REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA SENTENZA"

Transcript

1 Il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato. Tar Basilicata, Potenza, Sentenza n. 331 del 19/05/2004 Il Collegio condivide l opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all autorita procedente). In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l operativita dell obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento e esclusa laddove ricorrano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerita del procedimento. Nell ipotesi di esercitazioni pomeridiane di pianoforte, svolte in un appartamento privato sito in uno stabile condominiale, che generino disturbo sonoro proveniente dal citato appartamento, confermato a seguito diaccertamenti dell AUSL, si applica la legge quadro sull inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le sorgenti sonore fisse indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore. In particolare l art. 9 della legge citata disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela della salute pubblica o dell ambiente. Tale norma costituisce espressione specifica del piu generale potere di ordinanza previsto dall art. 38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha considerato quale fonte d un allargamento della sfera d azione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di sanita, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumita dei cittadini; di qui dunque la legittimita del provvedimento col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosita consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564). Tar Basilicata, Potenza, Sentenza n. 331 del 19/05/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lapetina Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Matteo Pugliese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza M. Pagano n.118 CONTRO Il Comune di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dalle

2 Avv.tesse Brigida Pignatari D Errico e Concetta Matera e con le stesse elettivamente domiciliato in Potenza presso l ufficio legale dell ente sito alla contrada Sant Antonio La Macchia; L Azienda Sanitaria Locale n.2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., n.c. e nei confronti di Tucci Clara, n.c. per l'annullamento -dell ordinanza sindacale del 27/2/87, prot. 3549, notificato il 28 successivo, con la quale si diffida il ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di abitazione sita in via Campania n.8 di Potenza; -dei rilievi fonometrici eseguiti dal settore fisico ambientale dell A.U.S.L. n.2 di Potenza; -della relazione tecnica in data 6/2/96 prot. 90/97 dello stesso settore fisico ambientale dell AUSL n.2; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o coneguenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Vista l ordinanza collegiale n.301 del 19/6/97 di accoglimento dell istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 26 febbraio relatore il magistrato Pennetti -; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O La figlia maggiorenne del ricorrente, studentessa del Conservatorio di Musica, svolge, nell appartamento di abitazione preso in locazione in via Campania n.8 in Potenza, esercitazioni pomeridiane di pianoforte fra le 18 e le 20 per tre giorni settimanali. Il 28/2/97 gli e pero stata notificata l ordinanza impugnata basata sulla circostanza che alcuni inquilini dello stabile avevano lamentato l esistenza d una fonte di disturbo sonoro proveniente dal citato appartamento e che i successivi accertamenti dell AUSL avevano accertato e confermato. Sono stati dedotti i seguenti motivi:

3 1.- errata individuazione del destinatario del provvedimento. Destinatario dell ordinanza doveva essere la figlia del ricorrente Lapetina Anna in quanto utilizzatrice materiale del pianoforte; 2.- eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione- difetto di istruttoria. L ordinanza e carente di motivazione dato che mancano data e ora dell esecuzione dei rilievi fonometrici i quali peraltro non si sono svolti in contraddittorio col ricorrente; inoltre la motivazione non e comunque sufficiente dato che l ordinanza rinvia a rilievi rimasti ignoti all istante e neppure riassunti succintamente nel provvedimento dal quale quindi non si evince di quanto sarebbe stato superato il limite di legge; 3.-violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n.447/95- incompetenza- eccesso di potere per sviamento dall interesse pubblico- errata applicazione dell art. 9 l.n.447/95- carenza di motivazioni. Si sostiene che la legge non da competenze ai comuni in materia di rilevazione e controllo delle emissioni sonore provenienti da abitazioni private. Neppure puo dirsi che nella specie ricorrano gli estremi per l adozione di un ordinanza contingibile ed urgente (art. 9 l.n.447/95) dato che manca l eccezionale ed urgente necessita di tutela della salute pubblica; 4.-violazione del d.p.c.m. 1/3/91 all. B nn. 2 e 9 lett. i)- violazione del principio del contraddittorio- contraddittorieta tra atti del procedimento. La scheda di rilevamento redatta dai tecnici dell AUSL non indica il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro ne l indicazione della classe di destinazione d'uso a cui appartiene il luogo di misura e i relativi lavori dei limiti massimi di esposizione, dati tutti che, in base al punto 9 lett. i) dell allegato B del d.p.c.m. 1/3/91, devono essere necessariamente contenuti nel rapporto recante i risultati del rilevamento. Ancora, e incerta la data di svolgimento degli accertamenti e, infine, al ricorrente non e stata preventivamente comunicata la data e l ora di inizio delle operazioni; 5.- violazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n.241/90- violazione del giusto procedimentocarenza d istruttoria. Si e omesso di comunicare l avvio del procedimento che ha portato al provvedimento impugnato. Si e costituito il Comune che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza collegiale n. 301/97 e stata accolta l istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 il ricorso e stato ritenuto per la decisione. D I R I T T O E anzitutto infondato il quinto motivo nonche quelle parti del secondo e del quarto motivo nelle quali si ribadisce la mancata previa comunicazione della data e dell ora di inizio delle operazioni di

