L art. 71, comma 11 INAIL ASL. Entro 60 gg dalla richiesta. Prima verifica. Entro 30 gg dalla richiesta. Successive verifiche

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1 ATTREZZATURE DI LAVORO: ATTUAZIONE E SVILUPPI DEL DM 11 APRILE 2011 FEDERCHIMICA 11 aprile 2013

2 L art. 71, comma 11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Prima verifica Successive verifiche INAIL ASL Entro 60 gg dalla richiesta Entro 30 gg dalla richiesta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13 Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro Prima del Dlgs 106/09 La prima di tali verifiche è effettuata dall ISPESL e le successive dalle ASL Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro [Art. 87, co. 4, lett. b)]

3 L art. 71, comma 12 e 13 Comma 12. Per l effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

4 DECRETI ATTUATIVI Decreto Interministeriale 11 APRILE Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all Allegato VII del D.Lgs. 81/08 Decreto interministeriale 23 novembre 2012 Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all allegato VII del DLgs 81/08 Decreto Dirigenziale del 19 dicembre Elenco dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche

5 CIRCOLARI Circolare n. 21/2011 dell 08/08/2011, che reca Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell allegato III al DM 11 aprile 2011 (richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati) Circolare n. 11/2012 del 25/05/ D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo Chiarimenti. Circolare n. 22/2012 del 13/08/2012, relativa alla Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo Chiarimenti. Circolare n. 9/2013 del 5/03/2013, relativa alla Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo Chiarimenti.

6 Il DM 11 aprile 2011 INAIL PRIMA VERIFICA ASL VERIFICHE SUCCESSIVE

7 Il DM 11 aprile 2011 VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE DAI TITOLARI DELLA FUNZIONE (INAIL/ASL) DIRETTAMENTE CON PROPRIA STRUTTURA MEDIANTE ACCORDI TRA DI LORO O CON DPL SI AVVALGONO DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

8 Il DM 11 aprile 2011 VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE DAI TITOLARI DELLA FUNZIONE (INAIL/ASL) DIRETTAMENTE CON PROPRIA STRUTTURA MEDIANTE ACCORDI TRA DI LORO O CON DPL SI AVVALGONO DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

9 Il DM 11 aprile 2011 All atto della richiesta di verifica, il Ddl indica il nominativo del soggetto abilitato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale ove non sia in grado di provvedere direttamente (con la propria struttura o a seguito degli accordi) Presso l INAIL o presso le ASL è istituito un elenco di soggetti abilitati (l elenco può essere su base regionale) Qualunque soggetto abilitato è scritto a domanda nell elenco I soggetti abilitati presenti in questo elenco devono far parte dell elenco istituito presso il Ministero del Lavoro (allegato III)

10 Il DM 11 aprile 2011 VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE DAI SOGGETTI ABILITATI ENTRO 30/60 GG IN SOSTITUZIONE DI INAIL /ASL SE ISCRITTI A ELENCHI REGIONALI - RICHIESTI DAI DATORI DI LAVORO DOPO 30/60 GG TUTTI I SOGGETTI ABILITATI

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12 Il DM 11 aprile 2011 Decorsi i termini temporali, il Ddl comunica il nominativo del soggetto abilitato, incaricato della verifica al titolare della funzione Le tariffe sono determinate dal Decreto 23 novembre 2012 Allegati: Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche Modalità organizzative per l abilitazione ed il controllo sui soggetti abilitati Schede identificative delle attrezzature di lavoro e Modelli di verbale di verifica

13 Il DM 11 aprile 2011 comunicazione di messa in servizio Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ufficio INAIL competente per territorio L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura e al quale si deve fare riferimento per le richieste di verifica Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette a ulteriore comunicazione

14 Il DM 11 aprile 2011 variazioni Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l'inserimento in banca dati. Entrata in vigore: Il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. per l allegato III (abilitazione dei soggetti), ovvero il 30/04/ giorni dopo la pubblicazione in G.U. tutto il resto del decreto, ovvero il 28/07/2011 prorogato di 390 giorni, ovvero il 23/05/2012

15 Il DM 11 aprile definizioni Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste all origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro. Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuale relative portate nominali.

16 LA CIRCOLARE n.11/25 MAGGIO 2012 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE: la circolare riporta i contenuti della richiesta di verifica in mancanza dei quali la stessa non è ritenuta completa (ad esempio: devono essere indicati l'indirizzo completo in cui si trova l'attrezzatura, i dati fiscali, i riferimenti telefonici, su carta intestata- se la richiesta è su supporto cartaceo - etc..). Il datore di lavoro deve indicare, inoltre, il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi, individuato tra quelli iscritti negli elenchi delle Asl o dell'inail. (?)

