COMUNE DI LONATE POZZOLO Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI LONATE POZZOLO Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del

2 Sommario TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Competenze e responsabilità Art. 3 - Servizi gratuiti a pagamento Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico TITOLO II CIMITERI E POLIZIA DEI CIMITERI Art. 5 - Elenco Cimiteri Art. 6 - Disposizioni generali Art. 7 - Reparti speciali nei cimiteri Art. 8 - Ammissione nel cimitero Art. 9 - Orario Art Disciplina dell ingresso Art Divieti speciali Art Riti funebri Art Lapidi, monumenti, epigrafi Art Fiori, piante, ornamenti Art Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI Art Imprese private Art Tipologia di trasporto Art Svolgimento del servizio funebre Art Divieti Art Norma transitoria TITOLO IV INUMAZIONI E TUMULAZIONI Art Inumazione Art Cippo Art Tumulazione Art Tumulazione provvisoria Art Assistenza chiusura feretro TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Esumazione ordinaria Art Avvisi di scadenze per esumazioni ordinarie Art Esumazione straordinaria Art Estumulazione Art Oggetti da recuperare Art Smaltimento rifiuti cimiteriali Art Disponibilità dei materiali TITOLO VI CONCESSIONI Art Definizione Art Sepolture private 2

3 Art Durata della concessione e riconferme Art Modalità di concessione Art Uso delle sepolture Art Manutenzione Art Subentri Art Rinunce a concessione a tempo determinato Art Rinunce a concessioni di aree libere e a parziale o totale costruzione Art Revoca Art Decadenza Art Estinzione TITOLO VII IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art Accesso al cimitero Art Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private Art Responsabilità Deposito cauzionale Art Recinzione aree materiali di scavo Art Introduzione e deposito materiali Art Orario di lavoro Art Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art Vigilanza TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Art Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art Documenti e registri Art Efficacia delle disposizioni Art Disposizione finale 3

4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al R.D n.1265 (T.U.L.P.S.) e al D.P.R n.285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli alla pubblica salute derivante dal decesso di persone, e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri i locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme. ART. 2 COMPETENZE E RESPONSABILITA Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni di cui agli artt. n.52 c.2, 23, 81 c.1 e c.2, 83 c.3, 87 c.2 del già citato D.P.R. n.285/90, sono esercitate dal Servizio di custodia comunale, composto dalle seguenti figure: Responsabile del Servizio, Incaricato del servizio, Custode (le cui funzioni, consistenti nella manutenzione e pulizia del cimitero, possono essere gestite nelle forme di cui all art.113 del D.Lgs n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). Il Comune cura che all interno dei cimiteri non si verifichino situazioni di pericolo o danno alle persone ed alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l illecito non sia rilevabile penalmente. ART. 3 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO Sono gestiti a cura e spese dell Amministrazione Comunale i servizi indispensabili di interesse pubblico, esercitati nei modi di cui all art.113 del D.Lgs. n. 267/00, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal presente Regolamento: 1) la cremazione, compreso il trasporto della salma al luogo di cremazione e delle ceneri al luogo di sepoltura in uno dei tre cimiteri comunali; 2) la deposizione delle ossa in ossario comune; 3) il trasporto, il feretro, il funerale e la sepoltura delle salme di persone i cui familiari fino al secondo grado non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non via siano persone, Enti o Istituzioni che se ne facciano carico; lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta della informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati; 4) il trasporto, su chiamata della pubblica autorità, di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, fino al locale indicato dalla pubblica autorità stessa; 5) l inumazione e l esumazione in campo comune. Tutti gli altri servizi sono a spese del richiedente. Le opere connesse alla sepoltura ed il servizio di illuminazione votiva, vengono gestiti a cura dell Amministrazione comunale nei modi previsti dall art.113 del D.Lgs. n.267/00, ma le relative spese restano a carico del richiedente; le relative 4

