IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI

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1 IL COLLAUDO NEI LAVORI PUBBLICI Oggetto del collaudo Il collaudo rappresenta l atto conclusivo della realizzazione di un opera pubblica, mediante il quale viene verificato e certificato che l opera pubblica sia stata eseguita a regola d arte e secondo gli elaborati contrattuali, nonché secondo le eventuali perizia di variante debitamente approvate ed attuate in corso d opera. Il collaudo ha altresì l obiettivo di verificare l esattezza della contabilità finale, la corrispondenza dei documenti contrattuali con lo stato di fatto, non solo relativamente alle quantità e dimensioni, ma anche per la qualità dei materiali e dei componenti. Il collaudo comprende, inoltre, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi in materia, riguardanti la specificità e la tipologia delle opere compiute. È di competenza del collaudo, infine, l esame delle eventuali riserve dell appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in corso d opera, sempreché tali riserve siano state iscritte nel registro di contabilità e confermate nel conto finale, nei termini e nei modi stabiliti dal DPR 207/2010. Il collaudo può essere espletato alla fine dei lavori, ovvero iniziato ed effettuato dopo la data di ultimazione dei lavori o in corso d opera, ovvero iniziato dopo la consegna dei lavori, svolto durante il corso delle lavorazioni e terminato dopo la data di ultimazione dei lavori Ai sensi dell art. 141, comma 7 del Codice, il collaudo in corso d opera è obbligatorio, nei seguenti casi: a) quando la direzione lavori sia stata affidata a soggetti esterni all amministrazione (art. 130, comma 2, lettere b e c del Codice) b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all art. 236 del DPR 207/2010 c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi artt. 142 o 153 del Codice, nonché mediante locazione finanziaria o dialogo competitivo d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell art 53, comma 2, lettera c o d del Codice, ovvero appalti di progettazione esecutiva e/o definitiva ed esecuzione dei lavori e) nel caso di opere pubbliche comprendenti particolari e complesse lavorazioni, non più ispezionabili in sede di collaudo finale f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d asta superiore alla soglia di anomalia. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d opera, affidano l incarico del collaudo secondo i dettami riportati nell art. 120, comma 2 bis del Codice. doc. 1/2013

2 Il collaudo deve avere termine non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità dell opera, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Per tutti i lavori oggetto del Codice, viene redatto un certificato di collaudo, il quale ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall emissione del medesimo. Superato tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, se l atto formale di approvazione da parte della stazione appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importi: fino a , 00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori compresi fra ,00 ed ,00 è facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per importi eccedenti il milione di euro è obbligatorio il certificato di collaudo Il certificato di regolare esecuzione è redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato deve essere emesso in data non superiore a tre mesi dall ultimazione dei lavori e deve contenere gli stessi elementi che vanno riportati nel certificato di collaudo (art. 229 DPR 207/2010). Tutte le opere realizzate comprendenti strutture ( in c.a., metalliche, in legno o miste), così come definite dall art. 1 della Legge 1086/1971, devono essere sottoposte a collaudo statico. Tale collaudo deve essere svolto dal soggetto incaricato del collaudo o da uno dei componenti della commissione di collaudo, purché gli stessi abbiano la competenza tecnica e i requisiti specifici, previsti dalla legge per la tipologia delle opere da collaudare. In caso contrario va incaricato un soggetto esterno che possegga tali requisiti. Per lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo deve essere esteso alla verifica dell osservanza delle norme tecniche emanate in materia. 2

