del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

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1 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 31/01/2011 Circolare n. 22 Allegati n. 4 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Incentivi all occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. SOMMARIO: La legge n. 191 del 23 dicembre 2009, con l art. 2, commi 134, 135 e 151, ha previsto, in via sperimentale per il 2010, una serie di incentivi connessi all assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. I decreti interministeriali n e n del 26 luglio 2010 hanno specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge. Si illustrano le condizioni richieste per il riconoscimento dei benefici e le istruzioni operative finalizzate all effettivo loro godimento.

2 INDICE PREMESSA... 2 A. Riduzione contributiva, prevista dall articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età A.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo... 4 A.2. Assunzioni incentivate... 4 A.3. Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell incentivo... 5 A.4. Misura e durata dell incentivo... 5 A.5. Istruzioni operative... 5 A.5.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro... 5 A.5.2. Adempimenti a carico delle sedi... 6 A.5.3. Aziende che operano con l Uniemens... 6 A.5.4. Datori di lavoro agricoli... 7 B. Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva B.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo... 7 B.2. Assunzioni incentivate... 8 B.3. Misura e durata dell incentivo... 8 B.4. Istruzioni operative... 9 B.4.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro... 9 B.4.2. Adempimenti a carico delle sedi... 9 B.4.3. Aziende che operano con l UniEmens... 9 B.4.4. Datori di lavoro agricolo C. Graduatoria nazionale e ammissione ai benefici D. Contributo mensile, previsto dall articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile D.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo D.2. Tipologia di assunzioni incentivate D.3. Lavoratori per la cui assunzione compete l incentivo D.4. Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell incentivo D.5. Misura e durata dell incentivo D.6. Istruzioni operative D.6.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro D.6.2. Adempimenti a carico delle sedi D.6.3. Aziende che operano con l Uniemens D.6.4. Datori di lavoro agricolo E. Istruzioni contabili PREMESSA Con i commi 134, 135 e 151 dell art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (allegato 1) sono stati introdotti nel nostro ordinamento una serie di nuovi incentivi

3 connessi all assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n e n del 26 luglio 2010, assunti di concerto con il Ministero dell economia e finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, sono state specificate le modalità di attuazione delle disposizioni citate (allegati 2 e 3). Con la presente circolare si illustrano le istruzioni operative finalizzate all effettivo godimento dei benefici. In sintesi le disposizioni di legge intendono promuovere: A. l assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata); si evidenzia che l incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n. 223/1991; B. l assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata); C. l assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata); si evidenzia fin d ora che questi ultimi incentivi sono cumulabili con quelli indicati ai punti A e B, se ne ricorrono tutti i corrispondenti presupposti di legge. I benefici sono stati introdotti in via sperimentale dalla legge n. 191/2009 per l anno Va tuttavia rilevato che l art. 1, co. 33, ultimo periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) 1 proroga i benefici per l anno 2011, subordinandoli però all emanazione di un nuovo decreto ministeriale. Questa circolare pertanto disciplina le modalità operative per la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010; per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2011 sarà invece necessario attendere l emanazione del relativo decreto interministeriale. Le istanze volte ad ottenere i benefici possono essere accolte nei limiti delle risorse appositamente stanziate, secondo i criteri di seguito descritti. Sono ammessi ai benefici tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato. La fruizione degli incentivi è subordinata alla condizione che il datore di lavoro:

4 - sia in regola con l assolvimento degli obblighi contributivi; - osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori; - applichi gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2 A. Riduzione contributiva, prevista dall articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età. A.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo Il comma 134, primo periodo, dell art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce la riduzione contributiva, prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell economia e finanze, ha determinato le modalità di attuazione del comma 134. A.2. Assunzioni incentivate L incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell anno 2010, di lavoratori che, alla data dell assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a. abbiano compiuto 50 anni; b. siano titolari dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n L incentivo spetta, altresì, nell ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore: a. fosse titolare dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell assunzione a tempo determinato; b. abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 3 L incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell indennità.

5 A.3. Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell incentivo L incentivo non spetta se l assunzione/proroga/trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. L incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l assunzione avvenga dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto. L incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume: - abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti; - abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; in questi casi l incentivo, comunque, spetta se l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dai licenziamenti, dalle sospensioni o dalle riduzioni di orario. A.4. Misura e durata dell incentivo Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti. Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre L incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare. L incentivo non si applica nei casi in cui il beneficio di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità. L incentivo è cumulabile con quello previsto dal comma 151 del medesimo articolo 2 della legge n. 191/2009, se ne ricorrono i presupposti. A.5. Istruzioni operative A.5.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro

6 Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente disponibile presso il sito internet dell Istituto nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa aggiornata, allegato n. 4). L inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare. A.5.2. Adempimenti a carico delle sedi Ricevuta la dichiarazione, ed ai fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto C della presente circolare, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli: - verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; se sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e/o collegamento e/o controllo con il datore di lavoro di provenienza, la sede verificherà che l assunzione sia intervenuta dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto; - in particolare verificherà (eventualmente coordinandosi con il competente ufficio) se il lavoratore alla data dell assunzione/ proroga/ trasformazione era titolare dell indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all incentivo. La Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell Istituto la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle Sedi con apposita comunicazione. A.5.3. Aziende che operano con l Uniemens Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0G (leggasi zero g) che, a decorrere da , assume il nuovo significato di azienda ammessa al beneficio di cui all art. 2, comma 134, primo periodo, della legge n. 191/2009 ; il codice autorizzazione sarà attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria.

7 Dopo la pubblicazione della graduatoria, i datori di lavoro ammessi ai benefici opereranno come illustrato di seguito. In considerazione del fatto che l agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all interno dell elemento <DenunciaAziendale> <AltrePartiteACredito> la nuova causale L411 e il relativo importo in corrispondenza di <SommaACredito>. Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria. I dati sopra esposti nell UniEmens saranno riportati, nel DM10 VIRTUALE ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D L411. A.5.4. Datori di lavoro agricoli Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al beneficio dovranno effettuare, dopo la pubblicazione della graduatoria, una richiesta di ricalcolo della contribuzione. L eventuale importo a credito a favore dell azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in scadenza successiva. Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo, descritta al punto C della presente circolare; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione. B. Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva. B.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo In base al comma 134, secondo periodo, dell art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, è riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall articolo 8, comma 2, e dall articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

8 Le modalità di attuazione della suddetta norma sono state dettate nel citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell economia e finanze. B.2. Assunzioni incentivate L incentivo spetta nell ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante: - il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute il 31 dicembre 2009 o nel corso del le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9; - la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991. Il caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume lavoratori che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni dettate al punto A. I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico. B.3. Misura e durata dell incentivo Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall articolo 8, comma 2, e dall articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta finestra di uscita ) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre L incentivo decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso l incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell anzianità contributiva. L incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare. L incentivo è cumulabile con l incentivo illustrato nella parte terza della presente circolare, se ne ricorrono i presupposti.

