TRIBUNALE DI.. Giudice del riesame Proc. n.. RG NR Ricorso ex art. 325 c.p.p.

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1 .. Avvocato TRIBUNALE DI.. Giudice del riesame Proc. n.. RG NR Ricorso ex art. 325 c.p.p.., con il suo difensore allo scopo nominato, avvocato., ricorre avverso l ordinanza del.., comunicata il, con la quale l intestato giudice ha rigettato la richiesta di riesame propostagli avverso decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del., con il quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale aveva sottoposto alla misura beni e/o somme di denaro nella titolarità dell indagato.. Avanti la Corte Suprema di Cassazione brevemente in fatto Il ricorrente è l attuale amministratore di. Srl, proprietaria del capannone industriale colpito dalla misura perché ritenuto, è forzatamente presumere, nella titolarità dell indagato. Il pubblico ministero procedente contro.. e per i reati di cui agli artt. 4 e 2 del D. Lgs. 10 Marzo 2000, n. 74, aveva richiesto al giudice l applicazione della misura in scrutinio a mente del secondo comma dell art. 321 c.p., estensione cautelare, è noto, dell art. 322 ter c.p. ad oggetto la confisca per equivalente. Il giudice, dichiarando il suo integrale consenso alla richiesta, ha proceduto come in atti, ossia disponendo il generico sequestro di beni non individuati né specificati, ai sensi dell art. 321 c.p.p. solo in parte 1

2 pronunziandosi sui rilievi mossi con il gravame sottoposto alla sua attenzione. Il tribunale ha legittimato il modo di procedere del giudice per le indagini preliminari, così esponendosi a plurime censure di illegittimità come dai seguenti motivi 1. Violazione e/o errata applicazione dell art. 321 c.p.p. in punto di individuazione dei beni da sottoporre a sequetro. Il giudice della misura, e il tribunale del suo riesame lo ribadisce, aveva adottato un provvedimento genericamente collocato nella rubrica dell art. 321 c.p.p. sottoponendo al vincolo cautelare i beni elencati e altrettanto genericamente risultanti nella titolarità degli interessati, dunque apparentemente non sostenendo tale individuazione con il paradigma diverso tracciato dal secondo comma della norma così richiamata, come peraltro richiesto dal pubblico ministero, riferito alla sottrazione alla disponibilità dell indagato di beni non costituenti pertinenza del reato, bensì surrogato per equivalenza del prezzo o del profitto del reato medesimo divenuti, prospetticamente, non più confiscabili (art. 322 ter c.p.). Parrebbe, in sostanza, che il sequestro sia caduto puramente e semplicemente su beni attribuibili all indagato.,, ancorché non collegabili e non collegati in alcun modo a condotte ritenute di rilevanza penale tributaria, il che configurerebbe insanabile violazione di quanto l art. 321 c.p. in punto di cose sequestrabili. In altre parole, il sequestro di beni non costituenti prezzo o profitto o provento dei reati contestati andava qualificato nell ambito sostitutivo, sia con l indicazione della norma regolatrice lo stesso, sia con l enunciazione dei motivi specifici a sostegno. 1.1 La censura avrebbe così valore in sé, dovendosi tuttavia ipotizzare che, tacitamente ammessane la possibilità si sia inteso comunque utilizzare il differente tipo di cui al secondo comma dello stesso art. 321, dunque lo 2

3 schema già accennato del sequestro dei beni ipotetico bersaglio della confisca per equivalente di cui all art. 322 ter, primo e secondo comma, secondo periodo per entrambi. Ma anche così fosse la censura per equivalente già mossa avrebbe cittadinanza. Difatti, e in primo luogo, la confisca per equivalente e quindi il sequestro preventivo dei beni destinatari di tale condizione può avvenire esclusivamente per un valore corrispondente al prezzo del reato, sicché andrebbero sempre individuati i due fattori di corrispondenza, il prezzo e il valore del bene sostituito e se nella specie il primo parrebbe individuabile in realtà, e come di seguito, non lo è la genericità affiggente il secondo non consente la determinazione del nesso di corrispondenza, con l inevitabile caducazione della misura. In altre parole, il sistema non pare, e non può, consentire la spoliazione indifferenziata del patrimonio in qualche modo attribuibile all indagato ma acquisito al di fuori del fatto reato contestatogli, imponendo, invece, lo stesso sin dall origine la rubricata e citata corrispondenza. L argomento, già utile, varrà in ogni caso anche in riferimento a successivo motivo. 2. Omessa pronunzia su specifico, assorbente motivo di gravame; omessa motivazione, dunque, su punto decisivo del gravame medesimo, connessa nullità del provvedimento. Si era dedotta al giudice del riesame la manifesta insussistenza del reato di cui all art. 4 del D. Lgs. 74/2000; in sintesi si era, con dovizia di argomenti inoppugnabili, chiarito che non vi era stata nella dichiarazione per l anno di imposta. nessuna intenzionale esposizione di elementi attivi di ammontare inferiore a quello invece risultante da effettive rimanenze di magazzino, pertanto un omessa contabilizzazione comportante evasione fiscale pari ad.. 3

