La tassazione dei redditi di natura finanziaria. Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti, Università degli Studi di Brescia, Partner Studio Uckmar

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1 La tassazione dei redditi di natura finanziaria Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti, Università degli Studi di Brescia, Partner Studio Uckmar

2 Agenda I redditi di capitale I redditi diversi di natura finanziaria Le informazioni da fornire all Amministrazione finanziaria

3 Redditi di capitale Non esiste una definizione di reddito di capitale avente un accezione generale, suscettibile di comprendere una quantità indeterminata di fattispecie aventi certe caratteristiche, ma è possibile inquadrare tali redditi solo attraverso l individuazione di una serie di ipotesi reddituali tipiche.

4 (segue) Un provento, dunque, rientra nella categoria dei redditi di capitale se rispetta entrambe le seguenti condizioni: i) deriva da un rapporto avente ad oggetto l impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre) determinato o (pre) determinabile; ii) tale rapporto non consente la realizzazione di una perdita e dunque il provento possa essere considerato certo nell an, anche se eventualmente variabili nel quantum. Sono esclusi quei differenziali che, pur derivando da un eventuale impiego di capitale, sono guadagni eventuali ed incerti.

5 (segue) L art. 44 del Tuir racchiude, quindi, una casistica vasta, non dando una definizione univoca, limitandosi a proporre una elencazione dei redditi rientranti in questa categoria. A produrre redditi di capitale sono: le persone fisiche non imprenditori o, se imprenditori, limitatamente ai beni non appartenenti alla sfera aziendale; I redditi di capitale, se conseguiti nell esercizio di attività commerciali, sono componenti del reddito di impresa (art. 48 del Tuir, c.d. forza di attrazione del reddito di impresa).

6 Momento impositivo Regola generale: assumono rilevanza nel periodo d imposta in cui sono percepiti (principio di cassa). Pertanto, il provento si deve considerare percepito nel momento in cui è entrato nel patrimonio del percettore: rivela l effettiva percezione del provento, mentre non ha rilevanza la mera nascita del diritto di credito. Eccezione: i redditi per i quali si opta per l applicazione del regime del risparmio gestito non sono tassati per cassa ma in base al risultato della gestione maturato nel periodo d imposta.

7 Base imponibile E costituita dall ammontare degli interessi, degli utili, degli scarti di emissione o degli altri proventi percepiti nel periodo d imposta. Non si applica alcuna deduzione (analitica o forfettaria) dal reddito prodotto. La tassazione al lordo va intesa nel senso dell irrilevanza del fenomeno inflattivo. Pertanto, sono assoggettate ad imposta anche eventuali maggiorazioni corrisposte in virtù di indicizzazioni al livello dei prezzi.

8 Gli utili e i proventi assimilati: percettore persona fisica non imprenditore residente nel territorio dello Stato Partecipazioni qualificate In società residenti: - i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef nella misura del 49,72% (art. 47, comma 1, Tuir); - devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi; - non spetta alcun credito d imposta. - non si applica alcuna ritenuta.

9 Partecipazioni qualificate In società non residenti: Si applica una ritenuta a titolo d acconto del 12.5% (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta applicabile sarà del 20%, cfr. art. 2, comma 6, d.l. 138 del 2011 conv. in l. 148 del 2011).) sulla parte imponibile del dividendo (49,72%) al netto della ritenuta subita nello stato estero. In dichiarazione è possibile scomputare le imposte pagate all estero sempre nella misura del 49,72%.

10 Partecipazioni non qualificate In società residenti: La società erogante applica, al momento della corresponsione degli utili, una ritenuta del 12.5% a titolo d imposta (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%). Il risparmiatore non deve dichiarare nulla (art. 27, c.1, D.P.R. n. 600/1973).

11 Partecipazioni non qualificate In società non residenti: I soggetti che intervengono nella riscossione applicano una ritenuta del 12.5% a titolo d imposta (dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%). Non beneficiano di alcun credito d imposta (art. 27, c.4). La ritenuta è applicata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero.

12 (segue) La ritenuta è operata a titolo d'acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; b) sull intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all impresa ai sensi dell articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato testo unico.

13 (segue) La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

14 (segue) Soggetti residenti in Paesi Black List : L art. 47, comma 4 del Tuir dispone che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell economia e delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell articolo 167 e dell articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell esercizio dell interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell articolo 87. (Periodo così modificato dall art. art. 1, comma 83, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1 gennaio 2008). Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.

15 (segue) Il comma 4 dell art. 27 del d.p.r. n. 600 del 1973 prevede, dunque, l applicazione delle ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12.5% (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%) per le remunerazioni derivanti da partecipazioni, strumenti finanziari non qualificati in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. La ritenuta è operata a titolo di acconto sulla quota di imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti e sull intero importo in caso di remunerazioni corrisposte da società ed enti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell art. 168-bis del testo unico. Rimane ferma per il percettore la possibilità di dimostrare mediante l esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla lett. c) del comma 1 dell art. 87 del Tuir. In tal caso si applicherà la ordinaria disciplina degli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, con applicazione della ritenuta a tiolo di imposta.