9 B.4. Istruzioni operative B.4.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell applicazione denominata DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente disponibile presso il sito internet dell Istituto nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa aggiornata, allegato n. 4). L invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare. B.4.2. Adempimenti a carico delle sedi Ricevuta la dichiarazione, ed ai fini della formazione della graduatoria nazionale di cui al punto B, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli: - verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; - in particolare verificherà: o che il datore di lavoro sia stato autorizzato a fruire delle agevolazioni contributive di cui si chiede il prolungamento; o o la scadenza delle agevolazioni di cui si chiede il prolungamento; che il lavoratore abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva e la data di tale maturazione; Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all incentivo. La Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell Istituto la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione. B.4.3. Aziende che operano con l UniEmens Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0U (leggasi zero u), che, a decorrere da

10 , assume il nuovo significato di azienda ammessa al beneficio di cui all art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge n. 191/2009 ; il codice autorizzazione sarà attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Dopo la pubblicazione della graduatoria, i datori di lavoro ammessi ai benefici opereranno come illustrato di seguito. In considerazione del fatto che l agevolazione riguarda periodi per i quali il datore di lavoro ha già versato la contribuzione in misura intera, la quota versata in eccedenza potrà essere recuperata valorizzando all interno dell elemento <DenunciaAziendale> <AltrePartiteACredito> la nuova causale L412 e il relativo importo in corrispondenza di <SommaACredito>. Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria. I dati sopra esposti nell UniEmens saranno riportati, nel DM10 VIRTUALE ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D L412. B.4.4. Datori di lavoro agricolo Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al beneficio dopo la pubblicazione della graduatoria, dovranno effettuare una richiesta di ricalcolo della contribuzione. L eventuale importo a credito a favore dell azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in scadenza successiva. Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo, descritta al punto C, della presente circolare; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione. C. Graduatoria nazionale e ammissione ai benefici L articolo 2, comma 135, della legge n. 191/2010 riconosce gli incentivi previsti dal comma 134 (come sopra descritti ai punti A e B della presente circolare) nei limiti della risorsa complessiva di 120 milioni di euro. Allo scopo di rendere effettiva la condizione sopra descritta, la Direzione centrale Entrate, sulla base dell esito degli accertamenti istruttori operati dalle strutture

11 territoriali descritti ai punti A.5.2, A.5.4 (aziende agricole), B.4.2 e B.4.4 (aziende agricole), formerà una graduatoria nazionale, dandone pubblicazione sul sito internet dell Istituto. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, l incentivo viene concesso secondo l ordine cronologico di decorrenza dell assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal secondo periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell agevolazione originaria o, se più recente, la data di maturazione dei 35 anni anzianità contributiva. La verifica della sufficienza della risorse è effettuata dalla Direzione generale in relazione al presumibile onere complessivo dell incentivo per il singolo lavoratore, deducibile dall importo della retribuzione lorda comunicata nella dichiarazione di responsabilità e nei modelli di denuncia Uniemens e DMAG. A tale scopo la Direzione generale formerà un elenco delle aziende che hanno richiesto gli incentivi; il contenuto di tale elenco verrà formato in parte automaticamente ed in parte dalle sedi, secondo le indicazioni che verranno fornite con separato messaggio. A conclusione delle verifiche, la Direzione generale pubblicherà una graduatoria nazionale delle aziende ammesse agli incentivi, alle quali attribuirà se si tratta di aziende che operano con l Uniemens i codici di autorizzazione 0G o 0U fino al terzo mese successivo la pubblicazione della graduatoria. D. Contributo mensile, previsto dall articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. D.1. La disposizione di legge e il decreto attuativo Il comma 151 dell art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, un incentivo pari

12 all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell economia e finanze, ha determinato le modalità di attuazione del comma 151. D.2. Tipologia di assunzioni incentivate L incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell anno L incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell anno 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1 gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. D.3. Lavoratori per la cui assunzione compete l incentivo L incentivo spetta per l assunzione di lavoratori che siano titolari, alternativamente, dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, o del trattamento speciale di disoccupazione edile, di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni. Nell ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell indennità alla data dell originaria assunzione a tempo determinato. D.4. Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell incentivo L incentivo non spetta se l assunzione/ trasformazione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale. L incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. L incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume: - abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

13 - abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. D.5. Misura e durata dell incentivo Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. L incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre L importo dell incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell anno. L incentivo spetta nel limite delle risorse stanziate - pari a 12 milioni di euro per l anno ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. L INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all incentivo stesso; nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l incentivo viene concesso secondo l ordine cronologico di lavoro decorrenza dell assunzione/ trasformazione. Il controllo della sufficienza delle risorse disponibili dà luogo alla formazione di una graduatoria unica a livello nazionale contenente l elenco delle aziende ammesse all incentivo. L incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l incentivo di cui all articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, illustrati nella parte A e B della presente circolare. D.6. Istruzioni operative D.6.1. Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata

14 esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell applicazione DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente disponibile presso il sito internet dell Istituto nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende (cfr. guida operativa aggiornata, allegato n. 4). L invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare. D.6.2. Adempimenti a carico delle sedi Ricevuta la dichiarazione, ed ai fini della formazione della graduatoria nazionale delle aziende ammesse all incentivo, la Sede competente a gestire la posizione contributiva dell azienda dovrà provvedere ai seguenti controlli: - verificherà la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili; se sussiste sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e/o collegamento e/o controllo con il datore di lavoro di provenienza, la sede verificherà che l assunzione sia intervenuta dopo sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto; - in particolare verificherà (eventualmente coordinandosi con l unità organizzativa competente per la prestazione di sostegno del reddito) che il lavoratore sia titolare dell indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, o del trattamento speciale di disoccupazione edile, previsti rispettivamente dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni; - individuerà l importo massimo dell incentivo spettante per mese e la sua durata, eventualmente riducendo l importo nel caso in cui questo ecceda la retribuzione dichiarata per il lavoratore nel mese di competenza. Effettuati i suddetti controlli, la Sede indicherà gli esiti dell istruttoria nella scheda fornita dalla Direzione generale, per la formazione della graduatoria unica nazionale delle aziende ammesse all incentivo; con separato messaggio verranno fornite alle sedi le istruzioni per trasmettere alla Direzione generale gli esiti dell istruttoria. La Direzione generale provvederà a pubblicare sul sito internet dell Istituto la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione. D.6.3. Aziende che operano con l Uniemens Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione 0W (leggasi zero - w), che, a decorrere da , assume il nuovo significato di azienda ammessa al beneficio di cui all art. 2, comma 151, della legge n. 191/2009 ; il codice autorizzazione sarà

