Servizio di documentazione tributaria
|
|
- Mariano Maurizio Carboni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1
2
3 Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 08/05/2003 n. 99 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n Trattamento dei titoli obbligazionari e simili emessi da soggetti residenti in Argentina Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in materia di imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con particolare riferimento al trattamento dei titoli obbligazionari e simili emessi da soggetti residenti in Argentina, attesa la contingente situazione di acuto deprezzamento del valore di contrattazione di detti titoli Argentini per effetto della mancata rilevazione degli interessi in corso di maturazione tenuto, anche conto della "ragionevole certezza" che le cedole non verranno pagate.l'agenzia ritiene che non debba applicarsi imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 in talune fattispecie collegate con le seguenti ipotesi: - cedole scadute ma non pagate; - operazioni di compravendita di titoli obbligazionari; - operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari. Naturalmente una volta avvenuta la ristrutturazione del prestito si devono ritenere superate - con riferimento al prestito stesso - le circostanze che giustificano la mancata applicazione del prelievo sui relativi interessi ed altri redditi di capitale in occasione delle operazioni di incasso cedole, cessioni e trasferimento titoli, con conseguente ripresa della normale operativita' del sistema impositivo disciplinato dal Decreto Legislativo. n. 239 del Testo: Con lettera del 7 agosto 2002, codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione della scrivente alcune problematiche fiscali connesse alla situazione di forte incertezza circa le sorti del debito estero dell'argentina determinato dal grave stato di crisi economica che ha investito tale Paese. In particolare, e' stato fatto presente che per quanto riguarda i titoli "pubblici", in data 23 dicembre 2001 e' stata dichiarata da parte dell'argentina una moratoria sul debito, con conseguente interruzione del pagamento degli interessi e sospensione del rimborso dei capitali in scadenza. A seguito di tale dichiarazione, in data 3 gennaio 2002, non e' stata pagata la cedola (10%) di un prestito con scadenza 2007 e, a partire dalla fine di febbraio 2002, sono stati registrati casi di prestiti in scadenza e non rimborsati. Inoltre, con il decreto del Presidente della Repubblica Argentina n. 256 del 6 febbraio 2002, e' stata attribuita facolta' al "Ministero de Economia" di intraprendere azioni di ristrutturazione del debito argentino. Pertanto, allo stato attuale, sia il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale dei titoli della Repubblica Argentina sono sospesi. Naturalmente, tale situazione coinvolge anche i redditi di capitale che sono corrisposti ai sottoscrittori sotto forma di scarto di emissione. Ne deriva una situazione di acuto deprezzamento del valore di contrattazione dei titoli Argentini per effetto della mancata rilevazione degli interessi in corso di maturazione tenuto conto della "ragionevole certezza" che le cedole non verranno pagate. Tale stato di cose risulta formalizzato, per i titoli argentini oggetto di quotazione nel mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) dai provvedimenti adottati in proposito da Borsa Italiana, Pagina 1
4 Risoluzione del 08/05/2003 n. 99 quali, da ultimo, quello diffuso con avviso n del 22 aprile Tra le motivazioni del provvedimento, figura infatti la presa d'atto che "pur permanendo una situazione di incertezza circa le modalita' e i tempi di risoluzione della crisi debitoria dello Stato argentino, vi e' tuttavia una ragionevole certezza in merito alla circostanza che le cedole in corso di maturazione non saranno pagate alle relative scadenze". Una situazione simile anche se non formalizzata si registra anche per le obbligazioni di emittenti argentini diversi dallo Stato (es.: titoli emessi da societa' o da banche). Cio' premesso, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alle modalita' di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 nel caso di possesso di titoli obbligazionari Argentini da parte di persone fisiche residenti ed altri investitori equiparati, cosiddetti "nettisti". In particolare, viene chiesta conferma della non applicabilita' di detta imposta sostitutiva in talune fattispecie collegate con le seguenti ipotesi: 1) cedole scadute ma non pagate; 2) operazioni di compravendita di titoli obbligazionari; 3) operazioni di trasferimento di titoli obbligazionari. Al riguardo, con riferimento alla prima ipotesi (cedole scadute ma non pagate), si concorda con quanto sostiene codesta Associazione, ossia che in tal caso occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, laddove e' previsto che sono soggetti ad imposta sostitutiva "gli interessi (...) percepiti dai seguenti