REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI STRAORDINARIO ASSENZE E MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE

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1 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPENDICE GESTIONE ORARIO DI LAVORO, PERMESSI, LAVORO STRAORDINARIO ASSENZE E MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE art. 1 Orario di servizio - Responsabilità art. 2 Registrazioni ingressi e uscite art. 3 Inizio del servizio art. 4 Termine del servizio art. 5 Presenza pomeridiana art. 6 Orario giornaliero art. 7 Orario degli incarichi delle posizioni organizzative art. 8 Lavoro straordinario e istituzione della banca delle ore art. 9 Permessi art. 10 Ferie art. 11 Malattia art. 12 Saldo orario a debito art. 13 Buoni pasto art. 14 Permessi per testimonianza in Tribunale art. 15 Missioni e trasferte art. 16 Norme finali Approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n 113 del

2 Art. 1: Orario di servizio -Responsabilità 1. L orario di servizio viene definito dal Responsabile del servizio e per i Responsabili dal Segretario Comunale, può essere articolato su cinque o sei giorni settimanali in modo da assicurare la funzionalità della struttura comunale. 2. L orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi è definito con provvedimento sindacale. 3. Ogni Responsabile P.O. è responsabile del personale assegnato all Area (o Ufficio) cui è preposto ed è pertanto tenuto a far rispettare la normativa vigente e l'orario, da controllare anche attraverso la rilevazione delle presenze, secondo quanto stabilito dalla legge vigente e dalle norme contrattuali in materia di orario di lavoro. 4. Il servizio della rilevazione presenze a tal fine è accentrato presso l Ufficio personale, ove sono conservati i giustificativi orari prodotti dai dipendenti. E a carico dei dipendenti interessati la trasmissione allo stesso Ufficio dei giustificativi per l'archiviazione nei fascicoli personali. Art. 2: Registrazioni ingressi e uscite 1. Tutto il personale è dotato di un tesserino magnetico di riconoscimento (badge) che dovrà essere utilizzato per registrare l'inizio ed il termine del normale orario di lavoro, nonché tutte le uscite ed i rientri intermedi fatti per motivi personali. 2. L'inizio ed il termine dell'orario di lavoro dovranno obbligatoriamente essere registrati nel terminale - orologio segnatempo collocato presso la propria sede di lavoro. E' possibile derogare a tale obbligo solo saltuariamente nel caso in cui l'orario di lavoro inizi o termini presso altra sede, dandone tempestiva comunicazione scritta al proprio Responsabile che autorizzerà la registrazione manuale. 3. Le uscite e le successive entrate per motivi di servizio dovranno essere annotate sul registro di reperibilità tenuto presso ogni responsabile ad eccezione dei dipendenti che svolgono attività prevalentemente sul territorio ossia agenti di polizia locale, operai, autisti, lavoratori socialmente utili, assistente domiciliare. 4. Il personale assegnato a sedi presso le quali attualmente non è installato il terminale - orologio segnatempo dovrà apporre le firme di ingresso-uscita del normale orario di lavoro sui fogli presenza e registrare le uscite e le entrate intermedie per motivi personali, mentre le uscite e le entrate per ragioni di servizio dovranno essere annotate sul registro di reperibilità. Tale modalità verrà altresì utilizzata in caso di non funzionamento del terminale. Art. 3: Inizio del servizio 1. L'entrata in servizio dovrà avvenire all orario stabilito o nella fascia oraria di flessibilità assegnata secondo il modulo orario stabilito per tipologia di servizio. 2. La flessibilità dell orario è pari a 30 minuti giornalieri. La stessa può essere usufruita, senza bisogno di alcuna richiesta, solo ed esclusivamente per posticipare l entrata mattutina o pomeridiana, il dipendente deve comunque sempre assicurare la presenza in servizio durante l orario di apertura al pubblico degli uffici o dei servizi. 3. Oltre la fascia di flessibilità autorizzata non è consentito effettuare ritardi rispetto all orario di ingresso, fatto salvo che il dipendente non sia stato di volta in volta opportunamente autorizzato dal Responsabile del servizio. 4. Non si applica la flessibilità al personale che opera in squadre organizzate o quello tenuto ad orari differenziati per ragioni di servizio, ad esempio educatrici asilo nido, addetti alla cucina, operai, agenti polizia locale.