4 verifica fonometrica. Il Collegio condivide infatti l opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all autorita procedente). In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l operativita dell obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento e esclusa laddove ricorrano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerita del procedimento. E pure infondato il primo motivo di ricorso. Ed infatti la diffida impugnata e stata correttamente rivolta al signor Lapetina Luigi Rocco, in quanto, essendo egli locatario dell appartamento in questione, e il solo titolare del potere di disposizione sull alloggio che ospita la sorgente del rumore in questione, restando quindi indifferente la persona che materialmente provoca tale rumore e cio anche alla luce del contenuto dell ordine rivolto che implica l esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili solo a cura del titolare del diritto personale di godimento sull immobile. Infondato, ancora, e il terzo motivo. Preliminarmente deve precisarsi che, nell ipotesi in esame, si applica la legge quadro sull inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le sorgenti sonore fisse indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore. Il fondamento giuridico della diffida impugnata e quindi rinvenibile nell art. 9 della legge citata che disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela della salute pubblica o dell ambiente. Tale norma costituisce espressione specifica del piu generale potere di ordinanza previsto dall art. 38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha considerato quale fonte d un allargamento della sfera d azione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di sanita, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumita dei cittadini; di qui dunque la legittimita del provvedimento col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosita consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564). Nella fattispecie la urgente necessita di tutela non difetta e, semmai, e indicata per relationem sia all esposto con cui i condomini del quinto e terzo piano dell immobile condominiale in questione hanno denunciato l esistenza del disturbo sonoro in questione e sia all esito della verifica effettuata dall AUSL nel senso che il superamento dei limiti di legge e ex se nocivo per la salute e impone un immediato intervento di in- sonorizzazione. Infondati sono pure il secondo e il quarto motivo di ricorso.

5 L ordinanza impugnata specifica che: -dai rilievi fonometrici eseguiti all interno dell abitazione della controinteressata Tucci e risultato dall analisi dei valori rilevati che la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo (criterio differenziale) supera il limite massimo fissato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla legge 26/10/95 n.447; -la relazione tecnica del 6/2/96 prot. n.90/97 del responsabile dello stesso settore fisicoambientale con la quale si propone, a seguito di analisi e valutazione globale del livello sonoro riscontrato nell abitazione della Tucci, l adozione di soluzioni tecniche, con sistemi di insonorizzazione degli strumenti musicali e/o del locale fonte di rumore mediante l installazione di idonei pannelli fonoassorbenti o di soluzioni alternative equivalenti. Come si vede, l atto cui per relationem si lega la diffida e riportato in sintesi e reso individuabile nei suoi estremi identificativi con conseguente accessibilita dello stesso ai sensi delle disposizioni in tal senso dettate dalla legge n.241/90 (art. 3 in relazione all art. 22 e ss.). Relativamente poi alle censure afferenti il contenuto della scheda di rilevamento, va, alla luce dell allegato 2 B del D.P.C.M. 1/3/91, escluso che il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro debba essere indicato nel rapporto potendo bastare, oltre alla specificazione del tipo di fonometro utilizzato, l attestazione dell avvenuta calibrazione, con i relativi coefficienti, all inizio e alla fine della misurazione, dati -questi- riportati a pagina 5 della relazione AUSL depositata dal Comune. La relazione rispetta poi le disposizioni del citato allegato quanto ai valori dei limiti massimi di esposizione registrati nel corso delle verifiche. Deve premettersi che nella relazione non compare l indicazione di alcuna zona fra quelle indicate nella tabella 1, evidentemente in quanto il Comune di Potenza non ha effettuato la relativa suddivisione (cfr. art. 2 d.p.c.m. 1/3/91); i tecnici della AUSL si limitano infatti a parlare, per il fabbricato de quo, di collocazione all'interno del centro abitato. Senonche il citato decreto, all articolo 6, in attesa di tale zonizzazione, indica i limiti di accettabilita applicabili per le sorgenti sonore fisse quale quella in esame. Nella relativa tabella si indicano, fra l altro, le zone A e B del D.M. n.1444/68 e le zone esclusivamente industriali con la specificazione, zona per zona, dei coefficienti-limite, diurno e notturno, misurati in Leq (A) cioe di livello sonoro equivalente, del rumore. Inoltre, al comma 2 del richiamato articolo 6 si stabilisce inoltre, per le zone diverse da quelle esclusivamente industriali, che vengano rispettate anche alcune differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cd. criterio differenziale), e per il periodo diurno tale differenza e fissata in 5 db(a) per il Leq(A). Ebbene, proprio sotto quest ultimo profilo, e sufficiente esaminare i rilevamenti riportati a pagina 8 della relazione per rendersi conto che quest ultimo limite e stato, durante il periodo di osservazione, abbondantemente superato dato che la differenza registrata fra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo e stato di ben 18.5 db, dato questo che si ottiene sottraendo ai 48.5 db(a) del valore medio ambientale, i 30.0 db(a) del valore medio residuo, come spiegato a pagina 2 della relazione medesima.