soggetti (...)". Pertanto, per i titoli di emittenti argentini che non provvedono al materiale pagamento della cedola, l'imposta sostitutiva non puo' trovare applicazione per carenza dello stesso presupposto impositivo. Tale previsione normativa di carattere sostanziale, inoltre, prevale sulla disposizione di carattere procedurale contenuta nel successivo articolo 3, comma 1, lettera a), dello stesso D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui gli intermediari devono procedere a registrare nel conto unico dedicato alla "gestione" dell'imposta sostitutiva "l'accredito dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi (...) scaduti". Quest'ultima disposizione, infatti, deriva dall'esigenza di carattere procedimentale di individuare nella "scadenza" delle cedole il momento a partire dal quale decorrono gli obblighi dell'intermediario, fermo restando che il presupposto impositivo del reddito di capitale e' determinato dalla percezione dello stesso da parte del contribuente (cfr. art. 42, comma 1, del TUIR). Analoga soluzione si ritiene che debba trovare la seconda ipotesi rappresentata, ossia quella riferita alle operazioni di compravendita di titoli obbligazionari. Anche in tal caso, infatti, il criterio della tassazione "per la parte maturata nel periodo di possesso" appare comunque subordinato, per la sua stessa collocazione nell'ambito dell'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996, al preventivo rispetto del principio di carattere sostanziale della percezione effettiva degli interessi, premi ed altri frutti realizzati in via sostitutiva (ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR) attraverso il corrispettivo di cessione. In sostanza, quindi, si ritiene che laddove - come sembra verificarsi attualmente per la generalita' delle obbligazioni argentine (quotate o non quotate) - i prezzi non tengano conto degli interessi "maturati", in quanto non si verifica alcun pagamento di interessi dall'acquirente al venditore, viene a cadere il presupposto stesso per l'applicazione del prelievo, alla stregua di quanto avviene in ipotesi di mancato pagamento da parte dell'emittente. Cio' vale, naturalmente, sia con riferimento agli interessi cedolari sia ai cosiddetti "scarti di emissione" eventualmente previsti dai singoli prestiti obbligazionari (ivi comprese le "differenze di emissione" dei titoli zero coupon). Infine, si concorda nel ritenere che, per effetto del disposto dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui "il Pagina 2
5 Risoluzione del 08/05/2003 n. 99 trasferimento ad un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario e' equiparato ad un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere b) e c) del comma 1" le conclusioni sopra raggiunte valgano anche per la terza ipotesi delle operazioni di trasferimento di titoli di emittenti argentini che si trovino nella descritta situazione. Anche in quest'ultimo caso, pertanto, l'intermediario non e' tenuto all'effettuazione ne' di addebiti ne' di accrediti al conto unico, come pure non e' tenuto all'effettuazione delle corrispondenti operazioni di segno opposto nei confronti del contribuente "nettista" per conto o a favore del quale e' eseguita l'operazione di trasferimento. Rimane fermo, comunque, che nei casi in cui i singoli emittenti (Stato, societa', ecc.) provvedano, in data successiva all'effettuazione delle predette operazioni (scadenza cedole, cessione o trasferimento dei titoli), a definire piani di ristrutturazione del proprio debito, nell'ambito dei quali venga previsto il riconoscimento a favore del soggetto "ultimo possessore" delle obbligazioni di un "importo" a titolo di cedole pregresse non pagate alla data della relativa scadenza, tale importo dovra' essere assoggettato a tassazione. Pertanto, i redditi di capitale rivenienti dal possesso delle predette obbligazioni sono imponibili in capo all'ultimo possessore, con applicazione nei confronti di quest'ultimo dell'imposta sostitutiva sui proventi pregressi percepiti a seguito di ristrutturazione, ancorche' tale soggetto non risulti quale detentore del titolo all'epoca della scadenza delle singole cedole oggetto della ristrutturazione stessa. Va da se', in ogni caso, che una volta avvenuta la ristrutturazione di un prestito si devono ritenere superate - con riferimento al prestito stesso - le circostanze che giustificano la mancata applicazione del prelievo sui relativi interessi ed altri redditi di capitale in occasione delle operazioni di incasso cedole, cessioni e trasferimento titoli, con conseguente ripresa della normale operativita' del sistema impositivo disciplinato dal D.Lgs. n. 239 del Pagina 3
RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliOGGETTO: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti residenti in Argentina.
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2005 OGGETTO: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti residenti in Argentina.
