Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società ASD Ternana Pallavolo

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1 Atleta ANDREANI FEDERICA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Ternana Pallavolo La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli Avv. Domenico Naso (Presidente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 29 Settembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. del , l atleta Federica Andreani chiedeva, in via amichevole, alla ASD Ternana Pallavolo, lo scioglimento del

2 vincolo (numero di matricola FIPAV ) poiché la suddetta società non si era attivata per sottoporla a visita medica né durante la stagione né in quella successiva e comunque avrebbe manifestato nei suoi confronti totale disinteresse poiché non aveva concesso all atleta in questione la possibilità di partecipare ad un campionato inferiore a quello di B 2 (nella quale milita il sodalizio) in modo da permetterle di conciliare gli impegni extrasportivi con quelli agonistici; - il sodalizio non riscontrava tale comunicazione di talchè con ricorso del , l atleta per mezzo del proprio procuratore avv. Dario Mandò rappresentava a Codesta Commissione l impossibilità della prosecuzione del rapporto con la predetta società per i motivi addotti nella comunicazione di messa in mora testè citata; - il sodalizio non si costituiva in giudizio; - alla riunione del 29 Settembre 2010 per la ricorrente era presente l Avv. Dario Mandò, mentre per la ASD Ternana Pallavolo nessuno era presente; - il componente della Commissione dott.ssa Sara De Angelis introduceva la discussione effettuando una breve relazione; - durante la discussione, parte ricorrente si riportava a quanto dedotto nel proprio ricorso chiedendone l accoglimento; - la causa veniva trattenuta in decisione.

3 MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto giova precisare, che la proposizione della procedura di svincolo da parte dell atleta Andreani Federica è avvenuta ritualmente. Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto: ciò in particolare con riferimento alla doglianza avanzata da parte ricorrente circa la mancata effettuazione della visita medica per la stagione A tale proposito merita di essere ricordato che il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal Presidente del sodalizio che compila (e spedisce on line) i vari Moduli (A1 B1 F) nei quali, tra l altro, viene dichiarato, dal solo legale rappresentante della società che sottoscrive in calce il modulo, che gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione conservata presso la società. L eventuale affermazione mendace da parte dell associato non incide sulla validità del tesseramento in sè, ma sulla permanenza del vincolo tra l associato infedele e l atleta validamente tesserato. Infatti, in altro modo argomentando, si investirebbe l Ufficio di Tesseramento di competenze di vigilanza e controllo non previste dai Regolamenti in quanto sostituite proprio dall autocertificazione. Ai sensi dell art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione.

4 Secondo l ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione (Sentenze Colacioppo e Laganà), ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati. La circostanza che l atleta Andreani non abbia effettuato alcun controllo medico per la stagione oltre che per quella è circostanza pacifica ed evidenzia un disinteresse mostrato dal sodalizio per la vita, la salute e l integrità fisica dell atleta che giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Le visite mediche devono essere effettuate nel rispetto dell incomprimibile diritto alla salute di ogni atleta e non può essere tollerato che sia permesso a quest ultime lo svolgimento dell attività agonistica in assenza della certificazione medica in parola. Pertanto attesa la piena responsabilità della ASD Ternana Pallavolo nella determinazione dello scioglimento coattivo del vincolo questo viene disposto senza la corresponsione di alcun indennizzo. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti. Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all atleta che, non facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria salute fisica disputando ben due stagioni sportive senza alcun accertamento medico, dall altro si devono trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertare l eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale rappresentante del sodalizio dall art. 21 R.A.T.

5 P.Q.M. accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società ASD Ternana Pallavolo e dispone la restituzione della tassa versata dall atleta. Affissione albo 09 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

6 Atleta D Anzi Nicolò Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Libertas Villafranca La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli Avv. Domenico Naso (Presidente) ********** Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e all esito di tutto quanto dedotto dal procuratore dell atleta in sede di udienza di discussione RILEVA L atleta D Anzi Nicolò con ricorso inoltrato in data , conveniva la ASD Libertas Villafranca innanzi a questa C.T.A. per 1

