Formazione Perfezionamento professionale per dentisti in Svizzera Aggiornamento professionale
|
|
- Gilberta Baldini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Formazione Perfezionamento professionale per dentisti in Svizzera Aggiornamento professionale Una guida per l'ottenimento di diplomi di formazione e di titoli di perfezionamento professionale l'aggiornamento professionale richiesto il riconoscimento di diplomi di formazione conseguiti all estero e di titoli esteri di perfezionamento professionale l'abilitazione alla professione di dentista per quanto riguarda polizia sanitaria, diritto delle assicurazioni sociali e diritto degli stranieri Il 1 giugno 2002 e entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone come parte integrante degli accordi bilaterali con l'ue. Contemporaneamente, la Confederazione dà, con la Legge federale sulla libera circolazione del personale medico (LCPM) e la relativa Ordinanza, una nuova base legale alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale dei medici dentisti. Nuovo è in particolare il fatto che la Confederazione esercita la supervisione anche nel settore del perfezionamento odontoiatrico e che la Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia SSO attua, in qualità di associazione professionale a livello svizzero, i programmi di perfezionamento odontoiatrico nell'ambito dei programmi per il perfezionamento accreditati. Nonostante il disciplinamento federale in tema di formazione, perfezionamento e aggiornamento odontoiatrico, i requisiti per l'abilitazione alla professione di dentista sono tuttora caratterizzati da un forte connotato federalistico. La presente guida vuole essere un aiuto per tutti gli interessati affinché possano orientarsi all'interno delle condizioni quadro previste dalle leggi e dalle competenti istituzioni. Dr. Ulrich Rohrbach Presidente SSO Prof. Dr. Th. Zeltner Direttore UFSP
2 1. La formazione Studio e diploma in odontoiatria (Allegato 1) 1.1. Gli studi di medicina dentaria durano cinque anni e si concludono con il rilascio del diploma di dentista. Il diploma La autorizza ad esercitare autonomamente l'attività di dentista su tutto il territorio della Confederazione Svizzera. Se desidera iniziare o proseguire uno studio di odontoiatria in Svizzera, si rivolga ai decanati delle facoltà di medicina o alla Direzione di uno dei quattro centri di medicina dentaria I diplomi di dentista indicati nella direttiva UE 78/686/CEE del 25 luglio 1978 sono equiparati al diploma federale di dentista. Deve tuttavia fare ancora riconoscere formalmente un tale diploma di dentista dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche. La preghiamo di tenere conto che potrà presentare la Sua domanda alla Giunta direttiva al più presto a partire dal 1 gennaio La informeremo il più sollecitamente possibile in merito alle modalità di dettaglio tramite la nostra homepage ( Anche se non è in possesso di alcun diploma di dentista conformemente a quanto previsto dalla direttiva UE 78/686/CEE, può eventualmente ottenere il diploma federale di dentista dopo avere acquisito la cittadinanza svizzera. Indirizzi una domanda in tal senso alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche, sarà Lei a stabilire individualmente le condizioni. FAQ N. 1, FAQ N. 6, FAQ N. 7 e FAQ N. 8 Se desidera ottenere il riconoscimento degli esami intermedi sostenuti all estero o di un diploma estero di dentista, si rivolga alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche. 2. Perfezionamento e acquisizione di titoli di perfezionamento (Allegato 2) 2.1. Dopo avere ottenuto un diploma di dentista riconosciuto dalla Confederazione o dalla Giunta direttiva, ha inizio la fase di perfezionamento professionale con l'obiettivo di acquisire un titolo federale di perfezionamento indicato nell'ordinanza concernente la LCPM oppure di creare le condizioni per l'ammissione al trattamento di pazienti delle Casse Malati. Il perfezionamento viene disciplinato dalla SSO su mandato della Confederazione, organizzato ed effettuato in collaborazione con i centri di medicina dentaria. Per ogni titolo di perfezionamento esiste un programma dettagliato che definisce la durata e i requisiti per i l suo ottenimento. La durata del perfezionamento è di 3-4 anni, a seconda del titolo di perfezionamento. Se desidera entrare in possesso di un titolo federale