Trattare l acqua è. utile e vantaggioso. Guida al trattamento dell acqua. Normative ed informazioni generali

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1 Trattare l acqua è utile e vantaggioso Guida al trattamento dell acqua Normative ed informazioni generali

2 Vogliamo ridare all acqua il suo colore Dal 1988 Acqua Brevetti 95 s.r.l. si distingue sul mercato per la costruzione e la commercializzazione di apparecchiature e prodotti per il trattamento dell acqua nel settore civile ed industriale. La continua ricerca di soluzioni innovative, il rigore esecutivo, l osservanza delle normative vigenti hanno portato ad ottenere prodotti di indiscusso contenuto tecnologico ed elevata affidabilità operativa. Acqua Brevetti 95 s.r.l. ha sempre messo al centro della propria attività la qualità, il rispetto delle normative e la sicurezza dell utilizzatore finale e per questo motivo ha ottenuto importanti riconoscimenti da enti certificatori terzi. Nel 2008 TüV Italia s.r.l. ha certificato il sistema di gestione qualità di Acqua Brevetti 95 s.r.l. in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Nel 2009 l Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari (TIFQ) ha rilasciato il proprio Marchio di Qualità Igienica ai prodotti Acqua Brevetti 95 s.r.l. evidenziandone la conformità al Decreto Ministeriale n. 174/04. Dal 2012 Acqua Brevetti 95 s.r.l. ha implementato nella prassi di sviluppo delle proprie apparecchiature dei rigorosi protocolli di sperimentazione come previsto dal D.M. n 25/12. Le certificazioni rilasciate da enti terzi sono diventante un utile strumento di lavoro per i Clienti di Acqua Brevetti 95 s.r.l. che hanno trovato in esse una solida garanzia a tutela della qualità del proprio lavoro. Nel 2013 Acqua Brevetti 95 s.r.l. ha iniziato un progetto con il prestigioso ente tedesco D.V.G.W. per l ottenimento della certificazione dei propri filtri in conformità alle norme DIN EN e DIN e per l omologazione inglese WRAS. Acqua Brevetti 95 s.r.l. offre oggi una gamma completa di apparecchiature e prodotti che permettono di soddisfare tutte le esigenze nei campi della filtrazione, del dosaggio, dell addolcimento, dell affinamento dell acqua, della debatterizzazione, del condizionamento chimico degli impianti.

3 Indice NORMATIVE Apparecchiature per il trattamento dell acqua potabile Decreto del Ministero della Salute n 25/12 04 Materiali a contatto con l acqua potabile Estratto del Decreto Ministeriale n 174/04 08 Acqua potabile Estratto del Decreto Legislativo salute n 31/01 09 Rendimento Energetico Estratto del D.P.R. n 59/09 13 Estratto del D.P.R. n 412/93 14 Estratto della norma tecnica italiana UNI-CTI 8065/89 14 Estratto del D.P.R. n 74/13 16 Estratto del decreto 10 febbraio Allegato I - modello di libretto di impianto per la climatizzazione 18 Sicurezza degli impianti Estratto del D.M. N 37/08 20 INFORMAZIONI GENERALI 1.0 La filtrazione dell acqua 1.1 Sostanze sedimentabili e sospese Metodi per la separazione delle sostanze sedimentabili e sospese 21 (sedimentazione, filtrazione, sedimentazione+filtrazione, flocculazione+sedimentazione+filtrazione, flocculazione+filtrazione) 1.3 Definizioni: la filtrazione dell acqua La deferrizzazione 2.1 Cos è la deferrizzazione L addolcimento delle acque a mezzo resine scambiatrici di ioni 3.1 Caratteristiche chimico-fisiche dell acqua Funzionamento delle resine scambiatrici Che cos è l addolcimento Tabella classificazione delle acque in funzione della durezza Tabella fattori di conversione fra i vari gradi di durezza Tabella diagramma di Tillmann Come si fa l addolcimento con le resine Definizioni e terminologia - addolcimento Elementi che disturbano l addolcimento e che danneggiano le resine Quando non si deve fare l addolcimento Il dosaggio 4.1 Cos è il dosaggio Come si dosano i prodotti chimici Cosa si intende per dosaggio proporzionale o dosaggio costante Tipologie di corrosioni diverse La sterilizzazione dell acqua per uso civile e industriale 5.1 Tipologie dell acqua Metodi utilizzati per rendere l acqua potabile Effetti dell utilizzo prodotti chimici I raggi ultravioletti Tabella limiti di accettabilità di alcune sostanze secondo le disposizioni dell O.M.S L osmosi inversa 6.1 Cos è l osmosi inversa Quando l osmosi inversa Quando non si deve osmotizzare l acqua Tabelle CONSUMI E PORTATE 33

