Origine della merce: preferenziale, non preferenziale e made in
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1 Incontro informativo Origine della merce: preferenziale, non preferenziale e made in Milano, 22 ottobre
2 Origine della merce: preferenziale, non preferenziale e made in Zeno Poggi, Piero Bellante Milano, 22 ottobre
3 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- L apposizione della dicitura MADE IN configura una dichiarazione di scienza, che ha l obiettivo di informare il consumatore circa l origine del prodotto. Norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni sull origine geografica dei prodotti. È quindi dovere dell impresa, anche ai fini commerciali, esporre informazioni corrette sul luogo ove il prodotto è stato ottenuto. Attualmente non esistono norme uniformi che disciplinano a livello internazionale la dichiarazione di origine. 3
4 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- Nel caso italiano occorre tenere presente alcune norme che, nel combinato disposto tra loro, impongono l obbligo della corretta informazione al consumatore, circa l origine geografica. I prodotti destinati al territorio italiano devono riportare in etichetta i seguenti elementi: 1. Nome, ragione sociale o marchio e sede legale; 2. Paese di origine; 3. Materiali impiegati; 4. Istruzioni d uso e manutenzione. 4
5 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- CODICE DI CONSUMO, D.Lgs. 206/2005 impone di indicare il Paese di origine del prodotto qualora extracomunitario (Art.6, lett. c); non è a tutt oggi entrato in vigore. E comunque necessario indicare il Paese d origine in quanto l articolo 6, comma 1, lettera b, impone che tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del produttore o dell importatore nella Comunità. 5
6 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- LEGGE 350/2003, Articolo 3, comma 49, a tutela della corretta indicazione dell origine italiana dei prodotti, stabilisce che l importazione e l esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell articolo 517 del codice penale. FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura Made In Italy su prodotti e merci non originari dall Italia ai sensi della direttiva europea sull origine. FALLACE INDICAZIONE: anche qualora sia indicata l origine estera dei prodotti, l uso di segni, figure, o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, incluso l uso fallace o fuorviante di marchi 6 aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali sleali.
7 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- D.Lgs. 146/2007, di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori. Art. 21, comma 1: si considera pratica commerciale sleale, perché ingannevole, quella che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre il consumatore medio ad uno o più dei seguenti elementi [ ]: a) L esistenza o la natura del prodotto; b) Le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, la composizione, gli accessori, l idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l origine geografica o commerciale, [ ] 7
8 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- La LEGGE 99/2009 ampliava ulteriormente il concetto di fallace indicazione di origine o provenienza del prodotto (legge 350/2003, art.4, comma 49) stabilendo che costituisse fallace indicazione anche: L'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera 8
9 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- La nuova norma: Estendeva la fattispecie criminosa all uso di marchi di aziende italiane su prodotti/merci non originari dall Italia, senza che sugli stessi fosse indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne fosse chiaramente percepibile l origine estera. Limitava l applicabilità della sanatoria amministrativa solo alla fase della immissione in libera pratica, non dopo ( Le false e le fallaci indicazioni di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano già stati immessi in libera pratica). 9
10 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- Il decreto legge 135/2009, convertito in legge n.166/2009:..costituisce fallace indicazione l uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.. Senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull origine o provenienza estera.. Ovvero non siano accompagnati da attestazione resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a
11 ORIGINE -QUADRO NORMATIVO- La norma prevede anche l uso del termine interamente made in Italy; 100% made in Italy, tutto italiano ecc. Sul punto emerge un evidente contrasto con quanto già previsto dalla normativa comunitaria sull origine, in particolare l articolo 23 e 24 del codice doganale comunitario. 11
12 SANZIONI ACCORDO DI MADRID Repressione delle false indicazioni di provenienza delle merci (estensione anche alle fallaci indicazioni con Atto di Lisbona ) ART. 1 Qualsiasi prodotto che rechi una falsa o fallace indicazione [ ] direttamente o indirettamente [ ] di origine, sarà sequestrato all importazione [ ]. 12
