Regolamento per le sale giochi nel territorio comunale

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1 Regolamento per le sale giochi nel territorio comunale approvato con atto consiliare n. 13 del 2 aprile 2012 in vigore dal 14/5/2012

2 Regolamento per le sale giochi nel territorio comunale Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, da ora semplicemente regolamento, si intende per: a) TUEL, D. Lgs. 267/ testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; b) TULPS, il testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; c) Reg. TULPS, - il R.D. 6 maggio 1940, n. 635; d) Monopoli, l Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS); e) sale giochi, uno o più locali funzionalmente collegati e destinati all intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici ed elettronici di svago e da giochi di abilità il cui premio può consistere nella ripetizione di una partita per non più di tre volte nonché apparecchi automatici da trattenimento (jukebox, cine-box e simili); f) titolare, la persona intestataria delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.; g) gerente responsabile, persona sempre presente in orario di apertura dell esercizio e che è responsabile di ogni evento che vi si verifica; h) giochi o apparecchi leciti, quelli elencati nei commi 6, 7 e 7-bis dell art. 110 del TULPS; la loro installazione è consentita unicamente presso gli esercizi assoggettati a licenza ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS; i) giochi vietati, i giochi leciti non utilizzabili dai minori degli anni 18; j) giochi d azzardo, giochi in cui 1) si scommette denaro o un oggetto di valore; 2) la scommessa è irreversibile (cioè, una volta fatta la puntata non è più possibile ritirarla); 3) il risultato del gioco dipende principalmente dalla fortuna, ossia dal caso. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati per i giochi leciti, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato; k) gioco delle carte l) edifici di civile abitazione, unità immobiliari destinate ad un uso privato, componenti di un edificio con caratteristiche abitative; m) luoghi sensibili, le scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi destinati al culto e annessi, impianti sportivi sia pubblici che privati; n) sorvegliabilità, caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento l attività di sorveglianza da parte delle autorità competenti. Art. 2 - Ambito e finalità del regolamento 1. Il regolamento dà attuazione al TULPS con riguardo agli articoli 86 (licenze di pubblica sicurezza), 110, comma 6 (sale giochi). Ed inoltre alle seguenti altre disposizioni in materia: a) Decreto Interdirettoriale (Ministero dell economia e delle finanze) del 27 ottobre 2003; b) Legge n.220 (Finanziaria 2011); c) Decreto Interdirettoriale (Ministero dell economia e delle finanze) del 18 gennaio 2007; d) legge 241/1990, art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività SCIA); e) D. Lgs. 59/2010 (attuazione della cd. Direttiva comunitaria Bolkenstein ) che esclude (art. 1) in via generale la possibilità di contingentamenti per qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale ; f) Decreto 5 aprile 2011 del Ministero dell Economia e delle Finanze: "Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro (cd. filiera del gioco lecito);

