Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2010, n Appalto e responsabilità

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1 - Contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione - Datore di Lavoro - Cantiere Temporaneo e Mobile - Dirigente e Preposto - Informazione, Formazione, Addestramento In fatto, era avvenuto che la Società austriaca Sowi-investor- Bautranger aveva preso in appalto i lavori di costruzione di una cittadella universitaria; aveva subappaltato la realizzazione delle facciate degli edifici in costruzione alle società italiane Intercom s.r.l. e Aghito Rag. Dino s.p.a., le quali si erano costituite in Associazione temporanea di Imprese; la soc. Aghito, a sua volta, aveva subappaltato i lavori alla Cispa - Componenti di Pa.An. e nel contratto era previsto che la committente avrebbe fornito alla subappaltatrice i ponteggi mobili per la posa in opera dei materiali, mentre, a carico di quest'ultima era posto l'obbligo di predisporre ed osservare in cantiere un piano di sicurezza a tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro. In data (OMISSIS), i lavoratori B. e P. si trovavano sopra un ponte autosollevante, allorchè l'attrezzatura si era rovesciata improvvisamente al suolo facendo precipitare i predetti dall'altezza di venti metri con conseguenti gravissime lesioni e decesso. Le cause dell'occorso venivano individuate nel fatto che sul piano di calpestio del ponte si trovassero tre persone invece delle due previste dalle norme di sicurezza, nel non corretto ancoraggio della struttura al fabbricato (le staffe di ancoraggio erano state installate ad una distanza di metri 7,50 e non di metri 6), nel fatto per cui il ponte, pur richiedendo per il suo impiego particolari conoscenze ed attenzione, era utilizzato indistintamente dai vari operai della squadra i quali non avevano avuto idonea informazione sulle operazioni da effettuare. Il Tribunale monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.S., responsabile del cantiere e preposto, per precedente giudicato europeo; dichiarava Pa.An., titolare della ditta Cispa - Componenti, responsabile per l'imputazione attribuita e la condannava alla pena di anni due di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; respingeva la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle parti civili nei confronti dei responsabili civili soc. Intercom. s.r.l. e soc. Aghito rag. Dino s.p.a.; non provvedeva in ordine alla domanda di risarcimento delle parti civili proposta nei riguardi di C. S.. Le parti civili P.S. e I.G., eredi del lavoratore P.F., proponevano appello dolendosi per la mancata condanna al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali di C.S. e dei responsabili civili. La Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado e condannava il C. e i responsabili civili soc. Intercom s.r.l. e soc. Aghito rag. Dino s.p.a. tutti in solido con Pa.An. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. Rappresentava che anche C.S. doveva essere condannato, agli effetti civili, per non avere provveduto ad osservare, nella sua qualità di preposto, gli obblighi stabiliti dalla legge ai fini della tutela antinfortunistica. 1 / 6

2 D'altro canto, la responsabilità dei responsabili civili citati in giudizio si fondava sul disposto ex art c.c., atteso che anche le indicate imprese avrebbero avuto l'obbligo di adottare le misure di prevenzione idonee ad impedire l'evento dannoso. Per cui a carico delle stesse rimaneva la responsabilità per gli atti illeciti produttivi di danni a terzi compiuti da soggetti che, indipendentemente dall'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, fossero inseriti, seppure temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed avessero agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza delle imprese committenti. Inoltre, risultava che le piattaforme mobili appartenevano alla Intercom s.r.l. e che la soc. Aghito le aveva messe a disposizione della subappaltatrice Cispa-Componenti. Proponevano ricorso per cassazione le parti civili - Rilevavano che il Giudice di Appello, erroneamente, aveva omesso di condannare anche C.S. e le società responsabili civili alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado. Ricorsi accolti. "Deve rilevarsi in via generale che l'autonomia dell'appaltatore o sub-appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente o subappaltante a prestargli il risultato della sua opera, esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art c.c.. L'appaltatore deve, quindi, di regola ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso, per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, ovvero nel caso di ingerenza nell'attività dell'appaltatore." LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - Dott. IACOPINO Silvana Giovann - Consigliere - Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere - Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) P.S. C/ N. IL (OMISSIS) P.C.R.; 2) I.G. C/ N. IL (OMISSIS) P.C.R.; 3) INTERCOM S.R.L. C/ resp. Civile R.; 4) AGHITO RAG. DINO S.P.A. C/ resp. Civile R.; 1) C.S., N. IL (OMISSIS) imputato N.R.; 2) PA.AN. N. IL (OMISSIS) imputato N.R.; avverso la sentenza n. 5971/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/12/2007; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 2 / 6