13 SANZIONI ACCORDO DI MADRID Il sequestro sarà parimenti effettuato nel Paese dove sarà stata apposta la falsa indicazione di provenienza o in quello dove sarà stato introdotto munito di tale falsa o fallace indicazione. Se la legislazione non ammette il sequestro all importazione, tale sequestro sarà sostituito con il divieto di importazione. 13
14 SANZIONI ACCORDO DI MADRID RIEPILOGO ART. 1 SEQUESTRO ALL IMPORTAZIONE in alternativa DIVIETO DI IMPORTAZIONE in alternativa SEQUESTRO ALL INTERNO in alternativa APPLICAZIONE SANZIONI PREVISTE IN MATERIA DI MARCHI E NOMI COMMERCIALI 14
15 SANZIONI ACCORDO DI MADRID ART. 3 Il venditore può indicare: il suo nome o il suo indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita; Ma in tal caso l indirizzo o il nome debbono essere accompagnati dalla indicazione precisa, ed in caratteri visibili, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o da un altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci 15
16 SANZIONI ACCORDO DI MADRID ART. 4 NORMA DI CHIUSURA DEL SISTEMA: I tribunali di ciascun paese dovranno decidere quali sono le denominazioni che, a causa del loro carattere generico, sfuggono alle disposizioni del presente accordo 16
17 SANZIONI Art. 517 C.P. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su ORIGINE, PROVENIENZA, QUALITA dell opera o del prodotto è punito [ ] con reclusione fino a due anni e multa fino a euro. 17
18 SANZIONI Art. 517 C.P. RIEPILOGO PENE PECUNIARIE ART. 517 C.P. (nel caso di determinazione di pena detentiva entro i sei mesi) RECLUSIONE conv. in p.p. da 3.750,00 (= min 15 gg) a ,00 (= max 6 mesi) MULTA da 5,00 a ,00 E 18
19 SANZIONI LA LEGGE 350/2003 ELEMENTI DI NOVITA e DI SPECIALITA RISPETTO ALL ART. 517 C.P. : Esclusione della rilevanza di condotte realizzate a fini privati (cioè poste in essere non ai fini di commercializzazione ) Introduzione fattispecie di falsa indicazione di origine (non prevista dall art. 517 c.p.) Dà la nozione di fallace indicazione di origine (fino ad ora contenuta soltanto nell Accordo di Madrid) 19
20 SANZIONI LA LEGGE 350/2003 Si applica a tutti i prodotti (non solo a quelli industriali di cui all art. 517 c.p.) Anticipazione momento consumativo del reato ex art. 517 c.p. (alla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana, per l immissione in consumo o in libera pratica; rende impossibile il tentativo (del resto trattasi di reato di pericolo) Riferimento alla disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli (D.Lgs , n. 145 e 146) 20
21 SANZIONI LA LEGGE 350/2003 SANZIONI PENALI (art. 4, comma 49) come per Art. 517 C.P. SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 4, comma 49-bis) solo per uso fallace o fuorviante del marchio ai sensi della normativa europea sull origine DA A EURO 21
22 PRATICHE COMMERCIALI SLEALI (Ipotesi diverse dall uso fuorviante del marchio) Direttiva CE 29/2005/CE (Pratiche commerciali sleali) L , N. 29 D.LGS , N.146 Sostituisce art. da 18 a 27, Codice del consumo Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all origine geografica ai fini della corretta informazione al consumatore SANZIONI da a euro 22
23 PUBBLICITA INGANNEVOLE Direttiva CE 114/2006/CE ( , in vigore dal ) Pubblicità ingannevole D.LGS , N. 145 Rilevanza delle indicazioni (o delle omissioni) relative all origine geografica ai fini della corretta informazione al consumatore, sotto il profilo della pubblicità ingannevole tra imprese, qualora il comportamento del consumatore risulti pregiudicato da essa o la pubblicità leda direttamente un concorrente SANZIONI da a euro 23
24 SANZIONI - LEGGE REGUZZONI VERSACE CALEARO Si applica a : tessili, pelletteria, calzature Fasi di lavorazione prevalentemente eseguite sul territorio nazionale (almeno due con tracciabilità delle altre) 24
25 SANZIONI - LEGGE REGUZZONI VERSACE CALEARO SANZIONI AMMINISTRATIVE (salvo che il fatto costituisca reato) da a euro se privati da a euro se imprese aumenti o diminuzioni fino a due terzi SANZIONI ACCESSORIE Confisca e sequestro, sospensione da 1 mese a 1 anno per recidiva SANZIONI PENALI PER RECIDIVA Reclusione da uno a tre anni 25
26 ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE Per determinare il Paese dove il prodotto è originario bisogna verificare: Regole di origine preferenziali: per definire il dazio agevolato / esenzione all importazione negli scambi commerciali con uno specifico Paese o gruppo di Paesi. Regole di origine non preferenziali: sono utilizzate per attribuire ed attestare l origine dei prodotti ai fini commerciali o per informare in quale Paese il prodotto è stato ottenuto. 26
27 ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE DETERMINAZIONE DELL ORIGINE: Un prodotto ha sempre un origine da un determinato Paese. Essa non va confusa con la provenienza (l origine si riferisce all individuazione del luogo dove la merce viene prodotta, o dove si considera prodotta sulla base di particolari parametri; la provenienza si riferisce al luogo di provenienza fisica della merce). L origine non preferenziale di un prodotto potrebbe non coincidere con l origine preferenziale. Per i prodotti interamente ottenuti in un unico Paese non vi sono difficoltà per rilevare l origine. Le merci sono dichiarate come originarie del Paese dove sono state ottenute. 27
