COMUNE DI SASSUOLO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI SASSUOLO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 in data 28/05/1991) (modificato con deliberazione n. 94 dell'11/12/2002) (modificato con deliberazione n. 11 dell'8/2/2005) 1

2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire e coordinare, in armonia con il Regolamento generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, tutte le disposizioni che riguardano, nel Comune, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri. Art. 2 Organizzazione del servizio Ferme restando le attribuzioni dell' Ufficio di Stato Civile, concorrono all' espletamento dei servizi contemplati nel presente regolamento: a) il Coordinatore Sanitario per la vigilanza sanitaria; b) il personale dell' Ufficio Sanità e Servizi Cimiteriali del Comune, per i servizi amministrativi e cimiteriali e per l' esecuzione delle funzioni inerenti la gestione dei cimiteri; c) i servizi tecnici comunali per la vigilanza tecnica e per la esecuzione di opere edilizie. Il numero, le qualifiche ed i compiti del personale addetto ai cimiteri sono stabiliti dal Regolamento Organico Generale per il personale del Comune di Sassuolo, salvo quanto disposto dal presente regolamento. 2

3 CAPO I DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE Art. 3 Dichiarazione di morte La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all' Ufficiale di Stato Civile da parte dei congiunti o da persona convivente o da altro delegato; quando la morte avviene senza assistenza, da qualunque persona, comunque informata del decesso. La denuncia deve essere fatta anche per i casi di nati morti. Per i decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collegi, comunità e convivenze in genere, la dichiarazione deve essere fatta a cura del direttore o del delegato della rispettiva amministrazione. Per la sepoltura di prodotti abortivi, di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all' Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Unità Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, dell' art.. 7 del D.P.R. 285/90, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall' espulsione o dall' estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 4 Denuncia della causa di morte I medici, a norma dell' art. 103 sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nei casi di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte dovrà essere fatta dal medico necroscopo. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall' accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d' intesa con l' Istituto Nazionale di Statistica. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n A cura dell' Unità Sanitaria Locale dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l' elenco dei deceduti nell' anno e relativa causa di morte. 3

4 Art. 5 Sospetti di reato Ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all' Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art. 6 Accertamenti necroscopici Le funzioni del medico necroscopo di cui all' art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n sull' Ordinamento dello Stato Civile sono esercitate da un medico nominato dall' Unità Sanitaria Locale. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario ed a questi riferiscono sull' espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 365 del C.P.. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall' art. 8 e comunque non dopo le trenta ore. Art. 7 Rinvenimento di resti umani Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all' Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all' Unità Sanitaria Locale competente per territorio. L' Unità Sanitaria Locale incarica dell' esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 8 Periodi di osservazione dei cadaveri 4

5 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l' ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l' osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva o il cadavere presenti segna di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del Coordinatore Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Coordinatore Sanitario dell' Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie (art. 11, 2 comma, D.P.R. 285/90) Art. 9 Depositi di osservazione Il Comune deve avere, nell' ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Il deposito di osservazione può essere istituito dal Comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n Il deposito di osservazione deve essere idoneo ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 5

6 CAPO II F E R E T R I Art. 10 Obbligo della cassa mortuaria individuale Nessuna salma può essere trasportata e sepolta se non chiusa in apposita cassa. In ciascuna cassa non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell' atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo. Se la morte è dovuta a malattia infettiva e diffusiva o qualora dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, si osserveranno le disposizioni di cui all' art. 15 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Art. 11 Qualità e caratteristiche delle casse Ogni cassa, prima dell' impiego, può essere sottoposta a verifica da parte del Coordinatore Sanitario o di un suo delegato, per accertarne la stretta rispondenza al tipo di sepolture cui è destinata e alle norme di polizia mortuaria di cui agli articoli precedenti. Le casse di legno debbono portare il timbro a fuoco con l' indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; quelle metalliche debbono portare impressi i marchi di fabbrica con la indicazione della ditta costruttrice. Le casse destinate alla sepolture ad inumazione, devono essere di legno dolce facilmente decomponibile, di confezione sufficientemente solida, a buona tenuta, con i fianchi ad incastro con tavole di legno dello spessore non inferiore a mm. 20. La chiusura del coperchio deve essere eseguita con viti disposte di 40 in 40 cm.. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice. E' vietato l' impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Le salme destinate alla tumulazione o al trasporto all' estero o dall' estero o da comune a comune (che disti più di 100 Km.) dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l' una di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di latro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm: se è di piombo. 6

