Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

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1 Scudo Penale Professionista Contratto di Tutela Legale Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni SpA Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

2 NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01 Ottobre 2011 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Ai sensi dell Art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. UBI Assicurazioni S.p.A. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it UBI Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro di cui Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un Anno, è stipulato con tacito rinnovo di un Anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le Parti possono disdettare il Contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi (due mesi) prima della scadenza. Si rinvia all articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione Scudo Speciale Tutela Legale Professionisti è una copertura assicurativa di Tutela Legale che offre all Assicurato il pagamento delle spese di difesa nei procedimenti penali svolti in seguito a imputazione di un Reato, contestazione di un illecito amministrativo da cui consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, per atti o omissioni posti in essere, nel contesto della professione descritta nel Contratto di Assicurazione, dal Contraente o dagli Assicurati. Per gli aspetti di maggior dettaglio su Contraente, Assicurati, oggetto dell Assicurazione e rischio Assicurato, si rinvia agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 ed alle Condizioni Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente copertura assicurativa è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. In particolare si segnala che il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della garanzia. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 10, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 27, 28 e 31 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente copertura assicurativa prevede un Massimale di spese. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 17 e 26 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Si precisa altresì che nell ipotesi di un Unico Sinistro/Caso assicurativo in cui l Impresa debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati il Massimale è da intendersi unico e viene ripartito tra gli aventi diritto a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento del Massimale, Rinvio a giudizio di numero 2 dottori Commercialisti assicurati nell ambito della Società tra professionisti per presunti reati legati alla certificazione di un bilancio societario. Massimale scelto ed indicato nel modulo di Polizza ,00 Spese legali per i commercialisti ,00 Spese peritali (CTU e CTP) 6.500,00 Totale spese ,00 Indennizzo massimo erogabile ,00 Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 2/7

4 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Avvertenza: Si informa che, l Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel contratto. (Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata all Impresa di ogni Aggravamento del rischio. Gli Aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell Art Codice Civile. Si rinvia agli articoli 4 e 25 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che può costituire un Aggravamento del rischio: modifica della professione svolta dal Contraente (da commercialista a revisore contabile) a seguito della quale l Impresa si riserva di modificare il Premio assicurativo per l annualità successiva. 6. Premi Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa. Il Premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un Anno. Il Premio può essere rateizzato ogni sei mesi, quattro mesi, tre mesi con frazionamento rispettivamente semestrale, quadrimestrale, trimestrale oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi. Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può essere effettuato a mezzo di bonifico o Assegno Bancario a favore di Ubi Assicurazioni SpA. Avvertenza: L intermediario, come da direttive ricevute dalla Direzione dell Impresa di assicurazioni, potrà applicare sconti sul Premio risultante dalla proposta assicurativa. 7. Rivalse Avvertenza: l Assicurato, qualora venga rimborsato dall Impresa per le Spese legali sostenute, è obbligato alla restituzione se le stesse vengono ripetute dalla controparte. 8. Diritto di recesso Avvertenza: L Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di Sinistro/Caso assicurativo. Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell Art del Codice Civile. L Assicurato decade dai propri diritti qualora non faccia pervenire alla direzione dell Impresa, notizia di ogni Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 3/7

5 atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data di della notifica stessa (decadenza del diritto). 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto sono carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate in Polizza sono soggetti all imposta del 21,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione Avvertenza: In caso di Sinistro/Caso assicurativo, l Assicurato deve darne immediatamente avviso all Impresa, con una descrizione esatta e veritiera dell evento, data e luogo e conseguenze del Sinistro/Caso assicurativo, nel momento in cui ne viene a conoscenza o quando si è verificato e comunque non oltre 3 giorni dal primo momento in cui ne viene a conoscenza. Il Sinistro/Caso assicurativo deve avvenire in corso di validità della copertura. Si rinvia agli articoli 11, 12, 28 e 29 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: L Impresa ha adottato per la gestione dei sinistri la modalità prevista dall Art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazione ossia svolge direttamente l attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax e mail: reclami@ubiassicurazioni.it Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 4/7

6 termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono adire l Autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provveda secondo equità. Avvertenza: Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Contraente e l Impresa di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Conflitto di interessi L Impresa si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni nelle quali l Impresa stessa ha o può anche solo indirettamente avere un interesse in conflitto. Resta fermo che, pur in presenza di eventuale conflitto di interessi, l Impresa opera in modo tale da non arrecare nocumento al Contraente e perseguire per quest ultimo il miglior risultato. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 5/7