28 ORIGINE PREFERENZIALE E NON PREFERENZIALE La determinazione delle regole può essere molto complicata per quei prodotti ottenuti con componenti e lavorazioni che avvengono in più Paesi. Il principio di base è che una merce sia considerata originaria del Paese nel quale ha subito una trasformazione sufficiente o lavorazione sostanziale. I criteri per definire una trasformazione sufficiente sono: 1. Salto tariffario del prodotto (cambio della nomenclatura) o lavorazione sostanziale, 2. Valore aggiunto minimo, 3. Lavorazione specifica che conferisce l origine. 28
29 ORIGINE NON PREFERENZIALE -ESEMPIO- CLASSIFICA- ZIONE DEFINIZIONE LAVORAZIONE / TRASFORMAZIONE Capitolo 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia: Ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta. Altri Confezione completa Fabbricazione a partire da filati 29
30 ORIGINE PREFERENZIALE -ESEMPIO- CLASSIFICA - ZIONE Capitolo 61 DEFINIZIONE LAVORAZIONE / TRASFORMAZIONE Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia: Ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta. Fabbricazione a partire da filati 30
31 ORIGINE PREFERENZIALE -ESEMPIO- CLASSIFICA - ZIONE Capitolo 61 DEFINIZIONE LAVORAZIONE / TRASFORMAZIONE Indumenti ed accessori di abbigliamento a maglia: Altri Fabbricazione a partire da: fibre naturali fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, o materiali chimici o paste tessili 31
32 PROVE E CERTIFICATI D ORIGINE Per certificare l origine non preferenziale si può ottenere il certificato d origine CDO, emesso da un autorità riconosciuta nel Paese dove il prodotto è stato ottenuto. Il documento certifica la dichiarazione del richiedente che il prodotto è stato ottenuto in un determinato Paese secondo le regole di origine non preferenziale. 32
33 PROVE E CERTIFICATI D ORIGINE Per il riconoscimento di un trattamento preferenziale i prodotti devono essere scortati da certificati di origine EUR1, negli scambi con alcuni Paesi, o gruppi di Paesi, oppure FORM A negli scambi con i Paesi del sistema delle preferenze generalizzate. I certificati sono emessi dalle autorità doganali e comprovano che i prodotti sono originari di un determinato Paese ai sensi delle regole di origine preferenziale. 33
34 ORIGINE -I DOCUMENTI- CERTIFICATO D ORIGINE 34
35 ORIGINE -I DOCUMENTI- EUR 1 35
36 ORIGINE -I DOCUMENTI- DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE A LUNGO TERMINE PER MASSIMO 12 MESI Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:. (INSERIRE CLASSIFICAZIONE DOGANALE) che sono regolarmente fornite a LUXOTTICA Srl sono originarie (indicare il Paese ) e rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con.. Dichiara: - Cumulo applicato con.. (nome del paese o dei paesi) - Cumulo non applicato. La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal (data..) a (data.massimo 12 mesi). Si impegna ad informare immediatamente. della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa. Vi chiediamo gentilmente anche la scheda d origine (con indicazione del regime preferenziale o meno e la nazione ) del/gli articolo/i ordinato/i. L originale della dichiarazione d origine va inviata alla ns. sede, debitamente firmata e timbrata (Vedi normativa CEE nr1207/2001). Anche in questo caso Vi chiediamo di anticiparci a ½ fax, in forma sintetica alcuni dati : DATA TIMBRO e FIRMA 36
37 REGOLE DI CUMULO Consentono di definire una trasformazione sufficiente per conferire l origine dei prodotti sulla base delle specifiche relazioni che l Unione Europea ha definito nei rapporti di alcuni Paesi o gruppi di Paesi. CUMULO BILATERALE: i prodotti originari della Comunità sono considerati originari di un determinato Paese o territorio beneficiario quando subiscono nel Paese una lavorazione/lavorazioni/trasformazioni più complete delle lavorazioni minime. In tal caso la trasformazione sufficiente non è necessaria qualora il materiale sia originario del Paese destinatario del prodotto trasformato, purché tale lavorazione vada comunque al di là delle trasformazioni insufficienti. 37
38 REGOLE DI CUMULO CUMULO PANEUROPEO: si applica esclusivamente nei rapporti commerciali tra Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Islanda, Turchia. Essa consente il cumulo di materiali originari utilizzando materiali originari di più Paesi che adottano la regola. Il prodotto finito sarà considerato originario del Paese dove il prodotto ha subito l ultima lavorazione sostanziale. Se invece le lavorazioni subite non vanno oltre le lavorazioni minime il prodotto acquista l origine nel Paese che ha fornito il valore aggiunto più elevato. 38