7 Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore di cui sopra. Il fondo alla cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l' una dall' altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti. Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 100 km., salvo i casi di morte per malattia infettive - diffusive e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito delle salme al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non è prescritto l' uso della duplice cassa. Art. 12 Targa di riconoscimento Sulla parte esterna di ogni feretro dovrà essere applicata apposita targa di piombo o metallo recante, in modo indelebile, cognome, nome e data di morte del defunto oppure un numero progressivo da annotare anche nel registro delle sepolture. Art. 13 Autorizzazione alla chiusura del feretro Le operazioni di chiusura del feretro e seppellimento della salma devono sempre essere precedute dall', autorizzazione rilasciata dall' Ufficiale di Stato Civile, soddisfattele norme stabilite dall' ordinamento dello stato civile e dal regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e salvo l' eventuale nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria. Analoga autorizzazione è richiesta per il seppellimento di membra, pezzi di cadavere e ossa umane. CAPO III IMPRESE e AGENZIE di POMPE FUNEBRI 7

8 Art. 14 Licenza di vendita cofani, casse ed accessori Le ditte che intendono esercitare il commercio dei cofani, casse ed accessori, sono tenute e munirsi dell' autorizzazione prevista dalla Legge 11 giugno 1971 n Esse sono soggette ai controlli ed ai collaudi previsti dall' art. 11 del presente regolamento e devono, in quanto occorra, conformare la loro attività alle norme di legge e di regolamento. I locali per l' attività commerciale di cui sopra, devono essere dichiarati idonei dal Coordinatore Sanitario. Art. 15 Agenzie private Le Agenzie di Onoranze Funebri, in possesso dell' autorizzazione al commercio e regolarmente autorizzate all' esercizio delle onoranze, dovranno attenersi a tutte le norme e disposizioni che verranno impartite dall' Ufficio di Polizia Mortuaria, in particolare per quanto riguarda gli orari per i trasporti funebri, che verranno stabiliti nell' ordine di presentazione della richiesta e, per quanto possibile, accogliendo i desideri dei richiedenti, compatibilmente con le esigenze del servizio. Art. 16 Disciplina delle libere contrattazioni E' vietato a chiunque, sia nell' interno che nell' ingresso degli uffici comunali, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri. I rappresentanti delle ditte che esercitano la vendita dei cofani, casse ed accessori, saranno responsabile di eventuali manifestazioni moleste o indecorose presso le abitazioni dei privati, ospedali, istituti o case di cura, conseguenti ad atti di concorrenza per assicurare la fornitura dei propri servizi. Trattandosi di servizio svolto nel prevalente interesse pubblico, tali ditte non potranno sospendere la suddetta fornitura precedentemente assunta, per eventuale mancato pagamento preventivo. Art. 17 Sospensione e revoca dell' autorizzazione di commercio In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 78, il Sindaco potrà sospendere le ditte che esercitano la vendita di cofani casse ed accessori dall' esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune escludendo gli incaricati per un periodo di tempo da giorni 15 ad 1 anno, secondo la gravità e, per recidiva, potrà anche revocare l' autorizzazione al commercio. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI 8

