S T A T U T O della "GROSSETO PARCHEGGI S.R.L." TITOLO I
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1 S T A T U T O della "GROSSETO PARCHEGGI S.R.L." TITOLO I Costituzione Sede Durata - Oggetto ARTICOLO 1 E'costituita una Società a responsabilità limitata con partecipazione maggioritaria di enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la denominazione "GROSSETO PARCHEGGI s.r.l.". ARTICOLO 2 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre ARTICOLO 3 La Società ha sede in Grosseto, Via L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, uffici, stabilimenti e rappresentanze sia in Italia che all'estero. Potranno essere istituite o eventualmente soppresse sedi secondarie, succursali, filiali ed agenzie, sia in Italia che all'estero. Ove consentito dalle leggi vigenti, il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Grosseto, potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria, senza necessità di procedere alla modifica del presente statuto. Il domicilio di tutti i soci per i loro rapporto con la società è quello risultante dal presente atto o quello comunicato alla società in dipendenza di variazioni anagrafiche. ARTICOLO 4 La società ha per oggetto le seguenti attività: 1) gestione unitaria dei parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o su resede stradale, interrati e di superficie, su tutto il territorio comunale, con introduzione anche di strumenti di pagamento e controllo automatici; 2) allargamento della sosta a pagamento secondo le indicazioni del p.u.m. e dell Ufficio Traffico; 3) miglioramento dello stato manutentivo della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 4) realizzazione di opere di traffic calming secondo le indicazioni del p.u.m. e dell Ufficio Traffico; 5) realizzazione del censimento georeferenziato di tutta la segnaletica stradale; 6) gestione delle pubbliche affissioni sugli impianti affissionali del Comune e progressivamente su quelli attualmente in concessione, eliminando il malcostume delle affissioni cartacee sulle superfici murarie non predisposte, migliorando i tempi di affissione e prevedendo la più ampia facoltà di scelta possibile degli spazi affissionali da parte dell utente; 7) installazione e gestione di maxi schermi per pubblicità e comunicazione istituzionale; 8) realizzazione del censimento georeferenziato di tutti gli impianti affissionali; 9) consulenza e supporto per la revisione del p.g.i..
2 Costituiscono altresì oggetto della società le seguenti attività: 1) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali, autosili e parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi in genere di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi direttamente e indirettamente al funzionamento e alla fruizione di tutte le strutture suindicate; 2) la gestione dei seguenti servizi alla mobilità nell'area cittadina: - servizio di rimozione forzata e/o blocco dei veicoli di cui all'art. 159 del Codice della Strada e in tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente; - servizio di accettazione e custodia dei veicoli rimossi e gestione delle depositerie; - servizi di gestione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo; - servizi di realizzazione e manutenzione di lavori stradali; - servizio di gestione delle catene stradali che limitano l'accesso in determinate zone della città; - servizi connessi all'occupazione di strade ed aeree pubbliche in occasione di mercati rionali; 3) il servizio di pubbliche affissioni, nonché l'installazione e manutenzione dei supporti e degli spazi relativi. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e qualsiasi altra operazione ritenuta utile o necessaria o comunque opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa la concessione di garanzie di qualsiasi natura anche a favore di terzi o per debiti di terzi, soltanto in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà altresì partecipare ad altre società nei limiti previsti dall'articolo 2361 del Codice Civile. TITOLO II Capitale Sociale - Quote ARTICOLO 5 Il capitale sociale è stabilito in euro ,00 (centomila virgola zerozero), diviso in quote ai sensi di legge, ciascuna del valore nominale di un euro o multiplo di un euro. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 C.C., salvo che l'assemblea, quando l'interesse della società lo esige, non deliberi di escluderlo o di limitarlo. Comunque al Comune di Grosseto è riservata una quota non inferiore al 51% (cinquantuno percento) del capitale sociale. I soci potranno effettuare finanziamenti anche ripetibili (con obbligo di rimborso) a favore della società. In mancanza di diverso accordo da provarsi per iscritto i versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento dovranno essere considerati infruttiferi. Comunque è ammissibile la raccolta di risparmio tra i soci con obbligo di rimborso nel rispetto delle disposizioni che regolano la raccolta di risparmio. ARTICOLO 6 Le quote sociali potranno essere trasferite per atto tra vivi.