3 5. Non sarà computabile a nessun titolo, se non previamente autorizzato in forma scritta dal Responsabile, il servizio prestato anteriormente all'inizio dell orario di flessibilità. 6. Il dipendente che entrato in servizio nella fascia oraria suindicata, per qualsiasi motivo ometta la registrazione dell'ingresso al lavoro con il badge, dovrà regolarizzare la propria posizione presentando il giorno stesso l'apposito giustificativo orario vistato dal Responsabile. La tardiva od omessa presentazione del giustificativo sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile di assegnazione ai fini della eventuale regolarizzazione. Art. 4: Termine del servizio 1. L'orario di lavoro si considera concluso dopo aver espletato il monte orario dovuto nella giornata, fatta salva la flessibilità in entrata e la possibilità di uscita anticipata per recupero minuti in eccedenza. 2. Ogni eccedenza oraria fino a dieci minuti nella giornata lavorativa costituisce scostamento orario. Il cumulo di eccedenza oraria generata da scostamento non costituisce lavoro straordinario; tale somma di scostamenti potrà essere utilizzata nel corso dell'anno per permessi brevi di durata non superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero. Tali ore non potranno confluire nella Banca delle ore di cui all'articolo 38 bis del CCNL e verranno depennate se non utilizzate entro il 31 dicembre dell anno di maturazione. Le eventuali eccedenze negative devono essere recuperate entro l anno solare. 3. Il dipendente che cessa regolarmente il servizio ed omette per qualsiasi motivo la registrazione, dovrà regolarizzare la propria posizione mediante giustificativo orario il giorno successivo. Art. 5: Presenza pomeridiana 1. Dopo le sei ore di lavoro continuate, nel caso di rientro pomeridiano, è obbligatoria una pausa di almeno 30 minuti da registrare con il badge. 2. I rientri pomeridiani dovranno essere effettuati nei giorni previsti dall orario di lavoro. Anche nel caso di lavoro straordinario pomeridiano in giorni non previsti dall orario dovrà comunque essere effettuata una pausa di almeno 30 minuti rispetto all'orario di lavoro prestato al mattino. 3. Ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n 66/2003 in materia di limiti alla continuità dell'orario di lavoro ed il venir meno del diritto al buono pasto, la non osservanza della disposizione di cui al comma precedente per cause di forza maggiore o particolari esigenze di servizio, deve essere formalmente autorizzata e motivata da parte del Responsabile del servizio. Art. 6: Orario giornaliero 1. Il rispetto dell orario di lavoro è un obbligo del dipendente. Il mancato rispetto dell orario di lavoro da parte del personale deve essere segnalato dal Responsabile all ufficio personale. I dipendenti che per motivi di servizio prolungano l orario di lavoro oltre le sei ore, sono comunque obbligatoriamente tenuti ad effettuare una pausa, non retribuita, non inferiore a 10 minuti ai sensi dell art.8 del D. Lgs. n 66/ Ai fini retributivi e nei casi di permessi giornalieri, o del conteggio delle ferie i giorni di assenza devono computarsi indipendentemente dalle ore di lavoro dovute nella giornata. Art. 7: Orario degli incaricati delle posizioni organizzative 1. Per i titolari di posizione organizzativa si applicano le norme di cui al presente regolamento ad eccezione delle norme sul lavoro straordinario in quanto lo stipendio si intende onnicomprensivo

