capitale e diversi - 2
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- Mirella Arcuri
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti Obbligazioni e titoli capitale e diversi - 2 assimilati tra redditi di 18 Maggio 2017 Rientrano nella prima categoria sia i proventi periodici sia l eventuale disaggio di emissione, cioè il diritto a ottenere, alla scadenza, una somma maggiore di quella versata alla sottoscrizione Delimitato l ambito oggettivo di riferimento, passiamo ad analizzare il trattamento impositivo dei proventi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli a esse assimilati. A tal fine, occorre distinguere i proventi derivanti dal possesso del titolo, che rientrano nella categoria dei redditi di capitale, da quelli derivanti dalla sua cessione, che rientrano nella categoria dei redditi diversi. Redditi di capitale L articolo 44, comma 1, lettera b), Tuir, ricomprende nell ambito dei redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa. L articolo 45, comma 1, secondo periodo, precisa che si considerano redditi di capitale anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione. L articolo 45, comma 4, infine, stabilisce che Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione 1 di 5
2 della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. Riassumendo, sono redditi di capitale sia i proventi periodici sia l eventuale disaggio di emissione, consistente nel diritto del sottoscrittore a ottenere, alla scadenza, una somma maggiore rispetto a quella versata all atto della sottoscrizione. Se, però, il sottoscrittore cede il titolo a un altro soggetto a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione, il cessionario al momento del rimborso realizzerà sia un reddito di capitale che un reddito diverso (articolo 68, comma 6, Tuir). In pratica, se un soggetto sottoscrive un obbligazione dal valore nominale di 120 al prezzo di 100 e, successivamente, la cede al prezzo di 90, la tassazione sarà la seguente: il sottoscrittore avrà conseguito un reddito diverso negativo di 30, calcolato come differenza tra prezzo di cessione, diminuito del disaggio di emissione, e prezzo di acquisto, mentre il cessionario, al momento del rimborso, conseguirà un reddito di capitale pari a 20 (disaggio) e un reddito diverso pari a 10, calcolato sottraendo al valore di rimborso (valore nominale) il prezzo di acquisto e diminuendo tale differenza del reddito di capitale (20). Obbligazioni di cui al Dlgs 239/1996 La tassazione dei titoli in rubrica è disciplinata dal Dlgs 239/1996 che, per alcuni tipi di proventi, prevede l applicazione di un imposta sostitutiva la quale, al di là del nomen iuris, ha un meccanismo applicativo simile a quello delle ritenute a titolo di imposta. Detta imposta sostitutiva, giusto il disposto dell articolo 1, si rende applicabile agli interessi e altri proventi derivanti da: 1. obbligazioni e titoli similari, nonché cambiali finanziarie emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo 2. obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge 3. obbligazioni e titoli similari, nonché cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società ed enti diverse da quelli di cui ai numeri che precedono 4. titoli di Stato italiani e altri titoli del debito pubblico 5. titoli di Stato esteri emessi da paesi, o enti territoriali, che consentono un adeguato scambio 2 di 5
3 di informazioni 6. obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti residenti all estero che corrispondono i relativi proventi 7. obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, non quotati, emessi da società con azioni non negoziate nei predetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, purché detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati come definiti dall articolo 100 del Dlgs 58/1998. Per i titoli citati, un ulteriore distinguo deve essere fatto in base alla natura del percettore. Se il percettore è una persona fisica, una società semplice, un ente non commerciale o un altro soggetto esente dall Ires (Oicv), i proventi vengono tassati in base al principio di maturazione (rectius alla scadenza) e l imposta sostitutiva viene versata su base mensile a opera delle banche, delle società di intermediazione mobiliare, delle società fiduciarie, degli agenti di cambio, residenti in Italia, che intervengono nella loro riscossione. Su detti proventi, come detto, è applicata un imposta sostitutiva del 26 per cento. A differenza di quanto avviene per le altre obbligazioni, per i titoli ricompresi nel Dlgs 239/1996 gli intermediari operano il prelievo anche in caso di cessione degli stessi, limitatamente ai ratei dei redditi di capitale