GIUNTA PROVINCIALE DI BIELLA Seduta del 29/11/2005
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1 GIUNTA PROVINCIALE DI BIELLA Seduta del 29/11/2005 ATTO n. 426 OGGETTO: Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento dell attività di controllo impianti termici. Proroga del termine stabilito all art. 12 dell accordo sottoscritto in data 08/08/2005. LA GIUNTA PROVINCIALE Premesso che: - le Province, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera c), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici coordinato, ai sensi dell'art. 53, lettera d), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, con il controllo delle emissioni atmosferiche nelle attività produttive e terziarie; - i controlli sono svolti, sulla base di specifici accordi, con il supporto tecnico scientifico dell'a.r.p.a. secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.R. n. 44/2000; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.; - i controlli, ai sensi del comma 18 dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/1993, come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 551/99, devono essere effettuati con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, fatti salvi i controlli a campione degli impianti oggetto di autodichiarazione; Vista la D.G.R. 23/05/2002 n Indirizzi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, nonché allo svolgimento dei compiti da espletarsi da parte dell'a.r.p.a. in modo integrato, nella quale viene indicata l A.R.P.A. come supporto tecnico scientifico all'espletamento delle funzioni di controllo previste in capo alle Province ai sensi dell'art. 38 della L.R. 44/2000 e viene approvato, a titolo meramente esemplificativo e non vincolante, lo schema di accordo-tipo regolante i rapporti tra le Province piemontesi e l'a.r.p.a. per lo svolgimento dell'attività di controllo degli impianti termici e lo schema di regolamento per l'esecuzione dei controlli del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici; Vista la L.R. 07/10/2002 n. 23 Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79, nella quale all art. 3 comma 1 lett. e) viene concessa alle Province la facoltà di prevedere l autocertificazione anche per gli impianti civili di potenza superiore ai 35 kw; Considerato che: - la Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 466 del 26/11/2002 ha stabilito che 1
2 la presentazione delle autodichiarazioni sia consentita permanentemente per i bienni successivi a decorrere dal biennio , agli impianti termici civili di qualsiasi potenzialità nominale del focolare e ha dato mandato al Dirigente del Settore di concordare con l A.R.P.A. un nuovo accordo per lo svolgimento dell'attività di controllo degli impianti termici; - il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 6 del 24/01/2003 ha adottato il Regolamento provinciale per l esecuzione dei controlli del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ; - con Determinazione Dirigenziale n. 764 del 03/03/2005 è stato formalmente approvato l Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti termici ; ai sensi dell art. 12 tale Accordo si intende valido fino a novembre 2005; - con medesima Determinazione è stato stabilito che le spese previste per l esecuzione delle verifiche troveranno copertura finanziaria ai Capitoli: per gli impianti non autodichiarati; per gli impianti autodichiarati; - in data 08/08/2005 è stato formalmente sottoscritto l Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività di controllo degli impianti termici; Ritenuto necessario procedere, fino alla fine della campagna autodichiarazione impianto termico biennio , con scadenza al 31/12/2006, all esecuzione dei controlli sugli impianti termici di competenza della Provincia di Biella, questa Amministrazione intende prorogare l Accordo con A.R.P.A. fino alla data del 31/12/2006; Dato atto che le spese previste per l esecuzione delle verifiche troveranno copertura finanziaria ai Capitoli: per gli impianti non autodichiarati; per gli impianti autodichiarati; Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri quali risultano apposti sull allegato alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, da parte del Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura per quanto attiene alla regolarità tecnica e del Dirigente del Settore Economico Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile; A voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese DELIBERA Per le motivazioni di cui in premessa: 1. di fare salve tutte le condizioni contrattuali stabilite tra le parti con l Accordo richiamato in premessa ed allegato in copia al presente provvedimento, qualora non in contrasto con il presente atto; 2
