REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO A VALORE IN FAVORE DEI DIPENDENTI
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- Giuseppe Grilli
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1 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONO PASTO A VALORE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL UNIONE VALNURE E VALCHERO E DEI COMUNI ADERENTI Approvato dalla Giunta dell Unione con deliberazione N. 52 del
2 I N D I C E Articolo 1 - Principi generali Pag. 3 Articolo 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa Pag. 4 Articolo 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa Pag. 4 Articolo 4 - Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa Pag. 5 Articolo 5 - Procedura di erogazione del buono pasto a valore Pag. 5 Articolo 6 - Furto, smarrimento e deterioramento Pag. 6 Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore Pag. 6 2
3 Art. 1 Principi Generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati al personale dipendente dell Unione Valnure e Valchero e dei Comuni di Carpaneto Piacentino, Podenzano e Vigolzone. 2. La normativa vigente sulla materia è contenuta negli articoli 45 e 46 del C.C.N.L. del del Comparto Regione ed Autonomie Locali. 3. L Unione Valnure e Valchero ed i Comuni di Carpaneto Piacentino, Podenzano e Vigolzone, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicurano al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compreso il Segretario/Direttore dell Unione ed il Segretario Comunale, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buono pasto a valore dell importo di.4,00, fatti salvi successivi adeguamenti, alle condizioni indicate presente Regolamento. 4. Il servizio sostitutivo di mensa, è altresì assicurato, nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento: al personale dipendente dell Unione comandato presso i Comuni che erogano il servizio; al personale dipendente dei Comuni aderenti comandati presso l Unione; al personale dipendente dei Comuni aderenti comandati presso altro Comune dell Unione stessa, che eroga il servizio; al personale proveniente da altri Enti in comando presso l Unione ed i Comuni aderenti che erogano il servizio; al personale in convenzione secondo i medesimi criteri adottati per il personale in comando. 5. La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dalle seguenti condizioni: a) il buono pasto a valore è erogabile solo per il giorno settimanale in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, ed una sola volta; b) al personale della Polizia Municipale il buono pasto a valore è erogabile solo per il giorno settimanale in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, ed una sola volta, fatta salva l eventuale ulteriore erogazione a tale titolo per impieghi in speciali servizi operativi ovvero per attività di pronto intervento per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza; c) al personale operaio degli Uffici Tecnici il buono pasto a valore è erogabile nei giorni settimanali in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, fatta salva l eventuale ulteriore erogazione limitatamente alle attività di pronto intervento per eccezionali situazioni di emergenza, derivanti da calamità o eventi naturali; d) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature previste nella giornata di lavoro; 3
4 e) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore e proseguire l attività lavorativa al pomeriggio; f) la prestazione lavorativa nella giornata di rientro pomeridiano obbligatorio deve svolgersi per almeno 7 (sette) ore complessive, escluso il tempo per la pausa pranzo; g) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell orario di lavoro e dopo le ore 12,00; h) il personale che presta servizio a tempo parziale deve svolgere prestazione lavorativa non inferiore a 6 (sei) ore complessive nella giornata in cui è previsto rientro pomeridiano obbligatorio. Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari, convenzionati con Consip - Lotto n.2. Art. 3 Diritto al servizio sostitutivo di mensa 1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione di un buono pasto a valore, il personale dipendente di cui all art.1, tenuto al rientro pomeridiano obbligatorio, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro, con una pausa per il pranzo, non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore, usufruendo dell istituto della flessibilità. 2. Il personale della Polizia Municipale ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione di un buono pasto a valore, nel giorno della settimana in cui è tenuto al rientro pomeridiano obbligatorio, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro, con una pausa per il pranzo, non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore, usufruendo dell istituto della flessibilità, fatte salve le erogazioni di cui al comma 5, lettera b) dell articolo 1 del presente regolamento. 3. Il personale operaio degli Uffici Tecnici ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l attribuzione del buono pasto a valore, nei giorni settimanali in cui è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio, purché siano prestate nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro, con una pausa per il pranzo, non inferiore a 30 (trenta) minuti e non superiore a 2 (due) ore, usufruendo dell istituto della flessibilità, fatte salve le erogazioni di cui al comma 5, lettera c) dell articolo 1 del presente regolamento. 4
5 4. L orario di lavoro obbligatorio di almeno 7 (sette) ore, escluso il tempo della pausa pranzo, deve svolgersi in almeno 4 (quattro) ore di attività lavorativa antimeridiana, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, sempre salvo l istituto della flessibilità. 5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente al giorno nel quale è previsto il rientro pomeridiano obbligatorio. La prestazione lavorativa non deve essere inferiore a 6 (sei) ore complessive nella giornata, di cui almeno 4 (quattro) ore svolte in orario antimeridiano, con prosecuzione nelle ore pomeridiane, nel rispetto dei termini previsti per la pausa pranzo, salvo l istituto della flessibilità. 6. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto a valore è connesso alla prestazione lavorativa, che deve essere certificata da sistemi di rilevazione. Art. 4 Esclusione dal servizio sostitutivo di mensa 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l intera giornata, comunque l assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano obbligatorio. 2. Non concorrono al raggiungimento delle 7 (sette) ore utili per usufruire del buono pasto, i permessi retribuiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da altri istituti. Art. 5 Procedura di erogazione del buono pasto a valore 1. L erogazione del buono pasto a valore ai dipendenti viene effettuata bimestralmente, in maniera anticipata, a cura dell Ufficio Unico del Personale, attraverso annotazione e firma su appositi moduli. 2. Nel mese successivo al bimestre di riferimento, l Ufficio verifica, sulla scorta dei buoni consegnati, i rientri pomeridiani obbligatori effettuati. I Segretari rilasceranno a tal fine apposita dichiarazione. 3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono. Decorsa tale data, essi possono essere restituiti e sostituiti con altri, solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice. La sostituzione può avvenire solo in caso di buono conservato integralmente, privo di segni e di abrasioni. 4. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto a valore in numero corrispondente agli effettivi rientri. L uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche ad un procedimento disciplinare in caso di grave negligenza. 5
6 Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento 1. In caso di furto o smarrimento dei buoni pasto a valore il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni rubati o smarriti. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto a valore non è prevista la sostituzione. Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Sono abrogate le precedenti disposizioni interne sull erogazione e fruizione dei buoni pasto. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 6
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