DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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- Chiara Caputo
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1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.88 del registro delle deliberazioni Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) Ufficio Istruttore Direzione Generale Tipo materia Convenzione Xylella Misura/Azione Privacy NO Pubblicazione integrale SI Oggetto: DGR N.266 DEL 08/03/2016 recante ad oggetto: Approvazione appendice alla convenzione tra la regione Puglia e l Arif repertoriata al n del 17/12/2014. Approvazione dello schema di Convenzione. L anno duemilasedici addì VENTINOVE del mese di marzo in Bari nella sede dell ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1, PREMESSO che: IL DIRETTORE GENERALE 1. a seguito del ritrovamento della Xylella fastidiosa nella provincia di Lecce ad ottobre 2013, la Regione Puglia ha disposto con DGR n del 29/10/2013, specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l eradicazione del batterio da quarantena, prevedendo tra l altro l abbattimento delle piante infette previo monitoraggio del territorio, prelievo di materiale vegetale e analisi di laboratorio; 2. con DGR 580/2014 è stata individuata l ARIF, quale Ente strumentale della Regione Puglia, per l attuazione delle operazioni di eradicazione dei focolai individuati ad aprile 2014 in applicazione delle disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e strumentali tali da garantire la tempestività e la corretta esecuzione delle operazioni; 3. con DGR 1842 del 05/09/2014, vista l evoluzione della malattia e la sua diffusione in aree più ampie,è stato richiesto lo stato di emergenza fitosanitaria straordinaria e sono state individuate specifiche misure da porre in essere per l eradicazione e il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa; 4. la Commissione Europea- DG SANCO ha disposto con la Decisione di esecuzione n. 2014/497/UE, le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l eradicazione del 1
2 batterio da quarantena Xylella fastidiosa, che è stata successivamente recepita a livello nazionale con DM 2777/2014 del MIPAAF. In particolare, il DM 2777 del 26/09/2014 prevede all art. 4 comma 6 che I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi del supporto del Corpo forestale dello Stato, di agenzie regionali strumentali o di altri enti regionali competenti, per l attuazione delle indagini previste dal piano di cui al comma 1, previo accordo tra le parti ; 5. che la Giunta Regionale con deliberazione n dell , nel ribadire l attribuzione all Osservatorio fitosanitario regionale dei compiti propri volti ad assicurare la piena attuazione delle misure disposte dai precitati atti, tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. in merito al coinvolgimento di altri soggetti per affrontare l emergenza ha individuato, in continuità con quanto disposto precedentemente dalla DGR 580/2014, questa Agenzia quale esecutore delle azioni per l eradicazione e il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa, in considerazione della disponibilità di idonee risorse umane e strumentali atte a gestire l esecuzione delle azioni con la massima celerità ed efficienza; 6. sulla base di apposito schema approvato con la medesima deliberazione di Giunta Regionale, in data si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione tra la Regione Puglia-Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e questa Agenzia, registrata al n di rep. della Regione Puglia, contenente la disciplina regolante i reciproci rapporti, ivi compreso il riparto delle competenze di questa Agenzia e quelle dell Ufficio Osservatorio fitosanitario regionale in ordine alla attuazione del Piano esecutivo di intervento e le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziare necessarie per l espletamento delle azioni; 7. con ordinanza n. 225 del 11 febbraio 2015 del Dipartimento della Protezione Civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto : Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato per la regione Puglia è stato nominato Commissario Delegato, in discendenza della delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju), in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi; 8. con la suindicata ordinanza contestualmente alla nomina del Commissario delegato, è stata individuata l A.r.i.f. quale soggetto attuatore degli interventi di cui trattasi; 9. Con ODPC n.318 del 05/02/2016 è stato revocato lo stato d emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016, demandando alla Regione Puglia la relativa gestione ordinaria. 10. In discendenza di quanto su riportato con DGR n. 266 del 08/03/2016, recante ad oggetto : Approvazione appendice alla convenzione tra la Regione Puglia e l Arif repertoriata al n del 17/12/2014, la Regione Puglia ha provveduto ad integrare lo schema di convenzione del 17/12/2014 repertoriata al n , intestando ad Arif, di concerto all 2