3 udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronunzia in ordine alle spese processuali di 1^ grado nei confronti delle p.c.; rigetto dei ricorsi dei resp. civili; Udito, per la parte civile, l'avv. Gentile Cerinola; Udito il difensore del responsabile civile, Avv. Cagossi Paola. Fatto 1. C.S., nella qualità di responsabile del cantiere predisposto dalla ditta Cispa-Componenti, Pa.An. quale titolare della ditta Cispa-Componenti, venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per rispondere del reato di omicidio colposo a causa del decesso dei dipendenti B.P. e P.F. ((OMISSIS)). In fatto, era avvenuto che la Società austriaca Sowi-investor- Bautranger aveva preso in appalto i lavori di costruzione della cittadella universitaria ad (OMISSIS); aveva subappaltato la realizzazione delle facciate degli edifici in costruzione alle società italiane Intercom s.r.l. e Aghito Rag. Dino s.p.a., le quali si erano costituite in Associazione temporanea di Imprese; la soc. Aghito, a sua volta, aveva subappaltato i lavori alla Cispa- Componenti di Pa.An. e nel contratto era previsto che la committente avrebbe fornito alla subappaltatrice i ponteggi mobili per la posa in opera dei materiali, mentre, a carico di quest'ultima era posto l'obbligo di predisporre ed osservare in cantiere un piano di sicurezza a tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro. In data (OMISSIS), i lavoratori B. e P. si trovavano sopra un ponte autosollevante, allorchè l'attrezzatura si era rovesciata improvvisamente al suolo facendo precipitare i predetti dall'altezza di venti metri con conseguenti gravissime lesioni e decesso. Le cause dell'occorso venivano individuate nel fatto che sul piano di calpestio del ponte si trovassero tre persone invece delle due previste dalle norme di sicurezza, nel non corretto ancoraggio della struttura al fabbricato (le staffe di ancoraggio erano state installate ad una distanza di metri 7,50 e non di metri 6), nel fatto per cui il ponte, pur richiedendo per il suo impiego particolari conoscenze ed attenzione, era utilizzato indistintamente dai vari operai della squadra i quali non avevano avuto idonea informazione sulle operazioni da effettuare. 2. Il Tribunale monocratico, con sentenza in data , dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.S. per precedente giudicato europeo; dichiarava Pa.An. responsabile per l'imputazione attribuita e la condannava alla pena di anni due di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili; respingeva la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle parti civili nei confronti dei responsabili civili soc. Intercom. s.r.l. e soc. Aghito rag. Dino s.p.a.; non provvedeva in ordine alla domanda di risarcimento delle parti civili proposta nei riguardi di C. S.. 3. Le parti civili P.S. e I.G., eredi del lavoratore P.F., proponevano appello dolendosi per la mancata condanna al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali di C.S. e dei responsabili civili. La Corte di Appello di Napoli, con decisione del / , riformava la sentenza di primo grado e condannava il C. e i responsabili civili soc. Intercom s.r.l. e soc. Aghito rag. Dino s.p.a. tutti in solido con Pa.An. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. Rappresentava che anche C.S. doveva essere condannato, agli effetti civili, per non avere provveduto ad osservare, nella sua qualità di preposto, gli obblighi stabiliti dalla legge ai fini 3 / 6

