COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO Provincia di Piacenza REGOLAMENTO SULL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E SUL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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1 COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO Provincia di Piacenza REGOLAMENTO SULL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E SUL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC. N. 5 DEL

2 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Premessa Finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade del territorio comunale, o in vista di esse. Nel disciplinare la pubblicità lungo le strade del territorio comunale il Comune di Castelvetro Piacentino: a) persegue l obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico; b) si impegna a contrastare il fenomeno dell abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l incolumità degli utenti della strada; c) tiene presente le esigenze dell imprenditoria nei vari settori dell economia; d) favorisce le iniziative nei settori dell utilità sociale e del turismo. Art. 1 Oggetto del Regolamento (art. 3 D.Lgs. 507/1993) 1. Il presente Regolamento disciplina l effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni nel territorio di questo Comune. 2. Stabilisce inoltre le modalità per l applicazione dell imposta comunale sulle pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n Art. 2 Classificazione del Comune (art. 2 D.Lgs. 507/1993) 1. Ai fini del presente capo il Comune di Castelvetro Piacentino appartiene alla Classe V. Art. 3 Gestione del servizio (art. 52 D.Lgs. 446/1997) 1. Il servizio per l accertamento e riscossione dell Imposta sulle pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: a) in economia b) mediante gestione appaltata; 2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, determina la forma di gestione. Nel caso venga deliberata la gestione appaltata, con la stessa deliberazione sarà approvato il capitolato. 2

3 Art. 4 Funzionario Responsabile 1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero dell economia e delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. 3

4 PARTE II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 5 Piano generale degli impianti (art. 3 comma III D.Lgs. 507/1993) 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi con le modalità ed i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente Regolamento. L approvazione e le eventuali modifche del Piano generale degli impianti sono di competenza della Giunta Comunale 2. Il Piano degli impianti è articolato in due sezioni. La prima sezione stabilisce gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi della pubblicità esterna La seconda sezione definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni. Entrambe le sezioni evidenziano la quantità degli impianti. 3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai responsabili comunali dei Servizi pubblicità affissioni, urbanistico, polizia municipale, tecnico-manutentivo. 4. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che deve essere illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Art. 6 Impianti di pubblicità esterna 1. Il Piano elenca i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale. 2. Per la collocazione dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il Piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il posizionamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazione delle dimensioni dei mezzi. 3. Per l installazione di mezzi pubblicitari all interno del centro abitato, lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, il Piano stabilisce: a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, può essere autorizzata l installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie; b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne,targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi. 4

5 Art. 7 Impianti per le pubbliche affissioni 1. In conformità a quanto dispone il 3 comma dell art. 18 del D.Lgs , n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è attualmente di complessivi mq La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come appresso: a) mq. 14,40, pari al 20%, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica; b) mq. 50,40, pari al 70%, destinata alle affissioni di natura commerciale; c) mq. 7,20, pari al 10%, destinata alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, qualora lo stesso sia appaltato. 3. La superficie complessiva potrà essere modificata in sede di approvazione del Piano generale degli impianti. 4. Ciascun impianto dovrà recare una targhetta con l indicazione Comune di Castelvetro Piacentino Servizio Pubbliche Affissioni ed il numero di individuazione dell impianto. 5

6 PARTE III DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA E DELLA RELATIVA IMPOSTA Art. 8 Presupposto dell'imposta (art. 5 D.Lgs. 507/1993) 1. E soggetta all imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia visibile da tali luoghi. L assoggettamento è in funzione del tempo e tranne quando diversamente specificato, il periodo di riferimento è l anno solare. 2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni. 3. Si considerano rilevanti ai fini dell imposizione i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Sono invece escluse da tassazione tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico. Art. 9 Categoria delle località 1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune può suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale. Art. 10 Soggetto passivo (art. 6 D.Lgs. 507/1993) 1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7 D.Lgs, 507/1993) 1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 6

