Mod. 770/2010 ordinario: comunicazione degli intermediari

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1 Mod. 770/2010 ordinario: comunicazione degli intermediari di Emiliano Ribacchi (*) L ADEMPIMENTO " 770/2010 ordinario - Quadro SO Nel quadro SO del 770/2010 ordinario sono indicati i dati richiesti per l effettuazione della comunicazione all Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto alcune categorie di redditi diversi individuate dal T.U.I.R. La presente comunicazione nominativa e` effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel 2009, che hanno generato redditi diversi di natura finanziaria, tra cui rientrano, tra gli altri, i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie qualificate e non. " Riferimenti Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2010 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 10, comma 1 Il modello 770 ordinario è uno degli strumenti utilizzati dall Amministrazione finanziaria per acquisire da intermediari finanziari e sostituti d imposta quei dati necessari per il controllo della corretta tassazione dei redditi di natura finanziaria. Ulteriori informazioni sono contenute, inoltre, nel quadro RZ ( Dichiarazione dei sostituti d imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi ) della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES, nonché in apposite comunicazioni periodiche da trasmettere esclusivamente in via telematica (e.g.: art. 8, comma 2 del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239 per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da soggetti residenti in Italia e corrisposti a soggetti non residenti). Da diversi anni il modello 770 ordinario mantiene la sua impostazione tradizionale, in base alla quale i dati devono essere inseriti in appositi quadri, ciascuno riferito ad una specifica tipologia reddituale, tenendo conto del regime introdotto, anche in materia di fiscalità finanziaria, a seguito della riforma IRES. Quadro SO del Mod. 770/2010 ordinario Nel quadro SO ( Comunicazione delle operazioni ai sensi dell art. 6, comma 2 e dell art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ) del modello 770/2010 ordinario devono essere indicati i dati richiesti per l effettuazione della comunicazione all Amministrazione finanziaria ai sensi dell art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 ( Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti ). La predetta comunicazione è nominativa ed è effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nel corso dell anno 2009, che possono aver generato redditi diversi di natura finanziaria, di cui all art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del T.U.I.R. Per quanto concerne le tipologie reddituali oggetto della comunicazione in questione, si rinvia a quanto esposto nel successivo paragrafo. In merito ai soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione in oggetto, l obbligo riguarda attualmente i seguenti intermediari: banche; SIM; Poste Italiane S.p.A.; società fiduciarie; agenti di cambio; stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti; notai; intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate; società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi; società di gestione del risparmio; dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti. In forza di quanto previsto dall art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 461/1997, sono altresì tenuti agli obblighi in questione gli intermediari non residenti, che abbiano revocato l opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva disciplinata dalla predetta norma, in (*) Dottore commercialista in Roma - Tonucci & Partners - Tax Department PRATICA FISCALE e Professionale 40 n. 28 del 12 LUGLIO 2010

