FARE AFFARI IN ISRAELE

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1 FARE AFFARI IN ISRAELE AVV. ANTONELLA VERSACI Studio legale Morresi Milano, 8 aprile 2015 In collaborazione con

2 N.B. Le slides che seguono sono state predisposte esclusivamente per una illustrazione dei temi prescelti per la giornata odierna; pertanto esse non possono essere considerate esaustive né sostitutive di alcuna prestazione professionale. Le clausole citate provengono da fonti terze, di volta in volta indicate, ovvero da contratti effettivamente negoziati con esiti talvolta fisiologici, talvolta anche patologici. 2

3 Il contratto internazionale - nozione E internazionale il contratto che presenti elementi di estraneità rispetto ad un dato ordinamento. Internazionale è non solo il contratto tra soggetti di paesi diversi ma anche il contratto che presenti altri tipi di collegamento con l esterno (luogo di stipulazione, prestazioni da eseguirsi all estero, prodotti da acquistare o trasportare all estero, pagamenti all estero o in valuta straniera, e così via). Cfr. F. Bortolotti, Diritto dei contratti internazionali, CEDAM, 2009, p. 122

4 Il contratto internazionale Contratto internazionale nelle convenzioni internazionali (es. la vendita) La definizione di contratto internazionale vale solo per ciascuna convenzione ai fini della sua applicazione. Per la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 è internazionale (ai fini della sua applicazione) il contratto di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d affari o stabilimento in due Stati diversi

5 La negoziazione La preparazione e la negoziazione dei contratti internazionali Passi da intraprendere in fase di preparazione Raccolta delle informazioni sulla controparte e sul quadro legale in cui il contratto si inserirà Individuazione del contenuto del contratto e dei margini di negoziazione Negoziazione e redazione (uso dei modelli)

6 I contratti internazionali: strategie Spazi di autonomia delle parti autonomia contrattuale (contenuti dei contratti) scelta della legge regolatrice del rapporto scelta del giudice o arbitro competente (Limiti: norme di applicazione necessaria/ordine pubblico) Ruolo centrale del contratto tra le imprese

7 I contratti internazionali: strategie L elemento di internazionalità porta il contratto internazionale a dover fare riferimento a discipline sostanziali e processuali differenti Occorre conoscere le regole del gioco

8 I principali rischi nelle transazioni internazionali Regime giuridico del contratto internazionale Rischio Paese /finanziario; categoria OCSE: NC Rischio commerciale (solvibilità ed affidabilità controparte) Rischio di produzione (messa in produzione da parte del venditore senza garanzia di recupero dei relativi costi) Rischio di cambio (pagamenti in valuta differente da quella del venditore) Studio Legale legale Morresi 8

9 Conoscere il Paese: Popolazione: circa 8 miioni (2013) Capitale: Gerusalemme (contestata) - Tel Aviv Forma di governo: repubblica parlamentare Superficie: kmq Lingua: ebraico ed arabo (lingue ufficiali), diffuso inglese e russo Religione: ebraica, mussulmana, cristiana Valuta: New Israel Shekel (diviso in 100 agorot) PIL pro capite: $ Debito pubblico (%PIL).: 66 (fonte: Info Mercati Esteri, Ambasciata d Italia Israele)

10 Israele sul piano internazionale Israele (Stato d Israele) è membro del WTO (World Trade Organization), dal membro OCSE dal Israele è legata ai maggiori Paesi industrializzati da accordi commerciali: accordo euromediterraneo che istituisce un associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall altra (GUCE, L 147/2000) in vigore dal L Israele beneficia di condizioni particolari in import, grazie agli accordi di libero scambio con l UE, l EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera), e gli USA. Studio Legale legale Morresi 10

11 Import/export in Israele - barriere A tutela del consumatore la maggior parte dei prodotti importati sono sottoposti ai controlli di conformità agli standard di qualità: Standard Institute of Insrael (ente riconosciuto dagli istituti internazionali quali UNI, ISO). L Istituto rilascia attestati di conformità da presentarsi in fase di sdoganamento (prodotti alimentari, automobili, elettrodomestici, macchine industriali, materiali elettrici, idraulici, televisori). Talvolta vengono richieste verifiche su campioni della merce importata. Sono prescritti requisiti specifici (sia per i prodotti lavorati in Israele e quelli importati) in materia di etichettatura; la distribuzione può avvenire solo previa etichettatura in ebraico, con indicazione del produttore, importatore in Israele. Studio Legale legale Morresi 11

12 Import/export in Israele - barriere Per gli alimentari occorre indicare, oltre alla conformità alle regole Kasherut ed alla composizione del prodotto, il calcolo calorico, con etichetta in lingua ebraica (non può essere in lingua inglese o del Paese di provenienza). Le norme alimentari ebraiche vietano sia l accostamento di alcuni cibi tra loro (carne e suoi derivati, con latte e suoi derivati), sia il consumo di cibi non «kosher», ovvero determinate carni (maiale, coniglio, cavallo), crostacei e frutti di mare, formaggi con caglio animale, salumi, insaccati suini, vini, o altre bevande non prodotte nel rispetto del Kasherut. Studio Legale legale Morresi 12