4 NORMATIVE Apparecchiature per il trattamento dell acqua potabile Decreto del Ministero della Salute n 25/12 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua destinata al consumo umano. (GU n. 69 del ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, concernente Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni recante Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicita dei prodotti alimentari ; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, ed in particolare l articolo 11, comma 1, lettera i), e l articolo 13, recante Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano ; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorita europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, recante Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano ; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 che ha incluso le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 174, recante Attuazione della direttiva comunitaria 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed in particolare gli articoli 104 e 105, comma 3, che dispongono rispettivamente l obbligo per i produttori ed i distributori di immettere sul mercato solo prodotti sicuri e di perseguire il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, recante Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all interno degli edifici ; Visto il regolamento (CE), n.764 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE; Considerato il parere circostanziato della Commissione europea del 19 febbraio 2007, in cui si ribadisce che, sulla base dell articolo 28 del trattato CE, la Corte di Giustizia delle comunita europee ha previsto l obbligo a carico degli Stati membri di prevedere il mutuo riconoscimento dei prodotti e che pertanto, nella fattispecie, un apparecchiatura legalmente fabbricata e venduta in un altro Stato membro deve poter essere commercializzata sul territorio nazionale anche se non e integralmente conforme alle regole tecniche e alle specifiche di prodotto vigenti, purche essa soddisfi almeno i regolamenti nazionali di uno stato membro e, per quanto riguarda la sicurezza e l adeguatezza all uso previsto, assicuri un livello equivalente a quello garantito dalle specifiche in Italia; Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione, 2003/C265/02, recante Agevolare l accesso di prodotti al mercato di un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento in cui si ribadisce che disposizioni che prevedono una procedura di previa autorizzazione all immissione sul mercato nazionale puo essere ammessa solo a condizioni molto rigorose, costituendo una restrizione alla libera circolazione delle merci; Considerato che alle apparecchiature per il trattamento di acque potabili per impiego in pubblici esercizi si applicano i principi del sistema dell analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull igiene dei prodotti alimentari; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita espresso nella seduta del 14 dicembre 2009; Esperita la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 27 settembre 2011; Visto l articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, in data 27 ottobre 2011, n. 7741, e la nota dell 8 novembre 2011 prot. N con la quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio nulla osta; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Definizioni 1. Il presente decreto stabilisce prescrizioni tecniche relative alle apparecchiature per il trattamento dell acqua destinata al consumo umano, individuate dall articolo 11, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e successive modificazioni, e distribuita sia in ambito domestico che non domestico. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004 nonche quelle contenute nei decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni. Art. 2 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature per il trattamento dell acqua potabile qualora l acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l uso potabile. 2. L utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo delle 4

