Apertura parziale pontili galleggianti della Società Marina di Vieste - l'ordinanza del Circomare - venerdì 27 agosto 2010 ore 16:09
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1 Apertura parziale pontili galleggianti della Società Marina di Vieste - l'ordinanza del Circomare - venerdì 27 agosto 2010 ore 16:09 Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste. VISTO: l Atto Formale n. 1/2001, stipulato in data 04/10/2001 nella sede della Capitaneria di Porto di Manfredonia con il quale è stato concesso alla Società Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.a. con sede in Vieste al Corso Lorenzo Fazzini n. 29, una zona di demanio marittimo e di mare territoriale della superficie complessiva di mq ,90 situati sul litorale del Comune di Vieste al fine di realizzare la nuova darsena turistica; VISTO: il processo verbale di consegna delle aree sopra specificate redatto in data tra AURORA PORTO TURISTICO DI VIESTE S.p.a. e MARINA DI VIESTE S.P.A.; VISTO: il verbale di revoca del provvedimento di sequestro preventivo datato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia; VISTA: la nota prot. 2010/BB del della Società Marina di Vieste S.p.a.; VISTE: le proprie Ordinanze nn.rr. 39/2001 in data , 06/2002 in data , 40/2003 in data , 24/2010 in data ; VISTA l istanza della Società Marina di Vieste Spa datata e relativi allegati. VISTA l autorizzazione della Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell Amministrazione Servizio Demanio e Patrimonio Ufficio Demanio Marittimo prot. AOO 108/26/08/10 n datata ; VISTI: gli atti d ufficio; RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare; VISTI: gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; RENDE NOTO
2 a decorrere dalla data odierna l area demaniale marittima oggetto dell istanza della Società Marina di Vieste in premessa citata, consistente nelle aree demaniali, nei pontili galleggianti e negli specchi acquei ad essi adiacenti, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà operativa ed aperta al pubblico uso ORDINA Articolo 1 E approvato con la presente Ordinanza l allegato regolamento di utilizzo delle aree di cui al rende noto. Articolo 2 La presente ordinanza non esime dall obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall attività posta in essere. L Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall inosservanza delle prescrizioni di cui seguenti articoli. Articolo 3 I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell articolo 1174 del Codice della Navigazione Inosservanza di norme di polizia e 1231 del Codice della Navigazione Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione art. 53 D.Lgs. 171/2005 e della normativa vigente applicabile in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza. Articolo 4 La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Vieste, T.V. (CP) Vincenzo SACCO IL COMANDANTE
3 MARINA di VIESTE REGOLAMENTO CAPO I - NORME GENERALI ARTICOLO 1 Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio delle aree di cui al rende noto della presente Ordinanza Le presenti norme vincolano tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni, servizi ed infrastrutture che insistono nell'ambito del Marina di Vieste, o che vi esercitano attività, nonché vi si trovino per qualsiasi ragione, anche transitoria. ARTICOLO 2 Il Gestore marina di Vieste S.p.A. è tenuto a dare opportuna conoscenza e massima pubblicità al presente regolamento, allo scopo di consentire a tutti gli utenti di avere piena cognizione delle norme che lo compongono. A tal fine, il presente regolamento dovrà anche essere esposto in luogo ben visibile all'interno della Direzione del Marina. ARTICOLO 3 La Società di gestione nomina un Responsabile del Marina, comunicandone gli estremi anagrafici e i recapiti all'autorità Marittima, al fine di assicurarne la pronta reperibilità. Al Responsabile del Marina sono conferiti i poteri per condurre la gestione del Marina, coordinamento del personale, gestione degli ormeggi, forniture ed organizzazione delle attività comprese nell ambito del Marina di Vieste. ARTICOLO 4 Il personale che coadiuva nella gestione del Marina durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare la divisa consegnata a tutti i dipendenti e dovrà essere sempre identificabile anche con un distintivo di riconoscimento ben visibile Detto personale dovrà essere dotato di apposito apparato radio portatile VHF, allo scopo di poter comunicare immediatamente sia con le unità che intendono utilizzare l'approdo, sia con la Direzione del Marina che con la sala operativa dell ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
4 ARTICOLO 5 Ferme restando le attribuzioni e le competenze dell'autorità Marittima, nonché degli altri organi dello Stato, il Responsabile del Marina ha il compito di verificare che negli ambiti portuali di competenza siano rispettate le norme e le leggi in vigore, provvedendo eventualmente a dare immediata comunicazione all'autorità Marittima di ogni infrazione o emergenza rilevata, informando anche gli altri organi di Polizia qualora l'infrazione rilevata possa rientrare nelle competenze di quest'ultimi. ARTICOLO 6 Il 10% dei posti è riservato alle unità in transito. Le imbarcazioni degli "utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di contratto continuato di ormeggio superiore ad una settimana, intendono utilizzare l'approdo, devono chiedere via radio istruzioni e sostare dove verrà indicato dalla Direzione fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni. La durata della permanenza deve