REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ART. 1 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE Ai sensi della vigente disciplina contrattuale, l orario di lavoro dei dipendenti è accertato mediante controlli di tipo automatico. Il personale che presta servizio in sedi ove non sono presenti strumenti di rilevazione automatica delle presenze, dovrà, a seconda di quanto stabilito dal Responsabile di Settore, recarsi presso la sede municipale per l effettuazione della timbratura, oppure effettuare la rilevazione della presenza attraverso altro apposito strumento meccanico su apposite schede, annotando l orario di ingresso e di uscita. La scheda meccanografica e/o il badge magnetico di rilevazione delle presenze sono strettamente personali e la registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente per mano del dipendente. Attraverso la scheda meccanografica e/o il badge magnetico devono essere registrati gli orari di entrata e di uscita di ciascun dipendente. In casi eccezionali che richiedono tempestività di intervento o per oggettiva impossibilità di rilevare la presenza attraverso l utilizzo dei rilevatori, il dipendente può apporre a penna l orario di entrata e/o di uscita sulla scheda sottoscritta dal Responsabile di Settore o, nel caso di utilizzo del badge magnetico, comunicare per iscritto all ufficio personale mediante la modulistica appositamente fornita, di regola entro il giorno successivo, l orario da registrare sul proprio cartellino. Tale rilevazione manuale dell orario deve essere autorizzata dal Responsabile del settore/ufficio (per i dipendenti assegnati al proprio Settore/Ufficio), dal Segretario comunale (per i Responsabili di Settore) o dal Sindaco (per il Segretario Comunale). L operatore dell Ufficio Personale addetto alla tenuta dell orologio marcatempo potrà provvedere automaticamente alla correzione degli errori puramente materiali commessi dai dipendenti (es. errore E/U o doppia timbratura di E/U). Ogni mese le schede meccanografiche, debitamente vistate dal Responsabile/Segretario Comunale/Sindaco, vengono consegnate all ufficio personale per i conteggi orari. ART. 2 ORARIO DI LAVORO Per orario di lavoro s'intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L articolazione dell orario di lavoro intesa quale dislocazione e distribuzione temporale della prestazione lavorativa sulla base dei criteri generali è definita dai singoli responsabili rispettando le necessità connesse alla funzionalità dell organizzazione da gestire e al mantenimento della regolarità dei servizi da erogare. L orario di lavoro ordinario rimane per i dipendenti del Comparto delle Autonomie locali di 36 ore settimanali medie e si articola in n. 8 mesi con 39 ore settimanali articolate su 6 giorni settimanali e n. 4 mesi con 30 ore settimanali articolate su 5 giorni settimanali (per i dipendenti interessati dall orario plurimensile di cui al successivo art. 2). Il Sindaco, in relazione alle competenze assegnate dall art.50 del D.lgs n.267/00 in materia di orario di lavoro e di armonizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici presenti sul territorio, emana annualmente una direttiva. L orario di servizio dei dipendenti comunali è determinato in aderenza ai criteri di flessibilità di cui al successivo art. 5 e riveste carattere plurimensile, così come previsto dal CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali. L orario plurimensile consiste nella programmazione di calendari di lavoro su più settimane/mesi o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento.