16 (segue) Sugli utili e remunerazioni di partecipazioni e strumenti finanziari non qualificati in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12.5% da applicare sull intero ammontare corrisposto (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%).

17 Gli utili percepiti da società semplici ed enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato. Per i percettori società semplici, stante il rinvio dell art. 59 del Tuir all art. 47 del Tuir, il dividendo concorre, nella misura del 49,72% a formare il reddito della società. Pertanto non è possibile applicare la ritenuta del 12.5% (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%) a titolo definitivo per il possesso di partecipazioni non qualificate, in quanto l art. 27 del d.p.r. n. 600 del 1973 fa riferimento esclusivamente alle persone fisiche non imprenditori. Pertanto per le società semplici la tassazione al 49,72% prescinde dal possesso di una partecipazione qualificata o meno.

18 (segue) Diversamente se il soggetto percettore è un ente non commerciale di cui all art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir il dividendo segue lo stesso criterio previsto per la tassazione delle società ed enti commerciali residenti, ossia è escluso dalla formazione del reddito imponibile per il 95 per cento dell ammontare, anche se conseguito nell esercizio di impresa.

19 Opzione per il regime del risparmio gestito Qualora la partecipazione detenuta da società semplici o da enti non commerciali sia immessa in un patrimonio relativamente al quale sia stata esercitata l opzione per l applicazione del regime del risparmio gestito di cui all art. 7 del d. lgs. n. 461 del 1997, tale opzione non trova effetto con riferimento agli utili ricevuti trattandosi di proventi che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percettori e quindi sono esclusi dal risultato maturato di gestione.

20 Utili da fonte italiana percepiti da soggetti non residenti Con la Finanziaria per il 2008 il legislatore ha modificato l art. 27, d.p.r. n. 600/73 inserendo il comma 3-ter) al fine di rendere compatibile il regime tributario italiano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali garantite dal trattato CE e dal Trattato sullo Spazio economico Europeo (cfr. art. 67, comma 1, n. 4. l. 244 del 2007). Ai sensi dunque della nuova disciplina gli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list di cui all art. 168-bis del Tuir ed ivi residenti in relazione alle partecipazioni agli strumenti finanziari di cui all art. 44 comma 2 lett. a) del Tuir e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all art. 109 lett. b) del Tuir non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato sono assoggettati ad una ritenuta operata a titolo di imposta con aliquota dell 1,375 per cento. In questo caso le nuove aliquote di cui al comma 6 dell art. 2 del d.l. 138/2011 non trovano applicazione (Cfr. comma 8, art. 2, d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011).

21 (segue) Il regime italiano di imposizione dei dividendi in uscita prevede che nelle ipotesi in cui dividendi di fonte italiana siano corrisposti a soggetti non residenti diversi da quelli rientranti nell ambito applicativo della cd. Direttiva Madre Figlia e dalle società e dagli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli stati membri dell UE o negli Stati aderenti all Accordo sullo SEE che sono inclusi nella cd. white list in forza del disposto di cui al comma 3 dell art. 27 dpr 600/73 su questi dividendi si applicherà la nuova ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012 (art. 2, comma 6, d.l. 138/2001 conv. con l. 17 settembre n. 148 del 2011).

22 A decorrere dal 1 gennaio 2012 Gli utili distribuiti da società residenti a soci non residenti sono soggetti in base all art. 27 del dpr 600/73 a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 20%, anche nel caso di utili pagati ad azionisti di risparmio. La ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20% si applica anche sugli utili degli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell art. 44, comma 2, lett. a) Tuir e sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 109, comma 9, lett. b) del Tuir corrisposti a soggetti non residenti, diversi da quelli rientranti nell ambito applicativo della disciplina di cui all art. 27-bis) e di cui all art. 27, comma 3- ter dpr n. 600/73 e sempre che tali strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza non siano relativi a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

23 Rimborso di un quarto della ritenuta sui dividendi in uscita In forza del disposto di cui all ultimo periodo del comma 3, art. 27, D.P.R. n. 600/1973, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è stato ridotto il diritto al rimborso dell imposta (dai quattro noni della ritenuta del 27 per cento ad un quarto della ritenuta alla fonte del 20 per cento) per i soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione e dalle società ed enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell Unione europea, che dimostrino di aver pagato all estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero (Cfr. comma 13, art. 2, d.l. 13 Agosto 2011, n. 138).

