COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
|
|
- Gabriele Colli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Prot Salerno, lì 18 Dicembre 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 192/2015. Libera professione. Divisione ereditaria di immobile indivisibile: la Cassazione precisa i criteri applicabili. Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza del 5 Novembre 2015, n Colleghi, con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che, la sezione II^ della Corte di Cassazione, con la sentenza n del 5 Novembre 2015, ha preso posizione su un'annosa questione concernente l'individuazione delle ipotesi in cui ai Giudici di merito è concesso sfruttare il proprio prudente apprezzamento delle ragioni di opportunità e convenienza al fine di giustificare un'applicazione dell art. 720 cod. civ. in deroga alla soluzione ordinaria. L art. 720 cod. civ., rubricato Immobili non divisibili, stabilisce che nei casi in cui, a seguito di apertura di una successione, su di un bene immobile si configuri una comunione forzosa che gli eredi chiedono venga sciolta, l assegnazione dello stesso deve avvenire in favore del quotista maggiore, ovvero di più coeredi che ne facciano congiunta richiesta. La questione controversa. Cinque fratelli ereditavano un immobile di proprietà del padre all interno del quale era esercitata l attività di bar/ristorante da parte di due dei cinque germani. Una sorella (tra quelli non coinvolti nell attività commerciale) ave va acquistato le quote di altri due fratelli e, in conseguenza di ciò, chiedeva giudizialmente l assegnazione dell intero immobile mediante l applicazione letterale dell art. 720 cod. civ. dietro corresponsione, agli altri fratelli, della somma che il giudice avrebbe fissato quale eccedenza della propria quota. Il tribunale assegnò l immobile ai titolari dell esercizio commerciale, respingendo così le domande di parte attrice.
2 Al contrario, la corte d'appello dispose l'assegnazione dell'intero immobile alla maggior quotista, determinando il conguaglio economico che l assegnataria avrebbe dovuto versare agli altri fratelli ai sensi dell art. 720 cod. civ. Contro tale decisione i titolari dell esercizio commerciale proponevano ricorso in Cassazione. La decisione. I Giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che la questione sottoposta al loro vaglio era oggetto di contrasto giurisprudenziale anche dinanzi la stessa II sezione e, per tale ragione, hanno esposto i due principali orientamenti. Il primo, più risalente, afferma che è possibile la deroga generale al criterio dell assegnazione dei beni ereditari al maggior quotista solo se vi sono ragioni di opportunità rispondenti ad esigenze comuni e motivate; il secondo, più recente, sostiene che esiste per i Giudici un potere discrezionale di deroga al criterio della preferenziale assegnazione, vincolato soltanto all obbligo dell adeguata e logica motivazione. Gli Ermellini, dopo aver espresso di voler seguire il più recente orientamento, hanno chiarito che nell alveo dei cd. seri motivi possono legittimamente essere ricompresi anche gli interessi economici ed individuali del/i richiedente/i ed ha affermato un principio nuovo riguardante il valore delle attività commerciali. Infatti, nella decisione della Corte può ravvisarsi un interpretazione dell art. 720 cod. civ. in chiave evolutiva, tesa cioè a soddisfare le esigenze dell attuale ambiente socio-economico. In particolare, la II Sezione ha evidenziato che in un momento storico in cui numerose sono le imprese che si sono trovate costrette a cessare l attività, l interesse alla continuità aziendale è ormai entrato a far parte delle priorità radicatisi nella sensibilità dei consociati. Proprio per tale novità la pronuncia in commento può essere identificata quale apripista per l utilizzo di un nuovo criterio di indagine, quello economico, il quale soprattutto oggi merita di essere valorizzato e tutelato. Lo svolgimento di una attività economico commerciale che garantisca un reddito oltre che ai titolari della stessa, anche ai soggetti in essa occupati deve, secondo la Cassazione, esser qualificato come ragione rilevante, idonea a legittimare una soluzione derogatoria al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota. Nel caso de quo la Corte ha dunque verificato che i quotisti minoritari erano gestori di attività di bar/ristorante nei locali oggetto di comunione ereditaria e che tale esercizio
