COMUNE DI SOLBIATE ARNO Provincia di Varese. Regolamento di Polizia Mortuaria

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1 COMUNE DI SOLBIATE ARNO Provincia di Varese Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/09/2013 1

2 S O M M A R I O Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE - CAPO I - NORME GENERALI Oggetto del regolamento Responsabilità del Comune Competenza per la sottoscrizione degli atti CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI 37 CIMITERIALI Organizzazione dei servizi cimiteriali CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI Disciplina del trasporto dei cadaveri Caso di morte in luoghi pubblici Facoltà di disporre della salma e dei funerali Vigilanza per il trasporto dei cadaveri Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione Funerali civili CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Ricevimento dei cadaveri Obblighi del gestore Sepoltura nei giorni festivi Orario di apertura dei cimiteri al pubblico Divieti di ingresso nei cimiteri Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri Riti religiosi all'interno dei cimiteri Sale del commiato CAPO V - INUMAZIONI TUMULAZIONI E CREMAZIONI Onerosità del servizio Caratteristiche delle casse Autorizzazione alla inumazione e tumulazione Inumazioni e Tumulazioni Termini Inumazioni Sepolture Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo Cippi indicativi Epigrafi Inumazioni Oneri Revoca e decadenza della sepoltura Scadenza della concessione recupero materiali Tumulazioni Sepolture a tumulazione Loculi Tumulazione in loculo Lastre di chiusura ed ornamenti Tipi e durata delle concessioni Atto di concessione e pagamenti Doveri dei concessionari Decorrenza delle concessioni Rinnovi Scadenza della concessione Tombe individuali in muratura Norme per la concessione Tipi e durata delle concessioni Atto di concessione e pagamenti Sovrapposizione di salme Termini per la costruzione del Monumento Doveri dei Concessionari Rinnovi Cappelle o Tombe di famiglia Norme per la concessione dell area Atto di concessione e pagamenti Modalità per la presentazione dei progetti ed esecuzione lavori Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori Durata delle concessioni rinnovi Diritti di sepoltura Ossari e Celle Cinerarie Mancato utilizzo dell area Manutenzione delle opere Ossari e Cinerari Ossario comune Nicchie ossario Tipi e durata delle concessioni Cellette cinerarie Giardino delle rimembranze Cremazioni Cremazioni Autorizzazione alla cremazione Feretri per la cremazione Cremazione per insufficienza di sepolture Destinazione delle ceneri Dispersione delle ceneri Affidamento familiare delle ceneri Caratteristiche dell urna cineraria Imbalsamazione e tanatoprassi CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Esumazioni ed estumulazioni - Normativa Norme comuni Esumazioni ordinarie Esumazioni straordinarie 2

3 Salme esumate d ordine dell Autorità giudiziaria Divieto di apportare riduzioni a salme Trasferimenti di feretri in altra sede Verbale delle operazioni Incenerimento dei materiali Estumulazioni ordinarie Esumazioni ed estumulazioni Oneri A B C ALLEGATI Legami di parentela Tariffe Concessioni Cimiteriali Glossario CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Lavori privati nei cimiteri Occupazione temporanea del suolo Materiali di scavo Orario di lavoro - Sospensione dei lavori Opere private - Vigilanza - Collaudo Concessioni private nei cimiteri CAPO VIII - ANIMALI D AFFEZIONE Aree di sepoltura per animali d affezione Sepoltura degli animali d affezione CAPO IX - NORME FINALI Tutela dei dati personali Leggi ed atti regolamentari Abrogazione di precedenti disposizioni Pubblicità del regolamento Rinvio dinamico Vigilanza - Sanzioni Entrata in vigore 3

4 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina i servizi funebri e cimiteriali del Comune di Solbiate Arno e integra le norme statali e regionali vigenti in materia. Art. 2 - Responsabilità del comune. 1. Il comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. Art. 3 - Competenza per la sottoscrizione degli atti. civile. 1. Tutti gli atti relativi all applicazione del presente regolamento sono emanati dall ufficiale dello stato CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali. 1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico - sanitarie di competenza, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri. 1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché le norme regionali. 2. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune per l espletamento del periodo di osservazione, o per altri accertamenti, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, ai sensi delle norme vigenti in materia. Art. 6 - Caso di morte in luoghi pubblici. 1. Le salme dei deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l A.S.L. abbia certificato l anti igienicità possono essere trasportate, oltre che nelle strutture comunali già esistenti, in struttura pubblica o 4