5 imprese del settore alimentare come definite dal regolamento CE n. 178/2002, e assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare. Art. 3 - Obblighi generali 1. Al produttore e al distributore, come individuati all articolo 103, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo le rispettive competenze di cui all articolo 104 del medesimo decreto, spetta la responsabilita di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo quanto previsto nel manuale d uso e manutenzione, ai sensi dell articolo 5, assicurino, durante il periodo di utilizzo, le prestazioni dichiarate e che l acqua trattata risulti conforme ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni. 2. Ferma restando la certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza alle direttive comunitarie che prevedono la marcatura CE, ove pertinente, e alle norme vigenti, i produttori devono includere, nei manuali di cui all articolo 5, una dichiarazione di conformita dell apparecchiatura relativamente: a) al decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174, all articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e, in difetto di misure specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004; b) ai requisiti di sicurezza applicabili; c) alle normative specifiche applicabili; d) alle finalita specifiche cui l apparecchiatura e destinata. 3. Il responsabile delle apparecchiature messe in commercio adotta, o fa adottare, i provvedimenti necessari affinche i processi di fabbricazione garantiscano la conformita delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali. 4. I produttori rendono disponibili, su richiesta dell Autorita Competente, e di quelle competenti per il controllo ufficiale, la documentazione relativa a quanto dichiarato e disposto ai commi 1, 2, 5 e Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura, fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1: a) le finalita specifiche cui l apparecchiatura e destinata; b) i valori dei parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni,che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato; c) il periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato. 6. Le informazioni, di cui al comma 5, con l aggiunta delle condizioni e modalita di valutazione e di verifica delle prestazioni dichiarate, devono essere riportate in maniera chiara e visibile anche nei manuali di cui all articolo 5, comma 1 lettera a). 7. Il produttore stabilisce le condizioni d uso, di manutenzione ed il periodo di utilizzo delle apparecchiature e riporta tali informazioni nei manuali di cui all articolo 5, comma 1, lettera a). Riguardo alla definizione del periodo di utilizzo, il produttore fara riferimento o all analisi dell acqua dell utilizzatore o ad un analisi presa a riferimento, di cui verra portato a conoscenza l utilizzatore. 8. L addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell ambito del trattamento dell acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare. 9. Entro centoottanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento, e pubblicata, a cura del Ministero della salute, una linea guida riguardante la descrizione dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida e aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni. Art. 4 - Presunzione e valutazione di sicurezza 1. Ai fini della presunzione e valutazione di sicurezza delle apparecchiature si applicano le disposizioni previste dall articolo 105 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n Art. 5 - Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l acqua 1. Le apparecchiature, per il periodo di utilizzo o comunque per la durata utile dichiarata dal produttore: a) devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l uso e manutenzione di cui all articolo 5, devono garantire le prestazioni dichiarate dal produttore e la rispondenza ai requisiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. La durata di vita o il periodo di utilizzo delle apparecchiature e/o altre prestazioni tecniche quantitative (ad esempio: cicli operativi tra due rigenerazioni successive, cadute di portate) possono essere contrattualmente vincolanti solo se le caratteristiche dell acqua rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto di trattamento; b) devono essere dotate di punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato, ove pertinente. 2. I materiali costituenti le apparecchiature, unitamente a quelli utilizzati nelle fasi di installazione e manutenzione, che possono venire a contatto con l acqua potabile, devono essere conformi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 2004, n. 174 e successive modificazioni. 3. Ogni tipologia di apparecchiatura deve essere dotata di istruzioni procedurali che consentano di individuare la necessita di interventi di manutenzione ovvero il fine vita dell apparecchiatura. Gli eventuali dispositivi di segnalazione devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da consentire un efficace avviso all utente circa l esigenza di interventi di manutenzione e devono essere muniti di un apposito controllo di funzionamento. 4. Gli impianti idraulici realizzati per l installazione di apparecchiature collegate alla rete acquedottistica devono essere dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell acqua trattata in rete, e di un sistema, manuale o automatico, che permetta l erogazione dell acqua non trattata, interrompendo l erogazione di quella trattata, nel caso in cui si siano attivati i dispositivi che segnalano la necessita di sostituzione di parti esaurite o il termine del periodo di utilizzo dell apparecchiatura. 5