5 tariffe verranno stabilite annualmente dall Amministrazione Comunale. ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Presso l Ufficio del Servizio di Polizia Mortuaria sono tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse, il registro di cui all art.52 del D.P.R. 285/90 e le planimetrie dei singoli cimiteri. Vanno inoltre tenuti ben visibili al pubblico: a) l orario di apertura e chiusura dei cimiteri; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno ed in quello successivo; e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n TITOLO II CIMITERI E POLIZIA DEI CIMITERI ART. 5 ELENCO CIMITERI Il Comune provvede al servizio di seppellimento dei defunti nei tre seguenti cimiteri comunali: 1. Lonate Pozzolo 2. S. Antonino Ticino 3. Tornavento ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo autorizzazioni previste dagli artt del DPR n.285 e previo pagamento delle tariffe relative stabilite annualmente dall Amministrazione comunale. L ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco; alla manutenzione dei cimiteri così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali (operazioni di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, prodotti abortivi e del concepimento, parti di cadavere) il Comune provvede direttamente o con le forme di gestione previste dall art.113 del D.Lgs. n.267/00. Il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ART. 7 REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI Un campo speciale è costituito per i bambini di età inferiore ai dieci anni, i prodotti abortivi e del concepimento, e per parti di cadavere. L Amministrazione comunale, dovrà qualora venga richiesto, allestire campi per salme di persone di culto diverso da quello cattolico. ART. 8 AMMISSIONE NEL CIMITERO Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti: 5

6 a) I cadaveri delle persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) I cadaveri delle persone decedute fuori dal territorio del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero; d) I cadaveri delle persone che pur essendo state residenti nel comune, al momento del decesso avevano la loro residenza in una casa di cura o istituto fuori dal comune; e) I cadaveri delle persone nate nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza e indipendentemente dal luogo del decesso; f) I nati morti, i prodotti abortivi (feti di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e oltre, per i quali vi è l obbligo del seppellimento, ai sensi dell art.7 c.1 del D.P.R. n.285/90, e per i quali permessi di trasporto e di seppellimento vengono rilasciati dall A.S.L.) e i prodotti del concepimento (feti di meno di 20 settimane complete di gestazione per i quali si ammette il seppellimento in uno dei tre cimiteri comunali solo ed esclusivamente nel caso in cui i genitori abbiano ottenuto l autorizzazione al trasporto e al seppellimento dall A.S.L. nei modi e nei termini prescritti dall art.7 c.4 del D.P.R. n.285/90); g) I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. ART. 9 ORARIO I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l orario fissato per stagioni dal Sindaco. L entrata è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell orario. La visita al cimitero fuori dall orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi. L avviso di chiusura automatica del cancello d ingresso è dato a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell orario. E previsto nell arco della settimana un giorno di chiusura nel quale si effettuano le operazioni di esumazione ed estumulazione; in casi eccezionali e per ragioni particolari il Sindaco può autorizzare lo svolgimento di funerali anche nel giorno di chiusura, purchè sia vietato, nel caso di contemporanee operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie, l accesso ad alcune zone del cimitero. ART. 10 DISCIPLINA DELL INGRESSO Nei cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi. E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali con esclusione dei non vedenti; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) a coloro che intendano svolgere all interno del cimitero attività di questua; d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di famiglia a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari. ART. 11 DIVIETI SPECIALI Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo in specie: fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; 6