13 Import/export in Israele Il «made in» deve figurare su ogni prodotto. Per i prodotti alimentari deve obbligatoriamente indicarsi il nome dell importatore/distributore in Israele. Si segnalano casi di falsificazione o di uso improprio di diciture italiane in molti settori produttivi (tessili, calzature, pelletteria, alimentari) Fonte: Guida al Mercato, ICE

14 Il DIP dell ordinamento italiano [Codice civile, 1942 Artt Codice Civile c.d. Preleggi] Riforma D.I.P. Legge n. 218 del 31 maggio 1995: ha abrogato le Preleggi e diversi articoli del C.p.c. modificando radicalmente il sistema di DIP italiano Convenzione di Roma, 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in Italia con Legge n. 975 del 18 dicembre 1984 (in vigore dal 1991, alla ratifica del settimo Stato). Regolamento Roma I, CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

15 Il contratto internazionale in Israele: la legge applicabile La scelta tra le parti, di una legge nazionale diversa da quella israeliana (ad esempio legge italiana), come legge applicabile al contratto, è in linea di principio permessa dall ordinamento israeliano, salvo che per le materie in cui vigono norme inderogabili. In caso di contratto di compravendita, se non viene espressamente esclusa, è in ogni caso applicabile la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, avendovi aderito sia l Italia che Israele

16 Clausole contrattuali Legge applicabile This Agreement shall be governed by the laws of the Italian Republic only (attenzione: ivi compresa la Convenzione di Vienna, se non esclusa). This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Italy and, in particular, the United Nations convention on contracts for the international sale of goods signed in Vienna on April 11, Studio Legale legale Morresi 16

17 Clausola da modello di contratto* Legge applicabile in caso di arbitrato 36.1 Unless otherwise agreed, any questions relating to this Contract which are not expressly or impliedly settled by the provisions contained in this contract shall be governed in the following order: by the principles of law generally recognised in international trade as applicable to international turnkey contracts, by the United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG), by the relevant trade usages, and by the Unidroit Principles of International Commercial Contracts, with the exclusion of the clauses with the exclusion of national laws. *ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N. 653

18 Modi di risoluzione delle controversie NEGOZIAZIONE MEDIAZIONE ARBITRATO CONTROV. ORD. parti parti parti parti mediatore arbitro/ Tribunali Tribunale arbitrale Transazione Accordo Lodo Sentenza

19 Il contratto internazionale in Israele: risoluzione delle controversie In un contratto internazionale è, di regola, opportuno pattuire, attraverso una clausola di proroga della giurisdizione, quale giudice dovrà decidere eventuali controversie future: Foro competente presso la sede della parte italiana Foro competente nel paese di controparte Foro competente in un paese terzo Scelta di più fori competenti

20 Il Diritto Internazionale Privato e Processuale (DIPP) dell ordinamento italiano Regimi applicabili nell ordinamento italiano in materia civile e commerciale per l individuazione del Foro competente e il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze: - nei rapporti tra parti contraenti situate in Paesi UE (28 Paesi): Reg. UE 1215/2012 (ex Reg. CE 44/2001 ed ex Conv. di Bruxelles, 1968) -- nei rapporti tra parti contraenti situate in paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera): Convenzione di Lugano, regime generale c.d. D.I.P.P. (contratti tra parti situate in paesi diversi): L. 218/95 artt (giurisdizione), (esecuzione). [NB: nelle materie oggetto di convenzioni bilaterali per il riconoscimento delle sentenze, queste ultime prevalgono sul regime generale]

21 Il contratto internazionale in Israele: la risoluzione delle controversie Art. 3 L. 218/95 d.i.p. 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. 21

22 Il contratto internazionale in Israele e la risoluzione delle controversie: arbitrato Attualmente non vi è, tra Italia ed Israele, una convenzione bilaterale per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari stranieri Israele ha aderito sin da subito (1959) alla Convenzione di New York del 1958 sull arbitrato internazionale ( E possibile, quindi, sottoporre le controversie ad un arbitrato internazionale inserendo in contratto una clausola arbitrale. Lodi arbitrali resi all estero possono quindi trovare riconoscimento in Israele. Studio Legale legale Morresi 22

23 L arbitrato Motivi per preferire il ricorso all arbitrato Neutralità Competenza specifica Attenuata applicazione delle leggi nazionali Procedura più semplice e informale Rapidità e Segretezza Soluzione amichevole della controversia Riconoscibilità all estero del lodo (convenzione New York, 1958)

24 L arbitrato Motivi per non scegliere l arbitrato Strategia meramente difensiva Materie non arbitrabili Valore limitato della controversia (es. </= ,00) Paesi non aderenti a Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

25 La clausola arbitrale All disputes, [controversies or claims] arising out of or in connection with this agreement shall be submitted to the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The place of the arbitration shall be Milan, Italy and the language of the arbitration shall be English. Studio Legale legale Morresi 25