15 attribuito dalla Direzione generale e sarà mantenuto per tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Dopo la pubblicazione della graduatoria, i datori di lavoro ammessi alla fruizione del beneficio opereranno come di seguito descritto. All interno del flusso UniEmens, nell elemento <Incentivi> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, dovranno essere valorizzati i seguenti elementi: <TipoIncentivo> Elemento obbligatorio Dovrà essere inserito il valore: DISO incentivo per l assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, articolo 2, co. 151, della legge 23 dicembre 2009 n <CodEnteFinanziatore> Dovrà essere inserito sempre il codice H00 (leggasi: H - zero zero), poiché l onere del beneficio grava sullo Stato e non sulle Regioni. <ImportoArretrIncentivo> Dovrà essere indicato l importo del beneficio spettante per i periodi pregressi. L importo degli arretrati dovrà essere esposto nella denuncia UniEmens, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria. I dati sopra esposti nell UniEmens saranno riportati, nel DM10 VIRTUALE ricostruito dalla procedura, con il nuovo codice del quadro D L414 per i periodi pregressi. D.6.4. Datori di lavoro agricolo Per le assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell anno 2010 per le quali è già stato provveduto alla compilazione del modello DMAG con un codice contratto tradizionale, le aziende ammesse al beneficio dopo la pubblicazione della graduatoria, dovranno effettuare una richiesta di ricalcolo della contribuzione. L eventuale importo a credito a favore dell azienda potrà essere chiesto a compensazione con i contributi in scadenza successiva.

16 Il riconoscimento definitivo della riduzione contributiva avverrà solo dopo che sarà stata pubblicata la graduatoria delle aziende ammesse all incentivo; le aziende escluse saranno avvisate dalle sedi con apposita comunicazione. E. Istruzioni contabili Le istruzioni contabili verranno fornite con separato messaggio. Il Direttore Generale Nori Allegato N.1 Allegato N.2 Allegato N.3 Allegato N.4 1 -In G.U. n. 297 del Suppl. Ordinario n Cfr. art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre Se il lavoratore aveva compiuto 50 anni già alla data dell originaria assunzione a tempo determinato, l incentivo spetta sia per il rapporto a termine che per il rapporto a tempo indeterminato; se invece il lavoratore ha compiuto 50 anni solo alla data della trasformazione l incentivo spetta solo per il rapporto a tempo indeterminato.

17 Allegato 1 LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre Suppl. Ordinario n.243 ART In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma. ( ) 151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del

18 Allegato 1 presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

19 Allegato 2 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO n del 26 luglio 2010 Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Titolo I Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età Art. 1 Datori di lavoro ammessi al beneficio 1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età.

20 Allegato 2 2. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalità di cui al successivo art Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra l'impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. Art. 2 Misura e durata del beneficio 1. L'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il beneficio della riduzione della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti limitatamente all'anno Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalità: a) nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore avente i requisiti di cui al successivo art. 3, il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del contratto di lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010; b) nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il contratto di lavoro a tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo è riconosciuto fino al 31 dicembre 2010; c) nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti.

21 Allegato 2 Art. 3 Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio 1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore presenti congiuntamente i seguenti requisiti: a) abbia compiuto 50 anni; b) sia titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto, il beneficio spetta se il lavoratore: a) era titolare dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato; b) abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Art. 4 Concessione del beneficio 1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo le modalità che verranno definite dall'istituto stesso; per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'inps, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. 2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine, così come disposto al titolo III del presente decreto. Titolo II Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore di chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva

22 Allegato 2 Art. 5 Incentivo 1. L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre Il beneficio di cui al precedente comma 1 è riconosciuto non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. 3. Il beneficio è riconosciuto altresì non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) al momento dell'assunzione, erano in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; b) nel corso dell'anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità contributiva. 4. Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui ai commi precedenti. 5. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 6. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se ne ricorrono i presupposti. Art. 6 Concessione del beneficio 1. Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità che verranno definite dall'istituto stesso. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione delle istruzioni dell'inps, la domanda deve essere trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. 2. Il beneficio è concesso nel limite delle risorse finanziarie stanziate a tal fine, così come disposto al titolo III del presente decreto.

23 Allegato 2 Titolo III Art. 7 Risorse finanziarie 1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli I e II del presente decreto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei benefici disciplinati dai Titoli I e II del presente decreto le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'inps concederà il beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l'osservanza del termine per la presentazione delle domande, indicato agli articoli 4 e 6 del presente decreto. 3. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2010 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n. 343

24 Allegato 3 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO n del 26 luglio 2010 Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennità speciale di disoccupazione edile; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 8, comma 4-bis; Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1 Datori di lavoro ammessi all'incentivo 1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. 2. L'incentivo spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato. 3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

25 Allegato 3 5. L'incentivo non spetta, se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 6. L'incentivo non spetta se, nelle ipotesi di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, tra il datore di lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. Art. 2 Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo 1. L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre L'incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto di lavoro a tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1 gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 3. L'incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n Art. 3 Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia titolare alternativamente: a) dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272; b) dell'indennità speciale di disoccupazione edile, prevista dall'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni. Art. 4 Presentazione della domanda

26 Allegato 3 1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro in conformità al precedente art. 2 e che intende chiedere l'incentivo di cui al presente decreto, deve effettuare apposita domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. 2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto interministeriale, la domanda può essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso. Art. 5 Misura e durata dell'incentivo 1. L'incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l'anno L'INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso. 3. Nel caso in cui le risorse finanziarie di cui al precedente comma 1 non siano sufficienti, l'incentivo viene concesso secondo l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. 4. Al datore di lavoro, come individuato al precedente art. 1, spetta un incentivo mensile pari all'indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. 5. L'importo dell'incentivo non può essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell'anno. 6. L'incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali. 7. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2010 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

27 persona e dei beni culturali, registro n. 15, foglio n Allegato 3

28 Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Organizzazione Servizi online per le Aziende e i Consulenti disponibili su web INTERNET Procedura Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo Guida operativa (ver. 3.0) Roma, Gennaio 2011

29 Sommario Presentazione della procedura...3 Autenticazione...5 Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga...7 Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati ai sensi della legge 191/ Assunzione di ultra cinquantenni titolari di indennità...17 Assunzione di lavoratori prossimi alla pensione...23 Assunzione di lavoratori di ogni età titolari di indennità...29 pagina

