Il regime di tassazione dei partecipanti ai fondi italiani ed esteri

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1 partecipanti ai fondi italiani Settore Fiscale Assogestioni 1

2 Sommario Tipologie di redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio partecipanti ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici partecipanti ad OICVM esteri Impatto dell unificazione dell aliquota sul regime di tassazione dei partecipanti ad organismi di investimento 2

3 Tipologie di redditi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio il possesso di quote o azioni di OICR può generare: redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR (proventi che il partecipante ritrae dall impiego delle somme affidate all organismo di investimento e cioè i proventi direttamente riferibili all incremento di patrimonio rilevato in capo all OICR); redditi diversi di natura finanziaria di cui all art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR (differenziali positivi o negativi realizzati attraverso la cessione o il rimborso delle quote o azioni acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici, al netto dei redditi di capitale pro-temporematurati) e le perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all OICR ai sensi dell art. 67, comma 1-quater, del TUIR (ossia, i differenziali negativi rilevati confrontando l importo affidato in gestione con quello ottenuta attraverso il disinvestimento). 3

4 partecipanti ad OICR italiani e a fondi lussemburghesi storici 4

5 redditi di capitale con la soppressione dell imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione dell organismo di investimento, a decorrere dal 1 luglio 2011, la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi; sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici è prevista l applicazione di una ritenuta alla fonte ai sensi dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73: stabilita nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 (ed elevata, a decorrere dal 1 gennaio 2012, al 20%) sui proventi distribuiti ai partecipanti in costanza di partecipazione all OICR (c.d. proventi periodici) ovvero sui proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto (il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici dell organismo). 5

6 redditi di capitale ai fini dell applicazione delle ritenuta: si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza (salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione); per il versamento della ritenuta, considerato che in tal caso non vi è, di fatto, la percezione di alcun corrispettivo, il contribuente è tenuto a fornire al sostituto d imposta la necessaria provvista; devono considerarsi fiscalmente rilevanti anche le operazioni di switch aventi ad oggetto quote o azioni di OICR, ossia i trasferimenti effettuati da un comparto ad un altro del medesimo organismo di investimento. la rilevanza fiscale delle predette operazioni discende sostanzialmente dalla circostanza che sotto il profilo giuridico ciascun fondo comune o ciascun comparto di uno stesso fondo costituisce un patrimonio autonomo ai sensi dell art. 36 del TUF. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alle operazioni di passaggio tra classi di quote o azioni: le classi di quote o azioni non costituiscono, infatti, patrimoni separati ed autonomi, ma vengono costituite all interno di un medesimo organismo di investimento o comparto al fine, ad esempio, di applicare differenti regimi commissionali in funzione della tipologia dell investitore. 6

7 redditi di capitale il sostituto d imposta il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta è, in via principale, l emittente delle quote o azioni (ossia la SGR, la SICAV e, per i fondi lussemburghesi storici, il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni nel territorio dello Stato); in caso di negoziazione delle quote o azioni, la ritenuta è applicata dai soggetti incaricati della negoziazione delle quote o azioni dell OICR (che, a seconda dei casi, può coincidere o meno con l emittente delle quote o azioni); qualora le quote o azioni siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell art. 80 del TUF (ad esempio, Monte Titoli Spa), il sostituto d imposta è l intermediario, residente o non residente, presso cui le quote o azioni sono depositate e che, direttamente o indirettamente, aderisce al sistema di deposito accentrato; nell ipotesi in cui le quote o azioni siano depositate presso intermediari non residenti aderenti al sistema di deposito accentrato, l applicazione della ritenuta deve essere affidata ad un rappresentate fiscale in Italia. 7

8 redditi di capitale modalità di applicazione della ritenuta: la ritenuta è applicata: a titolo d acconto, in relazione alle partecipazioni detenute nell esercizio di imprese commerciali; a titolo d imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall imposta sul reddito delle società. la ritenuta non è applicata sui proventi percepiti dai soggetti non residenti in possesso dei requisiti di cui all art. 6 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (ossia nei confronti di SNR che risiedono in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni (ad oggi, trattasi dei Paesi individuati dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni, c.d. white list ) nonché di investitori istituzionali esteri, anche se privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, di enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, di banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza). 8