3 Osservatorio Fitosanitario, talune nuove competenze in ordine all attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi; CONSIDERATO che nelle more dell adozione del nuovo piano per il contenimento della fitopatia suindicata è necessario eseguire con immediatezza nelle zone cuscinetto, di sorveglianza e zona indenne una puntuale attività di monitoraggio, dando atto dell indisponibilità sia della Regione Puglia che dell Arif di personale qualificato e numericamente congruo a porre in essere le azioni summenzionate su una porzione territoriale estremamente ampia( oltre ettari), in tempi ragionevolmente esigui; DATO ATTO della evocata necessità, enucleata nella precitata DGR n.266 del 08/03/2016, di reperimento all esterno delle summenzionate risorse umane atte a svolgere l attività di monitoraggio e campionamento nelle modalità disciplinate dall appendice alla Convenzione e relativi allegati; RITENUTO poter approvare e conseguentemente sottoscrivere lo schema di convenzione denominato Appendice alla Convenzione repertoriata al n del 17/12/2014 e relativi allegati (Allegato 1), approvato con DGR n. 266 del 08/03/2016; VISTE: la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile in atti; la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell A.R.I.F. al quale, a far data dal 01/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell Agenzia nell ambito degli obiettivi prefissati, in atti; la DDG n. 274 del 15 ottobre 2015 di adozione del bilancio pluriennale 2016/2018, trasmesso alla Giunta regionale per la prescritta approvazione; DELIBERA DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. DI RICHIAMARE E CONFERMARE integralmente il contenuto n del 17/12/2014; Convenzione repertoriata al DI APPROVARE e conseguentemente sottoscrivere lo schema di convenzione denominato Appendice alla Convenzione repertoriata al n del 17/12/2014 e relativi allegati (Allegato 1), approvati con DGR n. 266 del 08/03/2016; DI DEMANDARE a successivo proprio provvedimento le modalità di attuazione della Convenzione repertoriata al n del 17/12/2014 così come integrata dall appendice approvata con DGR n.266 del 08/03/2016 anche ai fini del conferimento degli incarichi professionali di cui all art.7 commi 6 e ss, del D.Lgv n. 165/2001 e sm, prescelta da questa Agenzia, quale unica 3
4 opzione attuativa in ragione delle sovraprospettate esigenze di speditezza, in sede di attuazione dell allegato schema negoziale; DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; DI PUBBLICARE il presente provvedimento all Albo pretorio online dell ARIF sul sito accessibile anche dal banner ARIF sul sito Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 12 (dodici) facciate, è adottato in unico originale. IL DIRETTORE GENERALE Avv. Giuseppe Maria Taurino ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI La presente determinazione, composta da n. 12 (dodici) facciate, viene pubblicata all Albo istituzionale on line dell ARIF, sul sito per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo. Il presente atto, è, altresì, depositato presso la Direzione Generale dell ARIF, Viale Corigliano n.1 Bari L incaricato rag. Francesco Fanelli 4
5 Appendice alla CONVENZIONE repertoriata al n del 17/12/2014 tra La Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e tutela dell ambiente di seguito Regione, nella persona del Dirigente della Sezione Agricoltura, Dr. Giuseppe D'Onghia, nato a Noci (BA) il 03/12/1953, domiciliato per la carica presso l Assessorato all Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari. e L Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali di seguito ARIF, Ente strumentale della Regione Puglia, nella persona del delegato alla firma del presente atto Direttore Generale Avv. Giuseppe Maria Taurino, nato a Lecce il 06/08/1964, domiciliato per la carica presso la sede dell ARIF, in viale Corigliano n. 1, Bari. Premesso che: la Regione Puglia e l ARIF hanno stipulato in data 17/12/2014 la convenzione repertoriata al n per il supporto alla Regione Puglia nella gestione della lotta alla xylella fastidiosa; Con DGR n 266 del 08/03/2016 la Regione Puglia ha deliberato di integrare la convenzione suddetta mediante un appendice contenente modifiche agli art. 3 e 4. si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 (integrazione art. 3) L art. 3 oggetto è così integrato: attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario ; L art. 4 Procedure e competenze è così integrato: Art. 2 (integrazione art. 4) punto 4) attività di monitoraggio, prelievo e consegna dei campioni vegetali ai laboratori di analisi, secondo il protocollo redatto dal Servizio Osservatorio Fitosanitario Il Servizio Osservatorio fitosanitario deve: Organizzare insieme all ARIF la formazione specialistica dei tecnici in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1578 del 03/09/2013, selezionati a