PS NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n

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1 PS NET GROUP-FIDELITY CARD Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014, successivamente sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 1 aprile 2015; VISTO il proprio provvedimento del 13 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Net Group S.r.l., già Interni Arreda S.r.l., (di seguito, anche Net Group ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. L impresa svolge attività di commercio al dettaglio mediante telemarketing e/o vendita porta a porta di vari prodotti per la casa. Il fatturato realizzato dalla società nel 2013 è stato di circa euro, con una perdita d esercizio pari a euro 1. II. LA PRATICA COMMERCIALE 2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti nell aver promosso e commercializzato articoli di vario genere (elettrodomestici, mobili, prodotti per la casa, ecc.) con modalità scorrette. In particolare, nel corso dei contatti telefonici e di visite domiciliari Net Group ha proposto ai consumatori la possibilità di ricevere un prodotto in omaggio (una piastra tostapane) e di assistere alla presentazione della società senza alcun impegno di carattere economico. 3. In occasione della prima visita a domicilio, preceduta dalla telefonata, il professionista ha affermato la consegna asseritamente a titolo gratuito di tale piastra, chiedendo ai consumatori di firmare un modulo per attestare l avvenuta consegna dell omaggio. La firma del modulo contrattuale, in realtà, comportava la sottoscrizione di un contratto per l acquisto immediato di articoli per la casa per un importo minimo di euro e, soltanto una volta decorsi i termini per esercitare il diritto di recesso, i consumatori venivano a conoscenza della reale natura e finalità del modulo sottoscritto. 4. Inoltre, il professionista ha esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori contattati, anche mediante minacce o la prospettazione che, non acquistando gli articoli proposti, l importo finale da pagare sarebbe stato maggiorato a causa di una penale pari al 30% del prezzo 2. Anche le modalità aggressive con cui vengono fatti stipulare i moduli ai consumatori, sono strumentali a indurre i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale, quale l acquisto di prodotti del professionista, che non avrebbero altrimenti assunto. Inoltre, Net Group ha frapposto ostacoli all esercizio del diritto di recesso, sia attraverso le informazioni, contenute nel modulo contrattuale, relative ad un foro territorialmente incompetente, che avrebbero palesato al consumatore il rischio di subire ulteriori disagi e oneri gravosi dovendo la parte convenuta costituirsi davanti a un tribunale lontano dalla propria dimora. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento Attività preistruttoria 5. In data 23 settembre 2014, l Autorità ha richiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela dei Mercati Gruppo Antitrust della Guardia di Finanza 3, al fine di accertare la sede del professionista e acquisire elementi 1 [Cfr. doc. n. 42 di cui all indice del fascicolo istruttorio.] 2 [Cfr. doc. 1 di cui all indice del fascicolo istruttorio.] 3 [Cfr. doc. nn. 4 e 5.]

2 informativi utili alla valutazione della pratica commerciale oggetto dell istruttoria. In particolare, è stato richiesto al Nucleo di acquisire informazioni in ordine all attività svolta e ai marchi utilizzati dalla società; copie, numero e importo dei contratti sottoscritti con i consumatori e numero dei reclami ricevuti dal 2012; copia degli script utilizzati da Net Group. 6. In data 24 ottobre 2014 è pervenuta la risposta 4 del Nucleo Speciale Tutela dei Mercati Gruppo Antitrust della Guardia di Finanza, integrata il successivo 24 novembre 5. Attività istruttoria 7. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 2 febbraio 2015 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PS9740 per possibile violazione degli artt. 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo. 8. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza della condotta relativamente alla non veridicità e alla confusorietà delle informazioni fornite ai consumatori nel corso del primo contatto telefonico, delle presentazioni a domicilio e nel modulo contrattuale, in relazione alle caratteristiche generali dell iniziativa promozionale e alle condizioni economiche del prodotto offerto, alla natura del processo di vendita, alle favorevoli condizioni prospettate e all asserita gratuità del prodotto in omaggio, rappresentato e descritto, contrariamente al vero, come privo di qualunque onere o impegno di spesa a carico del consumatore. Veniva, inoltre, contestata anche l aggressività della pratica commerciale posta in essere dal professionista in quanto suscettibile di condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore, anche mediante la minaccia di maggiorare l importo finale da pagare prospettata nel caso in cui il consumatore non avesse proceduto ad acquistare i prodotti del professionista nell ambito della seconda visita a domicilio, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 9. In data 20 febbraio 