9 Art.18 Orario dei trasporti I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco, con esclusione dei giorni festivi. Nei giorni festivi sarà consentito solo il ricevimento delle salme, che verranno tumulate o inumate, il giorno seguente. Questa disposizione non vale in occasione di più giorni festivi susseguenti senza soluzione di continuità. In questo caso, neri giorni festivi successivi al primo, le operazioni di tumulazione e inumazione avverranno regolarmente. Art. 19 Percorso del trasporto Il trasporto comprende il prelievo della salma dal deposito di osservazione; il corteo, a passo fino alla chiesa, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, con l' itinerario più breve, al cimitero e, da lì eventuali nuove esequie, alla sepoltura. E' proibita qualunque fermata, purché non sia breve e non sia voluta da motivi di onoranza funebre. Sarà ammesso ai familiari o agli amici del defunto (purché per malattia non contagiosa) di portare a braccia il feretro sino alla chiesa. Un carro dovrà sempre seguire il corteo. Sarà permessa la deposizione di fiori, stemmi e decorazioni sul feretro. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Art. 20 Cerimonie funebri diverse dalle rituali Quando concorrono ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può evitare che il trasporto del feretro si effettui con solennità e accompagnamento di persone, all' infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente al cimitero. Nel caso di onoranze straordinarie decretate dal Consiglio Comunale, la Giunta stabilisce le prescrizioni da osservarsi. Durante l' accompagnamento funebre di personaggi illustri, il Sindaco può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici. Nessun cadavere può essere trasportato per la sepoltura in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune senza la preventiva autorizzazione. Art. 21 Trasporto dal luogo del decesso al luogo dei funerali Se la salma non è nella propria abitazione ma presso ospedale, istituto, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell' ora fissata per i funerali. 9

10 Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all' interno dell' abitazione o all' obitorio e, in casi eccezionali, al luogo di speciale onore. Art. 22 Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni Il trasporto di salma in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 24 e seguenti del Cap. IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n A tal fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco allegando il certificato di morte e l'autorizzazione del Coordinatore Sanitario, che restano allegati all' atto di autorizzazione. Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita. Il Coordinatore Sanitario ed un incaricato del Sindaco redigeranno in duplice copia, apposito processo verbale delle operazioni relative al collocamento del feretro nella cassa ed all' eventuale trattamento conservativo di cui al 1 comma dell' articolo seguente. Una copia di detto verbale verrà consegnata all' incaricato che deve accompagnare la salma e l' altra verrà depositata negli uffici comunali competenti. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero. Per il trasporto da Comune a Comune, che disti non più di 100 Km., salvo i casi di decesso per malattie infettive diffusive (artt. 25 e 30 del D.P.R. 285/1990) e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Art. 23 Trattamenti conservativi Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l' introduzione delle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l' eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell' anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le spese relative a tali trattamenti saranno a carico dei parenti del defunto. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ad imbalsamazione (art. 32, punto 3, del D.P.R. 285/1990). Art. 24 Trasporti all' estero o dall' estero 10

11 Il trasporto di salme da e per un altro Stato è regolato dagli artt del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e dalle norme della convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R. D. 1/7/1937 n. 1379, nonché dalle altre norme e convenzioni internazionali. Art. 25 Servizi gratuiti e a pagamento Sono gratuiti, per le sole persone per le quali non sia stata fatta richiesta di trasporto a pagamento, decedute nel territorio del Comune, la visita necroscopica, il trasporto funebre, la fornitura del feretro nelle forme più semplici e lo scavo della fossa comunale decennale nonché l'area relativa. Art. 26 Esercizio dei trasporti Il servizio dei trasporti funebri è assunto direttamente dal Comune con diritto di privativa ai sensi della Legge 15 ottobre 1925 n. 2578, ed è esercitato in economia o in appalto sulla base dell' apposito regolamento speciale. (Abrogato con deliberazione n. 94 dell 11/12/2002) CAPO V CIMITERI - SEPOLTURE 11

12 Art. 27 I cimiteri del Comune Nel Comune esistono: - il Cimitero Urbano Nuovo per il servizio di città, nel quale potranno essere sepolti anche gli abitanti delle frazioni; - i Cimiteri delle Frazioni destinati agli abitanti delle medesime; - il Cimitero Urbano di San Prospero, aperto al culto e con gli obblighi di vigilanza e manutenzione di cui all' art. 97 del D.P.R. 285/1990; E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui al seguente articolo 31. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui al Titolo XIV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai dieci anni. Art. 28 Ammissione al cimitero urbano Nel cimitero urbano sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero,. di sepoltura privata. Art. 29 Ammissione nei cimiteri frazionali Nei cimiteri delle frazioni sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori e delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata. Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero urbano, sia il seppellimento nel cimitero di frazioni di salma di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti nel cimitero di cui trattasi membri della propria famiglia. Art. 30 Reparti speciali o cimiteri separati per appartenenti a culti non cattolici 12

