RELAZIONE. 8 dicembre 1998 A4-0489/98 **I

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1 8 dicembre 1998 A4-0489/98 **I RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98) C4-0569/98-98/0272(SYN)) Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori Relatrice: on. Marie Paule Kestelijn-Sieren

2 I N D I C E Pagina Pagina regolamentare... 3 A. PROPOSTA LEGISLATIVA... 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA B. MOTIVAZIONE

3 Con lettera del 16 ottobre 1998 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell articolo 189 C del trattato CE e dell articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato CE, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Nella seduta del 23 ottobre 1998 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale. Nella riunione del 13 ottobre 1998 la commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori aveva nominato relatrice l'on. Kesteleijn-Sierens. Nelle riunioni del 25 novembre e 8 dicembre 1998 ha esaminato la proposta della Commissione nonché il progetto di relazione. In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità. Hanno partecipato alla votazione gli onn. Collins, presidente; Dybkjær, vicepresidente; Kestelijn- Sierens, relatore; Blokland, Bowe, Breyer, Cabrol, Eisma, Estevan Bolea (in sostituzione dell'on. Bébéar), Flemming, Florenz, González Álvarez, Graenitz, Kuhn, Pollack, Schleicher, Schnellhardt, Sjöstedt (in sostituzione dell'on. Bertinotti), Spencer (in sostituzione dell'on. Burtone), Trakatellis, Valverde López, Virgin e White. La commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha deciso il 28 ottobre 1998 di non esprimere parere. La relazione è stata depositata l'8 dicembre Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata

4 A. PROPOSTA LEGISLATIVA Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98) C4-0569/98-98/0272(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: Testo della Commissione( 1 ) Modifiche del Parlamento (Emendamento 1) Titolo Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO 2 ) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (Emendamento 2) Sesto considerando considerando che l informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato e che fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante delle autovetture si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l acquisto di autovetture che consumano meno carburante e di conseguenza emettono meno CO 2, il che potrebbe a sua volta indurre i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte; considerando che l informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato e che fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO 2, delle autovetture si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l acquisto di autovetture che consumano meno carburante e di conseguenza emettono meno CO 2, il che potrebbe a sua volta indurre i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte; ( 1 ) GU C 305 del , pag

5 (Emendamento 3) Considerando 6 bis (nuovo) (6 bis) considerando che l inserimento di una stima dei costi del carburante non servirà l'obiettivo fino a quando i prezzi del carburante negli Stati membri non rifletteranno sufficientemente i costi ambientali; (Emendamento 4) Considerando 7 (7) considerando che è pertanto necessario sviluppare un etichetta relativa al consumo di carburante destinata alle autovetture nuove esposte presso i punti vendita; (7) considerando che è pertanto necessario sviluppare un etichetta relativa al consumo di carburante destinata alle autovetture nuove, alle autovetture immatricolate per un giorno, nonché alle autovetture vendute con divieto di rivendita nell'anno in corso esposte presso i punti vendita; (Emendamento 5) Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità. La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità. (Emendamento 6) Articolo 2, terzo comma autovettura nuova, un autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione; autovettura nuova, un autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione, un autovettura immatricolata per un giorno, nonché un'autovettura venduta con divieto di rivendita nell'anno in corso; - 5 -

6 (Emendamento 7) Articolo 2, paragrafo 5 punto vendita: una struttura, come una sala d esposizione o uno spazio all aperto, in cui le autovetture sono esposte per la vendita o il leasing ai clienti potenziali; punto vendita: qualsiasi struttura in cui le autovetture nuove sono esposte in vista o a fini di promozione della vendita o il leasing ai clienti potenziali; (Emendamento 8) Articolo 2, paragrafo 10 materiale promozionale, tutto il materiale a stampa utilizzato da costruttori e concessionari di autovetture nuove per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei loro veicoli; rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli e gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari; materiale promozionale, tutto il materiale a stampa utilizzato da costruttori e concessionari di autovetture nuove per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei loro veicoli; rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli e gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari, nonché gli annunci pubblicitari su Internet, nella misura in cui tali annunci sono destinati essenzialmente al mercato comunitario; (Emendamento 9) Articolo 2, paragrafo 10 bis (nuovo) categoria: un gruppo di autovetture che, dal punto di vista del consumatore, sono considerate simili e comparabili. L assegnazione alle diverse categorie, ai sensi della presente direttiva è stabilita in base alla procedura di cui all'articolo 10 e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e di altre parti interessate