9 redditi di capitale la ritenuta non è applicata: sui proventi relativi a quote o azioni detenute nell ambito di gestioni individuali per le quali sia stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/97; sui proventi percepiti dagli OICR istituiti in Italia immobiliari) e dai fondi lussemburghesi storici; (compresi i fondi sui proventi percepiti dalle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/05. i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all organismo di investimento sono assoggettati alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei soggetti in questione. 9

10 Il regime transitorio di tassazione dei partecipanti il regime transitorio di tassazione dei redditi di capitale (art. 2, commi da 73 a 77, del d.l. n. 225/10) con il passaggio della tassazione in capo ai partecipanti, sono state previste specifiche disposizioni volte a disciplinare, in funzione della natura dell investitore (investitore privato, impresa commerciale, investitore non residente, forma pensionistica complementare), il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICVM italiani e a fondi lussemburghesi storici con riferimento alle quote o azioni detenute alla data del 30 giugno 2011; tali disposizioni sono volte ad evitare fenomeni di doppia imposizione dei redditi o di doppia deducibilità delle perdite in capo ai partecipanti tenuto conto che fino al 30 giugno 2011 è stato applicato il regime di tassazione per maturazione del risultato della gestione dei predetti organismi di investimento. 10

11 Il regime transitorio di tassazione dei partecipanti in particolare: il regime transitorio tiene conto del fatto che, qualora alla data del 30 giugno 2011 vi sia stato un incremento del valore del patrimonio dell organismo di investimento questo ha scontato la tassazione in capo all organismo medesimo mentre, in caso di decremento di valore del patrimonio, la perdita è attribuita pro-quota ai partecipanti mediante il riconoscimento, in via definitiva, di un maggior valore della quota o azione pari al 12,50% (o del 27% in caso di investimento in partecipazioni qualificate) del relativo ammontare; non è stato previsto un regime transitorio per i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all organismo; pertanto, i proventi periodici percepiti a decorrere dal 1 luglio 2011 sono assoggettati al nuovo regime di tassazione di cui all art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 anche se maturati prima della predetta data. 11

12 redditi diversi ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati attraverso il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni dell OICR nonché alle perdite di partecipazione direttamente riferibili al decremento di patrimonio rilevato in capo all OICR, si applicano: le disposizioni previste per i singoli regimi impositivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 (regime della dichiarazione, risparmio amministrato ovvero risparmio gestito), se percepiti al di fuori dell esercizio dell impresa; le disposizioni del TUIR in materia di reddito d impresa, se detti redditi sono percepiti nell ambito di un attività di impresa commerciale; le disposizioni di cui all art. 23 del TUIR, se i redditi sono percepiti da soggetti non residenti (nonché le disposizioni di cui all art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97 e le norme convenzionali). 12

13 Esempi Valore di sottoscrizione (NAV) = 200 Commissione di sottoscrizione = 5 Valore rimborso (NAV) =150 Reddito di capitale = 0 Minusvalenza = ( )= -55 (perdita da partecipazione al fondo) Costo di acquisto = 200 Valore di prospetto all acquisto (NAV) = 190 Commissione di sottoscrizione = 5 Valore rimborso (NAV) = 250 Reddito di capitale = = 60 Reddito diverso = = - 15 (minusvalenza realizzata in sede di rimborso) Costo di acquisto = 200 Valore di prospetto all acquisto (NAV) = 210 Commissione di sottoscrizione = 5 Valore rimborso (NAV) = 250 Reddito di capitale = = 40 Reddito diverso = = 5 (plusvalenza realizzata in sede di rimborso) 13