26 La clausola arbitrale Any and all disputes arising out of or relating to this Agreement or in connection herewith, including those concerning its validity, interpretation, performance and termination, shall be within the exclusive jurisdiction of and shall be finally settled by three arbitrators under the International Arbitration Rules of the Chamber of National and International Arbitration of Milan. Said arbitrators shall be appointed according to said Rules, which the Parties hereby represent that they know and accept in their entirety, and their jurisdiction excludes the jurisdiction of any other court of justice except for purposes of the enforcement of the arbitrators decision. The arbitration shall be held in Lugano, Switzerland and the language of the arbitration shall be English. Studio Legale legale Morresi 26

27 Clausola foro competente The competent law courts of the place where the Seller has his reg istered office shall have exclusive jurisdiction in any action arising out of or in connection with this contract. How ever, as an exception to the principle hereabove, the Seller is in any case entitled to bring his action before the competent court of the place where the Buyer has his registered office. Unioncamere Lombardia - Modello di Contratto Internazionale di vendita

28 Compravendita internazionale e Convenzione di Vienna La Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (CV) è convenzione di diritto materiale uniforme, tesa a creare uno spazio giuridico comune a tutti gli Stati aderenti come superamento della frammentazione delle legislazioni nazionali N.B. A marzo 2015 sono 83 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Vienna (cfr. sito web

29 Applicazione CV La CV si applica solo tra parti aventi sede d affari in Stati diversi (restano escluse le vendite interne) (art. 1) se le parti hanno sede in Stati contraenti l applicazione è automatica in tutti gli altri casi, si applicherà quando le norme d.i.p. portano alla legge di uno Stato contraente (anche quando le parti abbiano scelto quale legge applicabile al contratto quella di uno Stato contraente) Studio Legale legale Morresi 29

30 Esclusione della CV (art. 6) Le parti sono libere di escluderne l applicazione ai sensi dell art. 6 della CV. Le parti possono escludere l applicazione della CV o (..), derogare a singole sue disposizioni o modificarne gli effetti Esempio clausola di esclusione della CV Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana con espressa esclusione della convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili Studio Legale legale Morresi 30

31 Interpretazione della CV (art. 7) Pur essendo la CV legge nazionale (in quanto inserita nell ordinamento di ciascuno Stato contraente) nell interpretazione della CV si deve aver riguardo al suo carattere internazionale e alla necessità di promuovere l uniformità della sua applicazione e l osservanza della buona fede. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla CV non espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza, in conformità con la legge applicabile in virtù delle norme di d.i.p.. Studio Legale legale Morresi 31

32 Materie non coperte dalla CV (art. 4) La CV regola esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e obblighi del venditore e compratore che sorgono da tale contratto. In particolare, salvo disposizione contraria ed espressa contenuta nella CV, essa non tratta del passaggio di proprietà dei beni venduti.

33 Situazioni non rientranti nella CV (artt. 2 e 3) Vendita per uso personale, familiare e domestico Tipi particolari di vendita (asta, vendite giudiziarie, di valori mobiliari, energia elettrica) Responsabilità civile del produttore Fornitura di mano d opera e servizi (art. 3) Studio Legale legale Morresi 33

34 Vendita di merci da fabbricare e prestazione di servizi (art. 3 CV) I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali per tale fabbricazione o produzione. La presente convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d opera o di altri servizi.

35 Vendita di merci da fabbricare e prestazione di servizi (art. 3 CV) Secondo la Corte di Giustizia UE (sent. Car Trim causa C 381/08) ( ) Se l'acquirente ha fornito tutti o la maggior parte dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce, tale circostanza può far propendere a favore della qualifica del contratto come «contratto di prestazione di servizi». Invece, nel caso contrario, in assenza di fornitura di materiali da parte dell'acquirente, si dovrebbe piuttosto preferire una qualifica del contratto come «contratto di compravendita di beni» ( ). ( ) i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l'acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.

36 La formazione del contratto di compravendita anche per mezzo di condizioni generali di vendita

37 La formazione del contratto di compravendita anche per mezzo di condizioni generali di vendita Art Codice civile - Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha patto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma* determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. *altrimenti è sufficiente un comportamento concludente

38 La formazione del contratto di compravendita Convenzione di Vienna: artt CV Art. 14 Costituisce proposta contrattuale qualsiasi proposta sufficientemente determinata indicante la volontà di essere vincolati in caso di accettazione; la proposta è sufficientemente determinata se indica la merce, la quantità, il prezzo. Artt. 15/16 La proposta diviene efficace quando arriva al destinatario; finché il contratto non è concluso può essere revocata Art. 18 Costituiscono accettazione la dichiarazione /comportamento concludente ma non il silenzio o l inattività Art. 19 La risposta ad una proposta che contenga aggiunte o limitazioni tali da alterare i termini della proposta (es. prezzo, pagamento, qualità e quantità merce, consegna, responsabilità, risoluzione controversie) vale come controproposta.