24 Regime opzionale del risparmio gestito Nell ipotesi in cui il soggetto non residente abbia depositato una partecipazione azionaria o uno strumento finanziario assimilato alle azioni presso un intermediario abilitato residente ed abbia esercitato l opzione per il regime del risparmio gestito, ex art. 7, d.lgs. n. 461/1997, il dividendo corrisposto al soggetto non residente non viene attratto nel risultato maturato di gestione, e sullo stesso continua, pertanto, ad applicarsi la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27% di cui all art. 27, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta sarà del 20%).

25 Distribuzione di riserve di capitale I dividendi e le altre somme originate dalla distribuzione di riserve aventi natura di capitale di cui all art. 47, comma 5, del nuovo Tuir percepiti da persone fisiche residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell esercizio di impresa non costituiscono utili per i percipienti. Tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta è ridotto di un ammontare pari alle somme percepite. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime del risparmio gestito le somme distribuite a titolo di ripartizione delle riserve in esame dovrebbero concorrere a formare il valore del patrimonio finale maturato nel periodo d imposta in cui è avvenuta la distribuzione. il risultato annuo della gestione maturato nel periodo d imposta sul quale non influisce la distribuzione della riserva di capitale deve essere assoggettato a imposta sostitutiva nella misura del 20% a partire dal risultato di gestione del 2012.

26 Distribuzione di utili e riserve e rimborso di capitale in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione. In forza dell art. 47 comma 7 Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

27 Recesso atipico (Cfr. Ag. delle entrate, circ. n. 26/E del 2004) In caso di recesso atipico, la maggior somma o valore ricevuto rispetto al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni costituisce plusvalenza, essendo quest ultime acquistate da altro socio. Pertanto: 1) La plusvalenza del socio recedente, persona fisica non imprenditore è sempre tassata quale reddito diverso e, quindi, secondo la disciplina dei capital gain, sempre con il principio di cassa (in caso di partecipazione qualificata, la tassazione è nella misura del 49.72%, in caso, invece, di partecipazione non qualificata è applicata la ritenuta d imposta del 20% a decorrere dal 1 gennaio 2012); 2) La plusvalenza del socio recedente imprenditore o società di persona commerciale è sempre tassata quale reddito di impresa nella misura del 49,72% sia che la partecipazione sia qualificata che non qualificata; 3) La plusvalenza del socio recedente soggetto Ires rappresenterà una plusvalenza da reddito di impresa è esente qualora sussistano e requisiti di cui all art. 87 Tuir.

28 Recesso, riscatto, liquidazione nell ipotesi di partecipazione in società di persone Le somme attribuite ai soci soggetti Irpef in caso di recesso, riscatto, liquidazione, determinate ex art 47 comma 7, sono qualificate come reddito da partecipazione (ex art. 20-bis Tuir), e sono soggette a tassazione separata (ex art. 17 Tuir,). Nel caso, invece, di soci soggetti Ires, tali somme saranno qualificate quale reddito di impresa ex art. 81 Tuir.

29 Ag. delle entrate, risoluzione n. 64/E del 2008 Con tale risoluzione l Amministrazione finanziaria ha affermato la deducibilità della differenza da recesso in capo alla società nell esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota, ciò al fine di evitare la doppia imposizione economica che, altrimenti, si verificherebbe poiché questa differenza da recesso verrebbe tassata, prima in capo al socio recedente e successivamente al momento dell emersione di tali plusvalenze latenti, anche in capo ai restanti soci.

30 Recesso, riscatto, liquidazione di socio persona fisica imprenditore o società commerciale di persona in società di capitali Nelle somme o valori attribuiti al socio in sede di recesso, occorre distinguere tra ciò che proviene da riserve di capitali e ciò che proviene da riserve di utili. La maggior somma (o valore) di ciò che proviene dalle riserve di capitale rispetto al costo fiscalmente riconosciuto costituisce una plusvalenza ex art. 58 Tuir imponibile nella misura del 49,72%, purché sussistano i requisiti di cui all art. 87 Tuir. Ciò che residua rappresenta attribuzione di utile imponibile in ogni caso nella misura del 49,72% (art. 59 Tuir).

31 Recesso, riscatto, liquidazione di socio soggetto IRES di società di capitali Nelle somme o valori distribuiti al socio in sede di recesso, occorre distinguere tra ciò che proviene da riserve di capitali e riserve di utili. La maggior somma (o valore) di ciò che proviene dalle riserve di capitale rispetto al costo fiscalmente riconosciuto costituisce una plusvalenza, esente purché sussistano i requisiti di cui all art. 87 Tuir. Ciò che residua rappresenta attribuzione di utile imponibile in ogni caso nella misura del 5% con l aliquota Ires vigente.