14 redditi diversi redditi diversi conseguiti al di fuori dell attività d impresa: a decorrere dal 1 luglio 2011, il regime del risparmio amministrato costituisce il regime naturale delle quote o azioni di OICR, salvo facoltà per l investitore di rinunciare all applicazione di tale regime, con effetto dalla prima operazione successiva; il rimborso (o la cessione), anche parziale, delle quote o azioni di OICR, costituisce presupposto per il rilascio da parte dell intermediario della certificazione di minusvalenza (oltre, quindi, alle ipotesi di revoca dell opzione per l applicazione del risparmio amministrato ovvero di chiusura del rapporto). 14

15 redditi diversi il rilascio della certificazione di minusvalenza trova applicazione in tutti quei casi in cui le quote o azioni di OICR siano detenute in un rapporto non formalizzato in un contratto di custodia, amministrazione o deposito ed avente ad oggetto esclusivamente le predette quote o azioni: nelle suddette ipotesi, il contribuente essendo titolare di sole quote o azioni di organismi di investimento risulterebbe, nella maggior parte dei casi, impossibilitato ad utilizzare le minusvalenze realizzate; nel caso in cui le quote o azioni di OICR siano inserite in un formale contratto di custodia, amministrazione o deposito con opzione per il regime del risparmio amministrato, la certificazione di minusvalenza non può essere rilasciata in occasione del rimborso (o cessione), anche parziale, delle quote o azioni, in quanto le minusvalenze devono essere utilizzate nell ambito del rapporto in cui sono originate. 15

16 Il regime transitorio di tassazione dei partecipanti il regime transitorio di tassazione dei redditi diversi (art. 2, comma 78, del d.l. n. 225/10) per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di OICR, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 461/97, l imposta sostitutiva è applicata ai sensi del medesimo articolo, anche in mancanza di opzione (applicazione del regime risparmio amministrato); il contribuente fornisce all intermediario gli elementi e la documentazione necessari ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell imposta; possibilità per il contribuente di rinunciare all applicazione del regime del risparmio amministrato con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1 luglio

17 Il nuovo regime di tassazione degli OICVM di diritto estero 17

18 Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale l art. 2, comma 80, del D.L. n. 225/10 ha integralmente riformulato l art. 10- ter della legge n. 77/83 al fine, tra l altro, di estende l applicazione del regime di tassazione previsto per i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (c.d. OICVM armonizzati ) ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell art bis del TUIR (ossia in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ad oggi, gli Stati di cui al D.M. 4 settembre 1996, c.d. white list ). 18

19 Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale procedura infrazione n. 4145/2008 il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati stabiliti negli Stati UE e SEE (più oneroso rispetto a quello cui sono assoggettati i proventi degli OICVM armonizzati) non è compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell ambito dell UE e SEE dagli artt. 56 del Trattato CE e 40 dell Accordo SEE e non risulta giustificata da alcuna delle ragioni imperative di interesse generale previste dall art. 58, par. 1, lett. b), del Trattato CE. 19

20 Modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale dal 1 luglio 2011, i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari non armonizzati soggetti a vigilanza sono assoggettati a ritenuta (nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 ed elevata, a decorrere dal 1 gennaio 2012, al 20%) e, se percepiti al di fuori dell esercizio di un impresa commerciale, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti (art. 10-ter, comma 2, della legge n. 77/83): restano soggetti a tassazione progressiva solo i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM non armonizzati che non presentino i requisiti richiesti dalla normativa (art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77/83). 20

21 redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza modalità di applicazione della la ritenuta: la ritenuta è applicata sui proventi periodici e su quelli compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime ed è operata: a titolo d imposta, nei confronti dei soggetti non esercenti attività d impresa commerciale nonché dei soggetti esenti o esclusi da IRES; a titolo d acconto, nei confronti dei soggetti che detengono le quote o azioni nell esercizio di un attività d impresa commerciale. 21

22 redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza modalità di applicazione della la ritenuta la ritenuta è disapplicata nei confronti degli OICR di diritto italiano, delle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 252/05 e nell ambito delle gestioni individuali di portafoglio con opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 (redditi di capitale derivanti dalla partecipazione all organismo di investimento sono assoggettati alle specifiche disposizioni che regolano la tassazione dei soggetti in questione); non sono assoggettati a ritenuta i proventi conseguiti da SNR nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità previsto dall art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR. 22