2 L articolazione dell orario di lavoro deve essere funzionale all armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze degli utenti, nell ottica di ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell utenza e del miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. In particolare, visto anche il regime di flessibilità di cui all art. 5, l orario di servizio dovrà attuarsi secondo le seguenti tabelle: Tabella ORARIO DI SERVIZIO ESTIVO : dal 01/06 al 30/09 (30 ore settimanali) Flessibilità in entrata Fascia rigida = contemporanea Flessibilità in uscita presenza di tutti L. (7.30) (14.30) G. (7.30) (14.30) V. (7.30) (14.30) Tabella ORARIO DI SERVIZIO INVERNALE : dal 01/10 al 31/05 (39 ore settimanali) Flessibilità in entrata Fascia rigida = contemporanea Flessibilità in uscita presenza di tutti L. (7.30) (14.30) (*) G. (7.30) 8.30 / (13.00) / (14.30) / (17.00) V. (7.30) (14.30) S. (7.30) (14.30) Nella giornata del giovedì l orario invernale di servizio deve essere ordinariamente di 9 ore. Durante detta giornata, la pausa pranzo dovrà essere della durata minima di 30 minuti fino alla massima di 2 ore e dovrà obbligatoriamente risultare dall orologio marcatempo. Nel caso detta pausa non risulti o venga effettuata in misura inferiore ai 30 minuti, il programma di gestione dell orologio marcatempo provvederà ad inserirla automaticamente nella misura minima prevista (30 minuti). Nel caso in cui invece detta pausa risulti superiore alle 2 ore al dipendente non verrà corrisposto il buono pasto. Oltre alla giornata ordinariamente dedicata al rientro pomeridiano, ogni qualvolta la prestazione lavorativa raggiunga le 8 ore e 30 minuti consecutivi (ovvero 2 ore di prestazione straordinaria, secondo quanto stabilito in sede decentrata in materia di buoni pasto) si applicano le stesse regole di cui al punto precedente (pausa minima di 30 minuti inserita automaticamente nel caso in cui non risulti dall orologio marcatempo o risulti effettuata in misura inferiore a 30 minuti). Fanno eccezione a detta regola in materia di pausa per la maturazione dei buoni pasto gli Agenti di Polizia Municipale (ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003) ed il personale con il profilo di Cuoco (ai sensi dell accordo stipulato in sede decentrata). I titolari di posizione organizzativa sono tenuti a rispettare l orario medio settimanale di 36 ore su base annua (distribuiti in n. 8 mesi con 39 ore medie settimanali e n. 4 mesi con n. 30 ore medie settimanali). In ogni caso alla data del 31/12 le ore eccedenti verranno azzerate dall orologio marcatempo. I dipendenti per i quali non trova applicazione l orario plurimensile (39 ore medie settimanali per n. 8 mesi distribuite su 6 giorni lavorativi e 30 ore medie settimanali per n. 4 mesi distribuite su 5 giorni lavorativi) descritto dai commi precedenti sono:

3 - personale con il profilo professionale di Cuoco (per cui trova applicazione l orario plurisettimanale già concordato in sede decentrata); - personale di Polizia Municipale (ai quali si applica un articolazione oraria di 36 ore medie settimanali distribuite su 6 giorni lavorativi, garantendo comunque la presenza, nella giornata del giovedì pomeriggio dell orario invernale, di n. 1 operatore); - assistente Sociale (in quanto attualmente assunta con contratto di lavoro part-time verticale); - esecutore Tecnico Specializzato assegnato al Settore Servizi Culturali e Produttivi (addetto al Teatro), il cui orario sarà articolato sulla base di apposito accordo sottoscritto con il Responsabile di Settore e sulla base dei calendari di eventi in programma a teatro. ART. - 3 FERIE Le ferie annuali spettanti a ciascun dipendente devono essere calcolate tenuto conto del regime di turnazione applicato, così come previsto dalla disciplina contrattuale vigente. In particolare per il personale (Cuochi) che effettua un orario plurisettimanale con riduzione a 35 ore settimanali e articolato su 5 giorni settimanali le ferie saranno quelle contrattualmente stabilite per il personale che lavora su 5 gg settimanali, mentre per il personale che effettua l orario plurimensile come stabilito nelle tabelle di cui all art. 2, le ferie spettanti saranno riproporzionate sulla base delle diverse articolazioni orarie (6 giorni settimanali per 8 mesi e 5 giorni settimanali per 4 mesi). Le ferie devono essere fruite su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Responsabile del settore, del Segretario Comunale o del Sindaco, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle esigenze del dipendente. Al dipendente, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs n.66/2003, nel corso dell'anno deve essere comunque assicurato il godimento consecutivo di due settimane di ferie, relative allo stesso anno di maturazione da godere nel periodo giugno-settembre. Al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna unità organizzativa definisce il piano ferie dei dipendenti assegnati alla medesima e lo comunica, per conoscenza, all Ufficio Personale. Tale piano delle ferie dovrà inoltre contenere la quantificazione e la pianificazione del recupero delle ferie residue, della banca ore e dei recuperi maturati nell anno precedente. Ai sensi dell art.18 del C.C.N.L. del 1995 comma 12 in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell anno, le stesse dovranno essere fruite entro il primo semestre dell anno successivo. ART. 4 PERMESSI BREVI - PAUSE - RIPOSI - AUTORIZZAZIONI PERMESSI BREVI USCITE BREVI A domanda del dipendente, possono essere concessi permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, nel limite di 36 ore annue. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal Responsabile del settore o del Segretario Comunale; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. Brevi uscite, di durata comunque non superiore a 20 minuti possono essere usufruite dal personale dipendente, previa registrazione sul cartellino marcatempo e/o badge magnetico e previa comunicazione al Responsabile del settore o del Segretario Comunale. Le brevi uscite possono essere recuperate con l uscita posticipata.