6 NORMATIVE Apparecchiature per il trattamento dell acqua potabile Art. 6 - Istruzioni 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di informazioni destinate al consumatore, nonche ai soggetti responsabili del montaggio e dell installazione delle apparecchiature, dalle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e responsabilita del produttore e del distributore nel rispetto dei reciproci obblighi: a) redigere, per ogni apparecchiatura, in lingua italiana un manuale di istruzioni per l uso e manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione. Le informazioni dei manuali possono essere incluse in un unico documento con sezioni chiaramente distinte a condizione che non si generino incertezze interpretative sulla manutenzione e le modalita di utilizzo dell apparecchiatura da parte del consumatore; b) garantire che tali manuali accompagnino ciascuna apparecchiatura che si intende immettere in commercio. 2. Le informazioni incluse nei manuali di cui al presente articolo devono, in modo dettagliato e chiaro: a) coprire ogni aspetto che, se non tenuto in debita considerazione dal consumatore o dall installatore, puo potenzialmente comportare un rischio per la salute o pregiudicare la sicurezza della stessa apparecchiatura; b) garantire che, a seguito di una loro puntuale osservanza, le prestazioni dell apparecchiatura rimangano entro i livelli dichiarati dal produttore; c) consentire che il montaggio dell apparecchiatura venga effettuato in completa sicurezza tecnica ed igienico-sanitaria e comunque sia idoneo ad assicurare la sicurezza generale per il consumatore o utente; d) indicare chiaramente le modalita di utilizzo e di manutenzione dell apparecchiatura; e) individuare, nel rispetto della normativa vigente, quali sono le modalita che l utilizzatore o l installatore devono seguire per lo smaltimento dell apparecchiatura e dei suoi componenti; f) riportare la dichiarazione di cui all articolo 3, comma 2; g)fare riferimento alle analisi chimiche e chimico-fisiche dell acqua presa a riferimento dal produttore per la definizione delle condizioni d uso, della manutenzione e del periodo di utilizzo dell apparecchiatura. 3. Il manuale di istruzioni per l uso: a) individua le condizioni che rendano necessarie operazioni di sostituzione di parti esaurite o il ricorso alla assistenza tecnica anche mediante idonei dispositivi acustici e/o visivi come previsto dall articolo 5 comma 3; b) indica chiaramente la frase Apparecchiature per il trattamento di acque potabili. 4. Sugli opuscoli che descrivono le caratteristiche tecniche dell apparecchiatura, sul manuale di istruzioni per l uso, sul manuale di montaggio ed installazione, sulle confezioni di imballaggio e, piu in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza: Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilita dell acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. 5. Il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l apparecchiatura e la confezione di imballaggio includono le informazioni relative all apparecchiatura che consentono anche di conoscerne i principi di funzionamento e le caratteristiche prestazionali e quindi di effettuare una scelta chiara e motivata da parte del consumatore anche in rapporto ai criteri di dimensionamento. 6. Nel caso in cui sia erogata acqua destinata al consumo umano trattata, in un ambito diverso da quello domestico e diverso dalle attivita riguardanti il ciclo lavorativo delle imprese del settore alimentare, sulle apparecchiature devono essere disponibili informazioni inerenti l identificazione del responsabile della qualita dell acqua trattata erogata. Art. 7 - Installazione, collaudo e manutenzione 1. Le apparecchiature devono essere installate in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, incluse quelle relative a collaudo e manutenzione. 2. L installazione delle apparecchiature in linea all impianto di distribuzione dell acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all utilizzatore la possibilità di escludere l uso dell apparecchiatura senza che ciò comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile. Art. 8 - Pubblicità delle apparecchiature 1. Fermo restando l obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di pubblicità, nei testi della documentazione tecnico-descrittiva, nei manuali di installazione e manutenzione, sulle confezioni di imballaggio e, piu in generale, su tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l apparecchiatura, i riferimenti alle prestazioni dell apparecchio medesimo dovranno riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale, quali standard nazionali, internazionali, pubblicazioni o linee guida OMS. 2. Nessuna apparecchiatura può essere propagandata o venduta sotto la voce generica di depuratore d acqua, ma solo con la precisa indicazione della specifica azione svolta. Art. 9 - Clausola di riconoscimento reciproco 1. La presente regolamentazione non comporta limitazione alla commercializzazione di apparecchiature legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro dell Unione europea o in Turchia ne a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell EFTA, parte contraente dell accordo SEE, purche le stesse garantiscano i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l Autorità Competente, ai fini dell applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e il Ministero della salute. 6

7 Art Sanzioni 1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che comportano alterazioni della qualità delle acque destinate al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni previste dall articolo 19 del citato decreto legislativo. 2. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto riguardanti l installazione degli impianti all interno di edifici, si applicano le sanzioni previste dall articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n Art Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data e abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n Le autorizzazioni gia concesse all entrata in vigore del presente decreto perdono di efficacia decorso il termine di 6 mesi dalla suddetta entrata in vigore. 3. Le procedure autorizzative avviate ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443, si interrompono all atto dell entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n

8 NORMATIVE Materiali a contatto con l acqua potabile Estratto del Decreto Ministeriale n 174/04 Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. (GU n. 166 del ) Art Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo. Art I materiali e gli oggetti considerati nell articolo 1 del presente regolamento, così come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione, guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano, quali definite nell allegato I del decreto legislativo n. 31 del Inoltre essi non devono, nel tempo, in condizioni normali o prevedibili d impiego e di messa in opera, alterare l acqua con essi posta a contatto: a) sia conferendole un carattere nocivo per la salute; b) sia modificandone sfavorevolmente le caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche. 2. I materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 3. Le imprese che producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari. Le imprese devono tenere a disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento. Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non possibile, da idonea dichiarazione. Nota all art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L allegato I del citato decreto, reca: Parametri e valori di parametro. Art Tutti i responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste dall articolo 2, comma 2.QUA POTABILE 8