39 Clausola effettivamente negoziata Formazione del contratto Il contratto di vendita s intende perfezionato nel momento in cui l acquirente venga a conoscenza dell accettazione da parte del Fornitore dell ordine emesso dall acquirente stesso ovvero, al più tardi, al momento della consegna dei Prodotti all acquirente e/o al vettore o spedizioniere di quest ultimo, secondo il termine di resa concordato. Il Fornitore non accetterà alcun ordine che non sia debitamente firmato dall'acquirente e che non contenga tutte le specifiche ed i dati tecnici necessari per identificare i Prodotti ordinati e permetterne la produzione. Studio Legale legale Morresi 39

40 La forma del contratto di vendita Art. 1341, 1 co. Codice civile Condizioni generali di contratto 1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. ( segue)

41 La forma del contratto di vendita Art. 1341, 2 c. Codice civile 2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

42 La diversa disciplina della forma del contratto di vendita internazionale nella CV (art. 11) Articolo 11 CV - Non è richiesto che il contratto di vendita sia concluso o provato per iscritto, ed esso non è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Può essere provato con ogni mezzo, anche mediante testimoni.

43 Ammissibilità della prova dei contratti nella giurisdizione italiana Art Codice civile La prova per testimoni (244 c.p.c) dei contratti non è ammessa quando il valore dell oggetto eccede gli 2,58. [sic!] Tuttavia l autorità giudiziaria può consentire la prova (115 c.p.c.) oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

44 Proprietà - Quadro giuridico Trasferimento nei contratti internazionali di vendita Obblighi del venditore (CV) Trasferire la proprietà della merce (art. 30) Consegnare la merce (art ) nella quantità, qualità e tipo richiesti (art. 35) Consegnare i documenti (art. 34)

45 Proprietà Quadro giuridico La riserva di proprietà nei contratti internazionali di vendita La Convenzione di Vienna non disciplina la proprietà e quindi non riguarda la clausola di riserva di proprietà. Tali questioni vanno dunque valutate tenendo conto della legge nazionale applicabile al contratto secondo le norme di diritto internazionale privato e della legge fallimentare della sede del fallito. (cfr. Art. 4 e 7, comma 2 della Convenzione di Vienna del 1980)

46 Vendita - Consegna Quadro giuridico (CV) Il venditore deve consegnare la merce. - nel luogo pattuito o risultante dalla convenzione (art. 31) - alla data pattuita o risultante dalla convenzione (art. 33) - libera da diritti o pretese di terzi (art. 41) - libera da diritti o pretese di terzi basati sulla proprietà industriale (art. 42) - conforme al pattuito (senza difetti) (art. 35).

47 Clausola da modello di contratto* Clausola limitativa e di esonero della responsabilità Tutte le date stabilite nel Programma sono a titolo indicativo e non vincolanti. Il Venditore effettuerà ogni ragionevole sforzo per effettuare la consegna entro i termini specificati nel Programma. Il/i termine/i di consegna non potrà/anno intendersi come essenziale/i e non potrà sorgere alcuna responsabilità in capo al Venditore se, non ostante gli sforzi di quest ultimo, si verificherà un ritardo nella consegna. Il Venditore informerà l Acquirente per iscritto, non appena possibile, di ogni ritardo nella consegna dell Impianto con riferimento alle date previste. Da: Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria Morresi e Antonella Versaci

48 Clausola contrattuale da modello di contratto* Termini di consegna Article 10 Supply of the Equipment - The Supplier agrees to ship the Equipment, in accordance with Article 11 hereunder, within the deadlines set out in the Time Schedule. If the shipment cannot be effected at the date defined in the Time Schedule due to reasons for which the Purchaser is responsible, the Supplier shall be entitled to store the Equipment at the Purchaser's risk and expense in suitable premises. ICC Model Contract for Turnkey Supply of Industrial Plant Studio Legale legale Morresi 48

49 Gli Incoterms CCI Gli International Commercial Terms o Incoterms CCI (l ultima versione è del 2010) costituiscono una serie di regole internazionali relative alla consegna delle merci nella prassi del commercio internazionale e, oramai, anche nazionale. Ove richiamati nel contratto, gli Incoterms CCI regolano i diritti delle parti con riguardo alla consegna della merce (beni materiali, non beni immateriali, come ad es. software).

50 Gli Incoterms CCI «Se si desidera che le regole Incoterms si applichino al contratto in essere, si raccomanda di rendere esplicito tale intendimento nel contratto stesso, indicando la regola Incoterms scelta, includendo il luogo convenuto, seguito da Incoterms 2010».* *Introduzione agli Incoterms 2010, p. 7.

51 Clausola effettivamente negoziata Consegna (modalità) La consegna dei Prodotti ha luogo secondo la formula "EX WORKS - Franco Fabbrica Venditore" (tale formula, come anche le formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, fanno riferimento all'edizione vigente degli Incoterms CCI [2010]. In ogni caso, dal momento in cui i Prodotti vengono consegnati da XY al vettore o allo spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente. XY non stipula alcun contratto di trasporto dei Prodotti oggetto di spedizione se non per conto dell'acquirente e a rischio e spese di quest'ultimo.

