ASSOSIM. OGGETTO: Sintesi preliminare delle principali novità fiscali apportate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505

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1 PIAZZA BORROMEO MILANO TEL. 02/ R.A. TELEFAX 02/ ASSOSIM ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI MOBILIARI Milano, 8 febbraio 2000 GB/gb Alle Società associate Loro sedi CIRCOLARE N. 13/2000 OGGETTO: Sintesi preliminare delle principali novità fiscali apportate dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 Premessa. In data 16 dicembre 1999 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il Decreto Legislativo n. 505/99 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 232/L alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999) recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314 aventi ad oggetto, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e in materia di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente. Con la Circolare n. 4 del 17 gennaio u.s. l Associazione ha provveduto a chiarire alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale riservato alle stock options e regolamentati dal Decreto Legislativo in commento. Con la presente saranno illustrate le principali modifiche contenute nel Decreto correttivo, ed in particolare saranno oggetto di analisi gli argomenti più strettamente collegati agli Associati. 1. Modifiche relative al trattamento fiscale dei redditi di capitale e redditi diversi: 1.1 Ritenuta del 27% su obbligazioni e titoli similari, 1.2 Interessi su obbligazioni e titoli similari emessi all estero (allegato n. 1), 1.3 Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, 1.4 Fondi Comuni Esteri, 1.5 Modalità e termini di versamento delle imposte sostitutive (allegato n. 2). 1. Modifiche relative al trattamento fiscale dei redditi di capitale e redditi diversi 1.1 Ritenuta del 27% su obbligazioni e titoli similari L art. 2, comma 1, lett. a) n. 1, del D.Lgs n. 505/99 modifica l art. 26 comma 1 del DPR 600 relativamente alla congruità del rendimento dei prestiti obbligazionari ai fini dell applicazione della ritenuta alla fonte del 12,50% o del 27%. Pertanto l aliquota del 12,50% si applica alle emissioni di soggetti diversi dalle banche, le cui azioni (o quote)

2 non sono negoziate su mercati regolamentati italiani, il cui rendimento effettivo non sia superiore: al doppio del TUS( 1 ) (prima della modifica 2/3 del TUS) per le obbligazioni ed i titoli similari (es. certificati d investimento) con scadenza non inferiore a 18 mesi, negoziati in mercati regolamentati italiani e in mercati regolamentati degli altri paesi aderenti alla Unione Europea (o collocati mediante offerta al pubblico); al tasso TUS aumentato di 2/3 (prima della modifica 1/3) per le obbligazioni ed i titoli similari diversi dai precedenti. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si applica la ritenuta del 27%. Tali disposizioni si applicano agli interessi e altri proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio Interessi su obbligazioni e titoli similari emessi all estero Dal 1 luglio del 2000 il Decreto Legislativo n. 505/99, per effetto delle disposizioni contenute nell art. 6, ha esteso il regime dell imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 239/96 agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari (prima soggetti alla ritenuta d ingresso di cui al comma 3 dell art. 26 del DPR 600/73) emessi all estero. In particolare il nuovo art. 2 co. 1-bis), 1-ter), 1-quater) del D.L.gs n. 239/96 ha stabilito che l imposta sostitutiva, prevista dal Decreto in oggetto, è applicata, dagli intermediari di cui all art. 23 del DPR 600/73, con aliquota del 12.50%, per la parte maturata nel periodo di possesso, sugli: a) interessi ed altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi; b) interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all art. 31 del DPR n.601/73( 2 ), nonché di quelli con regime fiscale equiparato (Bei, Birs, Ceca ecc..), emessi all estero a decorrere dal 10 settembre 1992 (tali titoli emessi fino al 9 settembre 1992 e acquistati da soggetti residenti continuano a fruire dell esenzione), indipendentemente dalla scadenza. L imposta sostitutiva è, invece, applicata con aliquota del 27% sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, di cui al punto a), emessi da non residenti con scadenza inferiore a 18 mesi. 1 Con l introduzione dell Euro il TUS è stato sostituito dalla locuzione TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), istituito con il Dlgs 213/1998. Il TUR, in assenza di variazione, attualmente è pari al 3,25%. 2 Titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio e altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali ecc. 2

