Provincia di Pordenone Medaglia d oro al V.M. Settore Tutela Ambientale
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1 Provincia di Pordenone Medaglia d oro al V.M. Settore Tutela Ambientale Seminario di formazione 26 Maggio 2009 D:Lgs. 152/06 e D:Lgs.4/2008: SITI CONTAMINATI MISURE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA Sommario 1 Scopo Azioni al verificarsi di un evento Comunicazione e Misure di Prevenzione (MP) Note Definizione Note Controllo da parte del responsabile, notifica ed autocertificazione (C < CSC) Note Tempi in base all art. 242 (caso generale) Note Controlli da parte del responsabile (caso art. 249) Modulistica Comunicazione Modulistica Autocertificazione Messa in sicurezza di emergenza/urgenza Definizione Tipologie di MSE Note Controlli da parte del responsabile (caso generale art. 242) Note Sintesi delle fasi successive Caratterizzazione Interventi di bonifica del sito Interventi di messa in sicurezza Certificazione finale Prevenire e gestire in azienda gli eventi contaminanti Sostanze presenti Fonti della contaminazione Vie di migrazione Misure di prevenzione Scopo Il titolo V della parte IV del decreto disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie all eliminazione o riduzione dei contaminanti nella matrici ambientali, in armonia con il principio di chi inquina paga. Il presente elaborato rileva alcuni aspetti della normativa e propone i modi con cui possono essere applicati. L applicazione della norma comporta il definire il campo di applicazione, l individuare i soggetti coinvolti (operatore e pubblica amministrazione/autorità preposta) e le rispettive azioni e ruoli in presenza di un sito contaminato o potenzialmente tale. Gli strumenti necessari, per un fluire chiaro ed efficace dei procedimenti di verifica o di intervento, diretto e sostitutivo del responsabile (che non si attiva), richiedono l individuazione di prassi amministrative e tecniche di coordinamento fra le Autorità, di protocolli di intervento, di regolamenti integranti la norma, di apposita modulistica, Il presente elaborato indica un possibile percorso per la creazione di un modello per la verifica ed il controllo degli interventi su siti, contaminati o potenzialmente tali. Per rendere più agevole la lettura del testo si invita a leggere le definizioni riportate all art. 240 del TU. Laura Galluzzo Provincia di Pordenone
2 2 Azioni al verificarsi di un evento Si ricorda innanzitutto che per l operatore, che gestisce un attività avente rilevanza ambientale, vale il principio comunitario di chi inquina paga. Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, il nuovo testo unico individua a grandi linee procedure ed interventi da parte dell interessato e della pubblica amministrazione. La medesima procedura si applica con contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Gli interventi attuati si possono suddividere in due fasi principali: - interventi attuati tempestivamente per la tutela dell ambiente (misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza) la cui descrizione avviene tramite comunicazioni e notifiche; - interventi che richiedono, per la loro attuazione, una progettazione preliminare e le relative approvazioni (caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e operativa e bonifica), la cui descrizione avviene tramite progetti che passano attraverso l approvazione della Regione, previo parere della conferenza dei servizi. Le procedure non si applicano all abbandono dei rifiuti; qualora a seguito della loro rimozione si accerti il superamento delle CSC, si dovranno seguire le procedure previste per i siti contaminati o potenzialmente tali. 3 Comunicazione e Misure di Prevenzione (MP) Al verificarsi di un evento che potenzialmente sia in grado di contaminare il sito (quando esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale), il responsabile (l operatore) adotta, entro le 24 ore, le misure necessarie alla prevenzione; gli interventi sono preceduti da apposita comunicazione alla Provincia, al Comune, alla Regione, nonché al Prefetto (c. 1 art. 242 e c. 1 e 2 art. 304). La comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti la situazione, in particolare le generalità dell operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire Note Si rileva che questo tipo di evento costituisce potenzialmente un danno ambientale che può rientrare nella disciplina dei siti contaminati o in quella di danno ambientale a seconda delle successive conseguenze (si leggano