32 L imposta sostitutiva sui dividendi delle azioni e strumenti finanziari in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A E previsto che gli utili derivanti da azioni e titoli similari immessi nel deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli S.p.A. siano assoggettati, in luogo delle ritenute alla fonte previste dall art. 27, commi 1, 3 e 3-ter, ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste da tale ultimi articolo. Ai sensi del 2 co., art. 27-ter, D.P.R. n. 600/1973, l imposta sostitutiva, quando dovuta, viene applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. Si tratta dei soggetti intermediari di cui all art. 2, comma 2, d.lgs. n. 239/1996, ossia delle banche, società di intermediazione mobiliare e di tutti gli altri intermediari obbligati all applicazione dell imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dai cd. grandi emittenti. Sempre in forza del 2 co. dell art. 27-ter, l imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata anche dai soggetti non residenti depositari dei titoli che aderiscono direttamente, ovvero indirettamente per il tramite di depositari centrali esteri, al sistema Monte Titoli.

33 (segue) In questi casi, ai sensi del comma 8 dell art. 27-ter lo svolgimento degli adempimenti fiscali connessi con l applicazione dell imposta sostitutiva deve essere affidato ad un rappresentante fiscale in Italia nominato da tali soggetti, il quale assumerà quindi tutte le conseguenti responsabilità previste per i soggetti residenti. In particolare, l intermediario non residente potrà nominare quale responsabile fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero ancora una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell art. 80, d.lgs. n. 58/1998.

34 (segue) L imposta sostitutiva di cui all art. 27-ter è applicata sugli utili da partecipazione derivanti da azioni e da strumenti finanziari assimilati alle azioni ex art. 44, 2 co. lett. a) Tuir (immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.), nella stessa misura prevista dai commi 1, 3 e 3-ter dell art. 27, ossia nella misura ricorrendone i rispettivi presupposti del 20%, a decorrere dal 1 gennaio 2012, (comma 1), 20%, a decorrere dal 1 gennaio 2012, (comma 3) e dell 1,375% (comma 3-ter). In altri termini, l imposta sostitutiva viene applicata in luogo delle ritenute alla fonte a titolo di imposta ivi previste e produce gli stessi effetti di tali ritenute, pertanto gli utili assoggettati ad imposta sostitutiva non devono essere dichiarati dal socio. L aliquota era fissata nella misura del 12,50% per i dividendi percepiti entro il 31 dicembre L aliquota era fissata nella misura del 27% per i dividendi percepiti entro il 31 dicembre 2011.

35 Gli obblighi di comunicazione all Amministrazione finanziaria. In forza del disposto di cui al 6 comma, dell art. 27, D.P.R. n. 600/1973, nell ipotesi in cui gli utili da partecipazione siano corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione ex artt. 7 e 8, d.lgs., n. 461/1997, non sussiste l obbligo di certificazione nei confronti del percettore né vi è l obbligo di segnalazione all Amministrazione finanziaria. L art. 12, comma 13 d.lgs. 461 del 1997 ha stabilito nuove modalità di comunicazione all Amministrazione finanziaria degli utili distribuiti dalla società per azioni, obbligo che discende dagli artt. 5, 7, 8, 9, e 11 terzo comma della legge 1745 del 1962: in particolare è stato previsto che dette comunicazioni siano effettuate nel modello di dichiarazione dei sostituti di imposta.

36 (segue) Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli artt. 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore nonché la documentazione comprovante l esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni dell aliquota applicata.

37 Rendite finanziarie Sono gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie (rappresentate o meno da titoli) diverse dalle partecipazioni al capitale di rischio di società ed enti. Rientrano in questa tipologia i proventi da impieghi di capitale che danno luogo ad un reddito stabilito in misura fissa o, più raramente variabile, ma sempre svincolato dal risultato di gestione. Pertanto il detentore dell attività finanziaria non partecipa al rischio d impresa.

38 (segue) Le rendite finanziarie raggruppano gli interessi e gli altri proventi derivanti da: A. Mutui, depositi e conti correnti; B. Obbligazioni e titoli similari C. Riporti e pronti contro termine su titoli e valute; D. Altre tipologie (Fondi)

39 Interessi e proventi assimilati Gli interessi e i proventi derivanti dalle obbligazioni e dai titoli similari rientrano nella categoria dei redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1 lett. b) del Tuir, qualora percepiti al di fuori dell esercizio di imprese commerciali. Base imponibile: ammontare degli interessi e dei proventi percepiti nel periodo di imposta senza alcuna deduzione (art. 45, comma 1, Tuir). Ai fini della determinazione del reddito di capitale deve essere ricompresa la differenza tra il prezzo di emissione o la somma normale dei beni impiegati e la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza. (cd. scarto di emissione).

40 (segue) I soggetti indicati al comma 1 dell articolo 23 del d.p.r. 600/73, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta nella misura del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori sia che essi siano soggetti residenti che non residenti (Cfr. art. 26, comma 1 d.p.r. n. 600/73 così sostituito dall art. 2, comma 13, lett. a), n. 1), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 17 settembre n. 148 del 2011 che ha modificato la percentuale della ritenuta portandola dal 27% all attuale 20%). Per i proventi percepiti da soggetti non residenti la ritenuta dell 1,375% si applica ai dividendi distribuiti da società Ue o See white list ove non sia applicabile l esenzione di cui all art. 26-bis, d.p.r. 600/73 (direttiva Madre- Figlia).

