Regolamento di disciplina dei contratti
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1 Regolamento di disciplina dei contratti Approvato con deliberazione consiliare 5 aprile 1993 n. 8557/1533/92 (c.r.c. 10 giugno 1993 n. 5056). Modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare 25 settembre 1997 n /1533/92 (Organo reg. di controllo 26 novembre 1997 n. 97/35897). Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 29 maggio 2003 atti n /157/2003 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina dei contratti mediante il recepimento ed individuazione della normativa relativa alle procedure di semplificazione spese in economia di beni e servizi. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI art. 1 Ambito di applicazione art. 2 Pubbliche gare art. 3 Commissioni di gara per l'asta pubblica e la licitazione privata art. 4 Commissioni di gara per l'appalto concorso art. 5 La fase deliberativa art. 6 Competenze degli organi collegiali della Provincia art. 7 La ricerca del contraente appaltatore CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE art. 8 Le gare - Norme generali CAPO III ASTA PUBBLICA art. 9 Procedimento e bando di gara art. 10 I metodi CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA art. 11 Procedimento art. 12 Il bando di gara art. 13 Domande di partecipazione art. 14 La prequalificazione dei concorrenti art. 15 L'invito alla licitazione privata art. 16 Le Associazione temporanee d'impresa ed i Consorzi art. 17 L'offerta art. 18 Modalità per l'invio delle offerte art. 19 Tornate di gara art. 20 Le modalità della gara art. 21 Aggiudicazione art. 22 Comunicazione all'impresa aggiudicataria art. 23 La pubblicazione dell'esito delle gare art. 24 Norme di garanzia CAPO V L'APPALTO CONCORSO art. 25 Definizione art. 26 Bando, avviso ed invito alla gara art. 27 Le procedute di gara art. 28 Aggiudicazione
2 CAPO VI LA CONCESSIONE art. 29 Definizione art. 30 La concessione di sola costruzione art. 31 La concessione di costruzione ed esercizio art. 32 Concessione di servizi CAPO VII LA TRATTATIVA PRIVATA art. 33 Commissione per la trattativa privata art. 34 Modalità di applicazione art. 35 Lavori, forniture e servizi eseguibili con procedura semplificata art. 35 bis Procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi art. 36 Albo dei fornitori art. 37 Capitolato di oneri CAPO VIII IL CONTRATTO art. 38 Stipulazione dei contratti art. 39 Documentazione antimafia art. 40 Deposito spese contrattuali art. 41 Cauzione art. 42 Autorizzazione all'acquisto di beni art. 43 Alienazioni art. 44 Forme di stipulazione dei contratti art. 45 Adempimenti per la stipulazione dei contratti art. 46 Termine art. 47 L'Ufficiale rogante art. 48 Trattamento fiscale art. 49 L'interpretazione dei contratti art. 50 La cessione del contratto - Recesso art. 51 Subappalto e cottimo art. 52 Consegna dei lavori art. 53 Variazioni all'opera art. 54 I termini di esecuzione art. 55 Prezzo - Modalità di pagamento art. 56 Liquidazione della spesa art. 57 Direzione dei lavori art. 58 Vigilanza sulla realizzazione dell'opera art. 59 Il collaudo art. 60 Elenco provinciale dei collaudatori - Commissione di collaudo art. 61 Responsabilità del funzionario CAPO IX SERVIZIO DI ECONOMATO art. 62 La normativa CEE art. 63 Albi provinciali - Anagrafe degli appalti art. 64 Entrata in vigore art. 65 Modifiche legislative
3 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI ART. 1 Ambito di applicazione 1. Fermo restando quanto disposto dalle norme CEE, statali, regionali e dallo Statuto, sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i contratti tra la Provincia e terzi volti a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali. 2. In particolare sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento: a. gli incarichi conferiti a legali in ordine a processi o per l'acquisizione di parere, a notai per atti commissionati dalla Provincia nonché ad eventuali arbitri; b. gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n, 241; c. gli atti di cessione volontaria di cui all'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; d. le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti; e. le concessioni di autoservizi di linea relativi al trasporto pubblico extraurbano su gomma. 3. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento tutti gli altri rapporti contrattuali in cui non sia prevista una valutazione comparativa dei soggetti terzi contraenti - Convenzioni su attività di tipo professionale - ad eccezione delle ipotesi in cui, ai sensi del presente Regolamento, sia possibile il ricorso alla trattativa privata quale metodo di scelta del contraente. ART. 2 Pubbliche gare 1. L'individuazione della controparte, per l'affidamento di appalti di lavori, forniture, servizi e concessioni è subordinata all'espletamento di una gara, nella forma dell'asta pubblica o della licitazione privata o dell'appalto concorso o della trattativa privata, salve le eccezioni previste dal presente Regolamento. ART. 3 Commissioni di gare per l'asta pubblica e la licitazione privata 1. La Commissione di gara costituiscono ad ogni effetto di legge, di Regolamento, di bando e di capitolato il soggetto preposto alla gara e sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle proprie competenze, limitatamente alla fase di gara; Le Commissioni adempiono alle loro funzioni collegialmente con la presenza di tutti i membri e decidono a maggioranza. 