5 privata accreditata, che operano in regime di ricovero, per il percorso di osservazione o per l effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall autorità giudiziaria. 2. Per il periodo di osservazione le salme, a richiesta dei congiunti, possono essere riposte anche presso sale del commiato. Art. 7 Facoltà di disporre della salma e dei funerali. 1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. 2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. 3. L ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.). Art. 8 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri. 1. Il responsabile del servizio, al momento del rilascio dell autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza. 2. L addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di Pubblico Servizio. Art. 9 Trasporto di cadavere nell ultima abitazione. 1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, all ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale. 2. La denuncia o certificazione delle cause di morte è di competenza del medico curante, del suo sostituto, ovvero, nei giorni festivi, del medico di continuità assistenziale. Art Funerali civili. 1. E assicurata la concessione degli spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, da concordare con i richiedenti e nel rispetto della volontà del defunto. CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI Art Ricevimento dei cadaveri. 1. Come previsto dall art. 4, del regolamento regionale del 9 novembre 2004, n. 6, nei cimiteri comunali sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, i resti mortali, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni trasformativi conservativi e le ceneri di cui all'art. 75 della L.R. 33/2009 e precisamente: a) i cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza; b) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero stesso; 5

6 c) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitarie o abitazioni site nel territorio comunale; e) le ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b) e c). Art Obblighi del gestore. 1. Il comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero. 2. Come previsto dall art. 75, comma 3, della legge regionale n. 33/2009, la gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidati a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d obbligo la separazione societaria. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 1, del regolamento regionale n. 6, del 9 novembre 2004, il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica. Art Sepoltura nei giorni festivi. 1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. 2. Per soli gravi motivi di natura igienico-sanitaria, sentito il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza, il responsabile del servizio le autorizza. 3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile. Art. 14 Orario di apertura dei cimiteri al pubblico. 1. Il cimitero osserverà l orario di apertura al pubblico stabilito dal Comune e affisso all ingresso del cimitero. 2. Il responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, a detto orario, temporanee modifiche. Art Divieti di ingresso nei cimiteri. 1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso: a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio; d) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto; e) a cani o altri animali. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. Art Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri. 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato: a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare; b) introdurre armi; c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi; e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; 6

7 f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare offrire oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero; h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del Comune e, se si tratta di tomba altrui,senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura; i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari; l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero; m) chiedere l elemosina od offerte; n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore. 2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. Art Riti religiosi all'interno dei cimiteri. 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. 2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. Art Sale del commiato. 1.I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire i propri servizi per commiato. 2. L autorizzazione per la gestione di sale per il commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre previa verifica che: a) Sussistano i requisiti previsti dalla Legge Regione vigente al momento della richiesta di autorizzazione; b) Durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazioni a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazione di vita della salma. 3. Le sale di commiato possono prevedere l esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale. 4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. 5. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell ASL per gli aspetti igienico - sanitari. 6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario per le prestazioni concernenti i servizi per il commiato. CAPO V INUMAZIONI TUMULAZIONI CREMAZIONI NORME GENERALI Art Onerosità del servizio. 1. L inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. 7

8 2. Il trasporto delle salme è a carico dei famigliari, fatto salvo il caso di manifesta impossibilità valutata dal responsabile del servizio sociale. Art. 20 Caratteristiche delle casse 1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell allegato 3 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria). 2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno. 3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa l una di legno, l altra di metallo. Art. 21 Autorizzazione alla inumazione e tumulazione. 1. L autorizzazione per l inumazione o la tumulazione di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente. 2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l intervento di amputazione, con oneri a carico di quest ultima. 3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente. Art. 22 Inumazioni e Tumulazioni - Termini. 1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 2 giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. 3. L'accordo risulta in calce alla richiesta. 4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n INUMAZIONI Art Sepolture. 1. Sono inumazioni le sepolture nella terra secondo le norme dell art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990 n Art. 24 Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo 1. I campi destinati all inumazione, all aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica. 8

