La gestione previdenziale dei lavoratori autonomi 21 novembre 2012

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1 La gestione previdenziale dei lavoratori autonomi 21 novembre 2012 Relatrice: Dott.ssa Luisella Fontanella

2 Fonti L , n. 335 Circ. Inps , n. 99 D. Lgs , n. 509 Art. 18 D.L , n. 98, conv. L , n. 111 D. Lgs , n. 103 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

3 La Gestione Separata INPS La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. E un piano pensione a contributi definiti che restituisce ai partecipanti sotto forma di rendita vitalizia reversibile al 60% la somma, rivalutata, che i partecipanti stessi hanno versato nel corso degli anni di attività come professionisti e lavoratori autonomi CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

4 Scopo della riforma Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25): disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n 103 del 10/02/96; aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti; disponendo l iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26: di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente; della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale; della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

5 Assicurati Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche: gli spedizionieri doganali non dipendenti; gli assegni di ricerca; i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; i lavoratori autonomi occasionali; gli associati in partecipazione; i medici con contratto di formazione specialistica; i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008); i prestatori di lavoro occasionale accessorio. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

6 Assicurati Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia. Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

7 DECORRENZA Il DM 166/96 (art. 4, c. 1) ha disposto le seguenti decorrenze per l entrata in vigore della gestione: 1 aprile 1996 per i soggetti privi di tutela pensionistica alla data del 30/03/1996 (data di entrata in vigore del decreto), con obbligo di iscrizione entro il 30/04/1996; 30 giugno 1996 per i soggetti già coperti, alla data del 30/03/1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria e per i pensionati diretti e indiretti, con obbligo di iscrizione entro il 31/07/1996 CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

8 Iscrizione collaboratori Il versamento all INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso utilizzando il mod. F24 L iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore a decorrere dal 1 giugno 2011 l iscrizione alla gestione separata INPS avviene esclusivamente per via telematica (circolare INPS 72/2011)

9 Aliquote Le aliquote di finanziamento della Gestione Separata sono quelle che vengono applicate al reddito imponibile ai fini previdenziali, determinando l'importo del contributo dovuto per una data prestazione lavorativa. Esse misurano quindi il grado di contribuzione degli iscritti alla Gestione al relativo Fondo pensionistico e a quello per le prestazioni temporanee. Fatta eccezione per il primo biennio 1996/97 in cui l'aliquota, sia di finanziamento che di computo, era unica e pari per tutti i soggetti iscritti al 10%, entrambe hanno subito negli anni continue rideterminazioni per vari motivi, fra cui l'esigenza di dare una copertura contributiva significativa ai lavoratori interessati. Inoltre anche nei singoli anni (con una particolare articolazione dal 2004 al 2006) l'aliquota può variare a seconda delle categorie di assicurato, del reddito e della contemporanea titolarità di ulteriori rapporti assicurativi o di pensioni (dirette o indirette). Tuttavia la Finanziaria 2007 ha introdotto una notevole semplificazione riducendo a due le aliquote per tutte le categorie di soggetti iscrivibili alla Gestione Separata e per qualunque livello di reddito, ovviamente fino a concorrenza del massimale vigente nell'anno; pertanto, ai fini pensionistici, è prevista oggi l'applicazione di: un'aliquota piena, per tutti i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati; un'aliquota ridotta per tutti i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione (diretta o indiretta) CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

10 ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2012 (LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 all art. 22 comma 1) Categoria Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione diretta o indiretta Collaboratori privi di altra tutela previdenziale Aliquota 18% (ex 10%) 27,72 % fino a ,00 Il minimo di reddito per l anno 2012, per quanto riguarda l accredito dei contributi è di ,00