4 ed eventuali prestazioni in eccedenza, oltre il normale orario di lavoro, non danno luogo a remunerazione aggiuntiva (tranne per i casi previsti dall art. 39 CCNL 2000 integrato dall art. 16 CCNL 2001) o a recupero. 2. L orario di lavoro dei Responsabili è definito rispettando il limite di 36 ore settimanali (per i dipendenti a tempo pieno) ed è strutturato in modo da assicurare comunque la presenza giornaliera corrispondente alla fascia oraria di apertura al pubblico, fatte salve le cause di legittima assenza (convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc.). La contabilizzazione mensile delle presenze deve verificare la sussistenza del minimo contrattuale di ore di servizio prestate. Art. 8: Lavoro straordinario e istituzione della banca delle ore 1. Le ore di lavoro straordinario sono solo quelle autorizzate in forma scritta dal Responsabile, dovranno essere concordate con il lavoratore e potranno essere effettuate in caso di situazioni di lavoro eccezionali e non prevedibili. 2. A domanda del dipendente, il lavoro straordinario, in luogo del corrispondente pagamento con le maggiorazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, potrà essere recuperato secondo le modalità indicate dagli stessi contratti collettivi, in applicazione dello specifico istituto contemplato nella "banca delle ore". Le ore che confluiscono nella banca delle ore, che è attivata con decorrenza nel limite del budget economico assegnato a ogni responsabile, devono rientrare entro un limite massimo di 36 ore annue Su tali ore verranno corrisposte trimestralmente le maggiorazioni previste, ossia il differenziale tra ora straordinaria (festiva, notturna, notturna festiva) e ordinaria. Il Responsabile dovrà comunicare mensilmente all Ufficio personale, a seguito della scelta fatta dal lavoratore, il numero delle ore straordinarie autorizzate, indicando quante sono da liquidare e quante devono rimanere nella banca delle ore per essere recuperate; tale recupero può avvenire anche in giornate intere ma comunque entro il mese di giugno successivo all'anno di maturazione. 3. Le ore di lavoro straordinario non potranno essere prestate nei giorni in cui il dipendente si trovi in ferie o in malattia. Art. 9: Permessi 1. Il dipendente in base alla normativa contrattuale potrà usufruire dei permessi secondo quando stabilito nei vigenti CCNL da richiedere compilando l apposita modulistica predisposta dall Ufficio personale. In particolare, con riferimento ai permessi brevi di massimo 36 ore annue, gli stessi potranno essere utilizzati per non più della metà dell orario giornaliero e saranno da recuperare entro il mese successivo con la flessibilità o con le ore di lavoro straordinario. 2. Ogni assenza anche temporanea dal lavoro deve essere autorizzata salvo casi di forza maggiore. Art. 10: Ferie 1. I dipendenti hanno diritto al numero di giorni di ferie contrattualmente previsto, da usufruire per almeno due settimane continuative nell'anno in cui sono maturate e da esaurire entro i diciotto mesi successivi secondo la normativa vigente. Le ferie vengono concesse con modalità tali da garantire la continuità dei servizi e il buon funzionamento degli uffici; a tal fine verrà predisposto dai Responsabili entro aprile il piano ferie per i mesi da giugno a settembre e per i periodi di festività tenendo conto delle richieste pervenute dal personale entro fine marzo. 2. Per i restanti periodi la richiesta di ferie deve pervenire all ufficio personale almeno sette giorni prima dell inizio, firmata dal Responsabile (entro sette giorni dalla presentazione) per i

5 dipendenti e per i responsabili dal Segretario Comunale (anche con visto del Sindaco o sostituto). In caso di richiesta limitata a uno o due giorni, è sufficiente che pervenga all ufficio personale un giorno prima munita di regolare autorizzazione. 3. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie da calcolarsi in misura proporzionale rispetto ai 36 giorni annui spettanti annualmente al personale a tempo pieno, ovvero del minor numero spettante in base al CCNL. 4. Di norma i dipendenti non potranno usufruire di giorni di ferie alternati a giorni di recupero delle ore in eccesso risultanti dalla banca delle ore. 5. Le ferie non sono monetizzabili ai sensi dell art.5 comma 8 del Dl n. 95/2012; i Responsabili sono pertanto tenuti, con l assistenza dell Ufficio personale a far esaurire i giorni maturati nei tempi previsti. Art. 11: Malattia 1. Il dipendente che per motivi di salute dovrà cessare dal servizio prima della normale scadenza, in caso di presentazione di certificazione medica anche per il giorno di uscita, nei termini previsti dal CCNL, si vedrà considerata come malattia l'intera giornata di lavoro. 2. Il dipendente assente per malattia è tenuto a darne tempestiva comunicazione all ufficio di appartenenza o comunque all Amministrazione, all inizio dell orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, precisando altresì l indirizzo dove può essere reperito durante l assenza, nel caso dimori in luogo diverso da quello di residenza. Il dipendente dovrà, appena possibile, contattare il medico che farà pervenire all Amministrazione entro due giorni successivi dall inizio della malattia il certificato avvalendosi della procedura telematica. Sarà cura del Responsabile avvertire l ufficio personale per gli adempimenti di competenza. 3. Compete al Responsabile ufficio personale la richiesta di visita fiscale. Art. 12: Saldo orario a debito 1. Nel caso in cui il dipendente, per qualsiasi motivo, non abbia completato il monte orario mensile d'obbligo sarà tenuto entro la fine dell'anno alla relativa integrazione (vedi punto 4) ed in mancanza si procederà alla riduzione proporzionale dello stipendio, ovvero al recupero in conto ferie, tenendo come riferimento la seguente articolazione: per l orario su sei giorni il giorno di ferie equivale a sei ore per l orario su cinque giorni equivale a sette ore e dodici minuti. Art. 13: Buoni pasto 1. In base all'articolo 39 del CCNL l'amministrazione Comunale, non potendo istituire il servizio di mensa per il personale dipendente, attribuisce il buono pasto a coloro che dopo aver reso la propria prestazione lavorativa al mattino, proseguono nel pomeriggio. 2. L intera materia riguardante i buoni pasto è disciplinato in apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale. Art. 14: Permessi per testimonianza in Tribunale 1. Qualora il dipendente sia chiamato a testimoniare in Tribunale ha diritto ad usufruire di un giorno di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del CCNL Tale diritto non spetta al dipendente che sia parte attrice nel procedimento giudiziario per motivi privati.

