CHIARACasaProtetta Condizioni di Assicurazione

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1 CHIARACasaProtetta Condizioni di Assicurazione Linea Abitazione Pagina 1 di 37

2 Gentile Cliente, grazie per avere aderito alla polizza CHIARACasaProtetta, sviluppata esclusivamente per i titolari di un Conto Corrente con la Banca distributrice del prodotto. Questa Tutela assicurativa è stata studiata per proteggere il bene più importante della famiglia: la casa. CHIARACasaProtetta, prevede le sezioni Incendio e Furto formulate nella modalità All-Risks, così da salvaguardare l abitazione ed il suo contenuto da tutti gli imprevisti che possono danneggiarla, da quelli più comuni come la fuoriuscita d acqua a seguito della rottura di un tubo a quelli meno frequenti come il crollo del tetto causato da un abbondante nevicata. Ai fini di offrire una copertura che garantisca la protezione dell abitazione a 360 gradi, il prodotto prevede anche utili servizi di Assistenza da attivare in caso di emergenza e una garanzia Tutela Legale per far fronte alle spese cui si potrebbe andare in contro in caso di controversie inerenti la conduzione o proprietà dell abitazione. Di seguito sono riportate le Condizioni di Assicurazione, che le suggeriamo di leggere con attenzione. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla Sua polizza sono a Sua disposizione i seguenti numeri verde: per informazioni relative alle garanzie delle Sezioni Incendio e Furto per informazioni relative alle garanzie della Sezione Assistenza per informazioni relative alle garanzie della Sezione Tutela Legale Le Sue richieste troveranno un adeguato ascolto e Le verranno fornite le necessarie informazioni per poter denunciare quanto accaduto. Pagina 2 di 37

3 INDICE NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE pag. 4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag. 5 DEFINIZIONI pag. 8 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 13 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO pag. 15 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA pag. 18 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLE SEZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA pag. 21 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE pag. 24 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA pag. 28 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI (art. 54) pag. 33 Pagina 3 di 37

4 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e nelle Circolari dell Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia) 1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio. Sede legale in Via Rovagnati Desio (MB); Sede della Direzione Generale in via Galileo Galilei Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre ) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legislazione Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Servizio Clienti Via G. Galilei, Milano Tel Fax Indirizzo segnalazioni@chiaraassicurazioni.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Termini di prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. Limitazioni di garanzia Le garanzie assicurative inerenti agli infortuni, malattie e/o perdite pecuniarie possono essere soggette a carenze e franchigie in termini di giorni e/o percentuali. Le garanzie assicurative inerenti all incendio, furto e/o responsabilità civile generale possono prevedere franchigie, scoperti in termini monetari e/o percentuali. Le prestazioni assicurative possono essere soggette a limiti di indennizzo. Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell Assicurazione. Obblighi in caso di sinistro L Assicurato ha l obbligo di inviare una comunicazione scritta in caso di accadimento di sinistro, allegando la specifica documentazione richiesta. Per dettagli maggiori si rimanda alle condizioni generali dell Assicurazione. Pagina 4 di 37

5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano in Italia o all estero come autonomi titolari (7) : il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando Pagina 5 di 37

6 solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via G.Galilei, Milano, tel , infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, Pagina 6 di 37

7 coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet Pagina 7 di 37

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO ASSICURAZIONE CHIARA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRAENTE FILIALE MODULO DI POLIZZA POLIZZA PREMIO RISCHIO SINISTRO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. il contratto di assicurazione. CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A.: la compagnia che presta le garanzie assicurative. il documento che riporta i termini e le condizioni alle quali è prestata la copertura assicurativa. il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto con Chiara e che paga il relativo premio. l agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza il documento, sottoscritto dal Contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. l insieme dei documenti che comprovano l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente a Chiara. la possibilità che si verifichi il sinistro. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. COMUNI A PIÙ SEZIONI DI POLIZZA ABITAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ABITAZIONE SECONDARIA ACQUA CONDOTTA ALLAGAMENTO i locali destinati a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante, situati nell ubicazione dichiarata in polizza, e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili. la residenza anagrafica dell Assicurato o, in ogni caso, quella in cui dimora per la maggior parte dell anno. la dimora saltuaria dell Assicurato che non costituisce la sua residenza anagrafica e, in ogni caso, quella in cui dimora per una minima parte dell anno. acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato. presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua o causato da eventi naturali diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo o collasso strutturale. Pagina 8 di 37