7 introdurre oggetti irriverenti; rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi; gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; danneggiare le aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; disturbare in qualsiasi modo visitatori (in specie con l offerta di servizi e/o di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio di Polizia Mortuaria. Per filmare cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l assenso dei familiari interessati; eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d uso; assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria; qualsiasi attività commerciale. Chiunque tenesse, all interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria: i trasgressori dei suddetti divieti saranno perseguibili a norma del Codice Civile. ART. 12 RITI FUNEBRI All interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. ART. 13 LAPIDI, MONUMENTI, EPIGRAFI Sui campi comuni, sulle tombe, sulle lastre dei colombari e delle cellette ossario, il cittadino può porre lapidi, monumenti, epigrafi, attenendosi alle indicazioni e alle prescrizioni relative agli spazi e alle dimensioni consentite per le iscrizioni e per l installazione di accessori, che verranno fornite dall Ufficio di Polizia Mortuaria, il quale rilascerà debita autorizzazione. Saranno rimossi i manufatti e le epigrafi non conformi a quelli autorizzati. E compito del cittadino conservare in buono stato i manufatti. Dai cimiteri saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. ART. 14 FIORI, PIANTE, ORNAMENTI Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di custodia li farà togliere e sradicare d ufficio e provvederà per la loro distruzione. Il Responsabile del Servizio di custodia inoltre disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura. Sui pavimenti dei colombari e delle cellette ossario per agevolare lo spostamento di scale e 7

8 montaferetri è severamente vietato deporre vasi, fiori, lumini. Il personale addetto è tenuto alla rimozione di quanto apposto non in conformità alle disposizioni di questo articolo; i provvedimenti necessari d ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del Comune. ART. 15 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI Il personale dei cimiteri dipende dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed è tenuto all osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Il personale deve altresì: mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza; Al personale suddetto è vietato: eseguire all interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l orario di lavoro che al di fuori di esso; ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte; segnalare al pubblico nominativi di ditte, non concessionarie dell Amministrazione comunale, che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto ciò possa costituire o meno attività commerciale; esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all attività cimiteriale, sia all interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. L inosservanza degli obblighi o dei divieti stabiliti dal presente Regolamento, comporta l attivazione di provvedimento disciplinare, impregiudicata l eventuale azione giudiziaria. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l attività svolta. TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI ART. 16 IMPRESE PRIVATE Si intende per trasporto funebre il trasporto del cadavere prima e dopo il periodo di osservazione da un luogo ad un altro. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato secondo libera concorrenza, eccetto quanto previsto all art.3 del presente Regolamento. Il Sindaco disciplina le normative per lo svolgimento dei trasporti funebri sul territorio comunale. Il trasporto può essere eseguito solo ed esclusivamente su carro da parte delle imprese di Pompe Funebri. L autorizzazione al trasporto di cui all art.23 del D.P.R. n.285/90, viene rilasciata dal Sindaco, salvo le eccezioni di cui al punto 5.2 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del ; tale autorizzazione dovrà essere consegnata all incaricato del servizio di custodia presente sul luogo della sepoltura. Qualsiasi impresa di Pompe Funebri potrà effettuare trasporti sul territorio comunale dietro pagamento di un diritto fisso, stabilito annualmente dall Amministrazione comunale, purchè in possesso della suddetta autorizzazione che verrà rilasciata mediante accreditamento annuale, previa presentazione della seguente documentazione: a) copia delle autorizzazioni al commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 8

9 b) copia della dichiarazione di idoneità del carro usato per il trasporto rilasciato dalla ASL ai sensi dell art.20 del D.P.R. n.285/90. Per ogni modifica di quanto depositato, l impresa dovrà darne immediato riscontro all ufficio di polizia mortuaria per l aggiornamento dei dati. ART. 17 TIPOLOGIA DI TRASPORTO Si identificano due differenti tipi di trasporto: CARRI e FURGONI. Si intende come CARRO il trasporto del feretro dal luogo di partenza del funerale a quello delle esequie e successivo accompagnamento al luogo di sepoltura; Si intendono come FURGONE le seguenti tipologie di trasporto: a) Trasporto di feretro su carro chiuso, in cassa aperta, anche prima del termine del periodo di osservazione, su autorizzazione del Sindaco, previo nulla osta della A.S.L.; b) Trasporto di feretro su carro aperto, in cassa chiusa, dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione al luogo dell inizio delle esequie o direttamente al cimitero; c) Trasporto da cimitero a cimitero di feretri provenienti da estumulazioni-esumazioni ordinarie-straordinarie. ART. 18 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE I funerali sono effettuati in fasce orarie fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza dal Sindaco, mentre i furgoni in orari concordati con l Ufficio di Polizia Mortuaria. L autorità religiosa ufficiante assegnerà l ora dei funerali dal primo orario utile antimeridiano o pomeridiano secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo eventualmente in considerazione l ora del decesso. Tale orario verrà comunicato all Ufficio di Polizia Mortuaria per l organizzazione di quanto di propria competenza. I funerali, essendo servizi di pubblica utilità non potranno essere sospesi o abbandonati dall impresa per nessuna ragione. I funerali si svolgeranno nel seguente modo: il carro funebre dovrà giungere al luogo destinato per il funerale almeno dieci minuti prima dell ora stabilita; il corteo funebre potrà essere svolto a piedi per il tragitto dal luogo di partenza del funerale al luogo ove avverranno le esequie, sia in abito civile che religioso. Ogni corteo a piedi dovrà essere accompagnato da agenti di Polizia Municipale previa segnalazione da parte dell Ufficio di Polizia Mortuaria; al termine delle esequie il feretro sarà trasportato al luogo della sepoltura. Per eventuali deroghe a quanto disposto è necessaria l autorizzazione del Sindaco. ART. 19 DIVIETI E fatto divieto alle imprese di: accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione; sostare negli uffici o nei locali del Comune oltre i tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni; sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato. 9

10 ART. 20 NORMA TRANSITORIA L Ufficio di Polizia Mortuaria, non appena approvato il presente Regolamento, invierà a tutte le imprese di Pompe Funebri operanti sul territorio, copia del presente atto mediante raccomandata A.R. Le imprese a loro volta avranno a disposizione trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere all accreditamento secondo quanto stabilito. Scaduto tale termine, i trasporti saranno consentiti solo ad imprese accreditate. Resta inteso che in qualsiasi periodo dell anno è consentito l accreditamento di qualsivoglia impresa. TITOLO IV INUMAZIONI E TUMULAZIONI ART. 21 INUMAZIONE Le caratteristiche del suolo per i campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l ordine di impiego delle fosse, le loro dimensioni, le caratteristiche delle casse, le modalità di scavo e di ricopertura, devono essere conformi alle disposizioni di legge (artt.58,59,68,69,71,72,73,74,75 del D.P.R. n.285/90. ART. 22 CIPPO Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, a cui viene inoltre applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione di nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; le spese relative saranno a carico del richiedente. Il richiedente dovrà inoltre versare un diritto fisso per la posa del cippo, stabilito annualmente dall Amministrazione comunale. La manutenzione e conservazione in stato decoroso del cippo sono interamente a carico del richiedente. ART. 23 TUMULAZIONE Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassettine ossario o urne cinerarie in manufatti, interrati o fuori terra, costruiti dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. I tumuli e le operazioni di tumulazione devono rispondere alle caratteristiche prescritte dal D.P.R. n.285/90 (artt. 76 e 77) e dalla circolare del Ministero della Sanità n.24/93 (punto 13). ART. 24 TUMULAZIONE PROVVISORIA A richiesta dei familiari dei defunti o coloro che li rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo provvisoriamente. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedano l uso di un area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino in tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, che sono comunque inseriti nell apposita graduatoria di assegnazione. 10