3 2. di approvare lo schema di Atto aggiuntivo all accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. Piemonte per lo svolgimento dell'attività di controllo degli impianti termici. Proroga della durata dell accordo, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si conviene di prorogare il termine stabilito all art. 12 dell accordo di cui sopra fino al 31/12/2006; 3. di dare mandato al Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura di provvedere alla redazione di tutti gli atti conseguenti al presente. Indi, con votazione unanime, la presente deliberazione, stante l'urgenza di procedere alla proroga dell Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento dell attività di controllo impianti termici in scadenza al 30/11/2005, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/
4 ACCORDO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI BIELLA E L A.R.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PREMESSO CHE - Le Province, ai sensi dell art. 31, comma 3, lett. c), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici coordinato, ai sensi dell art. 53, lett. d), della L.R. n. 44 del 26 aprile 2000, con il controllo delle emissioni atmosferiche nelle attività produttive e terziarie. - I controlli sono svolti, sulla base di specifici accordi, con il supporto tecnico scientifico dell A.R.P.A. secondo quanto previsto dall art. 38 della L.R. 44/00. -I controlli, ai sensi del comma 18 dell art. 11 del D.P.R. 412/93, come sostituito dall art. 13 del D.P.R. 551/99, devono essere effettuati con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti. TRA La Provincia di Biella, C.F , con sede legale e domicilio fiscale in Biella, Via Quintino Sella n. 12, rappresentata dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura Dott. Giorgio Saracco, nato a Biella il , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dello stesso Ente, E L Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A.), p.i , con sede in Torino, Via della Rocca n. 49, rappresentata, ai sensi della delega di cui al Decreto del Direttore Generale A.R.P.A. n. 272 del , dal Direttore Amministrativo Dott. Antonello Paolo Zaccone, nato ad Alessandria il 15 ottobre 1963, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell Agenzia in Via della Rocca, 49, Torino, il quale agisce per quanto infra contenuto in esecuzione del D.D.G. n. _ del _, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 1. ATTIVITA' DELL'A.R.P.A. NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUGLI IMPIANTI TERMICI. Ai sensi dell art. 38 della L.R.44/00, l'a.r.p.a. Piemonte effettuerà in nome e per conto 4
5 delle Provincia di Biella le seguenti prestazioni: a) controllo dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione, degli impianti termici -centralizzati o autonomi- funzionali agli edifici situati nel territorio della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla legge 10/1991, al D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, alla L.R. 44/2000 e le norme tecniche UNI vigenti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza; b) trattazione degli esposti inoltrati con riferimento al D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99; c) trasmissione mensile alla Provincia di Biella di idonea documentazione riportante lo stato di attuazione delle procedure di controllo e dei rilievi effettuati; d) verifica, secondo la norma UNI 5364, della temperatura dei diversi ambienti delle singole unita' immobiliari ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall art. 1 del D.P.R. n. 551/1999) e 9, comma 7, del D.P.R. n. 412/1993; e) misurazione della concentrazione di ossidi di azoto (NO X ), contestualmente ai controlli sugli impianti termici di cui alla lettera a). Qualora non fosse possibile censire tutti gli impianti esistenti in un determinato territorio, sarà cura della Provincia di Biella adottare apposito provvedimento affinché i cittadini tenuti all'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, dichiarino su un apposito modulo all'uopo predisposto la proprietà e le caratteristiche dell'impianto. 2. SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI Ai sensi del comma 20 dell art. 11 del D.P.R. 412/1993, come sostituito dall art. 15 del D.P.R. 551/99, dovranno essere effettuati annualmente controlli a campione almeno sul 5% degli impianti, scelti fra quelli per i quali sia pervenuta nel biennio precedente a quello in cui si effettua il controllo l autodichiarazione di avvenuta manutenzione, al fine del riscontro della veridicità della autodichiarazione stessa. Saranno comunque soggetti a controllo tutti gli impianti per i quali questa dichiarazione risulti omessa nel biennio precedente a quello in cui si effettua il controllo o si evidenzino situazioni di non 5