11 COLLABORATORI non residenti in Italia Il Ministero del Lavoro, con l interpello 35/2008 del , ha espresso il parere riguardante l aliquota da utilizzare ai fini della contribuzione alla Gestione Separata in caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti a una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero. Il Ministero in accordo con l Istituto ha ribadito: in caso si tratti di Paesi membri dell Unione Europea o Paesi legati all Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, l aliquota da applicare è quella ridotta; in caso di Paesi non legati all Italia da alcuna convenzione di diritto internazionale trova applicazione il principio della territorialità e, pertanto, il collaboratore sarà soggetto all iscrizione alla Gestione Separata con il versamento dell aliquota contributiva intera, come per coloro che non risultano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

12 ALIQUOTA AGGIUNTIVA PER ASSICURAZIONI MINORI Gli iscritti assoggettati all'aliquota piena sono inoltre tenuti, a decorrere dal 1998 (L. 449/97, art. 59, c.16), al versamento di un'ulteriore contributo a copertura delle assicurazioni minori che sono state progressivamente estese negli anni agli iscritti alla Gestione Separata e che è pari allo: 0,50% dal 1 gennaio 1998 al 6 novembre 2007; 0,72% dal 7 novembre 2007 in poi. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

13 REGOLE DI APPLICAZIONE Per la corretta individuazione dell'aliquota da applicare, piena o ridotta, a una data prestazione lavorativa bisogna far riferimento al periodo di attività, indipendentemente dal momento in cui viene erogato il compenso. Pertanto se, ad es., l'attività lavorativa è svolta in un periodo del 2011 in cui il lavoratore non era titolare né di pensione, né di ulteriori rapporti assicurativi, andrà applicata l'aliquota piena, anche se al momento dell'erogazione del compenso la sua posizione dovesse aver subito delle variazioni (es. per la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o per l'erogazione di una pensione). Se però al momento dell'erogazione del compenso l'aliquota piena è variata, in applicazione del principio di cassa vigente nella Gestione Separata, esso verrà assoggettato all'aliquota vigente Non può quindi mai darsi il caso di applicazione in un anno di un'aliquota non più in vigore. In altri termini, ai fini della corretta applicazione dell'aliquota occorre tener presente che: il periodo di attività lavorativa incide sul tipo di aliquota (piena o ridotta); il principio di cassa incide sulla misura dell'aliquota. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

14 Il Massimale La L. 335/95 (c.d. riforma Dini) nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo ha anche previsto (art. 2, c. 18) l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale Il massimale opera per tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1 gennaio 1996 e quindi per la generalità degli iscritti alla Gestione Separata, essendo stata, quest'ultima, istituita dopo tale data CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

15 La certificazione Il Massimale delle ritenute Il massimale non può essere rapportato a mese, neanche se le prestazioni lavorative si riferiscono a periodi inferiori all'anno solare, ed è unico per tutti i redditi soggetti a contribuzione nella Gestione, per cui vi concorrono, in capo allo stesso lavoratore, sia redditi da attività di collaborazione e simili (anche percepiti da più committenti), sia eventuali redditi da attività professionali. CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

16 Il Massimale Il concorso dei redditi al massimale segue un ordine cronologico, per cui, al fine di permettere una corretta applicazione delle aliquote entro il massimale, il lavoratore è tenuto a fornire ai propri committenti la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza Qualora, in caso di rapporti simultanei, il massimale viene superato in un determinato mese con il concorso di due o più compensi, ciascun committente contribuirà in misura proporzionalmente ridotta al raggiungimento della soglia di esenzione dal contributo Anche in tal caso il lavoratore è tenuto a fornire ai committenti interessati gli elementi necessari per effettuare i relativi calcoli. Il massimale è applicabile anche sull'aliquota aggiuntiva per le assicurazioni minori (0,50% e 0,72%). CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

17 Accredito contributivo Coerentemente col principio di cassa, cui la Gestione è ispirata, i contributi vengono accreditati nell'estratto conto del lavoratore nell'anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando essi sono maturati (ovvero indipendentemente da quando si è svolta l'attività lavorativa) L'accredito viene riconosciuto per mesi di copertura CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