30 Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo Presentazione Presentazione della procedura Il nuovo modello organizzativo dell Istituto prevede la totale revisione delle modalità di trasmissione e scambio delle diverse informazioni che attengono alla sfera dei rapporti che l INPS intrattiene con le Aziende e gli intermediari istituzionali. In tale ottica diviene strategico perseguire la semplificazione dei processi di comunicazione e produzione, per incrementare le attività ad alto valore aggiunto e contestualmente ridurre le funzioni prive di valore, all interno del processo di gestione del Conto Azienda. La nuova organizzazione dell Istituto prevede l adozione di nuove modalità di gestione dei servizi, affinchè questi possano essere sempre più aderenti alle aspettative delle imprese e degli intermediari istituzionali. Pertanto è stato realizzato un nuovo applicativo denominato Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo - che consente di sottoscrivere telematicamente, mediante l adozione di tecnologie web-oriented, le principali dichiarazioni di responsabilità e di ricevere, in tempo reale, idoneo riscontro dell avvenuta comunicazione. Il progetto informatico DiResCo ha l obiettivo di raccogliere in un unica piattaforma tutte le dichiarazioni di responsabilità rese direttamente dai datori di lavoro o mediante i loro intermediari istituzionali. Sovente, i datori di lavoro, per la trattazione di specifici adempimenti, ovvero per l accesso a determinatati benefici o incentivi, sono tenuti - in forza delle disposizioni legislative - alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. La procedura DiReSco rappresenta, in tal senso, una notevole innovazione e semplificazione nella gestione di tale adempimento: innovazione per l utente esterno, che potrà accedere a tutte le attestazioni rese (per lo stesso datore di lavoro) anche da diversi intermediari; semplificazione per l operatore di sede, che mediante un apposita sezione web dell area intranet di lavoro, potrà consultare e gestire telematicamente i flussi informatici di tutte le dichiarazioni afferenti gli ambiti del datore di lavoro - nella sua veste di soggetto contribuente senza dover provvedere alla catalogazione cartacea delle istanze e relativa fascicolazione manuale. Le dichiarazioni saranno realizzate con la tecnica cosiddetta web form ; in un unica pagina web sono raccolte tutte le informazioni (elementi di testo, elenchi, pulsanti, caselle, ecc. sono inseriti all'interno di una normale form HTML, ovvero tra i tag <form> e </form>) necessarie per le specificità della singola dichiarazione. La prima fase del progetto ha previsto il rilascio in produzione, sul sito delle procedure concernenti la nuova piattaforma informatica; la prima dichiarazione di responsabilità realizzata con la nuova modalità telematica è stata la Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co. 7, DL 5/2009). pagina 3

31 Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo Presentazione Con l attuale versione sono state realizzate tre nuove dichiarazioni, con le quali è possibile presentare l istanza tendente ad ottenere gli incentivi, previsti dall articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, connessi all assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Con la presente guida operativa si forniscono le istruzioni per l utilizzo dell applicativo in questione. Gli utenti potranno inviare eventuali segnalazioni o richieste di informazioni e di chiarimento in ordine alle istanze telematiche in trattazione a mezzo agli indirizzi di posta elettronica già istituiti presso ciascuna delle Direzioni territoriali INPS. L indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento). Inoltre, per ogni altra esigenza di informazione o chiarimento, si riportano di seguito i nominativi dei funzionari responsabili a livello centrale del coordinamento delle predette procedure (contattare preferibilmente via ): per le attività di coordinamento delle procedure informatiche inerenti la procedura DiResCo, riguardanti le aziende operanti con il sistema DM/UniEMens, è possibile contattare (preferibilmente via ): - PASCARELLA Leonardo D.C. Entrate - leonardo.pascarella@inps.it - tel. 06/ cell. 335/ ; per problematiche di natura amministrativa inerenti le dichiarazione di responsabilità, riguardanti le aziende operanti con il sistema DM/UniEMens, è possibile contattare (preferibilmente via ): - TIRITTERA Stefano D.C. Entrate - stefano.tirittera@inps.it - tel. 06/ ; - COTRONEA Lucilla D.C. Entrate - lucilla.contronea@inps.it - tel. 06/ ; per problematiche di natura amministrativa inerenti la procedura DiResCo, riguardanti le aziende agricole, è possibile contattare (preferibilmente via ): - TERROSI Lucia Direzione Regionale Toscana lucia.terrosi@inps.it tel ; - GUIDI Paola Sede di Grosseto paola.guidi@inps.it tel ; - DI BENEDETTO Umberto Sede di Caserta umberto.dibenedetto@inps.it tel ; per problematiche di natura tecnico/informatica è possibile contattare (preferibilmente via ): - MANDARA Riccardo Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici riccardo.mandara@inps.it tel. 06/ pagina 4

32 Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo Autenticazione Autenticazione L accesso alla procedura avviene mediante identificazione dell utente secondo gli standards previsti per l autenticazione all accesso dei servizi INPS. Nella pagina sezione Servizi Online di colore celeste posta nella parte centrale dello schermo, scegliendo la voce per tipologia di Utente, andrà selezionata la voce Aziende, consulenti e professionisti e richiamata la funzione Servizi per aziende e consulenti. Verrà richiesta l immissione del proprio codice fiscale e del PIN. Completata correttamente l autenticazione, nella pagina Servizi per aziende e consulenti le aziende e gli intermediari istituzionali potranno accedere al servizio Dichiarazione di Responsabilità del Contribuente, in breve DiResCo. pagina 5

33 Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente DiResCo Autenticazione Effettuato l accesso, viene proposta la pagina Menu delle dichiarazioni di responsabilità nel quale sono elencate le dichiarazioni di responsabilità disponibili, contraddistinte dal rispettivo codice modulo. Le dichiarazioni di responsabilità disponibili sono: - art.7ter : Incentivi per l assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga art. 7 ter co. 7 decreto legge 5/2009; : Sgravi per l assunzione di ultracinquantenni titolari di indennità di disoccupazione art. 2, co. 134, 1 periodo, l. 191/2009 mod ; : Prosecuzione degli sgravi per lavoratori prossimi alla pensione - art. 2, co. 134, 2 periodo, l. 191/2009 mod ; DISO : incentivi per l assunzione di lavoratori di ogni età titolari di indennità di disoccupazione art. 2 co. 151, l. 191/2009 mod. 191-DISO. Attivando la funzione Seleziona verrà proposto a video il web-form della dichiarazione. pagina 6