3 Con riferimento all ambito soggettivo del provvedimento modificativo, l imposta sostitutiva è dovuta oltre che dagli stessi soggetti per i quali trova applicazione la disciplina del D.Lgs 239/96 anche (ai sensi dell art. 6 del D.Lgs 505/99) dagli Organismi di Investimento Collettivo (di cui all art. 8 commi da 1 a 4 del D.Lgs 461/97) limitatamente ai casi in cui l aliquota è prevista al 27%. Di conseguenza gli interessi di detti titoli non concorrono a formare il risultato di gestione. A seguito della modifica all art. 3, comma 5, del D.Lgs 239/96 il prelievo materiale dei titoli esteri dai depositi aperti presso gli intermediari, costituisce presupposto per l applicabilità dell imposta sostitutiva Resta confermato, come precisato nella relazione al provvedimento, che i non residenti non sono soggetti passivi dell imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi relativi ai titoli obbligazionari e similari emessi da soggetti non residenti. Per effetto della predetta estensione dell imposta sostitutiva, relativamente alle gestioni di portafoglio individuali, è stata modificata la lett. a) dell art. 7 del D.Lgs 461/97. Di conseguenza, si applica l aliquota del 27% anche sugli interessi ed altri proventi dei titoli emessi da non residenti (diversi da quelli di cui all art. 31 del DPR n. 601/73) con scadenza inferiore a 18 mesi nei confronti dei soggetti che abbiano optato per il regime in questione. Pertanto tali interessi e proventi non concorrono a formare il gestione. Per quanto riguarda il regime amministrato a decorrere dal 1 gennaio 2000 l attestazione dell imposta sostitutiva deve essere rilasciata dagli intermediari entro il mese di marzo di ciascun anno (non più entro il mese successivo al versamento dell imposta) ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell interessato (l art. 5 del D.Lgs 505/99 modifica l art 6, co. 9 del D.Lgs 461/97). All art. 6 comma 2 lett. f) del più volte citato D.Lgs 505/99 è prevista una disciplina transitoria con la quale sono stati regolati gli effetti della nuova disposizione sui titoli già in deposito alla data dell La relazione governativa ha avuto modo di precisare che: tenuto conto che il meccanismo che regola gli accrediti e gli addebiti al conto unico prescinde dal periodo di maturazione del provento in capo al possessore del titolo, è previsto che relativamente ai proventi maturati fino al 30 giugno 2000 (giorno precedente all entrata in vigore del presente decreto) l intermediario, presso il quale i titoli sono depositati, deve accreditare il conto unico e, conseguentemente addebitare al cliente dell ammontare dell imposta sostitutiva relativa agli interessi e altri proventi maturati nel periodo di possesso e contestualmente addebitare il conto unico dell imposta sostitutiva commisurata agli interessi e altri proventi maturati dalla data in cui è iniziata la maturazione della cedola in corso oppure (nonché) dell imposta commisurata alla differenza, maturata al 30 giugno 2000, tra la somma dovuta alla scadenza e il prezzo d emissione (scarti di emissione). In tal modo il cliente non subisce alcun prelievo per effetto dell entrata in vigore della nuova disposizione in oggetto, la quale si applica per tutti i proventi esigibili fin dal 1 luglio Inoltre, per effetto della predetta estensione ai titoli esteri del regime del D.Lgs 239/96, 3

4 nei casi in cui un nettista abbia percepito interessi relativi ai titoli esteri senza subire alcuna imposta sostitutiva (o ritenuta alla fonte), il contribuente è obbligato a dichiarare i relativi proventi nella propria dichiarazione dei redditi ed a versare l imposta nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione. In tal modo, l imposizione sostitutiva attraverso la dichiarazione dei redditi trova applicazione non soltanto quando il reddito di fonte estera non è stato assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, ma anche quando non è stato assoggettato all imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 239/96. A tal fine è stato opportunamente modificato l art. 16 bis del TUIR (art. 1 del D.Lgs. n. 505/99). 1.3 Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio Nell art. 8 del D.Lgs 505/99 in esame è previsto che i Fondi Comuni di Investimento e le Sicav di cui all articolo 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461/97 continuino ad applicare le disposizioni concernenti l imposta gestione nella misura del 12,50% qualora il patrimonio risulti investito in partecipazioni qualificate entro limiti predefiniti( 3 ).Qualora invece tali organismi detengano partecipazioni in misura eccedente le percentuali prefissate (vedi nota 3), l imposta sostitutiva deve essere applicata nella misura del 27% sulla parte del risultato di gestione annuo riferibile alle partecipazioni qualificate. Il gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell anno (al lordo dell imposta sostitutiva accantonata ed aumentato dei corrispettivi realizzati dalle cessioni di tali partecipazioni) il valore delle partecipazioni all inizio dell anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni (aumentato di ogni onere relativo), con esclusione degli interessi passivi. Le disposizioni relative alla tassazione delle partecipazioni qualificate detenute da organismi di investimento collettivo si applicano solo ed esclusivamente agli organismi che hanno meno di 500 partecipanti. Tale requisito viene accertato entro il 31/12 di ogni anno dalla Società di gestione o dalla Sicav sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso: il superamento del limite in oggetto (500 partecipanti) ha effetto dal periodo d'imposta successivo (art. 8 co. 4 del D.Lgs 505/99). Esempio: se durante il 2001 sono stati raggiunti o superati i 500 partecipanti la nuova disposizione non si applica dall'1/1/2002. Per quanto riguarda l utilizzo del risultato negativo conseguente alla cessazione di un organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta gestione, è previsto che l eventuale risultato negativo maturato non utilizzabile dalla società di gestione può essere utilizzato dai partecipanti in diminuzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, D.Lgs. 21/11/1997( 4 ), n. 461, previo rilascio da parte della società di gestione di 3 Ai fini delle disposizioni concernenti gli organismi di investimento collettivo si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all art. 87, lett. a) e d) del Tuir, superiore al 10%, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50%, per le altre partecipazioni. Nel computo di tali percentuali si considerano anche i diritti che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. (comma 2, art. 8 del D.Lgs 505/99) 4 Art. 5, D.Lgs. è relativo al regime della dichiarazione; Art. 6, D.Lgs. 461/97 è relativo al regime del 4

