ORARIO DI LAVORO ED ASSENZE DAL SERVIZIO
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- Ruggero Sasso
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1 ORARIO DI LAVORO ED ASSENZE DAL SERVIZIO 1) ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro settimanale, articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, è pari a 36 ore. Per il personale in servizio presso gli uffici centrali l orario di lavoro è il seguente: - Lunedì, Mercoledì, Venerdì : Martedì, Giovedì : / E consentita una flessibilità nel posticipare l entrata al mattino, dalle 8.00 alle 9.00 e nell anticipare l orario di uscita, dalle ore alle ore (lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle ore alle ore ( martedì e giovedì). La pausa pranzo va da un minimo di trenta minuti ad un massimo di due ore; se inferiore a trenta minuti verrà d ufficio conteggiata come mezz ora. Eventuali variazioni o adattamenti di orario potranno essere disposti dal Dirigente in relazione a particolari esigenze di servizio. I minuti prestati in meno per flessibilità nella giornata o nella settimana, vanno recuperati nel mese o, al massimo, entro il mese successivo. In caso di mancato o parziale recupero del saldo negativo del mese precedente, verrà effettuata trattenuta sullo stipendio per un importo pari al periodo mancante (calcolato in minuti). 2) RITARDI IN ENTRATA In caso di ritardo oltre le ore 9.00 viene addebitata una penalità di 15 minuti. Al secondo ritardo mensile, viene addebitata una penalità di 30 minuti. A partire dal terzo ritardo mensile, sarà avviato un procedimento disciplinare da parte del dirigente del settore di appartenenza, ai sensi dell art.14 del CCRL I ritardi devono essere recuperati nel mese o, tutt al più, entro il mese successivo. In caso di mancato o parziale recupero verrà effettuata una trattenuta sullo stipendio per un importo pari al periodo mancante (calcolato in minuti). 3) VARIAZIONE ORARI PER ESIGENZE DI SERVIZIO Ogni variazione d orario deve essere autorizzata per iscritto dal Dirigente del Settore e comunicata al Servizio Personale, con l indicazione del nuovo orario e del periodo soggetto a variazione. 4) ORARI CONTINUATI La presenza di particolari ed eccezionali esigenze di servizio che non consentano di usufruire della pausa pranzo (con interruzione dell orario di lavoro) deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Personale dal Dirigente del Settore, di volta in volta. In mancanza di tale attestazione verranno inserite d ufficio le relative pause pranzo (pari a mezz ora). I medesimi criteri sono applicati anche nelle giornate con servizio senza pausa (ad es. lunedì, mercoledì e venerdì) in presenza di orari continuati superiori alle sette ore (conteggiate dall ora di effettiva entrata in servizio) qualora non risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, segnalate dal Dirigente. 1
2 5) ORARI MANCANTI Qualora, per qualsiasi ragione, il dipendente non abbia potuto effettuare una timbratura, deve provvedere all inserimento della stessa con le modalità previste dal nuovo programma di rilevazione presenze. Nel caso di mancanza di timbrature dovute a missioni le stesse verranno inserite d ufficio sulla base di quanto indicato nell ordine di servizio relativo alla missione (da far pervenire tempestivamente). 6) PERMESSI CON RECUPERO Tali permessi, nel limite massimo di 36 ore annue, non possono avere una durata superiore alla mezza giornata. Possono essere concessi permessi brevi per varie causali tra cui: - Cure dentistiche programmabili - Visite mediche specialistiche - Accompagnamento di familiare a visita medica (minore o meno) I suddetti permessi vanno recuperati nel mese di riferimento o, tutt al più, entro il mese successivo. Nel caso di mancato o parziale recupero verrà effettuata trattenuta sullo stipendio per un importo pari al periodo mancante. Il recupero del permesso deve avvenire prioritariamente in unica soluzione per un tempo pari al permesso richiesto o, in subordine, in più periodi di durata non inferiore all ora. Il recupero del permesso viene conteggiato soltanto dopo il completamento dell intero orario di servizio previsto per la giornata (tenendo conto, pertanto, anche del recupero degli eventuali ritardi nell entrata) ed in presenza di un saldo mensile positivo. L avvenuto recupero del permesso verrà verificato d ufficio dal Servizio Personale che provvederà all inserimento della relativa giustificazione nel cartellino di presenza utilizzando i primi periodi utili a tal fine. 7) PERMESSI CON RECUPERO IN TALUNE RICORRENZE In relazione al particolare significato che nella tradizione locale assumono alcune giornate, il personale dipendente è autorizzato ad anticipare l uscita alle ore 12.00, usufruendo della riduzione dell orario di lavoro mediante la concessione di appositi permessi con recupero, nelle seguenti giornate: - ultimo giorno di Carnevale (martedì grasso) - venerdì e/o sabato antecedenti la Pasqua - vigilia di Ferragosto (14 agosto) - Commemorazione dei defunti (2 novembre) - vigilia di Natale (24 dicembre) - vigilia di Capodanno (31 dicembre) 2