7 GLOSSARIO La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del Contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del Contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Aggravamento del rischio: Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. Anno: Periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di Anno bisestile. Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo. Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Assicurazione Tutela Legale: Forma di copertura con il quale l Impresa si impegna a rimborsare all Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell Assicurato stesso nei confronti di un terzo. Carenza: Spazio temporale che decorre dal momento in cui viene pagato il Premio fino al momento in cui entra in vigore la copertura. Contraente: Soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Contratto di Assicurazione: Accordo con il quale l Impresa verso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale: Somma massima liquidabile dall Impresa a titolo di Indennizzo. Polizza: Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 6/7

8 Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Sinistro/Caso assicurativo: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Spese legali: Diritti ed onorari del patrocinatore ai sensi del tariffario forense. Spese peritali: Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d Ufficio CTU ) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte CTP ). UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 7/7

9 POLIZZA TUTELA LEGALE SCUDO SPECIALE PENALE PROFESSIONISTI Sommario Definizioni 3 Condizioni Generali di Assicurazione 6 Condizioni Speciali di Assicurazione 12 Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011

10 DEFINIZIONI Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti. Amnistia/ Indulto: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati. L indulto è causa di estinzione della pena, mentre l amnistia oltre la pena estingue anche il reato. Appello: opposizione ad una sentenza sfavorevole da parte di una delle parti in causa che mira ad un nuovo esame della controversia. Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l interpretazione o l esecuzione di un contratto. Archiviazione: il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Costituzione di parte civile: soggetto che, all interno del processo penale, esercita l azione civile è denominato parte civile. L azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L atto che introduce l azione civile nel processo penale è l atto di costituzione di parte civile oppure l atto di trasferimento in sede penale dell azione civile, già promossa nella sua naturale sede. Condizione di procedibilità: normalmente l azione penale viene esercitata d ufficio dal Pubblico Ministero; tuttavia esistono dei casi in cui l esercizio dell azione penale è subordinata all esistenza di una condizione di procedibilità, presupposto senza il quale l azione non può essere esperita. Sono condizioni di procedibilità: autorizzazione a procedere è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all organizzazione giudiziaria (Parlamento, Ministro della giustizia, Corte Costituzionale ecc.), su richiesta del Pubblico Ministero (P.M.), consente l esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad es. un parlamentare) o in rapporto ad un determinato reato (ad es. reati ministeriali). istanza di procedimento è la dichiarazione facoltativa irrevocabile con la quale la persona offesa da un reato commesso all estero, che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d ufficio, chiede che il P.M. proceda per il reato stesso. querela è la dichiarazione facoltativa con la quale un soggetto manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. richiesta di procedimento è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all organizzazione giudiziaria (ad es. Ministro della giustizia) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero (P.M.) proceda per un determinato reato. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 2/15

11 Consulente tecnico d ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'ufficio. Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l evento lesivo. Delitto doloso: qualsiasi delitto all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell imputazione (per esempio da doloso a colposo). Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. Multa: vedi Ammenda. Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari fase del procedimento penale antecedente rispetto all eventuale processo il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. Oblazione: pagamento delle somme dovute all erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell ammenda. Patteggiamento: applicazione della pena su richiesta delle Parti: è un rito speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l imputato fino al limite di un terzo. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 3/15

12 Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo doloso preterintenzionale) del reato ascritto. Querela: è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Remissione di querela: la querela può essere ritirata per remissione. La richiesta di remissione è causa estintiva del reato. Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 4/15