di perfezionamento o di un altro titolo di perfezionamento, o se ha delle domande da porre in tema di perfezionamento medicodentistico, si rivolga alla SSO Il titolo di perfezionamento di ortodontista indicato negli accordi bilaterali è equiparato al corrispondente titolo federale. Competente per il riconoscimento del vostro titolo di perfezionamento è il Comitato di perfezionamento. Alla Sua domanda di riconoscimento deve allegare una conferma della competente autorità dello Stato che ha rilasciato il titolo, attestante che il vostro titolo è conforme a quello riportato nella direttiva UE. Nella misura in cui il titolo di perfezionamento in chirurgia odontostomatologica sia riconosciuto in Svizzera, questo titolo può essere eventualmente riconosciuto in Svizzera se la conferma della
3 competente autorità dello Stato che ha rilasciato il titolo attesta anche che il Suo titolo è conforme a quanto previsto dalla direttiva UE. Deve inoltre poter dimostrare di padroneggiare una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, retoromancio) tenga per favore presente che anche in questo caso potrà presentare la Sua domanda al Comitato di perfezionamento al più presto a partire dal 1 gennaio La informeremo il più sollecitamente possibile sulle modalità di dettaglio che troverete sul sito Web della SSO. ~ FAQ N. 1, FAQ N. 2, FAQ N. 4, FAQ N. 5, FAQ N. 10 e FAQ N. 11 Se desidera far riconoscere un titolo estero di perfezionamento, incluso negli accordi bilaterali UE/Svizzera o nella relativa Ordinanza svizzera, si rivolga al Comitato di perfezionamento. Non possono essere riconosciuti altri titoli esteri di perfezionamento. Per contro, si può tenere conto dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un corrispondente titolo federale di perfezionamento (v. cfr. 2.3.) Periodi di perfezionamento assolti all'estero sono interamente o parzialmente riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento nella misura in cui soddisfino le disposizioni dell'ordinanza concernente la LCPM e il Regolamento per il perfezionamento della SSO. In qualità di titolare di un diploma federale di dentista, indirizzi le rispettive domande alla SSO. Per i richiedenti con diploma estero di dentista è il Comitato di perfezionamento a decidere in merito al riconoscimento dei periodi di perfezionamento trascorsi all'estero. Se la SSO constata, all'atto dell'evasione di una richiesta di titolo (v. cfr. 2.1.), che un richiedente diplomato all'estero fa domanda per il riconoscimento dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero, sarà la SSO a inoltrare la richiesta al Comitato di perfezionamento. FAQ N. 12 Se, in qualità di titolare di un diploma federale di dentista, desidera far riconoscere dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, si rivolga alla SSO. Se, in qualità di titolare di un diploma estero di dentista, desidera far riconoscere dei periodi di perfezionamento effettuati all'estero per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, si rivolga al Comitato di perfezionamento. Questa richiesta è superflua se ha già presentato alla SSO una domanda per l'ottenimento di un titolo federale (v. cfr. 2.1). In questo caso, la SSO inoltrerà direttamente al Comitato di perfezionamento la Sua documentazione sui periodi di perfezionamento effettuati all'estero. 3. L'aggiornamento il controllo dell'aggiornamento da parte della SSO Ogni titolare di un diploma di dentista è obbligato ad un aggiornamento permanente. In conformità a quanto previsto dalle Direttive per l'aggiornamento della SSO, l'obbligo di aggiornamento prevede mediamente 80 ore all'anno, di cui 30 sono in ogni caso accreditate come studio autodidattico. Le restanti 50 ore vanno effettuate sotto forma di parti di programma scientifici e/o aventi particolare rilevanza ai fini della prassi, tenuti nel corso di manifestazioni (congressi, corsi, lezioni, seminari ecc.). L'aggiornamento effettuato deve essere in diretta correlazione con l'esercizio della professione. Ogni anno, su mandato dei partner sociali, il 10% di tutti i titolari di studi odontoiatrici sono invitati dalla SSO a presentare le prove del loro avvenuto aggiornamento. 4. Abilitazione all'esercizio della professione di dentista (Allegato 3) 4.1. Dell'abilitazione all'esercizio della professione e della sorveglianza professionale sono responsabili i Cantoni.
