Chiesa Cristiana Evangelica Battista via Luigi Capuana n. 14 Catania ************
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- Giovanni Santoro
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1 Chiesa Cristiana Evangelica Battista via Luigi Capuana n. 14 Catania ************ REGOLAMENTO DI CHIESA Art. 1 Costituzione La Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Catania è costituita da coloro che, riunendosi nel nome di Gesù il Cristo, si riconoscono nel seguente regolamento. Art. 2 Fondazione, rapporti con l UCEBI La Chiesa, fondata in città da una comunità di donne e uomini credenti nel 1935, è in libera e volontaria comunione con l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia, di cui è membro, e ne riconosce la Confessione di fede ed altresì il patto costitutivo e il regolamento. Art. 3 Autonomia Invocando di continuo l ispirazione dello Spirito Santo e confidando nella sua guida, la Chiesa governa se stessa ed espleta la missione affidatele dal Signore. Art. 4 Missione e scopi. La missione a cui la Chiesa è chiamata dal Signore e gli scopi essenziali che si propone sono: a) rendere al Signore l adorazione e la lode e professare la fede in Gesù Cristo secondo le Scritture; b) essere una testimonianza vivente della riconoscenza che le donne e gli uomini devono a Dio per il dono della vita eterna; c) ricercare nella Scrittura la guida per la propria missione e organizzazione; d) predicare l'evangelo in vista della conversione e del discepolato di tutte le creature; e) regolare i rapporti fra e con i suoi membri secondo il principio biblico della comunione, del perdono e dell accoglienza; f) praticare l amore fraterno in tutte le sue forme; g) celebrare il battesimo e la Cena del Signore secondo le Scritture; h) edificare una comunità di credenti confessanti; i) aiutare ed assistere i bisognosi; l) impegnarsi per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato e la difesa della libertà e dignità di tutte le creature; m) coltivare lo spirito di fraterna collaborazione con altre Chiese battiste e con le altre Chiese evangeliche presenti nel territorio. Art. 5 membri effettivi ( elettori ) Sono membri effettivi ( elettori ) di questa Chiesa tutti coloro che: a-1 ) riconoscono pubblicamente Gesù Cristo come proprio Signore e Salvatore; a-2 ) accettano i principi fondamentali della Chiesa, così come sono espressi nella Confessione di fede di cui all art. 2 del presente Regolamento; a-3 ) dopo averne fatto richiesta al Consiglio di Chiesa e seguito un Corso di Catecumenato, danno la loro testimonianza di fede mediante il battesimo per immersione dei credenti e sottoscrivono il presente Regolamento. Pag. 1
2 b) provenendo dalle chiese battiste, aventi parte all unione, ne fanno richiesta al consiglio di chiesa e sottoscrivono il presente regolamento. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Chiesa. c) provenendo dalle chiese metodiste e valdesi ne fanno richiesta al consiglio di chiesa. In forza del reciproco riconoscimento delle persone, siglato nel 1990 in occasione dell Assemblea- Sinodo, conservano la propria denominazione di origine. Sulla richiesta delibera il Consiglio di Chiesa. d) hanno dato testimonianza di fede mediante il battesimo dei credenti in altra Chiesa Evangelica e condividono gli scopi di questa Chiesa. Essi devono presentare richiesta al Consiglio di Chiesa corredata, ove possibile, da certificato di battesimo e sottoscrivere il presente Regolamento. Sulla richiesta delibera, con maggioranza assoluta ( cioè superiore alla metà dei votanti ) dei membri elettori presenti, l'assemblea di Chiesa. Art. 6 membri associati ( elettori ) Sono membri associati ( elettori ) di questa Chiesa tutti coloro che, in via eccezionale, pur non possedendo i requisiti di cui all'articolo cinque, sottoscrivono tuttavia il Presente Regolamento e con ciò si impegnano al raggiungimento dei fini di questa Chiesa. Essi devono presentare richiesta al Consiglio di Chiesa, il quale dopo averne valutato l'opportunità, ne farà proposta all'assemblea di Chiesa. Spetta all'assemblea di Chiesa deliberare, con maggioranza assoluta dei membri elettori presenti, in merito alla loro ammissione. Art. 7 - Diversità di appartenenza alla Chiesa Oltre ai membri effettivi, la Chiesa estende il suo servizio a quanti altri concorrono a costituire la sua popolazione complessiva. La popolazione della Chiesa