9 ALLUVIONE/INONDAZIONE ANIMALE DOMESTICO ARMADIO CORAZZATO O CASSAFORTE COLLEZIONE CONTENUTO DELL ABITAZIONE ESPLOSIONE ESTORSIONE EFFETTI PERSONALI EVENTI ATMOSFERICI fuoriuscita d acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d acqua o bacini: a) l inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; b) per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali il cane o gatto di proprietà dell Assicurato. mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici. Gli armadi corazzati e le casseforti di peso inferiore a Kg. 200 devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete. Le casseforti murate devono essere munite di alette di ancoraggio che, una volta murate, rendono impossibile la rimozione senza la demolizione del muro stesso. raccolta ordinata secondo criteri determinati e riconosciuti di oggetti di una stessa specie e/o categoria, rari, curiosi o di un certo valore. è l insieme dei seguenti beni: a) mobilio e arredamento in genere per l'abitazione, per studio o ufficio privato e tutto quanto, ad essa inerente, serve per uso domestico e personale, nonché le aggiunte e migliorie apportate al fabbricato in locazione b) provviste, scorte, animali domestici (anche quando si trovano al di fuori dei locali dell abitazione). c) oggetti pregiati; d) preziosi; e) valori; lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. indumenti e relativi accessori, capi di vestiario ed oggetti, compresi preziosi e valori, attrezzatura sportiva comune, apparecchiature elettroniche, fotografiche, cinematografiche, telefonia mobile e quant'altro l assicurato porti al suo seguito per il suo uso personale, nonché i contenitori degli stessi effetti personali. Sono esclusi veicoli a motore e non, rimorchi, natanti e velivoli in genere. eventi naturali - riscontrabili su una pluralità di enti, mobili e immobili, - quali: trombe d aria, tempeste, bufere, vento, grandine, sovraccarico di neve nonché, quale conseguenza di detti eventi: alberi o parti di essi abbattuti dalla violenza degli eventi stessi, urto di cose trascinate dal vento, compresi i danni da bagnamento verificatisi Pagina 9 di 37

10 all interno degli enti assicurati in seguito a rotture, brecce, lesioni causati da detti eventi al fabbricato o agli infissi. EVENTI SOCIOPOLITICI tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti vandalici o dolosi, escluso comunque qualsiasi danno causato, risultante o collegato ad atti di terrorismo. FABBRICATO l'intera costruzione edile (escluso il valore dell'area), occupata dall'abitazione dell'assicurato, che si trovi in territorio italiano, o nella Repubblica di San Marino, o nello Stato Città del Vaticano, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze, purché realizzate nel fabbricato stesso (quali gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radiotelevisive, pannelli solari come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, statue o simili che non abbiano valore artistico) o negli spazi ad esso adiacenti (quali centrale termica, impianti fotovoltaici, box, muri di sostegno o di contenimento, recinzioni e simili), attrezzature fisse sportive e per giochi, piscine, alberi e piantumazioni permanenti, impianti di irrigazione o di illuminazione esterna, allacciamenti con la rete pubblica, esclusi frutti pendenti o futuri e strade private. Sono comprese anche le relative quote di proprietà comune. FENOMENO ELETTRICO azione di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa determinati. FISSI ED INFISSI i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA l'importo prestabilito, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo. FURTO INCENDIO INCOMBUSTIBILI il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale. la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze dei Ministero dell'interno. Pagina 10 di 37