2 relazione ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi. In tal caso, gli intermediari non residenti devono nominare contestualmente quale rappresentante, al fine dell assolvimento dell obbligo in commento, uno dei seguenti intermediari: banche; SIM; Poste Italiane S.p.A.; società fiduciarie; agenti di cambio; stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti. Si precisa che non sussiste alcun obbligo riferibile alla presente comunicazione, qualora sia stata esercitata dal contribuente, con riferimento alle operazioni interessate dalla suindicata norma, l opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 (fatta eccezione per le operazioni indicate nei codici G, J, K, L e M di cui nel seguito). Struttura e contenuto del Quadro SO del Mod. 770/2010 ordinario Passando alla disamina del quadro SO, è opportuno segnalare sia i principali aspetti di carattere dichiarativo che le tematiche di maggiore interesse correlate ai redditi di natura finanziaria oggetto di comunicazione. Avuto riguardo agli intermediari non residenti, è richiesto che gli stessi riportino nel relativo quadro di riferimento (SO2): il codice ABI se attribuito (punto 1); il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT (punto 2); il codice fiscale italiano ove attribuito (punto 3); la denominazione della società od ente (punto 4); il codice dello Stato estero (punto 5). Attenzione Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato. In termini generali, per ciascun soggetto devono essere indicati i relativi dati identificativi nei punti da 1 a 10 del quadro SO (e.g. codice fiscale; denominazione; domicilio fiscale; ecc.). In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere riportati: la località di residenza estera ed il relativo indirizzo (punti 8 e 10); il codice dello Stato estero di residenza (punto 11); il codice di identificazione fiscale rilasciato dall Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un Autorità amministrativa del Paese di residenza (punto 12). Qualora vi sia un percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere altresì indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire la località di residenza estera, il relativo indirizzo ed il codice dello Stato estero (punti 28, 30 e 31), ovvero, se residente, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo (punti 28, 29 e 30). Operazioni oggetto di comunicazione In relazione alle operazioni riferibili al quadro SO del modello dichiarativo in disamina, le stesse dovranno essere distinte (punto 13) indicando i rispettivi codici previsti dalle istruzioni pubblicate dall Agenzia delle Entrate. Si riportano, nel seguito, le operazioni di natura finanziaria oggetto di comunicazione, con l indicazione delle relative causali previste dalle istruzioni del 770/2010 ordinario: cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni, fatta esclusione per le partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell art. 5 del T.U.I.R. (codice A); annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti (codice B); cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo ed altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) ec-quinquies) dell art. 67, comma 1, del T.U.I.R. (codice C); stipula dei contratti e degli altri rapporti indicati alla lett. c-quater) dell art. 67, comma 1, del T.U.I.R., nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto previsti dalla lett. c-quinquies) (codice D); cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell art. 67, comma 1, del T.U.I.R., nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies) (codice E); cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo PRATICA FISCALE e Professionale 41 n. 28 del 12 LUGLIO 2010

3 stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere (codice F); prelievi o cessioni di valute estere riferite a depositi e conti correnti - diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l opzione di cui all art. 7 ( Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio ) del D.Lgs. n. 461/ in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro ,69, per almeno sette giorni lavorativi continui (codice G); cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari (codice H); trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c- quinquies) dell art. 67, comma 1, del T.U.I.R. (codice I); prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 ( Opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ) e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell art. 67, comma 1, del T.U.I.R. (codice J); prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, sempreché l entità della valuta prelevata sia superiore a euro ,69 (codice K); rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro ,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l opzione di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate di cui all art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001 (codice L); chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/ 1997, ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all art. 68, comma 6-bis, del T.U.I.R. (c.d. reinvestimento in start up) introdotto dall art. 3, comma 1, del D.L. n. 112/2008 (codice M). Si rammenta, in termini generali, come quest ultima norma preveda una esenzione integrale da tassazione per le plusvalenze conseguite a seguito della cessione di partecipazioni, purché le stesse siano reinvestite, entro due anni dal conseguimento delle stesse, in società costituite da non più ditre anni che svolgano la medesima attività (cfr. Tavola n. 1). La partecipazione ceduta deve essere relativa ad una società costituita da non più di sette anni e deve essere posseduta dal cedente, che realizza la plusvalenza, da almeno tre anni. Sono ammessi all agevolazione coloro che per effetto della cessione di partecipazioni (e titoli), detenute al di fuori dell esercizio di una attività di impresa, conseguono plusvalenze sottoposte a tassazione quali redditi diversi ai sensi delle lettere c) e c-bis) dell art. 67 del T.U.I.R. Tavola n. 1 - Esenzione plusvalenza reinvestita in start up In merito alle operazioni non soggette ad alcun obbligo di comunicazione, merita segnalare in via principale, tra le altre: le operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti non residenti indicati nell art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997 (e.g. gli investitori istituzionali esteri), tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate, così come definite dal TUIR; le operazioni elencate con i codici da A ad I effettuate da soggetti residenti in Stati con i quali l Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri PRATICA FISCALE e Professionale 42 n. 28 del 12 LUGLIO 2010