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa, alle condizioni indicate in Polizza, garantisce all Assicurato l opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie per tale difesa. Art. 2 Norme applicabili Alla Polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni speciali e particolari. Per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano. Art. 3 Spese assicurate L Impresa, sino alla concorrenza del Massimale indicato nel modulo di Polizza, sopporta, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell Assicurato, come segue: il compenso previsto per legge relativo all attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all Art. 15 Costi non assicurati; il compenso relativi ai diritti di domiciliazione nei limiti di 1.000,00 spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione, qualora l Avvocato nominato si avvalga di un collega in tale Sede; le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell Assicurato; le spese per l attività di un Consulente Tecnico di Parte; le spese per l I.V.A. relative all attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia soggetto alla detrazione dell imposta; le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell Assicurato (Art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all Art. 15 Costi non assicurati ; le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza; i costi di registrazione della sentenza se l Assicurato è soccombente, nonché i costi dei valori bollati per il rilascio di una copia integrale della sentenza; le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell Assicurato. Art. 4 Dichiarazioni relative a circostanze del rischio, aumento, diminuzione (1) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze con dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, sono causa di annullamento del contratto stesso (Art Codice Civile). Le dichiarazioni inesatte e le reticenze senza dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono essere causa di recesso dal contratto da parte dell assicuratore. (Art Codice Civile). (2) L Impresa, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere la conseguente modifica delle condizioni in corso. (3) Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art Codice Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 5/15

14 Civile, con rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare all Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art Codice Civile. Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa, pagamento del Premio e durata del contratto (1) Salvo la limitazione prevista all Art. 10 punto (2) Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo, l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se in quel momento il Premio è stato corrisposto. (2) Il Premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) Anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale; se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo Premio entro il giorno di decorrenza previsto nella Polizza, la garanzia è sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente corrisponde il Premio o la rata di Premio dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l Impresa, in caso di mancato pagamento del Premio annuale, ovvero della rata di Premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del Premio (Art Codice Civile). (3) I Premi devono esser pagati all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure all Impresa. (4) Il contratto ha la durata pattuita in Polizza. In caso di mancata disdetta, da formularsi nei tempi e nei modi previsti all Art. 7, si intende tacitamente prorogato per uguale durata iniziale e comunque di biennio in biennio, ai sensi dell Art Codice Civile. Art. 7 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto (1) E facoltà delle parti disdire il contratto con lettera raccomandata spedita almeno 2 (due) mesi prima della sua scadenza. (2) Dopo ogni denuncia di Sinistro/Caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, da formularsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di Premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. (3) La Polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie: (a) nel caso di persona giuridica: per effetto dell apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria. (b) nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione. Per i sinistri/casi assicurativi insorti sino a tale momento l Impresa rimane obbligata. (4) In caso di decesso del Contraente, la garanzia permane fino alla fine del periodo dell Assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l oggetto dell Assicurazione. Art. 8 Modifiche dell Assicurazione Le modifiche del Contratto di Assicurazione devono essere espressamente convenute, riportate Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 6/15

15 e sottoscritte dalle parti. Art. 9 Regolazione del Premio di Assicurazione (1) Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (ad esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale, le retribuzioni lorde ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio. (2) A tale scopo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a: (a) variazione del numero dei dipendenti; (b) altri elementi variabili previsti in Polizza. (3) Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del Premio relativo al periodo trascorso, con facoltà dell Impresa di modificare l ammontare del Premio per l annualità successiva. (4) Nel caso in cui il Contraente, nei termini di cui sopra non abbia effettuato: (a) la comunicazione dei dati ovvero (b) il pagamento della differenza dovuta. l Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto gli obblighi previsti. Art. 10 Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo (1) Per insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo si intende: (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno; (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui il Contraente e/o Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del Sinistro/Caso assicurativo, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso. (2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: (a) durante il periodo di validità della Polizza se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale; (b) decorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza in tutte le restanti ipotesi. 3. Si intende quale unico Sinistro/Caso assicurativo: (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti; (b) l instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie. Art.11 Obblighi del Contraente e/o Assicurato in caso di Sinistro/Caso assicurativo, libera scelta del legale Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 7/15