3 Il RUP trasmette all organo di collaudo i seguenti documenti: copia del contratto d appalto e dei documenti facenti parte integrante dello stesso contratto d appalto, compresa l approvazione del progetto. Eventuali perizie di variante e suppletive Copia del programma di esecuzione dei lavori con i relativi aggiornamenti Verbale di consegna dei lavori Ordini di servizio emessi Eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Originali di tutti i documenti contabili Verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni Conto finale dei lavori Relazione del direttore dei lavori allegata al conto finale, nonché l esito dell avviso ad opponendum dei creditori Relazione del RUP sul conto finale Relazione riservate, sia del direttore dei lavori che del RUP, sulle eventuali riserve iscritte nel registro di contabilità e confermate nello stato finale, non definite in corso d opera ai sensi artt. 239 e 240 del codice Controlli eseguiti in cantiere nel corso delle varie fasi di lavoro, nel caso di interventi complessi di cui all art. 3, comma 1 del DPR 207/2010 Certificati dei produttori di cui all art. 79, comma 17 del DPR 207/2010, limitatamente ai lavori previsti dalla categoria OS12A (barriere stradali di sicurezza) È facoltà dell organo di collaudo chiedere al RUP o al DL ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per l espletamento dell incarico. In caso di collaudo in corso d opera, tale documentazione viene trasmessa periodicamente all organo di collaudo. Procedimento di collaudo La procedura di collaudo si svolge in più fasi, in cui si possono evidenziare tre avvenimenti fondamentali: - La verifica dell opera - L emissione del certificato di collaudo - L approvazione del collaudo da parte della S.A. 3

4 Esaminati i documenti acquisiti e accertata la loro completezza, l organo di collaudo procede alla verifica dell opera e fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il DL. Quest ultimo ne dà tempestivo avviso all appaltatore che, se non interviene alla suddetta visita, questa viene espletata alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante, mentre il DL ha l obbligo di presenziare. Nel caso di collaudo in corso d opera l organo di collaudo, compreso quello statico, effettua visite durante lo svolgimento dei lavori, con la cadenza richiesta dall esecuzione delle opere più significative, la cui verifica risulti impossibile, o particolarmente complessa, da eseguirsi successivamente all esecuzione. Della visita di collaudo è redatto un verbale che deve contenere: Sintetica descrizione dell opera Data della visita di collaudo e generalità degli intervenuti alla visita Numerazione, descrizione ed esito delle verifiche compiute, i saggi effettuati ed i risultati ottenuti I processi verbali oltre che dall organo di collaudo e dall appaltatore, sono firmati dal DL e dal RUP e da coloro che sono obbligati ad intervenire. Tutte le spese per eseguire le visite e le verifiche dell organo di collaudo sono a carico dell appaltatore. La verifica della buona esecuzione di un lavoro può e deve essere effettuata tramite accertamenti saggi e riscontri, ritenuti necessari ad insindacabile giudizio dell organo di collaudo (art. 219, comma 2 del DPR 207/2010). Se durante le visite dell organo di collaudo emergono difetti o mancanze riguardo l esecuzione dei lavori di piccola entità e riparabili in poco tempo, l organo di collaudo prescrivere specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del DL, sottoscritta dal RUP, risulti che l appaltatore abbia completamente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Se i difetti non pregiudicano la stabilità dell opera e la sua usabilità, l organo di collaudo determina nell emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell appaltatore. Se i difetti e le mancanze rendono il lavoro assolutamente inaccettabile, l organo di collaudo non emette il certificato relativo, informandone la S.A. Se quanto sopra detto, determina un prolungamento delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui all art. 141, comma 1 del codice, l organo di collaudo trasmette formale comunicazione all appaltatore ed al RUP, bloccando i tempi previsti per le operazioni di collaudo. 4

5 L organo di collaudo deve valutare anche la corrispondenza tra le opere eseguite e quanto contabilizzato e corrisposto all appaltatore, portando quelle correzioni nel conto finale che ritiene necessarie, previa informazione al RUP e alla S.A. ove riscontri anomalie e discordanze, esercitando così un controllo su quanto effettuato dai soggetti, quali la DL, preposti allo svolgimento dell appalto. L organo di collaudo deve valutare anche la corrispondenza tra le opere eseguite e quanto contabilizzato e corrisposto all appaltatore, portando quelle correzioni nel conto finale che ritiene necessarie, previa informazione al RUP e alla S.A. ove riscontri anomalie e discordanze, esercitando così un controllo su quanto effettuato dai soggetti, quali la DL, preposti allo svolgimento dell appalto. In definitiva l organo di collaudo, dopo aver confrontato lo stato di fatto dell opera, con i dati di progetto, e formulato le proprie considerazioni sul modo in cui l appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizione impartite dal DL, di fatto determina: Se il lavoro sia o no collaudabile A quali condizioni si possa collaudare I provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile Le modifiche da introdursi nel conto finale Il credito residuo dell appaltatore L organo di collaudo esprime altresì le sue valutazione sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell appaltatore e degli eventuali subappaltatori e, tramite apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve iscritte dall appaltatore e sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Certificato di collaudo Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l organo di collaudo, se ritiene collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere: Dati identificativi dell opera e descrizione del suo svolgimento Quadro economico degli importi autorizzati Tempo prescritto per l esecuzione dei lavori con l indicazione delle eventuali proroghe Eventuali processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori Importi riportati nel conto finale Eventuali ordini di servizio ed eventuali non conformità riscontrate e loro risoluzione Indicazione di eventuali danni di forza maggiore e degli eventuali infortuni verificatisi 5

