Proventi da pronti contro termine assimilati ai redditi di capitale
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Analisi e commenti Proventi da pronti contro termine assimilati ai redditi di capitale 11 Giugno 2004 Vanno riportati nella seconda sezione del quadro RI, al rigo RI9 Cosa sono i pronti contro termine Con la dizione di "pronti contro termine" o "vendite di patto di riacquisto" vengono definite le operazioni attraverso le quali un soggetto vende a pronti una quantità di titoli o valuta e contemporaneamente riacquista a termine (o si impegna ad acquistare al termine convenuto), dalla medesima controparte, un pari quantitativo di titoli o valuta della stessa specie a un prezzo stabilito (o viceversa). Dal punto di vista economico l'operazione consiste in un prestito in denaro a favore del venditore a pronti, cui si contrappone un prestito di titoli o valuta a favore dell'acquirente a pronti. Dal punto di vista civilistico, il contratto pronti contro termine è un contratto atipico, non regolamentato, cioè, dal codice civile, e, pertanto, vengono applicate per analogia le regole previste per i contratti tipici. Dal punto di vista fiscale, invece, i proventi derivanti da un contratto "pronti contro termine" sono assimilati ai redditi di capitale così come previsto dall'articolo 44 (già articolo 41), comma 1, lettera g-bis, Dpr n. 917/86. Come si stabilisce il prezzo Il prezzo "a pronti" viene fissato sulla base del valore di mercato del titolo o valuta maggiorato del rateo d'interesse. Il prezzo "a termine" viene determinato capitalizzando il prezzo "a pronti" in base al saggio di interesse convenuto tra le parti. Data la finalità di finanziamento dell'operazione, il saggio di interesse applicato risulta essere strettamente correlato con i tassi d'interesse prevalenti sul mercato monetario. Il rendimento dell'operazione è determinato dalla differenza tra 1 di 5
2 il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei titoli stessi. Esempio: la Bnl vende al Banco di Sicilia per contanti 10 milioni di euro di Cct, scadenza 1 gennaio 2005, tasso 6,50 per cento, valuta 6 gennaio 1999, al prezzo (a pronti) di 100,20 e a un rendimento convenuto del 7 per cento per 30 giorni, cioè fino al 5 febbraio; il Banco di Sicilia vende alla Bnl in data 6 gennaio 1999, ma con valuta 5 febbraio 1999, 10 milioni di euro di Cct 1 gennaio 2005 al prezzo (a termine) di 100, 24. Il procedimento per il calcolo del prezzo a termine è il seguente: Pt: (Mi+ng*t)/36500+Mi-R.F. dove Pt = prezzo a termine Mi = montante iniziale = prezzo a pronti + rateo R.F. = rateo finale ng = numero dei giorni t = tasso di interesse nell'esempio si avrà: [(100,20+6,50*5/365)*30*7]/36500+(100,20+6,50*5/365)-(6,50*35/365)=100,24 la differenza tra il prezzo a termine più il rateo finale pari a 100, ,24+6,50*(35/365)=100,87 e il montante iniziale pari a 100,29 100,20+6,50*(5/365)=100, 29 darà come risultato 0,58 che rappresenta il risultato convenuto al 7 per cento per 30 giorni: 12*(30/365)=0,58 Come si determinano i proventi del contratto di pronti contro termine I proventi delle operazioni di pronti contro termine, come disposto dall'articolo 45, comma 1, Dpr n. 917/86, modificato dal Dlgs n. 344/03, sono tassati come redditi di capitale. Rientrano, non solo i proventi che il cedente a termine realizza vendendo titoli o valuta che, a corso secco, acquista a 2 di 5
3 pronti a un prezzo inferiore a quello di cessione, ma anche i proventi che il cessionario a termine realizza comprando titoli e valuta che sono a corso secco, acquistati a pronti con prezzo inferiore a quello di cessione (circolare , n. 165/E). La base imponibile è costituita dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte dei redditi. I corrispettivi espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Applicazione della ritenuta Il comma 3-bis dell'articolo 26 del Dpr n. 600/1973, come modificato dall'articolo 12 del Dlgs n. 461/1997, prevede che le società e gli enti che corrispondono i proventi sulle operazioni di pronti contro termine, o intervengono nella loro riscossione, operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento o con la maggiore aliquota cui sarebbero assoggettati gli interessi o altri proventi dei titoli sottostanti (ad esempio, obbligazioni e titoli similari sottoposti alla ritenuta del 27 per cento, certificati di deposito), nei confronti dei soggetti cui siano imputabili proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Tale ritenuta è operata anche sui proventi erogati da soggetti non residenti. La ritenuta è a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'irpeg, nei confronti dei privati, delle società semplici ed equiparate, delle associazioni tra professionisti, degli enti non commerciali, eccetera, nella misura del 12,50% (articolo 26, comma 4, Dpr n. 600/73). La ritenuta, invece, è applicata a titolo di acconto nei confronti degli imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 (già articolo 87) del medesimo Testo unico, e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Ciò vuol dire che se colui che vende a termine (il quale percepisce medio tempore un interesse) - laddove possedesse sic et sempliciter i titoli oggetto del pronti contro termine - fosse soggetto a ritenuta a titolo di acconto, anche la ritenuta sul capital gain da pronti contro termine sarà assoggettato a ritenuta d'acconto. Le predette ritenute sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta 3 di 5
4 sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso. L'articolo 14 della legge n. 28 del 18/02/99 ha chiarito che la dicitura "ogni altro caso" deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. In proposito si segnala anche la risoluzione n. 117 del 12/07/01. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del Testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 (già articolo 87) del Tuir, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 73. Reddito: Altri proventi Proventi da contratto pronti contro termine Aliquota Titolo della ritenuta Persona Fisica: Imposta 12.50% Imprenditori, Soc. di persone e Soc. di capitali: Acconto Per quanto concerne, invece, i soggetti residenti all'estero, trova applicazione l'articolo 26-bis del Dpr n. 600/1973, che statuisce la non imposizione dei redditi di capitale di cui all'articolo 44 (già articolo 41), comma 1, lettera g-bis), Dpr n. 917/86, così come chiarito anche dalla circolare n. 61 del 31/12/2003. Infatti, dall'1/7/1998, l'articolo 12, secondo comma, Dlgs n. 461/97, ha previsto l'esenzione da imposte dirette e da ritenute alla fonte per i proventi derivanti da pronti contro termine, riferendosi esplicitamente ai soggetti che risiedono in uno dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre, la non esecuzione dell'imposta trova applicazione anche nei confronti di enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Qualora le operazioni di pronti contro termine abbiano a oggetto azioni o titoli similari, detta esecuzione non si applica alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. Dall'1/7/98 le ritenute operate su pronti contro termine sono riscosse con versamento al concessionario mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1032 per le ritenute che hanno quale oggetto le cessioni a termine di obbligazioni e operazioni pronti contro termine, e il codice 1058 per le cessioni a termine di valute estere. Per entrambe le tipologie, il versamento delle 4 di 5
5 ritenute deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento. Come si dichiarano i proventi I proventi percepiti nell'anno 2003 vanno dichiarati nel quadro RI, sezione II, rigo RI9 del modello Unico PF 2004, riportando a: colonna 1, l'ammontare del provento derivante, appunto, dall'impiego di capitale colonna 2, le ritenute subite (eventualmente anche quelle sospese). Qualora il percipiente si avvalga di assistenza fiscale, i redditi in questione possono essere dichiarati nel modello 730/2004, quadro D, rigo D3: a colonna 1, l'ammontare del provento percepito, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto subite a colonna 4, l'importo delle ritenute subite. di Daniela Carrino Miriam Cosmai URL: 5 di 5
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