17 LA CIRCOLARE n.11/25 MAGGIO 2012 DECORRENZA DEL TERMINE DELLA RICHIESTA: la data di invio del fax data di consegna della raccomandata AR sulla ricevuta data di invio della PEC data di protocollo di arrivo della posta ordinaria, raccomandata semplice o Data della transazione on-line Data di consegna in caso di raccomandata a mano non decorre dalla data di di effettuazione del pagamento della tariffa (circolare 9/2013)

18 LA CIRCOLARE n.11/25 MAGGIO 2012 SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO: qualora la verifica non venga effettuata nei termini di legge, il datore di lavoro si può rivolgere ad un soggetto abilitato (presente nell'elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro) ma, la circolare precisa "solo se presente nella Regione in cui si trova l'attrezzatura". L'abilitazione "per Regione non è prevista dal Decreto 11 aprile 2011 (che prevede che decorsi i termini il datore di lavoro possa avvalersi dei soggetti dell'elenco pubblicato dal ministero del lavoro senza vincoli regionali -art. 2, comma 8). La circolare precisa che il datore di lavoro potrà rivolgersi a soggetti abilitati di una Regione diversa da quella in cui si trova l'attrezzatura, solo se nella propria Regione non ci sono soggetti abilitati per quella specifica attrezzatura.

19 LA CIRCOLARE n.11/25 MAGGIO 2012 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI: i termini temporali di 60 giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le successive si interrompono qualorail soggetto titolare della funzione non possa effettuare l verifica per: indisponibilità del del personale occorrente indisponibilità dei mezzi necessari necessità di ulteriore documentazione etc. Effettuare controlli non distruttivi, prove di laboratorio, etc. (eccessiva discrezionalità al verificatore!!). ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE: INAIL ed ASL, qualora si avvalgano di soggetti abilitati, dovranno attivarli il più tempestivamente possibile, dandone contestualmente comunicazione al datore di lavoro

20 LA CIRCOLARE n. 23 del 13 agosto 2012 MODALITÀ DI RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA: in un ottica di semplificazione, la circolare prevede la possibilità di fare una richiesta cumulativa di verifica per diverse attrezzature, precisando, per ogni attrezzatura, la data effettiva di richiesta della verifica, in relazione alla scadenza della relativa periodicità. In questo caso, ovviamente, i 30 giorni richiesti dalla norma, decorreranno a partire dalla data di richieste di verifica specificata per ogni attrezzatura. APPLICABILITÀ DELL ART. 26 DEL DLGS 81/2008: la circolare chiarisce che le attività di verifica periodica si devono intendere come servizi di natura intellettuale e non sono, quindi, soggette alle disposizioni relative alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (comma 3 dell art. 26 citato). ATTREZZATURE NOLEGGIATE SENZA OPERATORE O CONCESSE IN USO: la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

21 LA CIRCOLARE n. 23 del 13 agosto 2012 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche ATTREZZATURE DI LAVORO SOGGETTE A PERIODI DI INATTIVITÀ: anche i periodi di inattività delle attrezzature vanno computati nel calcolo della periodicità delle verifiche. Qualora un attrezzatura non venga utilizzata e siano trascorsi i termini previsti dall allegato VII del Dlgs 81/08, si dovrà chiedere la verifica prima di un nuovo utilizzo dell attrezzatura stessa. SPOSTAMENTO ATTREZZATURE DI LAVORO: il datore di lavoro, che abbia già inviato la richiesta di verifica periodica ed abbia poi necessità di spostare un attrezzatura, dovrà comunicare lo spostamento al soggetto cui ha richiesto la verifica e inviare una nuova richiesta all INAIL o all ASL del territorio in cui utilizzerà l attrezzatura. Per le attrezzature in pressione vale quanto previsto dalla legislazione in materia. RACCORDO CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE AL DM 11 APRILE 2012: la circolare individua alcune procedure operative da utilizzare per effettuare le verifiche periodiche, distinguendo tra attrezzature marcate CE e non marcate CE.

22 LA CIRCOLARE n. 23 del 13 agosto 2012 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche RACCORDO CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE AL DM 11 APRILE 2012: la circolare individua alcune procedure operative da utilizzare per effettuare le verifiche periodiche, distinguendo tra attrezzature marcate CE e non marcate CE: ATTREZZATURE MARCATE CE le attrezzature di nuove introduzione nel Dlgs 81/08 (es. idroestrattori a forza centrifuga, etc..) e già in servizio al 23 maggio 2012 devono richiedere la prima verifica Per le altre attrezzature, se è stata comunicata la messa in servizio: se è stato redatto il libretto delle verifiche da INAIL, vengono sottoposte alle verifiche successive se prima dell entrata in vigore del DM erano sottoposte a verifiche periodiche in assenza di libretto, continueranno ad effettuare le verifiche successive. Se l Inail non ha assegnato la matricola provvederà a trasmetterla, nel più breve tempo possibile.