le esclusioni dalla disciplina del danno ambientale art. 300, i). Per quanto riguarda il procedimento che si apre per i siti contaminati, le azioni attuate tempestivamente vengono poi verificate mediante l accertamento della concentrazione e il confronto con le CSC. Il decreto dà delle indicazioni di massima sugli elementi da descrivere nella comunicazione (art. 304 c.2); in base alle prassi finora adottate ad alla necessità comunque dell Autorità di controllo di verificare l efficacia delle MP, sono necessari ulteriori elementi; inoltre è necessario inviare la comunicazione anche agli organi di controllo sanitario ed ambientale (ASS e ARPA), per un loro eventuale tempestivo intervento. 3.2 Definizione Le misure di prevenzione hanno carattere di urgenza; esse sono riassumibili come in tabella, desunta dalla definizione data all art. 240 (lettera i) e dall art..302 c. 8 rispettivamente cause finalità obiettivi attesi nel caso siano necessarie solo le misure di prevenzione evento, atto od omissione che ha creato impedire o minimizzare il rischio che si verifichi minaccia imminente per salute o ambiente un danno sanitario o ambientale C<CSC evento, atto od omissione che ha creato impedire o minimizzare tale danno ripristino dei luoghi minaccia imminente di danno ambientale Il decreto non individua in modo preciso quali siano queste azioni, come ad esempio avviene nell allegato 3 per la messa in sicurezza di emergenza Note Dall esperienza operativa e attingendo dall allegato 3, si possono individuare alcune tipologie di misure di prevenzione, grazie alle quali l effetto atteso in termini analitici è C<CSC: - rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati e rimozione immediata delle matrici contaminate, - pompaggio liquidi inquinanti galleggianti per evitare il contatto con la matrice suolo, - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza - rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi, - azioni di rimozione immediata delle matrici ambientali venute in contatto con la fonte potenziale di inquinamento. 2
3 3.3 Controllo da parte del responsabile, notifica ed autocertificazione (C < CSC) Il responsabile, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge un indagine preliminare e, ove accerti che la concentrazione nelle matrici ambientali è < CSC (concentrazione soglia contaminazione, definita nell art. 240 e allegato 5), ripristina il sito; il ripristino consente di recuperare il sito all effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d uso conforme agli strumenti urbanistici. Il responsabile dà notizia mediante autocertificazione, indirizzata a Comune e Provincia. L autocertificazione conclude il procedimento (art. 242 c. 2) Note Si rileva che attualmente non sono stabilite le corrispondenze fra classificazioni urbanistiche, utilizzate nella normativa urbanistica, e le destinazioni d uso, previste dalla tabella 1 all allegato 5 nelle due colonne A ( siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale ) e B ( siti ad uso commerciale ed industriale ). La questione rimane aperta per molte destinazioni (si pensi ad esempio alle aree agricole, per le quali si deve ancora adottare il decreto ministeriale ex art. 241). In assenza di norme specifiche oltre a far riferimento al principio di massima cautela, per detta valutazione si deve comunque tenere conto del fattore di esposizione, che è uno degli elementi inseriti nella nuova disciplina dei siti contaminati, grazie all analisi del rischio sito specifica. Fra gli intestatari dell autocertificazione non sono inclusi: - la Regione, che è titolare del procedimento che si attiva ai sensi dell art. 242; - il Prefetto, che è a conoscenza di un potenziale danno ambientale e che nella prassi attualmente seguita dalla prefettura pordenonese chiede informazioni; - l ARPA e l ASS che vengono usualmente coinvolti dagli Enti primari per una valutazione ambientale e sanitaria. 