6 3. Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a testimoniare in procedimenti giudiziari da parte dell'amministrazione Comunale il tempo trascorso in Tribunale per rendere la testimonianza dovrà considerarsi orario di lavoro. Art 15: Missioni e trasferte 1. Tutti i dipendenti hanno la facoltà di effettuare missioni e trasferte, compilando l apposito modulo per esigenze d ufficio e preventivamente autorizzate dal Responsabile e dal Segretario Comunale per i Responsabili. Per tali missioni o trasferte dovranno essere utilizzati i mezzi dell Ente o i mezzi pubblici. 2. Potrà essere utilizzato, previa autorizzazione il mezzo proprio, unicamente in caso di indisponibilità dei mezzi sopra citati e in questo caso sarà riconosciuto al dipendente un indennizzo corrispondente alla somma che L Ente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici. Art. 16: Norme finali 1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Viggiù ed entra in vigore dal Dalla data fissata cesseranno di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare o altro in contrasto con la disciplina contenuta nel presente regolamento. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contrattuali e regolamentari vigenti in materia nonché ai provvedimenti di organizzazione dell orario di lavoro adottati, ai sensi del presente regolamento, dai Responsabile dei servizi, nell ambito delle rispettive competenze.

7 Orario PERSONALE UFFICI lunedì-martedì-mercoledì-venerdì- dalle 8.00 alle giovedì dalle 8.00 alle e dalle ore alle ore sabato dalle ore 8.00 alle ore ** ** (Ufficio Servizi Sociali aperto solo il primo sabato del mese) Orari differenziati per le posizioni organizzative tenendo come orario base quello degli uffici. PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA dal martedì al venerdì dalle alle sabato dalle 9.30 alle e dalle alle SERVIZIO ASILO NIDO Educatrici: -Personale part-time dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12,30 - Personale a tempo pieno orario A dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle orario B dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle e dalle alle con minuti nella fascia oraria dalle alle pausa di dieci alternanza quindicinale tra orario A e orario B Coordinatore Lunedì martedì e venerdì dalle 9.00 alle Mercoledì dalle alle CUCINA SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO Personale a tempo pieno Orario A dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle e dalle alle venerdì dalle 7.30 alle e dalle alle Orario B dal lunedì al giovedì dalle 9.15 alle e dalle alle venerdì dalle 9.15 alle e dalle alle PERSONALE ADDETTO ALL ASSISTENZA DOMICILIARE lunedì martedì mercoledì giovedì dalle 7.00 alle 14,30 venerdì dalle 7.00 alle 15,30 Pausa 30 minuti

8 OPERAIO ADDETTO ALLA PIAZZOLA RIFIUTI martedì e sabato dalle 8.30 alle e dalle alle mercoledì dalle 7.00 alle e dalle alle giovedì dalle 8.30 alle 12,00 e dalle alle venerdì dalle 8.00 alle OPERAIO ADDETTO ALLA SPAZZATRICE lunedì e giovedì dalle 6.00 alle martedì e venerdì dalle 8.00 alle mercoledì dalle 7.00 alle e dalle alle sabato dalle 6.00 alle OPERAIO ADDETTO ALLA PULIZIA STRADE lunedì martedì giovedì venerdì dalle 8.00 alle mercoledì dalle 7.00 alle e dalle alle sabato dalle 7.00 alle POLIZIA LOCALE INVERNALE Orario A lunedì martedì e giovedì dalle 7.30 alle mercoledì dalle 6.45 alle venerdì e sabato dalle 7.30 alle e dalle alle Orario B lunedì e venerdì dalle 8.00 alle martedì e giovedì dalle 8.00 alle e dalle alle mercoledì dalle 7.30 alle sabato dalle 9.00 alle ESTIVO Orario A lunedì martedì e giovedì dalle 8.00 alle mercoledì dalle 6.45 alle venerdì e sabato dalle 8.00 alle e dalle alle Orario B lunedì e venerdì dalle 8.00 alle martedì e giovedì dalle 8.00 alle e dalle alle mercoledì dalle 7.30 alle sabato dalle 9.00 alle 12.00