2015 il professionista ha fatto pervenire una prima memoria difensiva, con richiesta di audizione, svoltasi il 1 aprile 2015, e produzione di documentazione in risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento. 10. In data 19 marzo 2015 la società ha effettuato l accesso agli atti 6 prendendo visione ed estraendo copia dei documenti contenuti nel fascicolo PS In data 20 marzo 2015, ai sensi dell articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione Le misure proposte avrebbero riguardato il modulo contrattuale prevedendo modifiche al foro competente e alla clausola relativa alla risoluzione delle controversie; la predisposizione di un protocollo interno per gli agenti di vendita; la promessa della consegna a tutti i consumatori del prodotto omaggio a prescindere dalla conclusione o meno del contratto con Net Group. Inoltre, il professionista si sarebbe impegnato a predisporre un protocollo interno al Servizio Clienti per la gestione dei reclami e dei recessi. 13. Gli impegni proposti sono stati rigettati dall Autorità nella sua adunanza del 30 aprile 2015 e il rigetto è stato comunicato al professionista in data 5 maggio L Autorità ha ritenuto, infatti, che, nella fattispecie, sussistesse l interesse a procedere all accertamento dell infrazione e che gli impegni erano relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali manifestamente scorrette e gravi, per le quali l articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo non può trovare applicazione. 14. Net Group ha depositato, in data 5 maggio 2015, una versione definitiva e consolidata degli impegni, già valutati inammissibili dall Autorità in relazione al caso di specie In data 13 maggio 2015 l Autorità ha deliberato di prorogare di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento, in considerazione della sussistenza di ulteriori esigenze istruttorie ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione. 16. In data 15 maggio 2015 è stata formulata un ulteriore richiesta di informazioni al professionista In data 25 maggio 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento Net Group ha trasmesso, in data 25 maggio 2015, repliche e memorie conclusive, integrate il successivo 26 maggio [Cfr. doc. n. 7.] 5 [Cfr. doc. nn. 10 e 11.] 6 [Cfr. doc. n. 15.] 7 [Cfr. doc. n. 30.] 8 [Cfr. doc. n. 34.] 9 [Cfr. doc. n. 35.] 10 [Cfr. doc. n. 37.] 11 [Cfr. doc. n. 38.] 12 [Cfr. doc. nn. 39 e 40.]

3 2) Le evidenze acquisite 19. Sulla base delle segnalazioni provenienti da alcuni consumatori pervenute a partire dal mese di aprile 2014, nonché della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso la sede del professionista 13, è emerso che il professionista ha contattato telefonicamente i consumatori per consegnare, in un successivo incontro da fissare presso il loro domicilio, un prodotto in omaggio (una piastra tostapane) ed assistere alla presentazione della società, senza alcun impegno di carattere economico. 20. In occasione dell incontro a domicilio annunciato nella telefonata, il professionista ha richiesto ai consumatori di firmare un modulo asseritamente destinato al trattamento dei dati personali ( per la privacy ) attestante l avvenuta consegna dell omaggio in questione. La sottoscrizione del modulo veniva richiesta anche per ricevere i cataloghi per la scelta degli articoli per la casa da acquistare con sconti variabili dal 30% al 50% nei cinque anni successivi, in alcuni casi specificando l eventualità di una spesa massima, non obbligatoria, di A titolo esemplificativo, in una segnalazione agli atti del procedimento si lamenta che un incaricato della società Net Group avrebbe contattato a mezzo telefono una consumatrice preannunciando la visita di un promoter il quale le avrebbe consegnato un prodotto in omaggio se avesse assistito alla presentazione della società, che offriva sconti dal 30% al 50% con possibile rateizzazione per una spesa di euro Durante tale incontro l agente, preannunciando la visita di un ulteriore promotore per visionare il catalogo e pianificare il primo acquisto, avrebbe consegnato l omaggio e fatto firmare un modulo, stampato con caratteri minuscoli, per attestarne l avvenuta consegna Dalla documentazione agli atti del procedimento emerge che i diversi moduli contrattuali utilizzati dal professionista nel corso del tempo (c.d. copia commissione ), nonostante la diversa denominazione impiegata ( Interni Arreda, Net Group ), recano lo stesso numero di partita IVA e gli stessi recapiti telefonici e, pertanto, fanno capo tutti alla società Net Group S.r.l Entrambe le versioni agli atti risultano sostanzialmente coincidenti nel contenuto. Esse infatti riportano nella prima parte del foglio, sotto lo spazio da compilare con i dati identificativi del cliente, l elenco dei prodotti d interesse, seguito dalla precisazione tutti indicati e presenti nel catalogo illustrato rammostrato all acquirente. Sotto l indicazione scritta a mano dall agente in caratteri grandi e marcati al centro della pagina 1 tostiera omaggio, 1 campione silver pro per le pubblicità in visione, SCONTI: 30% - 50% su tutti i nostri prodotti, la spesa è 2800,00 max in 36 mesi Visita agente di zona per la visione cataloghi e pianificazione 1 acquisto. In basso, a caratteri di dimensioni estremamente ridotte tanto da risultare quasi illeggibili, viene aggiunto L acquirente dichiara di aver preso visione dei prodotti del presente contratto, seguono informazioni relative al diritto di recesso e al foro competente ( per ogni eventuale controversia circa l interpretazione o l applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso ). 