4 RIPOSO Il lavoratore ha diritto ad un riposo di almeno 14 ore consecutive ogni 24 ore; quindi fra la prestazione lavorativa e quella del giorno seguente devono intercorrere almeno 14 ore di riposo ininterrotte. In caso di orario di lavoro frazionato durante la giornata il riposo giornaliero dovrà essere quantificato tenendo conto delle interruzioni. Il dipendente dovrà ordinariamente non superare le 10 ore giornaliere. In caso di superamento il Responsabile di Settore/Segretario Comunale dovrà giustificare tramite apposita comunicazione scritta da inoltrare all Ufficio Personale gli eccezionali motivi che non hanno permesso al lavoratore di godere del normale riposo giornaliero e le modalità di recupero concordate con il lavoratore. PAUSE Qualora l orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore e raggiunga le sette il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ai fini del recupero delle energie psico-fisiche. In difetto di disciplina contrattuale al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti. Tali pause non sono computate nell orario di lavoro e devono risultare obbligatoriamente nella scheda marcatempo. Il programma di rilevazione della presenza provvederà automaticamente ad inserire detta pausa obbligatoria nel caso in cui il dipendente non vi provveda personalmente. Resta salvo quanto previsto dall'art. 45 e 46 del C.C.N.L. 14 settembre del 2000 in materia di buono pasto. La pausa non è obbligatoria nel caso in cui l orario di lavoro continuativo pur superando le sei ore consecutive non raggiunga le sette ore. AUTORIZZAZIONI Tutte le autorizzazioni di qualsiasi genere (ferie, permessi, recuperi, straordinario, ecc.) così come da modulistica appositamente fornita dall Ufficio Personale, andranno debitamente compilati, controfirmati dal rispettivo Responsabile di Settore/Ufficio (per il personale incaricato di posizione organizzativa dal Segretario Comunale/Vicesegretario Comunale; per il Segretario Comunale dal Sindaco) e consegnati tempestivamente all Ufficio Personale. ART. 5 FLESSIBILITA Il personale dipendente, ad esclusione degli esecutori tecnici specializzati e dei cuochi, può posticipare l orario di ingresso o anticipare l orario di uscita, o avvalersi di entrambe le facoltà, fino al massimo complessivo di 1 ora rispetto all orario di ingresso o di uscita limitando al nucleo centrale dell orario di servizio la contemporanea presenza del personale in servizio. Il ritardo rispetto all'orario di ingresso, oltre la flessibilità, anche se recuperato posticipando nella stessa giornata l'orario di uscita, deve essere autorizzato dal responsabile del settore/segretario Comunale e coperto con l uscita posticipata nella stessa giornata o con permessi brevi a recupero, banca delle ore accantonata, recuperi (questi ultimi due istituti non sono applicabili al personale titolare di posizione organizzativa). I titolari di posizione organizzativa dovranno essere autorizzati dal Segretario Comunale in caso di ritardo di ingresso oltre alla flessibilità consentita (entrata oltre le 8.30) ma saranno tenuti a recuperare eventuali debiti orari giornalieri comunque entro il mese. In caso di necessità o per motivi di servizio può essere autorizzato al dipendente l'effettuazione di un orario diverso per un periodi di tempo limitati.