3 commerciale vantava un avviamento reale e quantificabile; inoltre, ha valorizzato quanto palesato dai ricorrenti, ovvero che alla perdita dei locali avrebbe potuto far seguito l impossibilità di proseguire l attività economica e, certamente, la perdita dell avviamento. A fortiori, se il Legislatore ha inteso evitare il frazionamento del bene in tutti i casi in cui l'operazione reca pregiudizio alla pubblica economia, non si può certo ritenere che egli stesso, nell attribuire il bene ad un condividente in luogo di un altro, ammetta la possibilità che si concretizzi quello stesso nocumento che si è proposto di scongiurare introducendo l art. 720 cod. civ. Per tali ragioni i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dei germani imprenditori ed hanno contemporaneamente ammonito la Corte territoriale poiché questa non aveva adeguatamente valutato l interesse alla continuità aziendale e, soprattutto, aveva omesso di effettuare la necessaria ed indispensabile comparazione tra intenti. La sentenza, dunque, permette di elevare l interesse economico, inteso quale interesse al mantenimento in vita di un esercizio commerciale, a motivo serio, idoneo a giustificare l applicazione dell art. 720 cod. civ. in deroga al generale criterio di assegnazione L occasione è gradita per porgere a tutti Voi più distinti saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza 7 luglio 5 novembre 2015, n Considerato in fatto Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1990 C.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i propri germani L., A.M., S. ed U.A.L. (quest'ultimo d'ora innanzi più semplicemente citato come C.U.) chiedendo lo scioglimento della comunione, paritaria ed indivisa, dell'immobile sito in (omissis). Costituitisi in giudizio i convenuti aderivano alla domanda di divisione, chiedendo l'assegnazione congiunta del bene. Con sentenza non definitiva del 3/28 giugno 1997 l'adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere tra l'attore ed i convenuti C.L. e S., che avevano ceduto al primo i propri diritti pari ad un quinto ciascuno sul bene in comunione.
4 All'esito del disposto prosieguo del giudizio il Tribunale di prima istanza, con sentenza definitiva del 23 novembre 2000/11 aprile 2002, disponeva lo scioglimento della comunione attribuendo l'immobile de quo congiuntamente ad C.U. ed A.M. e determinando in L. 360 milioni il conguaglio in favore di C.G., subordinando l'esecuzione del trasferimento immobiliare al versamento della suddetta somma e con compensazione delle spese di lite. Avverso la detta sentenza definitiva di primo grado interponeva appello il C.G. chiedendo la riforma dell'impugnata decisione, in particolare quanto all'attribuzione dell'intero immobile agli appellati. Resistevano all'avversa impugnazione C.U. ed A.M. chiedendo il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale relativo alla quantificazione, ritenuta da essi eccessiva, del disposto conguaglio. Con sentenza n. 5017/2008 l'adita Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assegnava per intero a C.G. l'immobile e determinava in Euro ,65 il conguaglio in favore di C.U. e A.M., il tutto con riferimento al criterio della maggior quota ex art. 720 c.c. e non ravvisando la possibilità di ricorso ad altro alternativo criterio di attribuzione, ritenendo precluso il giudizio sull'appello incidentale implicitamente condizionato alla conferma dell'attribuzione dell'intero compendio alle parti appellanti incidentalmente. Per la cassazione della detta decisione della Corte distrettuale ricorrono C.U. ed A.M., con atto fondato su un unico complesso motivo. Resiste con controricorso C.G. Nell approssimarsi dell'udienza, a suo tempo già fissata, del 17 febbraio 2015 il C.U. si costituiva con nuovo difensore a seguito di conferimento di mandato sottoscritto con autentica notarile e depositava memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Disposto, quindi, il rinvio a nuovo ruolo - come da ordinanza interlocutoria - per consentire la regolare comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza a tutte le parti in causa, veniva fissata l'odierna udienza di discussione. Ritenuto in diritto 1.