seguito dell avviso pubblico dall ARIF, per l acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario; Riconoscere la qualifica di Agente fitosanitario ai tecnici che saranno contrattualizzati dall ARIF per le attività di monitoraggio, con rilascio di tesserino, come previsto dalla DGR 1578 del 03/09/2013; Fornire il protocollo e il piano di monitoraggio; Aggiornare periodicamente il Piano di monitoraggio, ove necessario; Coordinare le attività di monitoraggio e controllare la corretta esecuzione delle stesse; Indicare i laboratori di analisi accreditati presso cui devono essere consegnati i campioni vegetali prelevati. L ARIF deve: Adottare, ai sensi dell art. 7 comma 6 e 6 bis del d.lgs. 165/2001, un regolamento interno al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento nella selezione del personale da utilizzare. Il regolamento deve stabilire: le procedure per la formazione della/e long list di tecnici in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla DGR 1575/2013, da cui attingere per l espletamento delle attività di monitoraggio di Xylella fastidiosa; le modalità e le priorità di selezione del personale da contrattualizzare con riferimento alla long list e in relazione ai fabbisogni espressi dall Osservatorio fitosanitario regionale; le modalità di formazione del personale e di acquisizione della qualifica di Agente fitosanitario; 5
6 Emanare un avviso pubblico ai sensi del regolamento interno di cui al precedente punto, assicurando la massima pubblicità, al fine di consentire la più ampia partecipazione all avviso; Formulare la/e long list dei tecnici in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento; Selezionare con le modalità/priorità stabilite dal regolamento e in funzione del fabbisogno espresso dall Osservatorio Fitosanitario i tecnici da contrattualizzare, previa formazione; Organizzare, secondo le disposizioni dell Osservatorio fitosanitario, corsi di formazione/aggiornamento sul monitoraggio della Xylella fastidiosa per i tecnici selezionati; Contrattualizzare il personale tecnico selezionato, formato e idoneo ad acquisire la qualifica di Agente fitosanitario; Comunicare all Osservatorio fitosanitario l elenco del personale contrattualizzato fornendo tutti i dati necessari per la nomina di agente fitosanitario; Eseguire il monitoraggio secondo il piano redatto dall Osservatorio fitosanitario e in stretta osservanza delle modalità/procedura indicate nel protocollo; Fornire settimanalmente un report sullo stato di avanzamento delle attività con i dati e le modalità che saranno indicati dall Osservatorio fitosanitario. Si precisa che per l espletamento delle attività disciplinate dalla presente appendice si utilizzeranno le risorse finanziarie di cui all art. 5 della convenzione tra la Regione Puglia e l Arif sottoscritta il 17/12/2014 (n. repertorio ), in base alla rimodulazione prevista e consentita dall ultimo comma. Letto, approvato e sottoscritto. Bari, / /2016 Regione Puglia Dirigente della Sezione Agricoltura ARIF 6
7 Regolamento per la costituzione e tenuta di una long list di tecnici da utilizzare per il monitoraggio della Xylella fastidiosa ai sensi dell art. 7 comma 6 bis d.lgs. 165/2001 ALLEGATO 1 7
8 Indice ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ... 9 ART. 2 PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PER L ISCRIZIONE ALL ELENCO DI TECNICI PER IL MONITORAGGIO ALLA XYLELLA FASTIDIOSA ART. 3 REQUISITI SOGGETTIVI PER L ISCRIZIONE ALL ELENCO DI TECNICI PER IL MONITORAGGIO ALLA XYLELLA FASTIDIOSA ART. 4 CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ART. 5 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO DI MONITORAGGIO, PRELIEVO CAMPIONI VEGETALI E CONSEGNA DEGLI STESSI AI LABORATORI DI ANALISI ART. 6 VERIFICA DELL ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL INCARICO ART. 7 COMPENSO ART. 8 RINVIO ART. 9 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI
9 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento definisce e disciplina l istituzione, il funzionamento e la tenuta di un elenco (long list) di tecnici da impiegare per il monitoraggio della xylella fastidiosa, istituito mediante avviso pubblico e suddiviso nelle aree "senior" e "junior", in base all esperienza posseduta. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano altresì, ai sensi dell art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell'art e seguenti c.c., la procedura per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto l attività di monitoraggio, prelievo campioni vegetali e consegna degli stessi ai laboratori, con contratti di lavoro autonomo e/o subordinato a tempo determinato nella forme consentite dalla legge vigente (prestazione occasionale, collaborazione a progetto (co.co.pro.), incarico professionale esterno soggetto ad IVA, lavoro subordinato a termine etc.). L iscrizione nell elenco degli esperti tecnici non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento dei suddetti incarichi. Il conferimento di incarichi avverrà nell ambito del programma di monitoraggio alla xylella fastidiosa approvato dalla Regione Puglia in attuazione della convenzione stipulata tra la Regione Puglia e l Arif, repertoriata al n in data 17/12/2014, come modificata in data 08/03/2016 con DGR n Finalità del presente regolamento sono dunque: garantire, nello svolgimento delle procedure comparative per l assunzione di personale tecnico che effettui il monitoraggio alla xylella fastidiosa il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, rotazione, non discriminazione e pubblicità; mettere a punto uno strumento amministrativo che garantisca, nel rispetto dei principi di cui al punto precedente, la massima flessibilità e snellezza operativa nel reclutamento di personale, al fine di rispondere tempestivamente alle continue e pressanti richieste comunitarie e nazionali, in applicazione della normativa fitosanitarie di lotta al patogeno. Art. 2 Procedura di accreditamento per l iscrizione all elenco di tecnici per il monitoraggio alla xylella fastidiosa. L elenco di tecnici esperti per il monitoraggio della xylella fastidiosa è istituito mediante avviso pubblico. L elenco è formato da due sezioni ""senior"" e ""junior"". L'avviso per la procedura di accreditamento ai fini dell iscrizione all elenco è reso pubblico attraverso: la pubblicazione sul sito web dell ARIF la pubblicazione sul sito web della Regione Puglia la pubblicazione sul BURP la trasmissione agli ordini provinciali degli agronomi, periti agrari e agrotecnici la trasmissione alle associazioni di categoria, OP, oleifici sociali, cooperative agricole la pubblicazione degli estremi dell avviso con indicazione degli elementi essenziali (es. requisiti, data di scadenza etc) sui giornali a maggiore diffusione territoriale; L avviso, la cui scadenza non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione sui siti indicati nel precedente comma, deve contenere l indicazione della sezione alla quale è possibile iscriversi e le condizioni generali per ottenere l accreditamento. Il modello di domanda deve prevedere una autovalutazione, al fine di accelerare e semplificare la valutazione e redazione della graduatoria di chi presenta la domanda. Solo per chi verrà assunto si procederà alla verifica di quanto dichiarato. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Direttore generale dell ARIF nomina una Commissione di valutazione, di cui farà parte il dirigente del Servizio Osservatorio o un suo delegato, per selezionare i curricula pervenuti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l iscrizione all elenco. La commissione inoltre è incaricata di redigere una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4. 9
10 Terminate le operazioni di valutazione/selezione, la Commissione invia al Direttore generale dell ARIF: verbale l elenco, redatto nelle due sezioni "senior" e "junior", la graduatoria che delibera la pubblicazione dell'elenco e della graduatoria. La Long List avrà validità sino al 31/12/2016. In presenza di particolari esigenze organizzative espresse dalla Regione l ARIF si riserva la facoltà di aggiornare/integrare la long list con ulteriori avvisi. L iscrizione all elenco di tecnici esperti non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento di incarichi. Art. 3 Requisiti soggettivi per l iscrizione all elenco di tecnici per il monitoraggio alla xylella fastidiosa. L elenco dei tecnici è diviso in due sezioni ""senior"" e " "junior"". Per iscriversi alla sezione "senior" bisogna essere in possesso di: Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in una delle seguenti classi: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ed equipollenti; scienze naturali o equipollenti; scienze ambientali ad indirizzo agronomico; scienze biologiche; diploma di perito agrario e agrotecnici Esperienza nel monitoraggio alla xylella o esperienza almeno biennale nel monitoraggio agli organismi nocivi delle principali colture agricole regionali. Per iscriversi alla sezione "junior" bisogna essere in possesso di: Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in una delle seguenti classi: scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ed equipollenti; scienze naturali o equipollenti; scienze ambientali ad indirizzo agronomico; scienze biologiche; diploma di perito agrario e agrotecnico E ritenuto titolo idoneo sia la Laurea vecchio ordinamento sia la Triennale (LT) accompagnata o non Laurea Specialistica. Nell'ambito dell'elenco dei tecnici "senior" sono individuati i coordinatori, il cui numero variabile, dipende dalle esigenze del Servizio fitosanitario che di volta in volta comunica all'arif, unitamente al fabbisogno dei tecnici. Art. 4 Criteri di comparazione dei curricula per la redazione della graduatoria da parte della commissione di valutazione La commissione deve esprimere la valutazione in sessantesimi. La stessa procede alla selezione dei candidati che hanno risposto all avviso, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze lavorative illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli e requisiti professionali con le esigenze e le finalità del presente regolamento. In particolare, al fine di assicurare la massima trasparenza, oggettività ed imparzialità nella valutazione la Commissione redigerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri: Criteri di valutazione titoli max 15 N progressivo criterio Punteggio 10