41 Interessi derivanti da: A) conti correnti bancari e certificati di deposito. L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta nella misura del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012 e corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, anche se rappresentati da certificati. Quindi per gli interessi di conti correnti che di norma capitalizzano trimestralmente la ritenuta si applicherà a partire dalla capitalizzazione del 31 marzo 2012 mentre per i depositi vincolati e certificati di deposito la ritenuta si applicherà su tutti quelli con scadenza nel 2012 a prescindere dal fatto che la maturazione degli interessi avvenga in parte nel 2011.

42 Interessi e proventi derivanti da: B) obbligazioni e titoli similari Gli interessi e i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari rientrano nella categoria dei redditi di capitale di cui all art. 44, comma 1, lett. b) del Tuir, se percepiti al di fuori dell esercizio di imprese commerciali. La base imponibile: è costituita dall ammontare degli interessi e dei proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Ai fini della determinazione del redditi di capitale deve essere ricompresa la differenza tra il prezzo di emissione o la somma normale dei beni impiegati e la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza.

43 (segue) Tuttavia, per le obbligazioni e titoli similari, qualora la differenza tra i beni ricevuti alla scadenza e quelli impiegati (cd. scarto di emissione ) sia determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l evento o il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza stessa, si considera interamente maturata in capo a colui che detiene il titolo alla data in cui l evento si verifica (Cfr. l art. 45, comma 2, Tuir).

44 Prelievo alla fonte I proventi derivanti dai titoli obbligazionari e titoli similari sono assoggettati alla ritenuta alla fonte di cui all art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 o, a determinate condizioni, all imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1 aprile 1996, n Nel primo caso, quindi, il soggetto passivo tenuto all effettuazione della ritenuta (il cd. sostituto di imposta) è l emittente il titolo; nel secondo caso, invece, il soggetto passivo coinvolto nel prelievo è l intermediario depositario che interviene nella riscossione dei proventi ovvero, anche in qualità di acquirente, nei trasferimenti dei titoli da cui scaturiscono i proventi.

45 cd. Grandi emittenti Con riferimento agli interessi e proventi relativi alle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati emessi dai cd. grandi emittenti è stata prevista l eliminazione della ritenuta alla fonte di cui all art. 26 d.p.r. n. 600/73. E stata, infatti, confermata l imposizione a carattere sostitutivo delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 239/96 nella misura del 12.5% (elevata al 20% sugli interessi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad eccezione dei titoli di Stato ed equiparati) nei soli confronti di quei soggetti per i quali la ritenuta assume natura di imposizione definitiva con conseguente non assoggettabilità ad alcun prelievo alla fonte neppure a titolo di acconto delle società di capitali e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato fermo restando il loro concorso alla formazione del reddito imponibile (Cfr. art. 2, d.lgs. 239/96 così modificato dall art. 2, comma 22 del d.l. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011).

46 (segue) Da ultimo, è stato previsto che l applicazione della predetta imposta sostitutiva dovesse avvenire non già ad opera del soggetto emittente, bensì ad opera degli intermediari autorizzati che intervengono nella riscossione di tali proventi. Pertanto, relativamente alle fattispecie reddituali ricomprese nell ambito applicativo della predetta normativa, si è passati da un sistema in cui la ritenuta era applicata alla fonte dal soggetto debitore del reddito (nella sua veste di sostituto di imposta), ad uno in cui per le società e gli enti commerciali è stata eliminata la ritenuta a titolo di acconto, mentre per le persone fisiche residenti e per gli altri soggetti non esercenti attività di impresa commerciale è stata introdotta un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, direttamente applicata dagli intermediari finanziari che intervengono nella riscossione dei predetti proventi.

47 L unificazione del prelievo alla fonte nella misura del 20 per cento dal 1 gennaio 2012 Come è stato in precedenza evidenziato, per effetto del d.l. n. 138/2011 (Cfr. art. 2, commi 6-34, d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011), convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012, le rendite finanziarie, siano esse redditi di capitale o redditi diversi, sono assoggettate alla ritenuta alla fonte o all imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, in luogo delle previgenti aliquote del 12,50 per cento o del 27 per cento, con la rilevante eccezione degli interessi su titoli di Stato ed equiparati, dei titoli emessi da organismi internazionali e dei titoli emessi da Stati esteri compresi nella cd. white list di cui all art. 168-bis Tuir (Cfr. art. 2, comma 7, d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011) per i quali è previsto il mantenimento dell applicazione dell imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.

