PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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1 PB791 - GMUNERIS.COM-MODULISTICA FONDI COMUNITARI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2015; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante Attuazione dell articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (di seguito, Decreto); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Il Sig. Giuseppe Dicorato, titolare dell impresa individuale G. Muneris (di seguito, anche GM ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 2, comma 1 lettera a), del Decreto. L impresa individuale offre servizi di consulenza alle piccole e medie imprese e ha realizzato nel 2013 ricavi per circa dollari corrispondenti a circa euro 1. II. I MESSAGGI PUBBLICITARI 2. Il procedimento concerne i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista attraverso teleselling e mediante il proprio sito internet atti a promuovere l erogazione di contributi europei, talvolta anche a fondo perduto, a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese. 3. Nel sito in questione il professionista afferma, alla sezione prodotti finanza agevolata, che Ricordiamo che per accedere ai vari finanziamenti bisogna precisare i propri dati, ragione sociale, la cifra che si vuole ottenere e il progetto da realizzare, inviando il tutto tramite indirizzo di posta elettronica che troverete all interno del cd rom. Sarete ricontattati per il ritiro del finanziamento dell intera somma richiesta (enfasi aggiunta); [ ] attraverso il click su COMPILA MODULO si accede ad un modulo [ ] per chiedere una richiesta di consulenza gratuita per un finanziamento o per un rimborso delle spese effettuate, precisando la somma che si vuole ottenere, ed una breve descrizione del progetto che s intende realizzare; bisogna semplicemente compilare tutti i campi del modulo; [ ] Non dovrà più pagare alcun costo aggiuntivo. Un consulente, per il medesimo complesso d informazione e suggerimenti, potrebbe chiedere un compenso di migliaia di euro, senza considerare le percentuali che arrivano fino al 10% dell intero importo ricevuto 2. Segue un elenco di testimonianze rese da sedicenti imprese che si sarebbero avvalse con successo dei servizi di GM. 4. Sulla base di quanto emerge dalle richieste di intervento pervenute, nel primo contatto telefonico con le imprese GM si presenta telefonicamente come l ufficio fondi della Comunità europea, prospettando un servizio di consulenza per l ottenimento di fondi e contributi europei a favore delle loro attività commerciali. In particolare, il professionista propone alle piccole e medie imprese, in alcuni casi affermando che le aziende contattate gli sarebbero state segnalate dall Unione Europea 3, la possibilità di ottenere finanziamenti all 80% per l acquisto di macchinari, locali o capannoni e di farle partecipare a bandi europei con erogazioni di contributi del 50% per le scorte magazzino, a fronte dell esibizione delle fatture pagate dall azienda nell arco dei cinque anni precedenti, che sarebbero state ritirate personalmente da un funzionario di GM. 5. Quanto sopra sarebbe reso possibile dall acquisto, al costo di 180 euro, di un cd-rom contenente la modulistica e le informazioni necessarie per partecipare a finanziamenti comunitari. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 6. In relazione ai messaggi sopra descritti, in data 1 dicembre 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PB791 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto 4. 1 [Tasso di cambio al 31 dicembre ] 2 [Cfr. doc. n. 9.] 3 [Cfr. doc. n. 3.] 4 [Cfr. doc. n. 10.]