11 1 Possesso laurea vecchio ordinamento /specialistica 2 Possesso laurea triennale 10 2 Possesso diploma 5 TOTALE max Criteri di valutazione esperienza max 40 N progressivo criterio Punteggio 1 Monitoraggio xylella 15 2 Attività di difesa degli organismi nocivi corso di formazione Corso di formazione per monitoraggio alla xylella fastidiosa A parità di punteggio, sarà data precedenza al più giovane di età. (1 punto per ogni mese di attività max 25) 5 Art. 5 Procedura per il conferimento dell incarico di monitoraggio, prelievo campioni vegetali e consegna degli stessi ai laboratori di analisi Il conferimento degli incarichi avviene secondo la seguente procedura: 1. La Regione Puglia indica all ARIF il numero di tecnici necessari per effettuare il monitoraggio sulla base del piano adottato e/o di specifiche esigenze che dovessero sopravvenire. 2. L ARIF, secondo l ordine della graduatoria, verificata la disponibilità dei tecnici a svolgere l attività di monitoraggio a tempo pieno, si accerta che gli stessi abbiano effettuato un corso di formazione organizzato dalla Regione Puglia per il monitoraggio della xylella fastidiosa. 3. Per coloro che abbiano già effettuato il corso o che abbiano già svolto attività di monitoraggio alla xylella l'arif può procedere direttamente all assunzione secondo la vigente normativa. 4. Per coloro che non abbiano seguito alcun corso, l'arif organizza uno o più corsi di formazione sulla xylella fastidiosa secondo le indicazioni della Regione Puglia. 5. Sulla base delle esigenze dell Osservatorio fitosanitario e dell'esito della formazione, fornisce l elenco del personale convenzionato alla Regione Puglia, unitamente ai dati necessari per la relativa nomina ad agente fitosanitario. 6. L Osservatorio fitosanitario procede a qualificare i tecnici assunti come agenti fitosanitari rilasciando agli stessi il relativo tesserino ai sensi della DGR 1578 del 3/9/ L ARIF stipula il contratto, nel quale sono disciplinati i rapporti tra le parti e i loro reciproci diritti ed obblighi, secondo la normativa vigente. 8. L ARIF allega al contratto le linee guida di monitoraggio alla xylella fastidiosa redatte dall Osservatorio fitosanitario regionale, fornisce il materiale necessario per eseguire correttamente il monitoraggio: buste, etichette, svettatoi, frigo portatili e la scheda per il collegamento ad internet necessario per l'invio dei dati al server. Fanno eccezione il dall'osservatorio. Art. 6 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico tablet che deve essere di proprietà del tecnico e l'app che viene fornita 11
12 L ARIF verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, e rileva eventuali difformità, indicando i tempi e le modalità per annullare gli errori nello svolgimento dell attività di monitoraggio, prevedendo nei casi più gravi la rescissione del contratto. Art. 7 Compenso Il compenso spettante al professionista/collaboratore è determinato, sulla base delle caratteristiche dell attività da espletare, delle capacità professionali necessarie e dell impegno richiesto, nonché dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzo di locomozione proprio, facendo riferimento ai compensi corrisposti dall ARIF per prestazioni riconducibili, nonché ai valori remunerativi di mercato. Il compenso è differenziato per i tecnici "senior" e "junior" al fine di tener conto della professionalità degli stessi e nell'ambito dei tecnici "senior" fra coordinatore e tecnico di campo. Art. 8 Rinvio Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente regolamento, si rimanda al codice civile, nonché a tutte le altre norme di legge in materia, in quanto compatibili. Art. 9 Pubblicità degli incarichi conferiti L ARIF, rende noti gli incarichi conferiti nel rispetto di quanto previsto dall art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, mediante tempestiva pubblicazione, prevista quale condizione di efficacia dei relativi contratti, nella sezione dedicata del sito web istituzionale, degli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, dell oggetto dell'incarico, del compenso e della durata. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web quantomeno dal giorno precedente all inizio del contratto e per tutta la durata dell incarico e, comunque, per tutto l anno solare in cui l atto è stato adottato. 12
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