23 redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza analogamente a quanto previsto per gli OICR italiani, anche per gli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza si considera cessione il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, (salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione); il contribuente fornisce al soggetto tenuto all applicazione della ritenuta la necessaria provvista. come precisato per gli OICR italiani, devono considerarsi fiscalmente rilevanti anche le operazioni di switch aventi ad oggetto quote o azioni di OICVM esteri, ossia i trasferimenti effettuati da un comparto ad un altro del medesimo organismo di investimento. 23

24 Modifiche alle disposizioni in materia di sostituto d imposta art. 10-ter, comma 5, della legge n. 77/83: con riferimento alle quote o azioni degli OICVM comunitari armonizzati o non armonizzati soggetti a vigilanza collocate nel territorio dello Stato la ritenuta è applicata dal soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; se le quote o azioni dei predetti OICVM sono collocate all estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all art. 23 del D.P.R. n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione. qualora i proventi siano conseguiti senza l intervento di un intermediario incaricato della loro riscossione, gli stessi dovrebbero comunque essere assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in dichiarazione dei redditi ai sensi dell art. 18 del TUIR. 24

25 I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM diversi dagli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza il regime di tassazione dei redditi di capitale: i proventi periodici; i proventi compresi nella differenza (positiva) tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime sono soggetti a ritenuta alla fonte operata a titolo d acconto e concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti 25

26 I redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICVM diversi dagli OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza il sostituto d imposta: i soggetti di cui all art. 23 del D.P.R. n. 600/73 che intervengono nella riscossione dei proventi operano una ritenuta a titolo d acconto (nella misura del 12,50% fino al 31 dicembre 2011 ed elevata, a decorrere dal 1 gennaio 2012, al 20%); la ritenuta è disapplicata nei confronti degli OICR di diritto italiano; non sono assoggettati a ritenuta i proventi conseguiti da SNR nel territorio dello Stato per carenza del presupposto di territorialità previsto dall art. 23, comma 1, lett. b), del TUIR. 26

27 Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri il regime di tassazione dei redditi diversi: le differenze positive o negative (al netto dei redditi di capitale maturati) tra i valori di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e quelli di acquisto o sottoscrizione e le perdite da partecipazione all OICVM (art. 67, comma 1-quater, TUIR) sono tassate secondo: le disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 (regime dichiarativo, amministrato o gestito), se i redditi sono percepiti al di fuori dell esercizio di un impresa commerciale; le disposizioni del TUIR in materia di reddito d impresa, se i redditi sono percepiti nell ambito di un attività d impresa commerciale; le disposizioni di cui all art. 23 del TUIR, se i redditi sono percepiti da soggetti non residenti (nonché le disposizioni di cui all art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97 e le norme convenzionali). 27

28 Il redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione ad OICVM esteri il regime naturale di tassazione dei redditi diversi: regime del risparmio amministrato è il regime naturale di tassazione dei redditi diversi relativi alle quote o azioni di OICVM di diritto estero, con possibilità di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva (art. 6, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 461/97); il rimborso (o la cessione), anche parziale, di quote o azioni di OICVM di diritto estero costituisce presupposto per il rilascio della certificazione di minusvalenza (art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461/97) da utilizzare in dichiarazione dei redditi ovvero in rapporti di custodia, amministrazione o deposito con opzione per l applicazione del regime del risparmio amministrato. 28

29 Unificazione dell aliquota: impatto sul regime di tassazione dei partecipanti ad organismi di investimento 29

30 Decorrenza applicazione aliquota 20% (art. 2, commi da 6 34, del d.l. n. 138/2011) comma 6: le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%; comma 9: l aliquota del 20% si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all art. 44 del TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2012 regola generale applicabile anche ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR: per i proventi derivanti dal rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni di OICR rileva la data di regolamento; per i proventi periodici rileva la data di messa in pagamento del provento (cfr. circolare AE n. 11/E del 28 marzo 2012). 30