7 ivi sentire dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa per motivi di incompatibilità ambientale con la società di appartenenza. A sostegno della propria domanda l atleta assumeva: - la mancata sottoposizione a visita medico sportiva - la situazione di tensione con lo staff tecnico della società, sfociata nella mancata convocazione dell atleta alle gare ufficiali per la stagione sportiva 2009/2010 per i campionati di serie C. Nel costituirsi in giudizio il sodalizio eccepiva la non veridicità delle affermazioni contenute nel ricorso, sottolineando tuttavia di non essere in possesso dei certificati medici relativi agli anni 2009 e 2010, sostenendo, inoltre, l irricevibilità della domanda, atteso che, a dire della ASD Libertas, il certificato medico è un elemento essenziale per la costituzione del vincolo derivante dal tesseramento, cosicchè la mancata sottoposizione a visita medica fa si che il vincolo non si sia ab origine costituito, rendendo la domanda proposta dall atleta irricevibile e, semmai, di competenza dell Ufficio Tesseramento Atleti. All udienza veniva consegnata a codesta commissione, l istanza trasmessa a mezzo telefax dal presidente del Sodalizio ASD Libertas Villafranca di richiesta di rinvio dell udienza di 2

8 discussione, avendo ricevuto tardivamente e cioè solo in data l avviso di avvenuto deposito del telegramma, recante la comunicazione della fissazione di udienza, al Richiesto sul punto, il legale dell atleta si opponeva perché la mail non è sorretta da documento probante la data dell effettiva formale ricezione del telegramma; inoltre la predetta mail risulta inviata da indirizzo di posta elettronica non certificata. Pertanto, codesta commissione decideva di non rinviare la discussione fissata per il giorno , alle ore 15,30, come da telegramma inviato il Il legale dell atleta ribadiva quanto argomentato nell atto introduttivo insistendo per l accoglimento delle conclusioni ivi rese. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto, merita l invocato accoglimento. E di tutta evidenza, sulla scorta della documentazione fornita dall atleta, che l atleta non sia stato sottoposto a visita medica, circostanza questa confermata dal sodalizio nella propria comparsa di costituzione. 3

9 Tale motivo è dirimente per la decisione ed assorbente del secondo motivo evidenziato dall atleta nel proprio ricorso, attesa l importanza della sottoposizione alla visita medica annuale, principio questo più volte affermato da codesta commissione a garanzia dell incolumità fisica dell atleta. In merito a quanto dedotto dal sodalizio sull irricevibilità della domanda non appare degno di pregio e non può essere accolto. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto e, per l effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo dell atleta Fabio Cucinotta, per giusta causa imputabile al sodalizio ASD Libertas Villafranca, disponendo l incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione della tassa versata dall atleta. Affissione albo 09 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini 4

10 Atleta Cucinotta Fabio Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Libertas Villafranca La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli Avv. Domenico Naso (Presidente) ********** Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e all esito di tutto quanto dedotto dal procuratore dell atleta in sede di udienza di discussione RILEVA L atleta Fabio Cucinotta con ricorso inoltrato in data , conveniva la ASD Libertas Villafranca innanzi a questa C.T.A. per 1

11 ivi sentire dichiarare lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa per motivi di incompatibilità ambientale con la società di appartenenza. A sostegno della propria domanda l atleta assumeva: - la mancata sottoposizione a visita medico sportiva - la situazione di tensione con lo staff tecnico della società, sfociata nella mancata convocazione dell atleta alle gare ufficiali per la stagione sportiva 2009/2010 per i campionati di serie C. Nel costituirsi in giudizio il sodalizio eccepiva la non veridicità delle affermazioni contenute nel ricorso, sottolineando tuttavia di non essere in possesso dei certificati medici relativi agli anni 2009 e 2010, sostenendo, inoltre, l irricevibilità della domanda, atteso che, a dire della ASD Libertas, il certificato medico è un elemento essenziale per la costituzione del vincolo derivante dal tesseramento, cosicchè la mancata sottoposizione a visita medica fa si che il vincolo non si sia ab origine costituito, rendendo la domanda proposta dall atleta irricevibile e, semmai, di competenza dell Ufficio Tesseramento Atleti. All udienza veniva consegnata a codesta commissione, l istanza trasmessa a mezzo telefax dal presidente del Sodalizio ASD Libertas Villafranca di richiesta di rinvio dell udienza di 2