essere indicata nel contratto di ormeggio da stipularsi all'atto dell'arrivo. Ad ogni modo la durata non potrà essere superiore a 72 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati al transito, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussisterà detta disponibilità, impegnandosi però all'immediato rilascio del posto di ormeggio nel momento in cui si dovesse presentare la mancanza di disponibilità per nuovi arrivi. ARTICOLO 7 La società di gestione deve assicurare che i servizi siano sempre efficienti escludendo dall'uso quegli ormeggi non idonei o che presentino impianti o apparati non affidabili e dovranno curare una periodica e accurata verifica, con cadenza almeno semestrale, per accertare la funzionalità e la sicurezza degli ormeggi con particolare riferimento alla idoneità delle bitte, delle catenarie, dei corpi morti. Di tale verifica e dell'esito della stessa dovrà essere formalmente informato l Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste (FG). ARTICOLO 8 La Società di gestione del Marina deve dotare l'approdo di una stazione radio di soccorso marittimo in VHF conforme alle vigenti leggi in materia e capace di svolgere collegamenti anche sul canale 16 di soccorso. ARTICOLO 9 Per l utente di posto riservato, la Società si impegna a mantenere libero l ormeggio nel caso di assenza dell utente stesso per qualsiasi periodo di tempo. Qualora l utente volesse accordarne l uso a terzi, che dovranno essere di gradimento della Società, dovrà: 1. comunicare per iscritto e con congruo avviso alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa unità, specificandone le dimensioni; 2. assicurarsi che il terzo utilizzatore dell ormeggio sia a conoscenza delle norme del presente Regolamento e si impegni a rispettarlo. Prima di immettere il terzo nell uso, l utente dovrà ricevere apposita comunicazione di gradimento da parte
5 della Società. ARTICOLO 10 Le tariffe applicate per la fornitura dei servizi, dovranno essere pubblicizzate anche mediante affissione nell'ambito portuale, e redatte in modo da consentire al singolo utente di verificare i! costo per ogni singolo servizio rispetto al posto di ormeggio di riferimento. ARTICOLO 11 In caso di assenza dalla Marina Turistica dell'imbarcazione del Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la Società si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio. Qualora il Cliente intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere alla Società, che non potrà rifiutarsi, di gestire il posto barca lasciato libero. Il Cliente dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla Società, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La Società si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando il listino prezzi, tempo per tempo vigente. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal Cliente, la Società provvederà ad incassare il relativo corrispettivo ed a riversarlo per intero a quest ultimo. La Società avrà diritto ad un compenso per l espletamento del mandato, il cui ammontare è contrattualmente stabilito. In ogni caso il Cliente rimarrà responsabile per il pagamento alla Società dei corrispettivi dovuti in base al Contratto di Somministrazione dei Servizi Generali e Portuali, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato. CAPO II - DIVIETI E OBBLIGHI ARTICOLO 12 All'interno dello specchio acqueo portuale è consentito ormeggiare solo ed esclusivamente negli appositi posti di ormeggio, con divieto di ancoraggio in qualsiasi altra parte degli specchi acquei del porto, fatto salvo il caso di emergenza e previa comunicazione al Responsabile del Marina. E' vietato effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto comprende anche le tavole a vela.
6 ARTICOLO 13 E' vietata l'esecuzione di lavori di qualsiasi tipo a bordo delle unità ormeggiate, sulle banchine, sui pontili ed in tutto l'ambito portuale. Previo nulla osta del Responsabile della gestione del Marina, possono essere consentiti sulle unità solo lavori di manutenzione ordinaria, che comunque non comportino possibilità di disturbo, pericolo o danni a cose e persone e/o sversamento in mare di alcun tipo di liquido o materiale che possa causare inquinamento o comunque danno al corpo idrico. Ogni utente assicurerà alla catena figlia un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata. E' fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. La Direzione del Marina potrà comunque far salire a bordo delle unità il proprio personale per motivi di sicurezza o per fare rinforzare gli ormeggi. ARTICOLO 14 In tutto l'ambito portuale sono vietati il gioco del pallone e comunque tutte le attività ed i comportamenti, quali schiamazzi o musica troppo alta, che possono arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In particolare deve essere salvaguardato il diritto alla quiete ed al riposo degli utenti, dovendo a tal fine essere altresì limitato nel tempo e tenuto comunque a volume ridotto, l'uso di apparecchi radio, televisori, lettori o similari. ARTICOLO 15 In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. I proprietari dovranno prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia o disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per eventuali danni arrecati a persone o cose. ARTICOLO 16 E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli, i pontili, i piazzali e le strade di transito. ARTICOLO 17 E' vietato detenere sulle imbarcazioni, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi delle unità, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive.