6 Quanto alla diversita di data di effettuazione delle rilevazioni,, tale difformita, ad avviso del Collegio potenzialmente riferibile anche ad errore materiale non e comunque in grado di per se di inficiare la validita della rilevazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita Amministrativa. Cosi deciso in Potenza, addi 26 febbraio 2004, con l' intervento dei signori: Antonio Camozzi PRESIDENTE Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est. Giuseppe Buscicchio COMPONENTE IL PRESIDENTE L ESTENSORE SEGRETARIO Francesco Mucci - Depositata in Segreteria il 19 Maggio 2004 ( da )

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00827/2013 REG.PROV.COLL. N. 00695/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02675/2012 REG.PROV.COLL. N. 02171/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Reg. Sent. Anno N. 4321 Reg. Gen. Anno 1988 ha pronunciato la seguente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Sent. Anno 2008 N. 7048 Reg. Ric. Anno 2005 ha pronunciato la seguente - Sezione I-quater - Sentenza

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01949/2012 REG.PROV.COLL. N. 01451/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo Autore: sentenza In: L art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 impone al dirigente che... accerti l'inizio o l'esecuzione di opere

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria. N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva

per l'annullamento, previa sospensiva Pagina 1 di 5 N. 00691/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la

Dettagli

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2796 del 23 novembre 2007 emessa dal Tar Campania, Salerno Sorteggio dei requisiti di ordine speciale con relativa escussione della cauzione provvisoria: in caso di Ati costituenda, può opporre ricorso la sola mandataria? Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 01417/2010 06108/2006 REG.SEN. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la presente (Sezione Seconda

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00499/2013 REG.PROV.COLL. N. 00408/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative. Il Tar Basilicata, Potenza, con la sentenza numero 4 del 23 gennaio 2006 ci insegna che:

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative. Il Tar Basilicata, Potenza, con la sentenza numero 4 del 23 gennaio 2006 ci insegna che: Oneri di urbanizzazione: un Comune con la semplice richiesta al fideiussore avrebbe conseguito il pagamento di quanto dovuto (così conseguendo le risorse necessarie per far fronte agli oneri necessari

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da

Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Ric. n. 3849/1995 Sent. n. 449/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, secon da Sezione, con l intervento dei signori magistrati: Lorenzo

Dettagli

Autore: Matranga Alfredo In: Diritto amministrativo

Autore: Matranga Alfredo In: Diritto amministrativo Il procedimento disciplinare nei confronti di un pubblico dipendente va attivato entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - SENTENZA T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2006, n. 1314 Competenze degli organi degli Enti locali - Conferimento di incarico di progettazione per lavori di pubblica illuminazione - Competenza - Spetta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis) Pagina 1 di 5 Pubblicato il 10/12/2018 N. 02360/2018 REG.PROV.COLL. N. 05038/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 27/09/2016 N. 01397/2016 REG.PROV.COLL. N. 00815/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 20/09/2017 N. 09838/2017 REG.PROV.COLL. N. 00064/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Sezione Seconda SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Sezione Seconda SENTENZA N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Reg. Sent. Anno N. Reg. Gen. Anno ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00611/2013 REG.PROV.COLL. N. 00378/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA N. 01464/2009 REG.SEN. N. 01310/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da: Pubblicato il 15/09/2016 N. 09759/2016 REG.PROV.COLL. N. 15034/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01364/2012 REG.PROV.COLL. N. 02775/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE SECONDA composto dai Magistrati: Presidente Consigliere Referendario dott. Antonio

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO. Area: attività edilizia Sezione Condono edilizio T.A.R. Lazio sez II sentenza 1 giugno 2004 n.5172 E possibile presentare la domanda di condono edilizio, e sussiste conseguentemente obbligo dell amministrazione