maturati all atto della cessione ma non ancora riscossi; per gli altri titoli, invece, la cessione dà luogo a un reddito diverso, calcolato al netto del predetto rateo, e i redditi maturati ma non riscossi sono successivamente tassati in capo all acquirente come redditi di capitale. Esemplificando, si pensi a un titolo sottoscritto al prezzo di 100, con un valore di rimborso di 100, ceduto al prezzo di 110. Si ipotizzi, inoltre, che al momento della cessione il possessore abbia maturato un rateo di interessi pari a 10 che sarà, successivamente, riscosso dal cessionario unitamente alla parte non ancora maturata della cedola, per un importo totale di 20. Se il titolo rientra nell ambito del Dlgs 239/1996, la tassazione è la seguente: il cedente realizza un reddito diverso pari a 10, che viene decurtato dell importo del reddito di capitale maturato alla data della cessione ma non ancora riscosso o scaduto. Il reddito diverso imponibile è pari quindi a 0 l intermediario applica, nei confronti del cedente, l imposta sostitutiva sui redditi di capitale maturati (26% di 10) e accredita lo stesso importo a favore dell acquirente che, in pratica, non pagherà 110 ma 110 meno l imposta addebitata al cedente al momento della scadenza della cedola, l intermediario applica l imposta sostitutiva nei 3 di 5
4 confronti del cessionario su un imponibile pari a 20 (cedola intera). Tenendo, però, presente che al momento dell acquisto al cessionario è stata accreditata la quota parte di imposta di competenza del cedente, di fatto quest ultimo sarà inciso solo dall imposta relativa alla quota parte di cedola maturata dopo l acquisto del titolo. Se il titolo non rientra nel Dlgs 239/1996, invece, ferme restando le modalità di determinazione del reddito diverso, la cedola sarà tassata interamente nei confronti del cessionario al momento della sua riscossione, a opera della società emittente, che applicherà una ritenuta titolo di imposta con aliquota del 26 per cento. L applicazione dell imposta sostituiva, generalmente, esaurisce il prelievo, con la conseguenza che il contribuente non deve indicare i proventi nella dichiarazione dei redditi. Se, però, i percettori sono enti non commerciali o imprenditori individuali che detengono lo strumento nell esercizio dell impresa, i proventi, dopo essere stati assoggettati a imposta sostitutiva, concorrono alla formazione del reddito di impresa nel loro ammontare lordo e l imposta sostituiva applicata diviene un credito di imposta. Se il percettore è un ente commerciale, una società di capitali o una società di persone commerciale (lordisti), il provento non viene assoggettato ad alcun tipo di imposizione da parte dell intermediario e confluisce, nel suo ammontare lordo, nel reddito di impresa del possessore del titolo. Fa eccezione il caso degli strumenti depositati presso un soggetto diverso da un depositario autorizzato, poiché in tale situazione anche nei confronti dei soggetti lordisti si applica l imposta sostituiva e i proventi, dopo essere stati assoggettati a imposta sostitutiva, concorrono alla formazione del reddito di impresa nel loro ammontare lordo, mentre l imposta sostituiva applicata diviene un credito di imposta. Altra eccezione si ha nel caso in cui i titoli di un nettista siano depositati presso un deposito intestato a un lordista e l operazione sia compiuta senza l intervento di un intermediario autorizzato. In tale evenienza, onde evitare salti di imposta, al momento dell introduzione dei titoli nel deposito, l intermediario preleva, a carico del lordista, l imposta sostitutiva relativa ai redditi di capitale maturati nei confronti del soggetto cedente, e il lordista avrà diritto a un credito di imposta. Altre obbligazioni 4 di 5
5 Il regime impositivo delle obbligazioni diverse da quelle di cui al paragrafo precedente si basa sul principio di cassa e la tassazione avviene tramite il sistema della ritenuta alla fonte (articolo 26, Dpr 600/1973) che viene operata, a secondo della natura del percettore, a titolo di imposta o a titolo di acconto. Se il percettore è una persona fisica, una società semplice, un ente non commerciale o un altro soggetto esente dall Ires, la ritenuta è effettuata a titolo di imposta con aliquota del 26% ed esaurisce completamente il prelievo. Se, invece, il percettore è un ente commerciale, una società di capitali o una società di persone commerciale, la ritenuta è effettuata a tiolo di acconto e il provento confluisce nel reddito di impresa del possessore del titolo. 2 continua. La prima puntata è stata pubblicata martedì 16 maggio 2017 di Adolfo Trombetta URL: 5 di 5
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