5 un apposita certificazione da cui risulti l importo computabile in diminuzione [nuovo art. 9, co. 2-ter), L. 23/3/1983, n. 77; nuovo art. 11, co. 3-bis), L. 14/8/1993, n. 344; nuovo art. 11-bis, co. 3-bis), D.L , n. 512]. Le disposizioni relative a tali Organismi di Investimento Collettivo si applicano a decorrere dal 1 gennaio Fondi comuni esteri L art. 9 del D.Lgs 505/99, per effetto della modifica all art. 42, comma 1 del Tuir, stabilisce che ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, si confrontano le somme o il valore normale dei beni ricevuti convertiti al cambio dei giorni in cui sono incassate o ricevute con le somme impiegate, apportate o affidate in gestione, convertite al cambio del giorno di impiego. In tal modo, le differenze di cambio maturate fra il giorno in cui è stato effettuato l investimento e quello in cui è stato realizzato vengono incluse nei redditi di capitale (e non nei redditi diversi). La nuova norma semplifica la procedura contabile degli intermediari per la gestione dei fondi cd multicomparto nei quali il contribuente può effettuare switch (trasferimenti da un comparto ad un altro), fiscalmente non rilevanti, prescindendo dalla valuta in cui sono denominati. La disposizione si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dall Modalità e termini di versamenti delle imposte sostitutive L art. 7 del Decreto legislativo n. 505/99, prevede una serie di interventi in tema di modalità e termini di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Si fa seguito alla comunicazione di servizio Assosim n. 5/00 anticipata rispetto alla presente circolare per motivi d urgenza, che fa riferimento alle variazioni delle date di versamento dell imposta sostitutiva relativa ai Fondi pensione (la cui scadenza risulta anticipata dal 31 gennaio al 16 gennaio 2000) e all imposta sostitutiva da versare in caso di revoca dei rapporti di gestione individuale nel mese di novembre 1999 (che viene anticipata al 16 gennaio 2000). Al fine di rendere più agevole la lettura delle modifiche apportate dal D.lgs 505/99 alla normativa commentata nella Circolare in oggetto, si è ritenuto opportuno riassumerle in un quadro sinottico, mettendo in evidenza nella pagina seguente: l imposta sostitutiva (o la ritenuta) da applicare ai soggetti residenti che tiene conto dell estensione della normativa di cui al D.Lgs 239/96 ai titoli esteri (allegato n. 1) e le nuove modalità e termini per il versamento dell imposta (allegato n. 2). risparmio amministrato; Art. 7, D.Lgs. 461/97 è relativo al regime del risparmio gestito. 5

6 Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, Vi inviamo i nostri migliori saluti. 6