13 Reparti speciali dei cimiteri comunali o cimiteri separati per gli appartenenti a culti non cattolici potranno essere istituiti a richiesta della Comunità interessata che si assume tutte le necessarie maggiori spese. Art. 31 Sepolture fuori del cimitero Il seppellimento fuori del cimitero in cappelle private e gentilizie o in chiese, istituti, monumenti, può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt e 105 del D.P.R. 285/1990. Le concessioni predette non limitano le attribuzione del Comune sia sui reparti speciali entro il cimitero, sia sulle sepolture private fuori del cimitero. Art. 32 Camera mortuaria Ogni cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsie. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui agli artt. 64 e 65 del regolamento di polizia mortuaria di cui al citato D.P.R. 285/1990. Art. 33 Ossario In ogni cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti mortali provenienti dalle esumazioni, estumulazioni e dalle cremazioni per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto a diversa sistemazione, nonché per ossa o ceneri eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi. Art. 34 Sepolture per inumazione e per tumulazione Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse: esse possono essere comuni o private. 13

14 Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie (in loculi o tombini, cripte, tombe a pozzo, tomba di famiglia, ecc.) costruite dal Comune. Le sepolture per tumulazione sono soltanto private. Ogni cadavere è sepolto in fossa o loculi separati. Art. 35 Sepolture comuni Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in quadrati e, entro ciascun riquadro, le fosse sono situate l' una accanto all' altra in file continuate simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più di tali riquadri è destinato per la inumazione delle salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni. Il periodo minimo d' interro è quello fissato dall' art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990. Art. 36 Ordine delle sepolture L' occupazione di tali fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, file per fila, procedendo in ciascuna di esse senza soluzione di continuità. Art. 37 Formazione delle fosse Dopo avervi deposto il feretro, la fossa deve essere subito colmata in modo che la terra scavata sia messa intorno al feretro e quella scavata alla profondità venga alla superficie. E' fatto divieto di colmare le fosse di inumazione con mezzi meccanica. Art. 38 Dimensioni delle fosse Le fosse per l' inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età, debbono avere, nella parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l' una dall' altra, almeno metri 0,50 da ogni lato. Quelle per l' inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni, debbono avere, nella parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato. Art. 39 Cippi, lapidi e decorazioni varie 14

15 Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contrassegnata da un cippo, costruito con materiale resistente all' azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e l' indicazione dell' anno di seppellimento. Il collocamento di lapidi o croci che non superi i 70 centimetri o di altro segno funerario è subordinato ad autorizzazione del Sindaco su parere favorevole dell' ufficio tecnico comunale. Sulle fosse dei campi comuni è proibito collocare stabilmente corone, fiori artificiali e freschi che ingombrino la sepoltura dei viali vicini. E' altresì vietato collocare sulle fosse oggetti non decorosi Art. 40 Inumazioni Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno a norma dell' art. 11 del presente regolamento. Ogni cassa deve essere sepolta in fossa separata dalle altre. Art. 41 Tumulazioni Nei loculi e nelle cellette non potrà essere tumulato che un solo feretro, cassettina di resti mortali o urna cineraria. CAPO VI 15

16 CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA Art. 42 Concetto e limiti della concessione Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d' uso, a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, su una determinata area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. I diritti d' uso delle sepolture sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis" e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "jure hereditatis". E' vietata, e nulla di pieno diritto, la cessione a qualunque titolo dei suindicati diritti di concessione, da parte dei loro titolari. Nei loculi sono ammessi al seppellimento i cadaveri o i resti di tutti gli ascendenti ed i loro discendenti in linea retta dal primo concessionario o comunque i suoi eredi e tutti i rispettivi coniugi, nonché altre salme per casi di comprovata necessità e con espressa autorizzazione rilasciata dal Sindaco. In caso di contestazione o di dubbio sul diritto di seppellimento di uno di essi, dovrà essere provata l' esistenza del vantato diritto o rimossa l' opposizione. Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera e dell' area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non venga compromesso l' uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio. Art. 43 Vari tipi di sepolture private Le sepolture private possono consistere: a) nell'uso a tempo determinato per 30 anni, salvo rinnovo per ulteriori 30 anni, di loculi per tumulazioni singole o doppie, predisposti dal Comune in gallerie, portici ed altre costruzioni; 16