3 Per il personale addetto alla manutenzione stradale ed alla vigilanza ittico-venatoria, la suddetta facoltà è subordinata, di volta in volta, al parere favorevole del Dirigente responsabile, in relazione alle specifiche esigenze del servizio di appartenenza. Per usufruire di tali permessi non sono richieste particolari formalità, fermo restando l obbligo di effettuare il recupero con le modalità di cui al punto 6), dando atto che lo stesso può essere effettuato entro i due mesi successivi. 8) LAVORO STRAORDINARIO Ai sensi dell art. 17, 1 e 2 comma del CCRL 01/08/2002 le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. La prestazione. è espressamente autorizzata dal dirigente.. Il lavoro straordinario può essere richiesto per un periodo continuativo minimo non inferiore ai 30 minuti consecutivi, detratto l eventuale ritardo in entrata ed eventuali permessi con recupero usufruiti nella stessa giornata. Nel caso di effettuazione di lavoro straordinario con rientro nelle giornate in cui non è previsto il servizio pomeridiano (ad esempio il lunedì), lo stesso verrà conteggiato al netto di eventuali negativi nella mattinata di servizio. Non può darsi luogo al riposo sostitutivo o al pagamento del lavoro straordinario se prima non risultino recuperati per intero i periodi corrispondenti ad eventuali ritardi o permessi con recupero usufruiti nel mese di riferimento. Nel caso di effettuazione di lavoro straordinario nella giornata del riposo festivo settimanale (di norma la domenica) si ricorda che l art comma del CCRL 01/08/2002 ha introdotto una nuova regolamentazione. Pertanto il dipendente potrà usufruire del riposo compensativo solo se la prestazione sarà pari almeno alla durata ordinaria dell orario di lavoro. Diversamente avrà diritto solo al pagamento del compenso per lavoro straordinario e della maggiorazione del 50%. Per il personale che effettua orari di lavoro che coprono l intero arco della settimana (ad esempio gli agenti vigilanza ittico-venatoria) quanto sopra deve intendersi riferito alla giornata di riposo settimanale. Il suddetto riposo compensativo dovrà essere effettuato nei 15 giorni successivi e, comunque, in presenza di particolari esigenze, non oltre il bimestre successivo. 9) STRAORDINARIO IN MISSIONE Per attestare l effettuazione di ore straordinarie durante la missione il dipendente dovrà compilare l apposita attestazione già inserita nel modulo di autorizzazione alla missione. Nel caso di missioni di durata superiore alla giornata le ore straordinarie dovranno risultare da apposita attestazione o, in via sostitutiva, da propria dichiarazione scritta, siglata dal Dirigente del Settore, dalla quale risulti l orario delle attività effettivamente prestate per ciascuna giornata (orari corsi e/o attività lavorativa, modalità viaggio, pausa pranzo, ecc.). Tale attestazione deve essere presentata contestualmente al foglio di missione. Comunicazioni successive non verranno prese in considerazione ai fini del conteggio dello straordinario eventualmente richiesto. Il periodo di tempo relativo al viaggio non potrà essere considerato lavoro straordinario, salvo che in caso di guida da parte del dipendente, così come previsto dall art.63, secondo comma, lett.d) del CCRL ) RECUPERO STRAORDINARIO 3
4 Il recupero dello straordinario deve avvenire entro il mese successivo all effettuazione dello stesso. Detto recupero, da richiedere per periodi multipli di mezz ora, viene conteggiato con riferimento all orario di entrata e di uscita della giornata senza considerare la flessibilità. Gli arrotondamenti sono effettuati per eccesso come meglio precisato negli esempi seguenti: Nel caso un dipendente presenti una richiesta di recupero straordinario (ad esempio di un ora e mezza) per uscire prima in una giornata di 9 ore (alle 16,30) ed esca alle ore 16,45 verrà comunque conteggiata un ora e mezza di recupero ed i minuti (15) effettuati non saranno conteggiati ad alcun fine. Gli stessi criteri valgono per le richieste di entrata con recupero straordinario. 11) BANCA DELLE ORE Nella Banca delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite complessivo annuo di 36 ore come stabilito a livello di contratto decentrato integrativo. Tali ore possono essere recuperate entro l anno successivo a quello di maturazione. Per le modalità di fruizione si richiama quanto previsto al precedente punto ) PERMESSI RETRIBUITI E prevista la concessione al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, su richiesta dello stesso, dei sottoelencati permessi retribuiti: per partecipazione a concorsi e/o esami (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove) con presentazione, successiva, di apposita attestazione per matrimonio, con presentazione successiva di certificato di matrimonio per lutto (coniuge, convivente, parenti entro il II grado ed affini entro il I grado) per nascita figlio (con presentazione di relativo certificato) per ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il 1 grado per ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il 1 grado con necessità di assistenza documentata max 8 gg. l anno gg. 15 consecutivi max 3 gg. consecutivi per evento gg. 1 gg. 1 gg. 3 Nel caso di ricoveri ripetuti nell arco di un anno solare il numero massimo di permessi retribuiti è di 6 giornate per anno solare. I ricoveri ospedalieri non ricomprendono i ricoveri intervenuti in regime di day ospital e day surgery. 4