2 7. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza dei messaggi diffusi telefonicamente e sul sito internet in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta commerciale e ai risultati economici con essa conseguibili. 8. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell istruttoria, al professionista sono state richieste informazioni ai sensi dell articolo 12, comma 1, del Regolamento, a cui il professionista non ha dato seguito. Per tale ragione, in data 30 gennaio 2015 il Sig. Giuseppe Dicorato, titolare dell impresa individuale G. Muneris, è stato sollecitato a dare riscontro alla richiesta di informazioni dell Autorità 5, formulata in sede di avvio dell istruttoria. 9. In data 10 febbraio 2015 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell articolo 8, comma 5, del Decreto, e dell articolo 15, del Regolamento, di fornire prove sull esattezza materiale dei dati di fatto connessi al messaggio pubblicitario oggetto di istruttoria 6. Nello specifico, il professionista è stato invitato a produrre idonea documentazione volta a dimostrare: a) l effettivo ottenimento dei fondi comunitari da parte di piccole e medie imprese che si sono avvalse dei servizi dell impresa individuale G. Muneris; b) la riconducibilità delle testimonianze riportate nella sezione News del sito ad imprese che hanno usufruito con successo dei servizi offerti dall impresa individuale G. Muneris; c) l esattezza delle affermazioni pubblicitarie secondo cui il professionista Ad oggi conta 1800 consulenti e collaboratori tra europa ed america e si avvale di un network internazionale fornendo a tal fine un articolata descrizione del network e l elenco dei consulenti di cui si avvale l impresa individuale G. Muneris. 10. Il professionista non ha in alcun modo partecipato al procedimento, non ha fornito alcun riscontro all attribuzione dell onere della prova né ha presentato memorie di difesa. 11. In data 5 marzo 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento 7. 2) Le evidenze acquisite 12. Nelle richieste di intervento pervenute a partire dal mese di dicembre 2013 da parte di alcune imprese si segnala che il professionista ha prospettato, a mezzo teleselling e attraverso il proprio sito internet la possibilità di ottenere finanziamenti europei, anche a fondo perduto, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. 13. In una segnalazione pervenuta in data 17 dicembre 2013 l azienda segnalante rappresenta di essere stata contattata telefonicamente da una centralinista di GM che ha presentato GM come una multinazionale che collabora con l Unione Europea per ridistribuire i fondi non utilizzati dallo stato sottolineando che l impresa contattata, in quanto azienda che non ha ricevuto fondi da 10 anni o azienda appena nata 8, avrebbe dovuto acquistare solo un codice di accesso ad una piattaforma per poter ricevere, entro massimo novanta giorni, i fondi. Il professionista ha poi inviato un plico, che doveva contenere la chiave di accesso per collegarsi al portale al fine di ottenere i fondi promessi e la fattura, nel quale era invece presente soltanto un bigliettino con scritto di inviare una per confermare i dati dell impresa. 14. In un altra richiesta di intervento, pervenuta in data 19 novembre 2014, è stato segnalato che il professionista, presentandosi coma Ufficio fondi della comunità europea, aveva contattato l impresa promettendo un finanziamento europeo all 80% per l acquisto di macchinari, locali o capannoni e di partecipare a bandi europei con erogazioni di contributi del 50% per le scorte magazzino, a fronte dell esibizione delle fatture pagate dall azienda nell arco dei cinque anni precedenti, che sarebbero state ritirate personalmente da un funzionario di G.M 9. In particolare, per ottenere tali fondi l azienda avrebbe dovuto acquistare al costo di 180 euro il cd-rom Finanza agevolata finanziamenti agevolati per imprese ed enti contenente la modulistica necessaria per ricevere i fondi in questione, prospettati come sicuri. Tale cd-rom sarebbe stato consegnato a mezzo corriere, contestualmente al pagamento della somma richiesta, somma che sarebbe stata restituita dal professionista sia nel caso in cui la domanda fosse stata accettata sia in caso di esito negativo. 15. Nel corso del procedimento i segnalanti hanno fornito la documentazione relativa al codice per accedere in modalità protetta al sito sul quale si legge che GM ad oggi conta 1800 consulenti e collaboratori tra europa ed america e si avvale di un network internazionale, ed il cd-rom spediti loro dal professionista. Secondo quanto affermato dai segnalanti, i servizi offerti dal professionista non avrebbero consentito loro di accedere ad alcun finanziamento europeo né ad alcun servizio, in ragione del fatto che, una volta acquistato il codice di accesso alla piattaforma, GM cessa ogni contatto, ad esclusione di qualche Infine, il sito internet in questione non riporta il domicilio o la sede legale della società e gli estremi che permettono di contattare rapidamente il professionista, essendo presente soltanto il nome della società e la relativa partita iva (riportati esclusivamente nel footer presente in fondo a ciascuna pagina del sito sopracitato). 5 [Cfr. doc. n. 16.] 6 [Cfr. doc. n. 18.] 7 [Cfr. doc. n. 20.] 8 [Cfr. doc. n. 1.] 9 [Cfr. segnalazione prot del 7 ottobre 2013.]