17 b) nell' uso a tempo determinato, salvo rinnovo, di cellette ossario a pagamento per la custodia dei resti appartenenti a singoli defunti; c) nell' uso a tempo determinato, pari alla durata massima di cui all' art. 43 del presente regolamento, di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazioni consistente in cappella o edicola, aventi o non camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea, chiusa e rivestita in superficie da lastre marmoree od altre opportune opere in pietra (tombe di famiglia propriamente dette e tombe di famiglia "a pozzo"), costruite dal Comune; d) nell' uso a tempo determinato, superiore al periodo minimo di rotazione, di aree per sepolture ed inumazione singole o per famiglie e collettività osservate le prescrizioni del capitolo XVIII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e) nell' uso a tempo determinato, pari alla durata massima di cui all' art. 42 del presente regolamento, di aree per costruzione di tomba di famiglia secondo il progetto predisposto dal Comune. f) La concessione di loculi può avvenire solo in occasione di un funerale, mentre la concessione delle cellette può avvenire solo in presenza di resti ossei o ceneri, con l eccezione della concessione a favore del coniuge; Ai fini della determinazione del periodo di durata della concessione il giorno iniziale si considera quello della data di stipula dell' atto di concessione. 17

18 Art. 44 Interessati alla concessione Chi domanda una concessione qualsiasi al Comune si intende agisca a nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti i parenti interessati. Il Comune, salvo a provvedere per il seppellimento provvisorio, si terrà estraneo alle vertenze in materia di tombe, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto fra i contendenti o non sia intervenuta sentenza definitiva del Giudice. Art. 45 Natura del diritto Tutte le concessioni sono fatte dal Comune senza costituzione di alcun diritto di proprietà sul loculo e sull' area in favore del richiedente il quale avrà soltanto il diritto di disporre per la sepoltura delle salme, osservate le disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990. Il diritto di uso dei loculi e delle cellette ossario non è commerciabile e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirlo ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarlo, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione. Art. 46 Domanda di concessione Per ottenere una qualsiasi concessione, gli interessati dovranno presentare domanda su carta bollata competente, dovranno sottostare a tutte le spese di contratto e registrazione ed a tutte le norme fissate dal presente regolamento, nonché a tutte le indicazioni che, caso per caso, verranno indicate dagli uffici comunali. Art. 47 Rinnovo e modifica concessioni Il rinnovo della concessione, comporta il pagamento della somma fissata dalla tabella in vigore al momento della stipulazione della nuova concessione. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Comune riprende la piena disponibilità della tomba che, previa estumulazione, concederà in uso per altre sepolture. I resti o ceneri estumulati verranno collocati nelle cellette ossario, nell'ossario comune, nel cinerario comune oppure inumati in campo comune per il tempo necessario alla completa decomposizione. Nel caso in cui il concessionario volesse modificare la durata della concessione, con diminuzione del numero di anni (da 90 a 60, da 60 a 30, da 90 a 30 anni), ha diritto al rimborso della differenza delle tariffe vigenti al momento della stipula della prima concessione. ; 18