52 Vendita - Garanzia per vizi Quadro giuridico (CV) La merce venduta è conforme al pattuito ai sensi dell art. 35 CV, se è: Merce con caratteristiche (quantità, qualità, tipo, imballaggio) conformi al contratto (art. 35.1) Merce idonea all uso normale (art a) Merce idonea all uso particolare (art b) Merce conforme a campione o modello (art c) Merce imballata o confezionata adeguatamente (art d)

53 Vizi - Denuncia e decadenza Quadro giuridico (CV) Art. 39 CV - Il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denunzia al venditore specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. In ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità dei beni se non lo denunzia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati effettivamente consegnati al compratore a meno che questo termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia contrattuale.

54 Clausola tratta da modello* Limitazione della garanzia L Impianto sarà progettato e realizzato in applicazione delle eventuali previsioni normative in vigore nel Paese del Venditore alla data di sottoscrizione del presente Contratto ed in conformità agli eventuali standards specificati all Allegato 1. Il Venditore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa la conformità dell Impianto a leggi applicabili, normative di sicurezza e/o norme tecniche vigenti nel Paese in cui l Impianto sarà installato in via definitiva ed avviato ai sensi del precedente Articolo 8 (il Paese di Destinazione ). Spetterà soltanto all Acquirente accertarsi che l Impianto rispetti dette ultime leggi, normative e norme tecniche. L Acquirente terrà il Venditore indenne e manlevato a fronte di ogni reclamo nei confronti del Venditore e/o da ogni costo che possa derivare al Venditore da o in relazione al mancato accertamento da parte dell Acquirente circa il fatto che l Impianto sia conforme o meno alle leggi applicabili, alle normative di sicurezza e/o alle norme tecniche vigenti nel Paese di Destinazione. Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria Morresi e Antonella Versaci Studio Legale legale Morresi 54

55 Clausola da modello di contratto Clausola di limitazione della responsabilità Le dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Venditore, ai sensi ed in relazione al presente Contratto, sono limitate a quelle espressamente previste nel presente Contratto. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal presente Contratto o da norme di applicazione necessaria che siano inderogabili ad opera della concorde volontà delle Parti, il Venditore non avrà alcuna altra responsabilità in relazione all Impianto. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per mancato guadagno, danni indiretti, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) o per ogni perdita o danno derivante da meri consigli forniti all Acquirente dal Venditore. Le Parti prendono atto del fatto che, e convengono che, la responsabilità complessiva del Venditore derivante da e/o relativa al presente Contratto (ivi inclusa, senza limitazione, la responsabilità del Venditore per la restituzione in tutto o in parte del Prezzo D Acquisto) sarà, in tutti i casi, limitata al Prezzo D Acquisto. Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria Morresi e Antonella Versaci Studio Legale legale Morresi 55

56 Clausola effettivamente negoziata Clausole limitative e di esonero della responsabilità Article 15 - Safety Regulations and Product Liability The Products sold by the Manufacturer to the Distributor hereunder shall be in compliance with the applicable regulations and directives of the European Union relating to CE certification. Except as otherwise expressly provided in this Article 15 or otherwise agreed in writing by the Parties, the Manufacturer makes no representation or warranty as to the compliance of the Products with the applicable laws, safety regulations and/or technical standards of the Territory or of any other countries. The Distributor alone shall be responsible for ensuring that the Products comply with said laws, regulations and standards and shall bear all costs related to ensuring said compliance, including but not limited to the cost of any Product testing and/or certification required for sale of the Products in the Territory. Consequently, the Distributor agrees to make no claims against the Manufacturer, including but not limited to claims for indemnity, for damages resulting from failure of the Products to comply with said laws, regulations and standards and/or from defects in the Products, with the exception of warranty claims expressly contemplated by the Manufacturer's written Product warranty to the Distributor, and the Distributor hereby waives any right it might otherwise have to make such claims.

57 Rimedi secondo CISG Qualora i beni forniti risultino, dunque, non conformi al contratto (ai sensi dell art. 35 CISG), in assenza di una specifica garanzia convenzionale tra venditore ed acquirente, la Convenzione di Vienna accorda all acquirente, in estrema sintesi, i seguenti rimedi (artt. 45 e ss. CISG) esercitabili nei confronti del venditore: i) sostituzione o riparazione dei beni non conformi (art. 46, 2 e 3 co. CISG) ii) risoluzione del contratto (art. 49 CISG) iii) riduzione del prezzo (art. 50 CISG) iv) misure cautelative (art CISG). Studio Legale legale Morresi 57

58 Rimedi del compratore per inadempimento del venditore (CV) A) RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (ART. 46) IN GENERALE (art. 46.1) Non avendo fatto ricorso ad un rimedio incompatibile SOSTITUZIONE MERCE NON CONFORME (art. 46.2) Inadempimento essenziale Denuncia tempestiva Possibilità di restituire la merce RIPARAZIONE MERCE NON CONFORME (art. 46.3) Ragionevolezza rimedio Denuncia tempestiva Studio Legale legale Morresi 58