4 della tutela antinfortunistica. D'altro canto, la responsabilità dei responsabili civili citati in giudizio si fondava sul disposto ex art c.c., atteso che anche le indicate imprese avrebbero avuto l'obbligo di adottare le misure di prevenzione idonee ad impedire l'evento dannoso. Per cui a carico delle stesse rimaneva la responsabilità per gli atti illeciti produttivi di danni a terzi compiuti da soggetti che, indipendentemente dall'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, fossero inseriti, seppure temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed avessero agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza delle imprese committenti. Inoltre, risultava che le piattaforme mobili appartenevano alla Intercom s.r.l. e che la soc. Aghito le aveva messe a disposizione della subappaltatrice Cispa-Componenti. 4. Proponevano ricorso per cassazione le parti civili. Rilevavano che il Giudice di Appello, erroneamente, aveva omesso di condannare anche C.S. e le società responsabili civili alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di primo grado. Avanzavano ricorso per cassazione, altresì, i responsabili civili con atti separati. Eccepivano, in particolare la soc. Aghito, l'inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili tramite il difensore, per violazione dell'art. 100 c.p.p. in relazione all'art. 576 c.p.p., a causa della mancanza di procura speciale ad hoc per l'impugnazione. Rilevavano che non può qualificarsi responsabile civile, ai sensi dell'art. 83 c.p.p. e art. 185 c.p., il soggetto che abbia eventualmente un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile; l'art. 83 c.p.p. stabilisce che possa essere citato come responsabile civile soltanto colui che debba rispondere civilmente per il fatto dell'imputato; in altre parole, deve trattarsi di un soggetto che esclusivamente a norma delle leggi civili sia chiamato a rispondere del fatto reato ad altri ascrivibile e da altri commesso. Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. Diritto 5. I ricorsi dei responsabili civili vanno accolti perchè fondati. Si osserva, in primo luogo, che non si palesa accoglibile l'eccezione processuale, sollevata dalla Soc. Aghito, concernente l'assunta carenza di legittimazione a proporre impugnazione da parte del difensore delle parti civili. Invero, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilite dall'art. 100 c.p.p., comma 3, può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. La manifestazione di tale volontà è riconoscibile nel caso di procura conferita con richiamo ad ogni grado di giudizio, così come avvenuto nel caso di specie (v. Cass n 33369). 6. Nel merito delle impugnazioni dei responsabili civili, va detto che in principio il responsabile civile è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato, a norma delle leggi civili, a rispondere per il fatto altrui. Si tratta di ipotesi legislative configuranti appunto la ed. responsabilità per fatto di terzi: per es. le fattispecie di cui all'art c.c., commi 1 e 2, art c.c., art c.c., comma 3, art c.c., artt. 274 e 878 c.n.. In tal senso, quando nell'art. 185 c.p. il legislatore parla delle persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto dell'imputato intende stabilire che la responsabilità civile per il reato si estende oltre alla persona del colpevole penalmente. 4 / 6

5 Finalità della norma è quella di consentire alla persona danneggiata dal reato di portare la sua pretesa risarcitoria non solo contro il colpevole del reato, bensì pure contro tutti coloro che, non essendo ritenuti penalmente colpevoli, debbono tuttavia rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato. Si aggiunge che la legittimazione del responsabile civile sussiste solo se nel processo penale è presente un imputato del cui operato il responsabile civile deve rispondere per legge (v. artt. 538 e 541 c.p.p.); secondo il senso letterale e logico del disposto ex art. 185 c.p. deve escludersi che il responsabile civile possa rispondere del fatto altrui anche in base ad un titolo contrattuale (v. così, Cass n 39388). Sotto altro profilo, discende che non può configurarsi come responsabile civile il soggetto che, eventualmente, versando in colpa deve rispondere penalmente per fatto proprio, e cioè colui che abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato all'imputato (v. così, Cass n 6700). D'altro canto, facendo riferimento al caso di specie, deve rilevarsi in via generale che l'autonomia dell'appaltatore o sub-appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente o subappaltante a prestargli il risultato della sua opera, esclude ogni rapporto istitutorio tra committente ed appaltatore, con la conseguenza dell'inapplicabilità dell'art c.c.. L'appaltatore deve, quindi, di regola ritenersi unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in caso di specifiche violazioni di regole di cautela nascenti ex art c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso, per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza il pericolo di arrecare danni a terzi, ovvero nel caso di ingerenza nell'attività dell'appaltatore. Nella vicenda in esame, deve escludersi la qualifica di responsabile civile nei riguardi delle Soc. Intercom e Aghito perchè non rientranti nelle specifiche ipotesi legislative di responsabilità per fatto altrui; per contro, i rappresentanti legali di dette Società eventualmente avrebbero potuto essere chiamati a rispondere penalmente dell'evento per un titolo proprio di responsabilità. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alle statuizioni civili di condanna pronunciate nei confronti della anzidette Società. 7. Parzialmente fondato si palesa il ricorso delle parti civili. Difatti, a seguito della condanna ai fini degli interessi civili, pronunciata nel giudizio di appello nei confronti di C. S. (prosciolto in primo grado), costui va condannato a rimborsare in solido con l'altra imputata Pa.An. le spese sostenute dalle parti civili in sede di giudizio di primo grado. Detta statuizione può essere emessa direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. L. Analoga statuizione, evidentemente, non può essere emessa nei confronti dei responsabili civili citati, il cui capo di condanna è stato appunto annullato. P.Q.M. La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni di condanna per gli interessi civili emesse nei confronti della Società Intercom. s.r.l. e Società Aghito rag. Dino s.p.a.. In parziale accoglimento del ricorso delle parti civili, condanna C.S. rimborsare in solido con Pa.An. le spese sostenute dalle parti civili primo grado di giudizio. Rigetta nel resto. 5 / 6

6 Così deciso in Roma, il 13 novembre Depositato in Cancelleria il 14 gennaio / 6

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