2. La Giunta costituisce, di volta in volta, le Commissioni di gara che saranno formate ciascuna di tre o cinque membri e precisamente: - dal Dirigente del Settore interessato o, in caso di assenza o impedimento, da un Dirigente di Unità operativa del Settore medesimo, con funzioni di Presidente; - da due o quattro esperti, anche esterni all'amministrazione, con specifica competenza. Assiste un funzionario del Settore Appalti e contratti in qualità di Segretario. 3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. ART. 4 Commissioni di gara per l'appalto concorso 1. La Giunta costituisce, di volta in volta, le Commissioni di gare che saranno formate ciascuna di sette o nove membri e precisamente:
4 a. dal Dirigente del Settore interessato o, in caso di assenza o impedimento, da altro Dirigente di Settore, con funzioni di Presidente; b. da due Consiglieri provinciali, di cui uno della minoranza; c. da quattro o sei tecnici scelti tra i Docenti universitari, Dirigenti di Enti pubblici o Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Collegi ed Ordini, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso. Assiste un funzionario del Settore Appalti e contratti in qualità di Segretario. 2. La Commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione. 3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti. 4. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione dell'appalto concorso. Il parere della commissione non è vincolante per l'amministrazione che può procedere alla non aggiudicazione della gara con adeguata motivazione. 5. Il parere della Commissione non è vincolante per l'amministrazione che può procedere alla non aggiudicazione della gare con adeguata motivazione. 6. La Giunta stabilisce l'indennità da corrispondere ai Commissari. da definirsi all'atto della costituzione della Commissione. ART. 5 La fase deliberativa 1. Per procedere alla formazione di qualsiasi contratto, gli organi collegiali dell'ente, a seconda della propria competenza, adottano apposite deliberazioni, nelle quali manifestano la volontà dell'ente stesso, indicando, oltre l'oggetto, la forma, le condizioni generali o particolari nonché il Piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, il fine che si vuole perseguire e le modalità di scelta del contraente. 2. Salvo che nelle deliberazioni di cui al comma precedente non si dia motivato conto della insussistenza della necessità di procedervi, l'organo deliberante approva altresì il testo del capitolato speciale che dovrà essere allegato al bando di gara e, se previsto, all'invito.. 3. Per ogni appalto di opera pubblica, dovrà essere predisposta la documentazione tecnico-economica, con documentazione grafica, comprese le prove penetrometriche e relative relazioni per il progetto delle fondazioni per le opere edili ed industriali: La documentazione dovrà essere corredata dai visti, dalla autorizzazioni e dai parere prescritti come preliminari dell'approvazione e dovrà rispettare le prescrizioni di legge sull'individuazione complessiva della spesa, anche se l'esecuzione di lavori sia prevista per lotti. Tutti i progetti, infine, dovranno contenere l'indicazione che le aree o le strutture interessate dai lavori sono disponibili e che l'intervento da realizzarsi sia conforme alle previsioni di Piano regolatore.. 4. Gli atti e documenti di cui ai commi precedenti debbono essere depositati presso l'ufficio Appalti e contratti prima che sia indetta la gara ovvero prima che siano deliberati i soggetti che si intende invitare a parteciparvi. Nelle procedure di scelta del contraente diverse dall'asta pubblica, essi devono essere allegati all'invito ed in ogni specie di procedura di scelta del contraente essi devono essere rilasciati in copia a chi ne faccia richiesta, in tempo utile per consentire la partecipazione alla gara o la formulazione della richiesta di esserne invitati. ART. 6 Competenze degli organi collegiali della Provincia 1. Il Consiglio, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
5 a. i programmi annuali e pluriennali e le eventuali varianti degli appalti delle opere e delle forniture ed i relativi Piani finanziari con l'esatta individuazione ed il relativo importo; b. le variazioni all'ordine delle priorità fissate nei programmi che si rendono necessarie nel corso dell'anno su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazione degli Uffici competenti; c. progetti e relativi Piani finanziari per appalti di opere non previste; d. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, locazioni, appalti e concessioni che non sono previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari; e. gli appalti dei pubblici sevizi, la partecipazione dell'ente a Società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f. assunzione di mutui o varianti di bilancio per nuovi finanziamenti non previsti al primo punto; g. locazioni di immobili di proprietà provinciale e comodati. Il completamento di opere già iniziate e gli interventi per la funzionalità e manutenzione ordinaria delle opere sono considerati prioritari. 