39 REGOLE DI CUMULO CUMULO EURO PAN MEDITERRANEO: ai fini della creazione di un cumulo diagonale tra Comunità Europea, Algeria, Bulgaria, Cisgiordania e striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Islanda, Israele, Libano, Marocco, Norvegia, Romania, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia la C.E. e i Paesi in questione devono notificarsi reciprocamente le norme di origine in vigore con gli altri Paesi. Il cumulo delle lavorazioni può essere applicato solo se i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche. Ciò significa che il principio dell origine preferenziale si applica sulla base dei materiali che sono originari di quei Paesi, mentre i materiali originari di Paesi che non hanno concluso accordi sono considerati non originari 39
40 REGOLE DI CUMULO CUMULO REGIONALE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO: Nell ambito delle preferenze generalizzate, le lavorazioni si possono cumulare fra i Paesi appartenenti allo stesso gruppo: Gruppo I ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam, Brunei, Laos. Gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Equador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela. Gruppo III SAARC: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. 40
41 REGOLE DI CUMULO CUMULO TOTALE: questa regola consiste nel ripartire le lavorazioni o trasformazioni tra gruppi di Paesi. Spazio economico europeo e Comunità ACP, PTOM e la comunità, Paesi del Magrheb e la Comunità 41
42 GLI ACCORDI DELLA COMUNITA CON I PAESI TERZI Il trattato istitutivo della Comunità Europea invita specificatamente gli Stati membri e la Comunità Europea a contribuire ad un miglioramento nelle relazioni economiche internazionali. La Comunità ha quindi concluso accordi per favorire la circolazione delle merci e la liberalizzazione degli scambi con altri Paesi. SEE (Spazio Economico Europeo) / EFTA (European Free Trade Association): La zona di libero scambio europeo comprende ora solo Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. In precedenza comprendeva anche Austria, Portogallo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Regno Unito, che sono ora membri della Comunità Europea. 42
43 GLI ACCORDI DELLA COMUNITA CON I PAESI TERZI PAESI DEL MEDITERRANEO: Fin dagli anni 70 sono stati conclusi accordi fra la Comunità ed i Paesi del mediterraneo. La loro revisione con l accordo di Barcellona del 1995 prevede una zona di libero scambio euro mediterranea che dovrà attuarsi entro il I paesi partner degli accordi sono attualmente: Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Israele, Giordania, Palestina, Siria e Libano. Un caso a parte è rappresentato dalla Turchia. Con la Turchia la Comunità ha concluso un accordo sui generis, che prevede la costituzione di una vera e propria unione doganale comprendente il territorio della Comunità e della Turchia. I prodotti provenienti da Paesi terzi immessi in libera pratica in Turchia o nella Comunità si considerano immessi in libera pratica in tutto il territorio dell unione doganale. 43
44 GLI ACCORDI DELLA COMUNITA CON I PAESI TERZI PAESI DELL EST EUROPEO Con molti Paesi dell est europeo la Comunità aveva concluso accordi fin dai primi anni 90. Alcuni Paesi sono oggi membri della Comunità Europea (Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania). Il riferimento a questi accordi è tuttora attuale, poiché in alcuni casi sono ancora in corso importanti vertenze tra l Agenzia delle Dogane e gli operatori economici, per importazioni di prodotti effettuati nella Comunità durante la vigenza di detti accordi. Dal 2000 la comunità ha concluso una serie di accordi di associazione con i Paesi dell ex Jugoslavia, Bosnia, Herzigovina, Croazia, Macedonia, Serbia, Montenegro, e Albania. La Slovenia dal 2004 è membro della Comunità Europea mentre Serbia e Montenegro dal 2006 sono trattati come due territori doganali distinti. 44
45 GLI ACCORDI DELLA COMUNITA CON I PAESI TERZI CILE, MESSICO E SUDAFRICA: Con questi Paesi la Comunità Europea ha concluso un accordo di cooperazione per favorire lo scambio di merci. PAESI IN VIA DI SVILUPPO (SPG): Con i Paesi in via di sviluppo è applicato il sistema delle preferenze generalizzate, che recentemente è stato riformato. Nel nuovo sistema sono previsti un regime generale di beneficio tariffario applicato ad un elenco di Paesi in via di sviluppo; mentre per alcuni è previsto uno speciale regime di incentivazione per lo sviluppo sostenibile ed il buon governo e per altri meno sviluppati un regime speciale con trattamento preferenziale di ampia misura. 45
46 Gli interventi dei relatori di questo incontro verranno videoregistrati e inseriti nella sezione Incontri Informativi-Video del sito Internet di Assolombarda. L accesso a questa sezione è riservato alle sole imprese associate. 46
47 L incontro prosegue con il dibattito che non sarà videoregistrato. Ricordiamo ai partecipanti che gli interventi dei relatori potranno essere rivisti nella sezione Incontri Informativi-Video del sito Internet di Assolombarda: Grazie per l attenzione. 47
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