59 Rimedi del compratore per inadempimento del venditore B) RISOLUZIONE CONTRATTO (ART. 49) E RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE (artt ) Inadempimento essenziale, o mancata consegna entro il termine supplementare fissato dal compratore Denuncia tempestiva C) RIDUZIONE DEL PREZZO (ART. 50) PER DIFFERENZA VALORE MERCE CONSEGNATA E VALORE MERCE CONFORME Non si applica se il venditore pone rimedio all inadempimento o se il compratore rifiuta di accettare il rimedio proposto Studio Legale legale Morresi 59

60 Risarcimento del danno (art. 45 CV) In aggiunta ai rimedi di cui sopra il compratore può richiedere il risarcimento per danno costituito da danno emergente e mancato guadagno (art. 74) Il danno deve però essere conseguenza dell inadempimento del venditore Il risarcimento è limitato alla perdita prevedibile dal venditore Non è risarcibile il danno che il compratore poteva evitare (art. 77) Studio Legale legale Morresi 60

61 Fonti internazionali Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla Vendita internazionale di beni mobili All art. 79 Cause di esonero Una parte non risponde per l inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l impedimento stesso o le sue conseguenze [ omissis]. Studio Legale legale Morresi 61

62 Clausola effettivamente negoziata Impossibilità sopravvenuta (forza maggiore) & eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship) Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell altra Parte per inadempimento all esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, ivi inclusi in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo di detta Parte ( Evento di Forza Maggiore ), inclusi, ancorché in via non limitativa, il ritardo di consegna o la mancata consegna dei materiali da parte di fornitori, sospensioni o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra (sia dichiarata che non dichiarata), disordini di piazza, ritardo dei vettori, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa (incluse le assicurazioni credito all esportazione di pubblica emanazione) o di qualsivoglia amministrazione statale. Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria Morresi e Antonella Versaci

63 Clausola effettivamente negoziata Impossibilità sopravvenuta (forza maggiore) & eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship) If at any time during the term of this Agreement i) continued performance by the Seller of its obligations hereunder becomes excessively onerous due to an event beyond the Seller s reasonable control, which the Seller could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the signature of this Agreement, and ii) the Seller could not reasonably have avoided or overcome said event or its consequences, the Parties shall, within thirty (30) days following written notice by the Seller to the Buyer to that effect, negotiate alternative contractual terms in order to alleviate or mitigate the effects of such hardship. If the Parties are unable to reach an agreement as to said alternative contractual terms, the Seller shall be entitled to terminate this Agreement and to retain the portion of the Purchase Price already paid by the Buyer, by way of partial compensation for the expenses incurred by the Seller in connection with this Agreement. Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria Morresi e Antonella Versaci

64 Obblighi del compratore nella CV Pagare il prezzo - Concordato o determinato in altro modo (art. 54) - Nel luogo pattuito o risultante dalla convenzione (art. 57) - Alla data pattuita o risultante dalla convenzione (art. 58) Adottare le misure eventualmente necessarie per consentire l effettuazione del pagamento (art. 54) Prendere in consegna la merce (art. 60) Studio Legale legale Morresi 64

65 Le singole forme di pagamento In relazione al fattore tempo si usa distinguere tra: Pagamento anticipato Pagamento posticipato Pagamento contestuale (C.O.D., Cash on Delivery) Studio Legale legale Morresi 65

66 I mezzi di pagamento Bonifico bancario internazionale Assegno bancario internazionale Incasso documentario transnazionale Sistemi di incasso elettronico Credito documentario Studio Legale legale Morresi 66

67 Clausola effettivamente negoziata Pagamento in parte anticipato The PRODUCTS for the following seasons shall be paid by the DISTRIBUTOR as follows: - 50% of the price of the PRODUCTS shall be paid by the DISTRIBUTOR immediately at the time the DISTRIBUTOR orders the PRODUCTS in question; - the remaining 50% of the price of the PRODUCTS shall be paid by the DISTRIBUTOR within 60 days following the date of ex works delivery of the PRODUCTS in question. It is understood that the above payments shall be effected by the DISTRIBUTOR by wire transfer to the bank and account number specified by X in writing from time to time. Studio Legale legale Morresi 67

68 Clausola effettivamente negoziata - Pagamento anticipato e lettera di credito (1/3) 4.1 Unless otherwise agreed upon in writing, the total purchase price for each purchase order for the Products shall be paid by the Customer to the Manufacturer in the invoice currency as follows: i) With respect to purchase orders for an aggregate purchase price less than Euro 25, (twenty-five thousand), one-half of the purchase price shall be paid to the Manufacturer by wire transfer prior to the anticipated delivery date of the Products in question and the remaining one-half of the purchase price shall be paid to the Manufacturer by wire transfer within 90 (ninety) days of the relevant invoice date, it being understood that in no event may the total sum owed by the Customer to the Manufacturer at any given time exceed Euro 45, (forty-five thousand). The Manufacturer shall provide the Customer with written notice of the bank account to which payments by wire transfer are to be made. ii) With respect to purchase orders for an aggregate purchase price greater than or equal to Euro 25, (twenty-five thousand), the entire purchase price shall be paid by irrevocable divisible letter of credit, issued in compliance with Publication no. 600 of the International Chamber of Commerce and confirmed by a primary Italian bank satisfactory to - or indicated by - the Manufacturer and in a form previously approved by the Manufacturer (the Letter of Credit ). ( ) Studio Legale legale Morresi 68