11 INDENNIZZO la somma dovuta da Chiara all'assicurato in caso di sinistro LASTRE le lastre piane e curve di cristallo, vetro comprese iscrizioni e decorazioni - marmo o pietra naturale, esistenti all'interno ed all'esterno dell abitazione assicurata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, escluse pavimentazioni, rivestimenti e lucernari. MASSIMALE la somma fino alla cui concorrenza Chiara presta la garanzia. OGGETTI PREGIATI I quadri e i tappeti di valore singolo superiore a 1.000,00, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria. PREZIOSI gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura PRIMO RISCHIO ASSOLUTO la forma di assicurazione per la quale Chiara risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale. RAPINA il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale. SCASSO la forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati. SCIPPO furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. SCOPERTO la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato per ciascun sinistro SCOPPIO/IMPLOSIONE repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati scoppio SERRAMENTI / MEZZI DI CHIUSURA robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, inferriate fissate al muro, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell abitazione (porte, porte-finestre, lucernari, inferriate, tapparelle, persiane, gelosie, serrande) chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni, quest ultimi manovrabili esclusivamente dall interno. VALORE A NUOVO a) per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area; b) per oggetti pregiati, oggetti d'arte e di antiquariato, collezioni e preziosi, il valore di mercato al momento del sinistro; Pagina 11 di 37

12 VALORE COMMERCIALE VALORI VETRO ANTISFONDAMENTO c) per i valori l importo riportato sul titolo; d) per il rimanente contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti. il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate od asportate, con altre nuove, uguali od equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione. il denaro, i titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate). manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento, attuati con corpi contundenti, costituito, di norma, da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore ai 6 mm.; oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore ai 6 mm. SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE SOCIETÀ ARAG Assicurazioni S.p.A (ARAG), cui Chiara ha scelto di affidare la gestione dei sinistri Tutela Legale. TUTELA LEGALE l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. UNICO CASO ASSICURATIVO il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. SPECIFICHE DELLA SEZIONE ASSISTENZA ASSISTENZA l aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.. CENTRALE OPERATIVA la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., Via A. Salandra, Roma costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a: garantire il contatto telefonico con l Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza. Pagina 12 di 37

13 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente della Banca distributrice del prodotto. Pertanto, in caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l applicazione del termine di tolleranza di cui all art.1901, 2 comma del Codice Civile. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. Il premio sarà addebitato secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati. Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Chiara è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, Chiara o il Contraente possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Chiara rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Pagina 13 di 37

14 Art. 8 RINUNCIA ALLA RIVALSA Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo al diritto di surroga verso il contraente nonché verso le persone delle quali il contraente o l assicurato debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l assicurato, a sua volta, eserciti l azione verso il responsabile solo per la parte di danno eccedente quanto risarcito da Chiara. Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta data dal Contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente o l Assicurato è esonerato dal comunicare a Chiara l esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall art C.C.. Art. 11 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato. Art. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 FORO COMPETENTE Foro competente è quello dove il Contraente risiede o ha il suo domicilio. Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 15 FORMA DELL ASSICURAZIONE L assicurazione è stipulata nella forma a Primo rischio assoluto. Art. 16 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE In caso di trasloco non comunicato a Chiara, l assicurazione vale comunque per la nuova ubicazione - fermo il disposto dell Art. 5 in caso di aggravamento del rischio - per sessanta giorni consecutivi a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e riprende vigore alle ore 24 dell ottavo giorno successivo a quello della comunicazione scritta del Contraente o dell Assicurato. Pagina 14 di 37