24. Altre copie dei moduli, sottoscritti nel corso del 2013, acquisite dalla Guardia di Finanza presso la sede del professionista riportano accanto ai dati identificativi del cliente la notazione apposta a mano dall agente L omaggio è subordinato all accettazione della promozione. L importante è fare almeno un acquisto obbligatorio Dalle segnalazioni in atti emerge che il professionista ha sottoposto alla firma dei consumatori il suddetto modulo e che, decorsi i termini per esercitare il diritto di ripensamento, i consumatori hanno ricevuto un altra visita degli agenti del professionista i quali, per la prima volta, hanno reso palese che il modulo firmato in precedenza era un formulario di commissione e non una semplice ricevuta per la consegna della merce omaggio, prospettando come obbligatorio almeno un acquisto fra i prodotti della società per un valore minimo di euro. Le segnalazioni sono concordi nel denunciare le modalità insistenti e le eccessive sollecitazioni con cui il professionista ha richiesto di procedere all acquisto nell ambito del secondo incontro. A titolo d esempio si riporta il caso di una consumatrice che, dietro minacce e la prospettazione della maggiorazione dell importo finale del 30% a causa di penale se non avesse proceduto con l acquisto immediato, ha chiesto di recedere e le è stato sottoposto dal professionista un altro modulo contrattuale, che la stessa ha firmato convinta di risolvere la questione mentre così facendo si è impegnata nuovamente. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 26. Nelle sue difese, il professionista ha rappresentato che nell ambito della propria attività Net Group si affida alla società esterna Center Call S.r.l. per contattare telefonicamente i potenziali clienti e proporre loro la possibilità di ricevere un omaggio di benvenuto quale occasione per far conoscere i prodotti dell azienda. Durante il primo incontro il venditore descrive l attività della società e presenta l acquisto dei prodotti commercializzati e, nel caso in cui il consumatore sottoscriva il modulo di commissione, viene lasciato in omaggio una piastra tostapane. 27. Net Group afferma poi che sarebbe nota al consumatore la connessione tra l omaggio e la presentazione di altri prodotti in quanto i consumatori verrebbero informati già telefonicamente in merito all obiettivo della visita a domicilio 13 [Cfr. doc. n. 10.] 14 [Cfr. doc. n. 3.] 15 [Alcune copie dei moduli sottoposti ai consumatori acquisite dalla Guardia di Finanza presso la sede del professionista si riferiscono al marchio Interni Arreda, altri al marchio Net Group. Cfr. doc. n. 10.] 16 [Cfr. doc. n. 10.]

4 mentre nell ambito dell incontro a domicilio il professionista chiarisce che, se interessato, il consumatore dovrà firmare il modulo d ordine che gli garantirà sconti vantaggiosi dal 30% al 50%, una piastra tostapane e un prodotto in prova. 28. Il professionista afferma che il modulo sarebbe chiaramente leggibile in tutte le sue parti, al di là delle dimensioni del carattere e che nel 2014 i casi in cui i clienti hanno restituito la merce a seguito di recesso sono stati circa La società ha rappresentato che non avrebbe un protocollo aziendale per la trattazione e risoluzione dei reclami, gestiti di volta in volta senza procedure scritte. 29. Con comunicazione pervenuta in data 20 marzo 2015, la società ha fatto presente di aver modificato il modulo contrattuale senza specificare se è attualmente in diffusione. 30. Inoltre, nel corso dell audizione tenutasi in data 1 aprile 2015, il professionista ha affermato che fino ad oggi sia il ramo vendita che il servizio clienti non erano strutturati e che le segnalazioni [ ] possono essere dovuto al fatto che Net Group non aveva ancora un idea su come organizzarsi. 31. Nella memoria conclusiva del 26 maggio, il professionista ha descritto le modalità con le quali vengono contattati i consumatori da contattare rappresentando che incaricata del reclutamento è la società Center Call S.r.l.. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 32. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo telemarketing, in data 15 giugno 2015 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 33. Con parere pervenuto in data 22 luglio 2015, la suddetta Autorità ha limitato le proprie valutazioni all attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale e l idoneità dello stesso ad incidere e amplificare l eventuale scorrettezza della medesima. In particolare, l Autorità ha ritenuto che il telemarketing sia uno strumento particolarmente invasivo della vita privata che sottopone il consumatore ad una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene. In particolare, tale tecnica di contatto, creando un rapporto fondato su quanto comunicato dal professionista, è suscettibile di ingenerare una ragionevole fiducia nell interlocutore, rendendo in tal modo possibile l omissione di informazioni ovvero la fornitura di informazioni fuorvianti o non corrispondenti al vero. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 34. In relazione alla pratica oggetto del presente provvedimento si osserva, preliminarmente, che essa è articolata in diverse fasi: la prima fase è individuabile nella realizzazione di un contatto con i consumatori attraverso la tecnica del telemarketing, con cui si informa il destinatario della possibilità di ricevere un prodotto in omaggio assistendo alla presentazione della società, che dà diritto di acquistare vari prodotti dal catalogo del professionista a prezzi particolarmente scontati (fino al 50%); segue una visita a domicilio degli agenti nel corso della quale, con il pretesto della consegna gratuita dell articolo omaggio, i consumatori sono indotti a sottoscrivere un modulo, consistente in un vero e proprio contratto, che impegna il consumatore ad effettuare acquisti per un importo complessivo pari a circa Infine, una volta scaduti i termini per esercitare l eventuale recesso, ha luogo un secondo appuntamento domiciliare in cui l agente palesa al consumatore di aver effettivamente sottoscritto un contratto a cui è ormai vincolato. Laddove il consumatore abbia cercato di contestare la vincolatività dell obbligazione, risultano essere state attuate condotte aggressive, quali pressioni psicologiche, dirette a contrastare qualsiasi tipo di resistenza da parte del consumatore, attraverso la minaccia di azionare clausole penali o di agire in giudizio presso un foro diverso da quello di residenza del consumatore. Le condotte sopra descritte integrano un unica pratica commerciale, in quanto articolazioni di una medesima e unitaria strategia della società consistenti nella commercializzazione e vendita dei propri prodotti come dimostrano, fra l altro, i contratti sottoscritti al domicilio dei consumatori. 35. Ciò premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che la pratica in esame si sostanzia nel sollecitare un incontro con i consumatori mediante un messaggio ingannevole in quanto al consumatore sono fornite informazioni inesatte, incomplete o non veritiere con specifico riferimento alle caratteristiche e alle condizioni economiche dei prodotti offerti. 36. Sul punto si osserva che, nel sollecitare telefonicamente un incontro presso il domicilio dei consumatori, il professionista non indica le reali finalità dell iniziativa promozionale, agganciando i consumatori con la promessa della consegna gratuita di un omaggio e senza fornire alcuna indicazione in merito all effettivo scopo della successiva visita a domicilio, consistente nella sottoscrizione di un contratto di acquisto di prodotti del professionista per un determinato ammontare di spesa. 37. In particolare, dal complesso della documentazione acquisita agli atti, e dalla descrizione resa dallo stesso professionista nella propria memoria difensiva del 20 febbraio 2015 sull iter seguito dagli operatori nel corso della telefonata ai consumatori non emerge che siano state specificate le condizioni e le caratteristiche della proposta commerciale, quale la necessità di sottoscrivere un apposito modulo ovvero un contratto per poter disporre della piastra tostapane omaggio e, quindi, per poter acquistare i prodotti in vendita nonché i conseguenti oneri da sostenere. 38. La scorrettezza di quanto prospettato nell ambito del primo contatto ossia la circostanza di ricevere l omaggio, indipendentemente da ulteriori contatti con il professionista o dall acquisto di qualsiasi prodotto, appare suffragata

5 dalle numerose evidenze istruttorie che testimoniano come i consumatori contattati non avessero minimamente compreso l oggetto e la finalità della proposta. 39. Caratteristiche, natura e convenienza economica dell offerta non sono meglio chiarite nel corso della visita a domicilio dell agente, né dal contenuto informativo del modulo sottoposto alla firma del consumatore. In particolare, la genericità e l incomprensibilità dell effettiva finalità del modulo, compilato a mano dall agente e nel quale non erano chiaramente indicati la natura contrattuale e l oggetto della proposta, né il prezzo dei prodotti che il consumatore si sarebbe in tal modo impegnato ad acquistare, determina la convinzione che l importo ivi indicato rappresenti un tetto massimo e non obbligatorio di spesa raggiunto il quale si otterrebbero degli sconti, anziché un vero e proprio vincolo minimo di spesa. Deve poi evidenziarsi la circostanza che la formulazione dei moduli utilizzati dal professionista nella commercializzazione dei propri prodotti risulta del tutto omissiva e fuorviante. In nessuna parte delle versioni del modulo allegate alle segnalazioni, denominato copia commissione, viene chiaramente indicato che il consumatore si appresta a concludere l acquisto di prodotti per la casa, elettrodomestici o mobili. 40. Dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza presso la sede del professionista emerge poi che l indicazione apposta a mano dall incaricato ( l importante è fare almeno un acquisto obbligatorio ) sul modulo risulta ambigua e comunque in contrasto con la natura e l entità del vincolo derivante, invece, dalla sottoscrizione del modulo contrattuale e solo in un momento successivo rappresentato al consumatore. Natura e finalità dell iniziativa commerciale del professionista risultano infatti chiare al cliente soltanto nel corso della seconda visita dell incaricato, quando il consumatore è ormai vincolato al contratto sottoscritto e al relativo impegno ad acquistare articoli per la casa per somme rilevanti e indotto a ritenere di non poter più avvalersi del diritto di recesso in ragione dell intervenuta scadenza dei termini di legge. 41. Inoltre dall analisi delle clausole contenute nel modulo contrattuale, emerge che Net Group ha ostacolato l esercizio dei diritti spettanti ai consumatori anche attraverso le informazioni, relative ad un foro territorialmente incompetente, che avrebbero palesato al consumatore il rischio di subire ulteriori disagi e oneri gravosi dovendo la parte convenuta costituirsi davanti a un tribunale lontano dalla propria dimora. I moduli contrattuali acquisiti dalla Guardia di Finanza nella sede della società nonché quelli allegati ad alcune segnalazioni indicano infatti che per ogni eventuale controversia circa l interpretazione o l applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso. 42. Infine, sempre con riguardo alle visite a domicilio, l istruttoria ha fatto emergere una grave carenza del professionista nell istruire la forza vendita e nel controllarne l operato, come ammesso dalla società in sede di audizione in cui ha rappresentato che fino ad oggi sia il ramo vendita che il servizio clienti non erano strutturati e che le segnalazioni [ ] possono essere dovute al fatto che Net Group non aveva ancora un idea su come organizzarsi La pratica risulta aggravata, nei casi in cui i consumatori abbiano cercato di opporre resistenza, dalle successive pressioni psicologiche come la minaccia di ricorrere alla maggiorazione dell importo finale da pagare in caso di mancato acquisto immediato o la minaccia di agire presso sedi giudiziarie non competenti per territorio. 44. La condotta così delineata deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura, alle finalità, alle caratteristiche e alla convenienza economica dell iniziativa commerciale del professionista, inducendolo ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso e in quanto idonea a esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori contattati mediante la minaccia di ricorso ad azioni legali, anche promosse presso sedi giudiziarie non competenti per territorio, prospettata nel corso della seconda visita a domicilio. 45. La pratica commerciale in esame deve altresì ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, in base ai principi di buona fede e correttezza, da un operatore che intende promuovere i propri prodotti fuori dei locali commerciali. In relazione a tale modalità di vendita, infatti, il Codice del Consumo prevede, a carico del professionista, obblighi specifici e più stringenti in ordine al contenuto informativo delle proprie comunicazioni commerciali. Peraltro, nel caso di specie, nulla avrebbe impedito al professionista di fornire un informazione completa e corretta ai consumatori, con riferimento alle caratteristiche essenziali dell offerta promossa, con particolare riferimento all esistenza e all entità del relativo impegno minimo di spesa, al fine di metterli nella condizione di effettuare una scelta economica pienamente consapevole. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 46. Ai sensi dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 47. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 17 [Cfr. doc. n. 32 bis.]

6 48. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della particolare insidiosità della condotta attraverso la quale i consumatori vengono inconsapevolmente indotti a vincolarsi contrattualmente nonché dell entità del pregiudizio economico, in considerazione della rilevanza degli impegni minimi di spesa ai quali i consumatori vengono esposti. 49. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di aprile 2014 ed è tutt ora in corso. 50. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Net Group S.r.l., già Interni Arreda S.r.l. nella misura di (ventottomila) euro. 51. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Net Group S.r.l., già Interni Arreda S.r.l. nella misura di (ventiseimila euro). RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la promozione tramite telemarketing e visite a domicilio di articoli per la casa, attraverso l indebito condizionamento, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Net Group S.r.l., già Interni Arreda S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) di irrogare alla società Net Group S.r.l., già Interni Arreda S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventiseimila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

7 IL VICE SEGRETARIO GENERALE Annalisa Rocchietti IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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