4 Era stata, in proposito, segnalata una manifesta discrasia nella farraginosa disciplina legata all emergenza del sisma che il.. aveva colpito la città di., disciplina caratterizzata da rinvii e recuperi degli adempimenti contributivi e dichiarativi tali da determinare, ad esempio, l anticipazione della denunzia relativa ai redditi. rispetto a quella riferita al, dunque solo un apparente omissione nell esposizione delle componenti in quest ultima e si era evidenziato che il dato ritenuto omesso dall ufficio e quindi contestato come in rubrica, risultava collocato, infine, nella dichiarazione resa da ultimo a dicembre del., quando si era definita la cadenza temporale, fino a quel momento affatto chiara, degli obblighi fiscali della popolazione e della imprenditoria.., definizione contenuta nell Ordinanza., con la quale, testualmente, venne riallineata la scadenza dei termini relativi agli adempimenti tributari per i soggetti residenti nel cratere del sisma (vedi sedicesima pagina della richiesta di riesame). Orbene, su tale assorbente questione, così imponendo di definirla la più consistente quota di tributi ritenuta omessa nella specie, il tribunale è del tutto silente, limitato come appare lo scrutinio dello stesso alle più contenute violazioni concernenti pretese false fatturazioni e di cui all art. 2 del D. Lgs. 74/ Il vizio, di sicura rilevanza in sé, diventa ancor più letale per la sorte dell impugnata ordinanza ove si correli alla censura mossa al primo motivo che, dunque, ove raggiunta da una declaratoria di infondatezza o, peggio, di inammissibilità in quella sede, vivrebbe con solida valenza nel motivo successivamente dedotto. In sintesi: una volta accertato, o ipotizzato credibilmente, il prezzo o il profitto del reato ammessa e non concessa nella deriva normativa in rassegna, quella penale tributaria, l esistenza di un prezzo del reato la confisca per equivalente deve aggredire beni diversi da quelli costituenti il 4

5 prezzo o il profitto medesimo ma in misura equivalente ad essi, costituendo l equivalenza criterio di misura cui il giudice deve attenersi nel provvedere 1, sicché l individuazione del bene cui ancorare la valutazione di equivalenza non è evidentemente comprimibile. Nella specie, allora, per un verso accade che la doglianza mossa nella richiesta di riesame non viene nemmeno considerata dal giudice della stessa, così risultandone la relativa ordinanza assunta in manifesta violazione di legge, per l altro si conferma che il provvedimento ablatorio originario, del quale il provvedimento il provvedimento collegiale è conferma e suggello, deve ritenersi adottato al di fuori del tipo normativo utilizzato, siccome carente del fattore, insostituibile, di comparazione monetaria, ossia del bene da assoggettarsi a sequestro. D altra parte, proprio il carattere di sostituto del bene sequestrabile a mente dell art. 321 c.p.p., come accennato estensione cautelare del disposto di cui all art. 322 ter c.p., impone che lo stesso sia perfettamente individuato anche nella sua esatta rispondenza al prezzo o al profitto del reato, manifestandosi, in contrario, una possibile, arbitraria, ablazione di beni di valore anche ben superiore al profitto del reato. 3. Stesso motivo, differente profilo. Parallelo silenzio, e parallela totale omessa motivazione, si rileva anche sul punto, anch esso oggetto di diffusa argomentazione nelle richieste di riesame, della sussistenza di un reale fumus commissi delicti in riferimento al reato di cui all art. 4 del D. Lgs. 74/2000, come segnalato a precedenti motivi, costituente quota dominante della pretesa evasione ottenuta attraverso la presunta infedele dichiarazione. In sintesi, si era, tra l altro, addotta fondatamente l assoluta mancanza del dolo specifico dell evasione caratterizzante detta norma sanzionatrice, dolo che difetta in tutte le ipotesi nelle quali, invece, la possibile evasione sia 1 Cfr. Cass. Sez. Sez. III, 27 Gennaio 2011, n