15 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO COSA ASSICURIAMO Art. 17 RISCHI ASSICURATI Chiara si obbliga a indennizzare all'assicurato i danni materiali e diretti causati al fabbricato e/o al contenuto della abitazione da qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso dall art. 20, fermi restando i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previsti dall art. 54. Chiara risarcisce altresì, nell ambito della somma assicurata per il Fabbricato e il Contenuto: i guasti causati alle cose assicurate sia per ordine dell'autorità sia dal Contraente, dall'assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso; i danni agli effetti ed oggetti personali portati dall Assicurato temporaneamente per l uso in locali di villeggiatura, qualora non assicurati con polizza di Chiara. La garanzia è operante sul territorio dell Unione Europea, della Svizzera e Paesi del Bacino Mediterraneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza dell Assicurato. Sono altresì esclusi i danni di cui terzi soggetti debbano rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter C.C. e, in eccedenza a questa, purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza: le spese di ricostruzione di archivi personali, effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento degli stessi, distrutti o danneggiati, compreso il costo del materiale; le spese per il rifacimento materiale dei documenti di identità, della patente di guida, della patente nautica e del brevetto di pilota aereo; le spese di ammortamento sostenute per i titoli di credito per i quali tale procedura è ammessa; le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residuati del sinistro; gli oneri di urbanizzazione e di ricostruzione dell abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro; gli onorari e le spese dei periti e consulenti (compresa la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo Perito) incaricati dall Assicurato per la determinazione del danno; il concorso nelle spese di pernottamento alberghiero se i locali assicurati risultassero inagibili. La garanzia è prestata unicamente nei confronti dei componenti il nucleo familiare del Contraente/Assicurato; la perdita delle pigioni (per fabbricati locati a terzi) pari al canone di locazione che il Contraente/Assicurato non dovesse percepire per l'abitazione indicata in polizza, regolarmente affittata, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile dal sinistro e per il tempo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno; le spese di trasloco, giacenza presso terzi e ricollocazione del contenuto; le spese veterinarie sostenute per la cura dei propri animali domestici infortunati a seguito di un evento assicurato. Art. 18 RISCHIO LOCATIVO Chiara, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, scoppio, esplosione ed implosione, anche se causato con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali da lui tenuti in locazione. Pagina 15 di 37

16 Non sono considerati terzi : - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi; - quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società, le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art C. C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. Art. 19 RICORSO TERZI Chiara si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovuto a incendio, scoppio, esplosione ed implosione. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Rimane convenuto che l'assicurazione non comprende i danni: - a locali tenuti in locazione dall Assicurato; - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo; - derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini Non sono considerati terzi : - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi; - quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società, le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art C. C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. COSA NON ASSICURIAMO Art. 20 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni : 1. conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizione e/o ordinanze di Governi e/o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto; 2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; 3. commessi od agevolati con dolo del Contraente e/o dell'assicurato; 4. causati, risultanti o collegati ad atti di terrorismo; 5. causati da uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, bradisismo, fenomeni tellurici, penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamento, cedimento o smottamento del terreno e altri eventi per i quali viene richiesto da parte delle Autorità competenti lo stato di calamità naturale; 6. conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, rapina, scippo (a meno che i danni non siano di incendio, esplosione o scoppio), truffa, estorsione, appropriazione indebita, Pagina 16 di 37