4 4.2. I Cantoni autorizzano l'attività indipendente solo per i titolari di un diploma federale di dentista o di un diploma estero di dentista riconosciuto dalla Giunta direttiva. I medici dentisti che svolgono in Svizzera solo a titolo provvisorio (al massimo 3 mesi) un'attività autonoma (i cosiddetti prestatori di servizi ), devono prima ottenere il riconoscimento del loro diploma estero di dentista da parte della Giunta direttiva. Per l'abilitazione all'esercizio della professione si rivolga alle competenti autorità cantonali. Se, dopo l'acquisizione di un diploma federale di dentista o dopo il riconoscimento del Suo diploma estero di dentista da parte della Giunta direttiva, desidera aprire uno studio in Svizzera o esercitare provvisoriamente in modo autonomo la professione, si rivolga alle competenti autorità cantonali Per l'abilitazione all'esercizio di una attività in forma non indipendente non esiste alcuna disposizione di diritto federale. Le autorità cantonali forniscono informazioni sulle condizioni per esercitare l'attività di assistente in uno studio privato o in un'istituzione medicodentaria. 5. L'abilitazione per l'assicurazione sociale 5.1. Non appena dispone di un diploma federale di dentista o di un diploma estero riconosciuto, nonché di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, può richiedere, senza altre condizioni, l'abilitazione all'esercizio dell'attività a carico delle assicurazioni sociali. A questo proposito deve aderire all'accordo tariffario stipulato con i partner sociali. Per l'abilitazione riguardante l'assicurazione malattia necessita di un numero di concordato. Il presupposto per la concessione di questa abilitazione è, oltre alla disponibilità di un diploma federale o estero riconosciuto di dentista e di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, la presentazione di un attestato comprovante di avere trascorso un periodo minimo di 2 anni di perfezionamento in uno studio privato e/o in un'istituzione medicodentaria. Per l'abilitazione riguardante l'assicurazione malattia e/o l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e l'assicurazione invalidità, si rivolga alla SSO Se desidera utilizzare nel Suo studio medico un impianto a raggi X, deve poter dimostrare di possedere la perizia disciplinata nella legislazione sulla radioprotezione e ottenere un'autorizzazione dell'ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Acquisirà la necessaria perizia nell'ambito di un corso di 2 giorni sulla radioprotezione. Le date dei corsi sono pubblicate regolarmente sulla Rivista mensile di medicina dentaria. 6. L'autorizzazione in base al diritto degli stranieri (Allegato 4) 6.1. È vero che i diplomi di dentista e i titoli di perfezionamento indicati nella direttiva UE sono immediatamente riconosciuti con l'entrata in vigore degli accordi bilaterali (e dopo la convalidazione di cui alle cfr. 1 e 2 da parte della Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche, risp. del Comitato di perfezionamento). Ciò nonostante, tutti gli stranieri devono disporre, come finora, di un permesso di soggiorno valido per l'avvio, risp. la continuazione, di un'attività professionale. In questo contesto, gli stranieri già residenti in Svizzera sono trattati diversamente rispetto a quelli che desiderano entrare in Svizzera Se al momento in cui entreranno in vigore gli accordi bilaterali lavora già in Svizzera e ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato o per una durata di almeno un
5 anno, alla scadenza del permesso annuo di soggiorno Le sarà rilasciato un permesso di soggiorno CE della durata di cinque anni. Un contratto di lavoro per un periodo di tempo inferiore ad un anno (permesso di soggiorno breve) dà diritto al rinnovo del permesso. Il diritto a convertire un permesso di soggiorno breve in un permesso di soggiorno CE è valido per le persone che soggiornano da almeno 30 mesi in Svizzera. Gli stranieri che già risiedono in Svizzera beneficiano così direttamente del principio di parità di trattamento con i cittadini svizzeri. Le disposizioni transitorie (precedenza ai cittadini svizzeri, contingentamento) non trovano applicazione Se invece desidera intraprendere, dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, una nuova attività in Svizzera, durante il periodo di transizione è soggetto ancora alle precedenti limitazioni dettate dal mercato del lavoro. In questo caso, prima dell'inizio della Sua attività deve richiedere entro 8 giorni dal Suo arrivo un permesso di soggiorno alle autorità cantonali della polizia degli stranieri e un permesso di lavoro alle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. Le autorità possono rifiutare la Sua domanda se per il posto cercato vi è a disposizione uno svizzero oppure se i cosiddetti contingenti per stranieri sono già esauriti. Nel primo caso si parla di priorità ai cittadini svizzeri; le autorità svizzere possono far valere questa clausola ancora per due anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali. Questa priorità ai cittadini svizzeri vale tra l'altro anche nei confronti delle persone che desiderano avviare un'attività lavorativa indipendente (in particolare quindi l'apertura di uno studio). La citata regolamentazione dei contingenti, la determinazione cioè da parte delle autorità di un numero massimo di permessi di lavoro per cantone, rimane ancora in vigore per 5 anni dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali. FAQ N. 5, FAQ N. 6 e FAQ N. 7