- Con l'unico motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 720 c.c. in punto di mancata attribuzione del compendio con adozione di criterio diverso da quello della maggiore quota di comproprietà sotto i profili della violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. e del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. Il motivo è assistito, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., dalla formulazione di quesiti di diritto. Con il motivo, nella sostanza, si pone la questione - espressamente indicata- del fatto controverso costituito dal "superiore interesse di continuare l'azienda ristorante-bar e, quindi, dall'opportunità di attribuzione immobile a C.U. e A.M. ". Tanto anche alla stregua della invocata possibilità (già ritenuta da Cass. n /2001) del ricorso al criterio del "prudente apprezzamento di ragioni di opportunità" come quella, nella fattispecie, della anzidetta continuità di esercizio di attività di ristorazione dei ricorrenti. La soluzione da dare alla fattispecie portata all'esame di questa Corte col complesso motivo in esame postula necessariamente una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali nella specifica materia
5 dell'attribuzione dei beni ereditari non divisibili in caso di pluralità di richieste; e, più specificamente, una serie di valutazioni in ordine al criterio preferenziale per l'attribuzione, alla possibilità di deroga ed all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione. La Corte territoriale, nel procedere all'assegnane dei beni ereditari, ha, nella fattispecie, privilegiato il "criterio, preferito dall'art. 720 c.c." dell'assegnazione al maggior quotista ovvero al C.G., richiamandosi a quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n.ri 7716/1990, 7588/1995 e 22906/2006. Deve al riguardo osservarsi e rammentarsi quanto segue. La giurisprudenza meno recente (quale quella innanzi citata e su si basa l'impugnata sentenza) riteneva possibile la deroga al generale criterio dell'assegnazione dei beni ereditari al maggior quotista solo se vi erano ragioni di opportunità rispondenti ad esigenze comuni ed adeguatamente motivate. Giova, al riguardo, citare l'emblematico dictum proprio di Cass. 25 ottobre 2006, n , secondo cui, "in caso di scioglimento della divisione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quado in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l'assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti". La citata pronuncia riprendeva, in sostanza, un datato orientamento già risalente a Cass. 13 luglio 1983, n ed a Cass. 20 agosto 1991, n. 8922, secondo il quale il principio ispiratore della norma di cui all'art. 720 c.c. ovvero il "favor divisionis" implicava preferenzialmente l'assegnazione de qua al maggior quotista salvo esclusivamente "ragioni di opportunità ravvisabili nell'interesse comune dei condividendi". Senonché un più recente orientamento di questa stessa Corte (e di questa stessa Sezione) ha affermato un "potere discrezionale di deroga al criterio della preferenziale assegnazione" vincolato alla solo obbligo della "adeguata e logica motivazione". Più specificamente è stato affermato, con la citata decisione, che "in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall'art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (nel caso di specie la Corte confermava la sentenza del Giudice di secondo grado con riguardo all'attribuzione dell'immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare di quota maggiore che disponeva di altra abitazione)". Pur nella consapevolezza della possibilità di deroga al criterio preferenziale di assegnazione al maggio quotista (laddove si è riconosciuta la sussistenza di un potere discrezionale al riguardo, ancorché vincolato all'obbligo di motivazione ed a sostanziali e seri motivi), l'impugnata sentenza non ha, tuttavia, valutato e tenuto in adeguato conto - nell'ipotesi dedotta in giudizio - la sussistenza di motivi che potevano e possono giustificare una soluzione derogatoria differente rispetto a quella ordinaria.