7 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice Penale, è assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari delle unità di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le vigenti normative di settore. ARTICOLO 18 E' vietato accedere ai pontili di ormeggio con qualsiasi veicolo tranne che per casi di emergenza o per esigenze delle Forze di Polizia. Eventuali scooter o motorini da sbarcare o imbarcare devono procedere a mano e a motore spento. L'accesso ai pontili di ormeggio è riservato ai proprietari ed ospiti delle unità ormeggiate, ai personale che collabora alla gestione del porto o comunque dipendente della Marina di Vieste SpA, ai tecnici che per ragioni del loro lavoro devono accedere a bordo delle imbarcazioni previa espressa autorizzazione del Responsabile del Marina, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia ed al personale dell'autorità Marittima. ARTICOLO 19 Lo svolgimento di qualsiasi attività e/o lavoro nell'ambito del Marina che comporti l'impiego di sommozzatori deve essere autorizzato dal Responsabile del Marina. Per tali lavori possono essere impiegati solo i sommozzatori inseriti nell'apposito registro tenuto dall'autorità Marittima ovvero quelli autorizzati ai sensi della vigente normativa di settore. ARTICOLO 20 Nell'ambito del Marina, sia in entrata che in uscita, le imbarcazioni, dovranno tenere una velocità ridotta al fine di evitare effetti ondosi che possano arrecare danno o disagio alle unità ormeggiate. Tale velocità dovrà essere comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in ascolto VHF sullo stesso canale di lavoro prima di impegnare il canale navigabile. ARTICOLO 21 E' fatto divieto a tutte le unità di impegnare l'imboccatura del Marina o di navigare nell'ambito portuale con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà dare comunicazione al Responsabile del Marina e all Autorità Marittima. ARTICOLO 22 L'accesso di persone o autoveicoli all'interno dell'ambito portuale ed alle banchine può essere consentito solo previa formale autorizzazione del Responsabile del Marina. Gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati o detenuti in sosta in appositi spazi appositamente delimitati. La conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela e ad una velocità, comunque, non superiore a 10
8 km all'ora. Possono accedere i mezzi degli organi dello Stato, dell'autorità Marittima e delle Forze di Polizia. ARTICOLO 23 Il Responsabile del Marina deve curare l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale, nonchè i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso. Il Responsabile del Marina provvederà all organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione, mediante la nomina di un Responsabile del Servizio, che provvederà anche alla predisposizione del Piano di Emergenza, del Documento di Valutazione dei Rischi, alla nomina della squadra Antincendio e Primo Soccorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. ARTICOLO 24 Il Responsabile del Marina dovrà tenere un apposito registro dal quale si possa evincere l'identificazione delle unità ormeggiate con gli estremi dell'eventuale iscrizione, del proprietario o di chi ne ha l'attuale disponibilità e, qualora presenti, di eventuali componenti dell'equipaggio e di passeggeri. Nel precitato registro dovranno essere altresì annotati gli estremi del certificato di assicurazione dell'unità ormeggiata. II registro di cui sopra dovrà essere, a semplice richiesta, reso prontamente disponibile per le verifiche da parte dell'autorità Marittima, unitamente alla documentazione contabile, dalla quale si possano evincere le tariffe praticate e la conformità delle stesse a quelle stabilite ai sensi della normativa vigente. CAPO III - NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO ARTICOLO 25 È assolutamente vietato fornire all'utenza carburante mediante bidoni e/o contenitori di qualsiasi genere. Qualora i proprietari delle imbarcazioni non osservino la suddetta condizione, il Responsabile del Marina deve intervenire, attuando i provvedimenti che riterrà necessari affinchè tali episodi non si ripetano. Il Responsabile del Marina deve inoltre verificare la presenza del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai sensi della normativa vigente ( L. 966/1965 e del DM 16 febbraio 1982), altrimenti provvedere a richiederlo prima di cominciare la gestione delle attività. Inoltre, i presidi fissi e mobili di estinzione incendi dovranno essere sottoposti a controllo semestrale da parte di apposita ditta specializzata. Esito di tale controllo dovrà essere annotato nel "Registro di sicurezza antincendio" da tenersi costantemente aggiornato a cura delle società di gestione, e dovrà essere comunicato all'autorità Marittima ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