DettagliArt.1 (Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari)
Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (G.U., 3 maggio 239, n. 102). Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
DettagliCIRCOLARE N. 30/E OGGETTO
CIRCOLARE N. 30/E Direzione Centrale Normativa 28/06/2016 OGGETTO: Articolo 67, comma 1, lettera c-ter), testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
Dettaglicapitale e diversi - 2
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Obbligazioni e titoli capitale e diversi - 2 assimilati tra redditi di 18 Maggio 2017 Rientrano nella prima categoria sia i proventi
DettagliRisoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239
DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239 Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Vigente al: 3-7-2013 IL PRESIDENTE
DettagliIl trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (1)
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Il trattamento fiscale dei redditi finanziari dei non residenti (1) 13 Giugno 2005 Dai principi generali, che prevedono l imponibilità
DettagliLa riforma della tassazione dei redditi di capitale e diversi. Il decreto legge n. 138/2011. Profili generali.
La riforma della tassazione dei redditi di capitale e diversi. Il decreto legge n. 138/2011. Profili generali. Sabrina Capilupi Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio Redditi di capitale
DettagliMilano, 16 febbraio 2012 Dott. Norberto Arquilla
Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011, D.L. 216/2011 convertito il 15 febbraio 2012, D.L. 2 del 2012
DettagliCIRCOLARE N DEL 19/05/2014. Oggetto: RENDITE FINANZIARIE: L ALIQUOTA PASSA AL 26%
Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Cristian Ficarelli Dott.ssa Elisabetta Macchioni Dott.ssa Sara Saccani Dott.ssa Monica Pazzini Reggio Emilia, lì 19/05/2014 CIRCOLARE
Dettagli15.LGS. 1 APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.
15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2010 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1
DettagliTassazione delle rendite finanziarie
Tassazione delle rendite finanziarie A seguito dell introduzione del Decreto Legge n 138 del 13 agosto 2011, convertito con modifiche nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, riportiamo le più importanti
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 157 OGGETTO: Trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari esteri Articolo
DettagliRISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 22 marzo 2004
RISOLUZIONE N. 47/E Roma, 22 marzo 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212 Autorità Portuale di. Regime fiscale obbligazioni a
DettagliSegnalata con comunicazione L.STABILITA_COM_2014_121 e commentata con comunicazione L.STABILITA_COM_2015_010.
Roma, 23 aprile 2016 A TUTTE LE ASSOCIATE Loro Sedi POLIZZE_COM_2016_088 OGGETTO: D.P.R. 601/1973, art. 34 co.5 - L. 190/2014, art.1 co. 658-659 Riferimento analitico: Polizze - Legge di stabilità 2015
DettagliRideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni - 1
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni - 1 16 Giugno 2005 Riapertura dei termini: precedenti interventi legislativi;
DettagliPolizze vita: redditi per il caso morte e fiscalità
Polizze vita: redditi per il caso morte e fiscalità 4 aprile 2016 191 di Michele Specchiulli Con la circolare 8/E del 1 aprile 2016, l Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti riguardo alla disciplina
DettagliRisoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Risoluzione del 16/03/2004 n. 43 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri. Ipotesi di accordo firmato in data
DettagliPubblicata su FiscoOggi.it (
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Le novità del modello 770 (7) I quadri da SL a SR Quadro SL: proventi da Oicvm di imprese Nel quadro SL devono essere indicati i proventi
DettagliCIRCOLARE N. 20/E INDICE. Premessa Ambito soggettivo Requisito della residenza...3
CIRCOLARE N. 20/E Roma, 27 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Articolo 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Interessi,
DettagliDivisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e articolo 1, commi da 999 a 1006, della
DettagliNOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI. Dott. Gianluca Odetto
NOVITÀ IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI FINANZIARI Dott. Gianluca Odetto NOVITÀ DEL DL 138/2011 PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA L intervento del legislatore (art. 2 co. 6-34 del DL 138/2011) è finalizzato
DettagliASPETTI FISCALI DELLE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO. Dott. Gianluca Odetto
ASPETTI FISCALI DELLE NUOVE FORME DI FINANZIAMENTO Dott. Gianluca Odetto REDDITI DI CAPITALE INTERESSI Imposizione ordinaria (dall 1.7.2014): 26% Dal prelievo del 26% sfuggono (restando soggette all imposta
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi
Risoluzione del 12/03/2002 n. 84 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello n. 954-173/2001 presentato ai sensi dell'art. 11 della legge n.212 del 2000 concernente
DettagliRISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 60/E f Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27/07/2000, n.212 ALFA S.p.A Conferimento di partecipazioni di controllo
DettagliSPECIALE Legge di Stabilità
SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: RISCRITTO L ARTICOLO 26 DEL DECRETO IVA SULLE NOTE DI VARIAZIONE La Legge di Stabilità 2016 L. 208/2015 all articolo 1, commi 126-127,
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliOGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA
OGGETTO: Novità in materia di note di variazione in diminuzione ai fini IVA Gentile Cliente, la Legge di Stabilità per l anno 2016 (L. n. 208/2015) all articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina
DettagliSOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 300 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Polizze assicurative
Dettagli730, Unico 2015 e Studi di settore
730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 72 30.06.2015 Quadro RZ. Dichiarazione dei sostituti d imposta I dati da indicare nel Quadro RZ non vanno nel 770 Categoria: Dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Vigente al: 25-6-2014 TITOLO III RITENUTE ALLA FONTE Art. 26.