3.4 Tempi in base all art. 242 (caso generale) In base all art. 242 c. 1, 2 e 304 c. 1, l operatore interessato: - entro 24 ore, adotta le necessarie misure di prevenzione e comunica l evento e le misure di prevenzione; - entro 48 ore dalla comunicazione, svolge un indagine preliminare sui parametri oggetto d inquinamento e ove accerti che C < CSC ne da notizia e autocertifica il ripristino dei luoghi Note I termini temporali per la predisposizione dell autocertificazione, che necessita di indagini ambientali preliminari, sono da intendersi indicativi: si pensi ad esempio ai tempi richiesti dalla misura della concentrazione d inquinanti nelle matrici ambientali, che necessita del trasporto del campione ed analisi di laboratorio. Il mancato intervento e comunicazione da parte dell operatore, in base all art. 304 c. 2, prevedono una sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo. 3.5 Controlli da parte del responsabile (caso art. 249) Per i siti di ridotte dimensioni si seguono le procedure dell allegato 4 che prevedono: - comunicazione a Comune, Provincia e Regione del potenziale superamento delle CSC; - attuazione delle MP ed la MSE; - accertamento dello stato dell ambiente. Gli esiti di questa prima indagine possono dare luogo a due differenti situazioni: - C < CSC, entro 30 giorni, aggiorna la comunicazione ai medesimi soggetti, con gli interventi effettuati e notifica il ripristino dei luoghi con autocertificazione a conclusione del procedimento; - C>CSC si procede alla redazione del progetto di bonifica con o senza l analisi del rischio; 3.6 Modulistica Comunicazione Per completare quanto riportato nel TU, in base a prassi amministrative finora adottate e condivise con la maggior parte degli operatori del settore, si propongono i contenuti della comunicazione, da parte del responsabile dell inquinamento (art. 242) o dell interessato non responsabile (art. 245), indicante le misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza adottate. È opportuno inviare la comunicazione oltre che a Provincia, Comune, Regione, Prefetto, anche ad ARPA e ASS; è opportuno che abbia ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti la situazione ed il sito ed in particolare: - generalità del responsabile o l interessato non responsabile; - individuazione dei soggetti eventualmente incaricati di seguire gli interventi; - localizzazione (anche mediante corografie, mappe catastali, ); - evento contaminante, matrici ambientali presumibilmente coinvolte e sostanze emesse; - caratteristiche del sito interessato dalla contaminazione o dalla potenziale contaminazione e rischio per la popolazione; - descrizione degli interventi da eseguire. 3
4 3.7 Modulistica Autocertificazione È opportuno inviare l autocertificazione oltre che a Provincia e Comune, anche a Regione, ARPA e ASS. L autocertificazione, prevista all art. 242 e allegato 4 alla parte IV del D.Lgs., deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il non superamento delle CSC, a cui devono essere allegati: a) Relazione tecnica in cui vanno riportati - individuazione dei soggetti eventualmente incaricati di seguire gli interventi; - dati generali e caratteristiche del sito interessato dalla potenziale contaminazione, quali denominazione, uso attuale, indirizzo (via, località, comune); - destinazione urbanistica del sito (PRGC) e limiti applicati (CSC); - ricostruzione dell evento che ha dato origine alla contaminazione (sversamento, perdite, rotture, ) tipologia delle sostanze (allegare anche schede tecniche); - superficie stimata dell area interessata dalla potenziale contaminazione, matrici ambientali coinvolte; - interventi eseguiti; - descrizione della esecuzione delle indagini ambientali e loro esiti (anche mediante certificati analitici); - gestione dei rifiuti; la stessa deve essere attestata mediante fotocopia della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, specificando le quantità smaltite; deve essere descritta anche mediante tavole sinottiche contenenti fra l altro: data di trasporto, codice CER e tipologia del rifiuto, descrizione dello stesso (attività da cui è generato, caratteristiche chimico-fisiche), quantità conferita, e destinatario. tipologia rifiuto origine caratteristiche impianto di gestione e data conferimento formulario quantità totale smaltito b) Elaborati grafici - corografia o mappa indicante il sito e l'ambiente circostante; - planimetria dell area con l indicazione dei confini di proprietà e degli interventi effettuati per contenere la contaminazione; - schemi delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza già attuate (planimetrie e sezioni degli scavi, coperture, ) con i relativi accertamenti ambientali (punti di campionamento, piezometri, ). 