CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO C I G

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO C I G ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA La gara ha per oggetto la concessione del servizio pubblico di ristoro interno con: 1. somministrazione di alimenti freschi mediante vendita diretta; 2. somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici; da svolgersi secondo le modalità e i criteri dettati nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente bando La concessione non è soggetta né al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23/L.62/2005). In tutti casi è assolutamente vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti con contenuto alcolico. ART. 2 - UTENZA Possono usufruire del servizio gli studenti, il personale dell Istituto ed ogni altra persona la cui presenza a scuola sia autorizzata in relazione alle attività d Istituto. Con riferimento ai sacchetti pranzo, questi sono da intendersi come fornitura programmata e comunicata alla Ditta aggiudicataria della gara d appalto almeno due giorni prima della data di consegna, con precisazione del numero e del contenuto dei sacchetti pranzo, da parte della scuola. Con riferimento agli alunni ed al personale della scuola, l utenza è quantificata alla data odierna come segue: LOTTO N.01 Liceo Classico Statale GM Dettori Cagliari - C.I.G. n D - alunni n. 850 circa - personale dipendente n. 100 circa - sedi scolastiche n. 2. ubicate nel Comune di Cagliari LOTTO N.02 Liceo Artistico Statale Foiso Fois Cagliari C.I.G. n B4 - alunni n. 750 circa - personale dipendente n. 100 Circa - sedi scolastiche n. 3 ubicate nel Comune di Cagliari LOTTO N.03 I. I. S. Statale P. Levi Quartu S. Elena C.I.G. n D3 - alunni n circa - personale dipendente n. 170 circa - sedi scolastiche n. 2 ubicate nel Comune di Quartu S. Elena ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha validità di anni 3 (tre) dalla data di stipula del contratto attuativo di ogni singolo lotto. ART 4 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI Costituiscono condizioni essenziali del presente capitolato e dei singoli contratti attuativi quanto previsto dall art. 4 del Regolamento Provinciale, quale Ente proprietario dei locali scolastici, per l assegnazione e la gestione dei servizi di ristoro negli II.SS. (delibera n. 17 del ) che si riporta integralmente: Nei contratti di concessione per il servizio di ristoro sarà espressamente previsto che: a) il servizio e tutti i prodotti offerti dalla Ditta concessionaria dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia; 1

2 b) La Ditta concessionaria è obbligata a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni eventualmente provocati a persone o cose nell esercizio della concessione, con massimali di copertura congrui; c) La Provincia e le scuole sono esonerate da responsabilità in ordine a eventuali danni provocati da ignoti alla struttura e agli impianti con cui è svolto il servizio; d) Sono a carico del concessionario tutte le spese relative all adeguamento dei locali, al collegamento alla rete fognaria e alle utenze idriche ed elettriche occorrenti per lo svolgimento del servizio (qualora si effettuasse la separazione delle utenze, le spese relative ai consumi idrici ed elettrici saranno computate forfettariamente in sede di determinazione del canone di concessione): I relativi progetti dovranno essere approvati dagli Uffici Tecnici della Provincia; e) Tutti i suddetti lavori, necessari per il funzionamento del servizio, devono essere realizzati, a proprie cure e spese, dalla Ditta concessionaria ed eseguiti a regola d arte, e in conformità alla normativa vigente, secondo le istruzioni dell Ufficio Tecnico della Provincia; f) L acquisizione delle certificazioni occorrenti per l esecuzione dei lavori è a carico della Ditta concessionaria e la Provincia dovrà verificare l avvenuto rilascio prima di autorizzare l esecuzione di lavori; g) Alla scadenza della concessione e comunque all interruzione del rapporto, le opere costruite o stabilmente incorporate (impianti idrici, elettrici e fognari, opere murarie, infissi) esclusi i macchinari, possono essere ritenute dalla Provincia con diritto del concessionario all indennizzo nella misura che sarà stimata dal settore Edilizia Scolastica della Provincia, salvo richiesta della medesima della rimessione in pristino stato della proprietà Provinciale, a cura e spese della Ditta concessionaria; h) Alla scadenza della concessione e comunque all interruzione del rapporto, la Ditta concessionaria deve rimuovere, a proprie spese, i distributori e i vari arredi. ART. 5 - ORARI E PERIODI EROGAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di vendita diretta dovrà essere assicurato, dal lunedì al sabato, in una fascia oraria funzionale alla fruizione dell utenza durante la pausa di ricreazione, stabilita annualmente nei documenti di programmazione scolastica. Il periodo di attivazione va dall inizio e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico annuale. Durante la sospensione delle lezioni e la totale interruzione delle attività didattiche l eventuale erogazione del servizio sarà concordata con il Dirigente Scolastico. La somministrazione attraverso i distributori automatici dovrà essere garantita, dal lunedì al sabato, per l intero anno scolastico. Durante la sospensione delle lezioni e la totale interruzione delle attività didattiche l erogazione del servizio in misura ridotta sarà concordata con il Dirigente Scolastico. L Amministrazione scolastica si riserva, comunque, la possibilità di regolamentare l accesso ai distributori automatici, se necessario, al fine dell ordinato svolgimento delle attività d istituto comunicando, con congruo anticipo di almeno 48 ore, eventuali modifiche da apportare al suddetto orario che si dovessero rendere necessarie in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. ART. 6 - UBICAZIONE PUNTO VENDITA E DISTRIBUTORI Sarà cura dei Dirigenti scolastici concordare l ubicazione dei punti ristoro con l Ufficio Tecnico della Provincia, per garantire sia la sicurezza che i piani di evacuazione di ogni singola sede scolastica. ART. 7 - NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE Le apparecchiature per la distribuzione automatica degli alimenti e delle bevande, così come gli arredi e le macchine del punto vendita, sono forniti dal Concessionario. Il numero di distributori è proposto dalla Ditta concorrente, per ciascun lotto, in fase di presentazione dell offerta. Dovrà essere previsto un numero di distributori sufficiente a garantire la somministrazione della varietà minima di prodotti indicata alla tabella dell Allegato 4. 2