DettagliLa nuova tassazione delle rendite finanziarie: le esclusioni
La nuova tassazione delle rendite finanziarie: le esclusioni di Federico Gavioli Pubblicato il 31 ottobre 2011 analisi del nuovo regime di unificazione al 20% dell aliquota da applicare alle rendite finanziarie;
DettagliRoma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.
RISOLUZIONE N. 37/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2002 Oggetto: Interpello 954-140/2001 ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Con l istanza di interpello inoltrata ai sensi dell
DettagliRISOLUZIONE N. 377/E
RISOLUZIONE N. 377/E Direzione Centrale Roma, 2 dicembre 2002 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Rapporto di mandato senza rappresentanza, trattamento ai fini delle imposte dirette.
DettagliSCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO. Contrasto all uso del contante MARIO FIOCCA. Tassazione delle rendite finanziarie.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO MARIO FIOCCA Tassazione delle rendite finanziarie 9 febbraio 2012 Le limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui all articolo 49, commi 1,
DettagliRisposta n. 5 QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 5 OGGETTO: Trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti
DettagliREDDITI DI CAPITALE. Diritto Tributario Prof. Massimo Basilavecchia
Diritto Tributario Prof. Massimo Basilavecchia Fondamento normativo - artt. 44-48 TUIR - artt. 26-27-ter D.P.R. n. 600/73 a) tassazione al lordo (no deduzioni costi di produzione) (art. 45, co. 1) Regole
DettagliRISOLUZIONE N.43/E. Roma,16 marzo 2004
RISOLUZIONE N.43/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,16 marzo 2004 Oggetto: Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri. Ipotesi di accordo firmato in data 20 dicembre
DettagliTR/ GENNAIO 2001 AGLI ASSOCIATI
TR/476 25 GENNAIO 2001 AGLI ASSOCIATI Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare Riscossione delle imposte sui redditi Regime transitorio dei redditi di capitale prodotti dai fondi
DettagliServizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 25/09/2003 n. 50 Oggetto: Emersione di attivita' detenute all'estero. Proroga dei termini ai sensi del decreto-legge 24 giugno
DettagliCircolare del 09/07/2003 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e
Circolare del 09/07/2003 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta di registro - Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili Sintesi: La circolare
DettagliLa tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori:
La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non nella veste di imprenditori dipende dai seguenti fattori: 1. La percentuale di partecipazione posseduta dalla persona fisica nella società che
DettagliRISOLUZIONE N.372/E. Roma,26 novembre 2002
RISOLUZIONE N.372/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,26 novembre 2002 OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XY S.p.A.. Rideterminazione dei valori di acquisto
DettagliI trasferimenti da e verso l estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari.
