GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 23 Adunanza 25 giugno 2013 OGGETTO: Regolamento del servizio di mensa dei dipendenti della Provincia di Torino. Approvazione. Protocollo: /2013. Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, AN- TONIO MARCO D ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. E assente l Assessore ALBERTO AVETTA. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione degli assessori D Acri e Chiama. Visto l art. 45 del CCNL , il quale disciplina la materia del servizio mensa e del buono pasto, disponendo al comma 2 che possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; il vigente Regolamento del servizio di mensa, il quale, fra l altro, individua quale condizione per la fruizione del servizio di mensa -e per la maturazione del diritto al buono pasto- la prestazione dell attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per un numero di ore di lavoro non inferiore a cinque; Dato atto che i sempre maggiori tagli dei trasferimenti erariali hanno reso necessaria l individuazione di alcune misure di contenimento della spesa dell Ente, in relazione alle quali è stato avviato il confronto con le organizzazioni sindacali aziendali; Vista l intesa sottoscritta dalla delegazione trattante e dalle organizzazioni sindacali in data

2 , con la quale le stesse hanno concordato una modificazione della condizione per la fruizione del servizio di mensa -e per la maturazione del diritto al buono pasto- da parte dei dipendenti provinciali, prevedendo che le ore di lavoro minime siano cinque e trenta in luogo delle cinque inizialmente previste; Visti gli artt. 42, 48 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Ritenuta la propria competenza, ai sensi, dell art. 48, comma 3 del TUEL 267/2000, in quanto trattandosi di istituto che riguarda esclusivamente il personale dipendente si ritiene che la relativa regolamentazione possa ricondursi a quelle oggetto di disciplina da parte del regolamento sull ordinamento degli uffici; Rilevato che: in precedenza, la materia era stata regolamentata dal Consiglio Provinciale in quanto parte di una disciplina più complessiva del servizio mensa ed in quanto tale non limitata solo al personale dipendente; nella vicenda esigenze di efficacia ed efficienza avevano indotto a procedere con un atto unitario in luogo di una suddivisione della disciplina in base ai destinatari; le ricordate esigenze non hanno più motivo di essere riproposte e, pertanto, la materia può essere ricondotta nell alveo della sede naturale costituita dal richiamato articolo 48, comma 3 del TUEL; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; con voti unanimi, resi a scrutinio palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A 1. di approvare, per le ragioni in premessa espresse e qui richiamate, l allegato Regolamento del servizio di mensa dei dipendenti della Provincia di Torino, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di disporre che lo stesso entrerà in vigore a decorrere dal ; 3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

3 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO SOMMARIO Art.1 Principi generali Art.2 Definizione, affidamento, gestione e fruizione del servizio di mensa Art.3 Diritto al servizio di mensa Art.4 Esclusione dal servizio di mensa Art.5 Furto, smarrimento e deterioramento Art.6 Procedure di erogazione dei buoni pasto Art.7 Fruitori esterni Art.8 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa Art.9 Commissione interna di controllo Art.10 Estensione del diritto di mensa Art.11 Disposizioni finali Art.1 (Principi generali) 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l area delle categorie e per l area della dirigenza. 2. La Provincia di Torino, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l attribuzione di buoni pasto. 3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 4. Dopo la consegna all avente diritto i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi: a) è necessario che il lavoratore sia in servizio; b) è necessario avere prestato l attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per un numero di ore di lavoro non inferiore a cinque e trenta minuti; c) il pasto va consumato al di fuori dell orario di servizio. Art.2 (Definizione e affidamento del servizio di mensa) 1. Per servizio di mensa si intende la somministrazione di un pasto completo con caratteristiche prestabilite. 2. Il servizio di mensa viene affidato ad apposita ditta specializzata mediante gara d appalto; nel capitolato vengono prestabilite le caratteristiche del pasto, il cui valore viene determinato in sede di aggiudicazione della gara. 3. Alla ditta appaltatrice potrà essere richiesto il servizio di mensa sia direttamente in mense interne della Provincia di Torino sia in mense sostitutive. 4. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l appaltatore e dislocati sul territorio nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti dell autorizzazione

4 di cui all art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell Allegato5 del Decreto del Ministro dell Industria, Commercio e Artigianato 4 agosto 1988 n Art.3 (Diritto al servizio di mensa) 1. Hanno diritto al servizio di mensa, alle condizioni stabilite dall art. 1, attraverso l attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata: a) i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato sia pieno che parziale; b) il personale in posizione di comando presso la Provincia da altri enti qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall ente di provenienza; c) il personale della Provincia comandato o distaccato presso altri enti o consorzi solo qualora il servizio di mensa non sia assicurato dall ente presso cui lo stesso presta servizio. 2. Fermo restando la normativa contrattuale, nell ipotesi in cui, per esigenze di servizio, l orario si protragga eccezionalmente oltre le 12 ore effettive di servizio, spettano due buoni pasto. 3. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. 4. Danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere dal servizio: a) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti; b) aspettativa/distacco sindacale; c) permessi per la partecipazione ad organi direttivi statutari (art. 11 CCNQ 98) 5. Concorrono al raggiungimento delle cinque ore e trenta minuti utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio: a) visite mediche b) recupero lavoro straordinario e riposo compensativo ad ore (recupero ore lavorate nei giorni festivi) se l ingresso viene effettuato entro le ore 14 c) recupero lavoro straordinario e riposo compensativo ad ore (recupero ore lavorate nei giorni festivi) se l uscita viene effettuata non prima delle ore 12,30 d) riposi giornalieri (ex allattamento) e) permessi L.104/92 f) assemblea sindacale g) permessi sindacali delle sigle, anche non retribuiti h) permessi sindacali della RSU i) distacco sindacale parziale l) permessi per la partecipazione ad organi direttivi statutari (art. 11 CCNQ 98) m) incontri con l amministrazione dei dirigenti sindacali delle organizzazioni rappresentative. Art.4 (Esclusione dal servizio di mensa) 1. Non danno diritto al buono pasto le seguenti assenze giornaliere dal servizio:

5 a) ferie b) malattia c) infortunio d) riposo compensativo e) recupero lavoro straordinario f) permessi famiglia/personali (art.19 CCNL 95) g) permessi per lutto h) permessi per esami i) permessi per diritto allo studio j) permessi per votazioni k) permessi per visita militare l) permessi per donazione sangue m) permessi art. 1 DM 278/2000 (gravi motivi) n) permessi L.104/92 o) congedo parentale p) richiamo alle armi q) permesso per matrimonio r) permessi per mandato politico/amministrativo s) sciopero t) aspettativa non retribuita u) attività di protezione civile svolta come servizio volontario v) esercitazioni per attività di protezione civile, effettuate nell ambito di un servizio volontario w) sospensione cautelare x) assenza ingiustificata 2. Non concorrono al raggiungimento delle cinque ore e trenta minuti utili per avere diritto al buono pasto le seguenti assenze orarie dal servizio: a) ½ giornata di ferie b) permessi famiglia/personali (art.19 CCNL 95) c) permessi per diritto allo studio d) permessi per visita militare e) permessi brevi f) permesso ritiro stipendio g) permessi per mandato politico/amministrativo h) attività di protezione civile svolta come servizio volontario

6 Art.5 (Furto, smarrimento e deterioramento) 1. In caso di furto, smarrimento e deterioramento non saranno consegnati altri buoni pasto in sostituzione di quelli rubati, smarriti o per qualsiasi motivo deteriorati. 2. Qualora il furto si verifichi in orario d'ufficio e nelle sedi dell'ente il dipendente potrà avvalersi, dietro presentazione della denuncia all'autorità competente, del risarcimento previsto dalla polizza assicurativa stipulata dal Servizio Patrimonio della Provincia di Torino. Art.6 (Procedura di erogazione dei buoni pasto) 1. L erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene, di norma, effettuata anticipatamente, entro la fine del mese precedente. 2. Il numero dei buoni pasto spettanti ogni mese corrisponde alla differenza tra i giorni lavorativi del mese successivo alla data di acquisto e i giorni per i quali non si è maturato il diritto ai buoni pasto nel secondo mese precedente alla stessa data. 3. All atto della cessazione dal servizio, entro il mese successivo alla cessazione si provvede al conguaglio dei buoni pasto; il dipendente cessato, entro trenta giorni dalla data di cessazione, deve provvedere a restituire alla Provincia i buoni pasto non spettanti sulla base del conguaglio stesso; in caso di mancata consegna ne viene trattenuto il controvalore in sede di liquidazione delle spettanze di fine servizio. 4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e scaduta tale data essi non possono essere sostituiti con altri validi. 5. I dirigenti dei singoli Servizi sono responsabili della prenotazione e dell erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto. Art.7 (Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa) 1. A norma dell articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l importo dei buoni pasto è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali per la parte eccedente l importo giornaliero ivi previsto. Art.8 (Commissione interna di controllo) 1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa così composta: a) il dirigente del Servizio Servizi Generali o suo delegato, che la presiede e la convoca; b) il dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione rischi o suo delegato;

7 c) il Responsabile dell Ufficio Ristorazione Aziendale dei Servizi Generali, che svolge anche le funzioni di segretario; d) tre dipendenti della Provincia di Torino designati dalle OO.SS 2. Alla Commissione mensa sono attribuite le seguenti competenze: a) esprimere pareri in merito all andamento delle mense aziendali della Provincia; b) esprimere pareri in merito alle proposte dei capitolati d oneri per la gestione delle mense aziendali; c) accertare che la qualità, la quantità e la composizione dei pasti delle mense aziendali sia conforme ai capitolati d oneri ed alle convenzioni; d) controllare e verificare l igiene delle mense, del personale addetto alla confezione dei pasti, delle stoviglie e di ogni altro utensile e arredo delle mense aziendali, nei casi e con le modalità specificamente previsti nei capitolati speciali; e) ritirare ed esaminare tutte le proposte ed i reclami degli utenti; f) esprimere pareri in relazione ad ogni altro problema che si riconduca alla qualità dei servizi di mensa. 3. La Commissione mensa esprime pareri non vincolanti ogniqualvolta le vengano richiesti dalla Provincia in materia di organizzazione del servizio mensa. 4. La Commissione mensa segnala eventuali irregolarità alla Provincia la quale provvede a contestare le stesse all appaltatore. 5. La Commissione mensa è nominata dal Direttore Generale, dura in carica due anni ed è rinnovabile. Art.9 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio al Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi.

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