2. La Giunta è organo esecutivo dei programmi e degli indirizzi del Consiglio e di gestione dell'ente. Le sue attività costituiscono il presupposto e la condizione per la concreta realizzazione dell'attività dell'ente. Essa provvede ai seguenti atti: a. appalti e concessioni previsti negli atti fondamentali del Consiglio; b. affidamento di incarichi di progettazione, nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento; c. acquisto di immobili e relativi atti preparatori e definitivi per la realizzazione di opera pubblica prevista espressamente, con la relativa ubicazione, in atti del Consiglio; locazione di immobili e comodati; d. adempimenti relativi all'affidamento degli appalti di lavori e forniture inclusi quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria egli immobili dell'ente; e. approvazione dei progetti esecutivi dei lavori; f. approvazione dell'elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse, fornendo per queste adeguata motivazione; del verbale di conferimento, conferma, correzione e annullamento di aggiudicazione e dello schema di contratto; delle perizie suppletive; del certificato di regolare esecuzione e dell'atto di collaudo; g. definizione delle eventuali controversie insorte con l'appaltatore. h. provvedimenti urgenti e d'improrogabile necessità. 3. La Giunta presenta ogni sei mesi al consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione dei contratti. ART. 7 La ricerca del contraente appaltatore 1. Nella ricerca del contraente imprenditore, la Provincia, nel rispetto della normativa CEE, ovvero in quelle analoghe direttive CEE che, pur non essendo ancora formalmente recepite con leggi dello Stato, sono immediatamente operanti nell'ordinamento giuridico italiano perché dotate di efficacia esecutiva, nazionale e regionale, tiene sempre presente i seguenti criteri: - accertata idoneità tecnica e morale dei contraenti; - massima concorrenzialità tra i contraenti, preceduta da ampia pubblicità. 2. Ove possibile, deve essere evitato il frazionamento in più contratti per le forniture strumentali di beni e servizi dello stesso genere. CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE ART. 8 Le gare - Norme generali
6 1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti: - pubblici incanti o asta pubblica; - licitazione privata; - appalto-concorso; - trattativa privata. 2. Per opere od iniziative di particolare valore tecnico-scientifico e culturale, la Provincia può ricorrere al "concorso di idee", inteso a fornire un piano od un progetto selezionato da apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi in sede d'indizione del concorso, in base ad una gara con o senza assegnazione di premi. 3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti partecipanti al "concorso di idee" non potranno prendere alcuna parte, né in proprio, né quali legali rappresentanti, amministratori, associati, raggruppati, legati da mandati di consulenza, ovvero dipendenti, nelle successive gare per la aggiudicazione dei lavori o degli appalti di fornitura di beni o di servizi, con riferimento alla realizzazione dei progetti oggetto del "concorso di idee", anche se trattasi di realizzare progetti diversi da quello da loro predisposto per il "concorso di idee". Qualora, in sede di gara di appalto, la Provincia accerti che il divieto non è stato osservato, il soggetto offerente è escluso dalla gara e l'eventuale sopravvenuta aggiudicazione è annullata di ufficio. CAPO III ASTA PUBBLICA ART. 9 Procedimento e bando di gara 1. L'asta pubblica per appalti di lavori, forniture e servizi, costituisce il procedimento con il quale la Provincia rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore, sotto il profilo del massimo ribasso. 2. Le fasi del procedimento di asta pubblica con le seguenti: a. deliberazione a contrattare che approva il bando di gara e la sua pubblicazione; b. ammissione dei concorrenti; c. effettuazione dell'incanto; d. aggiudicazione dell'asta. 3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara. 4. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti. 5. La pubblicazione dell'avviso di gara per appalti di lavori, forniture e servizi, deve in ogni caso osservare le leggi vigenti relative a modalità e termini della pubblicazione obbligatoria. Fatti salvi gli adempimenti obbligatori di legge, le forme di pubblicazione sono individuate nella deliberazione della Giunta, la quale da le opportune disposizioni al Dirigente del Settore Appalti e Contratti, La Giunta stabilisce l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionali sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'ufficio Contratti. ART. 10 I metodi 1. L'asta pubblica può essere effettuata tramite uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti. 2. Il Presidente della Commissione di gara, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara; Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate, l'asta deve