16 (1) Ai sensi dell Articolo 1913 Codice Civile, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare all Impresa qualsiasi Sinistro/Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. La denuncia del Sinistro/Caso assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. (2) Il Contraente e/o Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della vertenza. L inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell Art Codice Civile, la decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa. (3) Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, il Contraente e/o Assicurato può comunicare all Impresa il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (Art.12 punto 1). L Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente. Se l Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell ambito del Tribunale competente, l Impresa si assume l onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe previste per legge e quindi, ad esclusione di: (a) spese e/o onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno; (b) spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente. Se l Assicurato non esercita tale diritto di nomina sarà l Impresa a nominare un Avvocato, che riceverà formale mandato dall Assicurato. L Impresa declina ogni eventuale responsabilità professionale dell Avvocato. Art.12 Gestione del Sinistro/Caso assicurativo (1) Dopo il ricevimento della denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, l Impresa si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. (2) Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela degli interessi legali dell Assicurato, la controversia verrà affidata all Avvocato nominato ai sensi dell Art. 11 punto 3. (3) Qualora sia necessaria una difesa penale, l Impresa concorderà di volta in volta con l Assicurato il nominativo dell Avvocato da nominare. (4) Qualora sorga un conflitto di interessi o in caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa in merito alla gestione dei sinistri/casi assicurativi, le parti potranno adire l Autorità Giudiziaria o demandare la decisione ad un Arbitro che verrà nominato su accordo tra l Assicurato e l Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione. L Arbitro deciderà secondo equità. L Impresa avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all Assicurato in virtù dell instaurazione della procedura arbitrale. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente il Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 8/15

17 punto 2 del presente articolo. (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d intesa con l Impresa (vedasi Art. 3 Spese assicurate). (7) L Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il Sinistro/Caso assicurativo. Se il Contraente e/o Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative. (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente e/o Assicurato deve: (a) informare l Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria; (b) fornire all Impresa ogni informazione sullo stato della pratica; (c) prima di adire l Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l autorizzazione dell Impresa; (d) prima di adire l Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare; (e) evitare di compiere atti che pregiudichino l Impresa nell adempimento della propria obbligazione contrattuale. (9)Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se il Contraente e/o Assicurato viola uno degli obblighi di cui al comma 7 del presente articolo, l Impresa non può essere liberata dall obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall Impresa. (10)L Impresa, ai sensi dell Art Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell Indennizzo, in tutti i diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente e/o Assicurato è tenuto, su richiesta dell Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Le spese già rifuse al Contraente e/o Assicurato devono essere restituite all Impresa. Art. 13 Prescrizione Il diritto del Contraente e/o Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro/Caso Assicurativo viene denunciato all Impresa, nei modi e nei termini di cui all Art. 11 decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla sua insorgenza, ai sensi dell Art comma del Codice Civile. Art. 14 Esclusioni (1)Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi: (a)vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente; (b)vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico; (c)vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria; (d)vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende; Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 9/15

18 (e)vertenze riguardanti contratti di agenzia; (f)vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d autore e concorrenza sleale; (g)vertenze di diritto tributario e amministrativo o con Enti pubblici in genere; (h)vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione; (i)arbitrati (salvo quanto indicato all Art. 12 punto 4 Gestione del Sinistro/Caso assicurativo); (j)se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l Art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali); (k)se non diversamente pattuito, vertenze di diritto civile relative alla compravendita di immobili, permuta, costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dall Autorità Comunale competente (D.I.A.); (l)fatti dolosi delle persone assicurate; (m)se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l uso di veicoli aerei e di veicoli su terra o su mare, sottoposti per legge all obbligo d Assicurazione per la responsabilità civile; (o)se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali; (p)vertenze e controversie con l Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa. Art. 15 Costi non assicurati L Impresa non si assume: (a)i costi assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate; (b)le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in Polizza; (c)i costi successivi al terzo accesso ed ogni ulteriore tentativo d esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo; (d)i costi relativi a tentativi d esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo; (e)i costi per procedimenti penali d esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di 300,00; (f)i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all Assicurato dopo il verificarsi del Sinistro/Caso assicurativo; (g)i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone. Art. 16 Ulteriori precisazioni La copertura assicurativa non include il pagamento di: (a)sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (b)spese collegate all esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose; (c)spese per risolvere una controversia senza che l Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle Spese legali alle parti coinvolte. Art. 17 Indennizzo L Impresa corrisponde per ogni Sinistro/Caso assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del Massimale pattuito ed indicato nel modulo di Polizza. Tale Massimale trova anche applicazione quando l Impresa, in un unico Sinistro/Caso assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più sinistri/casi assicurativi collegati Mod. UBI Ass Ed. 01/10/ /15