31 Regime di tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani art. 2, comma 7, lett. a) e b), del D.L. n. 138/2011: l aliquota del 20% non trova applicazione sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. c- ter): delle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico di cui all art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; delle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al d.m. emanato ai sensi dell art. 168-bis, comma 1, del TUIR (c.d. white list, ad oggi la lista di cui al d.m. 4 settembre 1996). i suddetti redditi sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50% 31

32 Modifiche normative modificato art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73: redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto italiano (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici di cui all art. 73, comma 5- quinquies, del TUIR; integrato art. 10-ter della legge n. 77/83: redditi di capitale derivanti dalla partecipazione OICVM di diritto estero armonizzati e ad OICVM non armonizzati soggetti a vigilanza di cui all art. 10-ter, commi 1 e 2, della legge n. 77/83. sono state inserite disposizioni volte ad evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto rispetto a quelle dirette, relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50%) rispetto alla nuova (20%) sugli interessi dei titoli pubblici italiani (relazione illustrativa al D.l. 138/11). 32

33 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani applicazione della sola aliquota del 20% su una base imponibile che dovrà essere ridotta di una quota dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani al fine di assicurare che i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dai predetti titoli vengano tassati nella misura del 12,50% anche nell ipotesi di investimento indiretto tramite la partecipazione ad organismi di investimento: non è, quindi, prevista l applicazione di due differenti aliquote (ossia del 20% e del 12,50%); D.M. 13 dicembre 2011, recante Determinazione della quota dei proventi e dei redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici. 33

34 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani l art. 1 del decreto stabilisce il criterio per l individuazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici italiani : relazione illustrativa: Il criterio individuato è forfetario di tipo patrimoniale ed attribuisce rilevanza all ammontare dell attivo degli OICR investito nei suddetti titoli. 34

35 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, commi 1 e 2, del decreto: i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento si considerano riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani in proporzione alla percentuale media dell attivo dei predetti organismi investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi: circolare AE n. 11/E del 2012: rileva esclusivamente l ammontare dell attivo investito nei titoli pubblici italiani, a prescindere dalla effettiva reddititivà dei titoli medesimi. 35

36 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani criterio forfettario di tipo patrimoniale percentuale media dell attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento collettivo del risparmio, nei titoli pubblici italiani. relazione illustrativa: la quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti organismi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri è determinata in proporzione alla percentuale media dell attivo (al netto dell eventuale residuo risparmio d imposta) investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli medesimi. la percentuale è calcolata per ogni fondo o comparto di fondo (non rilevano eventuali classi di quote o azioni). 36

37 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, comma 3, del decreto: la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni. relazione illustrativa: la percentuale media varia ogni semestre solare ed è calcolata utilizzando i due prospetti contabili più recenti tenuto conto dei tempi di approvazione e di diffusione degli stessi. Per i fondi che redigono esclusivamente il prospetto annuale, la percentuale media è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti annuali. 37

38 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, comma 3, del decreto: per i fondi di nuova costituzione, nel caso in cui sia stato redatto un solo prospetto, la percentuale è determinata sulla base di tale prospetto; nel caso in cui non sia stato redatto alcun prospetto, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi saranno soggetti alla ritenuta del 20% per il loro intero ammontare; in caso di fusione tra fondi, la percentuale è calcolata tenuto conto della somma dei valori risultanti negli ultimi due prospetti contabili dei fondi oggetto dell operazione di fusione. 38

39 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani fondi di fondi: ai fini della determinazione della percentuale media del fondo, assume rilievo anche il valore delle quote o azioni detenute nel fondo target, ma nei limiti dell importo determinato applicando su tale valore la percentuale media del fondo target da utilizzare nel semestre di riferimento del prospetto contabile del fondo. Ad esempio, riprendendo l esempio contenuto nella circolare AE n. 11/E del 2012, supponiamo che: il valore delle quote o azioni del fondo B detenute dal fondo A al 30 giugno 2012 = 250; la percentuale media del fondo B applicabile nel 1 semestre 2012 = 35%; il valore delle quote o azioni del fondo B rilevante ai fini della determinazione della percentuale di investimento in titoli pubblici italiani del fondo A = 87,50. 39