9 Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del Regolamento Comunale sulle modalità di erogazione del servizio di mensa interno Art. 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa interno secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. 2. Il Comune di Viggiù, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura agli aventi diritto di cui al successivo art.3 il servizio di mensa aziendale. 3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). 4. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. 5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art Si ha diritto al godimento di un buono-pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art Il buono pasto può essere utilizzato anche per il godimento dei servizi sostitutivi di mensa. 8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni: - è necessario che il lavoratore sia in servizio; - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. - il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa 1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati per il servizio ticket restaurant o mediante la cessione di prodotti di gastronomia o direttamente consumato presso il servizio mensa dei servizi scolastici. Art. 3 Diritto al servizio di mensa 1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato, sia pieno che parziale e i lavoratori socialmente utili. 2. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 7 ore complessive di lavoro. 3. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza tranne i casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7 ore di lavoro. 4. I l buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 6 ore complessive nella giornata. 5. Nel caso di dipendenti soggetti a turni di lavoro si ha diritto al buono purché la prestazione effettiva sia almeno di 6 ore. 6. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Art. 4 Esclusione dal servizio di mensa 1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento. Art. 5 Valore ed utilizzo del buono pasto

10 1. Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto completo comprendente un primo, un secondo, un contorno frutta e bevande. Il rimanente terzo è a carico del lavoratore. 2. In prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in 5,29. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale. 3. Il buono pasto: - deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo; - non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; - è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'irap per l'amministrazione per la parte eccedente 5,29. Art. 6 Furto, smarrimento e deterioramento 1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto l avente diritto che intenda richiedere altri buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'amministrazione comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati. 2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente consegni i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in corso. Art. 7 Procedura di erogazione dei buoni pasto 1. L'erogazione dei buoni pasto all avente diritto viene effettuata entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso l avente diritto sia autorizzato alla frequenza di corsi di lunga durata, lo stesso può richiedere l anticipazione dei buoni pasto, salvo conguaglio. 2. I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente per gli affari del personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come controllati e comunicati dai responsabili di settore e come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo. La consegna viene effettuata nelle mani dei dipendenti stessi, a cura dell ufficio personale. 3. Il numero dei buoni pasto distribuiti ad ogni dipendente è annotato su apposito registro da un incaricato del servizio personale, in modo da poter permettere controlli sul loro corretto utilizzo. 4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono e, scaduta tale data, essi possono essere restituiti e sostituiti con altri solo entro il termine contrattualmente concordato con la ditta fornitrice (attualmente 30 giorni). 5. I responsabili dei singoli Settori verificano la corretta erogazione dei buoni pasto ai dipendenti che ne hanno diritto in relazione alle comunicazioni mensili previste dal comma 2 del presente articolo. Art. 8 Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa 1. A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n. 314 (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo attuale dei buoni pasto non è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali. Art. 9 Segretario Comunale 1. In considerazione della particolare funzione, il Segretario comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane o serali. L'effettivo diritto al buono pasto dovrà essere documentato dallo stesso, mediante la sottoscrizione di una specifica attestazione nelle schede di presenza come già in uso. 2. In caso di svolgimento del Consiglio Comunale o altre prestazioni che si svolgono anche in serata, il Segretario comunale avrà diritto al buono pasto purché nell arco della giornata lavorativa abbia svolto il proprio lavoro anche presso altri Comuni della Convenzione. Qualora il Segretario comunale nell arco della stessa giornata dovesse essere interessato alla doppia pausa (pranzo e cena) per la prosecuzione del lavoro giornaliero presso l Ente, avrà diritto a due buoni pasto. Art. 10 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto da l vigente Regolamento s i fa r invio a l Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al C.C.N.L. e alla normativa vigente in materia.

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