4 redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni; le operazioni elencate con i codici da A ad I definite da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi; il rimborso di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso, soggetti all imposta sostitutiva sul risultato della gestione ovvero di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero, nonché in fondi immobiliari, a condizione che le operazioni di rimborso non diano luogo a redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell art. 67 del TUIR; le operazioni relative a valute denominate in euro. Giova rammentare, inoltre, che non sono soggette a segnalazione le operazioni di rimborso o di cessione di quote di partecipazione ai fondi di investimento immobiliare per i quali hanno trovato applicazione in via esclusiva le disposizioni in materia, in vigore fino al 31 dicembre 2003, soggetti all imposta sostitutiva dell 1 per cento, per gli effetti del D.L. n. 351/ I regimi del risparmio amministrato e gestito Come esposto in precedenza in relazione alle causali previste dalle istruzioni al quadro SO (punto 13), assume carattere dirimente, ai fini dell eventuale (e della tipologia di) obbligo dichiarativo riferito ai dati contenuti nella presente sezione del 770/2010 ordinario, l esercizio dell opzione per i regimi disciplinati dagli artt. 6 ( Opzione per l applicazione dell imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato ) e 7 ( Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio ) del D.Lgs. n. 461/1997. A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Il c.d. regime (opzionale) del risparmio amministrato di cui all art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997, è caratterizzato, in particolare, dai seguenti elementi: tassazione al realizzo dei redditi di capitale (anche se prevalentemente con applicazione di ritenute alla fonte od imposte sostitutive); tassazione con applicazione dell imposta sostitutiva dei redditi finanziari ai sensi dell art. 67 del T.U.I.R. ì realizzati sulla singola operazione, ad opera degli intermediari presso i quali i titoli od altri strumenti finanziari sono depositati in custodia od amministrazione; esclusione del monitoraggio fiscale e mantenimento dell anonimato fiscale per il contribuente; compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze. Per quanto concerne il regime del risparmio gestito, disciplinato dall art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, lo stesso prevede: la tassazione alla maturazione del risultato netto afferente i redditi finanziari di cui all art. 67 del T.U.I.R., imputati al patrimonio gestito; la tassazione alla maturazione del risultato afferente i redditi di capitale imputati al patrimonio gestito; la determinazione algebrica del risultato netto da assoggettare ad imposizione sostitutiva ad opera dell intermediario con eventuale compensazione fra minusvalenze e redditi di capitale e riporto a nuovo delle eventuali eccedenze negative; l esclusione del monitoraggio fiscale e mantenimento dell anonimato fiscale per il contribuente. Si rileva, per completezza espositiva, che nel regime del risparmio gestito la tassazione avviene alla maturazione sui rendimenti al netto degli oneri e delle commissioni, mentre nel regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997) e del risparmio amministrato, invece, la tassazione avviene al momento della realizzazione. Tornando all analisi del quadro SO del 770/2010 ordinario e nello specifico all oggetto relativo all operazione effettuata nel 2009, nel punto 14 si deve indicare uno dei codici indicati nella Tavola n. 2, così come previsti dalle istruzioni al quadro SO del modello 770/2010 ordinario. Tavola n. 2 - Oggetto dell operazione 1-azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli 2-diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni 3-titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento 4 - contratti di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quater), del T.U.I.R. 5-rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all art. 67, comma 1, lett. c-quinquies), del T.U.I.R. 6 - metalli preziosi 7-valute estere Ulteriori informazioni richieste dal quadro SO si riferiscono, infine, all indicazione: del giorno e mese in cui l operazione è stata effettuata (punto 15); PRATICA FISCALE e Professionale 43 n. 28 del 12 LUGLIO 2010

5 dell ammontare complessivo dell operazione (punto 16); della quantità (e.g. numero dei titoli) delle attività oggetto delle operazioni (punto 17); del numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione (punto 18); della percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi (punto 19); del codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione (punto 20). Attenzione L indicazione dell ammontare dell operazione richiesta dal modello dichiarativo (punto 16) deve essere espressa in euro alla data indicata nel punto 15 del quadro SO. SUL MOD. 770/2010 Pratica Fiscale V. Artina e R. Rizzi Presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato, n. 24/2010, pag. 15 P. Mazza Mod. 770 Semplificato: certificazione per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, n. 24/ 2010, pag. 21 P. Parisi L indennità di esproprio e il Mod. 770/ 2010, n. 24/2010, pag. 28 E. Ribacchi Modello 770/2010 ordinario: utili e ritenute, n. 24/2010, pag. 33 V. Artina e C. Piseroni Mod. 770/2010: redditi diversi, n. 25/2010, pag. 61 P. Mazza Mod. 770/2010: prospetti riepilogativi, n. 26/2010, pag. 44 E. Ribacchi Mod. 770/2010 ordinario: comunicazione degli intermediari, n. 28/2010, pag. 40 PRATICA FISCALE e Professionale 44 n. 28 del 12 LUGLIO 2010

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