è costituita da quanti, a vario titolo, si avvalgono dei suoi servizi. Al suo interno si distinguono: a) i membri effettivi (elettori), di cui al precedente articolo 5; b) i membri associati ( elettori ) di cui al precedente articolo 6; c) gli aventi parte ( cui non é riconosciuto l elettorato attivo e passivo e pertanto non rientrano nel quorum che determina le maggioranze assembleari) costituita da: - membri una volta effettivi, ma che da tempo non frequentano (se non di rado) e non sostengono la comunità; - figli di membri, coniugi dei membri, frequentatori abituali. Art. 8 Impegno dei membri Ogni membro assume l impegno di partecipare ai culti ed alle attività della Chiesa, di sostenerla con la preghiera e con il servizio, di testimoniare la propria fede, di ricercare costantemente la pienezza dell amore fraterno verso gli altri membri di Chiesa, di rendere buona testimonianza nei confronti di tutti. Ogni membro assume altresì l impegno di sostenere la Chiesa con il proprio contributo finanziario, sia mediante offerte regolari ( preferibilmente mensili ) sia mediante le collette ai culti nello spirito della consacrazione delle decime e delle primizie. Art. 9 I membri e il Regolamento locale Ogni membro effettivo e associato è tenuto a conoscere e rispettare il presente Regolamento. Art Cancellazione dall elenco dei membri elettori La cancellazione dal Registro dei membri elettori della Chiesa viene effettuata dal Consiglio di Chiesa ed avviene nei seguenti casi: Pag. 2
3 a) per mancata partecipazione alla vita della Chiesa ( vedi art. 8 ). Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco dei elettori, e a inserire in quello degli aventi parte, quei membri per i quali si é rilevato che tutte le azioni ( art. 12, art. 34, art. 35 ) intraprese caso per caso - per una risoluzione positiva delle situazioni in essere sono risultate vane. b) per trasferimento ad altra chiesa. c) per dimissioni volontarie; d) per decesso. Rispetto alle variazioni intervenute nei diversi elenchi, il Consiglio riferisce alla prima Assemblea utile. Art 11 sui ministri della chiesa. I doni dello Spirito Santo rendono i credenti atti ad adempiere i ministeri, consistenti nella predicazione della Parola, nell'insegnamento biblico, nel governo della Chiesa, nei servizi da espletare nella Chiesa e nella società che la circonda. I principali ministeri riconosciuti al momento dalla Chiesa sono: a) il Pastore/a; b) gli Anziani/e; c) i Diaconi/e; d) il Cassiere/a; e) i Revisori/e. Sono inoltre ministri della Chiesa: i monitori/monitrici, i predicatori/predicatrici locali, gli/le evangelisti/e, i/le visitatori/visitatrici, gli animatori/trici responsabili di attività settoriali ( musica, canto, arti della comunicazione, dell'insegnamento, commissioni di studio e consulenza, manutenzione locali chiesa, ecc.). Le loro designazioni e le loro attribuzioni sono definite dall'assemblea o dal Consiglio di Chiesa o dal Pastore. Ogni ministro/a deve esibire vocazione e preparazione, nonché il riconoscimento della Chiesa. Art 12 il /la pastore/ra Compito di chi esercita il Ministero Pastorale é: a) predicare la Parola. b) ammaestrare per il discepolato di Cristo. c) impegnarsi nella cura delle anime. d) amministrare il Battesimo e la Cena del Signore. e) presiedere gli Atti Liturgici. f) visitare gli ammalati/e. g) confortare gli afflitti/e. h) ammonire i disordinati/e. i) rappresentare la Chiesa di fronte all'ucebi, allo Stato e altre Istituzioni Civili, alle altre Istituzioni ecclesiastiche. Art 13 elezione pastore Il Pastore/a é eletto dall'assemblea a scrutinio segreto, con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri elettori presenti. In caso di due o più candidati, qualora nessuno dovesse ricevere in prima votazione i due terzi delle preferenze, si procederà ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, tra i due più votati nella prima votazione. Verrà eletto/a pastore/a il candidato che avrà ricevuto più voti. Viene eletto/a per periodi cinque anni, con un massimo complessivo di quindici anni. In base al patto di reciproco riconoscimento siglato nel 1990 in occasione dell Assemblea- Sinodo, l Assemblea di Chiesa può eleggere pastore/a un ministro di culto proveniente dalla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle chiese Metodiste e Valdesi). Pag. 3