18 Accredito contributivo Nella Gestione Separata si versa solo sul reddito effettivamente percepito, non esiste cioè, a differenza di quanto avviene nelle Gestioni Artigiani e Commercianti, un reddito minimale su cui versare obbligatoriamente. Tuttavia tale reddito minimale, previsto nell'anno di riferimento per artigiani e commercianti, è assunto come valore di riferimento per la determinazione della copertura contributiva, ovvero: se nell'anno si consegue un reddito almeno pari a quello minimale, sul quale quindi viene versata la relativa contribuzione, si ha diritto alla copertura contributiva completa di 12 mesi; in caso contrari o i mesi di copertura son o contratti in proporzione ed accreditati a decorrere dal mese di gennaio, indipendente mente dal mese o dai mesi dell'anno in cui i compensi vengono percepiti. Solo per il primo anno di iscrizione alla Gestione Separata, l' accredito contributivo decorre dal mese di iscrizione CORSO BASE DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDI PROFESSIONALI

19 Contributo minimo Ai fini del calcolo dei 12 mesi di copertura, data la diversità di aliquote cui si può essere soggetti nell'anno a seconda della propria situazione contributiva, non esiste un contributo minimo fisso e uguale per tutti ma solo un reddito minimo di riferimento su cui calcolarlo La copertura contributiva si determina, arrotondando sempre per difetto, con il seguente calcolo: mesi di copertura contributiva = importo versato: (contributo dovuto sul minimale / 12) non vanno considerate le cifre decimali, quindi, ad es., i valori 3,1 e 3,9 daranno luogo sempre e solo a 3 mesi di copertura contributiva

20 Accredito contributivo ai sensi dell art. 3 del Decreto legislativo del 2 settembre 1997 n. 314, si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono PERTANTO Tutti i compensi di competenza dell anno 2011, se liquidati entro il 12 gennaio 2012, subiscono le aliquote in vigore nell anno 2011 e dovranno essere certificate con mod. CUD2011

21 Prestazioni previdenziali La legge salva Italia n.214/2011,dall estende anche ai professionisti senza cassa il diritto di fruire delle prestazioni di malattia e maternità Infatti la manovra Monti, infatti, ha esteso a questa categoria di lavoratori le tutele di cui all art. 1, comma 788 della Legge n. 296/2006, cioè il diritto all indennità giornaliera di malattia a carico dell Inps, all indennità di maternità e al congedo parentale retribuito, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, mentre la misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità

22 Prestazioni previdenziali Prima dell estensione delle indennità in questione l Inps ha differenziato i avoratori in base alle prestazioni: la indennità per degenza ospedaliera è stata riconosciuta a tutti i lavoratori scritti alla gestione separata Inps (non pensionati né iscritti ad altra previdenza) per un massimo di 180 giorni nell anno solare, a condizione che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata; nell anno solare che precede quello in cui è iniziato l evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. l indennità di malattia è statari conosciuta solo «ai lavoratori a progetto e categorie assimilate» (non pensionati né iscritti ad altra previdenza), quindi non ai professionisti senza cassa, per un massimo di giorni nell anno solare pari a 1/6 della durata complessiva del contratto e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera

23 Misura delle prestazioni Per la misura delle prestazioni : l indennità per degenza ospedaliera è corrisposta i in misura dell 8, 12 e 16% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero (da 3 a 4 mesi l 8%, da 5 a 8 mesi il 12%, da 9 a 12 il 16%). l indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4, 6 e 8% della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti l evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4%, da 5 a 8 mesi il 6%, da 9 a 12 mesi l 8%) Per conseguire le prestazioni in questione risulta necessario che i lavoratori versino alla gestione separata la prevista aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, cosa che già era previsto e fatto per i professionisti senza cassa

24 Prestazioni assistenziali Anche gli amministratori di società, quindi, essendo soggetti obbligati all iscrizione alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995), rientrano nelle categorie assimilate ai lavoratori a progetto per i quali spetta la tutela della malattia. Il Ministero del Lavoro aveva autorizzato l estensione delle tutele in via amministrativa, osservando che il DM 12 gennaio 2001 riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali a «tutti» gli iscritti alla gestione separata, escludendo «solamente» i soggetti che ordinariamente non versano la contribuzione aggiuntiva, ossia i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oppure pensionati.