6 conformità alle norme vigenti. I criteri di selezione degli impianti autodichiarati da sottoporre a controllo saranno concordati tra la Provincia e l'a.r.p.a., sulla base di regole di rappresentatività, ferma restando la verifica complessiva degli impianti nel caso di edifici condominiali e il rispetto di quanto stabilito dal comma 20 dell art. 11 del D.P.R. 412/1993, come sostituito dall art. 15 del D.P.R. 551/99. I controlli sugli impianti non auto dichiarati saranno effettuati dall A.R.P.A. sulla base delle metodologie concordate con la Provincia aventi come obbiettivo l individuazione di tutti gli impianti da sottoporre a verifica. L Arpa, pertanto, è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, quando tale inosservanza derivi da incompletezza o inesattezza di elenchi forniti dalla Provincia. L A.R.P.A. trasmetterà alla Provincia di Biella, con scadenza mensile, documentazione cartacea relativa ai risultati dei controlli effettuati, qualunque sia il loro numero. 3. CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E FORNITURE Nell ambito delle attività istituzionali di cui al punto 1 per le prestazioni o forniture onerose spettano all A.R.P.A. i seguenti corrispettivi: a) euro 30 per impianto termico con potenza nominale inferiore a 35 kw; b) euro 50 per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 kw e 60 kw; c) euro 75 per impianto termico con potenza nominale superiore a 60 kw ed inferiore a 116 kw; d) euro 100 per ogni impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 116 kw ed inferiore a 232 kw; e) euro 150 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 232 kw ed inferiore a 350 kw; f) euro 206 per impianto termico con potenza nominale uguale o superiore a 350 kw; g) euro 51 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo; h) euro 75 per il servizio (da fornire su richiesta dell'utente) di verifica della 6
7 temperatura dell aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93; i) euro 1 più costi postali (pari a circa 3,00 euro) a titolo di rimborso spese per avviso di visita di controllo all'utente e relativa gestione; j) euro 10 a titolo di rimborso spese a seguito di controllo non effettuato per mancato rispetto dell'appuntamento e/o assenza dell'utente correttamente avvertito ovvero a causa di impianto segnalato come esistente dalla provincia e successivamente rivelatosi dismesso o inesistente; k) euro 20 a titolo di rimborso spese per l eventuale seconda visita all'utente. Ai fini della differenziazione delle tariffe, la potenza dell'impianto è intesa come somma delle potenze nominali al focolare dei generatori di calore installati ed asserviti allo stesso impianto o installati nel medesimo locale, fermo restando quanto previsto alla lettera g). Tutti i compensi di cui ai commi precedenti saranno direttamente corrisposti dalla Provincia di Biella all'a.r.p.a. nel termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura, sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni e dell effettiva consegna mensile della documentazione cartacea relativa ai risultati dei controlli effettuati, e comunque indipendentemente dall avvenuto pagamento di quanto dovuto in relazione al singolo controllo da parte dell utente alla Provincia di Biella, cui spetta l onere di tale riscossione. 4. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE Le tariffe di cui all articolo precedente saranno adeguate ogni due anni in base alle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo. 5. VISITA ALL'UTENTE La visita a domicilio sarà annunciata dall'a.r.p.a. all'utente, con almeno 15 giorni di anticipo, mediante apposita cartolina avviso, recante intestazione "Provincia di Biella" ed eventualmente anche il marchio dell A.R.P.A., su cui sarà indicato il giorno e la fascia oraria prevista dal programma per la visita. Nel caso in cui l'utente risultasse assente sarà cura dell'a.r.p.a. organizzare, previo 7
8 appuntamento, un altra visita a domicilio. Per gli impianti termici per i quali non é stato possibile effettuare il controllo neppure in occasione del secondo appuntamento, a causa del rifiuto o dell assenza degli interessati al momento del sopralluogo prefissato, entro i successivi dieci giorni lavorativi dovranno essere segnalati i rispettivi nominativi alla Provincia, nonché al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. L operatore dovrà presentarsi munito dell apposita tessera di riconoscimento e dovrà soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio. Il verificatore all atto del controllo dovrà accertarsi che l impianto sia stato oggetto di autodichiarazione nel biennio precedente, annotandolo nel verbale di controllo e provvedendo al rilascio del bollettino di versamento compilato in caso di intervento per il quale è dovuto il versamento da parte dell utente. In relazione al controllo espletato, l operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all utente ed una alla Provincia di Biella. 