11 Qualora si intenda depositare provvisoriamente la salma in un loculo già concesso ad altri è necessaria l autorizzazione scritta dell intestatario del loculo in oggetto. Qualora inoltre l Amministrazione si trovasse in difficoltà nell assegnare loculi per la sepoltura di persone di cui all art.8, i concessionari di loculi saranno invitati, con priorità nell ambito famigliare del defunto, a fornire provvisoriamente la disponibilità del loro loculo. La durata del deposito è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sulla base delle motivazioni per cui viene richiesta la tumulazione provvisoria; scaduto il termine, il loculo dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui è stato ceduto originariamente. Qualora alla scadenza del termine l interessato non provveda all estumulazione del feretro, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Le cassette ossario e le urne cinerarie potranno essere depositate provvisoriamente in apposita celletta secondo le stesse modalità e per le stesse motivazioni descritte. Scaduto il termine fissato con gli interessati, i resti verranno depositati in ossario comune. ART. 25 ASSISTENZA CHIUSURA DEL FERETRO La verifica della tipologia e della regolarità del feretro ai sensi dell art.30 del D.P.R. n.285/90, viene eseguita dall incaricato del trasporto in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n.32/san/2000 punto n.2; tale verifica viene eseguita dal personale A.S.L. solo nei casi di decesso per malattie infettive, contagiose e diffusive. TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 26 ESUMAZIONE ORDINARIA Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di dieci anni. Qualora trascorso tale periodo la salma non risulti completamente mineralizzata, si provvederà a ulteriore inumazione. E compito dell incaricato del servizio di custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell esumazione. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno. I resti mortali sono raccolti in cassettina di zinco e tumulati, su richiesta del cittadino, in concessioni private oppure deposti in ossario comune. Se all atto dell esumazione non è presente nessun familiare, i resti saranno collocati in apposita celletta per 12 mesi e successivamente deposti in ossario comune. ART. 27 AVVISI DI SCADENZE PER ESUMAZIONI ORDINARIE Annualmente il Responsabile del servizio di Custodia curerà la stesura di elenchi distinti per cimitero, con le indicazioni delle salme per le quali è attuabile l esumazione ordinaria. L inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con ordinanza del Sindaco da affiggere all Albo Cimiteriale con congruo anticipo. ART. 28 ESUMAZIONE STRAORDINARIA L esumazione straordinaria avviene prima del termine ordinario di scadenza, e si può eseguire solo nei periodi stabiliti dalla legge, alla presenza dell incaricato del servizi di custodia e del Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza o del personale delegato dall A.S.L. stessa: per provvedimento dell Autorità Giudiziaria; 11

12 per autorizzazione del Sindaco, emessa a seguito di richiesta dei familiari che intendano trasferire la salma ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero; per la cremazione; nei casi previsti dalla legge dietro nulla-osta dell autorità sanitaria competente. ART. 29 ESTUMULAZIONE Le estumulazioni si distinguono in straordinarie e ordinarie. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi: per disposizione dell Autorità Giudiziaria; per richiesta dei familiari interessati, dopo qualsiasi periodo e in qualunque mese dell anno, per traslare la salma in altra sede, previa autorizzazione del Sindaco che verrà rilasciata a condizione che il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza constati la perfetta condizione del feretro e dichiari che il trasferimento non comporta pregiudizio per la salute pubblica. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato in tomba o loculo, salvo riconferma, e sono regolate dal Sindaco. Entro il mese di settembre di ogni anno sarà pubblicato l elenco delle concessioni temporanee in scadenza nell anno successivo. Tale elenco sarà esposto all Albo di ogni Cimitero per un intero anno. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza dell incaricato del servizio di custodia e del Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico sanitarie di competenza o del personale delegato dall A.S.L. stessa. Qualora la salma estumulata risulti completamente mineralizzata, per la collocazione dei resti mortali valgono le disposizioni di cui al precedente art. 26. Qualora la salma estumulata non si trovi in condizione di completa mineralizzazione, essa è avviata per l inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco; il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni, qualora la concessione scaduta abbia avuto durata superiore a venti anni. ART. 30 OGGETTI DA RECUPERARE Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Servizio Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che sia eseguita. Gli oggetti richiesti o rinvenuti, previo trattamento di sanificazione semplice con prodotti a bassa tossicità, saranno consegnati ai richiedenti e della consegna verrà redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato al richiedente e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di Polizia Mortuaria. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rivenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni che non siano richieste dai familiari, previo trattamento di sanificazione semplice con prodotti a bassa tossicità, devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. ART. 31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI Le sostanze ed i materiali rinvenuti in occasione di operazioni cimiteriali classificato come RU (rifiuti urbani) devono essere smaltiti secondo tale circuito, mentre i rifiuti speciali, quali resti lignei del feretro, oggetti metallici, avanzi di documenti ecc. devono essere smaltiti in conformità 12