9 Acqua potabile Estratto del Decreto Legislativo salute n 31/01 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (GU n. 52 del Supplemento Ordinario n. 41) Art Finalità 1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Art Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) acque destinate al consumo umano : 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori; 2) le acque utilizzate in un impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale; b) impianto di distribuzione domestico : le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l erogazione dell acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, e costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione; c) gestore : il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; d) autorità d ambito : la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l amministrazione pubblica titolare del servizio. Art Esenzioni 1. La presente normativa non si applica: a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute; b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato, dell ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali. Art Obblighi generali 1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: a) non devono contenere microrganismi e parassiti, ne altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell allegato I; c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell articolo 14, comma L applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo avere l effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne l aumento dell inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. Art. 5 - Punti di rispetto della conformità 1. I valori di parametro fissati nell allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell impresa. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l acqua e fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l acqua fuoriesce dal rubinetto. 3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie locali, anche in collaborazione l autorita d ambito e con il gestore, dispongono che: a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. 9

10 NORMATIVE Acqua potabile Art Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali 1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato e dell ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell osservanza di quanto disposto dal comma 1. ALLEGATO I - PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO* PARTE A - Parametri microbiologici Parametro Valore di parametro (numero/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterococchi 0 Per le acque messe in vendita in bottiglia o contenitori sono applicati i seguenti valori: Parametro Escherichia coli (E. coli) Enterococchi Pseudomonas areuginosa Conteggio delle colonie a 22 C Conteggio delle colonie a 37 C Valore di parametro 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 100/ml 20/ml PARTE B - Parametri chimici Parametro Valore di parametro Unità di misura Note Acrilamide 0,10 μg/l Nota 1 Antimonio 5,0 μg/l Arsenico 10 μg/l Benzene 1,0 μg/l Benzo-(a)-pirene 0,01 μg/l Boro 1,0 μg/l Bromato 10,0 μg/l Nota 2 Cadmio 5,0 μg/l Cromo 50 μg/l Rame 10 mg/l Nota 3 Cianuro 50 μg/l 1,2 dicloroetano 3 μg/l Epicloridrina 0,1 μg/l Nota 1 Fluoruro 1,5 mg/l Piombo 10 μg/l Note 3 e 4 Mercurio 1,0 μg/l Nichel 20 μg/l Nota 3 Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5 Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5 Antiparassitari 0,10 μg/l Note 6 e 7 Antiparassitari-totale 0,50 μg/l Note 6 e 8 Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 μg/l Nota 9 Selenio 10 μg/l Tetracloroetilene, Tricloroetilene 10 μg/l Trialometani - totale 30 μg/l Nota 10 Cloruro di vinile 0,5 μg/l Nota 1 Clorito 200 μg/l Nota 11 Vanadio 50 μg/l Nota 1. Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l acqua Nota 2. Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all articolo 5 comma 1, lettere a), b)e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l. Nota 3. Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento 10

11 adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell articolo 11 comma 1 lettera b). L Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana. Nota 4. Per le acque di cui all articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25 µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore> di parametro; nell attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata. Nota 5. Deve essere soddisfatta la condizione: [(nitrato)/50+(nitrito)]/3=1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/1 per il nitrato (NO 3 ) e per il nitrito (NO 2 ), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Nota 6. Per antiparassitari s intende: - insetticidi organici - erbicidi organici - fungicidi organici - nematocidi organici - acaricidi organici - alghicidi organici - rodenticidi organici - sostanze antimuffa organiche - prodotti connessi (tra l altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d acqua. Nota 7. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l. Nota 8. Antiparassitari - Totale indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo. Nota 9. I composti specifici sono i seguenti: - benzo(b)fluorantene - benzo(k)fluorantene - benzo(ghi)perilene - indeno(1,2,3-cd)pirene Nota 10. I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano. Nota 11. Per le acque di cui all articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre Il valore di parametro clorite, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l. PARTE C - Parametri indicatori Parametro Valore di parametro Unità di misura Note Alluminio 200 μg/l Ammonio 0,50 mg/l Cloruro 250 mg/l Nota 1 Clostridium perfingens (spore comprese) 0 numero/100 ml Nota 2 Colore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Conduttività 2500 μscm -1 a 20 C Nota 1 Concentrazione ioni idrogeno 6,5-9,5 Unità di ph Note 1 e 3 Ferro 200 μg/l Manganese 50 μg/l Odore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Ossidabilità 5,0 mg/l O 2 Nota 4 Solfato 250 mg/l Nota 1 Sodio 200 mg/l Sapore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Conteggio delle colonie a 22 C Senza variazioni anomale Batteri coliformi a 37 C 0 Numero/100 ml Nota 5 Carbonio organico totale (TOC) Senza variazioni anomale Nota 6 Torbidità Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Nota 7 Durezza* Valore consigliato: f Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione. Residuo secco a 180 C ** Valore consigliato: 1500 mg/l Disinfettante residuo *** Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato) 11