6. VERIFICA RICHIESTA DALL UTENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 (COME MODIFICATO DALL ART. 1 DEL D.P.R. 551/99) E 9, COMMA 7, DEL D.P.R. 412/93 La verifica prevista dall art. 1 lettera f) del presente accordo è richiesta dall utente ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 (come modificato dall art. 1 del D.P.R. 551/99) e 9, comma 7, del D.P.R. 412/93 ed è eseguita dall A.R.P.A., previo preavviso, entro 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro dell istanza stessa da parte della Provincia di Biella. L operatore dovrà presentarsi munito dell apposita tessera di riconoscimento e dovrà soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio. In relazione al controllo espletato l operatore dovrà redigere apposito verbale, controfirmato dall utente. Una copia del verbale dovrà essere consegnata all utente e alla Provincia di Biella. 7. PARAMETRI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO I parametri da sottoporre a controllo, salvo eventuali modifiche legislative o regolamentari, sono quelli indicati nel libretto di centrale e nel libretto di impianto di cui agli allegati F e G del D.P.R. 412/93, rispettivamente per gli impianti aventi potenza 8
9 nominale superiore o uguale a 35 kw e per quelli aventi potenza nominale inferiore a 35 kw, nonché la concentrazione di ossidi di azoto (NO X ) ai sensi dell art. 1 del presente accordo. 8. VERIFICA DATI - CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI Nel corso dei controlli l'a.r.p.a. dovrà verificare i dati in suo possesso ed in caso di errata denuncia dell'impianto stesso o di omessa denuncia di altri impianti, dovrà redigere apposita scheda e darne atto nel verbale. Sarà cura dell'a.r.p.a. trasmettere alla Provincia di Biella l'elenco dei nuovi impianti censiti. 9. MODALITÀ DI CONTROLLO Ai sensi del D.P.R. 412/93, modificato dal D.P.R. 551/99, la prova del rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso, deve essere eseguita con le modalità e con la strumentazione indicate dalla norma UNI Gli analizzatori utilizzati per la misurazione degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti devono essere provvisti di certificazione. L'A.R.P.A. dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo, in quanto responsabile dei difetti e del cattivo funzionamento delle stesse. 10. RISULTATI DEI CONTROLLI I risultati delle indagini di cui ai punti precedenti dovranno essere riportati dall A.R.P.A. su apposito documento rispettivamente per gli impianti termici con potenza inferiore a 35 kw e per quelli con potenza uguale o superiore a 35 kw. In questo documento dovranno risultare i dati controllati di cui al punto 7 con il giudizio relativo. Il documento sarà sottoscritto dall'operatore che avrà effettuato il controllo e dal responsabile dell'impianto. Una copia sarà rilasciata all'utente che dovrà apporvi la firma; nel caso di rifiuto il verificatore ne darà atto nel verbale. I risultati della verifica sugli impianti termici di potenza uguale o superiore a 35 kw, dovranno essere riportati sul libretto di centrale, utilizzando gli spazi appositamente previsti. L A.R.P.A., ai sensi della legge 689/81, provvederà ad accertare i casi di 9
10 inottemperanza a quanto stabilito dall art. 31, commi 1 e 2, della legge 10/91 e a presentare rapporto agli organi competenti. Nel caso in cui l'impianto sottoposto a controllo presenti anomalie che ne pregiudichino la sicurezza, l'a.r.p.a. è tenuta ad inoltrare opportuna comunicazione al Sindaco competente per territorio, per l'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto, l'a.r.p.a. indicherà al responsabile dell'impianto tutti gli interventi necessari per il miglioramento e il termine tecnicamente necessario per l esecuzione degli stessi. Alla scadenza del termine, l'a.r.p.a. provvederà ad una seconda visita di controllo per verificare che i miglioramenti indicati siano stati eseguiti. All'atto delle verifiche, per gli impianti per cui non è stata presentata l'autodichiarazione nel biennio precedente a quello in cui si effettua il controllo e in occasione delle seconde visite, il verificatore dovrà rilasciare all'utente il bollettino di conto corrente prestampato del tipo a due ricevute, per il versamento alla Provincia di Biella della cifra corrispondente al costo della verifica. 11. ESENZIONI IVA Le prestazioni di cui al presente accordo, rientranti nei compiti istituzionali sono esenti da I.V.A., ai sensi dell art. 4 del D.P.R n. 633, sostituito dall art. 1 del D.P.R DURATA Il presente accordo ha validità fino a novembre E escluso il rinnovo tacito. 13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le questioni che possono sorgere durante la durata del presente accordo o successivamente sull interpretazione ed esecuzione di quanto ne forma oggetto, in ogni sua parte, sono decise da tre arbitri, dei quali uno nominato dall Amministrazione Provinciale di Biella, uno dall A.R.P.A. ed il terzo di comune accordo tra le Parti. In difetto di accordo il terzo membro è scelto dal Presidente del Tribunale di Biella, il quale nomina anche l arbitro che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell altra, decorsi 30 giorni dall invito stesso. 10