7 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. 6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs.507/1993 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. Art. 12 Tipologia dei mezzi pubblicitari 1. La tipologia pubblicitaria oggetto del presente Regolamento si articola, secondo il D.Lgs , n. 507, in: a) pubblicità ordinaria; b) pubblicità effettuata con veicoli; c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni; d) pubblicità varia; Art. 13 Tariffe (art. 3 comma V - D.Lgs. 507/1993) 1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a partire dal primo gennaio del medesimo anno; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si intendono prorogate di anno in anno. 2. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, del D.Lgs. 507/1993, nonché, limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo. 7

8 Art. 14 Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/1993) 1. Per pubblicità ordinaria s'intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli. 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella per essa prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 e Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. Art. 15 Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993) 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del predetto decreto. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 507/93, lettere a), b) e c). Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. 8

9 Art. 16 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. 507/1993) 1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 507/ Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 507/ Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista. Art. 17 Pubblicità varia 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 507/ Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce fluviali limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta al Comune nella misura stabilita dall'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo n. 507/ Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 507/ Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella stabilita dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 507/93. 9

10 Art. 18 Installazione degli impianti 1. Gli impianti pubblicitari sono installati a cura e spese degli interessati, sotto il controllo del Servizio Tecnico-manutentivo comunale e del Servizio di Polizia Municipale. Art. 19 Autorizzazioni 1. Qualsiasi forma di pubblicità è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti di polizia urbana ed in materia edilizia. 2. Il soggetto passivo interessato al rilascio dell autorizzazione, prima di iniziare la pubblicità, deve richiedere Servizio di Polizia Municipale l autorizzazione all installazione dell impianto. 3. Alla suddetta richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a un autocertificazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare sarà realizzato e collocato tenendo conto della natura del terreno e della spinta dell agente atmosferico (vento), in modo tale da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; b un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato; c una planimetria con indicata la posizione nella quale s intende collocare il mezzo; d nulla osta tecnico dell ente proprietario della strada, se questa non è comunale in conformità a quanto previsto dal 4 comma dell art. 23 del D.Lgs. 285/1992; e l indicazione della durata dell installazione. 4. Il Serizio di Polizia Municipale, acquisito il nulla osta da parte del Servizio Tecnico-Manutentivo e del Servizio Urbanistica provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda a concedere o negare l autorizzazione. 5. Qualora vengano richiesti all interessato chiarimenti od integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. Il diniego deve essere motivato. 6. Trascorsi i termini sopra indicati senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l interessato può procedere all installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell applicazione dell imposta sulla pubblicità. 7. Il Servizio di Polizia Municipale provvede alla tenuta di un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine al tempo l indicazione della domanda, del rilascio dell autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o di ogni altro mezzo pubblicitario. Art. 20 Obblighi del titolare dell autorizzazione 1. Il titolare dell autorizzazione ha l obbligo di: a) verificare periodicamente il buon stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari alla conservazione stessa ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza; 10

11 c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze; d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell autorizzazione, del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all atto dell installazione o di motivata richiesta del Comune. 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall art. 55 del D.P.R. 495/1992 Art. 21 Dichiarazione (art. 8 D.Lgs. 507/1993) 1. Ottenuta l autorizzazione, di cui all'art. 19 del presente regolamento, il soggetto passivo dell imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, è esente da bollo. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Art. 22 Rettifica ed accertamento d'ufficio (art. 10 D.Lgs. 507/1993) 1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. L avviso inoltre deve indicare: a) l ufficio comunale emittente; b) il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs , n

12 4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. Art. 23 Pagamento dell'imposta (art. 9 D.Lgs. 507/1993) 1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. 2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all art. 8 del D.Lgs. 507/1993. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d imposta per essere esibite per eventuali controlli 3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549, La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile. In alternativa la riscossione coattiva può essere effettuata con decreto ingiuntivo, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza indirizzata all Ufficio Tributi del Comune o al Concessionario. Il Comune o il Concessionario provvedono al rimborso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta. 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione. Art. 24 Riduzioni dell'imposta (art. 16 D.Lgs. 507/1993) 1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Si evidenzia che la suddetta riduzione opera in presenza di un messaggio pubblicitario conseguente all esercizio di un attività commerciale di natura occasionale poiché se il messaggio fosse diffuso nell ambito di un attività non economica opererebbe l esclusione di cui all art. 26 del presente regolamento. 12