6 Posizione dell appaltatore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali Citazione dei verbali dei sopralluoghi in corso d opera e della visita definitiva La sintesi delle valutazioni dell organo di collaudo circa la collaudabilità dell opera La certificazione di collaudo, in cui si riassume per sommi capi il costo dell opera, si determina la somma a carico dell appaltatore per danni da rifondere alla S.A., ove esistano, si dichiara l importo a saldo da liquidare all appaltatore, si attesta la collaudabilità dell opera con le eventuali prescrizioni Qualora nell intervallo tra il collaudo provvisorio e quello definitivo (due anni) dovessero emergere vizi dell opera, il RUP provvederà a denunciare entro il medesimo periodo tale vizio e ad accertare, sentiti il DL, l organo di collaudo e l appaltatore, a chi attribuirne la responsabilità. Se detti difetti derivano da carenze nella realizzazione dell opera, l esecutore sarà tenuto a porvi rimedio, poiché nell arco di tale biennio l appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e vizi dell opera, indipendentemente dall avvenuta liquidazione del saldo. Alla data di emissione del certificato provvisorio del certificato di regolare esecuzione, o decorso il termine fissato dalla legge per le operazione di collaudo (ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell appaltatore) si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all art. 113 del codice, sotto le riserve previste dall art del codice civile. Si procede altresì, previo il rilascio di garanzia fideiussoria da parte dell appaltatore, al pagamento della rata di saldo, non oltre il 90 giorno dall emissione dei certific ati sopra citati. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni. All atto della firma lo stesso appaltatore può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo; tale richieste devono essere formulate e giustificate secondo i modi prescritti per l iscrizione delle riserve negli atti contabili (art. 190 Reg.) L organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall appaltatore sul certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni e, condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del proprio mandato, trasmette al RUP tutta la documentazione relativa alle stesse operazioni. La S.A. preso in esame l operato e le deduzioni dell organo di collaudo, delibera entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell appaltatore e sui risultati agli avvisi dei creditori. 6

7 Per quanto concerne il collaudo relativo alle infrastrutture strategiche, l art. 178 del codice sancisce che al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall art. 141 dello stesso codice. Per le infrastrutture di grande rilevanza, il soggetto aggiudicatore può autorizzare la commissione di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine, specializzati nel settore. L affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto o eseguito in tutto o in parte l infrastruttura. L approvazione del collaudo da parte della S.A., non è un atto di ulteriore controllo tecnico dell opera realizzata (funzione che resta a totale carico dell organo di collaudo, nonché delle altre figure previste a tale scopo) ma un mero atto amministrativo. Con tale atto la S.A., facendo comunque proprie le conclusioni dell organo di collaudo, di fatto accetta l opera nel suo complesso, liquida l appaltatore e chiude il rapporto negoziale, che con lo stesso si era aperto, nel momento dell aggiudicazione della gara d appalto e la sottoscrizione del relativo contratto. Quindi i due atti di cui si compone il collaudo, ovvero il certificato di collaudo e l approvazione dello stesso da parte della S.A., sono atti distinti, ed entrambi necessari il primo attenendo ad una verifica e ad una dichiarazione di natura prettamente tecnica, anche se propedeutica alla formalizzazione del secondo atto, mentre quest ultimo presuppone l accettazione finale dell opera e rappresenta il compimento finale del rapporto contrattuale da parte della S.A. 7

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