Dettagli

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 10846/2015 REG.PROV.COLL. N. 06501/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.; Pubblicato il 20/09/2016 N. 01690/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01315/2011 REG.PROV.COLL. N. 01010/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pubblicato il 05/12/2016 N. 12183/2016 REG.PROV.COLL. N. 10491/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 Indietro Pubblicato il 27/06/2018 N. 01437/2018 REG.PROV.COLL. N. 00665/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00894/2013 REG.PROV.COLL. N. 00220/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 00939/2011 REG.PROV.COLL. N. 01479/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in

SENTENZA. sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO FAS. FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE, in REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 396/2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 1074/2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1074/2004

Dettagli

Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti

Merita di essere segnalata la sentenza numero 126 del 25 gennaio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo. Vediamo i fatti Per dimostrare la data dalla quale far partire la cessazione della carica di amministratore di una Società, vale la data delle dimissioni o da quanto la cessazione è stata iscritta alla Camera di Commercio?

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Ter) SENTENZA Pubblicato il 26/08/2019 N. 10599/2019 REG.PROV.COLL. N. 05604/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda) N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) N. 00431/2011 REG.PROV.COLL. N. 00178/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 00551/2011REG.PROV.COLL. N. 04466/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria. Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché

Dettagli

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce:

Classificandosi al secondo posto in ragione della migliore offerta economica della contro interessata, deduce: L aggiudicataria ha invece versato una cauzione di importo pari ad 2.200,00, calcolando il 2%, non sull importo complessivo dell appalto, ma su una sola annualità Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Dettagli

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 00427/2015 REG.PROV.COLL. N. 00809/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima. N. 00798/2011 REG.PROV.COLL. N. 00537/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00367/2014 REG.PROV.COLL. N. 00748/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. N. 02555/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater S E N T E N Z A N. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. ANNO Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater composto da dr. Mario Di Giuseppe dr. Carlo Taglienti dr. Umberto Realfonzo

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 06211/2015 REG.PROV.COLL. N. 08789/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato

Dettagli

Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative

Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative Autore: sentenza In: La lett. c) del primo comma dell art. 31 della legge n. 457/1978 dispone che sono interventi di recupero del patrimonio

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00014/2014 REG.PROV.COLL. N. 00731/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da:

SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 104 del 2016, proposto da: POSITIVA SENTENZA del TAR (VENETO) in favore dell'ass.vittime DELLA CACCIA avverso l'ordinanza del SINDACO di VERONA, TOSI, CHE ORDINAVA il MASSACRO DELLE NUTRIE N. 00270/2016 REG.PROV.COLL. N. 00104/2016

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 01932/2014 REG.PROV.CAU. N. 04477/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00727/2016 REG.PROV.COLL. N. 00251/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente N. 00835/2016 REG.PROV.COLL. N. 00662/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; N. 01311/2014 REG.PROV.COLL. N. 01155/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda Page 1 of 6 N. 01177/2011 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) N. 00771/2011 REG.PROV.COLL. N. 01046/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 06619/2016 REG.PROV.COLL. N. 13931/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00049/2014 REG.PROV.COLL. N. 01759/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 10 Torna alla pagina precedente N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione

Dettagli

contro e con l'intervento di

contro e con l'intervento di N. 02226/2009 REG.SEN. N. 02008/1996 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ito Istuzionale della Giuszia amministrava - Document Viewer 1 di 9 04/06/2014 18.32 Torna alla pagina precedente N. 00618/2010 REG.SEN. N. 06568/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 02583/2011 REG.PROV.COLL. N. 02324/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti, N. 13098/2015 REG.PROV.COLL. N. 01764/2014 REG.RIC. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01879/2011 REG.PROV.COLL. N. 01710/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 33196/2010 REG.SEN. N. 01975/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative L'esclusione, debitamente motivata costituisce di per sé lesione indipendentemente dall'esito della gara

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01597/2012 REG.PROV.COLL. N. 01510/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1553 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Palermo

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 1553 del 2 dicembre 2008, emessa dal Tar Sicilia, Palermo Annullamento di una procedura ad evidenza pubblica attraverso un provvedimento in autotutela per presunta,ingiustificata, restrizione della concorrenza:.la dicitura materia tipo corrisponde a quella o

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 03989/2013 REG.PROV.COLL. N. 02631/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00909/2015 REG.PROV.COLL. N. 00407/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda N. 00417/2009 REG.SEN. N. 01129/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - SENTENZA. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 133 REG. SENT. ANNO 2008 Anno 2005_ n. 188 Reg. Ric. nelle persone dei Sigg.ri: PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE - Dott.

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 07108/2009 REG.SEN. N. 12125/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli