Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla. società Trentino Volley Rosa

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1 Atleta Huez Alice Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Trentino Volley Rosa La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Dott.ssa Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli (Presidente) (Componente) (Componente) (Componente) ********** Con ricorso del l atleta chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dal sodalizio di appartenenza Trentino Volley Rosa, reiterando la motivazione già dedotta nella lettera di messa in mora del , avendo la società ceduto i diritti sportivi di serie B alla neo costituita Trentino Volley Trento, serie in cui l atleta militava nella stagione agonistica 2009/2010. Non si costituiva il sodalizio e, all udienza del , il padre dell atleta in sostituzione di quest ultima, reitera la richiesta di svincolo riportandosi alle deduzioni di cui al ricorso introduttivo. FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

2 Nessuno compare per il sodalizio, non costituito in giudizio. Letti gli atti, ed esaminati i documenti, ritenuta provata l avvenuta cessione dei diritti sportivi di serie B1 da parte del sodalizio, perché implicitamente ammessa anche dalla mancata costituzione in giudizio della società Trentino Volley Rosa. P.Q.M. Accoglie la richiesta di svincolo per giusta causa imputabile al sodalizio incardinata dall atleta Alice Huez e restituisce la tassa versata dall atleta. Affissione albo 28 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

3 Atleta Rasola Ilaria Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Livi Volley La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli (Presidente) (Vicepresidente-Relatore) (Componente) (Assistente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta all esito dell istruttoria e della riunione per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede e udita la relazione dell Avv. Mennella, osserva assume l atleta Rasola di avere diritto di essere sciolta coattivamente dal vincolo che la lega alla Livi Volley, sia per ragioni di carattere speciale, attinenti cioè nella fattispecie a vincoli relazionali affettivi ed all impossibilità di mantenerli, sia alla eccepita mancata effettuazione della visita medica, che generali, attinenti, invece, alle normative di carattere generale vale a dire relative a norme poste a tutela della FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

4 libertà dell individuo. Il sodalizio, ritualmente costituitosi, si opponeva alle richieste avverse, provando in primis la effettuazione delle visite mediche, quindi contestando sia il disinteresse, sia la applicabilità di regole di diverso rango a tutela di tale posizione soggettiva invece soggetta ai regolamenti federali. Dunque, concludeva per il rigetto ovvero in subordine per il riconoscimento di un indennizzo non inferiore ad ,00 Motivi della decisione Il ricorso è infondato e come tale dovrà essere respinto. Invero, alla luce della documentazione prodotta, degli atti prodromici (messa in mora) e del ricorso, nonché delle eccezioni sollevate dal sodalizio, non si ravvisano ragioni in grado di sostenere la fondatezza del ricorso. Infatti, è ben noto che quanto alle ragioni generali questa Commissione ha da sempre riconosciuto valore ed efficacia ai regolamenti FIPAV, nei confronti di tutti gli associati e tesserati. Quanto alle deduzioni particolari, superata per tabulas la questione relativa alla dedotta mancata effettuazione della visita medica, cui invece l atleta è stata regolarmente sottoposta (e non può dirsi certo strumentale tale fatto, atteso l obbligo regolamentare di sottoposizione alla stessa), resta da vedere se sussista un effettivo disinteresse del sodalizio verso l atleta, ovvero se ragioni di carattere relazionale- FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

5 affettivo siano da intendersi quale giusta causa. Ebbene, reputa questa Commissione che il disinteresse dedotto a fondamento della pretesa risolutoria non sia stato dimostrato, anzi dalle dichiarazioni del sodalizio sia stato accertato tutt altro. Quanto poi ai problemi affettivi che l atleta ha indicato come ragione in grado di giustificare lo svincolo, ritiene questa Commissione che l imponderabilità dell affermazione la rende sostanzialmente ininfluente ai fini del rapporto squisitamente tecnico. Non solo: da quanto deduce il sodalizio nel proprio atto di costituzione, che la natura del rapporto sentimentale addotta dall atleta a fondamento della propria richiesta di svincolo, si è verificato nell anno 2009, laddove l aver giocato per tutta la stagione agonistica 2009/2010 e l aver indicato tale motivo solo a fine stagione in sede di ricorso, non può che far apparire il disagio, strumentale e finalizzato allo svincolo. In sintesi non vi è giusta causa in grado di giustificare la pretesa dell atleta e ne consegue che il ricorso dovrà essere respinto. P.Q.M. Respinge il ricorso, dispone l incameramento della tassa versata dall atleta e la restituzione di quella versata dalla società. Affissione albo 28 ottobre 2010 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini

6 Atleta TRACINA EDWIN Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Coordiner Club A.S.D. Pallavolo La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Sara De Angelis Avv. Francesco Renzulli (Presidente) (Vicepresidente) (Componente) (Componente) ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per il 20 Ottobre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede

7 PREMESSO CHE - con lettera raccomandata a.r. del , l atleta Tracinà Edwin chiedeva, in via amichevole, alla Coordiner Club A.S.D. Pallavolo, lo scioglimento del vincolo (numero di matricola FIPAV ) poiché la suddetta società non si era attivata per sottoporlo a visita medica in alcuna delle stagioni nella quali aveva per essa militato (dall anno 2004) eccezion fatta per l annata L atleta lamentava inoltre la fine del rapporto di fiducia con il sodalizio giacchè quest ultimo, a suo dire, non aveva manifestato alcun interesse rispetto alla sua crescita tecnica ed in ogni caso non aveva gestito correttamente gli infortuni riportati dall atleta con particolare riguardo a quello occorsogli al quinto dito della mano destra in occasione della seduta di allenamento del ; - con comunicazione del la società Coordiner Club A.S.D. Pallavolo respingeva la richiesta avanzata dal Tracinà giudicando infondate le motivazioni addotte nella missiva del ; - con ricorso del , ricevuto dal sodalizio in data , l atleta rappresentava a Codesta Commissione l impossibilità della prosecuzione del rapporto con la predetta società per i motivi addotti nella comunicazione di messa in mora testè citata; - con memoria difensiva del la società Coordiner Club A.S.D. Pallavolo, per il tramite degli avv.ti Francesca Minnicino e Francesco Termini, si costituiva in giudizio per resistere alle domande del ricorrente e per sentir dichiarare il rigetto delle medesime.

8 In via preliminare il sodalizio eccepiva l inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto in quanto, l atleta Tracinà non avrebbe inviato al sodalizio unitamente al ricorso tutti i documenti in esso richiamati in tal modo violando il dettato dell art. 79 Reg. Giur. Comma 5. Nel merito la società resistente argomentava come essa avesse sempre favorito la crescita tecnica del Tracinà e con riguardo alle doglianze avanzate dall atleta rilevava che si era sempre attivata al fine di far effettuare allo stesso la prescritta visita medica ed in riferimento agli infortuni da egli riportati, assicurava di essersi sempre prodigata affinchè al Tracinà fossero garantite le cure idonee attraverso l assistenza medica del dott. Manlio Grimaldi e del dott. Egidio Avarotti. Inoltre, quanto alla mancata visita medica per l anno , ribadiva come avesse inviato al Tracinà a mezzo Ar, in data , la rituale convocazione per l inizio dell attività agonistica prevista per il presso il Palazzetto dello Sport di p.za Spedini (Catania), raccomandata nella quale aveva rappresentato al suddetto atleta che in occasione di tale primo allenamento gli sarebbe stata comunicata la data della vista medica di idoneità sportiva. Pertanto, secondo il sodalizio, la mancata effettuazione della visita medica sarebbe da addebitare al comportamento ostruzionistico del Tracinà il quale non si sarebbe uniformato alle indicazioni del suo Club. La società resistente concludeva quindi richiedendo in via principale il rigetto della domanda avanzata dal Tracinà sia in forza dell eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della stessa sia con riferimento alle

9 difese articolate nel merito ed in via subordinata, in caso di scioglimento del vincolo, chiedeva stabilirsi un indennizzo in favore della società pari ad ,00 come da scrittura privata del ; - alla riunione del 20 ottobre 2010 era presente il ricorrente accompagnato dal padre mentre per il sodalizio era presenti l avv. Francesco Termini; - il Vicepresidente avv. Luciano Mennella introduceva la discussione effettuando una breve relazione; - durante la discussione, parte ricorrente si opponeva all eccezione preliminare avanzata da controparte affermando di aver spedito al sodalizio unitamente al ricorso anche tutti i documenti in esso citati; nel merito ribadiva i motivi posti alla base del proprio ricorso del quale chiedeva l accoglimento riaffermando di non essere mai stato convocato per l effettuazione della visita medica se non per l anno e dunque contestando di aver evitato volontariamente di sottoporsi a tale incombente; parte resistente insisteva nell eccezione preliminare formulata e nel merito si riportava agli assunti dedotti nella rporpia memoria difensiva; - la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzitutto giova precisare, che la proposizione della procedura di svincolo da parte dell atleta Tracinà Edwin è avvenuta ritualmente. Quanto all eccezione preliminare Codesta Commissione ritiene di poter concludere per la sua infondatezza.