6 7. Sintesi delle competenze COSA 7.1. Iniziare, risp. continuare, gli studi di odontoiatria in Svizzera Riconoscimento, risp. valutazione, di esami intermedi sostenuti all estero e di diplomi esteri di dentista 7.2. Acquisizione di un titolo federale di perfezionamento Riconoscimento di un titolo di perfezionamento in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE Riconoscimento di periodi di formazione seguiti per l ottenimento di un titolo federale di perfezionamento (vale solo per i titolari di un diploma estero di dentista) Rilascio del permesso di esercizio della professione per l'attività indipendente di dentista Autorizzazione, risp. obbligo di notifica, per i prestatori di servizi (dentisti stranieri con attività indipendente in Svizzera per meno di 3 mesi all'anno) Rilascio di informazioni per dentisti con diploma estero che desiderano intraprendere un'attività non indipendente 7.4. Rilascio dei numeri di concordatoper l'ammissione generale all'attività a carico delle Casse Malati Ammissione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e all'assicurazione invalidità (Adesione all'accordo tariffario) CHI Facoltà (Allegato 1) Giunta direttiva GD (Allegato 1) SSO (Allegato 2) SSO (Allegato 2) Comitato di perfezionamento CPP (Allegato 2) Cantone (Allegato 3) Cantone (Allegato 3) Cantone (Allegato 3) SSO (Allegato 2) SSO (Allegato 2) 7.5. Rilascio di un permesso per l'utilizzo di un impianto a raggi X Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (Allegato 1) 7.6. Rilascio del permesso di soggiorno per stranieri Autorità cantonali della polizia degli stranieri (Allegato 4)
7 8. Frequently Asked Questions (FAQ) (1) Tutti parlano di libera circolazione delle persone. Quando entrerà in vigore e a chi posso presentare la mia documentazione per il riconoscimento del mio titolo estero? La data dell' originariamente prevista è ormai inattuabile a causa del lungo iter procedurale per la ratifica degli accordi bilaterali dei singoli paesi UE. Ora si pensa possa essere rispettata la data dell' , anche se non possono essere date delle precise garanzie in questo senso. Fino alla definitiva entrata in vigore non può essere riconosciuto alcun titolo estero. Anche le esatte sequenze procedurali non sono ancora stabilite. La preghiamo di controllare quanto di volta in volta è pubblicato sul sito Web della SSO ( e nella Rivista mensile di medicina dentaria. (2) Sono un medico svedese specialista in odontoiatria pediatrica (pedodonzia). Quando entreranno in vigore gli accordi bilaterali, questo titolo verrà riconosciuto? Nella direttiva UE 78/686/CEE non viene indicato il dentista specialista in odontoiatria pediatrica (pedodonzia). La Svizzera non è perciò tenuta a riconoscere diplomi di questo tipo. Nell'Ordinanza relativa alla LCPM è espressamente previsto che i titoli esteri di perfezionamento non riconosciuti non possono essere né menzionati né utilizzati in alcun modo. (3) Sono un cittadino americano con un diploma americano di dentista (DDS). 3 anni fa ho completato a Nijmegen (Paesi Bassi) la mia formazione in ortodonzia con un M.S. e da allora lavoro come assistente presso la locale Università. Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali, posso aprire in Svizzera uno studio specialistico di ortodonzia? Per l'apertura di uno studio ciò che conta è l'equivalenza dei diplomi di dentista e non il titolo di perfezionamento. Poiché in questo ambito non esistono accordi tra la Svizzera e gli USA, il suo diploma non può essere riconosciuto dalla Giunta direttiva. Per potere aprire uno studio in Svizzera lei deve ottenere la cittadinanza svizzera e ricuperare il diploma svizzero di dentista (particolare esame specialistico o esame finale integrale). (4) Posso, senza tesi di laurea e senza un titolo di dottore ottenere un titolo federale di dentista? Con il passaggio dal titolo SSO al titolo federale di dentista specialista, il titolo di dottore non costituisce più un presupposto generale per l'acquisizione di un titolo di dentista specialista. Naturalmente, anche la menzione è poi limitata alla qualifica di medicina dentaria specialistica: per esempio, signor Rossi, specialista in ortodonzia. Tenga presente che per tutti i titoli di dentista specialista continuerà ad essere richiesta