6 E tanto in contraddizione rispetto non solo al su riportato e più recente orientamento di Cass. n /2008, ma anche rispetto ai pur considerati criteri delle precedenti citate pronunce (per tutte, Cass. n /2006). Inoltre (ed ancor più decisivamente) la Corte territoriale non ha correttamente v alutato la possibilità e la sussistenza, in concreto, di "motivi seri" idonei a giustificare la deroga al generale principio di assegnazione. Più specificamente è errato ritenere che la valutazione di quei "seri motivi...non può ancorarsi ad una valutazione dell'interesse economico ed individuale di uno dei richiedenti", non essendo mai stata del tutto esclusa un tal tipo di valutazione anche dalle meno recenti pronunce di legittimità in tema (che si limitavano solo a privilegiare l'interesse comune). È stata inoltre erroneamente ritenuta con la gravata decisione una "mancata configurazione di tali motivi" da non poter consentire l'adozione di un criterio diverso da quello della maggior quota. Senonché proprio a tenore di quanto esposto e riportato nell'atto di appello incidentale gli odierni ricorrenti (quotisti minoritari, ma gestori di attività commerciale nel bene comune indivisibile) avevano ben fatto presente il valore conseguito dall'azienda e la rilevante circostanza (della quale comunque andava dat o conto), per cui "la perdita dei locali per una qualsiasi ragione determina altresì la perdita dell'avviamento commerciale" e, potrebbe qui aggiungersi, la stessa possibilità della sua prosecuzione e continuazione. In sostanza ed in definitiva è mancata del tutto una comparazione degli interessi e, più specificamente, una valutazione dell'interesse alla continuità aziendale quale possibile "serio motivo" atto a poter giustificare il ricorso ad altro criterio derogatorio di assegnazione dei beni comuni rispetto a quello ordinario. Il motivo, in quanto fondato, va dunque accolto. 2.- Conseguentemente va accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
7 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Sentenza 7 Luglio 5 Novembre 2015, n Considerato in fatto Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 1990 C.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i propri germani L., A.M., S. ed U.A.L. (quest'ultimo d'ora innanzi più semplicemente citato come C.U.) chiedendo lo scioglimento della comunione, paritaria ed indivisa, dell'immobile sito in (omissis). Costituitisi in giudizio i convenuti aderivano alla domanda di divisione, chiedendo l'assegnazione congiunta del bene. Con sentenza non definitiva del 3/28 giugno 1997 l'adito Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere tra l'attore ed i convenuti C.L. e S., che avevano ceduto al primo i propri diritti pari ad un quinto ciascuno sul bene in comunione. All'esito del disposto prosieguo del giudizio il Tribunale di prima istanza, con sentenza definitiva del 23 novembre 2000/11 aprile 2002, disponeva lo scioglimento della comunione attribuendo l'immobile de quo congiuntamente ad C.U. ed A.M. e determinando in L. 360 milioni il conguaglio in favore di C.G., subordinando l'esecuzione del trasferimento immobiliare al versamento della suddetta somma e con compensazione delle spese di lite. Avverso la detta sentenza definitiva di primo grado interponeva appello il C.G. chiedendo la riforma dell'impugnata decisione, in particolare quanto all'attribuzione dell'intero immobile agli appellati. Resistevano all'avversa impugnazione C.U. ed A.M. chiedendo il rigetto dell'avverso appello e proponendo, a loro volta, appello incidentale relativo alla quantificazione, ritenuta da essi eccessiva, del disposto conguaglio. Con sentenza n. 5017/2008 l'adita Corte di Appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione, assegnava per intero a C.G. l'immobile e determinava in Euro ,65 il conguaglio in favore di C.U. e A.M., il tutto con riferimento al criterio della maggior quota ex art. 720 c.c. e non ravvisando la possibilità di ricorso ad altro alternativo criterio di attribuzione, ritenendo precluso il giudizio sull'appello incidentale implicitamente condizionato alla conferma dell'attribuzione dell'intero compendio alle parti appellanti incidentalmente. Per la cassazione della detta decisione della Corte distrettuale ricorrono C.U. ed A.M., con atto fondato su un unico complesso motivo. Resiste con controricorso C.G. Nell approssimarsi dell'udienza, a suo tempo già fissata, del 17 febbraio 2015 il C.U. si costituiva con nuovo difensore a seguito di conferimento di mandato sottoscritto con autentica notarile e depositava memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Disposto, quindi, il rinvio a nuovo ruolo - come da ordinanza interlocutoria - per consentire la regolare comunicazione dell'avviso di fissazione di udienza a tutte le parti in causa, veniva fissata l'odierna udienza di discussione. Ritenuto in diritto 1.- Con l'unico motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 720 c.c. in punto di mancata attribuzione del compendio con adozione di criterio diverso da quello della maggiore quota di comproprietà sotto i profili della violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. e del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. Il motivo è assistito, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., dalla formulazione di quesiti di diritto.