3 17. Il cd-rom, agli atti del procedimento, contiene generiche informazioni sull imprenditoria giovanile e femminile, presentazioni di vario contenuto finanziario e notizie sulle agevolazioni nazionali e regionali, nonché un modulo per avviare la procedura di assegnazione dei fondi erogati dall Unione Europea. Il modulo, in unica pagina, contenuto nel cd inviato alle imprese e allegato ad una segnalazione, è definito DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI e riporta nella prima parte i dati della società contattata (nome e cognome del titolare, nome, sede legale e recapiti della società) e il settore di appartenenza. Accanto alla voce descrizione del progetto per aiuto economico e relativo importo/rimborso spese e relativo importo, il titolare dell azienda deve inserire il progetto da realizzare e la cifra che vuole ottenere. Chiudono la pagina cenni all informativa sulla privacy e la dicitura Accetto ed invio il seguente modulo all indirizzo di posta elettronica info@gmuneris.com. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 18. A seguito della comunicazione di avvio il professionista non ha in alcun modo partecipato al procedimento, non ha fornito alcun riscontro all attribuzione dell onere della prova, né ha presentato memorie di difesa. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 16 marzo 2015 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 20. Con parere pervenuto in data 10 aprile 2015, la suddetta Autorità ha rilevato che: - all attività di teleselling, strumento particolarmente invasivo della vita privata che sottopone il potenziale cliente ad una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene, il professionista associa la gestione del sito - tale tecnica instaurando un rapporto fondato su quanto comunicato dal professionista, esclusivamente in forma verbale, è suscettibile di ingenerare una ragionevole fiducia dell interlocutore senza che lo stesso possa conservare la prova di quanto detto, rendendo in tal modo possibile l omissione di informazioni ovvero la fornitura di informazioni fuorvianti o non rispondenti al vero; - il servizio offerto prevede l invio di un modulo trascritto con i dati richiesti, definito domanda di ammissione alle agevolazioni, contenuto in un cd-rom da acquistare e da pagare all atto della consegna, e una successiva trascrizione tramite il sito web di un altro modulo per una richiesta di consulenza gratuita per un finanziamento o per un rimborso delle spese effettuate ; - il professionista qualificandosi come Ufficio fondi della Comunità europea ingenera negli utenti l opinione di avere come controparte un soggetto pubblico istituzionalmente statuito per facilitare l accesso ai finanziamenti in questione; - l effetto combinato dell attività svolta verbalmente, tramite teleselling, e delle informazioni fornite tramite sito web, amplifica significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 21. I messaggi pubblicitari oggetto del procedimento enfatizzano la possibilità di ottenere finanziamenti e contributi europei in favore delle imprese che si rivolgono al professionista. 22. In particolare, i messaggi pubblicitari diffusi da GM non risultano chiari nel presentare né l oggetto del servizio che in sostanza coincide con la vendita di un cd-rom al costo di 180 euro né l identità del soggetto che lo fornisce, lasciando intendere, da una parte, che venga offerto un servizio di assistenza e consulenza personalizzata alle imprese diretto all ottenimento di fondi comunitari, dall altra che la suddetta possibilità di ottenere i fondi sia in qualche modo certa e garantita. 23. Con riguardo all induzione in errore circa l identità e le qualifiche del professionista, va rilevato che dalle risultanze istruttorie è emerso che il professionista si presenta telefonicamente come Ufficio fondi della comunità europea e/o come una multinazionale che collabora con l Unione Europea per ridistribuire i fondi non utilizzati dallo stato. Ciò determina nelle aziende destinatarie la falsa convinzione di avere come controparte un soggetto istituzionalmente deputato a facilitare l accesso ai fondi europei per lo sviluppo delle imprese. Va evidenziato, inoltre, che il professionista si pubblicizza sul proprio sito internet come una struttura che Ad oggi conta 1800 consulenti e collaboratori tra Europa ed America e si avvale di un network internazionale. Al riguardo va rilevato che tali affermazioni devono essere ritenute false, non avendo il professionista assolto all onere probatorio di cui all articolo 8, comma 5, del Decreto Legislativo n. 145/ Merita infine evidenziare che pressoché tutte le imprese segnalanti hanno rappresentato di aver incontrato difficoltà di vario genere a mettersi in contatto con il professionista e a ricevere il rimborso di quanto versato per acquistare il cd-rom Finanza agevolata. 