4 Messa in sicurezza di emergenza/urgenza 4.1 Definizione Il decreto fornisce le caratteristiche degli interventi di MSE, che hanno carattere di urgenza e non sono sostitutivi degli interventi di bonifica; essi sono riassumibili come in tabella dove la prima riga è espressione della definizione data all art. 240 (lettere m, t), mentre la seconda deriva dall allegato 3. cause finalità conc. verificate eventi di contaminazione repentini che creino contenere la diffusione delle sorgenti primarie C>CSC condizioni di emergenza quali: vapori in spazi confinati; presenza in fase separata su suolo o nelle acque sotterranee o superficiali; contaminazioni pozzi; pericoli incidenti ed esplosioni impedirne il contatto con altre matrici nel sito rimuoverle. oppure C<CSC a seguito di incidenti o all individuazione di una chiara situazione di pericolo di inquinamento dell ambiente o di rischio per la salute umana rimuovere o isolare attuare azioni mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati 4.2 Tipologie di MSE Nell allegato 3 del nuovo testo si riportano alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza d'urgenza, che riprendono sostanzialmente le tipologie del DM 471/99: - rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza - installazione di drenaggi di controllo 4
5 - costruzione o stabilizzazione di argini - copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati - rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi Note Dal confronto con il precedente DM 471/99 e dalla lettura logica del testo sembrerebbe che la messa in sicurezza di emergenza e la messa in sicurezza d urgenza coincidano (la descrizione della messa in sicurezza d urgenza nell allegato 3 al 152/06 coincide sostanzialmente con quella dell allegato 3 al DM 471/99). Pertanto in questa trattazione dette azioni, seppur denominate in modo differente, sono considerate coincidenti. Sembrerebbe che le misure di MSE siano a seguito delle misure di prevenzione e intervengano quando ormai l evento ha contaminato le matrici ambientali, oltre i limiti di legge; l esito della MSE, rispetto alla possibilità di ricondurre il sito al ripristino totale, è incerto, a differenza invece di un episodio in cui siano sufficienti solamente le misure di prevenzione (nel qual caso il risultato ottenuto è C<CSC). 4.3 Controlli da parte del responsabile (caso generale art. 242) Se, a seguito delle MP, il responsabile accerta che C > CSC (il caso C < CSC è stato già trattato al 3.3) ne dà immediata notizia a Comune e Provincia, con la descrizione delle MP e delle MSE attuate. A questa ulteriore comunicazione segue, entro 30 giorni, la presentazione del Piano di caratterizzazione a Comune, Provincia e Regione Note Si osserva che la notizia del superamento non è comunicata alla Regione che è al corrente di un evento potenzialmente contaminante e su cui è in capo il procedimento di approvazione della successiva caratterizzazione. Sarebbe pertanto opportuno che i soggetti a cui è stata inviata la prima comunicazione siano anche coinvolti nella seconda. 5 Sintesi delle fasi successive Con la presentazione del Piano di caratterizzazione si apre un procedimento posto in capo alla Regione che avviene in fasi successive sotto descritte, con la sequenza tipica: presentazione documentale, approvazione regionale (sentita la Conferenza dei Servizi), attuazione da parte del proponente, controllo da parte dell autorità preposta (ARPA, Provincia ed altri Enti od Organi a seconda dei casi). Il procedimento di cui all art. 242 in Regione FVG è regolamentato dalla legge regionale 7/2000; l atto di approvazione è un decreto del Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici. 5.1 Caratterizzazione La caratterizzazione ambientale di un sito è identificabile con l insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito. Per caratterizzazione dei siti contaminati si intende quindi l intero processo costituito dalle seguenti fasi: 1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito. 2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti. 4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee. 5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo. 6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell analisi di rischio- calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1. L analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica viene utilizzata per la definizione degli obiettivi di bonifica. Si è visto infatti che il superamento delle CSC costituisce il primo livello di intervento, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione. Il secondo livello di intervento identifica i livelli di contaminazione residua accettabili (CSR) che vengono calcolati mediante analisi di rischio; su di essi vengono impostati gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica e costituiscono i livelli di concentrazione della contaminazione ritenuti accettabili per quel sito. 5.2 Interventi di bonifica del sito La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1. 5