7 rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte, E' dichiarata deserta ove non siano state presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che la Provincia abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 3. Quando l'importo a base d'asta per appalti è uguale superiore a 5 milioni di ECU, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandate postali indirizzate alla Provincia e le stesse devono pervenire all'ufficio Protocollo entro le ore 12 del giorno precedente la gara, Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Le deliberazioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta dopo le valutazioni delle offerte presentate e sono comunicate a tutti i concorrenti ammessi. CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA ART. 11 Procedimento 1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano tutte le ditte che, avendone fatta richiesta, possiedono i requisiti previsti dal bando, salvo i limiti di legge. La Provincia si avvale nei casi previsti dalla legge della possibilità di prevedere il numero minimo e massimo entro i quali ricollocherà il numero della imprese che si intendono invitare, facendone menzione nel bando di gara. Il numero minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello massimo pari a ventuno. 2. La Provincia, su proposta degli Uffici, stabilisce il metodo di aggiudicazione, ai sensi delle norme vigenti. La proposta degli Uffici non è vincolante. 3. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalla disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti: a. adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara; b. pubblicazione dell'avviso di gara; c. presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti; d. diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara; e. invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti; f. procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione. ART. 12 Il bando di gara 1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza di quanto stabilito dalla vigente normativa. I contenuti sono stabiliti parimenti in conformità alla vigente normativa ed in relazione all'importo della licitazione. 2. Quando, nell'osservanza delle vigenti disposizioni le legge, si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa in termini sia di prezzo che di fattori qualitativi, temporali e di modalità di prestazione, questi ultimi sono specificati nel bando e posti i ordine decrescente di rilevanza, con attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio-coefficente assegnato al migliore prezzo. 3. Il bando di gara è firmato dal Presidente della Provincia o suo delegato e controfirmato dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti. 4. Quanto alle modalità e termini per le pubblicazioni dell'avviso di gara, si richiama il precedente art. 9, comma L'Ufficio Contratti predispone, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni: - oggetto ed importo dell'appalto; - numero delle ditte partecipanti;
8 - ditte aggiudicatarie; - condizioni di aggiudicazione. L'elenco viene trasmesso alla Giunta ed ai capi Gruppo consiliari. ART. 13 Domande di partecipazione 1. Dopo la pubblicazione dell'avviso di gara, le imprese possono inoltrare domanda per partecipare alla licitazione privata. 2. La domanda deve: a. essere redatta in carta da bollo di valore competente o egli altri modi previsti dalla legge; b. contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bandi di gara, in modo chiaro e inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece; c. eventuali correzioni ed integrazioni devono essere effettuate in forma chiara, comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza. 3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal bado di gara, in originale od in copia autentica. I documenti prodotti devono essere in data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti, si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda. La domanda deve essere inviata con allegati i documenti mediante lettera A.R. indirizzandola alla Provincia - Ufficio Protocollo, che ne cura la conservazione, rispondendone direttamente tramite il proprio Dirigente. 4. Il termine fissato dal bando entro cui l'istanza di ammissione alla licitazione deve pervenire al Protocollo della Provincia è perentorio. Esso viene reperito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine il bollo postale di spedizione del plico. ART. 14 La prequalificazione dei concorrenti 1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata con deliberazione della Giunta, dopo istruttoria da parte degli Uffici e l'esame dell'apposita Commissione, nominata di volta in volta dal Presidente, la quale valuta altresì il bando e l'avviso di gara. 2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso della Provincia o da provvedimenti adottati dalla Giunta per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali. 3. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Dirigente del Settore Appalti e Contratti cura l'istruttoria della proposta di deliberazione, Per le ditte da escludere, devono essere specificatamente indicati i motivi. 4. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., indicando con la stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato. ART. 15 L'Invito alla licitazione privata 1.. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono spediti simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale, sottoscritti dal Presidente della Provincia o Assessore delegato e la loro spedizione è curata dall'ufficio Contratti; IL termine per la presentazione dell'offerta deve essere congruo e non può essere inferiore a venti giorni liberi, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