25. Tale condotta risulta favorita dalla omessa informativa sulla denominazione, domicilio, sede legale e numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche REA (o al registro delle imprese) del professionista. 26. Con riferimento all induzione in errore circa le caratteristiche del servizio fornito, va rilevato che il professionista non risulta aver fornito, ai sensi dell articolo 8, comma 5, del Decreto Legislativo n. 145/2007, prove sull esattezza materiale dei dati relativi all effettivo ottenimento dei fondi comunitari da parte di piccole e medie imprese che si sono
4 avvalse dei servizi del professionista, nonché sulla veridicità delle testimonianze riportate nella sezione News del sito internet da parte di imprese che avrebbero usufruito con successo dei servizi offerti dal professionista; 27. Le suddette informazioni circa l effettivo ottenimento di fondi comunitari da parte delle imprese che si sono rivolte al professionista devono pertanto essere ritenute false. 28. A ciò si aggiunga che sul proprio sito il professionista prospetta l ottenimento di fondi comunitari, per loro natura soggetti a procedure valutative, come un evento certo ed automatico per le imprese che ad esso si rivolgono ( Ricordiamo che per accedere ai vari finanziamenti bisogna precisare i propri dati, ragione sociale, la cifra che si vuole ottenere e il progetto da realizzare, inviando il tutto tramite indirizzo di posta elettronica che troverete all interno del cd rom. Sarete ricontattati per il ritiro del finanziamento dell intera somma richiesta ) Sulla base, pertanto, di quanto risulta dalle segnalazioni pervenute, in considerazione della natura del servizio fornito e in virtù del mancato assolvimento dell onere probatorio si può ritenere che, diversamente da quanto prospettato, il professionista non sia in grado in alcun modo di garantire l ottenimento di finanziamenti e contributi europei e che i servizi forniti dallo stesso si limitino alla vendita, al costo di 180 euro, di un cd-rom contenente la modulistica e generici riferimenti normativi per l ottenimento di contributi e finanziamenti europei. 30. Alla luce di quanto sopra, i messaggi relativi all erogazione di fondi comunitari da parte del professionista integrano una violazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, lettere a) e c), del Decreto, in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta proposta e ai risultati economici con essa conseguibili nonché in ordine all identità e alle qualifiche del professionista. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 31. Ai sensi dell articolo 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 33. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nel caso di specie, della natura della pratica e del concreto pregiudizio economico dei destinatari della stessa, nonché delle modalità di diffusione dell offerta internet e teleselling suscettibili di raggiungere anche in modo diretto un ampia platea di imprese. 34. Per quanto riguarda la durata del la violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno a partire dal mese di dicembre 2013 ed è tuttora in diffusione. 35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Giuseppe Dicorato, titolare dell impresa individuale G. Muneris, nella misura di (ventimila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi in esame risultano ingannevoli ai sensi dell articolo 1, 2 e 3 del Decreto, in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta proposta, ai risultati economici con essa conseguibili dalle imprese contattate e, quindi, suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari; DELIBERA a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dal Sig. Giuseppe Dicorato, titolare dell impresa individuale G. Muneris, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi dell articolo 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) di irrogare al Sig. Giuseppe Dicorato, titolare dell impresa individuale G. Muneris, una sanzione amministrativa pecuniaria di (ventimila) euro; c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e 10 [Cfr. doc. n. 2.]
5 CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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