69 Clausola effettivamente negoziata - Pagamento anticipato e lettera di credito (2/3) ( ) Upon receipt of Manufacturer s order confirmation, the Customer will submit to the Manufacturer, for the Manufacturer s review and approval in writing, a draft Letter of Credit. The Letter of Credit shall have an expiry date agreed to by the Manufacturer and shall be valid from the time of issuance until at least [30 (thirty)] days following the latest Product delivery date indicated by the Manufacturer in the relevant order confirmation sent to the Customer pursuant to article 5.2. Said Letter of Credit shall be payable at 120 (one hundred and twenty) days from the date of the Forwarding Agent's Receipt or Bill of Lading at the counters of the confirming Italian bank, and/or of any other nominated Italian bank, against presentation of the following documents: - commercial invoice; - Forwarding Agent's Receipt or Bill of Lading. All costs and expenses in connection with the Letter of Credit (including but not limited to bank fees and consular visa costs, if any) shall be borne by the Customer. Should the Letter of Credit not have been issued and confirmed in accordance herewith within [fifteen (15)] days following the date of Manufacturer s written approval of the draft Letter of Credit, then Article 4.2 shall apply. Studio Legale legale Morresi 69

70 Clausola effettivamente negoziata - Pagamento anticipato e lettera di credito (3/3) 4.2 Should the Customer fail to effect payment in accordance with, or otherwise fail to comply with, the foregoing provisions, then the Manufacturer shall be entitled, in its sole discretion and without incurring any liability for damages: i) to refrain from putting into production Products ordered by the Customer, or ii) to refuse to deliver, in whole or in part, the Products not yet delivered or to postpone delivery until such time as all sums owed to the Manufacturer by the Customer have been paid and/or iii) to terminate this Agreement in accordance with the provisions of article 9.2 below and to retain any portion of the purchase price already paid by the Customer, by way of partial compensation for the expenses incurred by the Manufacturer in connection with this Agreement, and to claim further damages, if any. Studio Legale legale Morresi 70

71 Inadempimento Quadro giuridico (CV) Misure cautelative Art. 71 CV Una parte può sospendere l adempimento delle sue obbligazioni se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l altro contraente non adempirà una parte essenziale delle sue obbligazioni in conseguenza di: (a) una grave insufficienza nella sua capacità di adempiere o nella sua solvibilità; (b) del modo in cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.

72 Rimedi del venditore per inadempimento del compratore: in sintesi (CV) A. RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (ART. 62) - pagamento del prezzo, presa in consegna merce, ecc. - Non aver fatto ricorso ad un rimedio incompatibile B. RISOLUZIONE CONTRATTO (ART. 64) E RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE (artt ) A CONDIZIONE DI: Inadempimento essenziale, oppure mancato pagamento o mancata presa in consegna nel termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell art. 63 (art. 64.1) Dichiarazione tempestiva, se il compratore ha già pagato (art. 64.2) Studio Legale legale Morresi 72

73 Risarcimento danni subiti dal venditore (CV) In aggiunta ai rimedi di cui sopra, il venditore può richiedere il risarcimento del danno costituito da danno emergente e mancato guadagno, sia pure entro determinati limiti (art. 74) Il danno deve essere conseguenza dell inadempimento del compratore Il risarcimento è limitato alla perdita prevedibile dal compratore Non è risarcibile il danno che il venditore poteva evitare.

74 Clausola contrattuale da modello di contratto Garanzia bancaria 27.1 Advance Payment Guarantee. To secure the repayment of the advance payment (if any) specified in Contract Schedule G, the Supplier shall, within the time limit indicated therein, obtain at its cost, from a firstclass international bank in the Supplier s country, a first demand bank guarantee of same amount, which shall be subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees published by the International Chamber of Commerce, or a standby L/C subject either to such Rules or to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits published by the International Chamber of Commerce, in either case to the amount stated in Contract Schedule H-1, to the satisfaction of the Purchaser and issued by a first-class international bank. The advance payment guarantee shall be valid from the date of receipt by Supplier of the advance payment into its designated bank account. The value of the guarantee shall automatically decrease pro rata the value of each shipment of Equipment and shall become null and void and be returned to the issuing bank when all Equipment has been delivered. ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N. 653 Studio Legale legale Morresi 74

75 Clausola contrattuale da modello di contratto Garanzia bancaria 27.2 Performance guarantee. To secure the proper performance of the Contract the Supplier shall, before the date stated in Contract Schedule H (or if not so stated, before shipment of the Equipment), obtain at its cost, from a first-class international bank in the Supplier s country, a first demand bank guarantee amounting to ten percent (10%) of the Contract Price, unless otherwise agreed, which shall be subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees published by the International Chamber of Commerce, or a standby L/C subject either to such Rules or to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits published by the International Chamber of Commerce issued by a first-class international bank. ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N. 653 Studio Legale legale Morresi 75