12 NORMATIVE Acqua potabile Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro. RADIOATTIVITA Parametro Valore di parametro Unità di misura Note Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e 10 Dose totale indicativa 0,10 msv/anno Note 9 e 10 Nota 1. L acqua non deve essere aggressiva. Nota 2. Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l Azienda sanitaria locale competente al controllo dell approvvigionamento d acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell articolo 18, comma 1. Nota 3. Per le acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere adotto a 4,5 unità di ph. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore. Nota 4. Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore. Nota 5. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l unità di misura è Numero/250 ml. Nota 6. Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamento d acqua inferiori a mc al giorno. Nota 7. In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: = a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Nota 8. Frequenza dei controlli da definire successivamente nell allegato II. Nota 9. Ad eccezione del trizio, potassio - 40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell allegato II. Nota 10. La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati. 12

13 Rendimento Energetico Estratto del D.P.R. n 59/09 Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (GU n. 132 del ) Art. 4 - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti [ ] 14. Per tutte le categorie di edifici, cosi come classificati in base alla destinazione d uso all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kw all articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kw; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kw; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI SOLO RISCALDAMENTO Potenza focolare Durezza temporanea acqua di alimento Trattamento Inferiore a 100 kw Condizionamento chimico Superiore a 25 f Tra 100 kw e 350 kw Addolcimento Superiore a 350 kw Superiore a 15 f Filtrazione + Addolcimento + Condizionamento chimico (UNI CTI 8065) RISCALDAMENTO + ACQUA CALDA SANITARIA Potenza focolare Durezza temporanea acqua di alimento Trattamento Inferiore a 100 kw Superiore a 15 f Condizionamento chimico Tra 100 kw e 350 kw Addolcimento Superiore a 350 kw (UNI CTI 8065) Inferiore a 25 f Addolcimento / condizionamento chimico Superiore a 25 f Addolcimento (integrato da condizionamento laddove necessario). 13

14 NORMATIVE Rendimento Energetico Estratto del D.P.R. n 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (GU n. 242 del ) Art. 5 - Requisiti e dimensionamento degli impianti termici [ ] 6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnicoeconomici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell acqua, è prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kw. Estratto della norma tecnica italiana UNI-CTI 8065/89 Trattamento dell acqua negli impianti termici ad uso civile. Impianti di riscaldamento ad acqua calda Per tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico. Per impianti di potenza superiore a 350 kw ( Kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque in tutti i casi) e, se l acqua di alimento ha una durezza totale superiore a 15 f, un addolcitore per riportare la durezza entro i limiti previsti in tabella. Per impianti di riscaldamento con potenzialità inferiore a 350 kw ( Kcal/h), se l acqua di riempimento o rabbocco ha durezza superiore a 35 f è necessario installare un addolcitore per riportare la durezza entro i limiti previsti in tabella. Per durezza inferiore a 35 f l addolcitore può essere sostituito da un idoneo condizionamento chimico. Caratteristiche dell acqua di riempimento e rabbocco Caratteristiche Valori Aspetto Limpido Durezza totale Inferiore a 15 f Caratteristiche dell acqua del circuito Caratteristiche Valori Aspetto Possibilmente limpida ph Superiore a 7* Condizionanti Presenti entro le concentrazioni prescritte dal fornitore Ferro (come Fe) Inferiore a 0,5 mg/kg Rame (come Cu) Inferiore a 0,1 mg/kg *con radiatori a elementi in alluminio il ph non deve essere neppure superiore a 8. Impianti di produzione di acqua calda sanitaria Per tutti gli impianti è necessario installare un filtro di sicurezza a protezione degli impianti. In funzione della durezza dell acqua è possibile installare un addolcitore e/o un sistema di dosaggio automatico proporzionale di condizionanti anti-incrostanti ed anti-corrosivi. I sistemi dio trattamento devono essere installati a monte del produttore di acqua calda. Caratteristiche dell acqua di alimento Caratteristiche Aspetto Durezza totale Valori Limpido Fino a 25 f di durezza temporanea si può utilizzare sia l addolcimento oppure il condizionamento chimico Oltre i 25 f è obbligatorio l addolcimento. Laddove è necessario l addolcimento deve essere integrato da un condizionamento chimico anti-corrosivo ed anti-incrostante. 14

