COMUNE di NOALE PROVINCIA di VENEZIA. REGOLAMENTO DEL SERVIZIO di TRASPORTO SOCIALE. Art. 7: Compartecipazione economica al servizio

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1 COMUNE di NOALE PROVINCIA di VENEZIA REGOLAMENTO DEL SERVIZIO di TRASPORTO SOCIALE All. sub A) : Regolamento Del. di C.C. n. 12 del Sommario: Art. 1: Finalità del servizio Art. 2: Destinatari Art. 3: Tipologia dei trasporti Art. 4: Addetti al trasporto sociale Art. 5: Articolazione del servizio Art. 6: Modalità di accesso Art. 7: Compartecipazione economica al servizio Art. 8: Criteri di precedenza Art.9: Sospensione del servizio Art. 10: Verifica dei requisiti di ammissione Monitoraggio sul funzionamento del servizio Art. 11: Assicurazione

2 Articolo 1 Finalità del servizio: L istituzione del servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini di Noale che per anzianità, malattia, situazioni di disagio o rischio di emarginazione, hanno bisogno di trasporto presso strutture sanitarie pubbliche o private o centri diurni, ricreativi o riabilitativi. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, all interno di un progetto di tutela della persona svantaggiata laddove i soggetti interessati siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa. Articolo 2 Destinatari: Questo tipo di prestazione viene fornito, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi a disposizione a persone che, in seguito alla valutazione dell assistente sociale : presentano un autosufficienza ridotta o hanno un impossibilità documentata (anche temporanea) a non poter utilizzare altri mezzi; vivono a significativa distanza dal centro abitato, dai mezzi di trasporto, dai servizi di cui all art.1; non hanno familiari di riferimento o con situazioni familiari altamente multi problematiche. Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1. In particolare, il servizio si rivolge principalmente a: anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti) ; persone in possesso di invalidità civile o per causa di lavoro affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi; persone con disagio sociale o a rischio di emarginazione; pazienti oncologici e/o malati cronici che necessitino di cure specialistiche da effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie; disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni. Minori conosciuti e/o in carico ai servizi sociali;

3 Articolo 3 Tipologia dei trasporti: Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti: - accompagnamento a visite mediche o specialistiche; - accompagnamento per esami clinici; - accompagnamento per effettuare cure fisiche; - accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi. - trasporti a centri semi-residenziali socio-riabilitativi; - richieste che rientrino nel P.A.I.(progetto assistenziale individuale) redatto dai servizi sociali competenti; - accompagnamento a strutture scolastiche nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 2. (l elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo) L uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Il responsabile del servizio, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio. Articolo 4 Addetti al trasporto sociale: Il trasporto viene effettuato su mezzi in possesso dell Amministrazione Comunale. E nella facoltà dell Amministrazione Comunale stipulare apposita Convenzione con un Associazione di Noale individuata per lo svolgimento del servizio tramite volontari. Articolo 5: Articolazione del servizio: Il servizio fa capo all assessorato alle politiche sociali che si avvale della figura dell Assistente Sociale per il coordinamento tecnico funzionale del servizio, per l individuazione degli aventi diritto e per la determinazione della quota di partecipazione al costo del servizio a carico dell utente.

4 Il servizio si esplica in accordo con l Assistente Sociale, l utente e il conducente del veicolo al fine di conciliare le esigenze, individuare i percorsi, i tempi e le modalità di erogazione del servizio. Resta sottointeso che in caso di concomitanza di più richieste di trasporto nel medesimo giorno e in sedi diverse, verrà data priorità al richiedente che non può contare sul sostegno di alcun familiare. Il servizio consiste esclusivamente nell accompagnare l utente presso i servizi socio sanitari individuati (viaggio di andata e ritorno, concordando gli orari laddove vi siano soste dovute a cure o terapie. Aiuto e sostegno per salire e scendere dal mezzo). L assistenza e la supervisione delle persone non autosufficienti, inabili o minori prima e dopo il servizio, rimane a totale cura e responsabilità dei familiari o dei civilmente obbligati. Articolo 6 Modalità di accesso: Al servizio di trasporto si accede attraverso formale domanda, a cura dell interessato,di suo legale rappresentante, dei famigliari o di un delegato su apposito modulo predisposto dai servizi sociali, a cui dovrà essere allegata l attestazione ISEE relativa allle condizioni economico-patrimoniali (rilasciata ai sensi del D.L. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal d.l. 3 maggio 2000, n. 130), senza la quale la domanda non potrà esser evasa. In mancanza dell attestazione ISEE verrà applicato il costo massimo del servizio. Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili per l analisi del caso. In particolare nella domanda (allegato A) dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue: Dati anagrafici; La situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento; La mancanza di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di familiari ; L impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale;