3 I distributori devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, in ossequio all art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 debbono corrispondere ai seguenti requisiti: essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti; avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. 30 aprile 1962 n. 283, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione. La ditta deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con frequenza giornaliera. Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dall attività del servizio svolto, il Concessionario deve provvedere, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata, conferendo in modo diversificato le diverse tipologie di rifiuto nei più vicini contenitori appropriati predisposti dal servizio pubblico. La ditta dovrà assicurare giornalmente la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature al fine di garantire un ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori; avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande; avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4 C ; delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65 C, o comunque non inferiore a + 60 C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti; essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. l installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d arte. E fatto comunque obbligo alla ditta di installare, immediatamente a monte di ciascun distributore, un interruttore magneto termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica e fornire la certificazione dell avvenuta installazione impiantistica a perfetta regola d arte secondo le modalità previste dalla Legge 46/90. ai sensi dell art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prima dell installazione dei distributori automatici e previa apposita riunione di cooperazione e coordinamento con il Responsabile della Ditta, il Dirigente scolastico provvede ad elaborare in via definitiva il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che individua le interferenze e le misure per eliminare o ridurre gli stessi rischi da interferenza connessi sia con i lavori di installazione che con la gestione quotidiana degli stessi distributori automatici. Copia di tale documento è trasmesso alla ditta. i distributori devono poter fornire il resto; in alternativa deve essere installato un cambiamonete. sui distributori non è ammessa pubblicità se non quella dei prodotti in vendita. ART. 8 - GESTIONE - MANUTENZIONI E ASSISTENZA Il Gestore è tenuto all adozione del manuale di autocontrollo dell igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analys and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Gli oneri relativi all autocontrollo sono a totale carico del Concessionario. La vendita dovrà essere effettuata in conformità alla normativa fiscale vigente. Anche la somministrazione attraverso i distributori automatici dovrà avvenire nell assoluto rispetto degli obblighi fiscali e delle specifiche modalità applicative stabilite dalla legge. 3

4 Il Concessionario deve assicurare il regolare funzionamento dei distributori automatici mediante un idonea manutenzione e con interventi di assistenza tecnica tempestivi A tal fine l assistenza deve essere garantita da Società aventi sede nella cd. Area metropolitana di Cagliari ART. 9 - AUTORIZZAZIONI Prima dell inizio delle attività di servizio il Concessionario, deve dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n 114 art. 17; circolare MICA del 28 maggio 1999 n 3467/C; risoluzione MICA n del 9 gennaio 2001 e Legge Regionale n 5 del 18 maggio 2006 e per le parti applicabili alla gara trasmettere alla sede dell Istituto scolastico capofila tutta la documentazione in copia conforme. ART ALIMENTI E BEVANDE Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita devono essere conformi alla normativa vigente in materia di igiene nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare all art. 33 del D.P.R. 26 marzo 1980 n La ditta garantisce quindi che le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo di distributori automatici: siano state prodotte in stabilimenti o laboratori provvisti dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 25 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327; siano corrispondenti per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previste, o merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Le sostanze e le bevande poste in vendita devono corrispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto. Sui distributori devono essere riportate in lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile agli utilizzatori, per ciascuna delle sostanze alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 64 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di additivi e coloranti, secondo le vigenti disposizioni. I panini forniti in buste microforate sigillate automaticamente e i prodotti messi in vendita e/o le materie prime utilizzate per la loro preparazione devono essere di prima qualità, di marche conosciute a livello nazionale o regionale e rispondenti alle caratteristiche organolettiche previste dalle norme vigenti. Salumi e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti. La composizione dei prodotti confezionati deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. Il rifornimento d acqua potabile per l uso alimentare dei distributori dedicati alla somministrazione di bevande calde dovrà avvenire esclusivamente da confezioni sigillate di produzione industriale garantite all origine, fornite a cura e spese del Concessionario I distributori devono sempre essere riforniti di prodotti, obbligandosi al controllo quotidiano ed all eventuale immediato rifornimento. E vietato introdurre nei distributori e vendere prodotti diversi da quelli elencati. ART PREZZI DI VENDITA I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal Concessionario. Il listino prezzi deve essere esposto in modo ben visibile in prossimità del punto vendita e nei distributori automatici. I prezzi esposti al pubblico devono essere comprensivi dell IVA, e devono valere per l intera durata a far data dal contratto attuativo di ogni singolo lotto. 4