12 discussione, avendo ricevuto tardivamente e cioè solo in data l avviso di avvenuto deposito del telegramma, recante la comunicazione della fissazione di udienza, al Richiesto sul punto, il legale dell atleta si opponeva perché la mail non è sorretta da documento probante la data dell effettiva formale ricezione del telegramma; inoltre la predetta mail risulta inviata da indirizzo di posta elettronica non certificata. Pertanto, codesta commissione decideva di non rinviare la discussione fissata per il giorno , alle ore 15,30, come da telegramma inviato il Il legale dell atleta ribadiva quanto argomentato nell atto introduttivo insistendo per l accoglimento delle conclusioni ivi rese. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto, merita l invocato accoglimento. E di tutta evidenza, sulla scorta della documentazione fornita dall atleta, che l atleta non sia stato sottoposto a visita medica, circostanza questa confermata dal sodalizio nella propria comparsa di costituzione. 3

13 Tale motivo è dirimente per la decisione ed assorbente del secondo motivo evidenziato dall atleta nel proprio ricorso, attesa l importanza della sottoposizione alla visita medica annuale, principio questo più volte affermato da codesta commissione a garanzia dell incolumità fisica dell atleta. In merito a quanto dedotto dal sodalizio sull irricevibilità della domanda non appare degno di pregio e non può essere accolto. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto e, per l effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo dell atleta Fabio Cucinotta, per giusta causa imputabile al sodalizio ASD Libertas Villafranca, disponendo l incameramento della tassa versata dal sodalizio e la restituzione della tassa versata dall atleta. Affissione albo 09 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini 4

14 Atleta Giubila Marica Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Ternana Pallavolo La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli Avv. Domenico Naso (Presidente) Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede Osserva il ricorso dell atleta deve essere rigettato. La ratio su cui si basa il suddetto ricorso per scioglimento del vincolo per giusta causa consiste nell omissione della visita medica obbligatoria e nell impossibilità di proseguire il rapporto con il sodalizio a causa di mutate esigenze personali e lavorative che non consentirebbero all atleta di partecipare al campionato di vertice quale quello della serie B2, dovendo preferire un campionato di serie minore. 1

15 L atleta Marica Giubila presentava ricorso per scioglimento coattivo del vincolo, dopo aver attivato la procedura di svincolo con una lettera di messa in mora inviata alla società in data Il sodalizio, regolarmente costituitosi, in via principale si opponeva alla detta richiesta di svincolo ed in via subordinata chiedeva il giusto indennizzo per il lavoro fatto negli anni in favore del ricorrente. In merito al primo motivo di ricorso si evidenzia che il sodalizio ha provato di essere in possesso del certificato medico attestante l idoneità fisica dell atleta a partecipare ai campionati agonistici per l a.s. 2009/2010 e ciò è sufficiente per ritenere adempiuti gli obblighi a suo carico. In merito al secondo motivo di ricorso, la Commissione non ritiene possano configurarsi nel caso de quo i requisiti richiesti per la sussistenza della giusta causa prevista dall art. 35 del R.A.T. Infatti, lo scioglimento del detto vincolo per giusta causa va valutato anche alla luce dell interesse dimostrato dalle parti alla prosecuzione del rapporto sportivo. Tale valutazione deve necessariamente tenere conto dei contrapposti interessi dell atleta e dell associato, ove evidenziati, ovvero anche dell eventuale comportamento manifestato dalle parti nel corso del procedimento di scioglimento del vincolo nel quadro delle 2

16 direttive Fipav, ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo. L interesse della società al permanere del vincolo è stato ampiamente dimostrato. Il sodalizio ha, infatti, ritualmente convocato la ricorrente per l inizio delle attività agonistiche manifestando in tal modo il proprio interesse per la crescita e per il valore dell atleta. Nella memoria difensiva depositata il sodalizio ha, inoltre, manifestato esplicitamente la propria volontà di venire incontro alle mutate esigenze personali e lavorative dell atleta garantendogli la possibilità di poter disputare un campionato di livello inferiore con la prima divisione o la serie D della stessa società maggiormente adatti ai dedotti impegni extrasportivi. Alla luce di tale disponibilità del sodalizio si ritiene che vengano meno i motivi che la ricorrente ha posto alla base del proprio ricorso per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. P.Q.M rigetta il ricorso dell atleta Marica Giubila in favore della società Ternana Pallavolo,dispone la restituzione della tassa al sodalizio resistente con conseguente incameramento di quella versata dalla ricorrente. Affissione Albo 14 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini 3

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