la prova di una o più pubblicazioni scientifiche (e una tesi di laurea già disponibile viene considerata alla stregua di una pubblicazione!). (5) Attualmente lavoro in Germania. Con il mio diploma tedesco posso aprire nel 2001 uno studio in Svizzera e disporre del mio titolo di medico specialista in ortodonzia riconosciuto dalla direttiva UE? I diplomi esteri di dentista devono essere riconosciuti dalla Giunta direttiva e i titoli esteri di perfezionamento dal Comitato di perfezionamento - una commissione federale prevista dalla LCPM. Con questo riconoscimento si può richiedere, nel Cantone desiderato, un'autorizzazione all'esercizio della professione e un permesso di soggiorno. Sulla base delle disposizioni transitorie dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, i Cantoni possono rifiutare il permesso di soggiorno (non il permesso all'esercizio della professione!). In linea di massima, l'accordo sulla libera circolazione prevede in effetti un diritto giuridico al rilascio dell'autorizzazione. Per un periodo transitorio di 2 anni continuano però a rimanere in vigore la prio-
8 rità ai cittadini svizzeri e il controllo dei trattamenti normativi nel mondo del lavoro. Il diritto viene relativizzato da queste limitazioni del mercato del lavoro. È perciò possibile che diversi Cantoni continuino a rifiutare, durante questo periodo transitorio di due anni, anche le autorizzazioni all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, adducendo motivi connessi alla situazione del mercato del lavoro. (6) Da 5 anni lavoro in Svizzera come assistente in una clinica di medicina dentaria scolastica e sono titolare di un diploma svedese di dentista. Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali posso aprire uno studio? Le cittadine e i cittadini della UE che al momento dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali lavorano già da più anni in Svizzera e che sono in possesso delle necessarie qualifiche professionali, hanno il diritto, a partire dalla data d'entrata in vigore degli accordi, di aprire un proprio studio. Essi beneficiano di un trattamento parificato a quello dei cittadini svizzeri, senza limitazioni, e sono equiparati ai medici dentisti svizzeri. Il riconoscimento del diploma di dentista va richiesto alla Giunta direttiva. (7) Ero un cittadino iraniano con un diploma dell'università di Teheran e da 10 anni lavoro come assistente in uno studio privato nella Svizzera orientale. Tre anni fa ho ottenuto la cittadinanza svizzera. Posso beneficiare dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e aprire, ad esempio, uno studio? Il presupposto per potere aprire uno studio è il diploma federale di dentista o un diploma di dentista riconosciuto da uno degli Stati della UE. Poiché non esistono accordi tra l'iran e la Svizzera per il reciproco riconoscimento dei diplomi, il suo diploma non può essere riconosciuto come equiparato. Indipendentemente dagli accordi bilaterali lei ha però la possibilità di portare a termine, dopo un corso di studi di almeno un anno presso uno dei quattro centri di medicina dentaria, il particolare esame specialistico per potere ottenere un diploma federale. Competente per i necessari permessi è la Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche. (8) Sono svizzero con un diploma inglese di dentista, ho lavorato in Svizzera per 3 anni come assistente presso un centro di medicina dentaria e attualmente lavoro a Londra. Posso aprire uno studio in Svizzera e curare pazienti delle assicurazioni sociali e delle Casse Malati? Come svizzero con un diploma di dentista riconosciuto dalla direttiva UE lei ha gli stessi diritti di un dentista con diploma federale. Per richiedere un'autorizzazione all'apertura di uno studio è tuttavia necessario che il diploma estero sia riconosciuto dalla Giunta direttiva. Per potere curare i pazienti a carico delle assicurazioni sociali lei deve aderire all'accordo tariffario e può, grazie al suo periodo di perfezionamento di più di 2 anni, richiedere anche un numero di concordato dell'assicurazione malattia. (9) Ho uno studio di dentista a La Chaux-de-Fonds e desidererei aprire una succursale in Francia. È possibile? Se non superano una determinata dimensione, le succursali rientrano nelle disposizioni facilitate dello scambio di servizi. L'art. 9 della direttiva UE 78/686/CEE si propone di abolire tutti gli inammissibili ostacoli amministrativi affinché il libero mercato possa svilupparsi nel mi- glior modo possibile. Devono naturalmente sussistere i presupposti di polizia sanitaria (diploma di dentista riconosciuto). I paesi della UE hanno tra l'altro le stesse possibilità della Svizzera di far valere le disposizioni transitorie in tema di priorità dei loro cittadini. La cosa migliore è quella di informarsi presso le competenti autorità francesi per sapere se la Francia intende esercitare questo diritto.