5 ART. 12- CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI Sono preposti al controllo dell igiene nella preparazione, nel trasporto e nella distribuzione degli alimenti gli Organi preposti delle Aziende Sanitarie e dello Stato, con le modalità previste dalle disposizioni sanitarie vigenti. I controlli sono attivabili anche su segnalazione e richiesta dell Istituto. Per il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, il controllo sarà effettuato da incaricati dei Dirigenti Scolastici, che potranno effettuare accertamenti su composizione, grammature e date di scadenza dei prodotti in vendita, sulla pulizia del personale, delle apparecchiature e degli ambienti utilizzati, sul rispetto delle disposizioni sui prezzi, sulla sicurezza e tutela della salute, sulla regolarità degli operatori addetti al servizio. ART DISPOSIZIONI SUL PERSONALE Preliminarmente all avvio del servizio, ogniqualvolta si verifichino variazioni, deve essere consegnato all Istituto l elenco dei nominativi del personale impiegato. In applicazione del comma 8 dell art. 26 del D.lgs. 81/2008 tutto il personale impiegato dal Concessionario aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l indicazione del datore di lavoro. Il personale addetto al servizio deve indossare costantemente adeguati indumenti puliti, e deve essere in regola con la normativa di cui al D.P.R. 26/03/80, n. 327 (Tit. III artt ). Per i lavori di pulizia e di manutenzione, il personale dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l erogazione del servizio ristoro. Per l espletamento del servizio deve essere impiegato personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e retribuito come da contratto di categoria. Tutti gli obblighi conseguenti, compresi il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e similari, sono assolti dal Concessionario che manleva l Istituto da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito. L Amministrazione può ritenere il personale addetto non compatibile con l ambiente scolastico, in tal caso il Concessionario ha l obbligo di sostituirlo, pena la decadenza del contratto. ART RESPONSABILITA Il Concessionario assume ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all Istituto o a terzi in dipendenza dell esecuzione del servizio, nonché per tutte le attività connesse all esecuzione del servizio o all allestimento dei locali e dei distributori automatici svolte da soggetti terzi. (cfr. art. 4) Gli Istituti scolastici compresi nella rete sottoscritta per l individuazione del Concessionario per la gestione del servizio di ristoro interno e la Provincia di Cagliari, proprietaria degli immobili, non assumono alcuna responsabilità per danni, furti, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa, nonché da ogni eventuale responsabilità nei confronti di terzi che usufruiscono del servizio di ristoro attivato nelle sedi scolastiche. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne gli istituti scolastici e la Provincia di Cagliari da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dall eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. ART PENALITA, REVOCA E DECADENZA Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all esecuzione delle prestazioni, l Istituto procederà a comunicare per iscritto l accertamento della stessa ed all applicazione della penalità stabilità nella misura di Euro 50,00; la penale è raddoppiata in caso di recidiva. E in ogni caso fatto salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. Le violazioni in materia di personale, di igiene e sanità, fiscale, ecc., saranno comunicate alle Autorità di rispettiva competenza. Sarà facoltà dell Istituto revocare la concessione qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi ai seguenti obblighi: - rispetto delle norme igienico-sanitarie; - rispetto dei prezzi di vendita, della qualità dei prodotti e delle grammature; - rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza; - rispetto degli orari; - arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all Istituto; 5