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DIMONITORAGGIO FISCALE E LA VOLUNTARY DISCLOSURE I trasferimenti da e verso l estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari. Massimiliano Sironi
DettagliRisoluzione n. 108/E
Risoluzione n. 108/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 marzo 2002 Oggetto: Interpello n. 954-42/2002 Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Con istanza di interpello, inoltrata ai
DettagliRISOLUZIONE N. 199/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002
RISOLUZIONE N. 199/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 19 giugno 2002 Oggetto: Interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo pensione per il personale ZZ Istanza Decreto legislativo
DettagliRISOLUZIONE N. 76/E. Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 76/E Roma, 16 settembre 2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione
DettagliRisoluzione n. 76/E QUESITO
Risoluzione n. 76/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27luglio 2011 OGGETTO: Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani alle sentenze
DettagliLa riforma del sistema tributario (24): la ritenuta sui dividendi di fonte estera
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti La riforma del sistema tributario (24): la ritenuta sui dividendi di fonte estera L'art. 27 del Dpr n. 600/73 è modificato per consentire
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 48 67100 L'Aquila Capitale Sociale al 31/12/2006 32.000.000,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese dell Aquila con Codice Fiscale/Partita
DettagliOggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine all applicazione dell articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N.92/E Roma,23 aprile 2003 Oggetto: Richiesta di chiarimenti in ordine all applicazione dell articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Associazione
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE
Sede Legale e Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 48 67100 L'Aquila Capitale Sociale al 31/12/2005 32.000.000,00 i.v. Iscritta nel Registro delle Imprese dell Aquila con Codice Fiscale/Partita
DettagliMODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA
MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA Le novità normative e gli impatti sugli intermediari finanziari La nuova imposizione dei redditi di natura finanziaria dopo il D.L.
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986 QUESITO
RISOLUZIONE N. 4/E Roma, 4 gennaio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n.
Dettagli24/09/2012. Le novità per gli esportatori abituali
126 Le novità per gli esportatori abituali 1 127 Le semplificazioni per le dichiarazioni d intento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli «esportatori abituali» sono effettuate
DettagliRISOLUZIONE N.37/E. Roma, 13 marzo2006
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N.37/E Roma, 13 marzo2006 OGGETTO: Richiesta di parere in merito all applicabilità dell articolo 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sugli utili
DettagliPeriodico informativo n. 07/2011
Periodico informativo n. 07/2011 OGGETTO: Pagamenti a cavallo d anno per i professionisti Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza di come devono
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 246 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Pensionato
DettagliPolizze vita: benefici fiscali limitati
Polizze vita: benefici fiscali limitati di, Donato Quagliarella Pubblicato il 20 luglio 2016 in pieno periodo di dichiarazione dei redditi, proponiamo un ripasso della tassazione di eventuali pagamenti
DettagliContratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto o di caparra. Con istanza di interpello n..., presentata ai sensi dell'articolo
Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 01/08/2007 n. 197 Oggetto: Contratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto o di caparra confirmatoria Testo:
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA. BCC di Filottrano Zero Coupon
Banca Di Credito Cooperativo di Filottrano Soc. Cooperativa in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA (trasmesse a Consob in data 20/07/2007) BCC di Filottrano Zero
DettagliRECESSO DA STUDIO ASSOCIATO: SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA
RECESSO DA STUDIO ASSOCIATO: SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA A cura Federico Gavioli La recente risoluzione n.142/e del 10 aprile 2008 dell Agenzia delle Entrate in materia di recesso di un professionista
DettagliDivisione Contribuenti. Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali. Risposta n. 132
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 132 OGGETTO: Redditi di lavoro dipendente prodotto all estero da lavoratore dipendente
DettagliINFORMATIVA SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA TITOLI A ZERO COUPON BPSA ZERO COUPON
CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RICONDUCIBILI ALLA TIPOLOGIA TITOLI A ZERO COUPON BPSA ZERO COUPON 15/05/2007 15/11/2009 Codice ISIN IT0004231889 Le presenti Condizioni
DettagliProt. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 67 LC/lc Torino, 14 luglio 2014 Anno 2014 circ. n. 34 Agli Associati Loro sedi Oggetto: Nuove disposizioni in tema di tassazione
DettagliDisciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo
11 ottobre 2011 Manovre finanziarie 2011 (Decreti 70, 98 e 138 8) Disciplina delle perdite e degli ammortamenti tassazione redditi finanziari società di comodo Dr. Prof. Franco Vernassa 1 Indice Disciplina
DettagliOGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 QUESITO
RISOLUZIONE N. 165/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2007 OGGETTO: Sanzioni in materia di riscossione - articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Con
DettagliRISOLUZIONE N. 93/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 93/E Roma, 24 settembre 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Previdenza complementare: riduzione base imponibile all 87,5% Modalità di determinazione e rimborso
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 144 09.05.2016 Professionisti e pagamenti a cavallo d anno Categoria: Irpef Sottocategoria: Reddito di lavoro autonomo Nella fase di chiusura
DettagliBanca Europea per gli Investimenti Obbligazioni a Tasso Fisso Callable in Dollaro Usa 21/11/2026. (le Obbligazioni )
Scheda Prodotto Data redazione scheda: 21/10/2016 Banca Europea per gli Investimenti Obbligazioni a Tasso Fisso Callable in Dollaro Usa 21/11/2026 (le Obbligazioni ) Codice ISIN XS1507486584 Dati Emittente
DettagliRegime fiscale (imposte sui redditi) sulla cessione di crediti a favore di un soggetto non residente
Regime fiscale (imposte sui redditi) sulla cessione di crediti a favore di un soggetto non residente di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 aprile 2007 Non sfugge alla tassazione in Italia la società non
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP"
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. OBBLIGAZIONI STEP-UP" BANCA POPOLARE DI SPOLETO 30.04.2009 STEP UP, ISIN IT0004120868
DettagliRisposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Risposta n. 379 OGGETTO: Interessi derivanti da finanziamenti concessi da un istituto di credito svizzero
DettagliDisciplina fiscale delle SICAF
Disciplina fiscale delle SICAF Sabrina Capilupi Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio redditi di capitale e diversi Milano 16 ottobre 2014 Assogestioni Oggetto dell investimento! Valori
DettagliCIRCOLARE N. 9/E. Roma,13 marzo 2009
CIRCOLARE N. 9/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,13 marzo 2009 OGGETTO: Articolo 1, comma 310 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) Trattamento tributario dei contributi
DettagliOggetto: Interpello /2001-ART. 11, legge , n FONDO DI PREVIDENZA. Istanza./2001
RISOLUZIONE N. 169/E Roma, 29 ottobre 2001 Oggetto: Interpello /2001-ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. FONDO DI PREVIDENZA. Istanza./2001 Con istanza di interpello inoltrata ai sensi dell articolo 11 della
DettagliOGGETTO: Interpello / ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Direzione Centrale Normativa Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive Ufficio Redditi di Capitale e Diversi BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA c/o Studio Tributario Associato Facchini &
DettagliNOTA INTEGRATIVA ammissione a quotazione dei prestiti obbligazionari
SOCIETÀ PER AZIONI CAPITALE VERSATO EURO 389.264.707,50 RISERVE EURO 3.189,1 MILIONI SEDE SOCIALE IN MILANO PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO AL N. 52704 CODICE FISCALE
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta Tasso Fisso
9. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA Banca di Credito Cooperativo
Dettagliagevolazione fiscale a favore degli investimenti in Piani di risparmio a medio-lungo termine.
Circolare n : 39/2017 Oggetto: PIR: uno strumento di detassazione degli investimenti Sommario: La scorsa legge di Bilancio 2017 ha introdotto una particolare forma di agevolazione fiscale a favore degli
DettagliRISOLUZIONE N. 36 /E
RISOLUZIONE N. 36 /E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 15 marzo 2019 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
DettagliReddito imputato ai partecipanti dei fondi immobiliari
QUADRO SL PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO ASPETTI
DettagliLezione Gli strumenti di debito, i Titoli di Stato
Lezione Gli strumenti di debito, i Titoli di Stato Obiettivi Classificare i titoli di debito e analizzare le loro caratteristiche Strumenti di debito Il titoli di debito sono strumenti rappresentativi
DettagliProventi da pronti contro termine assimilati ai redditi di capitale
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Proventi da pronti contro termine assimilati ai redditi di capitale 11 Giugno 2004 Vanno riportati nella seconda sezione del quadro
DettagliOGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva
Divisione contribuenti Risposta n. 142 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 Estrazione da depositi Iva Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE
CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI AL PROGRAMMA DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATO OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI CENTO PROGRAMMA 2006/2007 A
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA
CONDIZIONI DEFINITIVE alla NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA "B.C.C. DI FORNACETTE OBBLIGAZIONI STEP UP" Emissione n. 181 B.C.C. FORNACETTE 2007/2010 Step Up ISIN IT0004199706 Le presenti Condizioni Definitive
DettagliEMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2020 REGOLAMENTO DEL PRESTITO
EMISSIONE OBBLIGAZIONE BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. T.V. OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2020 REGOLAMENTO DEL PRESTITO REGOLAMENTO Prestito obbligazionario Banca Finnat Euramerica S.p.A. T.V. OTT. 2017 OTT. 2020
DettagliCon l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N.234/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 200 Somme corrisposte al lavoratore subordinato
Dettagli