9 Si rimanda comunque al Piano di Emergenza per tutte le norme antincendio e prevenzione incendi da applicare. ARTICOLO 26 Il Responsabile del Marina e del cantiere navale, in caso d'incendio, di inquinamento o di qualsiasi altra emergenza, dovranno porre in essere tutte le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate emergenze, comunicando immediatamente l'evento all'autorità Marittima e alla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero telefonico 115. ARTICOLO 27 E' vietato agli utenti Io svuotamento in porto di acque di sentina, gettare rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi, detriti o altro nell ambito portuale ed in mare. Per i rifiuti solidi debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori di cui è dotato il Marina. Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo. Il Responsabile del Marina dovrà assicurarsi che in nessuna unità all'ormeggio vengano usati servizi igienici interni se non provvisti di idonea attrezzatura per la raccolta dei liquami e per impedire che questi ultimi, in tutto o in parte, possano essere sversati nel bacino portuale. Tale divieto dovrà essere appositamente evidenziato in occasione dell'arrivo dell imbarcazione in porto unitamente alla possibilità di utilizzare i servizi igienici dell'ambito portuale che dovranno essere lasciati nella continua disponibilità degli utenti ed in ottime condizioni igieniche. I rifiuti speciali ed in particolare quelli tossici e nocivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 set n 915, devono essere conferiti, a cura e spese dei produttori degli stessi, ai centri di raccolta e smaltimento autorizzati. Gli oli esausti e le batterie esauste devono obbligatoriamente essere depositate nell apposita isola ecologica. E' fatto altresì divieto a chiunque acceda nell'area portuale di effettuare il lavaggio di autovetture o motocicli. CAPO IV- ORMEGGIO DELLE UNITA' ARTICOLO 28 Il Responsabile del Marina deve fare pervenire all autorità Marittima entro 30 giorni dall'approvazione dei presente Regolamento, un apposito piano degli ormeggi delle aree utilizzate, con riportate le caratteristiche e l'ubicazione dei corpi morti, delle catenarie, degli anelli e/o delle bitte utilizzate per l'ormeggio in banchina con le caratteristiche delle stesse. Per ogni posto di ormeggio e in funzione degli apprestamenti di cui sopra, dovrà essere prevista la dimensione massima delle unità che possono essere ormeggiate in condizioni di sicurezza. ARTICOLO 29 Il piano di cui al precedente articolo vistato dall'autorità Marittima, formerà parte integrante del presente Regolamento e vincolerà gli Utenti al rispetto di quanto previsto, ovvero, alle prescrizioni eventualmente poste dall'autorità Marittima.
10 ARTICOLO 30 Non oltre 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento il Responsabile del Marina deve procedere all organizzazione di un Piano di Emergenza composto da una planimetria in scala 1:500, con evidenziata l'ubicazione dei seguenti impianti/presidi: Impianto antincendio con relative attrezzature complementari; Disponibilità di panne galleggianti con relative caratteristiche per il contenimento di eventuali inquinamenti; Ubicazione delle colonnine di fornitura idrica ed elettrica alle unità ormeggiate, con indicazione delle linee, condutture e dispositivi di intercettazione; Ubicazione delle aree di sosta dei veicoli e delle zone di accesso e transito nell'ambito portuale; Ubicazione dei contenitori rispettivamente per gli oli e le batterie esauste. CAPO V - MOVIMENTO DELLE UNITA' ARTICOLO 31 Il Responsabile del Marina dovrà regolare l'entrata e l'uscita delle unità. I Comandanti delle unità pur rimanendo responsabili della corretta esecuzione delle manovre, dovranno ottemperare alle disposizioni ricevute astenendosi dall'effettuare movimenti non autorizzati. ARTICOLO 32 Il Responsabile della gestione del Marina può disporre il movimento e lo spostamento delle unità, qualora si rendesse necessario in caso d'emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività del Marina stesso. In caso d'assenza del proprietario o del Comandante dell'unità, il Responsabile della gestione del Marina potrà provvedere direttamente con proprio personale. In presenza di automezzi in sosta o parcheggiati al di fuori delle aree previste, qualora non vi provveda il proprietario del mezzo, il Responsabile della gestione potrà disporre la rimozione forzata dello stesso mezzo a spese dei proprietari.
11 CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 33 II presente Regolamento sostituisce ed abroga tutte le eventuali precedenti disposizioni in contrasto con lo stesso previste, anche dall'autorità Marittima, per il Marina di Vieste. ARTICOLO 34 La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del Marina, a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari dell'approdo stesso. Analogamente non risponde di furti d'imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà. ARTICOLO 35 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente Regolamento, per quanto attiene ai rapporti privatistici, sarà devoluta alla competenza del Foro di Foggia.
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