34 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Dichiarazione di responsabilità Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (Art. 7 ter, co. 7 DL 5/2009) (circolare n. 5 del 13 gennaio 2010) Normativa di riferimento Il comma 7 dell art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge n. 223/1991. L incentivo in argomento spetta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione sopra richiamata, ai datori di lavoro che, a far data dal 12 aprile 2009, assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga. L incentivo è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall art. 26 della legge n. 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. È compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto. Poichè il modello Unificato Lav non è al momento predisposto per contenere le comunicazioni previste dalla legge per il riconoscimento dell incentivo, il datore di lavoro dovrà inoltrare all INPS, mediante la piattaforma DiResCo, un apposita dichiarazione di responsabilità contenente quanto indicato nelle disposizioni ex art 7 ter. L incentivo è illustrato nella circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 e nel messaggio n del 13 aprile pagina 7

35 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità La prima informazione richiesta per poter effettuare la dichiarazione di Incentivo 7 ter è l inserimento della matricola. Selezionando la funzione Conferma la procedura presenterà il form della dichiarazione in esame. Dovrà essere selezionata alternativamentel opzione Azienda DM, se si tratta di Azienda che opera con il sistema DM/UniEMens, oppure l opzione Azienda Agricola, se si tratta di azienda che opera con il sistema DMAG. Effettuato l inserimento della matricola, la procedura propone all utente (titolare del PIN) la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità riportata nell immagine a sinistra. Sono disponibili due funzioni: - Conferma : attivando tale funzione la matricola è sottoposta ai previsti controlli di validità formale; viene altresì verificata l esistenza della stessa negli archivi centrali dell Istituto e la delega dell utente alla gestione delle informazioni aziendali; - Rinuncia : attivando tale funzione l utente non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità e ritorna al menu principale della procedura. Importante! Si rammenta che potranno essere rese dichiarazioni di responsabilità da parte di aziende e intermediari istituzionali che risultano già precedentemente delegati alla gestione delle informazioni aziendali (es. trasmissione delle denunce obbligatorie). pagina 8

36 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Form 1^ parte Elenco dichiarazioni Nella pagina é riportato l elenco delle dichiarazioni di responsabilità già trasmesse per la richiesta di Incentivo 7 ter. Nell elenco sono riportate le seguenti informazioni: - il nome,il cognome ed il codice fiscale del lavoratore per il quale è stata effettuata in precedenza una richiesta di Incentivo 7 ter ; - Il numero di protocollo informatico della richiesta. - lo Stato della dichiarazione (Trasmessa, In Lavorazione, Accolta e Respinta) - la data dello stato associato alla dichiarazione - Il pulsante contenente la visualizzazione della Comunicazione Selezionando il link posto in corrispondenza del protocollo è possibile consultare nel dettaglio tutte le informazioni della dichiarazione. Sono disponibili due funzioni: - Indietro : attivando tale funzione l utente ritorna alla pagina precedente senza effettuare nessuna operazione; - Inserimento nuova dichiarazione : attivando tale funzione l utente effettua una nuova richiesta di Incentivo 7 ter Selezionando la funzione Inserimento nuova dichiarazione la procedura presenterà il form della dichiarazione in esame. pagina 9

37 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Form 1^ parte Compilazione Form 1^ parte informazioni relative al datore di lavoro Nella prima parte del form sono riportate i dati identificativi del datore di lavoro. Importante! Non dovrà essere inserita nessuna informazione. I dati sono prelevati automaticamente dagli archivi centrali dell INPS. Qualora l utente intenda modificare una delle informazioni riportate nel presente riquadro dovrà utilizzare le previste applicazione web di variazione dati aziendali disponibili nel menu dei servizi per Aziende e Consulenti. La dichiarazione prosegue con la comunicazione dei dati del lavoratore. pagina 10

38 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Form 2^ parte Compilazione Form 2^ parte informazioni relative al lavoratore Nella seconda parte del form sono trasmesse le informazioni relative al lavoratore per il quale si sta inoltrando la richiesta di accesso all incentivo 7 ter. La prima informazione richiesta è la data di assunzione. Importante! Tutte le informazioni contenute in questa seconda parte sono campi obbligatori. Oltre alle informazioni anagrafiche del lavoratore, dovranno essere inserite anche i dati relativi al codice identificativo della comunicazione telematica di assunzione, la qualifica (selezionata da un elenco definito di voci) e la mansione. La dichiarazione di responsabilità prosegue con l attestazione della sussistenza o meno di coincidenza degli assetti proprietari ovvero di eventuali rapporti di collegamento e/o di controllo tra il datore di lavoro che assume e quello di provenienza. La dichiarazione prosegue con le informazioni necessarie per la concessione dell incentivo. pagina 11

39 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Form 3^ parte Compilazione Form 3^ parte informazioni relative alla richiesta dell incentivo. Nella terza parte del form sono trasmesse le informazioni relative alla richiesta dell incentivo previsto dall 7 ter del DL 5/2009. In questa terza parte il datore di lavoro dichiara: - che sono/non sono in atto, per crisi aziendale, sospensioni di personale; in caso positivo dovranno essere specificate le qualifiche e le mansioni interessate da tali eventi; - che nei sei mesi precedenti ha/non ha effettuato riduzione di personale; in caso positivo dovranno essere specificate le qualifiche e le mansioni interessate da tali eventi; - gli estremi identificativi del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era precedentemente occupato; - gli estremi dell autocertificazione rilasciata, ai sensi dell art. 9 del DM 24/10/2007, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro; se non è disponibile il numero della dichiarazione (ad esempio perché è stata inviata per posta), il corrispondente campo non verrà compilato. I campi riguardanti il datore di lavoro di provenienza sono obbligatori solo se sussiste coincidenza di assetti proprietari e/o controllo e/o collegamento con il datore di lavoro che assume; il campo Matricola del datore di lavoro di provenienza è sempre facoltativo. Nella quarta ed ultima parte sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. pagina 12

40 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Form 4^ parte Compilazione Form 4^ parte invio dichiarazione. Nella quarta parte del form sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. Qualora l utente attivi la funzione Indietro saranno annullate le informazioni inserite e sarà riproposta la pagina dell elenco dichiarazioni. Attivando la funzione Invio dichiarazione la dichiarazione verrà automaticamente protocollata e trasmessa per le successive fasi elaborative. La procedura riporterà l utente alla pagina dell elenco delle dichiarazioni, ordinate per data di assunzione dei dipendenti. Nella stessa pagina la dichiarazione appena trasmessa sarà visibile con il numero di protocollo assegnato. La dichiarazione trasmessa non potrà essere modificata. Qualora venga inviata una dichiarazione erronea, dovrà essere inoltrata una seconda dichiarazione. La sede INPS competente rigetterà la prima istanza e, ricorrendo le condizioni di legge, accoglierà la seconda. pagina 13

41 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Comunicazione Consultazione Comunicazione. Nella pagina contenente l elenco delle dichiarazioni di responsabilità trasmesse per la richiesta di Incentivo 7 ter, nella griglia di dettaglio è riportata la colonna Comunicazione. In corrispondenza di tale informazione sarà visualizzato il pulsante volto ad indicare la presenza di un esito associato alla dichiarazione inviata. pagina 14

