GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

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1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 12 Adunanza 27 marzo 2012 OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI E VIAGGI. ADEGUAMENTO. Protocollo: /2012 Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO. E assente l Assessore UGO PERONE. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione del Presidente della Provincia. Premesso che: - con deliberazione della Giunta Provinciale del 22/09/1999 n /99, a cui è seguita circolare della Segreteria Generale del 23/11/1999 n , veniva regolamentata la materia dei rimborsi spese relative a missioni e viaggi degli Amministratori Provinciali, (Presidente, Assessori e Consiglieri Provinciali), conseguentemente all entrata in vigore della Legge 03/08/1999 n. 265, ora Art. 84 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo per le spese di viaggio, sia per missioni autorizzate dai rispettivi Presidenti (della Giunta o del Consiglio) e sia per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, (per gli Amministratori residente fuori Torino) il rimborso chilometrico per l uso della propria autovettura in base al costo chilometrico secondo le Tabelle ACI applicate nel periodo di riferimento; - tale disciplina veniva successivamente confermata, per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali e con riferimento al rimborso delle spese di viaggio per missioni autorizzate dal Presidente del Consiglio, con l adozione del Regolamento per l utilizzo delle risorse

2 strumentali, umane e finanziarie, del Consiglio Provinciale e dei Gruppi Consiliari e la disciplina delle missioni e dei rimborsi spese dei Consiglieri, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 02/05/2006 n , successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 19/06/2007 n , nell ambito del quale all art. 6 sono considerate ammissibili le seguenti spese, purché documentate: a) rimborso del biglietto di prima classe per viaggi in ferrovia, ivi compresi gli eurostar e relativi supplementi, comprendente anche wagon lits; b) biglietto aereo solo per percorrenze superiori a 400 km. o da isole; c) per l uso della propria autovettura (quando la località non sia collegata in maniera idonea) il rimborso chilometrico in base al costo secondo le tabelle ACI applicate nel pari periodo; d) rimborso di pedaggi autostradali, le spese di taxi e/o quelle di posteggio a pagamento o ricovero in autorimessa. Sono inoltre considerate fra le spese rimborsabili, effettivamente sostenute, quelle per il vitto fino ad un massimo di 41,32 euro a pasto singolo, semprechè il pasto stesso sia conseguente alla durata della missione autorizzata. E ammissibile, altresì, la spesa di pernottamento in albergo di prima categoria (quattro stelle), purchè sempre relativa e funzionale alla missione. Successivamente il citato art. 84 del T.U.E.L., proveniente dall art. 25 della Legge 265/1999, è stato nel tempo fatto oggetto di numerose proposte emendative fino a giungere all attuale dettato che, è giusto ricordarlo proviene dall art. 2, comma 27 della Finanziaria 2008, la Legge 21/12/2007 n La norma di provenienza indicava per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si recassero fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente, la spettanza del rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l indennità di missione dovuta ai dipendenti civili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, delle misure stabiliti per i dipendenti con qualifica di Direttore Generale o similare. Era però consentito ai Consigli Comunali o Provinciali di sostituire l indennità di missione con il rimborso delle spese, anche di vitto e/o alloggio, effettivamente sostenute, disciplinando con regolamenti i casi in cui si poteva applicare l uno o l altro trattamento. L art. 2, comma 27, delle Legge Finanziaria 2008 ha implicitamente abolito quest ultima possibilità, non ripetendo il testo del vecchio comma 4 dell art. 84, nel contempo ha confermato il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ed ha infine abolito l indennità di missione riferita ai dipendenti civili dello Stato, sostituendola con un rimborso forfetario onnicomprensivo nella misure fissata con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze, d intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, la cui misura era stata fissata in un primo tempo con il Decreto adottato dal Ministero dell Interno e dell Economia il 12 Febbraio 2009 n Con tale Decreto Ministeriale del 12/02/2009 veniva determinato il rimborso forfetario onnicomprensivo delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli Amministratori degli Enti Locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all estero e veniva erogato quando gli stessi, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche, prevedendo per le missioni svolte nell ambito del territorio nazionale agli amministratori degli Enti Locali il seguente rimborso forfetario: a) E. 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; b) E. 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento; c) E. 65,00 per missioni fuori sede di durata inferiore a 6 ore;

