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1 PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, in persona del suo Vice Direttore Generale Vicario Pier Giorgio Primavera, in proprio ed in rappresentanza di Banca Toscana S.p.A., Banca Agricola Mantovana S.p.A. e Banca 121 P.F. S.p.A. (di seguito complessivamente "le Banche ) e Le seguenti Associazioni di Consumatori: Adiconsum, Unione Nazionale Consumatori, Lega Consumatori, Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori (di seguito complessivamente "Associazioni di Consumatori") e le une e le altre unitariamente "le Parti". PREMESSO - che si sono rivolti alle Associazioni di Consumatori numerosi risparmiatori, clienti delle Banche, per reclamare nei confronti del piano finanziario denominato 4 You e, in particolare, di quello denominato My Way, questo secondo ideato e commercializzato dalla Banca 121 S.p.A. prima della incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nonché, nei confronti di taluni prodotti strutturati; - che le Associazioni di Consumatori hanno ritenuto di avviare una campagna informativa a difesa degli interessi dei consumatori; - che le Banche, pur convinte della correttezza, sul piano generale, delle operazioni connesse ai suddetti prodotti finanziari, hanno ritenuto utile un confronto con le Associazioni di Consumatori con le quali hanno quindi concordato di costituire una commissione paritetica conciliativa (la "Commissione di conciliazione") con il compito di esaminare, caso per caso, le richieste avanzate dai singoli risparmiatori attraverso le Associazioni di Consumatori e, se del caso, di proporre le soluzioni ritenute di volta in volta coerenti con i casi esaminati; - che in relazione a quanto sopra, le Associazioni di Consumatori si sono impegnate ad astenersi da iniziative giudiziarie od altre che possano essere di nocumento alla migliore riuscita della procedura conciliativa; - che la predetta moratoria avrà validità ed efficacia durante il periodo di svolgimento della fase conciliativa affidata alla Commissione di Conciliazione, salvo il diritto del risparmiatore che non ha accettato la proposta conciliativa di procedere alle iniziative che riterrà più opportune;

2 - che sia le Banche che le Associazioni si impegnano a dare adeguata informazione dell esistenza della presente procedura conciliativa; premesso tutto quanto sopra, le Parti hanno così stabilito di adottare per la suddetta procedura conciliativa il seguente Articolo 1 - Ricorso alla procedura di conciliazione REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE La procedura di conciliazione di cui al presente protocollo è applicata ai risparmiatori che richiedono la procedura conciliativa attraverso o con l assistenza delle Associazioni di Consumatori, nonché ai risparmiatori che presentano un reclamo in modo individuale richiedendo l applicazione della presente procedura; L'avvio della procedura di conciliazione è subordinato alla presentazione, da parte del risparmiatore, di un reclamo scritto alle Banche attraverso o con l'assistenza di una delle Associazioni di Consumatori per il quale venga espressamente richiesta dal risparmiatore stesso l'ammissione alla procedura di conciliazione di cui al successivo art. 3, che deve quindi riconoscersi pienamente rispettosa di quanto previsto all art. 59, comma terzo, del Regolamento n ( Regolamento intermediari ) In dipendenza di quanto previsto al precedente punto 1.2, la Commissione di conciliazione di cui al presente accordo prenderà in esame tutti i reclami aventi le caratteristiche di cui sopra ivi compresi quelli già pervenuti alle Banche e non ancora decisi allorché le Associazioni di Consumatori faranno pervenire alle Banche la richiesta di ammissione alla procedura di conciliazione sottoscritta dal risparmiatore I reclami di cui al precedente punto 1.2 dovranno essere presentati direttamente alle singole Banche che intrattengono i rapporti con i clienti, le quali invieranno copia al Servizio Vigilanza Servizi di Investimento della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che funge da segreteria della Commissione di conciliazione ( la Segreteria ) Articolo 2 - Commissione di Conciliazione La Commissione di conciliazione è formata da rappresentanti delle Associazioni di Consumatori fino a un numero massimo di tre e da un uguale numero di rappresentanti per le Banche. Le Associazioni di Consumatori si riservano di indicare una terna di rappresentanti che si alterneranno nelle sedute conciliative La Commissione di conciliazione svolgerà i propri lavori presso gli Uffici messi a disposizione dalle Banche in Roma o presso altra sede che potrà essere concordata 2

3 di volta in volta e si riunirà, di norma, il 1 ed il 3 lunedì di ogni mese, salvo diversi accordi tra le Parti. I lavori della Commissione di conciliazione avranno una durata di 6 mesi con possibilità di proroga Le Banche provvederanno al rimborso delle spese a piè di lista per i componenti della Commissione di conciliazione allorché questa si riunirà in una sede diversa da Roma e qualora i concilitatori non siano residenti nella sede di svolgimento dei singoli incontri. Articolo 3 - Procedura di conciliazione La procedura di conciliazione si intende formalmente instaurata quando alla Segreteria perviene, ad iniziativa di una delle Associazioni di Consumatori, il reclamo scritto del risparmiatore, con la richiesta espressa di ammissione alla procedura di conciliazione, secondo quanto previsto al precedente punto Il tentativo di conciliazione deve essere esperito tempestivamente e comunque, di regola, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Segreteria dovendosi in ogni caso tener conto del numero dei reclami e della priorità di presentazione degli stessi. A tal fine la Commissione di conciliazione può utilizzare anche strumenti telematici per collegamenti a distanza Nell'esperire il tentativo di conciliazione i componenti la Commissione di conciliazione rappresentano le ragioni del consumatore e quelle delle Banche Le riunioni della Commissione di conciliazione non sono pubbliche. I dati, le notizie e le informazioni fornite nel corso della seduta devono considerarsi riservati e non utilizzabili al di fuori di tale ambito. 3.5 La Segreteria, prima di ogni riunione della Commissione di conciliazione, comunicherà alle Parti l elenco dei reclami che potranno essere discussi. Dieci giorni prima di tale data le Banche metteranno a disposizione delle Associazioni dei Consumatori, ovviamente nel rispetto della legge, le informazioni ed i dati in loro possesso relativi ed utili al tentativo di conciliazione dei singoli reclami. Tali dati ed informazioni devono considerarsi riservati Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione, da parte dei componenti la Commissione di conciliazione, di un verbale di conciliazione che avrà efficacia di accordo transattivo con il risparmiatore solo se e qualora quest ultimo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, avrà comunicato il proprio consenso scritto alla Segreteria di cui all art. 1.4, la quale provvederà a comunicarlo alla Associazione di Consumatori patrocinante il reclamo. Nel caso il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, i componenti la Commissione daranno atto sottoscrivendo un verbale di mancato accordo. 3