42 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co.7, DL 5/2009) Comunicazione Le dichiarazioni potranno assumere i seguenti stati: Trasmessa La dichiarazione assume tale stato nel momento in cui è inviata ed è in attesa di essere gestita dagli uffici INPS In Lavorazione La dichiarazione assume tale stato nel momento in cui è presa in carico dagli uffici INPS Accolta La dichiarazione assume tale stato nel momento in cui, a seguito dell elaborazione da parte degli uffici INPS, la richiesta d incentivo è accolta. Sarà presente la documentazione a corredo, documento di accoglimento e piano di fruizione, visionabile tramite il pulsante Comunicazione. La prima visualizzazione genererà l informazione della data, ora ed autore di consultazione; queste informazioni rimarranno associate al documento e riportate al suo interno. Respinta La dichiarazione assume tale stato nel momento in cui, a seguito dell elaborazione da parte degli uffici INPS, la richiesta d incentivo è respinta. Sarà presente la documentazione a corredo (documento di diniego) visionabile tramite il pulsante Comunicazione. La prima visualizzazione genererà l informazione della data, ora ed autore di consultazione; queste informazioni rimarranno associate al documento e riportate al suo interno. A seguito dell Accoglimento oppure del Diniego della richiesta d incentivo, sarà inviata una comunicazione tramite posta elettronica, all indirizzo associato al codice fiscale dell utente che ha inviato la dichiarazione di responsabilità. Si fa presente che, per quanto riguarda il provvedimento di accoglimento, i datori di lavoro agricolo non dovranno tenere conto delle indicazioni relative alle operazioni di conguaglio presenti nella comunicazione, in quanto queste si riferiscono ai datori di lavoro che trasmettono tramite flusso UNIEMENS. Per poter fruire dell incentivo attraverso il conguaglio con la contribuzione dovuta, in attesa di aggiornare il sistema DMAG con l introduzione dei codici di autorizzazione per il settore agricolo, si rimanda alla circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 contenente le modalità di compilazione della denuncia trimestrale per la manodopera agricola. pagina 15

43 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, commi 134, 135 e 151, L. 191/2009) Dichiarazione di responsabilità Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati ai sensi della legge 191/2009 Normativa di riferimento (Art. 2, commi 134, 135 e 151 L. 191/2009) L articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge 23 dicembre 2009, n. 151 ha previsto, in via sperimentale per il 2010 una serie di incentivi connessi all assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. Con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n e n del 26 luglio 2010, assunti di concerto con il Ministero dell economia e finanze, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, sono state specificate le modalità di attuazione delle disposizioni. In particolare la legge intende promuovere: A. l assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata modulo ); si evidenzia che l incentivo si applica quando non ricorrono le condizioni per la fruizione diretta dei benefici contributivi di cui alla legge n. 223/1991; B. l assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata modulo ); C. l assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata modulo 191-DISO); si evidenzia fin d ora che questi ultimi incentivi sono cumulabili con quelli indicati ai punti A e B, se ne ricorrono tutti i corrispondenti presupposti di legge. I benefici sono stati introdotti in via sperimentale dalla legge n. 191/2009 per l anno Va tuttavia rilevato che l art. 1, co. 33, ultimo periodo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011) proroga i benefici per l anno 2011, subordinandoli però all emanazione di un nuovo decreto ministeriale. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2011 sarà invece necessario attendere l emanazione del relativo decreto interministeriale. Sono ammessi ai benefici tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato. pagina 16

44 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 1 periodo, L. 191/2009 mod ) Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Assunzione di ultra cinquantenni titolari di indennità (art. 2, comma 134, primo periodo, l. 191/2009) La prima informazione richiesta per poter effettuare la dichiarazione di è l inserimento della matricola. Dovrà essere selezionata alternativamente - l opzione Azienda DM, se si tratta di Azienda che opera con il sistema DM/UniEMens, oppure l opzione Azienda Agricola, se si tratta di azienda che opera con il sistema DMAG. Effettuato l inserimento della matricola, la procedura propone all utente (titolare del PIN) la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità riportata nell immagine a sinistra. Sono disponibili due funzioni: - Conferma : attivando tale funzione la matricola è sottoposta ai previsti controlli di validità formale; viene altresì verificata l esistenza della stessa negli archivi centrali dell Istituto e la delega dell utente alla gestione delle informazioni aziendali; - Rinuncia : attivando tale funzione l utente non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità e ritorna al menu principale della procedura. Importante! Si rammenta che potranno essere rese dichiarazioni di responsabilità da parte di aziende e intermediari istituzionali che risultano già precedentemente delegati alla gestione delle informazioni aziendali (es. trasmissione delle denunce obbligatorie). Selezionando la funzione Conferma la procedura presenterà il form della dichiarazione in esame. pagina 17

45 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 1 periodo, L. 191/2009 mod ) Dichiarazione di responsabilità Elenco dichiarazioni Nella pagina é riportato l elenco delle dichiarazioni di responsabilità già trasmesse per la richiesta di Nell elenco sono riportate le seguenti informazioni: - il nome, il cognome ed il codice fiscale del lavoratore per il quale è stata effettuata in precedenza una richiesta di incentivo ; - il numero di protocollo informatico della richiesta; lo stesso numero è visualizzato in forma di link la cui attivazione propone a video la dichiarazione trasmessa; - lo Stato della dichiarazione; - la data dello stato associato alla dichiarazione. Selezionando il link posto in corrispondenza del protocollo è possibile consultare nel dettaglio tutte le informazioni della dichiarazione. Sono disponibili due funzioni: - Indietro : attivando tale funzione l utente ritorna alla pagina precedente senza effettuare nessuna operazione; - Inserimento nuova dichiarazione : attivando tale funzione l utente effettua una nuova richiesta di incentivo pagina 18

46 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 1 periodo, L. 191/2009 mod ) Form 1^ parte Compilazione Form 1^ parte informazioni relative al datore di lavoro Nella prima parte del form sono riportate i dati identificativi del datore di lavoro. Importante! Non dovrà essere inserita nessuna informazione, perché i dati sono prelevati automaticamente dagli archivi centrali dell INPS. Qualora l utente intenda modificare una delle informazioni riportate nel presente riquadro dovrà utilizzare le previste applicazione web di variazione dati aziendali disponibili nel menu dei servizi per Aziende e Consulenti. La dichiarazione prosegue con la comunicazione dei dati del lavoratore. pagina 19