7 (Emendamento 10) Articolo 2, paragrafo 14 prezzo medio del carburante, un prezzo unico di riferimento della benzina o del combustibile diesel, rappresentativo del mercato prevalente per questi carburanti in ciascuno Stato membro. Soppresso (Emendamento 11) Articolo 3 Il 1 gennaio di ogni anno gli Stati membri determinano ai fini della presente direttiva prezzi medi per la benzina e per il combustibile diesel e garantiscono che tali dati siano messi a disposizione in particolare delle persone fisiche o giuridiche interessate all applicazione della presente direttiva. Soppresso (Emendamento 12) Articolo 5 Gli Stati membri provvedono affinché sia redatta almeno una volta all anno una guida al risparmio di carburante conforme ai requisiti di cui all allegato II. La guida deve essere compatta, portatile e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro garantisce inoltre che la guida sia messa a disposizione del pubblico su supporto elettronico, ad esempio su Internet, e che la versione elettronica sia costantemente aggiornata con le modifiche alla gamma di modelli delle autovetture nuove in vendita nello stesso Stato membro. Gli Stati membri provvedono affinché sia redatta almeno una volta all anno una guida al risparmio di carburante conforme ai requisiti di cui all allegato II. La guida deve essere compatta, portatile e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro garantisce inoltre che la guida sia messa a disposizione del pubblico su supporto elettronico, ad esempio su Internet. La versione elettronica è costantemente aggiornata con le modifiche alla gamma di modelli delle autovetture nuove in vendita nello stesso Stato membro

8 (Emendamento 13) Articolo 7 Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante dei veicoli cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all allegato IV. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e i dati concernenti le emissioni specifiche ufficiali di CO 2 dei veicoli cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all allegato IV. (Emendamento 14) Articolo 10 Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo che procede in conformità alla procedura di cui all articolo 11, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. A supporto del processo di adeguamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull efficacia delle disposizioni della stessa. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo che procede in conformità alla procedura di cui all articolo 11, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate. A supporto del processo di adeguamento, tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull efficacia e l'applicazione della stessa, in particolare sull'applicazione degli allegati. Sulla base di tali relazioni, la Commissione decide anche se, conformemente al disposto dell'articolo 7A del trattato, si impone una ulteriore armonizzazione per il buon funzionamento del mercato interno e presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva

9 (Emendamento 15) Allegato I, paragrafo 4 4. rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO 2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO 2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino; 4. rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante, al consumo di carburante all'interno e all'esterno delle aree urbane e alle emissioni specifiche ufficiali di CO 2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso al primo decimale: sia in litri per 100 chilometri (l/100 km), sia in miglia per gallone (mpg). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO 2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino; (Emendamento 16) Allegato I, paragrafo 5 contengano una stima del costo del carburante per un percorso di km o miglia con il veicolo e con il tipo di carburante in questione. Il calcolo di tale costo si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva del 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di km (o miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo; Soppresso - 9 -

10 (Emendamento 17) Allegato I, paragrafo 7 7. contengano le seguenti diciture: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre." 7. contengano le seguenti diciture: "La riduzione delle emissioni di CO 2 riveste una grande importanza nella lotta contro il mutamento climatico a livello mondiale. Oltre al rendimento del motore, anche uno stile di guida adeguato e una manutenzione sistematica dell autovettura costituiscono fattori determinanti per la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO 2 ". Dispositivi supplementari, quali impianti di condizionamento dell aria e sistemi di preriscaldamento possono far aumentare sensibilmente il consumo di carburante. (Emendamento 18) Allegato II, paragrafo 1 1. rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO 2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO 2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino; 1.rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante, al consumo di carburante all'interno e all'esterno delle aree urbane e alle emissioni specifiche ufficiali di CO 2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso al primo decimale: sia in litri per 100 chilometri (l/100 km), sia in miglia per gallone (mpg). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO 2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