3 g) Legge regionale n. 29/2007, art. 9 (attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione); h) Corte Costituzionale sentenza n. 300 del 9 novembre In tutto ciò, il regolamento si propone anche di arginare la sempre più frequente degenerazione patologica del gioco d azzardo che porta a ricadute negative sulla collettività sia in termini di ordine e sicurezza pubblici sia sul piano socio-sanitario per la conseguente dipendenza. 3. Il regolamento disciplina l apertura, il trasferimento, le modificazioni e le cessazioni delle attività esercitate in locali specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti. Ed inoltre: a) l accesso limitato agli apparecchi da parte delle fasce di utenza più a rischio, b) la pubblicità all interno di ogni esercizi, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall uso per soggetti psicologicamente deboli. 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento e in possesso della licenza di pubblica sicurezza, quali: a) esercizi pubblici, alberghi e strutture ricettive; b) circoli privati che svolgono attività riservate ai soli associati; c) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita; d) sale destinate al gioco del bingo. Art. 3 - Durata ed efficacia delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni e le comunicazioni in materia di sale giochi sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati. 2. Le procedure finalizzate all apertura delle sale giochi sono efficaci se il titolare: a) è in possesso dei nulla osta rilasciati dai Monopoli sugli apparecchi installati; b) sono state regolarmente pagate le imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati; c) ha la tabella dei giochi proibiti. 3. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi, la SCIA, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute espose nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Art. 4 - Documentazione necessaria per l apertura 1. Chi è interessato ad aprire una sala giochi deve farne apposita richiesta allegando a pena di inammissibilità i seguenti documenti originali: a) planimetria di zona con ubicazione dei locali, b) n. 2 planimetrie dei locali con descrizione della distribuzione/utilizzo della superficie, c) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti morali, d) dimostrazione della disponibilità locali per l attività di sala giochi, e) superamento delle barriere architettoniche, f) disponibilità di parcheggi privati per la clientela pari ad un posto auto ogni slot-machine dell esercizio; il parcheggio deve risultare ad una distanza dall esercizio non superiore ai 100 m lineari; g) relazione tecnica relativa all impatto acustico dell attività; h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza antincendio e di gestione emergenza, i) schema e autorizzazioni dell impianto di videosorveglianza interno. 2. Il richiedente deve essere iscritto nell elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro. Art. 5 - Utilizzo degli apparecchi 1. Il titolare è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi: a) ai minori di anni 15 non accompagnati da un esercente la potestà o un parente di secondo grado maggiorenne; b) ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi;

4 c) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 6, del TULPS. Art. 6 - Obblighi del titolare 1. All ingresso della sala giochi devono essere esposti a) un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi. b) un cartello per la limitazione dell età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. 2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, a) i valori relativi al costo della partita, b) le regole del gioco c) la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. d) il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 per i giochi di cui all art. 4, comma 1/c. 3. Nel locale devono essere esposte in maniera visibile a) l autorizzazione di Pubblica sicurezza b) la segnalazione certificata di inizio attività c) la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato. 4. E fatto divieto al titolare pubblicizzare l attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando i termini casinò, slot machine o simili che richiamano il gioco d azzardo. 5. Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne sono scritte in lingua italiana. Anche quando siano utilizzate lingue straniere, alla lingua italiana è dato il primo posto con caratteri più appariscenti, e questi testi devono rispettare fedelmente il significato di quanto eventualmente scritto in lingua straniera. 6. La inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione. Art. 7 Ubicazione delle sale giochi 1. Nel rispetto dei generali principio di libera circolazione dei beni e dei servizi nonché della libera concorrenza tra operatori, si dispongono alcune restrizioni circa la ubicazione delle sale giochi, allo scopo di: a) salvaguardare la tutela del territorio comunale, b) garantire la piena accessibilità ai luoghi sensibili senza interferenze sui soggetti più deboli, c) tutelare il diritto delle persone alla quiete nelle loro abitazioni, d) prevenire situazioni che possono mettere a repentaglio la sicurezza pubblica in seguito al concentramento di individui dediti al gioco. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi esercizi o il trasferimento di sede di quelli esistenti, il territorio comunale è suddiviso, sensi dell art. 2, comma 7, del vigente codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992, in n. 3 categorie: centro storico (1^ categoria), centro abitato del capoluogo (2^ categoria) e tutte le altre zone (3^ categoria), secondo quanto risultante dalla deliberazione di G.C. n. 70 del Non si rilasciano nuove autorizzazioni per sala giochi all interno del centro storico cittadino. Il trasferimento di sede può avvenire esclusivamente all'interno di ciascuna zona o da zona interna a zona esterna. 4. L ampliamento della superficie della sala giochi già esistente è consentito a condizione che non superi complessivamente i mq. 250, misurata come indicato all art. 8, comma 3/a. 5. Queste disposizioni non si applicano, in quanto soggette a speciali norme di settore, alle agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive e agli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione di pubblica sicurezza. Art. 8 - Caratteristiche strutturali della sala giochi 1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco la distanza minima della sala giochi dai luoghi sensibili è di 1000 (mille) metri circolari dagli stessi.