8 Con il motivo, nella sostanza, si pone la questione - espressamente indicata- del fatto controverso costituito dal "superiore interesse di continuare l'azienda ristorante-bar e, quindi, dall'opportunità di attribuzione immobile a C.U. e A.M. ". Tanto anche alla stregua della invocata possibilità (già ritenuta da Cass. n /2001) del ricorso al criterio del "prudente apprezzamento di ragioni di opportunità" come quella, nella fattispecie, della anzidetta continuità di esercizio di attività di ristorazione dei ricorrenti. La soluzione da dare alla fattispecie portata all'esame di questa Corte col complesso motivo in esame postula necessariamente una ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali nella specifica materia dell'attribuzione dei beni ereditari non divisibili in caso di pluralità di richieste; e, più specificamente, una serie di valutazioni in ordine al criterio preferenziale per l'attribuzione, alla possibilità di deroga ed all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione. La Corte territoriale, nel procedere all'assegnane dei beni ereditari, ha, nella fattispecie, privilegiato il "criterio, preferito dall'art. 720 c.c." dell'assegnazione al maggior quotista ovvero al C.G., richiamandosi a quanto già affermato da questa Corte con le sentenze n.ri 7716/1990, 7588/1995 e 22906/2006. Deve al riguardo osservarsi e rammentarsi quanto segue. La giurisprudenza meno recente (quale quella innanzi citata e su si basa l'impugnata sentenza) riteneva possibile la deroga al generale criterio dell'assegnazione dei beni ereditari al maggior quotista solo se vi erano ragioni di opportunità rispondenti ad esigenze comuni ed adeguatamente motivate. Giova, al riguardo, citare l'emblematico dictum proprio di Cass. 25 ottobre 2006, n , secondo cui, "in caso di scioglimento della divisione ereditaria od ordinaria, fine primario della divisione è la conversione del diritto di ciascun condividente alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali, sicché quado in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi è una pluralità di richieste di assegnazione benché è possibile l'assegnazione anche ai titolari di quota minore, laddove ciò corrisponda all'interesse comune delle parti". La citata pronuncia riprendeva, in sostanza, un datato orientamento già risalente a Cass. 13 luglio 1983, n ed a Cass. 20 agosto 1991, n. 8922, secondo il quale il principio ispiratore della norma di cui all'art. 720 c.c. ovvero il "favor divisionis" implicava preferenzialmente l'assegnazione de qua al maggior quotista salvo esclusivamente "ragioni di opportunità ravvisabili nell'interesse comune dei condividendi". Senonché un più recente orientamento di questa stessa Corte (e di questa stessa Sezione) ha affermato un "potere discrezionale di deroga al criterio della preferenziale assegnazione" vincolato alla solo obbligo della "adeguata e logica motivazione". Più specificamente è stato affermato, con la citata decisione, che "in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato dall'art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (nel caso di specie la Corte confermava la sentenza del Giudice di secondo grado con riguardo all'attribuzione dell'immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare di quota maggiore che disponeva di altra abitazione)". Pur nella consapevolezza della possibilità di deroga al criterio preferenziale di assegnazione al maggio quotista (laddove si è riconosciuta la sussistenza di un potere discrezionale al riguardo, ancorché vincolato all'obbligo di motivazione ed a sostanziali e seri motivi), l'impugnata sentenza non ha, tuttavia, valutato e tenuto in adeguato conto - nell'ipotesi dedotta in giudizio - la sussistenza di motivi che potevano e possono giustificare una soluzione derogatoria differente rispetto a quella ordinaria.
