvero in caso di revoca a fronte di prestazione effettivamente resa). 52
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