7 NUOVE ALIQUOTE IMPOSTA (SOSTITUTIVA/RITENUTA) SU TITOLI (allegato n. 1) SCADENZA NON INFERIORE A 18 MESI SCADENZA INFERIORE A 18 MESI 12.50% 27% Le obbligazioni e titoli similari emessi da Le obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, diversi dagli soggetti non residenti, diversi dagli organismi internazionali (Bei, Birs ecc); organismi internazionali (Bei, Birs ecc); le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati UE con rendimento non superiore al 6%( 5 ), se emessi da società obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società con azioni quotate in Italia con azioni non quotate in Italia; le obbligazioni ed i titoli similari non negoziati in mercati regolamentati UE con rendimento non superiore al 5%(5) se emessi da società con azioni non quotate in Italia; obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società con azioni quotate in Italia INDIPENDENTEMENTE DALLA SCADENZA 12.50% 27% Le cambiali finanziarie negoziate in mercati regolamentati UE con rendimento non superiore al 6%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; Le cambiali finanziarie non negoziate in mercati regolamentati UE con rendimento non superiore al 5%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; Le cambiali finanziarie emesse da banche e da società con azioni quotate in Italia Obbligazioni e titoli similari indicati nell art. 31 del DPR 601/73 (titoli pubblici ecc) inclusi i titoli equiparati emessi dagli enti e organismi internazionali (Bei, Birs ecc), salvo esenzione (titoli emessi all estero entro il ). Le cambiali finanziarie negoziate in mercati regolamentati UE con rendimento superiore al 6%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; Le cambiali finanziarie non negoziate in mercati regolamentati UE con rendimento superiore al 5%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; Le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati con rendimento superiore al 6%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; Le obbligazioni ed i titoli similari non negoziati in mercati regolamentati con rendimento superiore al 5%(5) se emesse da società con azioni non quotate in Italia; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalle banche. 5 Se, per semplicità di calcolo, il Tasso Ufficiale di Riferimento è pari al 3% (giovedì 3 febbraio la Banca Centrale Europea ha innalzato il TUR dal 3% al 3.25%). 7

8 (allegato n. 2) MODALITA E TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE E DELLE RITENUTE NORMA SOGGETTO TIPOLOGIA L art. 7 co.5, 6, L art. 7, co. 1, L art. 7, co., 2, L art. 7, co., 2, L art. 7, co., 3, BANCHE SIM, BANCHE, SGR SGR SICAV SGR Ritenuta sugli interessi dei depositi e c/c bancari gestione individuale di portafglio gestione dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare gestione gestione dei Fondi Comuni di Investimento Mobiliare chiusi VECCHIO TERMINE DI VERSAMENTO - 1 acconto: 30 giugno - 2 acconto: 31 ottobre - Saldo: un mese dalla chiusura del periodo d imposta - In caso revoca del rapporto in corso d anno: entro la fine del 2 mese successivo NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO - 1 acconto: 16 giugno - 2 acconto: 16 ottobre - Saldo: entro il 16 giorno del 2 mese successivo alla chiusura del periodo d imposta( 6 ) -...entro il sedicesimo giorno del 2 mese successivo UFFICIO DI PAGAMENTO Tesoreria Stato 2) Banca 3) Tesoreria 2) Banca 3) Tesoreria 2) Banca 3) Tesoreria 2) Banca 3) Tesoreria (Segue all. n. 2) CODICE TRIBUTO (concessionario) Per le Banche con periodo d imposta coincidente con l anno solare, 16 febbraio 8

9 NORMA SOGGETTO TIPOLOGIA Art. 7 co. 7 Art. 7 co. 7 L art. 7 co.7 SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMEN- TO SOSTITUTO D IMPOSTA SIM, BANCA, SGR, IMPRESE DI ASSICURAZIO- NE gestione dei Fondi Comuni Lussemburghesi (cd storici) Ritenute effettuate ai sensi dell art. 10-ter della legge 77/83 VECCHIO TERMINE DI VERSAMENTO 15 del mese successivo a quello dell applicazione dell imposta NUOVO TERMINE DI VERSAMENTO -16 del mese successivo del mese successivo( 7 ) 31 gennaio di ogni 16 gennaio di sostitutiva sui Fondi pensione anno ogni anno UFFICIO DI PAGAMENTO 2)Banca 3)Tesoreria 2)Banca 3)Tesoreria 2)Banca 3)Tesoreria CODICE TRIBUTO (concessionario) 1105 In attesa Si precisa che il termine per il versamento delle ritenute in Tesoreria resterebbe fissato al giorno 15 del mese successivo a quello nel quale sono state operate, mentre la scadenza del giorno 16 riguarda la nuova modalità di versamento presso il concessionario della riscossione o la banca delegata (utilizzando il modello F 24). Si pone il dubbio se sia tuttora possibile il versamento in Tesoreria, dal momento che tale opzione non risulta contemplata dal capo III del D.Lgs. 241/97, oggi applicabile, in virtù dell articolo 7, co. 7, del D.Lgs. 505/99, alle ritenute in questione (in tal senso vedi anche ABI lettera n. TR/ del ). 9

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