11 (Emendamento 19) Allegato II, paragrafo 2 2. un elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO 2, per ciascun tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Sull elenco devono figurare la marca, la variante e la versione, le emissioni specifiche ufficiali di CO 2, il consumo ufficiale di carburante e il costo del carburante per un percorso di km o miglia per l'autovettura in questione. 2. per ciascuna categoria di autovetture un elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, per ciascun tipo di carburante (benzina e diesel), in ordine crescente di emissione specifiche di CO 2. Sull elenco devono figurare la marca, la variante e la versione, le emissioni specifiche ufficiali di CO 2 e il consumo ufficiale di carburante per l'autovettura in questione. (Emendamento 20) Allegato II, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis. La descrizione contiene inoltre anche informazioni dettagliate in merito all aumento del consumo di carburante occasionato da accessori supplementari quali un impianto di condizionamento dell aria o il riscaldamento ausiliario. (Emendamento 21) Allegato II, paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Le emissioni specifiche ufficiali di CO 2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Il consumo di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici relativi al consumo di carburante sono indicati al primo decimale. Il calcolo di tale costo si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di km (o miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo;

12 Tipo di carburante Posizione Marca Variante Versione Emissioni di CO 2 (g/km) Consumo (l/100 km) Costo carburante per un percorso di km Benzina Diesel Modifiche del Parlamento L elenco di cui al paragrafo 2 dovrebbe assumere la seguente forma per ciascuna categoria: Tipo di carburante Posizione Marca Variante Versione Emissioni di CO 2 (g/km) Consumo (l/100 km) Benzina Diesel (Emendamento 22) Allegato II, paragrafo 5 bis (nuovo) 5 bis. contenente un riferimento alla versione aggiornata su Internet o altro formato elettronico

13 (Emendamento 23) Allegato III, paragrafo 3 3. le versioni di autovetture nuove devono essere suddivise ed elencate separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascuna autovettura nuova si deve precisare la marca, la versione, le emissioni ufficiali di CO 2, il consumo ufficiale di carburante e il costo del carburante per un percorso di km o miglia con l autovettura in questione. Per ciascun tipo di carburante, le versioni sono elencate in ordine crescente di emissioni di CO 2, con il veicolo che consuma meno al primo posto nell elenco. 3. le versioni di autovetture nuove devono essere suddivise ed elencate separatamente per categoria, e all'interno di ciascuna categoria a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascuna autovettura nuova si deve precisare la marca, la versione, le emissioni ufficiali di CO 2, il consumo ufficiale di carburante, il consumo di carburante all'interno e all'esterno delle aree urbane con l'autovettura in questione. In relazione a ciascuna categoria. All'interno di ciascuna categoria, per ciascun tipo di carburante, le versioni sono elencate in ordine crescente di emissioni di CO 2, con il veicolo che consuma meno al primo posto nell elenco. (Emendamento 24) Allegato III, paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Le emissioni specifiche ufficiali di CO 2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Il consumo di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il calcolo del costo del carburante si basa sul prezzo medio del carburante stabilito annualmente da ogni Stato membro ed è corredato dalla spiegazione dei metodi e del prezzo assunti come presupposti per il calcolo; tra questi deve comparire un riferimento alle condizioni di marcia simulate dal ciclo di prova di cui alla direttiva 80/1268/CEE, la descrizione del calcolo del prezzo medio del carburante e l'indicazione che la cifra riguarda un percorso di km (o miglia), in modo che i consumatori possano calcolare facilmente il costo annuale del carburante per un determinato veicolo. Tutti i valori relativi al consumo di carburante devono essere indicati al primo decimale. Riportiamo qui di seguito il formato suggerito:

14 Tipo di carburante Posizione Marca Variante Versione Emissioni di CO 2 (g/km) Consumo (l/100 km) Costo carburante per percorrere di km Benzina Diesel Modifiche del Parlamento 4. Le emissioni specifiche ufficiali di CO 2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino. Il consumo di carburante è espresso: sia in litri per 100 chilometri (l/100 km), sia miglia per gallone (mpg). Tutti i valori relativi al consumo di carburante devono essere indicati al primo decimale. Riportiamo qui di seguito il formato suggerito: Tipo di carburante Posizione Marca Variante Versione Emissioni di CO 2 (g/km) Consumo (l/100 km) Benzina Diesel (Emendamento 25) Allegato III, paragrafo 6 6. deve figurare il seguente testo: 6. deve figurare il seguente testo:

15 "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre." "La riduzione delle emissioni di CO 2 riveste una grande importanza nella lotta contro il mutamento climatico a livello mondiale. Oltre al rendimento del motore anche uno stile di guida adeguato e una manutenzione sistematica dell autovettura costituiscono fattori determinanti per la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO 2." (Emendamento 26) Allegato IV, Titolo Presentazione dei dati relativi al consumo di carburante nel materiale promozionale Presentazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2 nel materiale promozionale (Emendamento 27) Allegato IV, frase introduttiva Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori relativi al consumo ufficiale di carburante dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi: Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni di CO 2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi: (Emendamento 28) Allegato IV, paragrafo 3 3. deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutte le versioni presentate nell opuscolo. Se sono specificate più versioni, può essere indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuna di esse o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo deve essere espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale. 3. deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutte le versioni presentate nell opuscolo. Se sono specificate più versioni, può essere indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuna di esse o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo deve essere espresso: sia in litri per 100 chilometri (l/100 km), sia in miglia per gallone (mpg). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale

16 (Emendamento 29) Allegato IV, paragrafo 3 bis (nuovo) Le emissioni ufficiali specifiche di CO 2 devono essere approssimate al numero intero più vicino, in grammi per chilometro (g/km)

17 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazione sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM - (98) C4-0569/98-98/0272(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98) /0272(SYN)( 1 ), - consultato dal Consiglio a norma dell articolo 189 C del trattato CE e dell articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato CE (C4-0569), - visto l articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0489/98), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche apportate dal Parlamento; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione. ( 1 ) GU C 305 del , pag

18 B. MOTIVAZIONE 1. Precedenti Nella riunione svoltasi a Kyoto nel dicembre 1996, nel contesto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul mutamento climatico (UNFCCC), la Comunità si è impegnata a stabilizzare entro l'anno 2000 le emissioni di CO 2 ai livelli del 1990 e ha accettato l'obiettivo di ridurre le sue emissioni di sei gas ad effetto serra, uno dei quali è il biossido di carbonio, dell'8% entro il , secondo i livelli del Considerando che le autovetture sono responsabili di circa la metà delle emissioni di CO 2 derivanti dai trasporti e di circa il 12% delle emissioni totali dell'unione europea; tenuto conto inoltre che il settore dei trasporti continua a registrare una forte crescita, l'impegno della Comunità nei confronti dell'unfccc suscita serie preoccupazioni. I progressi realizzati per quanto concerne l'efficienza energetica delle autovetture sono relativamente scarsi a partire dalla metà degli anni '80 e le emissioni di CO 2 restano sostanzialmente immutate da allora, essendo attestate a 186 g/km. Un rimedio a tale tendenza è stato proposto con la strategia comunitaria intesa a ridurre le emissioni di CO 2 dalle autovetture e migliorare il risparmio energetico ( 1 ), strategia che comprende, tra gli altri, l'obiettivo di ridurre le emissioni medie di CO 2 a 120 g/km. Tale strategia si articolata in tre parti: un accordo con l'industria in materia di ambiente, misure fiscali e un progetto di informazione economica teso a fornire al consumatore una migliore informazione in materia di ambiente. 2. Contenuto della proposta della Commissione sull informazione al consumatore per quanto concerne il risparmio energetico delle autovetture nuove Obiettivo della proposta è quello di fornire informazioni sul consumo di carburante ai potenziali acquirenti di autovetture nuove onde indirizzare la loro scelta verso modelli efficienti a tale riguardo. Tali informazioni intendono sostenere le misure attuali e future dell'industria in vista di un maggior risparmio energetico dei veicoli e le misure fiscali introdotte dagli Stati membri per orientare il mercato verso autovetture efficienti sul piano del consumo energetico. Il programma di informazione al consumatore si fonda su quattro elementi: una etichetta sul consumo di carburante applicata alle autovetture nuove, ( 1 ) COM(95) 0689 def