17 ammanchi, smarrimenti, saccheggio, frode, usurpazione, insolvenza. Sono inoltre esclusi gli atti vandalici commessi in occasione dei predetti reati; 7. dovuti a errori di progettazione; 8. dovuti a responsabilità del costruttore ex art C. C.; 9. dovuti a responsabilità del produttore ex L. 224 del 24 maggio 1988 ed esclusi altresì i danni formanti oggetto della garanzia di legge; 10. dovuti a responsabilità di terzi in occasione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione eseguiti sia nel fabbricato assicurato che in altri anche non adiacenti; 11. dovuti a incuria, manomissione, errato uso, utilizzo improprio o modifiche da chiunque apportate o effettuate alle cose assicurate; 12. dovuti a naturale deperimento, deterioramento, logorio, usura, corrosione, contaminazione, ossidazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso; 13. causati da attacchi di termiti, insetti, vermi e da malattie fungine o fitopatologie; 14. dovuti a lavori, da chiunque e a qualunque titolo eseguiti sulle cose assicurate; 15. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno e/o modifiche del livello di falda; 16. dovuti a deprezzamento di collezioni, raccolte e simili; 17. indiretti di qualunque natura e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all art. 17; 18. da inquinamento da chiunque causato; 19. causati a qualsiasi bene di interesse artistico o storico che, come tale, sia sottoposto a vincoli o tutele da parte delle Autorità competenti; 20. causati a strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, a coltivazioni erbacee; 21. causati a tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee; 22. causati a aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori; 23. causati a beni strumentali, diversi da quelli citati al precedente punto 22, concessi in locazione finanziaria (leasing). 24. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali. Art. 21 CONDIZIONI DI ASSICURABILITA L'assicurazione è prestata alle condizioni essenziali che il fabbricato ove è posta l abitazione assicurata sia costruito e coperto con materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili in: strutture portanti orizzontali; strutture e armatura del tetto; rivestimenti esterni; rivestimenti interni; Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non risultassero rispettate, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con lo scoperto di un importo pari al 30% dell'indennizzo medesimo. Art. 22 ANTICIPO INDENNIZZI L'Assicurato può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, sulla base delle risultanze di perizia acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente ,00. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo. Art. 23 COLPA GRAVE E DOLO A parziale deroga dell'art C.C., sono indennizzabili i danni causati con colpa grave dell'assicurato o dei suoi familiari o con dolo o colpa grave dei suoi collaboratori familiari. Pagina 17 di 37

18 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO E RAPINA Art. 24 RISCHI ASSICURATI COSA ASSICURIAMO Chiara indennizza i danni materiali e diretti al contenuto, anche se non di proprietà dell'assicurato, posto all interno dei locali dell'abitazione indicata in polizza, dovuti a furto, rapina, estorsione (ivi compresi i danneggiamenti provocati dagli autori dei suddetti reati e i guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, gronde e pluviali), fatte salve le espresse esclusioni. Sono inoltre compresi nell'assicurazione le cose contenute nei locali di ripostiglio, di servizio, box, cantine e solai di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni. La garanzia è prestata fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, che s intende quale unica disponibilità per uno o più sinistri verificatisi per ciascun periodo assicurativo annuo e fermi i limiti di risarcimento indicati all art. 54 In deroga alle esclusioni previste dal successivo art. 25, Chiara indennizza inoltre: il furto commesso dai collaboratori familiari anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga; il furto e la rapina di effetti ed oggetti personali portati dall Assicurato temporaneamente per l uso in locali di villeggiatura, qualora non assicurati con polizza di Chiara. La garanzia è operante sul territorio dell Unione Europea, della Svizzera e Paesi del Bacino Mediterraneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza dell Assicurato. Dalla presente garanzia sono comunque esclusi denaro, preziosi, oggetti d arte e di argenteria. Sono altresì esclusi i danni di cui terzi soggetti debbano rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter C.C. la sottrazione ed il danneggiamento degli effetti personali (scippo) quando l Assicurato li ha indosso o a portata di mano all esterno dei locali. Sono esclusi i beni attinenti ad attività professionali esercitate dall Assicurato. il furto e la rapina di effetti ed oggetti personali in deposito o riparazione presso terzi. La garanzia è valida per: - per il furto, esclusivamente se perpetrato con rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi che contengono gli effetti ed oggetti personali dell'assicurato; - per la rapina, durante il temporaneo deposito di pellicce e capi di vestiario presso gli appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, a condizione che vi sia stata rapina (od estorsione) nei confronti del personale addetto e che il danno non sia indennizzabile ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 C. C. Sono comunque esclusi i valori salvo che siano depositati in cassette di sicurezza presso Istituti di Credito. il furto di effetti personali, acquistati nei 30 giorni precedenti la data del sinistro tramite i sistemi elettronici di pagamento emessi dalla banca distributrice del prodotto, quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell autoveicolo di proprietà o in possesso dell Assicurato. La garanzia è valida per il furto perpetrato attraverso l effrazione o lo scasso dei mezzi di chiusura o di protezione dell autoveicolo, anche se lasciato incustodito. Chiara rimborsa altresì, in eccedenza alla somma assicurata in polizza e nei limiti indicati all art. 54: le spese sanitarie rese necessarie da infortunio subito dagli assicurati a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabili a termini di polizza. Il rimborso sarà effettuato a cura ultimata e Pagina 18 di 37