19 Art. 48 Durata e concessione loculi ossario I loculi ossario per la conservazione dei resti ossei e delle urne cinerarie sono concessi in uso per la durata di 30 anni, salvo rinnovo per ulteriori 30 anni. Art. 49 Rinuncia di sepoltura Qualora cadaveri o resti inumati o tumulati nelle sepolture private vengano, a richiesta della famiglia, estratti prima che siano decorsi i termini della rispettiva concessione, l' area o il manufatto rimasto vuoto torna a completa disposizione del Comune, con restituzione al concessionario di una somma corrispondente all' 80% dei rimborsi indicati nella tabella allegato A). Nel caso che il concessionario rinunci, con atto formale, a favore del Comune, all' area o al manufatto, avuto in assegnazione prima di averlo utilizzato o alterato, ha diritto al rimborso del prezzo stabilito e pagato per il rilascio della concessione con le aliquote indicate nella tabella allegato A). Non è riconosciuta ed è nulla di pieno diritto qualsiasi rinuncia a favore di terzi. Nel caso in cui si provveda all' estrazione di salma di familiare da parte di concessionario di più loculi, per modificare la collocazione della stessa da un loculo in concessione ad altro loculo in concessione, il primo comma del presente articolo non trova applicazione ed il concessionario dovrà corrispondere esclusivamente il rimborso delle spese di apertura e di chiusura, secondo le tariffe vigenti. Quest' ultima norma trova applicazione anche quando sia intervenuta l' espressa autorizzazione del Sindaco per la tumulazione secondo quanto previsto dal secondo comma dell' art. 42 del presente regolamento. Art. 50 Concessionari - Doveri genewrali Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme prive della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune. La concessione di sepoltura privata è fatta, ed è conservata, subordinatamente all' osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, quali risultano dal regolamento e dall' apposito atto di concessione, se stipulato. In particolare, l' uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dal tipo di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione. 19

20 Art. 51 Vigilanza Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte del concessionario, se non autorizzato dal Sindaco. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche nell' esercizio dei diritti d' uso. In particolare, per le sepolture di famiglia, la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d' uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione. Il Sindaco in qualunque momento può disporre ispezioni nelle sepolture per verificare il rispetto di quanto contenuto nel primo comma dell' art. 57 del presente regolamento. Nel caso si riscontrassero difformità a quanto in esso prescritto, il concessionario del diritto d' uso di sepoltura sarà obbligato a compiere tutti quei lavori necessari a rendere la sepoltura conforme allo stato prescritto dalla normativa vigente. Art. 52 Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare, pena la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura entro due mesi dal seppellimento. Non appena introdotto il feretro, il loculo deve essere chiuso con parete impermeabile idonea nella cui parte esterna deve essere apposta una lastra in marmo. Il testo dell' epigrafe deve essere autorizzato dall' Amministrazione comunale. La spesa per l' apertura, per la chiusura e per la manutenzione del tombino sono a carico del concessionario.- Qualora il concessionario non compia nel termine fissato dall' Autorità comunale i lavori necessari, questi verranno fatti eseguire a sue spese dal Comune. Art. 53 Decadenza I concessionari ed i loro successori possono essere dichiarati decaduti e perdere pertanto ogni diritto alla concessione che rientra automaticamente nella libera disponibilità del Comune, per inosservanza ai doveri ed oneri di cui agli articoli precedenti, per abbandono, incuria o morte degli aventi diritto. La decadenza, previa diffida ai presunti interessati, se ed in quanto siano noti, è pronunciata con apposita deliberazione di cui è data comunicazione agli aventi diritto se non conosciuti o irreperibili. Art. 54 Sepolture di famiglia - Costruzione delle opere -- 20

21 termini agibilità La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia impegna il concessionario alla esecuzione dei lavori nei termini previsti dall' atto di concessione secondo il progetto predisposto dal Comune. Prima dell' inizio dei lavori il concessionario dovrà comunicare al Comune il tecnico responsabile della direzione dei lavori medesimi. Non provvedendo alla costruzione entro il termine di cui al precedente comma, il concessionario decadrà dalla concessione, con perdita di ogni somma pagata. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario. Le tombe possono essere poste in uso soltanto dopo il rilascio della autorizzazione del Sindaco e previo parere favorevole del Coordinatore Sanitario e dell' Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l' autorizzazione debba essere preceduta da speciali accertamenti e collaudi, le relative spese sono a carico del concessionario. Il concessionario deve mantenere la tomba in perfetto stato di manutenzione e di decoro. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dagli articoli 52 e 53 del presente regolamento. Il richiedente la concessione dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo prima della stipula del relativo contratto, comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell' assegnazione, pena la decadenza del diritto all' assegnazione stessa. Art. 55 Trasmissione dei diritti d' uso e concetto di Gruppo Familiare ai fini dell' ammissibilità della sepoltura I diritti d' uso della sepoltura di cui all' art. 43 lettera c), d), e), sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis" e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "jure hereditatis". Nel caso vi siano più aventi diritto, questi, entro un anno dalla successione, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l' esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla successione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. E' vietata e nulla di pieno diritto la cessione a qualunque titolo dei suindicati diritti di concessione da parte dei loro titolari. Salvo speciali disposizioni dell' atto di concessione, nelle tombe di famiglia sono ammessi al seppellimento i cadaveri e i resti di tutti gli ascendenti ed i loro discendenti in linea retta dal primo concessionario comunque i suoi eredi e tutti i rispettivi coniugi. In caso di contestazione o di dubbio sul diritto di seppellimento di una di essi, dovrà essere provata l' esistenza del vantato diritto o rimossa l' opposizione. Art