19 una guida al risparmio di carburante contenente dati sul risparmio energetico di tutte le autovetture nuove immesse sul mercato, un poster affisso in tutti i punti vendita contenente informazioni sul consumo di carburante, una disposizione concernente l inserimento di dati sul consumo di carburante in tutto il materiale promozionale stampato utilizzato dai produttori. 3. Valutazione generale della proposta della Commissione Il vostro relatore plaude la proposta della Commissione e ritiene che l obiettivo di una riduzione del consumo medio di carburante delle autovetture europee costituisca un elemento importante della strategia comunitaria intesa a limitare le emissioni di CO 2. A giusto motivo la Commissione esprime la sua preoccupazione per l aumento delle emissioni di CO 2 nel settore dei trasporti e rileva che le autovetture sono responsabili della metà delle emissioni di CO 2 derivanti dai trasporti nel territorio dell'ue. Il mutamento climatico mondiale è una questione che non interessa esclusivamente gli scienziati, i politici e le organizzazioni attive nel settore dell'ambiente. Per tenere fede agli impegni assunti dall'ue a Kyoto è necessario che anche i consumatori offrano il loro contributo e sappiano in che modo offrirlo. L'acquirente potenziale deve disporre di informazioni dettagliate per quanto concerne il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 delle nuove autovetture che - indichino le differenze per quanto riguarda tale consumo tra autovetture simili, da un lato, e i vantaggi in termini di consumo di carburante offerti dalle autovetture piccole rispetto a quelle grandi, dall'altro; - lo sensibilizzino sull'importanza di un acquisto durevole e del ruolo che egli può svolgere ai fini di una riduzione delle emissioni di CO 2 a livello mondiale; - inducano all'acquisto di autovetture conformi ai requisiti ambientali.. Se raggiungeranno il loro scopo le misure proposte comporteranno un aumento della domanda di autovetture "ecologiche", in particolare di autovetture con ridotte emissioni di CO 2. E' auspicabile che i costruttori si adeguino a questi nuovi modelli di acquisto e si concentrino sul miglioramento della resa del carburante più che sull'aumento della potenza o della velocità delle autovetture prodotte. In tal modo l'ambiente viene a costituire per il produttore un nuovo elemento di mercato. La vostra relatrice è tuttavia consapevole del fatto che il sistema di informazione in sé potrà influenzare solo in misura limitata il modello di acquisto del consumatore, almeno fino a quando a tale sistema non sarà stata affiancata l'introduzione di misure fiscali in grado di stimolare un comportamento in termini di acquisto più favorevole all'ambiente. Ella desidera inoltre sottolineare che le misure contenute nella proposta della Commissione, oggetto della presente relazione, non intaccano la libertà di scelta del consumatore. Fa rilevare infine che l'effetto economico della proposta di direttiva resterà limitato. In tale contesto rinvia alla schede di valutazione dell'impatto sulle imprese allegata alla proposta

20 4. Proposte della relatrice Per rendere più efficace il sistema di informazione al consumatore la relatrice avanza le seguenti proposte: 1. Etichetta relativa al consumo di carburante (articolo 4 e allegato I) a) Eliminare l indicazione del costo previsto del carburante L etichetta deve contenere una stima del costo del carburante per un percorso di km (o di 6000 miglia). Tali costi sono calcolati sulla base del prezzo medio del carburante (benzina o diesel) stabilito da ciascuno Stato membro entro il 1 gennaio di ogni anno (articolo 3). La vostra relatrice propone di eliminare l indicazione del costo previsto del carburante per i seguenti motivi: - in tutti gli Stati membri (all infuori del Regno Unito) si applicano tariffe fiscali differenti a favore del diesel, per cui i prezzi del carburante per i veicoli con motore diesel in media sono considerevolmente più bassi di quelli per i veicoli con motore a benzina. Attraverso un'indicazione del costo del carburante sull'etichetta si intende offrire al consumatore uno stimolo economico a scegliere un'auto più "ecologica". L'indicazione del costo del carburante sull'etichetta potrebbe erroneamente indurre il consumatore all'acquisto di un'auto con motore diesel ed avere sull'ambiente e sulla salute un effetto contrario a quello auspicato. - La vostra relatrice è d'accordo con la Commissione nel ritenere che il vantaggio in termini fiscali offerto al carburante diesel negli Stati membri costituisce una lacuna della politica fiscale. L'eliminazione di tale anomalia d'altra parte non è facile. La relatrice ritiene pertanto che sia meglio non indicare il costo del carburante fino a quando queste differenze fiscali sussisteranno. - La Svezia dispone già da alcuni anni di un sistema di informazione sul consumo di carburante delle autovetture nuove. All'inizio l'etichetta conteneva un'indicazione del costo del carburante. In seguito alla revisione delle pertinenti direttrici nel 1996 si è deciso di eliminare dall'etichetta tali indicazioni. - L'indicazione del costo del carburante sulla base dei prezzi stabiliti ogni anno resta molto teorica e può, nella pratica, essere fuorviante per il consumatore poiché è possibile che vi siano oscillazioni dei prezzi a breve termine. Il costo del carburante inoltre però dipende dallo stile di guida del conducente e dallo stato di manutenzione dell'autovettura. E' evidente infine che il costo del carburante per chi ad esempio guida sempre in città è superiore a quello sostenuto da chi guida prevalentemente a 90 km/h. b) Una più chiara indicazione del consumo di carburante La vostra relatrice ritiene che l'etichetta debba essere il più possibile chiara e semplice e che il consumatore non sia interessato a conoscere tre diversi valori concernenti il consumo di carburante. Ella sostiene pertanto l'adozione di un'unica indicazione, sia in litri per 100/km, sia in miglia per gallone