5 2. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione 3. La sala giochi deve avere le seguenti caratteristiche: a) avere una superficie non inferiore a 100 mq e non superiore a mq 250, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: sala gioco delle carte, uffici o magazzino, attività complementari; b) non deve essere ubicata in edifici di civile abitazione o confinante con questi; c) i locali non devono avere barriere architettoniche sia con riguardo all accessibilità che per ogni altra norma in materia; d) deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap; e) soddisfare i rapporti aereo illuminanti previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e i requisiti di isolamento acustico previsti dalla normativa vigente; f) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini. 4. Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte; ne è comunque interdetto l uso quando ciò può turbare la pubblica quiete. Art. 9 Somministrazione di alimenti e bevande e attività complementari 1. Nella sala giochi è consentita, oltre alla installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare. La superficie ove viene svolta la somministrazione non deve essere superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività di sala giochi. 2. L'attività di somministrazione deve svolgersi all'interno al locale e non deve comunicare direttamente sulla pubblica via, né essere pubblicizzata all esterno. 3. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi. 4. Non è consentito apportare alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande. 5. In tali esercizi è esclusa l attività di ristorazione. 6. E vietata: a) la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari; b) la somministrazione di bevande aventi alcolico superiore a 21% del volume. 7. E consentita la installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate. 8. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere trasformati in sale gioco se non previa riconsegna della licenza. Art Condizioni per l apertura 1. Il titolare designa un gerente responsabile che attraverso la sua costante presenza risponde del buon funzionamento della sala; in sua assenza la sala non può essere aperta qualora non sia sostituito da altra persona competente previo avviso scritto al Comando di Polizia locale. 2. In particolare il gerente: a) vigila in permanenza sul locale e sull'esercizio degli apparecchi; b) si adopera per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine e della quiete all'interno dei locali; c) mette a disposizione delle autorità competenti le registrazioni di videosorveglianza. Art Disciplina del gioco delle carte 1. Il gioco delle carte nei locali in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza a) è soggetto a SCIA,

6 b) può essere praticato solo in apposite sale a ciò destinate ed attrezzate, distinte da ogni altro tipo di gioco, c) nella sala deve essere apposta in maniera ben visibile la tabella dei giochi leciti vidimata dal Questore con ben evidenziati i giochi considerati proibiti; il titolare vigila affinché gli avventori rispettino le norme di legge e non pratichino giochi d azzardo. 2. Le superfici dei locali strettamente e durevolmente destinati al gioco delle carte non son conteggiate come superficie locale sala giochi, ma si sommano alle altre superfici ai fini della conformità dei titoli abilitativi riguardanti la destinazione d uso. Art Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazione delle norme del presente regolamento sono disciplinate dalla legge n. 689/ modifiche al sistema penale, e sono le seguenti: a) dell art. 5, comma 1, lettere a) e b): da 50,00 a 500,00 (da 25 a 500); b) dell art. 5, comma 1, lett. c): da 500,00 a 1.000,00 oltre alla chiusura dell esercizio commerciale del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a 15 giorni. La sanzione è applicata dall ufficio regionale dei Monopoli (art. 1, comma 70, legge n.220) ; c) dell art. 6: da 50,00 a 500,00 (da 25 a 500); d) degli articoli 8, 9, 11: da 50,00 a 500,00 (da 25 a 500). 2. In caso: a) di violazioni relative ai precedenti punti a), b) e c) può essere disposta la sospensione dell autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dal regolamento; b) di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni. 3. Alle violazioni dell art. 110 del TULPS e successive modifiche e dal Decreto Interdirettoriale del 18 gennaio 2007 si applicano le sanzioni previste ai commi 8 bis, 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 e 11 dello stesso art. 110 TULPS. 4. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9 del TULPS è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi in caso ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell art.8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la licenza è revocata. Art. 13 Vigilanza e controllo 1. Le forze dell ordine sono incaricate di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei propri addetti possono in ogni momento: a) ispezionare la sala a qualsiasi ora; b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali; c) far sgomberare la sala se si verificano disordini. Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione; dalla stessa data è abrogato il regolamento per le sale giochi come risultante da ultimo nel testo approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 123 del 6/10/1995.

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