3 d) E. 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km. della sede dell Ente di appartenenza. Per quanto riguarda le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sopra indicate possono essere incrementate, con atto deliberativo dell Ente Locale, fino ad un importo del 15%. Successivamente alla Legge n. 244 del 2007 è intervenuta una disposizione speciale in questa materia, nell ambito delle norme relative al Patto di Stabilità interno degli Enti Locali, ed in particolare il comma 13, dell art. 77 bis della Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, il quale testualmente recita: Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri Comunali e Provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Pertanto la spesa per i viaggi effettuati con mezzi di linea è rimborsata in base alla documentazione prodotta, mentre per i viaggi con mezzo proprio dei consiglieri provinciali e dei consiglieri dei comuni con oltre 5000 abitanti, il rimborso della spesa è pari al quinto di un litro di benzina per ogni Km. percorso per motivi istituzionali, lasciando ammessa per le altre cariche, (Presidente della Provincia e Assessori Provinciali), non richiamate dalla norma, l applicazione del rimborso nella misura più adeguata nell ambito della propria autonoma determinazione. Inoltre il più volte citato art. 84 del T.U.E.L veniva ancora emendato dal recente D.L. 78 del 31/05/2010, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. La modifica disposta dall art. 5, comma 9, del D.L. 31/05/2010 n. 78 aveva espunto dal primo comma dell art. 84 del T.U. il diritto al rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, mantenendo solo il riferimento alle spese di viaggio ; esclusione incomprensibile, alla quale è stato posto rimedio, prima con un Accordo nell ambito della conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 06/10/2010, riducendo del 20% gli importi stabiliti con l art. 2 del citato D.M. 12/02/2009 e poi con l emanazione del Decreto del Ministero dell Interno, di concerto con il Ministero dell Economia e Finanze del 04/08/2011, registrato alla Corte dei Conti il 29/09/2011 e pubblicato sulla G.U. n. 256 del 03/11/2011, con il quale si è provveduto a fissare la misura delle spesa di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli Amministratori Locali in occasione di missioni istituzionali, confermando per le spese di soggiorno la riduzione del 20% degli importi, rispetto a quanto previsto del D.M. del 12/02/2009 (Art. 3). In particolare, all art. 1 del Decreto interministeriale in argomento sono definiti l oggetto del provvedimento ed i soggetti cui è applicabile la relativa disciplina, individuati negli Amministratori locali indicati nell art. 77 del T.U.E.L., nonché ribadito il principio secondo cui agli amministratori locali spetta il rimborso della spesa di viaggio e di soggiorno solo se effettivamente sostenute e documentate, ed in misura comunque non superiore a quanto previsto dal decreto stesso. L articolo 2 prevede che il rimborso delle spese di viaggio per le missioni istituzionali svolte dagli amministratori locali fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l Ente di appartenenza è dovuto entro i limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente del comparto Regione Autonomie Locali.