10 Infatti, quand anche parte resistente avesse inequivocabilmente dimostrato e ciò non è avvenuto che l atleta non le ha inviato insieme al ricorso la documentazione di cui all art. 79 comma 3 del Regolamento Giurisdizionale, tale omissione non può causare alcuna pronuncia di inammissibilità né tantomeno di improcedibilità della domanda del ricorrente. Infatti l art. 79 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale non sanziona in alcun modo l omesso invio della documentazione in questione né del resto tale circostanza è sanzionata in alcuno degli articoli del Regolamento Giurisdizionale. Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto: ciò in particolare con riferimento alla doglianza avanzata da parte ricorrente circa la mancata effettuazione della visita medica per la stagioni A tale proposito merita di essere ricordato che il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal Presidente del sodalizio che compila (e spedisce on line) i vari Moduli (A1 B1 F) nei quali, tra l altro, viene dichiarato, dal solo legale rappresentante della società che sottoscrive in calce il modulo, che gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione conservata presso la società. L eventuale affermazione mendace da parte dell associato non incide sulla validità del tesseramento in sè, ma sulla permanenza del vincolo tra l associato infedele e l atleta validamente tesserato.

11 Infatti, in altro modo argomentando, si investirebbe l Ufficio di Tesseramento di competenze di vigilanza e controllo non previste dai Regolamenti in quanto sostituite proprio dall autocertificazione. Ai sensi dell art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell ottemperanza all obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione. Secondo l ormai consolidato orientamento formatosi in seno a tale Commissione, ricade unicamente sul legale rappresentante di un sodalizio la responsabilità del possesso del certificato di idoneità sportiva per tutti gli atleti vincolati. La circostanza che l atleta Tracinà Edwin non abbia effettuato alcun controllo medico per la stagione sportiva è circostanza pacifica ed evidenzia un disinteresse mostrato dal sodalizio per la vita, la salute e l integrità fisica dell atleta che giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Le visite mediche devono essere effettuate nel rispetto dell incomprimibile diritto alla salute di ogni atleta e non può essere tollerato che sia permesso a quest ultimi lo svolgimento dell attività agonistica in assenza della certificazione medica in parola. Alcun pregio, poi, può attribuirsi alle argomentazioni del sodalizio tese ad accreditare, in capo al Tracinà, la responsabilità della mancata effettuazione della visita medica. Infatti alcuna prova è stata fornita dalla

12 società resistente circa una rituale comunicazione al Tracinà della fissazione della visita medica di idoneità sportiva. La missiva del è da ritenersi valida solamente quale convocazione dell atleta per l inizio dell attività agonistica dell anno Nulla la società dimostra in ordine all eventuale assolvimento quantomeno dell onere di aver fissato l appuntamento della visita medica del Tracinà per la stagione e di aver comunicato la data di tale appuntamento all atleta. Nel caso in questione il sodalizio, a fronte di una presunta mancata disponibilità del giocatore, avrebbe dovuto procedere ad una sua convocazione formale per l espletamento della visita medica a mezzo racc. Ar ad esempio in modo successivamente di poter adire gli organi preposti al fine di veder sanzionato il comportamento dell atleta medesimo. Ciò non è avvenuto e Codesta Commissione non è in grado di stabilire se effettivamente il tesserato abbia scientemente evitato di sottoporsi a visita medica allo scopo di ottenere poi lo svincolo. Pertanto attesa la piena responsabilità della Coordiner Club A.S.D. Pallavolo nella determinazione dello scioglimento coattivo del vincolo questo viene disposto senza la corresponsione di alcun indennizzo. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti. Infine, se, da un lato, si deve muovere una nota di biasimo all atleta che, non facendosi parte diligente, mette eventualmente a repentaglio la propria salute fisica disputando una serie di stagioni sportive senza alcun accertamento medico, dall altro si devono trasmettere gli atti alla Procura

13 Federale per accertare l eventuale violazione di quanto prescritto a carico del legale rappresentante del sodalizio dall art. 21 R.A.T. P.Q.M. Accoglie il ricorso proposto da Tracinà Edwin con conseguente scioglimento del vincolo dalla società Coordiner Club A.S.D. Pallavolo e dispone la restituzione della tassa versata dall atleta e l incameramento di quella versata dalla società opponente. Affissione albo 28 ottobre 2010 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/ Roma Corrispondenza: Viale Tiziano Roma Tel Fax segreteria@federvolley.it Part. IVA

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