48 La ritenuta alla fonte sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari: Il regime applicabile agli interessi e ai proventi percepiti fino al 31 dicembre 2011 Il previgente art. 26, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 prevedeva, fino al 31 dicembre 2011, l applicazione della ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi (corrisposti ai possessori) delle obbligazioni, dei titoli similari emessi dai soggetti residenti in Italia, diversi dai cd. grandi emittenti, indipendentemente dalla circostanza che l emissione fosse avvenuta in Italia oppure all estero. La predetta ritenuta era applicata nella misura del 27 per cento con riferimento agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari aventi scadenza inferiore a 18 mesi. La ritenuta era ridotta al 12,50 per cento nel caso di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi.

49 (segue) Tuttavia, per le obbligazioni emesse da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale era rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati dagli Stati membri dell UE e degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella white list di cui all emanando d.m. ex art. 168 bis Tuir ovvero da quote, la ritenuta era applicata nella misura del 12,50 per cento a condizione che al momento dell emissione il tasso di rendimento effettivo non fosse stato superiore: - al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni e titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell UE e degli Stati SEE inclusi nella white list, o collocati mediante offerta al pubblico; - al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2/3 per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. I predetti tassi di rendimento dovevano essere considerati al lordo della ritenuta. Nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo fosse stato superiore alle predette soglie, la ritenuta sarebbe stata applicata nella misura del 27%, rendendo indeducibili dal reddito di impresa gli interessi eccedenti l importo derivante dall applicazione di tali soglie.

50 Il regime applicabile agli interessi e ai proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012 Il novellato art. 26, comma 1, d.p.r. n. 600/1973, concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, prevede che i soggetti che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono tenuti ad operare una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi, divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012, corrisposti ai possessori (Cfr. art. 2, comma 13, lettera a), d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011). A fini di coordinamento sono di conseguenza soppressi tutti i successivi periodi dello stesso comma con i quali erano disciplinate le ipotesi di applicazione di altre aliquote (aliquota ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie, in luogo dell'aliquota del 27 per cento). La distinzione continuerà ad assumere rilevanza soltanto ai fini della deducibilità degli interessi nella determinazione del reddito di impresa delle società emittenti (Cfr. art. 2, comma 17, d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011).

51 La ritenuta alla fonte a titolo d acconto La ritenuta del 20 per cento sugli interessi divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012 e derivanti dalle obbligazioni e da titoli similari prevista dal comma 1. dell art. 26, in forza del disposto di cui al 4 co. del medesimo articolo è applicata a titolo d acconto nei confronti di: i) imprenditori individuali, se le obbligazioni e i titoli similari da cui derivano gli interessi e gli altri proventi sono beni relativi all impresa (ex art. 65 t.u.i.r.); ii) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all art. 5 t.u.i.r.; iii) società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell art. 73 t.u.i.r., nonché stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lett. d) del predetto articolo

52 La ritenuta alla fonte a titolo d imposta nei confronti dei soggetti esclusi La ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi da Irpeg (ora Ires) ex art. 74 Tuir, in forza del disposto di cui all art. 14, l. 28 febbraio 1999, n. 28 che ha fornito un interpretazione autentica della disposizione di cui all art. 26, 4 co., d.p.r. n. 600/73, nella parte in cui prevede l applicazione della ritenuta a titolo di imposta in ogni altro caso, così risolvendo le controversie che erano state instaurate da alcuni enti locali, i quali sostenevano che le ritenute non potessero applicarsi nei confronti dei soggetti esclusi da Irpeg. Cfr. Corte Cost., ordinanza 01/174, depositata il 31 maggio 2001.

53 L abrogazione della maggiorazione del 20% in caso di rimborso anticipato delle obbligazioni e titoli similari A decorrere dal 1 gennaio 2012 è stata abrogata la disposizione contenuta nell ultimo periodo del comma 1 del previgente art. 26 d.p.r. n. 600/1973, secondo cui qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi fosse avvenuto prima di tale scadenza, sugli interessi e gli altri proventi maturati fino al momento dell anticipato rimborso sarebbe stata applicata dall emittente, in aggiunta alla ritenuta di cui al presente articolo, una maggiorazione pari al 20%. Tale previsione era finalizzata a sanzionare operazioni di estinzione anticipata di prestiti obbligazionari originariamente emessi con scadenza non inferiore a 18 mesi i cui interessi erano assoggettati ad un aliquota d imposta del 12,50%. Cfr. Agenzia delle Entrate, risol. del 31 gennaio 2011, n. 11/E.

54 Obbligazioni emesse da società quotate Con riferimento agli interessi e proventi relativi ad obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni quotate in mercati regolamentati dell UE e degli Stati SEE inclusi nella white list, l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all art. 2, d.lgs. n. 239/96, è applicata nella misura del 12.5% (a decorrere dal 1 gennaio 2012 nella misura del 20%). Infatti il d.l. introducendo l unificazione dell aliquota al 20% ha inteso portare una notevole semplificazione dell attuale normativa in quanto verranno meno i requisiti di tasso e di durata oggi previsti per poter applicare la ritenuta nella misura del 12,5% in luogo del 27% per le emissioni obbligazionarie delle società non quotate e verrà meno anche il requisito della durata minima di 18 mesi per applicare l imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% per le obbligazioni estere, così come scomparirà il pagamento dell ulteriore somma del 20% in caso di rimborso anticipato prima dei 18 mesi.