4 Limitando il riferimento al C.C.N.L. per il quadriennio normativo , ritenuto tuttora in vigore, alla disciplina del rimborso delle spese di trasporto (viaggio), lo stesso C.C.N.L. all art. 4 prevede che all interessato compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo o nave o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limiti del costo del biglietto di prima classe o equiparate; b) il rimborso delle spese per il taxi e per i mezzi di trasporto urbani; c) per l uso, autorizzato, di mezzo proprio di trasporto, il rimborso della spese autostradali, di parcheggio e dell eventuale custodia del mezzo, ed una indennità chilometrica pari ed un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. Oggi, quindi, il Testo dell art. 84 del D.Lgs 267/2000 è composto di tre commi, anziché dei quattro originari ed è il seguente: 1) Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell interno e del Ministro dell economia e delle finanze, d intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 2) La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3) Agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Con riferimento all applicazione delle norme legislative che si sono susseguite nel tempo in materia dei rimborsi spese per viaggio degli amministratori, questi uffici hanno proceduto, a decorrere dall entrata in vigore del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge in data 06/08/2008 n. 133, a liquidare il rimborso delle spese di viaggio parametrato alle tabelle chilometriche ACI, distinte per tipologia di vettura, per la fattispecie di cui al 3 comma dell art. 84 del TUEL, e cioè agli amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri) che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, per le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi (Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari), nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori (Consiglieri Provinciali) che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, c.d. missioni istituzionali, rientranti nella fattispecie di cui al 1 comma dell art. 84 del TUEL, questi uffici hanno provveduto, a decorrere dall entrata in vigore della Legge 133/2008, a liquidare le trasferte dei Consiglieri Provinciali sulla base del quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro; mentre si è continuato ad applicare agli amministratori (Presidente e Assessori) il criterio del rimborso delle spese di viaggio per missioni istituzionali, debitamente autorizzate, sulla base delle tabelle chilometriche ACI, in quanto il 13 comma

5 dell art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008, non prende espressamente in considerazione le trasferte dei componenti degli organi esecutivi delle Amministrazioni Comunali e Provinciali. In merito alla disamina delle suindicate norme legislative, si rileva che l intervento del legislatore, così come si è susseguito nel tempo, prima di tutto ha preso in considerazione e si è riferito sempre ed esclusivamente ai rimborsi delle spese di viaggio e/o soggiorno degli amministratori locali riferiti alle trasferte autorizzate ed effettuate (missioni istituzionali) e con espresso riferimento ai Consiglieri Comunali e/o Provinciali, lasciando fuori i restanti amministratori ed in particolare i componenti della Giunta ai quali, dunque, sembrerebbero ancora applicabili le norme regolamentari precedenti. In secondo luogo il legislatore, in questo lungo iter legislativo, non è mai intervenuto non solo in generale nella modifica del 3 comma dell art. 84 del TUEL, ma neanche in merito alla regolamentazione in ordine al quantum del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori locali per la partecipazione alla sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi. Tuttavia occorre rilevare che la dottrina, pareri ministeriale e giurisprudenza concordano nel ritenere che l art. 77 bis, comma 13 della Legge di conversione 06/08/2008 n. 133, fa espresso riferimento solo ai Consiglieri Provinciali e Comunali e che agli stessi vada applicato il rimborso delle spese di benzina (un quinto del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso) per viaggi, così come previsto da detto articolo, sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori dal capoluogo dal Comune ove ha sede l ente di appartenenza e sia per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori dal capoluogo del Comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari (Consiglio Provinciale), nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (Commissioni Consiliari). Pertanto questa Amministrazione, tenendo conto delle finalità di contenimento del c.d. costi della politica, cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali, ritiene autonomamente, nell esercizio della propria potestà di autorganizzazione, di equiparare il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti della Giunta Provinciale a quelli dei Consiglieri Provinciali sulla base di quanto disposto dall art. 77 bis, 13 comma, della Legge di conversione 06/08/2008 n Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale DELIBERA 1) di adeguare, per le motivazioni di cui in premessa ed a modifica della deliberazione della Giunta Provinciale del 22/09/1999 N /99, il rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori (Presidente della Provincia e Assessori Provinciali) a quelle previste per i Consiglieri Provinciali, ai sensi dell art. 77 bis, 13 comma, della Legge di conversione del 06/08/2008 n. 133, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, sia per i viaggi degli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del Presidente della

6 Provincia cd. missioni istituzionali (comma 1 dell art. 84 del T.U.E.L.), e sia per i trasferimenti effettuati dagli Amministratori, che risiedono fuori dal capoluogo del Comune, per partecipare ad ognuna delle sedute dell organo assembleare ed esecutivo, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate (comma 3 dell art. 84 del T.U.E.L.). 2) di autorizzare le strutture competenti ad effettuare l adeguamento dei rimborsi delle spese di viaggio, di cui al presente provvedimento. 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta

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