25 CONTRIBUZIONE INPS PER SOCI AMMINISTRATORI DI S.R.L. In base ad un consolidato orientamento dell Inps, il contemporaneo svolgimento dell attività di amministratore e di socio lavoratore in una società a responsabilità limitata richiede la duplice iscrizione del soggetto nella Gestione separata (ex L. 335/1995), per la prima attività, e nella gestione commercianti (o artigiani), per la seconda attività. L art. 12, c. 11 D.L. 78/2010 ha fornito un interpretazione autentica delle disposizioni di cui all art. 1, c. 208 L. 662/1996, in conformità con la prassi amministrativa finora seguita in maniera costante dall Inps, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali in direzione opposta. Ai sensi della predetta legge, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l obbligo di assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dell Inps

26 Obbligo di iscrizione L obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. 613/1966, sussiste per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, in base alla L. 662/1996: siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, risultano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; abbiano la piena responsabilità dell impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione; partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; siano in possesso di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.

27 Socio di società a responsabilità limitata La piena responsabilità dell impresa e l assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione è un requisito non richiesto per i soci di società a responsabilità limitata. Fermo restando il minimale contributivo, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva o dall effettiva distribuzione degli utili stessi.

28 Iscrizione socio srl Il socio lavoratore di S.r.l. commerciale che percepisca anche emolumenti per l attività di amministratore: può essere iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all incarico amministrativo solo nel caso in cui l attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente (e, quindi, non sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti) qualora, invece, l attività commerciale presenti i caratteri dell abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi e provvedere al versamento dei contributi sulle relative quote di reddito sia alla Gestione commercianti sia alla Gestione separata

29 CASO PRATICO Attività di amministratore Il socio Luigi Rossi riceve, per lo svolgimento dell attività di amministratore nella società Alfa S.r.l., un compenso di ,00, assoggettato al contributo previdenziale della Gestione separata pari al 17% (a suo carico per 1/3 e a carico della società per 2/3). Il compenso indicato nella dichiarazione dei redditi, Unico 2012 PF, quadro RC, è già al netto del contributo dovuto a suo carico e versato dalla società ( ,00 = , ,00).

30 Dati relativi al compenso per l attività di amministratore - Cud , ,62 739,05 71,32 166,40 71, x 17% x 1/ , , , , x 17% X

31 Attività svolta nella S.r.l. commerciale Il socio Luigi Rossi detiene anche una partecipazione del 25% nella società Alfa S.r.l. (che opera nell ambito commerciale), nella quale svolge attività operativa. La società Alfa S.r.l. ha prodotto nel 2011 un reddito pari a ,00; pertanto, il reddito attribuito al socio è pari a ,00 (25% x ). Nel 2011 il socio ha versato i contributi alla Gestione Commercianti (calcolati sul reddito da partecipazione alla società Alfa S.r.l. del 2010 pari a ,00) importo complessivo pari a 6.529,15, che può essere inserito tra gli oneri deducibili, nel rigo RP21 di Unico 2012 PF (oltre all eventuale saldo Ivs 2010 versato nel 2011). Il contributo commercianti dovuto per il 2011 sul reddito eccedente il minimale è pari a ,17; poiché sono stati versati acconti per 3.609,17, in capo al socio risulta un saldo a debito per l anno 2011 pari a 6.880,00 (rigo RR2, col. 30 Unico 2012 PF).

32 Contributi Gestione Commercianti - quadro RR, sezione I mod. Unico 2012 PF RSS.97T x x x 2 0 C E 20,09%: reddito tra e ,09%: reddito oltre e fino massimale RSSL.97T xxxxxxxxxx % x ,73 x 4 rate , ,

33 GRAZIE PER L ATTENZ IONE

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