22 Ricordi funebri L' Autorità comunale può autorizzare a richiesta e spese del concessionario, il concessionario medesimo a far celebrare le esequie, a collocare lapidi, ricorsi, luci, ecc. nelle sepolture di famiglia. Art. 57 Estumulazione - vincolo di perpetuità delle salme Nelle sepolture familiari non possono essere accolte salme o resti in numero superiore ai posti previsti nel progetto approvato e, comunque, in ogni singolo feretro o cassetta deve essere collocata in compartimento convenientemente separato dagli altri. Quando i loculi di una tomba di famiglia siano esauriti, gli aventi diritto hanno la facoltà di riesumare dagli stessi le salme tumulate da oltre trenta anni e completamente decomposte, purché i resti mortali restino tumulati in singole cellette o in apposito ossario nella tomba stessa. Art. 58 Prove della trasmissione dei diritti La trasmissione per successione del diritto d' uso deve essere comprovata da una dichiarazione resa ai sensi dell' art. 4 della Legge 4/1/1968 n. 15 o da una attestazione giudiziale, da cui risultino le successioni per rami fino agli attuali eredi e l' attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche copia od estratto del testamento. Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all' ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa per le necessarie variazioni. CAPO VII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI - CREMAZIONE 22

23 Art. 59 Esumazione ordinaria Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall' inumazione, se in sepoltura comune. Le predette esumazioni sono regolate, a seconda delle esigenze, dalla direzione o custode del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare le sepolture, sono trasferite in un campo comune, previa adozione di opportuni accorgimenti tecnici atti a facilitare la decomposizione. I parenti, gli eredi od altre parti interessate, avvertiti se ed in quanto sia possibile rintracciarli tempestivamente, possono assistere alle relative operazioni. Art. 60 Avvisi di scadenza La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi, almeno tre mesi prima, sono collocate ben visibili paline, recanti l' avviso di scadenza; di più, all' ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l' elenco dei campi in scadenza nell' anno successivo, le cui salme saranno esumate. Art. 61 Esumazioni straordinarie L' esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest' ultima è rilasciata a richiesta dei familiari o per traslazione o per cremazione, nei limiti di legge. L' esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Coordinatore Sanitario o di un incaricato della Sezione di Polizia Mortuaria o dell' incaricato del servizio di custodia. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali deve rimanere presso il custode e l' altra deve essere depositata presso l' ufficio comunale di polizia mortuaria. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di Maggio - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre e quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva - contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni ordinarie e straordinarie debbono essere eseguite a cimitero chiuso. Art. 62 Estumulazioni 23

24 Le salme tumulate in tombini o altri tipi di opere in muratura, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari con l' autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Art. 63 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa. Per quelle richieste dall' Autorità Giudiziaria, si applicano le vigenti disposizioni di legge. Art. 64 Incenerimento materiali Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dall' esumazione e dalle estumulazioni, sono raccolti ed inceneriti in apposito ed appartato luogo, nell' interno del cimitero. Art. 65 Oggetti da recuperare - Disponibilità di materiali Gli oggetti di valore ed i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all' ufficio comunale per essere restituiti ai familiari se reperibili od altrimenti alienati a favore del Comune. Per il personale incaricato delle esumazioni ed estumulazioni, l' appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, sarà perseguita in via disciplinare e penale a termini di legge. Le lapidi, le croci, gli altri segni funerari, qualora non siano ritirati dagli interessati, entro un anno, passano di proprietà del Comune. Le opere di pregio artistico e storico saranno conservate nel cimitero od in altro luogo a cura del Comune. Art. 66 Trattamenti per la conservazione dei cadaveri Per fare eseguire su un cadavere l' imbalsamazione o un trattamento per temporanea conservazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco il quale la concede previa presentazione: a) di una dichiarazione del medico incaricato dell' operazione, con la indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell' ora della esecuzione; b) di distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tali trattamenti, da iniziarsi soltanto dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione, devono essere praticati nella sala per le autopsie o, in mancanza, nella camera mortuaria e sotto il diretto e personale controllo del Coordinatore Sanitario. Art. 67 Autopsie I risultati delle autopsie devono essere comunicate al Sindaco per la eventuale rettifica da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte. Nel caso di riscontro di malattia infettiva il medico deve darne comunicazione al Sindaco o al Coordinatore Sanitario. CAPO VIII L A V O R I 24