9 (10) Nella direttiva UE 78/686/CEE sono riportati due titoli di dentista specialista (ortodonzia e chirurgia buccale). La Svizzera è obbligata a riconoscere entrambi i titoli? Contrariamente alle direttive UE, negli accordi bilaterali viene citato solo il titolo di dentista specialista in ortodonzia. Per questo titolo vale il riconoscimento reciproco. Il titolo di dentista specialista in chirurgia odontostomatologica può trovare perciò riconoscimento se in Svizzera esiste la possibilità di acquisire il corrispondente titolo federale. (11) Sono svizzero con il titolo di dentista specialista in parodontologia e desidererei aprire uno studio in Germania. Posso menzionare il mio titolo federale di perfezionamento? Il dentista specialista in parodontologia non è nominato negli accordi bilaterali. Non sussiste perciò alcun obbligo di riconoscimento del titolo e alcun obbligo di permetterne la menzione. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, un riconoscimento verrà ciò nonostante possibilmente accettato se il paese aderente dispone del corrispondente titolo di dentista specialista. Competenti per questo tipo di questioni sono le Camere dei medici dentisti dei singoli Länder della Repubblica federale tedesca. (12) Sono svizzero e 3 anni fa ho superato a Zurigo gli esami statali. Ora sono al secondo anno della mia specializzazione in ortodonzia presso l'università di Colonia. Posso portare a termine il resto della mia specializzazione presso un 'Università svizzera e vedere riconosciuto l'anno e mezzo frequentato a Colonia per il conseguimento del titolo federale di medico specialista in ortodonzia? Prima di tutto deve trovare un posto adatto per il perfezionamento presso un dei quattro cnetri universitari di medicina dentaria. Per il riconoscimento del periodo di perfezionamento presso l'università di Colonia deve indirizzare una richiesta alla SSO. *********************
Accreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliSENATO DELLA REPUBBLIC
SENATO DELLA REPUBBLIC IX LEGISLATURA (N. 2082) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGAMI Maurizio, BELLAFIORE Salvatore, PRANZA, RIVA Dino e SCLAVI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliDeve andare in ospedale? Cosa è importante sapere. L importante in breve
Deve andare in ospedale? Cosa è importante sapere L importante in breve 2 Ha davanti a lei una degenza stazionaria? Il nuovo finanziamento ospedaliero ha portato diversi cambiamenti. Nel presente opuscolo
Dettagli2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2
2012 REPERTORIO N 4/2012 PROT. 750 POS. II/2.2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Accordo con l Ordine di Firenze relativo al DM del 05.XI.2010 Accordo tra l Ordine dei Dottori
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliRegolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis)
Regolamento per il riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM 85-bis) Modalità per il riconoscimento crediti Dopo le fasi dell immatricolazione
Dettagli- l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art. 22 del C.C.N.L. Area del Comparto del 21/09/01;
$&&25'2 GHO/8*/,2 75$/ $00,1,675$=,21((/(25*$1,==$=,21,6,1'$&$/, $5($'(/&203$572 5(*2/$0(1723(5/ $&&(662$/ ',5,772$//2678',2! /(3$57, 9,67, - l art. 21 del C.C.N.L. Area del Comparto dell 1/9/95; - l art.
DettagliDisposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
DettagliProfilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.3. Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-PA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in psicologia applicata di livello SUP
DettagliUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE Art. 1 Definizione 1. L Università promuove, ai sensi della normativa
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F.
REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE DI SECONDO LIVELLO IN CRIMINOLOGIA FORENSE MA.CRI.F. Art. 1 - Istituzione del Master in Criminologia Forense MA.CRI.F. E istituito presso l Università Carlo
DettagliIo mediatore familiare oggi: mi certifico o non mi certifico?
Seminario di aggiornamento professionale GeA 2015 Io mediatore familiare oggi: mi certifico o non mi certifico? Materiale ad uso esclusivo nei corsi GeA Antonella Profeta Legge n.4/2013 Disposizioni in
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliProfilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali
4.3.3.1.2. Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali (SUP-LA) del 10 giugno 1999 1. Statuto La formazione in linguistica applicata di livello
DettagliOggetto della consulenza: Scadenza CQC in ambito comunitario, stati aderenti al c.d. Patto SEE e la Svizzera.
Quesito: I miei autisti di trasporto cose, con CQC ricevuta per documentazione e scadenza 9/9/14 hanno la CQC stessa valida fino al 9/9/16; ma questo vale solo qui in Italia o anche all'estero? Oggetto
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
Dettagli5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI INTRODUZIONE NORMATIVA I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all istruzione indipendentemente dalla regolarità
Dettagli1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento
DettagliPERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE
Allegato B) PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliProfilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)
4.3.3.1.4. Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT) del 10 giugno 1999 1. Statuto Le scuole universitarie di teatro (SUT) rientrano nella categoria delle scuole universitarie professionali. Sono
DettagliCAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14.