15 ACQUA BREVETTI ACQUA BREVETTI OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA, SARA' PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE ON OFF ON OFF ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E LA COMUNICAZIONE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA PROPRIETARIA, SARA' PERSEGUITA A TERMINI DI LEGGE Esempio trattamento per acqua sanitaria con durezza inferiore a 25 f V 220 V Entrata acqua grezza 2 Contatore generale 3 Riduttore di pressione 4 Disconnettore 5 Valvola di intercettazione 6 Rubinetto preleva-campione LEGENDA 7 Valvola di by-pass 8 Filtro pulente PuiliFIL 9 Addolcitore BravoCAB 10 Pompe dosatrice meccanica MiniDUE 11 Caldaia 12 Uscita acqua calda trattata 13 Uscita acqua fredda trattata 14 Scarico ACQUA BREVETTI Via Molveno, Mestrino (PD) tel.049/ fax.049/ info@acquabrevetti95.it Schema di installazione Filtro - Addolcitore - Pompa MiniDUE Normative di Riferimento: - DISEG. DATA D.Zago 10/05/'12 1.Entrata acqua - 2. Contatore - 3. Riduttore di pressione - 4. Disconnettore - 5. Valvola di intercettazione - 6. Rubinetto preleva-campione - 7. Valvola di by-pass - 8. Filtro di protezione - 9. Sistema di dosaggio proporzionale MiniDUE Caldaia Uscita acqua calda trattata Uscita acqua fredda trattata Scarico. Esempio trattamento per acqua sanitaria con durezza superiore a 25 f LEGENDA 1 Entrata acqua grezza 7 Valvola di by-pass 13 Scarico 2 Contatore generale 8 Filtro pulente PuiliFIL 3 Riduttore di pressione 9 Pompe dosatrice meccanica MiniDUE 4 Disconnettore 10 Caldaia 5 Valvola di intercettazione 11 Uscita acqua calda trattata 6 Rubinetto preleva-campione 12 Uscita acqua fredda trattata ACQUA BREVETTI Via Molveno, Mestrino (PD) tel.049/ fax.049/ info@acquabrevetti95.it Normative di Riferimento: - Schema di installazione Filtro - Pompa MiniDUE DISEG. DATA D.Zago 10/05/'12 1.Entrata acqua - 2. Contatore - 3. Riduttore di pressione - 4. Disconnettore - 5. Valvola di intercettazione - 6. Rubinetto preleva-campione - 7. Valvola di by-pass - 8. Filtro di protezione - 9. Addolcitore Sistema di dosaggio proporzionale MiniDUE Caldaia Uscita acqua calda trattata Uscita acqua fredda trattata Scarico. 15

16 NORMATIVE Rendimento Energetico Estratto del D.P.R. n 74/13 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n (GU n. 149 del ) Art. 1 - Ambito di intervento e finalità 1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, nonche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: decreto legislativo. Art. 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 1. L esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell impianto, che puo delegarle ad un terzo. [ ]. 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo essere rilasciata, salvo che nell atto di delega sia espressamente conferito l incarico di procedere alla loro messa a norma. [ ]- 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell ambiente. [ ]. 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. [ ] 8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all attivita di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita contenute nelle istruzioni tecniche per l uso e la manutenzione rese disponibili dall impresa installatrice dell impianto ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora l impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. [ ] 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate. 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione. In caso trasferimento a qualsiasi titolo dell immobile o dell unita immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 luglio 2013, ferma restando la facolta delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell impianto in modo economicamente conveniente. Art. 8 - Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: [ ] c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell acqua, dove previsti. 16