9 2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all accoglimento dei cadaveri. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti. 3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un adeguata camera d aria intorno al feretro. 4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a metri 0, Le fosse per inumazione di cadavere di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2,00 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l una dall altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni hanno una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l una dall altra almeno 0,30 metri per ogni lato. 7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini. 8. Per i nati morti e prodotti abortivi, per i quali è richiesta l inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l una e l altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato. 9. Per l inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l una dall altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri. 10. Ogni cadavere destinato all inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi nella stessa cassa. 11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell ASL, ai fini delle cautele igienico sanitarie. Art. 25 Cippi indicativi. 1. Ogni fossa nei campi di inumazione potrà essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Art Epigrafi. 1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiori a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito dell ufficio, all altezza prescritta. 2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. 3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime seguite dalla traduzione in italiano. 4. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 250. Art Inumazioni - Oneri. 1. Le inumazioni in campo comune sono accordate gratuitamente solo alle persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari. Lo stato di bisogno e/o indigenza deve essere attestato dai servizi sociali. 2. Agli altri richiedenti si applica la tariffa prevista per le sepolture private a pagamento. 3. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile). 4. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. 9

10 Art Revoca e decadenza della sepoltura 1. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un altra sepoltura. Art. 29 Scadenza della concessione Recupero materiali 1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. 2. E facoltà dell Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte gli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. 3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. 4. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario dovranno presentare apposita istanza all Ufficio Comunale prima della scadenza stessa. TUMULAZIONI Art. 30 Sepolture a tumulazione. 1. Sono a tumulazioni le sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cappelle o tombe di famiglia, istituite secondo le norme degli artt. 76 e 77 del Regolamento di polizia mortuaria 10/09/1990 n Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di tariffa. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. 3. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quando stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni. 4. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i loculi 5. Per il servizio di tumulazione, è richiesta a titolo di rimborso spese, l importo stabilito annualmente dalla Giunta comunale. - LOCULI - Art. 31 Tumulazione in loculo 1. I loculi possono essere singoli o binati (cioè due loculi uniti da un unica lastra) 2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. 3. Nel loculo, possono essere collocate cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di ascendenti e discendenti di qualunque grado; fratelli e sorelle consanguinei, germani e unilaterali; coniuge. 4. I requisiti dei loculi sono stabiliti nell allegato 2 del Regolamento Regionale 09/11/2004 n E ammesso anche il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore. Art. 32 Lastre di chiusura ed ornamenti 1.Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alla prescrizioni che verranno date dal Comune e dovranno riportare con modalità durature e non facilmente alterabili l indicazione del nome del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto. 10

11 2. Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi ritratti a smalto e in porcellana. Art. 33 Tipi e durata delle concessioni 1.Le concessioni relative alle sepolture in loculi hanno la durata fissata in anni 50, fatte salve le concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento. 2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. 3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 4. Ai rinuncianti non è riconosciuto alcun rimborso. Art. 34 Atto di concessione e pagamenti 1.La concessione di sepoltura in loculo è di norma accordata a persone residenti, o che abbiano sepolti i genitori, figli e coniuge, a Comunità ed Enti. Ogni altra richiesta di concessione sarà valutata attentamente dal Sindaco, sentita la Giunta, anche in funzione della disponibilità del momento. 2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. 3. Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente determinato dall organo comunale di competenza; b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali. Art. 35 Doveri dei concessionari 1. La concessione è subordinata all accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall apposito contratto. Art. 36 Decorrenza della concessione Rinnovi 1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipula dell atto relativo. 2. Alla scadenza, il loculo rientrerà in possesso del comune e i resti mortali saranno posti nell ossario comune. E data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell ammontare della tariffa in vigore all atto della scadenza. E anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento. Art. 37 Scadenza della concessione 1.La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l elenco delle concessioni in scadenza. 2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero. - TOMBE INDIVIDUALI IN MURATURA - Art. 38 Norme per la concessione 1. La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. 11