CAPO III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN CHIROPRATICA E DAI LAUREATI IN OSTEOPATIA ART. 14. (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
DettagliConvenzione tariffaria di fisioterapia
Convenzione tariffaria di fisioterapia tra gli assicuratori secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, rappresentati dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'ufficio
DettagliApprendistato formazione e studi professionali
Apprendistato formazione e studi professionali Danilo Papa La formazione in apprendistato costituisce un elemento fondamentale che, anche in relazione alla nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011,
DettagliImmatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:
Dipartimento per l università, l alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio Prot. 658 Roma, 21
DettagliDIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO
DIRITTO DI SOGGIORNO - RILASCIO DEL PERMESSO Chi intende assumere un impiego in Svizzera o in Italia, può inoltrare una domanda di permesso di dimora solo se dimostra che un datore di lavoro è disposto
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliRiconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri
Riconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri L esame di diplomi d insegnamento esteri avviene in base ai requisiti minimi previsti nei regolamenti di riconoscimento svizzeri, nonché in base ai principi
DettagliREGOLAMENTO PER GLI STAGE
REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente
DettagliORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ÄRZTE- UND ZAHNÄRZTEKAMMER BOLZANO 39100 BOZEN IMPORTANTE
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI ÄRZTE- UND ZAHNÄRZTEKAMMER BOLZANO 39100 BOZEN Tel. (0471/976619 Via Cassa di Risparmio 15 Sparkassenstraße Fax 0471/976616 e-mail: info@ordinemedici.bz.it
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliProf. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta
Prof. Luigi Daniele e dott. Roberto Cisotta Il caso Dano: il quadro giuridico (I) Assistenza sociale: bisogno come criterio essenziale di applicazione e per l erogazione delle relative prestazioni non
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai
DettagliAccordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al doppio rilascio del diploma d Esame di Stato e del diploma di Baccalauréat 1 Il Governo della Repubblica
DettagliUNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MACERATA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SINDACALE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA. Ordinamento didattico. Art.
Regolamento Didattico D.P.R. del 9 giungo1987 Ordinamento didattico Art. 1 E' istituita presso l'università di Macerata la scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza,
DettagliPermessi per diritto allo studio (150 ore)
Permessi per diritto allo studio (150 ore) di Libero Tassella Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2008 ovvero sino al 31.8.2008 (per i docenti con contratto a tempo
DettagliAVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI STUDI PROFESSIONALI E NELLE AZIENDE COLLEGATE AVVISO 02/14 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo 1.
DettagliSistemi di formazione degli avvocati nell'ue Slovenia
Sistemi di formazione degli avvocati nell'ue Slovenia Informazioni fornite dall'odvetniška zbornica Slovenije (Associazione slovena degli Ordini degli avvocati) Aprile 2014 DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO
DettagliCapo I - PARTE GENERALE
Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,
DettagliOrdinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati
Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati 811.112.13 del 18 novembre 1975 Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 115
DettagliDIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE ZANOBINI ALBERTO
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE Il Dirigente Responsabile: ZANOBINI ALBERTO Decreto non soggetto a controllo ai
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliAttività di ESTETISTA
Attività di ESTETISTA Riconoscimento dei titoli professionali esteri Il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 attribuisce al Ministero del Lavoro la competenza per il riconoscimento dei titoli in
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliIndice FAQ. attualizzata 07.01.2015/ci
Indice FAQ 1. Come si può contattare il settore Riconoscimento?... 2 2. Il riconoscimento di un titolo estero è obbligatorio?... 2 3. Qual è la durata di validità dell attestato o della decisione di riconoscimento?...
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA
D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliRisoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati
Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati L'Assemblea Generale, Considerato che la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il
DettagliANNO ACCADEMICO 2012/13 FACOLTA
ANNO ACCADEMICO 2012/13 FACOLTA DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE SUCCESSIVO ALL ANNO DI BASE REGOLAMENTO ISCRIZIONI, PASSAGGI E TRASFERIMENTI
DettagliApprofondimento su Schengen
Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti
DettagliLICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO. Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria A cura della Prof.ssa Paola Giacone Giacobbe a.s. 2010-2011 Il Sistema
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRegolamento per la formazione continua professionale
Regolamento per la formazione continua professionale Approvato dal comitato dell Associazione Cranio Suisse il 18 agosto 2011 Regolamento per la formazione continua professionale 1. Norme Generali I terapeuti
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliFORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012).