17 Estratto del decreto 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (GU n. 55 del ) Art. 1 - Modello di libretto di impianto per la climatizzazione A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all allegato I del presente decreto. [ ] 17

18 NORMATIVE Allegato I - modello di libretto di impianto per la climatizzazione ALLEGATO I MODELLO DI LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE COD. CATASTO: ALLEGATO I [Art.1] 1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL IMPIANTO 1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO in data 0 Nuova installazione 0 Ristrutturazione 0 Sostituzione generatore 0 Compilazione libretto impianto 1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL EDIFICO Indirizzo.N Palazzo Scala. Interno Comune.Provincia 0 Singola unità immobiliare Categoria 0 E.1 0 E.2 0 E.3 0 E.4 0 E.5 0 E.6 0 E.7 0 E.8 Volume lordo riscaldato: [m 3 ] Volume lordo raffrescato:. [m 3 ] 1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI 0 Produzione di acqua calda sanitaria [acs] 0 Climatizzazione invernale 0 Climatizzazione estiva Potenza utile:.[kw] Potenza utile:.[kw] Potenza utile:.[kw] 0 Altro 1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE 0 Acqua 0 Aria 0 Altro 1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI 0 Generatore a combustione 0 Pompa di calore 0 Macchina frigorifera 0 Teleriscaldamento 0 Teleraffrescamento 0 Cogenerazione / rigenerazione 0 Altro.. Eventuale integrazione con: 0 Pannelli solari termici: superficie totale lorda [m 2 ] 0 Altro Potenza utile [kw] Per: 0 Climatizzazione invernale 0 Climatizzazione estiva 0 Produzione acs RESPONSABILE DELL IMPIANTO Cognome Nome.CF. Ragione sociale.p.iva.. Firma del responsabile (Legale rappresentante in caso di persona giuridica) 18

19 COD. CATASTO: ALLEGATO I [Art.1] 2. TRATTAMENTO ACQUA 2.1 CONTENUTO D ACQUA DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE..[m 3 ] 2.2 DUREZZA TOTALE DELL ACQUA [ fr] 2.3 TRATTAMENTO DELL ACQUA DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (Rif. UNI 8065): 0 Assente 0 Filtrazione 0 Addolcimento (durezza totale acqua impianto:. [ fr]) 0 Condizionamento chimico Protezione antigelo: 0 Assente 0 Glicole etilenico (concentrazione glicole nel fluido termovettore).(%)..[ph] 0 Glicole propilenico (concentrazione glicole nel fluido termovettore).(%)..[ph] 2.4 TRATTAMENTO DELL ACQUA CALDA SANITARIA [Rif. UNI 8065] 0 Assente 0 Filtrazione 0 Addolcimento (durezza totale uscita addolcitore:. [ fr]) 0 Condizionamento chimico 2.5 TRATTAMENTO DELL ACQUA DI RAFFREDDAMENTO DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 0 Assente Tipologia di circuito di raffreddamento 0 Senza recupero termico 0 A recupero termico parziale 0 A recupero termico totale Origine acqua di alimento 0 Acquedotto 0 Pozzo 0 Acqua superficiale Trattamenti acqua esistenti 0 Filtrazione 0 Trattamento acqua 0 Condizionamento chimico Gestione torre raffreddamento 0 Filtrazione di sicurezza 0 Filtrazione a masse 0 Altro. 0 Nessun trattamento 0 Addolcimento 0 Osmosi inversa 0 Demineralizzazione 0 Altro 0 Nessun trattamento 0 A prevalente azione antincrostante 0 A prevalente azione anticorrosiva 0 Azione antincrostante e anticorrosiva 0 Biocida 0 Altro 0 Nessun trattamento 0 Presenza sistema di spurgo automatico (per circuiti a recupero parziale) Conducibilità acqua in ingresso [µs/cm] Taratura valore conducibilità inizio spurgo [µs/cm] 19

20 NORMATIVE Sicurezza degli impianti Estratto del D.M. N 37/08 Regolamento concernente l attuazione dell art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici. (GU n. 61 del ) Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Art. 5 - Progettazione degli impianti 1. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. [ ] 2. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell arte. Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti 1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell arte. Art. 7 - Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell impianto, l impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all art. 5. Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario 1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell art Il proprietario dell impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l uso e la manutenzione predisposte dall impresa installatrice dell impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 20

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