13 all art.85 DPR 285/90, al punto 15 della Circolare Ministero Sanità n.24 del e al D.Lgs. n.22/1997 e successive modifiche e integrazioni. ART. 32 DISPONIBILITA DEI MATERIALI I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, salvo richiesta degli aventi diritto; il Sindaco infatti può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o per la sepoltura di parenti o affini, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, oltre agli altri usi consentiti dalle legge, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore storico o artistico sono conservate dal Comune all interno del Cimitero o, all esterno, in altro luogo idoneo. TITOLO IV CONCESSIONI ART. 33 DEFINIZIONE Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente l individuazione delle aree o manufatti concessi in uso, le clausole, le condizioni e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare l atto di concessione deve indicare: a) la natura della concessione e la sua identificazione; b) la persona concessionaria o, nel caso di Enti e/o collettività, il legale rappresentante protempore, e gli aventi diritto d uso, se non già previsti dal presente regolamento (vedi art.37 seguente); c) gli obblighi e gli oneri connessi alla concessione; d) la tariffa; e) la durata. Le tariffe vengono stabilite annualmente dall Amministrazione comunale. ART. 34 SEPOLTURE PRIVATE Le concessioni riguardano aree e/o manufatti costruiti dal Comune da destinarsi a sepoltura privata per tempo determinato. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività (cappelle, tombe di famiglia). I manufatti costruiti dal Comune riguardano: sepolture individuali: colombari, cellette ossario; sepolture per famiglia o collettività: tombe a due, tre o quattro loculi sotterranei o cappelle. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni tecniche generali stabilite dalla legge e in particolare quanto specificato nella nota regionale prot /G /S del : con realizzazione di vestibolo che consenta le operazioni di accesso al feretro in ogni momento senza toccare, rimuovere o manomettere altri feretri e senza provvedere alla rottura di viali o altri spazi esterni. 13

14 ART. 35 DURATA DELLA CONCESSIONE E RICONFERME Le concessioni di cui all articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell art.92 del D.P.R. n.285/90. La durata è fissata in: 90 anni per le aree per costruzione di cappelle o tombe private e cellette ossario e/o cinerarie e per le cappelle costruite dal Comune; 30 anni per colombari e tombe interrate costruite dal Comune. A richiesta degli interessati, alla scadenza della concessione, è consentito il rinnovo per uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Le concessioni rilasciate prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell atto di concessione stessa. Nel caso in cui l intestatario di una concessione rilasciata anteriormente al presente regolamento richieda di incrementare il numero dei posti salma, verrà stipulata una nuova concessione nei modi e termini stabiliti dal presente regolamento. ART. 36 MODALITA DI CONCESSIONE 1) I COLOMBARI vengono assegnati in presenza di salma. Le CELLETTE OSSARIO vengono assegnate in presenza di resti o ceneri; 2) LE TOMBE e le AREE PER TOMBA vengono assegnate secondo i seguenti criteri in ordine preferenziale: a) presenza di salma; b) salma/e tumulata/e provvisoriamente, secondo l ordine di decesso; c) restituzione all Amministrazione comunale di loculi e tombe; d) riunificazione in un unica area o tomba di più salme. 3) L AREA PER CAPPELLA viene assegnata su richiesta, secondo disponibilità; 4) In occasione di nuove costruzioni di CAPPELLE l Amministrazione comunale potrà procedere ad assegnazione, anche in prevendita, con apposito bando, in deroga ai criteri sopraelencati. La concessione può essere accordata, in via eccezionale, al richiedente che abbia compiuto 75 anni e che dimostri di non avere parenti od affini di 1 grado, oppure, nel caso di colombari, al coniuge superstite del defunto, qualunque sia la sua età. Eventuali altri casi particolari verranno valutati di volta in volta dall Amministrazione comunale. Nel caso in cui, prima della scadenza della concessione, venga estumulato un feretro da un colombaro per essere trasferito in altro luogo o in altra sepoltura, la concessione decade, il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune ed il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo. La concessione in uso dell area o del manufatto non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa al Comune. La concessione non può essere data a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro. ART. 37 USO DELLE SEPOLTURE Il diritto d uso delle sepolture private (tombe o cappelle) è riservato alla persona dell intestatario ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. A tali effetti si intendono far parte del gruppo famigliare del titolare: il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta. Se il concessionario è un Ente, sono ammessi nella sepoltura gli appartenenti a norma di statuto, la cui qualità risulti da apposita dichiarazione rilasciata dall Ente medesimo. 14