55 Obbligazioni emesse dalle Banche Quanto al regime dell imposta sostitutiva applicabile sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche, questo è simile a quello previsto per i titoli obbligazionari emessi in Italia da società quotate in mercati regolamentati dell UE e degli Stati SEE inclusi nella white list, con conseguente applicazione su tali rendimenti dell imposta sostitutiva di cui all art. 2, d.lgs. n. 239/96 nella misura del 20 per cento per gli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 l imposta sostitutiva era fissata nella misura del 12,5%, non rilevando a tal fine la forma giuridica del soggetto emittente (la norma utilizza semplicemente l espressione banca ), né la circostanza che le azioni del soggetto emittente siano negoziate in mercati regolamentati (Cfr. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 239 del 1996; art. 2, commi 6 e 11, d.l n. 138/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 148/2011).

56 (segue) L unificazione dell aliquota del 20%, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ha comportato una notevole semplificazione della previgente disciplina, in quanto è venuto meno il requisito della scadenza non inferiore a 18 mesi per poter applicare sui proventi di tale titoli il regime dell imposta sostitutiva di cui all art. 2, d.lgs. n. 239/96. Sugli interessi percepiti entro il 31 dicembre 2011 era applicata la ritenuta alla fonte nella misura del 27 per cento, ex previgente art. 26, 1 co., d.p.r. n. 600/73 da parte dei soggetti emittenti (in qualità di sostituti di imposta) per le obbligazioni bancarie con scadenza inferiore a 18 mesi.

57 I titoli ibridi emessi dalla banche e dalle compagnie assicurative Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d Italia o da soggetti vigilati dall ISVAP, e diversi dalle azioni e titoli similari si applica il regime fiscale di cui al d. lgs. 239/96, e quindi per gli interessi maturati dal 1 gennaio 2012, l aliquota dell imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento a condizione che tali titoli siano emessi dal 20 luglio 2011 in avanti (Cfr. art. 2, commi 22 e 24, d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 148/2011).

58 Obbligazioni emesse da società non quotate I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, d.p.r. 600/73 che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori (Cfr. art. 26, comma 1, d.p.r. 600/73 così sostituito dall art. 2, comma 13, d.l. 138/2011, conv. in l. 148/2011). Infatti il d.l. introducendo l unificazione dell aliquota al 20% ha inteso portare una notevole semplificazione dell attuale normativa in quanto verranno meno i requisiti di tasso e di durata oggi previsti per poter applicare la ritenuta nella misura del 12,5% in luogo del 27% per le emissioni obbligazionarie delle società non quotate e verrà meno anche il requisito della durata minima di 18 mesi per applicare l imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% per le obbligazioni estere, così come scomparirà il pagamento dell ulteriore somma del 20% in caso di rimborso anticipato prima dei 18 mesi.

59 Titoli emessi dai soggetti residenti in Italia diversi dai cd. grandi emittenti. L art. 26, comma 1, d.p.r. n. 600 del 1973 prevede l applicazione della ritenuta con obbligo di rivalsa sugli interessi (corrisposti ai possessori) delle obbligazioni dei titoli emessi dai soggetti residenti in Italia diversi dai cd. grandi emittenti, indipendentemente dalla circostanza che l emissione di tali titoli avvenga in Italia oppure all estero. L a predetta ritenuta è applicata nella misura del 27% con riferimento agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari aventi scadenza inferiore a 18 mesi. La ritenuta è ridotta al 12.5% nel caso di obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi. A decorrere dal 1 gennaio 2012 la predetta ritenuta sarà unificata nella misura del 20% e verrà meno il requisito temporale (durata minima di 18 mesi) oggi previsto ai fini dell applicazione della ritenuta.

60 Titoli di Stato ed enti equiparati Nel caso di interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all art. 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, quali, ad esempio, i titoli di Stato, nonché di quelli fiscalmente equiparati, emessi in Italia, continua ad applicarsi un imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. Rientrano nella categoria in esame - in qualità di titoli equiparati a quelli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del le obbligazioni emesse in Italia dagli organismi sovranazionali (Bei, Birs, Ceca, Euratom), per le quali l equiparazione ai titoli pubblici è stata sancita dalle singole leggi che hanno dato attuazione agli accordi internazionali o sovranazionali.