5 Il personale dipendente utilizza il regime di doppia flessibilità dell orario di servizio, sempre nel rispetto del limite di 1 ora complessiva di flessibilità, rispettando l orario mensile su una base media settimanale di 36 ore secondo l articolazione di cui all art. 2 e nei limiti di quanto indicato dal precedente articolo 2. Il dipendente che ha usufruito della flessibilità è comunque tenuto a garantire la copertura del debito orario nell arco del mese di riferimento. In caso di mancato recupero si applica quanto stabilito dall art. 7 (debiti orari). ART. 6 LAVORO STRAORDINARIO Le prestazioni di lavoro straordinario devono intendersi quelle rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali: dette prestazioni non possono essere utilizzate normalmente come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e copertura di orario di lavoro, se non per situazioni non prevedibili o altrimenti risolvibili. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell unità organizzativa. Le frazioni di ora prestate a titolo di lavoro straordinario sono conteggiate quando superiori ai 15 minuti e se preventivamente autorizzate. Le frazioni di ore non prestate a titolo di lavoro straordinario saranno conteggiate ai fini della determinazione del saldo orario mensile. L eventuale saldo positivo viene azzerato a fine mese. Al fine di facilitare la conoscenza dell effettivo monte ore mensile effettuato dai dipendenti, l ufficio personale trasmette il rendiconto orario rilevato a tutti i dipendenti. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario possono dar luogo a riposo compensativo equivalente, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio e previa autorizzazione del Responsabile. I riposi compensativi devono essere fruiti, di norma, entro il mese successivo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7. Nel caso in cui il dipendente accumuli credito orario (straordinario a recupero) o di banca delle ore dovrà comunque gestirlo obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello di maturazione, previa autorizzazione del proprio Responsabile di Settore. In caso contrario tale credito verrà azzerato automaticamente dall Ufficio Personale, fatta eccezione per il personale impiegato nelle mense (cuoche). L utilizzo del riposo compensativo è alternativo rispetto alla disciplina della banca delle ore di cui al successivo articolo 8. Ai fini della liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, ciascun dipendente dovrà consegnare al servizio personale il foglio riassuntivo del proprio cartellino e in allegato l apposita autorizzazione da parte del Responsabile di settore entro il 5 del mese successivo. Il personale incaricato di posizione organizzativa è tenuto ad effettuare prestazioni non inferiori a 36 ore, secondo l articolazione di cui all art. 2; non sono retribuite né possono essere recuperate le eventuali ulteriori prestazioni effettuate in eccedenza del monte ore contrattualmente stabilito. In ogni caso alla data del 31/12 le ore eccedenti verranno azzerate, mentre le ore mensilmente mancanti saranno oggetto di decurtazione proporzionale della retribuzione, con le modalità previste dall art. 7 (debiti orari) per il restante personale. ART. 7- DEBITO ORARIO Il mancato completamento dell orario di lavoro nell arco del mese non giustificato da permessi brevi a recupero determina la decurtazione della retribuzione per le ore non lavorate. Eccezionalmente, su espressa richiesta del dipendente, accompagnata da dichiarazione ed autorizzazione del Responsabile di Settore/Segretario Comunale, il debito orario può essere recuperato entro il mese successivo a quello in cui è maturato.

6 Qualora il dipendente nel mese successivo mantenga il debito orario o ne maturi uno ulteriore, l Ufficio Personale provvederà d ufficio all applicazione della trattenuta sulla retribuzione corrispondente ai minori minuti/ore lavorati. ART. 8- BANCA DELLE ORE (art.4 dell integrazione al C.C.D.I. del 7 ottobre 2002) Sono esclusi dall applicazione dell istituto della banca delle ore e dello straordinario, oltre al personale incaricato di Posizione Organizzativa, i Cuochi. Il personale con mansioni di Cuoco potrà soltanto recuperare le ore effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro, secondo i calendari di attività delle scuole. ART. 9 - NORME DEL DECRETO 66/2003 INAPPLICABILI Le disposizioni contenute nel decreto n.66/2003 e riportate agli articoli 2 (orario di lavoro) 4 comma e all art. 4 in materia di riposi e pause non si applica alle seguenti figure: polizia degli Enti locali, in relazione alle attività istituzionali; servizi di protezione civile; attività degli organi con compiti di ordine e sicurezza pubblica; ai dirigenti; Art ENTRATA IN VIGORE Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 31/03/2011. Da tale data è da ritenersi abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento. ART. 11 NORMA TRANSITORIA I cartellini mensili di febbraio e marzo verranno gestiti manualmente dall Ufficio Personale; il giovedì l orario di lavoro verrà impostato a 9 ore ordinarie, di modo che le 3 ore del giovedì pomeriggio, se effettuate, non vadano ad incidere nel plus orario straordinario. Il personale che non ha effettuato prestazioni lavorative nella giornata del giovedì o che non le ha maturate in base alle precedenti regole (es. assenze per ferie) sarà tenuto eccezionalmente a recuperarle entro il mese di Aprile e/o previo accordo con il proprio Responsabile di Settore.

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