19 temporalmente e causalmente, il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un unico Sinistro/Caso assicurativo. Art. 18 Recupero di somme (1)Competono integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. (2)Competono invece all Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 19 Ambito di validità territoriale (1)In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l Assicurazione vale per i sinistri/casi assicurativi avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, se ed in quanto il Tribunale competente si trovi allocato in tali Paesi. (2)In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri/casi assicurativi avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano. Art. 20 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art. 21 Foro competente Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell Assicurazione, sarà devoluta, a scelta della parte attrice al Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o al Tribunale ove ha sede l Impresa. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE SCUDO SPECIALE TUTELA LEGALE PROFESSIONISTI Art. 22 Norme applicabili Le presenti condizioni particolari di Polizza hanno validità ad integrazione ed in combinazione con le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale. Art. 23 Contraente di Polizza Contraente della Polizza può essere alternativamente: (1) il singolo libero professionista purchè regolarmente iscritto all albo professionale di appartenenza se ed in quanto richiesto dalla vigente legislazione italiana; (2) la pluralità ed i singoli liberi professionisti associati secondo le norme di legge; (3) le società tra professionisti. Art. 24 Assicurati (1) La garanzia assicurativa è valida, oltre che per il Contraente, per i soci e gli associati (in casi di forma societaria o associativa) per i suoi dipendenti, e i praticanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nello svolgimento della loro professione o nell adempimento delle loro funzioni e/o rapporto di impiego svolte a favore del Contraente dell Assicurazione. (2) Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate. (3) Il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone assicurate, qualora nei Mod. UBI Ass Ed. 01/10/ /15

20 confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente. Art. 25 Oggetto dell Assicurazione La garanzia assicurativa si estende alle spese di difesa da sostenere nei procedimenti penali (delitti contravvenzioni) e nei procedimenti per illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria, relativamente ad atti od omissioni non dolosi che attengono esclusivamente alla professione indicata nel modulo di Polizza. Se in seguito alla stipulazione del contratto, la professione indicata nel medesimo subisce delle modifiche, la garanzia assicurativa si estende anche alla nuova professione esercitata con le limitazioni previste in Polizza. All Impresa deve essere fornita denuncia a mezzo raccomandata dell evento modificativo della professione. In seguito a tale comunicazione verrà modificato il Premio assicurativo per l annualità successiva. La garanzia assicurativa decade con effetto retroattivo, qualora l adempimento di cui sopra non venga effettuato dal Contraente. Art. 26 Rischio Assicurato In deroga all Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qui integralmente disapplicato, nei limiti del Massimale pattuito ed indicato nel modulo di Polizza, vale quanto segue: (1) Onorari e spese del Legale L Impresa si obbliga a corrispondere spese, diritti ed onorari di un solo Avvocato (con esclusione del praticante abilitato) esercente la professione e regolarmente iscritto all Ordine professionale nei limiti del Massimale pattuito e dell importo medio di cui alle tariffe forensi vigenti. L Impresa si riserva la facoltà di concordare con il predetto Avvocato l onorario al medesimo spettante. Tale accordo, per la sua validità, dovrà risultare da documento sottoscritto dall Impresa, dal Legale e dall Assicurato. L Impresa corrisponde il rimborso delle spese per le seguenti attività forensi: (a) Difesa dell Assicurato; (b) Assistenza a testimoniare; la garanzia assicurativa si estende alla consulenza di un solo Avvocato se l Assicurato viene intimato quale teste. (2) Spese giudiziarie L Impresa provvede altresì al rimborso delle spese per le seguenti attività forensi: le spese di giustizia poste a carico dell Assicurato per i procedimenti previsti dal presente contratto (Art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese per la registrazione di atti giudiziari sino a 500,00; le spese delle copie degli atti istruttori sino a 500,00; (3) Spese di viaggio dell Avvocato Qualora l Assicurato nomini un Avvocato che non appartenga al Foro del circondario dell'autorità Giudiziaria procedente, in deroga all Art. 11 punto 3, l Impresa si assume anche le spese di viaggio dell Avvocato necessarie per raggiungere la sede del Tribunale competente e/o della Procura della Repubblica competente per il procedimento penale. La rifusione delle spese avviene secondo le tariffe forensi vigenti in Italia. (4) Spese di viaggio dell Assicurato L Impresa sostiene le spese di viaggio necessarie, previa esibizione della ricevuta di pagamento, nel limite della classe economy per i viaggi aerei e di prima classe per i treni o di uso di auto, nel limite dei costi relativi all uso dei mezzi pubblici di trasporto. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/ /15

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