40 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, comma 4, del decreto: in modo speculare, le disposizioni in commento si applicano anche per la determinazione delle perdite derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano ed estero. non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso la cessione o il rimborso (o liquidazione) delle quote o azioni di OICR acquistate e/o cedute a prezzi diversi da quelli risultanti dai prospetti periodici (le plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 20% e le minusvalenze rilevano per il loro intero ammontare). 40

41 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, comma 5, del decreto: i proventi che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani sono soggetti alla ritenuta del 20% di cui al comma 3 dell art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 e ai commi 1 e 2 dell art. 10-ter della legge n. 77/83, nel limite del 62,50% del loro ammontare; le perdite che si considerano riferibili ai titoli pubblici italiani possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare. in altri termini, la ritenuta del 20% si applica sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR, al netto del 37,50% dei proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ; le perdite possono essere portate in deduzione dalla plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,50% delle perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri. 41

42 Esempio di calcolo della base imponibile su cui applicare la ritenuta R.C. realizzato attraverso il rimborso delle quote nel corso del 1 semestre 2012 = 100 rendiconto annuale al 31/12/2010 valore investimento titoli pubblici italiani (tel quel) : 350 valore totale attivo al netto del residuo risparmio d imposta: 1050 percentuale al 31/12/2010: 0,333 relazione semestrale al 30/06/2011 valore investimento titoli pubblici italiani (tel quel): 500 valore totale attivo al netto del residuo risparmio d imposta: 2000 percentuale 0,25 percentuale media (applicabile nel 1 semestre 2012) = 0,291 provento da titoli pubblici = 100 x 0,291 = 29,1 provento da titoli pubblici al 62,5% = (29,1 x 0,625) = 18,187 base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20% = 100 (29,1-18,187 = 10,193) = 89,087 42

43 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani art. 1, comma 6, del decreto: i criteri stabiliti dal decreto ai fini della individuazione della quota dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibile ai titoli pubblici italiani si applicano anche alle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio inseriti in gestioni individuali di portafoglio di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 461/97. 43

44 Considerazioni ai fini della tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri è importante, quindi, comunicare: la percentuale media di investimento diretto, o indiretto per il tramite di altri organismi di investimento, nei titoli pubblici italiani ; il periodo di applicazione della percentuale media (ossia il semestre solare di applicazione della percentuale); il valore dell investimento, diretto e indiretto, in titoli pubblici italiani e il totale dell attivo risultante dai prospetti contabili (ai fini del calcolo della percentuale media in caso di fusione tra fondi, qualora la percentuale media del fondo risultante dalla fusione non venga comunicata tempestivamente dall OICR); la percentuale puntuale dell investimento diretto, o per il tramite di altri organismi di investimento, in titoli pubblici italiani (solo in fase di prima applicazione). a tal fine è stato elaborato dall Assogestioni un modello standard per la comunicazione delle informazioni necessarie al corretto calcolo della base imponibile della ritenuta del 20% in presenza di investimenti da parte degli OICR in titoli pubblici italiani. 44

45 La tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani che investono in titoli pubblici italiani circolare AE n. 11/E del 2012: il decreto non prevede specifiche modalità di diffusione delle informazioni da parte dell OICR. l AE chiarisce, al riguardo, che possono considerarsi valide (e tra loro alternative) le seguenti modalità di diffusione delle informazioni: prospetti contabili del fondo; sito internet del fondo/sgr; comunicazione ad hoc del fondo; sito internet o altri canali informativi di soggetti terzi (ad esempio, information providers, Borsa Italiana, ecc.). in mancanza di comunicazione da parte della SGR (ovvero della SICAV), la percentuale media di investimento in titoli pubblici italiani si considera pari a zero. 45

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