23 LA CIRCOLARE n. 23 del 13 agosto 2012 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON POTENZIALITÀ SUPERIORE A 116 KW E SERBATOI DI GPL: viene chiarito che queste attrezzature, se non sono necessarie all attuazione di un processo produttivo, non rientrano nell ambito di applicazione del DM 11 aprile In particolare, in questa ipotesi, sono esclusi dal regime del decreto le centrali termiche installate ad esempio nei condomini e i serbatoi di GPL, ad uso domestico, in quanto già regolamentati da altri provvedimenti. SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE E SOSPENSIONE ALLESTIMENTI SCENICI: si precisa l esonero dalle verifiche di questa tipologia di attrezzature comunemente denominate macchine speciali composte da tiri elettrici ad uno o più funi in quanto non rientranti nella definizione di apparecchio di sollevamento e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione del decreto. A tali attrezzature si applicano comunque gli obblighi previsti dall art. 71 del Dlgs 81/2008, commi 4 e 8.

24 LA CIRCOLARE n. 23 del 13 agosto 2012 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche PONTI SOLLEVATORI PER VEICOLI: anche questa tipologia di attrezzature è esonerata dalle verifiche, in quanto non rientrante nella definizione di apparecchio di sollevamento. CARRELLI COMMISSIONATORI: la circolare esclude queste attrezzature da quelle soggette a verifiche periodiche (all. VII del DLgs 81/08), in quanto non destinate a sollevare persone in quota, ma piuttosto a trasportare e movimentare materiali in quota. Qualora, in caso contrario, sia possibile utilizzare l attrezzatura per svolgere anche lavori in quota, secondo le indicazioni del fabbricante, l attrezzatura rientra nel campo di applicazione del decreto.

25 LA CIRCOLARE n. 9 del 5 MARZO 2013 COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO. qualora siano decorsi i termini temporali (di 60 o 30 giorni previsti rispettivamente per la prima o per le verifiche successive) ed i soggetti titolari non abbiano effettuato le verifiche, il datore di lavoro deve comunicare "nel più breve tempo possibile" al soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) il nominativo del soggetto abilitato cui ha affidato la verifica IVA: le attività di verifica periodica - sia dei soggetti titolari della funzione che di quelli abilitati - rientrano nel campo di applicazione dell'iva

26 LA CIRCOLARE n. 9 del 5 MARZO 2013 CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71, COMMA 8 DEL DLGS 81/08 ED INDAGINI SUPPLEMENTARI: i soggetti abilitati, essendo qualificati dalla legge come incaricati di pubblico servizio, non possono effettuare i controlli che il datore di lavoro deve eseguire secondo quanto previsto dall'art. 8 del Dlgs 81/08 e "le indagini supplementari" previste dal DM 11 aprile 2011 (all. II, punto 2, lett.c). TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23/11/2012: le tariffe si intendono omnicomprensive di tutte le spese, escluse solamente le imposte.

27 LA CIRCOLARE n. 9 del 5 MARZO 2013 REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N.23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA). La circolare chiarisce la disciplina relativa alle attrezzature in oggetto (ponteggi sospesi motorizzati). Quelle non marcate CE, immesse sul mercato prima del 31/12/1996, rimangono soggette al collaudo (DM 4/3/82). Occorre tuttavia distinguere due ipotesi: se non siano state ancora immatricolate, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata all'inail ed il successivo collaudo (trascorsi i 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'inail) potrà essere effettuato da parte di un tecnico (ingegnere o architetto abilitati a norma di legge, come previsto dall'art. 4 del DM 4 marzo 1982). Al termine del collaudo, le attrezzature restano soggette al regime delle verifiche periodiche successive, di competenza delle ASL; se, invece, queste attrezzature sono già state regolarmente messe in servizio, secondo il regime previgente la marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche, seguono il regime delle verifiche periodiche successive alla prima, di competenza delle ASL.

28 LA CIRCOLARE n. 9 del 5 MARZO 2013 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche CARRELLI ELEVATORI A FORCHE (MULETTI) Queste attrezzature non rientrano nel regime delle verifiche periodiche. La circolare precisa, inoltre, che per apparecchiature di sollevamento materiali si intendono quelle a funzionamento discontinuo destinate "a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa". Ovviamente, qualora i carrelli elevatori abbiano anche la funzione appena descritta (attraverso accessori previsti dal fabbricante), questi restano assoggettati al regime delle verifiche periodiche; ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI: Rientrano nel regime delle verifiche periodiche, in quanto dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione;

29 LA CIRCOLARE n. 9 del 5 MARZO 2013 Attrezzature che rientrano o no nel regime delle verifiche LOADER AEROPORTUALI - Sono esclusi dal regime delle verifiche periodiche, poiché svolgono la funzione di trasportare e movimentare carichi in quota, accompagnati dall'operatore, e non sono destinati a portare operatori in quota per effettuare attività di manutenzione, riparazione o ispezione; ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI escluse dal regime delle verifiche periodiche poiché non si configurano come apparecchi di sollevamento (secondo la stessa definizione sopra riportata per i carrelli elevatori a forche).

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