15 Il Sindaco, su richiesta formale scritta del concessionario, può autorizzare la tumulazione in via definitiva di conviventi, collaterali, affini o estranei. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto alla sepoltura si potranno tumulare nei colombari, nelle tombe e nelle cellette, urne cinerarie e cassettine resti sino alla capienza del sepolcro. E ammesso inoltre richiede la riduzione delle salme esistenti e la successiva tumulazione di altre salme, fino alla capienza del sepolcro, sempre che le nuove salme rientrino nel diritto d uso come specificato al presente articolo. Uno o più intestatari possono dichiarare per sé, e quindi per la propria discendenza ed ascendenza e per l eventuale coniuge, la rinuncia al diritto di sepoltura tramite scrittura privata autenticata da depositarsi agli atti del Comune. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. ART. 38 MANUTENZIONE La manutenzione privata delle sepolture private spetta all intestatario e agli aventi diritto alla sepoltura, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse opportuno prescrivere. ART. 39 SUBENTRI In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell art.37 del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell art.37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell art.37, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. ART. 40 RINUNCE A CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO Nel caso di rinuncia per qualsiasi titolo alla concessione a tempo determinato di una sepoltura privata costruita dal Comune, il concessionario avrà diritto al rimborso della cifra inizialmente pagata decurtata del 10% per ogni anno o frazione di esso trascorso dalla data di stipula del contratto. Per le concessioni perpetue l intestatario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, avranno diritto al rimborso di una somma pari ad ¼ della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune. 15

16 ART. 41 RINUNCE A CONCESSIONI DI AREE LIBERE E A PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia, salvo i casi di decadenza, a concessioni di aree quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; c) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. In tali casi spetterà al concessionario, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso pari a una somma di: 1) per il punto a) la tariffa inizialmente pagata; 2) per il punto b) il 75% della cifra inizialmente pagata; 3) per il punto c) il 50% della tariffa in vigore al momento dell atto di rinuncia. Il Comune comunque entrerà in possesso delle opere già edificate sull area. Il deposito cauzionale sarà in ogni caso trattenuto dall Amministrazione comunale. ART. 42 REVOCA Salvo quanto previsto dalla legge, è facoltà dell Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l ampliamento e/o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi la concessione interessata viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. Verrà concesso agli aventi diritto d uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante o per la durata di anni 90 nel caso di perpetuità, un equivalente sepoltura. ART. 43 DECADENZA Oltre ai casi già previsti dagli artt.39 e 46 del presente regolamento, la decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d uso della sepoltura; d) quando non sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell atto di concessione. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, ceneri, resti, rispettivamente in campo comune od ossario comune; dopodiché il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune. Nel caso di decadenza della concessione a norma 16