12 Art. 39 Tipi e durata delle concessioni 1. Le concessioni di aree per la realizzazione di tombe individuali in muratura hanno la durata fissata in anni 50, salvo rinnovo. 2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti. 3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. 4. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 10% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Art. 40 Atto di concessione e pagamenti 1. Per la concessione dell area di sepoltura si richiama l art. 34 primo comma del presente regolamento. 2.La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. 3.Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente determinato dall organo comunale di competenza; b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali. Art. 41 Sovrapposizione di salme 1.Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di manufatti in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n Tanto per le salme gia sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura secondo le norme prescritte dall art. 76 del D.P.R. 285/00, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli uffici competenti. 2. Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa di costo per un posto in tomba individuale. 3. La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione. Pertanto il concessionario, all atto del rinnovo, dovrà versare, per ogni salma tumulata, il corrispettivo pari al costo di un posto in tomba individuale secondo la tariffa in vigore all atto del rinnovo. 4. Le sovrapposizioni fermo restando il limite di 2 sono ammesse soltanto per: a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado b) fratelli e sorelle consanguinei, germani e unilaterali, c) coniuge d) convivente more uxorio. 5. E ammesso anche il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme dietro il pagamento del corrispettivo fissato per il posto in ossario o cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore. Art. 42 Termini per la costruzione del monumento 1.La costruzione del monumento deve avvenire entro 3 anni dalla data della tumulazione della salma, salvo proroghe motivate. In mancanza, l Amministrazione comunale disporrà l estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. In tal caso non verrà restituito alcun corrispettivo eventualmente pagato. ( 2. Per la costruzione del monumento dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva agli Uffici Comunali competenti. 12

13 Art. 43 Doveri dei concessionari 1. La concessione è subordinata all accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall apposito contratto. 2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe individuali in muratura sono a carico dei concessionari. Art. 44 Rinnovi 1. La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi, fatte salve le concessioni in essere. 2. Alla scadenza le concessioni potranno essere rinnovate dai rispettivi concessionari, o loro successori aventi diritto, per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, Il rinnovo sarà accordato previo pagamento della tariffa in vigore. - CAPPELLE O TOMBE DI FAMIGLIA - Art. 45 Norme per la concessione dell area 1. La concessione di aree per la realizzazione di cappelle (o tombe di famiglia) costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Art. 46 Atto di concessione e pagamenti 1.La concessione dell area per la realizzazione di cappelle (o tombe di famiglia) è di norma accordata a persone residenti, a Comunità ed Enti. Ogni altra richiesta di concessione sarà valutata attentamente del Sindaco, sentita la Giunta, anche in funzione della disponibilità di aree. 2.La concessione viene rilasciata dietro presentazione di domanda, da redigersi in competente carta legale, unitamente al progetto. 3. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario. 4.Prima della stipulazione dell atto il concessionario deve versare: a) l importo della concessione, in conformità della tariffa comunale vigente determinato dall organo comunale competente b) l importo delle spese e dei diritti contrattuali 5. Il concessionario dovrà versare una cauzione pari ad un quinto dell importo della concessione stessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. Art. 47 Modalità per la presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori 1.Le domande per la costruzione di cappelle (o tombe di famiglia) devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1: I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell inizio dei lavori. 3. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli agli Uffici competenti. 4. I singoli progetti devono essere approvati dall UTC. 5. Nell atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro. 6. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l esterno del cimitero. 7. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenutane l approvazione. 13

14 8. I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere presentati entro 1 anno dalla data della concessione dell area. La costruzione deve iniziarsi entro 1 anno dal rilascio dell autorizzazione comunale e portata a termine entro 3 anni dalla data dell autorizzazione stessa. Art. 48 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori 1. Durante l esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme dettate al capo VII Lavori Edili all Interno del Cimitero. Art. 49 Durata delle concessione - Rinnovi 1. La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi. 2. Alla scadenza le concessioni potranno essere rinnovate dai rispettivi concessionari, o loro successori aventi diritto, per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione. Il rinnovo sarà accordato previo pagamento della tariffa in vigore. Art. 50 Diritti di sepoltura 1. Il diritto di uso delle sepolture non può in alcun modo essere ceduto. All atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella o tomba di famiglia. 2. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati: a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone); b) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti; c) ai genitori del titolare (o dei titolari); d) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi; e) al convivente more uxorio del concessionario/dei concessionari. 3. Nella tomba o cappella di famiglia potrà essere concessa in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma, resti o ceneri di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa di concessione stabilita rispettivamente per i loculi individuali o ossari. Art. 51 Ossari e celle cinerarie 1. Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, celle cinerarie e colombari secondo le caratteristiche previste dalle leggi vigenti in materia. Art. 52 Mancato utilizzo dell area 1. Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall art. 47, la concessione dell area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell opera incamererà la cauzione versata, restituendo invece l intero importo versato per la concessione dell area. 2. Il deposito cauzionale sarà invece restituito dopo il collaudo delle opere effettuato dall Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l opea non corrisponda al progetto presentato, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Art. 53 Manutenzione delle opere 1. I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. 2. L esecuzione dei lavori, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. 14