19 previa presentazione di cartella clinica e note delle spese sostenute. In caso di intervento dell'ente di Assistenza Sanitaria Sociale, la garanzia è operante per la parte di spese rimasta a carico dell Assicurato. Sono escluse le spese relative ai medicinali; le spese sostenute per potenziare, a seguito di furto, i mezzi di protezione e chiusura dell abitazione assicurata con blindature, serrature, congegni di bloccaggio e inferriate; le spese per l avvenuta sostituzione delle serrature dell abitazione con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state smarrite o sottratte agli Assicurati o alle persone alle quali erano state affidate; le spese per il rifacimento materiale dei documenti di identità, della patente di guida, della patente nautica e del brevetto di pilota aereo, sottratti agli Assicurati a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza; le spese di ammortamento sostenute per i titoli di credito rubati e per i quali tale procedura è ammessa; le spese dei periti e consulenti (compresa la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo perito) incaricati dall Assicurato per la determinazione del danno. COSA NON ASSICURIAMO Art. 25 ESCLUSIONI Sono esclusi dall assicurazione i danni: 25.1 di furto delle cose assicurate, qualora non venga riscontrata effrazione di pareti, tetto, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro dell abitazione, 25.2 conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti o smottamenti, valanghe o slavine, cataclismi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 25.3 conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di Governi e/o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, atti di terrorismo o sabotaggio, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, esercizio di potere usurpato, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; 25.4 commessi od agevolati con dolo o colpa grave: a) dal Contraente o dall Assicurato; b) da persone che abitano con il Contraente o con l Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; c) da persone del fatto delle quali il Contraente o l Assicurato deve rispondere, ad eccezione del furto commesso dai collaboratori familiari. d) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; e) da persone legate al Contraente o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti; 25.5 avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno, qualora l abitazione principale rimanga disabitata per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente a valori e preziosi, che non siano custoditi in armadio corazzato o cassaforte, l esclusione decorre a partire dalle ore 24 del 21 giorno consecutivo di disabitazione; 25.6 indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi; 25.7 causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall autore del sinistro, 25.8 dovuti a truffa, appropriazione indebita o ammanchi comunque riscontrati; 25.9 conseguenti a smarrimento; Pagina 19 di 37

20 25.10 causati da atti vandalici non commessi in occasione di furto o rapina, consumati o tentati; a cose mobili all aperto; a veicoli a motore, natanti e loro parti; conseguenti a deprezzamento di collezioni, raccolte e simili; a beni relativi ad attività professionali, commerciali e/o artigianali. Art. 26 CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ 26.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato e dei locali L'assicurazione opera a condizione che il fabbricato ove è ubicato il rischio, le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura Mezzi di chiusura dei locali L'assicurazione opera a condizione che le aperture verso l esterno dei locali, poste a meno di mt. 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall esterno, siano efficacemente protette da serramenti e chiuse con serrature. L indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 20% dell importo indennizzabile nel caso in cui il furto venga perpetrato: a) attraverso aperture non protette in modo conforme alla descrizione di cui al punto 26.2 Mezzi di chiusura dei locali; b) quando nei locali assicurati vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre; La presente deroga non è operante per i locali di ripostiglio, di servizio, box, cantine e solai di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. Art. 27 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE PER LE ABITAZIONI SECONDARIE Nelle abitazioni secondarie sono assicurati valori e preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, collezioni numismatiche e filateliche limitatamente al periodo di abitazione. Sono in ogni caso esclusi i seguenti oggetti se di valore singolo superiore a 2.500,00: - quadri; - tappeti; - arazzi; - sculture; - oggetti d'arte. Pagina 20 di 37

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