9 E tanto in contraddizione rispetto non solo al su riportato e più recente orientamento di Cass. n /2008, ma anche rispetto ai pur considerati criteri delle precedenti citate pronunce (per tutte, Cass. n /2006). Inoltre (ed ancor più decisivamente) la Corte territoriale non ha correttamente valutato la possibilità e la sussistenza, in concreto, di "motivi seri" idonei a giustificare la deroga al generale principio di assegnazione. Più specificamente è errato ritenere che la valutazione di quei "seri motivi...non può ancorarsi ad una valutazione dell'interesse economico ed individuale di uno dei richiedenti", non essendo mai stata del tutto esclusa un tal tipo di valutazione anche dalle meno recenti pronunce di legittimità in tema (che si limitavano solo a privilegiare l'interesse comune). È stata inoltre erroneamente ritenuta con la gravata decisione una "mancata configurazione di tali motivi" da non poter consentire l'adozione di un criterio diverso da quello della maggior quota. Senonché proprio a tenore di quanto esposto e riportato nell'atto di appello incidentale gli odierni ricorrenti (quotisti minoritari, ma gestori di attività commerciale nel bene comune indivisibile) avevano ben fatto presente il valore conseguito dall'azienda e la rilevante circostanza (della quale comunque andava dato conto), per cui "la perdita dei locali per una qualsiasi ragione determina altresì la perdita dell'avviamento commerciale" e, potrebbe qui aggiungersi, la stessa possibilità della sua prosecuzione e continuazione. In sostanza ed in definitiva è mancata del tutto una comparazione degli interessi e, più specificamente, una valutazione dell'interesse alla continuità aziendale quale possibile "serio motivo" atto a poter giustificare il ricorso ad altro criterio derogatorio di assegnazione dei beni comuni rispetto a quello ordinario. Il motivo, in quanto fondato, va dunque accolto. 2.- Conseguentemente va accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, affinché la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliDIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE
DIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE Tribunale di Cuneo, 17 febbraio 2010, n. 100 Alberto Serpico L art. 540, comma II, c.c., dispone che al coniuge,
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliCass. 28.5.2010 n. 13112 Sistema Tavolare Tipi di frazionamento intavolabili art. 112 c.p.c. art. 2 R.D. 28.3.1929 n. 499 - art. 1376 c.c.
Cass. 28.5.2010 n. 13112 Sistema Tavolare Tipi di frazionamento intavolabili art. 112 c.p.c. art. 2 R.D. 28.3.1929 n. 499 - art. 1376 c.c. - In materia di diritto tavolare, lo Studio ha ottenuto l affermazione
Dettagli1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE
CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliUn mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia
Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di compravendita di quote di uno specifico immobile facente parte di una comproprietà più ampia Secondo la prassi degli uffici tavolari, l acquisto di una
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliDecisione N. 1362 del 07 marzo 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione Roma, OGGETTO: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliSuccessione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione
Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il
DettagliMEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliDirezione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliPolitica di recupero. Principi e procedure. Commissione europea, DG Concorrenza, Direzione H, Unità H4 Applicazione e riforma procedurale
Politica di recupero Principi e procedure Principi di recupero Esecuzione di una decisione di recupero Ricorsi dinanzi ai giudici nazionali e UE Insolvenza Mancata esecuzione Link e formazione 2 Principali
DettagliInquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini
"Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliRISOLUZIONE N. 314/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 314/E Roma, 05 novembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: IVA. - Svolgimento in forma associata di funzioni e servizi da parte di enti locali. - Decreto del Presidente
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliPRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto
PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto Diritto e processo.com In tema di responsabilità del mediatore,
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliRISOLUZIONE N. 1/2008
PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliRoma, 28 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa Roma, 15 marzo 2010 N. 11-C-2010 Ill.mi Signori Avvocati URGENTE via e-mail PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA. sentenza. contro. Svolgimento del processo
1 Cass.Civ., sezione quinta, sentenza n.12514 del 22.05.2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sul ricorso n.
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliIl Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o
Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliMinistero della Pubblica Istruzione
Prot n. 186 Roma, lì 27 febbraio 2008 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI e,p.c. AL CAPO DI GABINETTO AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO TRENTATREESIMA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori: Luglio Giuseppe - Presidente Cordola Michele - Relatore
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime
DettagliRISOLUZIONE N. 225/E
RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa
Dettagli