15 3. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento non escludendo la decadenza della concessione. - OSSARI E CINERARI - Art. 54 Ossario comune 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Art. 55 Cellette ossario 1.Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. 2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. Art. 56 Tipi e durata delle concessioni 1. Le concessioni relative alle sepolture in cellette ossario hanno la durata fissata in anni 50 salvo rinnovo, fatte salve le concessioni in essere alla data di approvazione del presente regolamento. Art. 57 Cellette cinerarie 1. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. Per quanto attiene le urne cinerarie si rimanda alle disposizioni contenute nel presente capo V - Cremazioni. 2. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione dell atto di concessione. 3. In attesa della costruzione delle cellette cinerarie, le urne con le ceneri possono essere raccolte nelle cellette ossario. Art. 58 Giardino delle Rimembranze 1. A norma dell art. 10 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 ed ai fini della dispersione delle ceneri, sarà istituito il giardino delle rimembranze. CREMAZIONI Art. 59 Cremazioni. 1. La materia è disciplinata: - dall art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440; - dall art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26; - dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130; - dalla legge regionale 33/2009; - dal regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, sue modifiche e integrazioni. 2. Le relative tariffe sono determinate dal comune ove ha sede l impianto di cremazione. 15

16 Art. 60 Autorizzazione alla cremazione. 1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità dell art. 3, comma 1, lett. b) della legge 30/03/2001 n. 130 previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. 2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l indicazione: a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge; b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri; c) del luogo, tra quelli consentiti, dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Art. 61 Feretri per la cremazione. 1. Ai sensi della legge regionale 33/2009, in caso di cremazione, può essere utilizzato l uso di feretri in legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione. Art. 62 Cremazione per insufficienza di sepolture. 1. Come previsto dall art. 73, comma 6, della legge regionale 33/2009, può essere autorizzata, da parte dell ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno vent anni. 2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessaria la richiesta dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all albo pretorio del comune. Art. 63 Destinazione delle ceneri. 1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi, cellette cinerarie, nicchie ossario all interno del cimitero o in cappelle autorizzate ; b) interrate all interno del cimitero; c) disperse; d) affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato. Art. 64 Dispersione delle ceneri. 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all art. 3, comma 1, lettera b), n. 1 e 2 della legge 130/ In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) nel cinerario appositamente predisposto all interno del cimitero o nel giardino delle rimembranze; b) in natura. Nel mare, nei laghi, nei fiumi o aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti; c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3 comma 1 n. 8 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada. 4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. 5. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o da altro soggetto previsto dalla normativa nazionale o regionale. 16

17 6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma n La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune. Art. 65 Affidamento familiare delle ceneri. 1.L affidamento familiare di un urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita da defunto manifestata, nella forma di auto dichiarazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. 2. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l affidamento dell urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, utilizzando il modulo allegato alla delibera della giunta regionale 21 gennaio 2005, n. UM/20278, con il quale il congiunto dichiara: - di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l abbandono dell urna; - di conservare l urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali; - di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero; - che le ceneri del defunto saranno custodite presso l abitazione, luogo di residenza legale del richiedente, sita in in via/piazza n. sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione. Le generalità del defunto e dell affidatario sono annotati in apposito registro. 3. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma n. 1 dell art. 61. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è tumulata nel cimitero, per un periodo massimo di 90 giorni, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. Decorso tale termine l urna sarà collocata in apposita cella ed i relativi costi saranno addebitati agli aventi titolo. 4. Di norma il luogo ordinario di conservazione dell urna cineraria affidati a familiare è stabilito nella residenza di quest ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell autorizzazione all eventuale trasporto. 5. Nel caso in cui l affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l indicazione: a) per affidamenti di urna autorizzati dei dati anagrafici e della residenza dell affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data; c) per i recessi dall affidamento, dell identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; d) della data di eventuali ispezioni svolti in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. Art. 66 Caratteristiche dell urna cineraria. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. 2. L urna cineraria destinata alla sepoltura diretta a contatto col terreno deve essere di materiale biodegradabile inoltre il defunto deve avere espresso tale volontà per iscritto. 17