21 Al tempo stesso la vostra relatrice ritiene che il consumatore abbia interesse ad avere informazioni, oltre che sul consumo medio, anche sulla differenza tra il consumo all interno o all esterno del centro abitato. In tal modo potrà farsi un'idea più precisa del consumo di carburante nel suo caso concreto. Si propone infine una modifica del riferimento all'ambiente che figura sull'etichetta (allegato I, punto 7) per rendere quest'ultima più semplice e più diretta. 2) Guida al risparmio di carburante (articolo 5 e allegato II) a) elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante per categoria In base all'allegato II, punto 2, la guida deve contenere un chiaro elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante. Ci si chiede se una tale "top 10" delle auto più economiche sia utile. E' poco probabile che questo elenco generale induca l'acquirente potenziale di un'autovettura di grosse dimensioni o di una "stationswagon" ad optare per un'auto piccola solo perché questa è compresa tra le dieci auto più economiche. Nel corso della procedura di consultazione che ha preceduto l'elaborazione della proposta della Commissione, tale punto è stato oggetto di controversia. A seguito di consultazioni, la vostra relatrice ritiene di poter affermare che è preferibile una comparazione e un elenco dei veicoli più efficienti per categoria di vetture simili. Si pone tuttavia il problema di delimitare tali categorie. Di conseguenza la vostra relatrice propone un elenco delle dieci versioni di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante per categoria, ma lascia al comitato (articolo 11) il compito di delimitare tali categorie, in consultazione con le organizzazioni dei consumatori. Ella desidera sottolineare l'esigenza che si tratti di categorie rilevanti dal punto di vista del consumatore. b) In conformità dell'articolo 5 deve essere preparata una volta all'anno una guida al risparmio di carburante sotto forma di stampato. La Commissione propone inoltre una versione elettronica di tale guida, via Internet. La guida al risparmio di carburante deve essere aggiornata di continuo. La vostra relatrice desidera chiarire che l'aggiornamento continuo riguarda la versione Internet. Ella propone inoltre che nella guida stampata sia contenuto un riferimento esplicito alla versione elettronica aggiornata. c) Per quanto concerne l'indicazione del costo e del consumo di carburante valgono le osservazioni fatte in relazione all'etichetta (cfr. paragrafi precedenti). 3) Materiale promozionale (articolo 7 e allegato IV) La vostra relatrice ritiene che il materiale promozionale debba contenere dati relativi non soltanto all'impiego di carburante ma anche alle emissioni di CO 2. In base alla proposta della Commissione, il sistema di informazione al consumatore si applica esclusivamente a materiale promozionale stampato, ad esempio, a giornali, riviste, brochures, ecc. La vostra relatrice propone di estendere tale materiale a Internet ma ritiene che applicare tale misura anche alla pubblicità radiofonica e televisiva sia eccessivo e impraticabile

22 4) Valutazione (articolo 10) Non sembra possibile al momento un accordo in merito ad un etichetta sul consumo totalmente armonizzata. La vostra relatrice ritiene in effetti che tale sistema sarebbe il più indicato tanto per i fabbricanti che per i consumatori. Al tempo stesso ella è consapevole del fatto che la ricerca di un tale accordo rallenterebbe o, nel peggiore dei casi, bloccherebbe l'approvazione e l'applicazione della presente direttiva e nel frattempo un numero sempre più elevato di Stati membri potrebbe prendere autonomamente l'iniziativa. La vostra relatrice ha scelto pertanto di perfezionare il contenuto dell'etichetta affinché l'applicazione nei diversi Stati membri non sia troppo discordante. Ella ritiene, tuttavia, che la Commissione dovrà verificare entro un termine di tre anni se non si imponga, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, un ulteriore armonizzazione

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