4 Art. 14 rapporti chiesa pastore/ra. La Chiesa é tenuta ad agevolare l'esercizio del Ministero del Pastore, a collaborare con lui e a sostenere gli oneri finanziari inerenti al ministero pastorale in conformità di quanto stabilito dall'ordinamento dell'unione. Art. 15 riposo annuale, congedi, aggiornamento pastore / ra. Il Pastore prende accordi con il Consiglio di Chiesa circa il periodo di godimento del riposo annuale (artt. 40 Reg. UCEBI), del congedo ( art 41 reg. UCEBI ), dell eventuale aggiornamento (artt. 42 Reg. UCEBI), ed è tenuto a notificare al Consiglio eventuali suoi impedimenti. Il Consiglio esprime parere in caso di riposo annuale e congedo del Pastore (art. 40, 41 Reg. UCEBI). Art. 16 anziano/a. L Anziano/a assiste il pastore nello svolgimento del suo ministero, si adopera per il raggiungimento degli scopi della Chiesa e l'esecuzione dei mandati assembleari. Sostituisce il pastore in caso di assenza, impedimento o delega. Viene eletto/a annualmente dall'assemblea per un massimo di 10 anni consecutivi. La sua elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei membri elettori presenti. Qualora non raggiungesse il quorum previsto nemmeno alla seconda votazione, sarà eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, si intende eletto/a chi precede nella data di nascita. In caso di prolungata assenza del pastore l Assemblea può dotarsi di un numero di Anziani superiore a uno. Possono essere eletti anziani/e quanti sono stati membri di chiesa per almeno sette anni. Art. 17 diaconi / diacone. I/le diaconi/e assistono il pastore nello svolgimento del suo ministero, si adoperano per il raggiungimento degli scopi della Chiesa e l'esecuzione dei mandati assembleari. E cura dei diaconi assumersi compiti di servizio diretti al miglior andamento della vita comunitaria, nonché assistere il predicatore nell amministrazione della Santa Cena e dei battesimi. Vengono eletti dall'assemblea in ragione di uno ogni quindici membri di chiesa o resto non inferiore a 10. Vengono eletti annualmente per un massimo di 10 anni consecutivi. La loro elezione avviene a scrutinio segreto. Si intendono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano/a. Art. 18 il/la cassiere/a. Il Cassiere/a viene eletto/a ogni anno dall'assemblea per un massimo di dieci anni consecutivi. La sua elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei membri elettori presenti. Qualora non si raggiunga il quorum previsto nemmeno alla seconda votazione, sarà eletto/a a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, si intende eletto/a chi precede nella data di nascita. Possono essere eletti cassieri/e quanti sono stati membri di chiesa per almeno tre anni Raccoglie e registra, con firma di garanzia, le offerte e le contribuzioni alla Chiesa. Effettua i pagamenti per i consumi della Chiesa. Salvo esborsi di somme modeste, per ogni altra uscita necessita della delibera del Consiglio di Chiesa. Ad ogni riunione del Consiglio di Chiesa presenta relazione sulle finanze della Chiesa e, a richiesta, fornisce ogni riscontro di cassa: Pag. 4
5 Emette i documenti fiscali previsti dalla legge per i contributi al Piano di Cooperazione. A richiesta dei revisori fornisce loro tutti i documenti contabili in vista della loro relazione all'assemblea. Sottopone al Consiglio di Chiesa la relazione annuale di Cassa e la Bozza di bilancio consuntivo e preventivo ai fini della redazione della relazione in Assemblea e la presentazione dei bilanci. Redige l'inventario aggiornato dei beni mobili della Chiesa. Esorta i membri a contribuire per le spese della Chiesa. Art. 19 revisori. Sono eletti annualmente dall'assemblea in numero di due con le modalità di elezioni dei diaconi. I Revisori esaminano i documenti contabili, i verbali e la corrispondenza di tutti i settori della vita della Chiesa e redigono relazione per l'assemblea di Chiesa ordinaria. Possono essere eletti revisori o revisore quanti sono membri di chiesa da almeno due anni. Art. 20 il governo della chiesa. La Chiesa provvede autonomamente alla propria organizzazione e amministrazione. Gli organi preposti al governo della Chiesa sono l'assemblea e il Consiglio di Chiesa. Art. 21 assemblea. Riunita in Assemblea la Chiesa esprime concretamente la sua capacità di autogoverno. Le deliberazioni dell'assemblea costituiscono le direttive cui devono conformarsi gli altri organi e le persone della comunità. Art. 22 Assemblea composizione, convocazione. L'assemblea di Chiesa