4 La comunicazione al risparmiatore delle conclusioni raggiunte in sede di Commissione di conciliazione sarà inviata dalla citata Segreteria e costituisce risposta al reclamo dallo stesso presentato. 3.7 L eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dalla Commissione di Conciliazione e non accettato dal risparmiatore non potrà comunque costituire precedente vincolante per le Banche, né essere in alcun modo invocato o prodotto a danno delle Banche stesse; il verbale di conciliazione conterrà una espressa precisazione in tal senso. Articolo 4 - Criteri di esame della Commissione di conciliazione Per favorire la formazione di soluzioni condivise ed ottimizzare i tempi di lavoro, i contratti oggetto di reclamo, tenuto conto degli elementi emersi a seguito dell'istruttoria, saranno preliminarmente inseriti, d intesa tra le Parti, in una delle seguenti "Fasce": 1) FASCIA A (criticità certa) 2) FASCIA B (criticità incerta, limitata o assente) L'attribuzione ad una delle fasce di cui al punto precedente, avverrà sulla base dei criteri di cui appresso. FASCIA A (criticità certa) Appartengono a tale fascia i contratti contrassegnati da vizi gravi tali da determinarne la nullità o l'invalidità. A puro titolo indicativo si elencano, di seguito, alcune fattispecie la cui ricorrenza può determinare l'attribuzione a tale fascia: - mancanza contratti e/o contratti non firmati; - età del risparmiatore non compatibile con la durata del finanziamento; - accertata incongruità del profilo di rischio; - accertata incongruità con la pregressa tipologia degli investimenti e dell entità del patrimonio depositato presso le banche per quanto concerne gli investimenti in prodotti strutturati a capitale non garantito; - assoluta inadeguatezza della capacità reddituale del risparmiatore; - altri vizi di uguale gravità. 2) FASCIA B (criticità incerta, limitata o assente) Appartengono a tale fascia i contratti che risultano caratterizzati da elementi di obiettiva incertezza circa l oggetto o il fondamento delle richieste del risparmiatore tali da non consentire la loro collocazione nella fascia A. 4

5 A puro titolo indicativo si elencano, di seguito, alcune fattispecie la cui ricorrenza può determinare l'attribuzione a tale fascia: - presunte assicurazioni ricevute di poter estinguere l'operazione in qualsiasi momento senza perdita o oneri di attualizzazione; - presunta mancata o carente illustrazione del prodotto; - presunta errata valutazione delle capacità di rimborso; - processo di vendita adeguato o caratterizzato da mancanze di scarsa rilevanza; - difficoltà di accesso al credito per segnalazione del finanziamento in CRIF; - altre presunte ipotesi di uguale portata. Articolo 5 - Soluzioni ipotizzabili La Commissione di conciliazione, una volta assegnati i contratti oggetto di reclamo ad una delle Fasce sopra descritte, si adopererà per raggiungere soluzioni condivise che siano compatibili con le caratteristiche della Fascia di assegnazione e graduate in funzione delle diversità delle situazioni di volta in volta riscontrate A titolo puramente indicativo si riporta, di seguito, la soluzione ipotizzabile per ciascuna fascia. 1 FASCIA A - risoluzione del contratto con rinuncia a favore del cliente del differenziale tra capitale attualizzato e smobilizzo del sottostante e rimborso, sempre a favore del cliente, fino al totale delle rate dallo stesso versate; - altre soluzioni. 2 FASCIA B - risoluzione del contratto ed accollo da parte delle Banche degli oneri di anticipata estinzione del finanziamento fino al parziale rimborso al cliente delle rate pagate; - riduzione del debito con parziale smobilizzo del sottostante ed attenuazione degli effetti economici; - disponibilità delle Banche a valutare, a richiesta del risparmiatore, la possibilità di concessioni creditizie aggiuntive (es. carte di credito revolving, ecc.); - iniziative diverse finalizzate al recupero del rapporto; 5

6 - rigetto dell istanza. Articolo 6 - Costi della procedura di conciliazione Il ricorso alla procedura di conciliazione prevista dal presente protocollo non comporta oneri per i risparmiatori. Articolo 7 Le parti nell ambito di un reciproco spirito di collaborazione si impegnano ad incontrarsi, sia nel corso dei lavori sia alla fine, per trovare soluzioni idonee ed eque per i casi che non abbiano potuto avere soddisfacente soluzione al tavolo di conciliazione. Roma, 15 maggio

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