6 - utilizzazione degli spazi affidati per destinazione o uso diverso da quello espressamente previsto nel presente Capitolato; - rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dall Istituto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Capitolato; - ripetute irregolarità o gravi anomalie nell esecuzione degli obblighi contrattuali. La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra sarà effettuata dall Istituto a suo insindacabile giudizio. Le violazioni degli obblighi posti a carico della ditta saranno contestati per iscritto da parte del Dirigente scolastico attraverso raccomanda A.R. o PEC. La ditta dovrà far pervenire entro i dieci giorni successivi di calendario alla comunicazione notificata, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine l amministrazione applicherà le penali previste. Egualmente opererà laddove le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate. In caso di revoca per fatto del Concessionario nulla è dovuto allo stesso La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della Ditta concessionaria. L Istituto ha, inoltre, facoltà di revocare la concessione, con un preavviso almeno di tre mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o sopravvenute necessità di variazioni organizzative. ART DIVIETO DI CESSIONE E fatto espresso divieto al Concessionario di cedere o affidare a terzi l esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente Capitolato, o di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione. Art CONTRIBUTO DA VERSARE A FAVORE DELL ISTITUTO RIMBORSO SPESE PER SERVIZI Il Concessionario è tenuto a pagare un canone quale rimborso spese per consumi idrici ed elettrici computato dalla Provincia per il funzionamento dei distributori automatici ai sensi della lett. d) art. 4 del Nuovo Regolamento Provinciale per i Punti di Ristoro (Delibera n. 17 del ). Il contributo previsto dal bando nell offerta economica contributo economico, (busta interna n. 2) per ogni singolo lotto identificato e descritto nell art. 2 Utenza del presente capitolato, deve essere versato con cadenza semestrale sul c.c. bancario intestato ad ogni singola istituzione scolastica con la causale Gestione punto ristoro periodo dal al. 1^ semestre anno entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di stipula del contratto attuativo di ogni singolo lotto; la seconda rata deve essere versata decorsi sei mesi dalla 1^ rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata costituirà in mora il fornitore del servizio, con la conseguente facoltà di risoluzione del contratto da parte dell Ente. Art REFERENTI DELL ENTE E DEL CONCESSIONARIO Referente dell Ente è il Dirigente Scolastico delle singole II.SS. Il Concessionario comunica il nominativo e i recapiti (telefono, fax ed - PEC) del referente incaricato di gestire il rapporto con l Istituto. Art ESCLUSIONE Determineranno l esclusione dalla gara: 1) il recapito del plico oltre il termine perentoriamente indicato nel bando di gara; 2) la mancanza o l illeggibilità dell indicazione del tipo di busta (es. documentazione amministrativa ) sulle buste da inserire nel plico; 3) la mancanza anche di una sola delle buste da inserire nel plico; 4) l assenza anche di uno solo dei documenti amministrativi; 5) le offerte condizionate; 6) gli altri motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente. 6

7 Art ELENCO DEI DOCUMENTI La Ditta aggiudicataria si impegna a produrre, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, la seguente documentazione: a) polizze assicurative di esecuzione e RCT a norma dell art. 4 lett. b) del Capitolato Speciale di Gara. c) documentazione HACCP; d) dichiarazione di presa visione ed accettazione del documento della valutazione dei rischi, predisposto dal Dirigente scolastico ai sensi dell art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008, e di impegno ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività, secondo quanto stabilito dal D.U.V.R.I. allegato al contratto. e) elenco nominativo degli addetti al servizio; Art INFORMATIVA AI SENSI DELL ART 13 DLGS 196/03 (codice della privacy) a) I trattamenti dei dati personali della Ditta offerente, del Concessionario e del legale rappresentante saranno effettuati dall Ente ai fini dell espletamento della gara, della stipulazione del contratto, della gestione del rapporto concessorio e di ogni attività connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza l ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria. c) L eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l impossibilità di perseguire le finalità indicate alla lettera a). d) I dati personali relativi al trattamento in questione: - possono essere comunicati a soggetti diversi dall Ente per le finalità indicate nel punto a); - possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate nella lettera a); e) Ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 196/03, i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al Responsabile del trattamento. f) Titolare del trattamento è il D.S. di ciascun Istituto Scolastico compreso nella rete - Responsabile del trattamento è il Direttore dei SS. GG. AA. Di ciascun Istituto Scolastico compreso nella rete Art 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHIARIMENTI Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Direttore dei SS.GG.AA. di questa istituzione scolastica, quale Ente capofila della rete, alla quale potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa relative alla gara. Art 23 - SPESE CONTRATTUALI Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario Art FORO COMPETENTE Per le controversie relative alla concessione che dovessero insorgere tra l Ente e la Ditta aggiudicataria rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario è competente in via esclusiva il Tribunale di Cagliari. Art RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore. IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Pierluigi COSSU) 7

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