5 Al personale dipendente a tempo determinato possono essere concessi solo permessi non retribuiti, fino ad un massimo di giorni 15, salvo in caso di matrimonio per il quale si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo indeterminato. 13) ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE ED ANALISI CLINICHE) Le assenze dal servizio per visite specialistiche, analisi cliniche e terapie ambulatoriali possono essere giustificate con festività soppresse, permesso con recupero, recupero lavoro straordinario o ferie. 14) PERMESSI PER STUDIO Ai sensi dell art. 47 del CCRL 01/08/2002 è prevista la concessione di permessi retribuiti per studio nella misura massima di 150 ore annue individuali. Le modalità per richiedere ed usufruire di tali permessi vengono indicate annualmente con apposita circolare, nel periodo settembre/ottobre. 15) FERIE A) Personale non dirigente: Le ferie devono essere usufruite nell anno di maturazione e sono richieste a giornate. In caso di mancato utilizzo di tutte le ferie spettanti nell anno di riferimento è prevista la possibilità di usufruire delle stesse entro il mese di aprile dell anno successivo. Per esigenze di servizio attestate dal Dirigente, è consentita la fruizione delle ferie entro il mese di giugno. Le ferie spettanti, per ogni anno di servizio, sono le seguenti: con orario settimanale articolato su 5 giorni Personale con più di tre anni di servizio giorni 30 Personale con meno di tre anni di servizio giorni 28 con orario settimanale articolato su 6 giorni Personale con più di tre anni di servizio giorni 34 Personale con meno di tre anni di servizio giorni 32 Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai mesi di servizio prestato nell anno. La frazione di mese superiore a quindici è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, le ferie spettanti sono pari a quelle previste per il personale a tempo pieno, mentre per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, le ferie spettanti vengono calcolate sulla base dell orario di servizio effettivamente prestato. B) Personale dirigente: ai sensi dell art. 20 del CCRL del 19/06/2003 per il personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni- Autonomie Locali le ferie spettanti (28 giorni per i dirigenti con più di 3 anni di servizio e 26 giorni con anzianità di servizio inferiore) devono essere usufruite nell anno di maturazione e, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle stesse nel corso dell anno, possono essere usufruite entro il primo 5
6 semestre dell anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell anno successivo. Nell anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione al servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Le richieste di ferie di tutto il personale dipendente sono sospese in presenza di malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L Amministrazione deve essere posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 16) FESTIVITA SOPPRESSE Al personale dipendente in servizio per un anno intero sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell anno solare (non prorogabili all anno successivo), alle condizioni previste dalla L. 937/1977. A decorrere dal 01/01/2007 le festività soppresse si fruiscono e si conteggiano ad ore (da un minimo di mezz ora fino all intera giornata) ai sensi dell art. 23, 4 comma, del CCRL del 07/12/2006. Ad ogni dipendente spettano 29 ore annue di festività soppresse; in caso di part-time le ore spettano in proporzione all orario prestato. 17) SANTO PATRONO La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale dipendente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo. 18) ULTERIORI TIPOLOGIE DI ASSENZA Oltre a quanto indicato nei punti di cui sopra, il personale dipendente può usufruire di ulteriori periodi di assenza per le sottoelencate causali che dovranno essere richieste e documentate dal personale interessato con le modalità previste dalla normativa vigente: - Donazione sangue (una giornata retribuita) - Malattia (retribuita nei limiti stabiliti dal CCNL e dal CCRL) - Assenza anticipata per maternità (retribuita) - Congedo di maternità (ex obbligatoria) retribuito per intero - Congedo parentale (ex facoltativa) - retribuito al 100% per i primi 60 gg. ed al 30% nei restanti 4 mesi. - Riposi giornalieri della madre e del padre (ex allattamento) retribuiti - Malattia del figlio di età inferiore ai 3 anni (retribuita nei limiti di 30 gg. stabiliti dall art comma - D. Lgs 151/2001 e CCRL) - Malattia del figlio di età compresa tra 3 a 8 anni (non retribuita nel limite di 5 gg. ai sensi art comma - D. Lgs 151/2001 e CCRL ) - Permessi per assistenza disabili ai sensi della Legge n 104/1992 (3 gg. o 18 ore mensili) - Aspettative senza assegni (nei casi previsti da specifiche disposizioni normative) - Permessi sindacali (retribuiti o non retribuiti ai sensi dell accordo regionale) - Assemblee del personale (retribuite sino a 12 ore annue non retribuite ore in eccedenza a tale periodo) 6
7 - Permessi per funzioni pubbliche 19. PERMESSO PER CITAZIONE IN TRIBUNALE Nel caso in cui un dipendente venga citato in giudizio ed è tenuto a presentarsi in Tribunale per rendere testimonianza, ha diritto ad un permesso retribuito per tutto il tempo necessario ad assolvere questo compito. Se invece la convocazione è legata a motivi personali o penali, il dipendente può assentarsi imputando l assenza a ferie, festività soppresse o altro. 7
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