25 Art. 68 Costruzioni edili di natura sepolcrale Nessun privato può eseguire opere, manufatti o costruzioni edili di natura sepolcrale, ovvero restauri o riparazioni senza preventiva approvazione del relativo progetto da parte del Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e sentita la Commissione Edilizia. Le imprese e i marmisti che intendono essere ammessi al cimitero per collocare lapidi sepolcrali o per eseguire epigrafi od altri lavori per conto dei privati debbono ottenere la preventiva iscrizione in apposito elenco formato dalla Giunta Municipale e da conservarsi presso l' ufficio di polizia mortuaria. L' iscrizione è disposta a domanda della ditta interessata, previo accertamento dei requisiti tecnico - professionali e morali necessari per l' esercizio della specifica attività e subordinatamente alla stipula di una convenzione con la quale la ditta si impegna a rispettare le prescrizioni dettate dal presente regolamento e quelle altre che la Giunta municipale riterrà di dovere stabilire in ordine agli orari, alla condotta dei lavori, al personale, all' introduzione ed al deposito dei materiali e degli attrezzi, nonché alle tariffe massime delle prestazioni, secondo lo schema allegato sub B al presente regolamento. In caso di scadenza della convenzione o di inosservanza degli obblighi assunti, oppure qualora vengano a mancare i requisiti prescritti, la ditta sarà cancellata dall' elenco. Per l' esecuzione di opere complesse o di rilevante entità economica, quali la costruzione di tombe di famiglia o il completamento e la finitura di cappelle funerarie, la Giunta municipale potrà, di volta in volta, autorizzare i concessionari a servirsi anche di ditte non comprese nell' elenco. L' iscrizione nell' elenco non conferisce alcun diritto di esclusiva a favore delle ditte. L' elenco delle ditte ammesse e la tabella delle tariffe massime saranno affissi nella bacheca del cimitero. Il Sindaco può autorizzare i concessionari in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale ad eseguire direttamente i lavori. Art. 69 Vigilanza e collaudo delle opere L' ufficio tecnico comunale controlla l' esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati e le prescrizioni del regolamento. Il Sindaco, su segnalazione dell' ufficio tecnico, può disporre la sospensione dei lavori per prevenire o rimuovere irregolarità o abusi. Il Sindaco inoltre può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere già costruite in violazione del presente regolamento e dell' autorizzazione data. Il Sindaco dichiara l' agibilità delle opere ultimate, sentito l' ufficio tecnico e il coordinatore sanitario, stabilendo contestualmente la capacità ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90. Art. 70 Orario di lavoro 25

26 I lavori dovranno eseguirsi esclusivamente entro gli orari di apertura del cimitero o in quelli più ristretti stabiliti dal Sindaco. E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscersi dall' Autorità comunale. Da cinque giorni prima fino a cinque giorni dopo la ricorrenza dei defunti, tutti i lavori devono essere sospesi ed il terreno deve essere accuratamente riordinato e sgomberato dei materiali. Art. 71 Introduzione e deposito materiali I materiali occorrenti all' esecuzione delle opere devono essere depositati in apposito spazio autorizzato. Eventuali materiali di rifiuto possono essere lasciati nel cimitero. Nel corso dei lavori, l' impresa non deve recare intralcio o disturbi alle manifestazioni di culto ed all' attività del personale addetto al cimitero. CAPO IX POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI 26

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