5 Di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento. Articolo 7 Compartecipazione economica al servizio: Agli utenti del servizio di trasporto è richiesta la tariffa di contribuzione economica in vigore come configurata nelle seguenti tabelle; REDDITO ISEE MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE Fino a 7.500,00 Servizio GRATUITO Oltre 7.500,00 fino a ,90 Servizio a pagamento secondo la tabella A) Oltre ,90 Servizio interamente a pagamento secondo la tabella B) Servizio a pagamento con quote agevolate per ISEE oltre 7.500,00 e fino a ,90 (tabella A): PERCORSO Andata e Ritorno QUOTA agevolata PER TRASPORTO (andata/ritorno) * QUOTA MENSILE PER ABBONAMENTO AGEVOLATO Entro i 5 km 2,00 35,00 Entro i 10 km 3,50 40,00 Entro i 15 km 5,50 45,00 Entro i 20 km 7,50 50,00

6 Entro i 40 Km 12,00 55,00 Oltre i 40 km 0,40 X n. km.. * Quota mensile per abbonamento agevolato : Per abbonamento agevolato deve intendersi il servizio erogato per più di tre volte alla settimana e così conteggiato. Servizio interamente a pagamento per ISEE oltre ,90 (tabella B): PERCORSO Andata e Ritorno QUOTA PER TRASPORTO (andata/ritorno) QUOTA MENSILE PER ABBONAMENTO Entro i 5 km 2,50 45,00 Entro i 10 km 5,00 50,00 Entro i 15 km 7,50 55,00 Entro i 20 km 10,00 60,00 Entro i 40 Km 17,00 65,00 Oltre i 40 km 0,50 X n. Km... In caso di mancato pagamento del servizio usufruito, l interessato non potrà più usufruire del trasporto sociale. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell intervento dovranno essere comunicate all ufficio servizi sociali entro 48 ore dall effettuazione del trasporto programmato. In caso contrario sarà previsto l addebito del costo. Qualora non venga rispettato tale adempimento, l interessato non potrà più usufruire del servizio.

7 Articolo 8 Criteri di precedenza: Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, il responsabile del procedimento (già appurata la mancanza di reti in grado di garantire il servizio, di cui all art.6), dovrà procedere ad attivare i servizi, in base alle seguenti priorità: 1. necessità di fruizione di un automezzo attrezzato (auto con pedana per trasporto carrozzina); 2. numero di interventi di trasporto già fruiti. Verrà privilegiata la persona che abbia fruito del numero di interventi minore; 3. in presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore. Per ragioni organizzative, in caso di analoghe situazioni e condizioni sarà cura dell assistente sociale valutare la situazione. Le richieste del trasporto dovranno essere presentate almeno una settimana prima del trasporto: eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo. In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Articolo 9 Sospensione del servizio: In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio. Articolo 10 Verifica dei requisiti di ammissione: L Amministrazione Comunale, ai sensi di legge, dovrà procedere, con le modalità previste dai propri regolamenti in materia di controlli sulle autocertificazioni, alla verifica dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati

8 dagli interessati e, qualora appuri che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso viene immediatamente revocato con motivato procedimento del Responsabile Settore Servizi Sociali. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi di legge. Articolo 11 Assicurazione: Le persone trasportate e i volontari sono coperti da apposita assicurazione stipulata dall Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà o da apposita copertura assicurativa garantita dalle ditte che forniscono il mezzo in comodato d uso gratuito all ente. Articolo 12 Disposizioni finali : Il presente regolamento verrà applicato a titolo sperimentale per un periodo di un anno. Dopo tale periodo, se necessario, si provvederà a procedere alle eventuali modifiche. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali, vigenti in materia.

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