6 5.3 Interventi di messa in sicurezza Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all isolamento delle fonti inquinanti, e al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l uomo e con i recettori ambientali circostanti. Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione (messa in sicurezza d urgenza), ovvero di continuità e compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (messa in sicurezza operativa ), ovvero di definitività nei casi in cui, nei siti non interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili (messa in sicurezza permanente). 5.4 Certificazione finale Il completamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, permanente od operativa, e la loro conformità al progetto approvato, sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, rilasciata sulla base di apposita relazione predisposta dall ARPA. 6 Prevenire e gestire in azienda gli eventi contaminanti Questa parte è indirizzata specificatamente all operatore. Al fine di gestire in azienda gli eventi che possano contaminare potenzialmente le matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque) si suggerisce di raccogliere ed organizzare conoscenze sull insediamento, alcune delle quali sono di seguito riportate. 6.1 Sostanze presenti È necessario conoscere le sostanze, presenti nei prodotti utilizzati nell insediamento produttivo/commerciale/di servizi, che, in caso di eventi accidentali, possono dar luogo a contaminazione delle matrici ambientali, come definita dalla normativa sul danno ambientale e sui siti contaminati. Inoltre la conoscenza chimica delle sostanze presenti può guidare in modo efficace ed economico le indagini ambientali, che si devono attivare nel caso di loro immissione accidentale nell ambiente. A tal fine le schede di sicurezza dei prodotti danno delle notizie generiche sul comportamento in caso di fuoriuscita, sui pericoli ambientali, ma spesso possono rivelarsi uno strumento non completo. 6.2 Fonti della contaminazione Vanno evidenziati le potenziali fonti di contaminazione quali ad esempio: luoghi di deposito di rifiuti luoghi di deposito di materiali, vasche e serbatoi interrati e fuori terra, pozzi disperdenti, tubazioni e fognature, ecc... Utile può essere anche la conoscenza storica delle attività con individuazione delle lavorazioni, degli impianti e dei servizi annessi e non più utilizzati. 6.3 Vie di migrazione Vanno individuati i percorsi attraverso i quali gli inquinanti possono raggiungere le matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque. Per quanto possibile è opportuno separare idraulicamente le zone dove vengono depositati i materiali che possono costituire fonte di contaminazione (vasche di contenimento, tettoie per evitare il dilavamento meteorico, ). Va posta particolare attenzione alle condotte per la raccolta delle acque meteoriche, che possono costituire delle rapide vie di migrazione: esse andrebbero dotate di dispositivi di intercettazione nelle zone individuate come potenzialmente a rischio di sversamento. Nell individuazione delle vie di migrazione, può essere utile la conoscenza dell ambiente dove è localizzato l insediamento: caratteristiche del suolo e sottosuolo, degli acquiferi sottostanti (falde) e dei corpi idrici superficiali geologico-stratigrafiche, presenza di pozzi e prelievi di acque sotterranee, Misure di prevenzione Per le attività, che possono generare contaminazione ambientale, vanno individuate le misure di prevenzione da adottarsi in base al prodotto, al luogo dove è utilizzato/depositato ed alle vie di migrazione attraverso cui può muoversi e contaminare l ambiente. Le procedure interne per le misure di prevenzione possono prevedere l utilizzo anche di prodotti adsorbenti, opportunamente scelti sul mercato sulla base delle sostanze sversate e del luogo contaminato (suolo pavimentato e non, acque, ). Le misure di prevenzione possono essere effettuate anche da operatori esterni purché siano qualificati e siano efficacemente informati in particolare sull origine della contaminazione, sulle sostanze sversate e sulle vie di migrazione. 6
7 Particolare attenzione deve essere posta al deposito di sostanze ed alla gestione dei rifiuti, in particolare quelli pericolosi. PROCEDURE_MP_MSE.doc 7
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