é composta dai membri iscritti nel registro dei membri elettori. I restanti membri della popolazione della chiesa e eventuali persone invitate sono ammessi/e ad assistere ai lavori dell'assemblea ma non hanno voto deliberativo. È facoltà del seggio dare loro la parola. L'Assemblea é convocata dal Consiglio di Chiesa, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio di Chiesa lo ritenga opportuno, o quando ne riceve richiesta da almeno un sesto dei membri di Chiesa elettori con l'indicazione degli argomenti da trattare. Art. 23 Assemblea convocazione. L'avviso di convocazione, contenente la data e l'ora della riunione assembleare e gli argomenti da trattare, è affisso nel locale di culto e comunicato oralmente dal Pastore o da chi ne fa le veci nelle due domeniche che precedono l'assemblea. Art. 24 Assemblea Costituzione. L'Assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno un terzo dei membri elettori. Qualora si rendesse necessaria una seconda convocazione, questa può avvenire lo stesso giorno e almeno dopo mezz ora dall inizio dell assemblea di prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti membri elettori almeno pari a 1,5 ( uno virgola cinque ) volte il numero dei membri del Consiglio di Chiesa. Art. 25 Assemblea:- seggio I lavori iniziali dell assemblea sono presieduti da un seggio provvisorio costituito dal/dalla Presidente e dal segretario/a del Consiglio di Chiesa. Compito del seggio provvisorio é quello di fare l appello dei membri di chiesa elettori, verificare il quorum legale e procedere alla costituzione del Seggio. Pag. 5
6 Il Seggio é costituito da un/una Presidente, da un/una Vicepresidente, da un/una segretario/a il/la quale redigerà il verbale e gli Atti. Vengono tutti eletti/e a maggioranza semplice e per alzata di mano. Di regola il Seggio é costituito da membri di chiesa che non fanno parte del Consiglio di Chiesa. Tuttavia é permessa una deroga in casi eccezionali e validamente giustificati. Il presidente del seggio modera lo svolgimento dei lavori, pone in discussione gli argomenti all ordine del giorno, concede la parola nell ordine in cui è stata richiesta e, all occorrenza, ha facoltà di limitare il numero e la durata degli interventi. Nel caso di aggiornamento dell Assemblea, questa sarà presieduta dal seggio già eletto e proseguirà i suoi lavori dal punto all ordine del giorno che era in discussione al momento della sospensione. Per quanto non indicato in questo articolo si fa riferimento alla prassi e al Regolamento dell'ucebi. Art. 26 Assemblea attribuzioni. L'assemblea si esprime mediante voto su: a) relazione del Consiglio sull'attività della Chiesa. b) relazione finanziaria presentata dal Cassiere. c) relazione del Consiglio sulle richieste di ammissione, riammissione e cancellazione di membri. L'Assemblea inoltre: I) ascolta la relazione dei revisori. II) ascolta le relazioni delle associazioni da essa autorizzate ( femminili, giovanili,.) [ v. art. 32 ] III) esamina mozioni dei suoi membri e proposte operative provenienti dal Consiglio per realizzare gli scopi della Chiesa. IV) discute e vota il bilancio preventivo proposto dal Consiglio. V) elegge i suoi ministri: pastore/a, anziano/a, cassiere/a, diaconi/e, revisori, VI) elegge i delegati alle Assemblee dell'ucebi, dell'associazione Regionale; ai Convegni dell UCEBI; VI) designa ogni altro ministro particolare e ne fissa le attribuzioni. Art. 27 Consiglio di Chiesa. Il Consiglio di Chiesa é composto dal Pastore/a, dagli anziani/e, dai diaconi/e e dal cassiere/a. Elegge al proprio interno un presidente che lo convoca e presiede. È convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri; [ comunque almeno una volta ogni due mesi.] Elegge al suo interno un Segretario. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri a ciò designato dal Consiglio stesso. Le sue sedute sono valide se sono presenti almeno più della metà dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del/della presidente vale doppio. Art. 28 Compiti del Consiglio di Chiesa. Il Consiglio di Chiesa é l'organo di governo della Chiesa e ne cura l'amministrazione. Tra un'assemblea di Chiesa e l'altra svolge tutte quelle funzioni necessarie per il raggiungimento degli scopi della Chiesa e per l'esecuzione dei mandati assembleari. Redige le relazioni e i bilanci da presentare in Assemblea. Esamina le domande dei catecumeni e da coloro che provengono dalle chiese battiste aventi parte all unione [ v. Art. 5 ], dei membri associabili [ v. art. 6 ]; Istruisce le domande di cancellazione dei membri e aventi parte in vista della presentazione in Assemblea [ v. Art 10 ] Pag. 6