6 effetto non voluto di una reale incertezza normativa, nella specie, come a più riprese evidenziato nella fase di merito, ravvisabile nella congerie di provvedimenti riferiti alla peculiare condizione delle popolazioni colpite dal violento e disastroso sisma del. ed emessi sempre in riferimento alla scadenza dei termini di adempimento, farragine venuta meno solo ad.. del.. con richiamata al primo paragrafo del secondo motivo del ricorso. Sul punto, deve intendersi di risolutiva chiarezza e tale sarebbe dovuta apparire al tribunale che l ha totalmente elusa la memoria integrativa del La si richiama integralmente, al fine di suggellare il motivo. 4. Violazione dell art. 321, 2, c.p.p., sempre in relazione all art. 322 ter c.p. Il tribunale equivoca vistosamente sulla struttura, complessiva, del sistema normativo così richiamato, erroneamente pretendendo di sostenere la conferma della misura sulla sola considerazione: ritenuto che sussiste il pericolo che la libera disponibilità di beni e valori della società ricorrente in misura pari all imposta evasa possa aggravare le conseguenze del reato, da ravvisarsi nella sottrazione di tali beni al patrimonio diretto a soddisfare il credito tributario; osservato, infatti, che il prodotto del reato rilevante ai fini del provvedimento non sono le somme corrisposte in pagamento delle fatture contestate, ma il patrimonio sociale nel suo complesso che si è inteso alleggerire del peso del debito tributario, patrimonio i cui componenti attivi sono costituiti da quei valori che logicamente sono stati determinati nel provvedimento impugnati in base ai medesimi criteri di determinazione tipici del sequestro conservativo. Il presupposto della misura in rassegna è, innanzitutto, la confiscabilità del bene aggredito dalla stessa, cui si coniugano l accertata inesistenza dei cespiti costituenti il prezzo del reato, la non appartenenza a terzi e la disponibilità da parte del reo, quindi dell indagato. 6

7 Ossia, la causa di cui si dibatte non è caratterizzata dal pericolo che sostiene il sequestro preventivo ordinario, né tantomeno dall esigenza di conservazione di una garanzia patrimoniale, il tipo, eccezionale, della diversa misura di cui al secondo comma, è l anticipazione della possibile sanzione finale della confisca, null altro. Di tanto, nell impugnata ordinanza non è traccia e, del resto, nemmeno potrebbe esservi in riferimento alla disponibilità, ossia al nesso sinallagmatico tra bene e persona (fisica) dell indagato, non proponibile nella specie giacché il capannone oggetto del sequestro preventivo è patrimonio societario e nei confronti della società non è ipotizzabile la responsabilità penale per il reato fiscale, non essendo lo stesso previsto nel catalogo di cui al D. Lgs. 213/2001; e la disponibilità in capo all amministratore, peraltro oggi non più l indagato, bensì il ricorrente, non può che ritenersi limitata e compressa entro le regole che sovrintendono il funzionamento di una società di capitali, quale è. D altra parte, seppur con decisum riferito a differente fattispecie di reato, la I sezione della Suprema Corte 2 ha escluso la confiscabilità di beni delle persone giuridiche, alla persona fisica del reo. Anche sotto tale profilo il coacervo provvedimentale in scrutinio appare caratterizzato da violazione di legge. 4.2 Ma v è di più. A ben guardare resta apparentemente irrisolto il problema del collegamento temporale del bene individuato per la misura sostitutiva con l attività illecita, ovverosia se l equivalente possa essere individuato anche in bene appartenente da epoca precedente all interessato e dallo stesso acquisito in modo assolutamente lecito. Deve militare per la conservazione del bene nella legittima detenzione da parte dell avente diritto il principio enunciato dalle sezioni unite, addirittura per operare una scissione all interno di una condotta criminosa tra profitto illecito e vantaggio legale 2 Cass. sez. I, Cc 5 novembre 2009, Dep 13 gennaio 2010, n

8 della stessa 3, per cui con la confisca per equivalente, il legislatore ha inteso perseguire l obiettivo di privare l autore del reato del profitto che ne deriva, di fronte all impossibilità di aggredire l oggetto principale su somme di danaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. Il profitto del reato cui fa riferimento l art. 240, 1, c.p., va identificato col vantaggio economico ricavato in via diretta dal reato e si contrappone al prodotto e al prezzo del reato. Il profitto presuppone l accertamento della sua diretta derivazione causale della condotta dell agente: occorre cioè una correlazione diretta del profitto col reato, una stretta affinità con l oggetto di questo, dovendosi escludere qualsiasi estensione indiscriminata o dilazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dell illecito. Traslato il principio all area del quesito, è inevitabile inferirne che beni legittimamente entrati a far parte del patrimonio dell indagato o con cui l indagato poteva avere un rapporto di disponibilità prima della commissione del fato legittimamente la confisca, giammai potrebbero essere oggetto della stessa, dunque giammai del sequestro per equivalente. Anche sotto tale profilo l ordinanza impugnata appare assunta in violazione di legge. Per questi motivi, se ne chiede l annullamento, con ogni consequenziale effetto. Luogo, data Avv. 3 Cass. SS:UU: 26654/2008 8

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