11 Gli arbitri giudicano in qualità di amichevoli compositori ed hanno competenza anche in merito alle spese del giudizio arbitrale ed alla ripartizione delle stesse tra le Parti. 14. REGISTRAZIONE Il presente atto viene redatto in carta libera, ai sensi dell art. 16, tabella allegata B, del D.P.R , n. 642, come modificato dal D.P.R , n. 955, e verrà registrato solo in caso d uso ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R , n Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico della Parte richiedente. 15. DISPOSIZIONI FINALI Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle Parti contraenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e siglato a margine di ciascun foglio a norma di legge. Letto, confermato e sottoscritto. Biella, lì Per La Provincia di Biella Torino, lì Per l A.R.P.A. del Piemonte Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura Dott. Giorgio Saracco Il Direttore Amministrativo Dott. Antonello Paolo Zaccone 11
12 ATTO AGGIUNTIVO ALL ACCORDO REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI BIELLA E L A.R.P.A. PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI. PROROGA DELLA DURATA DELL ACCORDO. TRA La Provincia di Biella, C.F , con sede legale e domicilio fiscale in Biella, Via Quintino Sella n. 12, rappresentata dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura Dott. Giorgio Saracco, nato a Biella il 12/06/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dello stesso Ente, E L Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, di seguito denominata A.R.P.A. Piemonte, P. IVA n , rappresentata, ai sensi della delega contenuta nel Decreto del Direttore Generale n. 272 del 05/06/2003, dal Direttore Amministrativo Dott. Antonello Paolo Zaccone, nato ad Alessandria il 15/10/1963, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell Agenzia in Via della Rocca 49, Torino, e per quanto infra contenuto in attuazione del proprio D.D.G. n. del, PRESO ATTO CHE: - Tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. Piemonte è stato sottoscritto un Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento dell attività di controllo degli impianti termici (formalmente approvato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 764 del 03/03/2005 e dall A.R.P.A. Piemonte con Decreto del Direttore Generale n. 208 del 07/04/2005); - L art. 12 della relativa convenzione stabilisce che l Accordo ha validità fino a novembre 2005 ed è escluso il rinnovo tacito; 12
13 - La Provincia di Biella, dopo aver acquisito il consenso dei firmatari, con deliberazione di Giunta Provinciale n. del ha dato mandato al Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura di provvedere alla formalizzazione di una proroga del termine stabilito all art. 12 dell accordo e di assegnare come nuovo termine il 31/12/2006; SI CONVIENE, per le ragioni esposte in premessa: 1. Di prorogare il termine stabilito all art. 12 dell accordo di cui sopra; tale accordo pertanto si intende valido dal momento della sua precedente stipula fino al 31/12/2006 e potrà essere eventualmente prorogato previo accordo tra le parti. 2. Di stabilire che il presente provvedimento costituisce Atto aggiuntivo all Accordo regolante i rapporti tra la Provincia di Biella e l A.R.P.A. per lo svolgimento dell attività di controllo degli impianti termici, sopra meglio individuato, e che tutte le altre disposizioni contenute nel medesimo si intendono richiamate nel presente provvedimento al fine di disciplinarne puntualmente le modalità attuative. 3. Di far sottoscrivere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura della Provincia di Biella e al Direttore Amministrativo di A.R.P.A. Piemonte. 4. Il presente Atto aggiuntivo di convenzione, letto e accettato nella sua integrità dalle Parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce e siglato a margine di ciascun foglio a norma di legge. Biella, lì Per la Provincia di Biella Torino, lì Per l A.R.P.A. Piemonte Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura Dott. Giorgio Saracco Il Direttore Amministrativo Dott. Antonello Paolo Zaccone 13
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