76 L organizzazione delle vendite 1) vendita in Italia ad un impresa esportatrice (c.d. società di trading) tale modalità esclude il produttore/esportatore dalla fase della rivendita ma gli evita i problemi tipici dell esportazione Studio Legale legale Morresi 76

77 L organizzazione delle vendite 1) Vendita diretta a clienti israeliani a) acquirenti utilizzatori finali (episodici) b) acquirenti che a loro volta rivendono a terzi anche con il proprio marchio e attraverso la propria rete distributiva c) buyers In linea generale è consentito vendere agli utilizzatori finali, preferibilmente tramite un importatore rivenditore locale (persona fisica o società) soprattutto ove il cliente sia un organismo governativo; anche in questi casi il rapporto si incentra sulle modalità di fornitura e il produttore/esportatore non entra nella fase della rivendita. Studio Legale legale Morresi 77

78 L organizzazione delle vendite 2) vendita a grossisti, rivenditori o intermediari muniti di licenza ma non integrati Trattandosi spesso di importatori/rivenditori pluri -marca questa modalità non consente al produttore/esportatore di avere una rete di vendita dedicata al marchio. Studio Legale legale Morresi 78

79 L organizzazione delle vendite 3) vendita attraverso agenti/concessionari di vendita/distributori integrati con o senza esclusiva per territorio L agenzia/distribuzione esclusiva è la forma di collaborazione commerciale più comunemente richiesta da soggetti residenti in questo Paese. E possibile inoltre autorizzare una società locale (munita di licenza all importazione) a vendere i propri prodotti con contratti in franchising (soprattutto per i beni di consumo). Studio Legale legale Morresi 79

80 I contratti per la distribuzione commerciale in Israele (distribuzione) Nella Sales Law del 1999 è stata incorporata la Convenzione di Vienna del L ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per disciplinare il contratto di distribuzione; si applicano le norme di carattere generale contenute nel Contract Law del Occorre dunque prevedere una disciplina contrattuale il più possibile autosufficiente. Ove si tratti di contratti a tempo indeterminato, sarà possibile interrompere il rapporto solo con un ragionevole preavviso. Studio Legale legale Morresi 80

81 I contratti per la distribuzione commerciale in Israele (agenzia commerciale) Il contratto di agenzia commerciale è disciplinato dall Agency Contract Law, in vigore dall Aprile 2012 (Commercial Agent and Principal), ispirata alla direttiva UE 653/86 In linea generale è consentito derogare contrattualmente alla normativa locale (applicando al contratto, ad esempio, la legge italiana); ove però la deroga sia a detrimento dell agente, l accordo potrebbe essere considerato non validamente stipulato. Studio Legale legale Morresi 81

82 I contratti per la distribuzione commerciale in Israele (agenzia commerciale) Commercial Agent è definito: a person engaged in identifying customers or in an activity designed to result in the conclusion of a contract between a supplier and a customer in connection with the purchase of goods marketed by the supplier. Commercial agency agreement è definito: "an agreement for consideration between a supplier and a commercial agent in which the supplier empowers the commercial agent on an ongoing basis to identify new customers or additional transactions with existing customers, where no employment or partnership relations exist between the parties. Fonte Commercial Agency Now Regulated by Statute, Reinhold Cohn & Partners, Febbraio 2013

83 La proprietà intellettuale in Israele La proprietà industriale in Israele è protetta dalla normativa locale. In quanto membro del WTO, lo Stato di Israele si è impegnato ad adottare gli standard di protezione internazionali ed ha aderito ai principali trattati e convenzioni in materia (WIPO, World Intellectual Property Organization, Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, PCT Patent Cooperation Treaty, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche). Studio Legale legale Morresi 83

84 Gli investimenti esteri in Israele Disciplinati dalla legislazione locale in materia di società Non è prevista alcuna limitazione alla proprietà delle quote da parte di soggetti stranieri, che quindi potranno detenerne anche il 100%. I cittadini stranieri possono stabilire, con procedure semplici e veloci, una presenza sotto varie forme tra cui, proprietà esclusiva, General o Limitated partnership, società israeliana a responsabilità limitata e società straniera. Fonte: Business Atlas, 2013 Non vi sono limitazioni al rimpatrio dei profitti Studio Legale legale Morresi 84

85 Gli investimenti esteri in Israele Dove investire: Servizi di informazione e comunicazione Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Costruzioni Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento Fonte: Info Mercati Esteri, 2014

86 Convenzione doppie imposizioni in materia fiscale Israele e l Italia hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni. Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo (fatta a Roma l in vigore dal ) Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall esercizio della navigazione aerea e marittima (firmato a Roma l in vigore dal ). E in corso di verifica l applicabilità delle suddette condizioni di reciprocità con riferimento alla Palestina. Fonte: Ministero Affari Esteri ( Studio Legale legale Morresi 86

87 Fare Affari con Israele Rischi POLITICI Conflitto israelo-palestinese Minaccia nucleare iraniana Instabilità situazione politica nella regione Rapporti Israele Egitto Fonte: InfoMercatiEsteri, a cura di Ambasciata d Italia Israele (agg ) Studio Legale legale Morresi 87

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