9 decorrenti dalla data della lettera di invito, salvo i casi di ricorso alle procedure d'urgenza motivati dalla Giunta. 2. Per le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di ECU, gli inviti devono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine, la Provincia è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le altre licitazioni private non è previsto alcun termine di validità della procedura di pubblicazione. 3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire all'ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che pervenissero dopo la scadenza fissata nell'invito non sono ammesse alla gara. 4. La lettera di invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta., a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza della cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, con indicazione chiara e tassativa di quali siano i documenti la cui mancanza, incompletezza o irregolarità formale determinano l'esclusione dalla gara. La lettera di invito deve altresì specificare quali requisiti possano essere dichiarati, in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15, salvo essere debitamente documentati in caso di aggiudicazione. Se manchi qualsivoglia specificazione del genere, si intende espressamente esclusa l'applicazione della citata legge 4 gennaio 1968 n Nella lettera di invito è inoltre specificato: a. il metodo con il quale viene tenuta la gara; b. l'ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione; c. il termine per la ricezione delle offerte, l'esatto indirizzo a cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi; d. le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la cassa depositi e prestiti; e. elenco dettagliato di tutta la documentazione richiesta. ART. 16 Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi 1. Le imprese possono partecipare anche in forma temporaneamente ed appositamente raggruppata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare Istituto. E' inammissibile la contemporanea partecipazione alla gara in forma singola ed associata o raggruppata od eventualmente attraverso consorzio d'imprese. 2. Il raggruppamento temporaneo di imprese non può costituirsi in momento successivo a quello della presentazione delle offerte. 3. Ciascuna Impresa associata deve essere iscritta all'albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altre atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese. 4. Le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti della Provincia. ART. 17 L'offerta 1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentanti dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece.
10 2. Essa deve indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara. 3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per la Provincia, fatte salve le diverse specifiche previsioni di legge. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta. 4. L'offerta è segreta, redatta in carta bollata e deve essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, pena l'esclusione dalla gara. ART. 18 Modalità per l'invio delle offerte 1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomodata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo le stesse siano espressamente consentite dall'invito e dalla legge, comporta l'esclusione dalla gara. 2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta deve essere chiuso e sigillato, pena l'esclusione dalla gara, mediante l'apposizione di un'impronta, con ceralacca, del timbro o della firma dell'offerente sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. 3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare. ART. 19 Tornate di gara 1. Nel caso che l'amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato. 2. La documentazione è allegata all'offerta relativa all'appalto di importo più elevato, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo. ART. 20 Le modalità della gara 1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede provinciale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico. 2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, a disposizione dei presenti. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi. 3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara, procede all'apertura dei pliche, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le imprese ammesse, la documentazione viene affidata al membro segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
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