13 b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 25 Esenzioni dall'imposta (art. 17 D.Lgs. n. 507/1993) 1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/1993; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 13

14 Art. 26 Esclusioni dall imposta Non rientrano nel campo impositivo i messaggi delle ONLUS oppure diffusi da organismi di carattere umanitario. La pubblicità effettuata nei locali di un associazione sportiva. 14

15 PARTE IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL RELATIVO DIRITTO Art. 27 Servizio delle pubbliche affissioni 1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni di cui è competente in via esclusiva, assicura l affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti da qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, di messaggi diffusi nell esercizio di attività commerciali. Art. 28 Soggetto passivo Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio ed in solido, coloro nell interesse dei quali il servizio stesso è richiesto. Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni 1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto,per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/ Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento. 3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. 4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. n.507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo. Art. 30 Riduzioni del diritto 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993 a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.507/1993; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. 15

16 Art. 31 Esenzioni dal diritto 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti ed avvisi indicati all art. 21 del D.Lgs. n. 507/1993: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art. 32 Affissioni d urgenza 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, per i manifesti di contenuto commerciale da affiggere entro i due giorni successivi, ovvero per le affissioni in ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di 25,83 per commissione. 2. E consentita l affissione diretta, da parte delle sole Ditte esercenti i servizi di onoranze funebri, gli annunci mortuari, qualora si verifichino casi di comprovata e particolare indifferibilità emergente nel periodo di chiusura dell ufficio comunale o del concessionario; l affissione dovrà avvenire esclusivamente degli appositi spazi destinati a tale tipo di manifesti. Il relativo diritto di affissione dovrà essere versato entro e non oltre la mattinata del giorno successivo; in tal caso non è dovuta la maggiorazione prevista dall art. 22, comma 9, del D.Lgs. n. 507/1993. Art. 33 Modalità per le pubbliche affissioni 1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. 2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. 4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. 6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 16

17 7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. 8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione. 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio. 17

18 PARTE V SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 34 Sanzioni ed interessi 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del Regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51, Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,00 a euro 258, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 2,5 cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento. Art. 35 Sanzioni amministrative 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. 2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 207,00 ad euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. 3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs.507/ I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa. 18

19 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5 del regolamento. PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 36 Norme transitorie 1. Per quanto concerne il primo anno dall entrata in vigore del presente regolamento la scadenza di cui all art. 10 comma 2 del D.Lgs.507/1993 è posticipata al 30 Settembre. 19

20 INDICE PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Premessa Finalità del Regolamento Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Classificazione del Comune Art. 3 Gestione del servizio Art. 4 Funzionario Responsabile PARTE II PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art. 5 Piano generale degli impianti Art. 6 Impianti di pubblicità esterna Art. 7 Impianti per le pubbliche affissioni PARTE III DISCIPLINA DELL PUBLLICITA E DELLA RELATIVA IMPOSTA Art. 8 Presupposto dell imposta Art. 9 Categoria delle località Art. 10 Soggetto passivo Art. 11 Modalità di applicazione dell imposta Art. 12 Tipologia dei mezzi pubblicitari Art. 13 Tariffe Art. 14 Pubblicità ordinaria Art. 15 Pubblicità effettuata con veicoli Art. 16 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Art. 17 Pubblicità varia Art. 18 Installazione degli impianti Art. 19 Autorizzazioni Art. 20 Obblighi del titolare dell autorizzazione Art. 21 Dichiarazione Art. 22 Rettifica ed accertamento d ufficio Art. 23 Pagamento dell imposta Art. 24 Riduzione dell imposta 20

21 Art. 25 Esenzione dall imposta Art. 26 Esclusioni dall imposta PARTE IV DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL RELATIVO DIRITTO Art. 27 Servizio delle pubbliche affissioni Art. 28 Soggetto passivo Art. 29 Diritto sulle pubbliche affissioni Art. 30 Riduzione del diritto Art. 31 Esenzioni dal diritto Art. 32 Affissioni d urgenza Art. 33 Modalità per le pubbliche affissioni PARTE V SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 34 Sanzioni ed interessi Art. 35 Sanzioni amministrative PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 36 Norme transitorie 21

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