61 (segue) Per quanto concerne i titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti trasformata in società per azioni comma 25 dell'art. 5 stabilisce che gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono soggetti al regime d'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nella misura del 12,50 per cento. Tale disposizione si pone in rapporto di continuità rispetto all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che accorda ai titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti lo stesso regime previsto per i titoli pubblici.

62 Poste Italiane SpA Per quanto concerne i buoni postali di risparmi, pur appartenendo di diritto al novero dei titoli per i quali è stata soppressa la ritenuta alla fonte, sono peraltro destinatari di un trattamento a sé stante ai fini dell applicazione dell imposta sostitutiva che viene applicata esclusivamente a cura della società Poste Italiane Spa, in considerazione, tra l altro delle peculiari caratteristiche di non trasferibilità proprie dei buoni medesimi (Cfr. comma 3, art. 2 del d.lgs. 239/1996).

63 Enti pubblici economici trasformati ( privatizzati ) Il regime dell imposta sostitutiva di cui all art. 2, d.lgs. n. 239/96, è applicabile, così come prima descritto, anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dagli enti pubblici economici trasformati ( privatizzati ), per disposizione di legge, in società per azioni; si tratta, ad esempio, dei titoli obbligazionari emessi dalle Ferrovie dello Stato, dall ENEL, dall ENI ed altri. Con riferimento alle aziende speciali comunali trasformate in società di capitali (nella specie, azienda speciale di trasporto pubblico locale urbano), gli interessi e proventi corrisposti, in caso di emissione di un prestito obbligazionario, a ciascun possessore non sono assoggettati alla ritenuta nella misura ridotta del 12,50% di cui all art. 26, comma 1, d.p.r. n. 600/1973, bensì deve applicarsi l imposta sostitutiva del 20% in base agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 239/1996 (Ag. delle entrate, risol. n. 132/E del 2003).

64 La modalità di applicazione dell imposta sostitutiva: il conto unico. Con riferimento all individuazione degli intermediari autorizzati ad applicare e versare l imposta sostitutiva, in forza del disposto di cui all art. 2, 2 co., d.lgs. n. 239/96, l imposta sostitutiva di cui ai co. 1, 1 bis del medesimo articolo è applicata - secondo le modalità descritte nell art. 3 del medesimo decreto legislativo (istituzione di un conto unico destinato ad accogliere le registrazioni relative all imposta sostitutiva da versare, con riferimento alla massa delle operazioni effettuate in un determinato arco temporale costituito dal mese) - dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dai soggetti indicati nel d.m. del 2 aprile 2001, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti, ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai citati commi, con la precisazione che per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.

65 Nel caso di interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore sia in modo implicito che in modo esplicito, il conto unico viene accreditato delle relativa imposta con contestuale addebito della stessa al venditore; l acquirente nettista viene invece accreditato dell imposta con corrispondente addebito della stessa sul conto unico. All atto dell incasso delle cedola e/o rimborso, il possessore dei titoli viene addebitato dell imposta con corrispondente accredito della stessa sul conto unico. In definitiva, quindi, per effetto di tale meccanismo di accrediti e addebiti, il carico fiscale complessivo che viene a gravare sul contribuente è riferibile agli interessi maturati nel periodo di possesso. Lo scarto di emissione è incluso nella base imponibile solo in sede di operazioni di compravendita o trasferimento e in sede di rimborso.

66 La disciplina transitoria relativa all adozione dell aliquota dell imposta sostitutiva del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio A seguito della elevazione dell aliquota dell imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, tranne per i titoli di Stato ed equiparati e titoli emessi dagli Stati inclusi nella cd. white list, è stato disciplinato l impatto del principio di maturazione sulla tassazione degli interessi e altri proventi soggetti all imposta sostitutiva del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2012

67 (segue) La modifica dell aliquota di prelievo ha reso necessario distinguere in due quote i proventi (interessi e scarto) maturati nel periodo di possesso dei soggetti nettisti e comunque percepiti (con il pagamento della cedola, al rimborso, o in sede di cessione dei titoli): - quella dei proventi maturati fino al 31/12/2011, da assoggettare alla previgente aliquota del 12,50 per cento; - quella dei proventi maturati a partire dall 1/1/2012, da assoggettare alla nuova aliquota del 20 per cento.

68 (segue) La norma in esame stabilisce che per gli interessi e altri proventi soggetti all imposta sostitutiva, gli intermediari provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico (Cfr. art. 2, comma 26, d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 148/2011): - alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011; - ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre Per le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico la norma, infine, rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell economia e delle finanze

69 Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti (art. 2, comma 1-bis, d.lgs. 239/96) L'imposta di cui al comma 1-bis, art. 2 d.lgs. 239/96 si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1, dell art. 2, d.lgs. 239/96 (Cfr. art. 2, comma 1-quater, d.lgs. 239/96 cos sostituito dall art. 2, comma 18, d.l. 138/2011 conv. l. 148/2011). L'imposta è applicata nella misura del 20% anche sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.

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