7 Esercita la disciplina ecclesiastica di sua competenza. [ vedi Art. 35 ] Istruisce per l'assemblea le proposte di modifica del presente regolamento. Designa ministri particolari e ne fissa le attribuzioni. [ v. art. 32 ] Convoca le Assemblee. [ v. art 22 ]. Cura i rapporti con l'unione e l'associazione regionale, con le chiese consorelle, nonché i rapporti ecumenici. Art. 29 mezzi patrimoniali e finanziari. La Chiesa ha in uso locali di proprietà dell'ente Patrimoniale dell'ucebi, nonché mobili ed attrezzi che si intendono di proprietà dello stesso. Le finanze provengono dalle offerte, dai contributi, dai donativi volontari fatti per il conseguimento degli scopi della Chiesa. Di queste somme, come pure dei beni mobili e immobili donati, non può essere reclamata la restituzione. Art. 30 indipendenza finanziaria. La Chiesa é impegnata a raggiungere e mantenere la propria indipendenza finanziaria, in modo non solo da essere autosufficiente, ma da potere anche, all'occorrenza, sovvenire, a mezzo dell'unione, alle necessità di Chiese consorelle. Nel caso che le risorse siano insufficienti a fare fronte alle necessità economiche della Chiesa, questa richiederà all'unione aiuti finanziari, del cui uso renderà conto all'unione stessa con relazione annuale. Art. 31 procedure generali per l effettuazione delle spese. L'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di previsione implica autorizzazione ad erogare le spese preventivate. Il Consiglio di Chiesa può deliberare spese in deroga al bilancio di previsione solo in caso di necessità ed urgenza ed è tenuto a richiedere la ratifica in Assemblea. Art la scuola domenicale. La Chiesa si dà carico dell'istruzione religiosa dei fanciulli e a tale scopo istituisce e organizza la scuola domenicale. Allo svolgimento dei corsi, alla scelta dei programmi e all'assegnazione dei fanciulli ai corsi, secondo la loro età e preparazione, sovrintende uno dei diaconi o altro membro di Chiesa designato dal Consiglio di Chiesa. Il Consiglio provvede altresì alla nomina dei monitori. Art. 33 associazioni e gruppi di servizio. Nella Chiesa possono costituirsi, con l'autorizzazione dell'assemblea, associazioni (quali l'associazione femminile, quella giovanile e simili) o gruppi di servizio, aventi lo scopo di affiancare l'opera della Chiesa in determinati settori. Tali associazioni o gruppi si organizzano autonomamente ma riferiscono annualmente all'assemblea delle proprie attività. Sia le associazioni che i gruppi possono collegarsi a formazioni consimili a base più ampia, anche interdenominazionali, operanti localmente o in un più vasto territorio. Art. 34 disciplina doveri. I membri che vengono meno all'ubbidienza alla Parola del Signore e all'osservanza di questo regolamento ( lunga assenza, mancanza di contribuzione, cattiva testimonianza) saranno sottoposti alla disciplina che prevede la riprensione, l'ammonizione e l'espulsione. Art. 35 riprensione, ammonizione, espulsione. Pag. 7
8 La riprensione fraterna é esercitata dal Pastore, l'ammonizione dal Consiglio di Chiesa. L'espulsione é deliberata dall'assemblea di Chiesa, con una maggioranza assoluta dei membri di Chiesa elettori presenti all'assemblea. Art 36 disciplina -. riammissione. Il membro di Chiesa espulso o dimissionario che desidera essere riammesso in piena comunione deve presentare domanda al Consiglio di Chiesa. Questi, dopo aver istruito il caso, lo sottopone all'assemblea di Chiesa. Sulla riammissione delibera l'assemblea di Chiesa, con una maggioranza assoluta dei membri di Chiesa votanti presenti all'assemblea. Art. 37 Regolamento modifiche. Le modifiche al presente regolamento, su proposta del Consiglio di Chiesa, saranno approvate in Assemblea con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri elettori presenti all assemblea. Art. 38 Abrogazione precedente regolamento". Il presente regolamento, il quale contiene modifiche in vari articoli del precedente regolamento di Chiesa ( a suo tempo approvato il 17 settembre 2006 ) entra in vigore alla data della sua approvazione avvenuta il ventinove gennaio dell anno duemiladodici. Pag. 8
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