3 In caso di alienazione a titolo oneroso delle quote, o di porzioni di esse, gli altri soci avranno diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso la sua quota o parte di essa, deve darne comunicazione agli altri soci, con lettera raccomandata spedita al loro domicilio risultante dal libro dei soci, contenente le modalità di pagamento ed il prezzo di vendita. Qualora il corrispettivo non sia fungibile, od in caso di trasferimento a titolo gratuito agli altri soci spetterà il diritto di prelazione nell'acquisto, pagando un prezzo pari alla proporzionale quota di attivo netto secondo l'ultimo bilancio approvato, maggiorata della proporzionale quota di avviamento. Chi esercita la prelazione deve darne comunicazione al socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di vendita, con lettera raccomandata con avviso di ritorno spedita al socio alienante al domicilio risultante dall'offerta di vendita. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la quota sarà ripartita tra di essi in proporzione delle quote di capitale possedute. Tutti gli obblighi e le formalità relativi al diritto di prelazione non saranno necessari qualora la cessione di quota sia approvata alla unanimità dall'assemblea totalitaria, o la rinunzia al diritto di prelazione da parte degli altri soci venga espressa mediante intervento al relativo atto. Comunque la cessione delle quote per atto tra vivi non ha effetto nei confronti della società senza che il Comune di Grosseto abbia espresso il proprio gradimento, anche preventivo. TITOLO III Assemblee ARTICOLO 7 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. ARTICOLO 8 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro. ARTICOLO 9 La convocazione dell'assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo, a mezzo raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonchè gli argomenti da trattare, ed eventualmente, il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione espressamente ammessa e prevista, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'assemblea è comunque costituita validamente, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'organo amministrativo e tutti i Sindaci effettivi, qualora esistano. Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. ARTICOLO 10 L'assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
4 L'assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. ARTICOLO 11 L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di questi, il Presidente viene designato dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra i soci. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Quando la legge lo preveda, o il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente medesimo. TITOLO IV Amministrazione e rappresentanza ARTICOLO 12 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. La scelta tra i due organi amministrativi spetta per la prima volta ai soci costituenti ed all'assemblea ordinaria in qualunque tempo. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente e da un numero variabile di Consiglieri di due o quattro, scelti anche fra non soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L'Organo Amministrativo viene sin da ora espressamente autorizzato a deliberare anche sul compimento delle seguenti operazioni: -atti di acquisto e/o di disposizione di immobili; -obbligare cambiariamente la società mediante emissione di pagherò cambiari, accettazioni di tratte passive e prestazioni di avalli; -stipulazione di mutui bancari/ipotecari; -prestazioni di garanzie sia reali che personali ed assenso a cancellazioni di ipoteche; -stipulazione di contratti di affitto e/o di acquisto o, comunque, di disposizione, aventi ad oggetto aziende e/o rami di aziende, e/o quote di partecipazione in società ed altri enti associativi; -partecipare ad aste, gare e vendite giudiziarie. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato la prima volta dai soci costituenti e poi dal Consiglio di Amministrazione stesso al suo interno. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare suoi rappresentanti volontari per il compimento di singoli atti o categorie di atti anche se eccedenti la ordinaria amministrazione mediante rilascio di procura. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni, in tutto od in parte, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione così come il relativo potere di firma. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice-presidente che sostituirà il presidente nei casi di assenza od impedimento. L'intervento e la firma del vice-presidente costituirà di per sé prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
5 L'Amministratore Unico, che può essere anche non socio, dura in carica tre esercizi e ad esso competono tutti i poteri e gli obblighi, e si applicano tutte le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente. Al Comune di Grosseto è riservata la nomina di due amministratori, se il Consiglio è formato da tre membri, di tre amministratori, se il Consiglio è formato da cinque membri. In caso di scelta dell'amministratore Unico quale organo di Amministrazione, la nomina di esso sarà riservata al Comune di Grosseto. Il Presidente viene nominato la prima volta dai soci costituenti e poi dal CdA stesso al suo interno. ARTICOLO 13 Il compenso dell'organo amministrativo sarà stabilito dall'assemblea ordinaria. TITOLO V Collegio Sindacale ARTICOLO 14 Ove sia richiesto dalla Legge, ovvero l'assemblea ordinaria ritenga di istituirlo, il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. La nomina di due dei sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente e di uno dei supplenti è riservata al Comune di Grosseto; mentre l'altro sindaco effettivo ed il secondo supplente saranno nominati dagli altri soci a maggioranza della quota di capitale di cui sono titolari o dall'altro unico socio. TITOLO VI Bilancio e Utili ARTICOLO 15 L'esercizio sociale corrisponde con l'anno solare e quindi si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, quest'ultima necessaria soltanto ove il bilancio non venga redatto in forma abbreviata e la nota integrativa non contenga le informazioni richieste dall'articolo 2435 bis, comma 4, del C.C.. L'approvazione del bilancio e dei suoi allegati dovrà avvenire entro il termine massimo previsto dalle leggi vigenti in via ordinaria, o quello maggiore stabilito per il caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. ARTICOLO 16 Dagli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque percento) da destinare alla riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito fra i soci in proporzione alla rispettiva quota di capitale, salvo che l'assemblea ne deliberi una diversa destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.
6 TITOLO VII Scioglimenti e liquidazione ARTICOLO 17 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2450 Codice Civile, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. TITOLO VIII Clausola compromissoria ARTICOLO 18 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del P.M., sono devolute all'esclusiva cognizione di un collegio arbitrale. Il collegio sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Grosseto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo il "regolamento della camera arbitrale" della stessa Camera di Commercio. Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità, fatta eccezione per il caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto dell arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari. TITOLO IX Rinvio ARTICOLO 19 Per tutto quanto non è espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fà riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
5) realizzazione del censimento georeferenziato di tutta la segnaletica
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