18 Art. 67 Imbalsamazione e tanatoprassi 1. I trattamenti per l imbalsamazione del cadavere possono iniziare solo dopo l accertamento della morte. 2. La richiesta di autorizzazione all imbalsamazione è presentata dai medici legalmente abilitati all esercizio professionale, al Comune che l autorizza e all ASL competente che ne controllo l esecuzione, corredata dall indicazione del procedimento che si intende utilizzare, del luogo e ora del trattamento. 3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente. 4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o malattie infettive. CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art Esumazioni ed estumulazioni - Normativa. 1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e all art. 20 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, nonché quelle integrative di questo regolamento. Art Norme comuni. 1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per: a) ordine dell autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione. 2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell A.S.L., solo qualora sia necessaria l adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Art Esumazione ordinarie. 1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni sono eseguite tutti gli anni nei mesi di Gennaio Febbraio Marzo - Aprile Maggio Settembre Ottobre Novembre Dicembre. 2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del comune sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo. 3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo. Le ossa rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell ossario comune salvo che gli aventi diritto abbiano fatto domanda di raccoglierle nell apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà ugualmente eseguita ed i resti saranno depositati nell ossario comune 4. Nell impossibilità di risalire ai legittimi discendenti, la comunicazione dell esumazione verrà effettuata tramite affissione di avviso all albo comunale e all albo cimiteriale nei termini indicati al punto 2. Art Esumazioni straordinarie. 1. Salvo i casi ordinati dall Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di giugno - luglio agosto. 18

19 b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Art. 72 Salme esumate d ordine dell Autorità giudiziaria 1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell unità sanitaria locale e dell incaricato del servizio di custodia. Art. 73 Divieto di apportare riduzione a salme 1. E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall art. 410 del codice penale. Art. 74 Trasferimenti di feretri in altra sede 1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell anno l estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo Il personale del servizio cimiteriale constati la perfetta tenuta del feretro. Nel caso di non perfetta tenuta del feretro dovrà essere avvisato il Responsabile A.S.L. per le funzioni igienico-sanitarie di competenza che valuterà l adozione di idonee misure precauzionali di natura igienico-sanitaria per il trasferimento del feretro in altra sede, nel rispetto del presente Regolamento. Art Verbale delle operazioni. 1. Di ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata apposita registrazione. Art Incenerimento dei materiali. 1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è incenerito presso impianti autorizzati o comunque conferito a ditte autorizzate. 2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.p.r. 10 settembre 1990, n Art. 77 Estumulazioni ordinarie. 1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990, n Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo. Art Esumazioni ed estumulazioni - Oneri. 1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere. 2. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione richieste da privati sono a loro carico. 19

20 CAPO VII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO Art Lavori privati nei cimiteri. 1. Nessun lavoro, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, che comporti interventi di tipo edilizio può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale. 2. La richiesta di autorizzazione è indirizzata al Comune mediante istanza nella quale deve essere indicata la società/ditta individuale che eseguirà i lavori, la quale dovrà a sua volta dichiarare: l iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e l oggetto dell attività esercitata; di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei dipendenti; di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori e dei cantieri; di essere in possesso di apposita polizza assicurativa per rischi derivanti da danni a terzi nell esercizio della propria attività lavorativa indicando il numero della polizza e la compagnia assicuratrice. In nessun caso è consentito a privati cittadini, privi dei suddetti requisiti, di procedere a esecuzione dei lavori presso il cimitero. 3. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci. Art. 80- Occupazione temporanea del suolo. 1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc, non è dovuta nessuna somma. 2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori. 3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero non è dovuta nessuna somma. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. Art Materiali di scavo. 1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. Art Orario di lavoro - Sospensione dei lavori. 1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro coincidenti con gli orari di apertura del cimitero stesso. 2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati. 3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo. 4. Nella settimana antecedente e susseguente la festività di Ognissanti (1 Novembre) è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00. 20

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