17 dell art.39 del presente Regolamento, la salma verrà traslata dopo 10 anni nel caso di inumazione e dopo 20 anni nel caso di tumulazione. ART. 44 ESTINZIONE Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest ultimo caso, quanto disposto nell art.98 del D.P.R. n.285/90. TITOLO VII IMPRESE E LAVORI PRIVATI ART. 45 ACCESSO AL CIMITERO Le cappelle, i loculi interrati e fuori terra possono essere costruiti direttamente dal Comune o dai privati concessionari di aree. Per la costruzione dei manufatti di cui sopra e per l esecuzione di restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell opera di imprenditori privati, a loro libera scelta. E tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. ART. 46 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono soggetti a concessione edilizia. Il concessionario di area per tomba o cappella è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione entro sei mesi dalla stipula del contratto. Nell atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. La concessione edilizia di cui sopra potrà contenere altre particolari prescrizioni riguardanti la modalità di esecuzione dei lavori. Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d opera, deve essere approvata a norma del primo comma. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai sevizi del cimitero. Entro un anno dall approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione. Eventuali proroghe verranno di volta in volta valutate dall Amministrazione comunale e comunque non potranno superare i sei mesi, comportando la perdita del 50% del deposito cauzionale di cui all art.47. Scaduto il termine, il concessionario perderà tale deposito. Trascorsi tre anni dalla stipula del contratto senza che siano stati ultimati i lavori la concessione verrà dichiarata decaduta ai sensi dell art.42 del presente Regolamento. Sull importo della somma versata a pagamento della concessione verrà trattenuto a favore del Comune l ammontare della metà, oltre una quota pari al 5% della somma inizialmente versata. Per i colombari e le cellette ossario, il concessionario ha tre mesi di tempo dalla data di tumulazione della salma, resti o ceneri per provvedere alla messa in opera della lastra. Trascorso tale termine verrà revocata la concessione e trattenuto dal Comune il 25% della somma inizialmente versata. Per le semplici riparazioni, puliture di monumenti, lapidi, croci ecc., e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere l autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 17

18 ART. 47 RESPONSABILITA DEPOSITO CAUZIONALE I concessionari delle aree o delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori di cui agli artt. precedenti e di eventuali danni a cose o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. La concessione edilizia e i permessi di cui all art.46 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale nella misura del 10% dell importo versato per la concessione dell area o della sepoltura, a garanzia della corretta esecuzione delle opere stesse e del risarcimento di eventuali danni. ART. 48 RECINZIONE AREE MATERIALI DI SCAVO Durante l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, l impresa deve recingere lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. E vietato occupare spazi attigui senza l autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall Ufficio di Polizia Mortuaria, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l impresa deve mantenere pulita e in buon ordine l area interessata dai lavori e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. ART. 49 INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI E permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orati prescritti dal Responsabile di Polizia Mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico dei materiali. E vietato attivare sull area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, materiali ecc. ART.50 ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. E vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. ART. 51 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI Dal 25 Ottobre al 10 Novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, è severamente vietato l ingresso nei cimiteri di tutti i veicoli, l introduzione e la posa in opera di materiali. In tale periodo le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali. 18

19 ART. 52 VIGILANZA L Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e, nel caso di risultato favorevole, propone all Ufficio competente la restituzione del deposito cauzionale di cui all art.47. TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ART. 53 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI All interno del cimitero principale del Comune l Amministrazione comunale potrà destinare aree o tombe per la sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti. ART. 54 DOCUMENTI E REGISTRI Presso il Servizio di Polizia Mortuaria sono tenute le seguenti registrazioni: a) registro giornaliero delle operazioni cimiteriali come stabilito dalla legge; b) scadenziario delle concessioni; c) registro delle estumulazioni, traslazioni ed esumazioni. Tali documenti, che possono essere tenuti su supporto cartaceo o informatico, costituiscono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. ART. 55 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. ART. 56 DISPOSIZIONE FINALE Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla vigente legislazione in materia ed in particolare al D.P.R. n.285/90 che in ogni caso prevale su qualsiasi indicazione del presente Regolamento Locale che eventualmente, per errore materiale, non fosse conforme alla norma di Stato. = = = = = 19

20 TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI 20

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