FORMAZIONE E PRESCRIZIONI PER GLI UTILIZZATORI, I DISTRIBUTORI E I CONSULENTI (ARTICOLI 7, 8, 9 E 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2012). INTRODUZIONE In Italia il sistema di formazione, di base e di
DettagliOggetto: Corsi serali per studenti lavoratori
Spett.le CONFCOMMERCIO PROVINCIA DI BARI VIA AMENDOLA 172/C 70125 BARI Oggetto: Corsi serali per studenti lavoratori L Istituto Tecnico Economico D.Romanazzi, continuando la sua opera di promozione dell
DettagliRapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione
Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione) 1 Parte generale...
DettagliCASSA MALATI. Assicurazione di base
CASSA MALATI Assicurazione di base Tutte le persone che vivono in Svizzera devono stipulare un assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L assicurazione di base è obbligatoria per tutti, indipendentemente
Dettagli4.06 Stato al 1 gennaio 2013
4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliAVVISO SELEZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI SUPERVISORI DIDATTICI
AVVISO SELEZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI SUPERVISORI DIDATTICI Protocollo nr.283/2015 AVVISO DI SELEZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI SUPERVISORI DIDATTICI Considerato che Il tirocinio curriculare costituisce
DettagliREGOLAMENTO DEL MASTER DI II LIVELLO GESTIONE DELLE POLITICHE ODONTOIATRICHE
ARTICOLO 1 ISTITUZIONE 1. E istituto per l A.A. 2015/16, presso l'università Politecnica delle Marche, in conformità all'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22.10.2004 n 270 ed al Regolamento
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliDIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre
Dettagli8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
DettagliEQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI
EQUIPOLLENZE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO DA CITTADINI ITALIANI E/O CITTADINI COMUNITARI INFORMAZIONI UTILI Dove rivolgersi UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di Ancona tel. 071 2295451 Orario Lun.
DettagliCORSO IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO: RILASCIO - RINNOVO
CORSO IN SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO SANITARIO: RILASCIO - RINNOVO Previsto dalla Legge Regionale n. 41/2003 è obbligatorio per tutti gli addetti alla manipolazione, produzione, vendita e somministrazione
DettagliOggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
DECRETO N. 1099 /Prot. N. 22837/I-3 Div. Affari Istituzionali Sez. Pers. Doc. Oggetto: Regolamento interno delle procedure di trasferimento e di mobilita interna dei professori e ricercatori - modifica.
Dettagliin Svizzera Professioni, formazione, perfezionamento professionale e politica di categoria
L odontoiatria in Svizzera Professioni, formazione, perfezionamento professionale e politica di categoria Indice 2 L assistenza odontoiatrica in Svizzera Il «modello svizzero» La salute orale Il servizio
DettagliIMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI
IMMATRICOLAZIONE STUDENTI STRANIERI Le procedure di iscrizione alle Università italiane da parte degli studenti in possesso di un titolo di studio straniero, sono differenti in base alla cittadinanza ed
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliGuida pratica per il riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti all estero per cittadini comunitari ed extracomunitari
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Guida pratica per il riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti all estero per cittadini comunitari ed extracomunitari Dicembre 2007 Indice
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione Generale Ufficio III
Prot. n. AOODRCAL17520 Catanzaro,17/10/2013 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali della Calabria Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di Istruzione Secondaria di II grado della Calabria
DettagliDiritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»
Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere
DettagliComunicazioni e informazioni
Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 183 A Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 58 o anno 4 giugno 2015 Sommario V Avvisi PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Ufficio europeo di selezione
Dettagli0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero
Dettagli1. 2 incluso il titolo è abrogato. 2. 3 incluso il titolo recita: Materie obbligatorie e corsi di insegnamento 3. Il primo ciclo di studi comprende
A C C O R D O TRA L UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK E L UNIVERSITÀ DI PADOVA SULLA MODIFICA DEL PIANO DI STUDI PER IL CORSO DI LAUREA INTEGRATO IN GIURISPRUDENZA PRESSO L UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK IN COMUNE CON
DettagliDECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 )
DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 ) Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell esperto qualificato delle apparecchiature
Dettaglib) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per
DettagliS E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1260 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori DE CAROLIS e DUVA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996 Norme
Dettagli1. Introduzione e finalità delle Linee guida
LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso
DettagliAi membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere
Circolare n. 162 Ai membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere Zurigo, aprile 2008 Introduzione del nuovo numero AVS a 13 cifre Istruzioni d'attuazione con una pianificazione dal 1. luglio
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli