REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VITTORIA. Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti. Schema DISCIPLINARE DI INCARICO

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI VITTORIA Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti Schema DISCIPLINARE DI INCARICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA. - Affidamento in economia ai sensi dell art.14 commi 3 e 5 del Regolamento Comunale per l affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010. L'anno duemilaquattordici il giorno ( ) del mese di in Vittoria e nella sede dell U.P.I.G.A., sita in Via Cacciatori delle Alpi n. 432, sono costituiti, per la stipula del presente disciplinare di incarico, a mezzo di scrittura privata non autenticata, in ossequio all art.7 c.2 punto 7 e art.22 comma 2 del Regolamento Comunale per l affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010: - da una parte: l Ing. Angelo Piccione, nato a Vittoria il giorno 24/05/1955 (C.F.:PCCNGL55E24M088X), Dirigente dell Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: P.I.: , ai sensi dell art.107 del Testo Unico 267/2000; dall altra parte: - il Sig., nato a ( ) il, residente in ( ) Via, codice fiscale: il quale interviene nel presente atto nella qualità di della società IN PIU BROKER S.r.l., con sede in Roma (RM), Via dei Baullari, 24,Partita IVA , giusta procura speciale

2 2 di Rep. del, innanzi al, notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di. Premesso: - che con Deliberazione di G.M. n.230 del 31/03/2010, è stato disposto di procedere alla razionalizzazione dei contratti assicurativi stipulati dall'amministrazione a garanzia delle proprie attività e dei propri beni, con l'ausilio di operatori qualificati, specializzati nel brokeraggio assicurativo, disciplinato dalla legge n.792/1984; - che il valore presunto del contratto per il triennio è stato quantificato in ,00 e il valore dei premi lordi intermediati in circa ,00 annui così suddivisi: - RCA ,00 circa - Polizze varie ,00 circa - che con provvedimento Dirigenziale n del 19/05/2010 è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire, per l aggiudicazione del servizio di che trattasi, gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii in applicazione dell Art.20 comma 2 e art 21 per i servizi di cui all Allegato II/A categoria 6a Servizi assicurativi del suddetto decreto, e mediante aggiudicazione dell appalto in favore del concorrente offerente la minor percentuale di provvigione complessiva ottenuta come media delle singole percentuali offerte per le polizze R.C.A. e altre polizze, ed è stato altresì approvato il bando di gara ed allegato lo schema del Disciplinare di incarico; - che con Determina del Dirigente n.2315 del 16/09/2010, il servizio di che trattasi, è stato affidato alla Società IN PIU BROKER di Roma, che ha offerto il 2,70% quale percentuale di provvigione complessiva, riferita al Ramo RCA e

3 3 rami diversi RCA sull importo di ,00 dei premi lordi intermediati nel triennio, e quindi per l importo netto di 9.720,00 per il triennio. - Che in data 02/12/2010 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico, a mezzo di scrittura privata non autenticata, in ossequio all art.7 c.2 punto 7 e art.22 comma 2 del Regolamento Comunale per l affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010, della durata triennale con decorrenza dal 02/12/2010 e fino al 02/12/ Che con nota prot. n. 9953/M del 02/12/2013, il dirigente della direzione Manutenzioni chiede di prorogare il disciplinare di incarico della ditta IN PIU BROKER di Roma, al fine di portare a termine tutte le attività precedentemente iniziate, nonché di definire il nuovo quadro esigenziale del Comune di Vittoria. - Che i premi lordi intermediati in un anno, sono pari a circa ,00 e che la ditta IN PIU BROKER di Roma aveva offerto il 2,70% quale percentuale di provvigione complessiva, riferita al Ramo RCA e rami diversi RCA, e che quindi l importo netto per l annualità del nuovo disciplinare di incarico è quantificata in 3.240,00. - Che con provvedimento Dirigenziale dell UPIGA n. del è stato approvato il nuovo schema di disciplinare di incarico e di stabilire di provvedere di affidare alla ditta IN PIU BROKER di Roma il Servizio di brokeraggio per la razionalizzazione dei contratti assicurativi dell Ente mediante affidamento in economia ai sensi dell art. 14 comma 3 e 5 del Regolamento Comunale per l affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010, per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici) agli

4 4 stessi prezzi, patti e condizioni indicati nel disciplinare di incarico del 02/12/ Che sono stati effettuati gli accertamenti di rito compreso il DURC, ed è stata comprovata l idoneità dell Appaltatore a contrarre, in rapporto al servizio di che trattasi TUTTO CIÒ PREMESSO Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico, i comparenti, come meglio sopra generalizzati, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Finalità Il presente disciplinare ha per oggetto l affidamento, da parte del Comune di Vittoria (in seguito, per semplicità, denominato ente), del SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA, alla società aggiudicataria IN PIU BROKER S.r.l. di Roma, che in seguito, per semplicità, verrà denominato broker, ai sensi dell art. 109 del D. Lgs. N. 209 del 07/09/2005. Art. 2 Prestazioni oggetto dell incarico Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all ente gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Le prestazioni inerenti l incarico, in via indicativa e non esaustiva, sono di seguito elencate: a) individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività dell ente,nonché dell attività della dirigenza e dei responsabili di area e di procedimento; b) predisposizione di una proposta di programma assicurativo, contenente l analisi delle coperture esistenti e l individuazione di quelle occorrenti per l ottimizzazione delle garanzie assicurative, e finalizzato alla limitazione dei costi a carico dell ente;

5 5 c) assistenza continuativa per l aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze dell ente, e/o di innovazioni legislative; d) assistenza continuativa all ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare; e) elaborazione e presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine; f) esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall ente, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni contrattuali, etc.; g) supporto all ente nello svolgimento delle gare per l affidamento di contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria (capitolati d oneri, bandi di gara, lettere-invito, etc.), controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto in sede di gara, eventuale relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate e l individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo; h) gestione dei sinistri attivi e passivi dell ente, con: assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro (eventualmente predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia); verifica e quantificazione dei danni;

6 6 assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa; tempestiva messa a disposizione dell ente dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura; analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva dell ente ovvero la revisione delle polizze esistenti; i) consulenza e assistenza agli uffici preposti dell ente per l effettuazione dell inventario e della stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi; j) formazione, informazione e consulenza al personale dell ente, addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo; k) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative dell ente, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a: individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di disciplinare; problematiche di carattere assicurativo derivanti dall attuazione del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che

7 7 stipulino con l ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; l) svolgimento del servizio, senza oneri a carico dell ente, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte. Il servizio comprenderà altresì l intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti, quindi l ente provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie. Restano d esclusiva competenza dell ente: la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker; la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e l approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l ente necessita; la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri. Art. 3 Durata ed esclusività dell incarico L incarico avrà durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Durante tale periodo, l ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell incarico. Art. 4 Compensi del Broker Il compenso di 3.240,00, quale percentuale di provvigione complessiva, riferita al

8 8 Ramo RCA e rami diversi RCA, calcolato sull importo annuale di ,00 è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di compensi aggiuntivi e/o indennizzi da parte dell affidatario. I compensi del Broker, saranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dall Ente al Broker per le attività previste dal presente disciplinare, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d intermediazione dai premi di assicurazione, all atto del pagamento dei medesimi, secondo la misura offerta in sede di gara: RAMO Provvigione % Ramo RCA (e auto rischi diversi) 2,50% Rami diversi da RCA 2,90% L importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo, dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Art. 5 Oneri a carico del broker Il broker, nell espletamento del servizio: impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; dovrà svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare, al bando di gara e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse dell ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; dovrà garantire soluzioni che siano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività dell ente;

9 9 non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest ultimo, né effettuare alcun operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall ente. Dalla data di decorrenza dell incarico, il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell ente, come individuato ai sensi del precedente articolo 3. In particolare, il broker s impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data. Il broker è tenuto al segreto d ufficio e dovrà osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: tutti gli oneri e le spese necessarie per l espletamento dell incarico; i rischi connessi all esecuzione dell incarico; L ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209 del 07/09/2005 in quanto applicabile, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Art.6 Cauzione definitiva Ai sensi dell art.22 comma 3 del Regolamento Comunale per l affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010, per i contratti di importo fino a euro oltre IVA non si fa

10 10 luogo alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del Codice (per servizi e forniture). Art. 7 Obblighi a carico dell ente L ente s impegna a: citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del broker. Art. 8 Pagamento dei premi Il pagamento dei premi sarà effettuato dall ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell articolo 1901 del codice civile. In conformità con quanto disposto dagli articoli 420 e 421 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», il pagamento dei premi avviene su presentazione del creditore presso gli sportelli del Tesoriere dell ente. Qualora il broker opti per modalità agevolative di pagamento (es. bonifico bancario), i costi dell operazione rimarranno a suo carico, fermo restando il totale discarico dell ente dall obbligazione ed il relativo diritto ad ottenere la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa. Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in

11 11 nome e per conto dell ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all ente l efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Non sono imputabili all ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione. Art. 9 Registrazione del disciplinare di incarico Il presente disciplinare, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata, sarà soggetto ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 a registrazione fiscale in caso d uso con l applicazione dell imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico della parte richiedente. Art. 10 Responsabilità del broker Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti. Il broker dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultimo. Art. 11 Divieto di subappalto e cessione del contratto L aggiudicatario è l unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il

12 12 servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 12 Risoluzione e recesso L ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con l indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi da parte dell aggiudicatario o nel caso lo stesso sia dichiarato fallito, nonché nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all art.2 comma 2 della L.R. n.15/2008. È fatto salvo ogni diritto dell ente di procedere per i danni subiti. L Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di 90 giorni, da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento. In caso di recesso, l ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker. Art. 13 Clausola compromissoria e foro competente Per la risoluzione di tutte le controversie, in merito all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente disciplinare l Amministrazione Comunale e l affidatario,

13 13 riconoscono l esclusiva competenza del Foro di Ragusa (art.20 C.P.C.). E esclusa la competenza arbitrale. Art. 14 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente disciplinare. Art. 15 Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell ambito del territorio dello stato italiano. Art. 16 Esecutività del contratto Il presente disciplinare di incarico, sottoscritto nella forma di scrittura privata non autenticata, è immediatamente impegnativo per l affidatario e per l'amministrazione. Art.17 - Documenti facenti parte del disciplinare di incarico I seguenti documenti, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del presente disciplinare anche se non materialmente allegati: 1) Procura speciale n. di Rep. del. Art.18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in Sig., nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le

14 14 prescrizioni e condizioni contenute nell art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) del servizio in oggetto: CIG L appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. procede all immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. Ai sensi del comma 8 dell art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l applicazione delle sanzioni di cui all art. 6 della stessa legge. Il ha indicato apposito conto corrente acceso presso la Banca - Agenzia di - Codice IBAN:, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all appalto e di cui il professionista si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative all appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. Il presente disciplinare di incarico in forma di scrittura privata non autenticata, consta di n. fogli di carta resa legale dei quali occupa per intero n.

15 15 facciate e quanto nella presente. IL DIRIGENTE n.q. IL BROKER n.q. Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell art.1341 del C.C. i seguenti artt IL DIRIGENTE n.q. IL BROKER n.q.

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