47 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 1 periodo, L. 191/2009 mod ) Form 2^ parte Compilazione Form 2^ parte informazioni relative al lavoratore Nella seconda parte del form sono trasmesse le informazioni relative al lavoratore per il quale si sta inoltrando la richiesta di accesso all incentivo La prima informazione richiesta è la data di assunzione. Importante! Tutte le informazioni contenute in questa seconda parte sono campi obbligatori. All inserimento del codice fiscale del lavoratore il campo relativo alla data di nascita sarà automaticamente valorizzato; tale valore sarà preso come riferimento per la verifica della soglia dei 50 anni di età. Oltre alle informazioni anagrafiche del lavoratore, dovranno essere inserite anche la categoria, la qualifica e le mansioni. Si precisa che la retribuzione relativa al periodo agevolato dovrà essere indicata senza cifre decimali. La dichiarazione prosegue con le informazioni necessarie per la concessione dell incentivo. pagina 20

48 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 1 periodo, L. 191/2009 mod ) Form 3^ parte Compilazione Form 3^ parte informazioni relative alla richiesta dell incentivo. Nella terza parte del form sono trasmesse le informazioni relative alla richiesta dell incentivo In questa terza parte il datore di lavoro dichiara: - alcune circostanze sussistenti al momento dell assunzione/proroga/ trasformazione. - gli estremi dell autocertificazione rilasciata, ai sensi dell art. 9 del DM 24/10/2007, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro; l autocertificazione riguarda il datore di lavoro che sta chiedendo l incentivo e non l azienda di provenienza del lavoratore; se non è disponibile il numero della dichiarazione (ad esempio perché è stata inviata per posta), il corrispondente campo non verrà compilato; I campi riguardanti il datore di lavoro di provenienza sono obbligatori solo se sussiste coincidenza di assetti proprietari e/o controllo e/o collegamento con il datore di lavoro che assume; il campo Matricola del datore di lavoro di provenienza è sempre facoltativo. Nella quarta ed ultima parte sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. pagina 21

49 Compilazione Form 4^ parte invio dichiarazione. Nella quarta parte del form sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. Qualora l utente attivi la funzione Indietro saranno annullate le informazioni inserite e sarà riproposta la pagina dell elenco dichiarazioni. Attivando la funzione Invio dichiarazione la dichiarazione verrà automaticamente protocollata e trasmessa per le successive fasi elaborative. La procedura riporterà l utente alla pagina dell elenco delle dichiarazioni, ordinate per data di assunzione dei dipendenti. Nella stessa pagina la dichiarazione appena trasmessa sarà visibile con il numero di protocollo assegnato. La dichiarazione trasmessa non potrà essere modificata. Qualora venga inviata una dichiarazione erronea, dovrà essere inoltrata una seconda dichiarazione. La sede INPS competente rigetterà la prima istanza e, ricorrendo le condizioni di legge, accoglierà la seconda. pagina 22

50 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 2 periodo, L. 191/2009 mod ) Dichiarazione di responsabilità Dichiarazione di responsabilità Assunzione di lavoratori prossimi alla pensione (art. 2, comma 134, secondo periodo, l. 191/2009) La prima informazione richiesta per poter effettuare la dichiarazione di è l inserimento della matricola. Dovrà essere selezionata alternativamente - l opzione Azienda DM, se si tratta di Azienda che opera con il sistema DM/UniEMens, oppure l opzione Azienda Agricola, se si tratta di azienda che opera con il sistema DMAG. Effettuato l inserimento della matricola, la procedura propone all utente (titolare del PIN) la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità riportata nell immagine a sinistra. Sono disponibili due funzioni: - Conferma : attivando tale funzione la matricola è sottoposta ai previsti controlli di validità formale; viene altresì verificata l esistenza della stessa negli archivi centrali dell Istituto e la delega dell utente alla gestione delle informazioni aziendali; - Rinuncia : attivando tale funzione l utente non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità e ritorna al menu principale della procedura. Importante! Si rammenta che potranno essere rese dichiarazioni di responsabilità da parte di aziende e intermediari istituzionali che risultano già precedentemente delegati alla gestione delle informazioni aziendali (es. trasmissione delle denunce obbligatorie). Selezionando la funzione Conferma la procedura presenterà il form della dichiarazione in esame. pagina 23

51 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 2 periodo, L. 191/2009 mod ) Dichiarazione di responsabilità Elenco dichiarazioni Nella pagina é riportato l elenco delle dichiarazioni di responsabilità già trasmesse per la richiesta di Nell elenco sono riportate le seguenti informazioni: - il nome, il cognome ed il codice fiscale del lavoratore per il quale è stata effettuata in precedenza una richiesta di incentivo ; - il numero di protocollo informatico della richiesta; lo stesso numero è visualizzato in forma di link la cui attivazione propone a video la dichiarazione trasmessa; - lo Stato della dichiarazione; - la data dello stato associato alla dichiarazione. Selezionando il link posto in corrispondenza del protocollo è possibile consultare nel dettaglio tutte le informazioni della dichiarazione. Sono disponibili due funzioni: - Indietro : attivando tale funzione l utente ritorna alla pagina precedente senza effettuare nessuna operazione; - Inserimento nuova dichiarazione : attivando tale funzione l utente effettua una nuova richiesta di incentivo pagina 24

52 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 2 periodo, L. 191/2009 mod Form 1^ parte Compilazione Form 1^ parte informazioni relative al datore di lavoro Nella prima parte del form sono riportate i dati identificativi del datore di lavoro. Importante! Non dovrà essere inserita nessuna informazione. I dati sono prelevati automaticamente dagli archivi centrali dell INPS. Qualora l utente intenda modificare una delle informazioni riportate nel presente riquadro dovrà utilizzare le previste applicazione web di variazione dati aziendali disponibili nel menu dei servizi per Aziende e Consulenti. La dichiarazione prosegue con la comunicazione dei dati del lavoratore. pagina 25

53 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 134, 2 periodo, L. 191/2009 mod ) Form 2^ parte Compilazione Form 2^ parte informazioni relative al lavoratore Nella seconda parte del form sono trasmesse le informazioni relative al lavoratore per il quale si sta inoltrando la richiesta di accesso all incentivo Importante! Tutte le informazioni contenute in questa seconda parte sono campi obbligatori. All inserimento del codice fiscale del lavoratore il campo relativo alla data di nascita sarà automaticamente valorizzato. Segue la dichiarazione relativa alle modalità di prosecuzione del rapporto di lavoro. La dichiarazione prosegue con le informazioni necessarie per la concessione dell incentivo. pagina 26

54 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, commi 134, 2 periodo, L. 191/2009 mod ) Form 3^ parte Compilazione Form 3^ parte informazioni relative alla richiesta dell incentivo. Nella terza parte del form sono trasmesse le informazioni relative alla richiesta dell incentivo previsto In questa terza parte il datore di lavoro dichiara: - che alla data dell originaria assunzione il lavoratore era iscritto nelle liste di mobilità; - la data di scadenza dei benefici previsti dalla legge 223/1991, concessi alla precedente assunzione; - di essere in possesso della dichiarazione di responsabilità del lavoratore, il quale attesta di aver maturato un anzianità contributiva almeno pari a 35 anni. Inoltre dovrà indicare gli estremi dell autocertificazione rilasciata, ai sensi dell art. 9 del DM 24/10/2007, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro; se non è disponibile il numero della dichiarazione (ad esempio perché è stata inviata per posta), il corrispondente campo non verrà compilato. Si precisa che la retribuzione relativa al periodo agevolato dovrà essere indicata senza cifre decimali. Nella quarta ed ultima parte sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. pagina 27

55 Compilazione Form 4^ parte invio dichiarazione. Nella quarta parte del form sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. Qualora l utente attivi la funzione Indietro saranno annullate le informazioni inserite e sarà riproposta la pagina dell elenco dichiarazioni. Attivando la funzione Invio dichiarazione la dichiarazione verrà automaticamente protocollata e trasmessa per le successive fasi elaborative. La procedura riporterà l utente alla pagina dell elenco delle dichiarazioni, ordinate per data di assunzione dei dipendenti. Nella stessa pagina la dichiarazione appena trasmessa sarà visibile con il numero di protocollo assegnato. La dichiarazione trasmessa non potrà essere modificata. Qualora venga inviata una dichiarazione erronea, dovrà essere inoltrata una seconda dichiarazione. La sede INPS competente rigetterà la prima istanza e, ricorrendo le condizioni di legge, accoglierà la seconda. pagina 28

56 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 151, L. 191/2009 mod ) Dichiarazione di responsabilità Assunzione di lavoratori di ogni età titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o di trattamento speciale edile Dichiarazione di responsabilità (art. 2, comma 151, l. 191/2009) La prima informazione richiesta per poter effettuare la dichiarazione di 191-DISO è l inserimento della matricola. Dovrà essere selezionata alternativamente - l opzione Azienda DM, se si tratta di Azienda che opera con il sistema DM/UniEMens, oppure l opzione Azienda Agricola, se si tratta di azienda che opera con il sistema DMAG. Effettuato l inserimento della matricola, la procedura propone all utente (titolare del PIN) la sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità riportata nell immagine a sinistra. Sono disponibili due funzioni: - Conferma : attivando tale funzione la matricola è sottoposta ai previsti controlli di validità formale; viene altresì verificata l esistenza della stessa negli archivi centrali dell Istituto e la delega dell utente alla gestione delle informazioni aziendali; - Rinuncia : attivando tale funzione l utente non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità e ritorna al menu principale della procedura. Importante! Si rammenta che potranno essere rese dichiarazioni di responsabilità da parte di aziende e intermediari istituzionali che risultano già precedentemente delegati alla gestione delle informazioni aziendali (es. trasmissione delle denunce obbligatorie). Selezionando la funzione Conferma la procedura presenterà il form della dichiarazione in esame. pagina 29

57 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 151, L. 191/2009 mod.191-diso) Dichiarazione di responsabilità Elenco dichiarazioni Nella pagina é riportato l elenco delle dichiarazioni di responsabilità già trasmesse per la richiesta di 191-DISO. Nell elenco sono riportate le seguenti informazioni: - il nome, il cognome ed il codice fiscale del lavoratore per il quale è stata effettuata in precedenza una richiesta di incentivo 191-DISO ; - il numero di protocollo informatico della richiesta; lo stesso numero è visualizzato in forma di link la cui attivazione propone a video la dichiarazione trasmessa; - lo Stato della dichiarazione; - la data dello stato associato alla dichiarazione. Selezionando il link posto in corrispondenza del protocollo è possibile consultare nel dettaglio tutte le informazioni della dichiarazione. Sono disponibili due funzioni: - Indietro : attivando tale funzione l utente ritorna alla pagina precedente senza effettuare nessuna operazione; - Inserimento nuova dichiarazione : attivando tale funzione l utente effettua una nuova richiesta di incentivo 191-DISO. pagina 30

58 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 151, L. 191/2009 mod.191-diso Form 1^ parte Compilazione Form 1^ parte informazioni relative al datore di lavoro Nella prima parte del form sono riportate i dati identificativi del datore di lavoro. Importante! Non dovrà essere inserita nessuna informazione. I dati sono prelevati automaticamente dagli archivi centrali dell INPS. Qualora l utente intenda modificare una delle informazioni riportate nel presente riquadro dovrà utilizzare le previste applicazione web di variazione dati aziendali disponibili nel menu dei servizi per Aziende e Consulenti. La dichiarazione prosegue con la comunicazione dei dati del lavoratore. pagina 31

59 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 151, L. 191/2009 mod.191-diso) Form 2^ parte Compilazione Form 2^ parte informazioni relative al lavoratore Nella seconda parte del form sono trasmesse le informazioni relative al lavoratore per il quale si sta inoltrando la richiesta di accesso all incentivo 191-DISO. Importante! Tutte le informazioni contenute in questa seconda parte sono campi obbligatori. All inserimento del codice fiscale del lavoratore il campo relativo alla data di nascita sarà automaticamente valorizzato. Oltre alle informazioni anagrafiche del lavoratore, dovranno essere inserite anche la categoria, la qualifica e le mansioni. La dichiarazione prosegue con le informazioni necessarie per la concessione dell incentivo. pagina 32

60 DiResCo Richiesta incentivo assunzione lavoratori disoccupati (art.2, comma 151, L. 191/2009 mod.191-diso) Form 3^ parte Compilazione Form 3^ parte informazioni relative alla richiesta dell incentivo. Nella terza parte del form sono trasmesse le informazioni relative alla richiesta dell incentivo 191-DISO. In questa terza parte il datore di lavoro dichiara: - alcune circostanze sussistenti al momento dell assunzione/ trasformazione; - gli estremi dell autocertificazione rilasciata, ai sensi dell art. 9 del DM 24/10/2007, alla competente Direzione Provinciale del Lavoro; l autocertificazione riguarda il datore di lavoro che sta chiedendo l incentivo e non l azienda di provenienza del lavoratore; se non è disponibile il numero della dichiarazione (ad esempio perché è stata inviata per posta), il corrispondente campo non verrà compilato. I campi riguardanti il datore di lavoro di provenienza sono obbligatori solo se sussiste coincidenza di assetti proprietari e/o controllo e/o collegamento con il datore di lavoro che assume; il campo Matricola del datore di lavoro di provenienza è sempre facoltativo. Nella quarta ed ultima parte sono presenti le dichiarazioni finali per l invio della richiesta. pagina 33

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